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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 176/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente VALERO MASSIMO, Relatore FAZIO ANTONINO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 653/2024 depositato il 12/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola - Via Quarantadue Martiri 153 28922 Verbania VB
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERBANIA sez. 2 e pubblicata il 24/02/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7X03UC00206 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Parte appellante: riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio, con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
Parte appellata: respingere l'appello dell'Ufficio e confermare la Sentenza di primo grado;
condannare controparte al rimborso delle spese di lite, come da nota spese allegata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Verbano-Cusio-Ossola, Ufficio Controlli, notificava Resistente_1alla S.r.l. l'Avviso di Accertamento n. T7X03UC00206/2021 per l'anno di imposta 2016, relativo all'indebita deduzione di IVA per fatture riscontrate essere soggettivamente inesistenti (oltre che per fatture dapprima ritenute oggettivamente inesistenti e, successivamente, rilevatesi relative operazioni soggettivante inesistenti ed oggetto di provvedimento di riqualificazione in autotutela). In particolare, l'Ufficio disconosceva la detraibilità dell'IVA esposta in 111 fatture d'acquisto, emesse da 18 diversi fornitori, in quanto afferenti ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti in quanto: i fornitori sarebbero soggetti privi di struttura, sicché la ricorrente avrebbe dovuto usare diligenza, assumendo garanzie e informazioni del caso, quale operatore economico accorto;
le fatture sarebbero compilate in modo generico, senza indicazione puntuale di natura, qualità e quantità dei beni o servizi oggetto dell'operazione; la consultazione della banca dati ha fatto emergere in capo ai fornitori elementi critici quali: l'assenza di mezzi di trasporto, l'assenza di dipendenti, l'assenza di utenze intestate, l'assenza di contratti di locazione intestati, le discrasie evidenti tra l'ammontare degli acquisti e delle cessioni comunicato all'applicativo "spesometro" a fronte delle comunicazioni dei relativi fornitori, la distanza del luogo di svolgimento dell'attività commerciale dal domicilio fiscale. Resistente_1Avverso suddetto Avviso di accertamento la società s.r.l. presentava ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verbania, chiedendone l'annullamento per violazione del diritto di difesa, non essendole stata offerta la possibilità di contestare alcunché sull'asserita fittizietà dei fornitori apparenti. La società eccepisce all'Ufficio di non avere dimostrato la consapevolezza della fittizietà soggettiva, ossia il mancato rispetto dell'onere probatorio sul punto e, dunque, l'inconsapevolezza della frode da parte del cessionario. L'Agenzia delle Entrate costituitasi in giudizio controdeduceva sostenendo l'infondatezza del primo motivo di ricorso, in quanto l'avviso di accertamento risulta debitamente motivato e la società contribuente già nel corso dell'istruttoria avesse avuto la più ampia specificazione delle fonti d'addebito da parte dell'Ufficio. Sul secondo motivo di ricorso l'Ufficio sosteneva di aver provato, ai fini IVA, i presupposti che ne determinavano il recupero, dando prova della consapevolezza della frode con riguardo alle fatture emesse da fornitori risultati essere evasori totali e mancanti di struttura aziendale. L'Ufficio rimarcava la presenza di precedenti fatture risultate già soggettivamente inesistenti, sintomo di continuità nell'agire della società che, in precedenza, aveva definito le vertenze con adesione, riconoscendo la debenza dell'imposta. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verbania con la sentenza n. 4/2023, depositata il 24/02/2023, accoglieva il ricorso della Resistente_1 S.r.l. annullando l'avviso di accertamento con addebito all'Ufficio delle spese del giudizio. Avverso suddetta sentenza L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Verbano-Cusio-Ossola propone l'appello all'odierna discussione, articolandolo nei seguenti motivi: 1) omessa considerazione dei numerosi gravi, precisi e concordanti elementi segnalati dall'ufficio; 2) omessa indicazione delle ragioni della mancata considerazione degli elementi dell'ufficio; 3) contrarietà alla giurisprudenza di legittimità e di merito sulla prova della fittizietà delle operazioni;
