Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 maggio 1958 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2004 |
Commentari • 37
- 1. Minimi retributivi e contributi 2026 per lavoratori domesticiAccesso limitatohttps://www.ratio.it/ · 20 febbraio 2026
Giurisprudenza • 224
- 1. Trib. Firenze, sentenza 22/04/2025, n. 562Provvedimento: N. R.G. 245/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 245/2023 promossa da: Parte_1 (C.F. C.F._1 ), con il patrocinio dell'avv. ROMBOLA' ALESSANDRA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA L. GIORDANO 7 50132 FIRENZEpresso il difensore avv. ROMBOLA' ALESSANDRA Parte ricorrente contro Controparte_1 (C.F. C.F._2 ), con il patrocinio dell'avv. FERI MICHELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CONDOTTA 6 50122 FIRENZEpresso il difensore avv. CP_2 [...] …Leggi di più...
- rapporto di lavoro subordinato·
- inquadramento CCNL operai agricoli·
- prescrizione contributiva·
- differenze retributive·
- improponibilità domanda regolarizzazione contributiva·
- art. 414 c.p.c.·
- indennità sostitutiva ferie·
- art. 127 ter c.p.c.
Versioni del testo
- Art. 1. Norme generali
La presente legge si applica, ai rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura. S'intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche. - Art. 2. Collocamento e avviamento al lavoro
L'assunzione del personale domestico avviene direttamente, con l'obbligo per il datore di lavoro di denunciare, entro trenta giorni dal compimento del periodo di prova, l'avvenuta assunzione al competente Ufficio di collocamento, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264 .
Le associazioni di categoria, a carattere nazionale e i patronati di assistenza, debitamente autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono occuparsi dell'avviamento al lavoro, dando comunicazione entro trenta giorni ai competenti uffici ministeriali dell'avvenuto collocamento.
E' vietata l'attivita' di mediatorato comunque svolta anche se autorizzata anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge. - Art. 3. Assunzione
Ai fini dell'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti personali:
1) libretto di lavoro ai sensi della legge 10 gennaio 1935, n. 112 ;
2) tessere e libretto delle assicurazioni sociali di cui al regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 , in quanto ne sia in possesso;
3) carta d'identita' o documento equipollente;
4) tessera sanitaria ai sensi della legge 22 giugno 1939, n. 1239 .