4) violazione e falsa applicazione di legge articoli 2697 e 2729 cc, quindi violazione dei principi sull'onere della prova: contraddittorietà con la giurisprudenza in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e di onere / inversione dell'onere della prova;
5) violazione e falsa applicazione delle norme in tema di fatturazione, in particolare degli articoli 19 e 54, comma 2, DPR n. 633/1972, art. 21 comma 2 (contenuto fattura) e 25 n. DPR 633/1972. Con successiva memoria l'Ufficio evidenzia l'avvenuta conferma della legittimità di altri Resistente_1avvisi di accertamento, emessi nei confronti della stessa , per riprese IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, analoghe a quelle determinanti la ripresa di cui all'accertamento oggetto del presente giudizio, insistendo affinché sia dichiarato legittimo l'avviso di accertamento n. T7X03UC00206/2021, per l'anno d'imposta 2016. La Resistente_1 S.r.l. costituitasi in giudizio controdeduce ai vari motivi d'appello sostenendo la correttezza della decisione di primo grado, in quanto l'Ufficio non avrebbe provato la consapevolezza della frode fiscale da parte della società. All'udienza tenutasi in data 15.7.2025, la Corte di Giustizia di Secondo Grado del Piemonte, dopo avere preso atto dell'intervenuta declaratoria di insolvenza della Resistente_1 S.r.l., ha formalmente dichiarato l'interruzione del processo. In data 28.10.2025 l'Agenza delle Entrate ha depositato un'istanza con la quale ha richiesto al Presidente di Sezione di fissare udienza di trattazione della controversia a seguito di riassunzione, ai sensi dell'art. 43 D. Lgs. 546/92, dichiarando di avere interesse alla prosecuzione del procedimento “per ottenere, in riforma della sentenza di primo grado, la declaratoria di legittimità dell'avviso di accertamento”. Pertanto, con Decreto presidenziale n. 275/2025 del 30/10/2025, visti gli artt. 30 e 43, commi 1 e 2, D.lgs. 546/92, è stata fissata l'odierna udienza di comparizione delle parti per la trattazione nel merito del ricorso in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La peculiarità della fattispecie rappresentata dalla fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti, oltre a caratterizzarsi, di norma, per la prova presuntiva a carico dell'Ufficio, si accompagna alla prova che il cliente, presunto utilizzatore delle fatture false, deve dare dell'ordinaria diligenza, tale nel caso concreto da far escludere la consapevole partecipazione dello stesso cliente al meccanismo fraudolento posto in essere dal fornitore. L'orientamento consolidato in tema di ripartizione dell'onere probatorio è nel senso di ritenere che in tema di operazioni IVA soggettivamente inesistenti incombe all'Amministrazione l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione di imposta. Infatti, la Corte di Cassazione (n. 22567/2021, n. 9851 e n. 27566 del 2018; n. 5873/2019), sulla scia della giurisprudenza unionale, ritiene che "in tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una "frode corosello", ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente;
ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi". In casi analoghi, la Sezione tributaria della Cassazione ha puntualizzato le seguenti coordinate interpretative ed enunciato i seguenti principi di diritto: "è onere dell'Amministrazione fornire la prova del fatto che il contribuente che abbia invocato una deduzione IVA nell'ambito di fatture soggettivamente inesistenti fosse a conoscenza che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione fosse iscritta in un'evasione o in una frode. Tale prova può essere data anche attraverso presunzioni semplici" (Cass., sez. trib., 23 marzo 2021, n. 8032); "Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, è onere dell'Amministrazione che contesti il diritto del contribuente a portare in deduzione il costo ovvero in detrazione l'IVA pagata su fatture emesse da un concedente diverso dall'effettivo cedente del bene o servizio, dare la prova che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapesse o potesse sapere, con l'uso della diligenza media, che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si è iscritta in un'evasione o in una frode. La dimostrazione può essere data anche attraverso presunzioni semplici, valutati tutti gli elementi indiziari agli atti, attraverso la prova che, al momento in cui ha stipulato il contratto (…), il contribuente è stato posto nella disponibilità di elementi sufficienti per un imprenditore onesto che opera sul mercato e mediamente diligente, a comprendere che il soggetto formalmente cedente il bene al concedente aveva, con l'emissione della relativa fattura, evaso l'imposta o compiuto una frode" (Cass. sez. VI, 28 febbraio 2019, n. 5873). Data tali coordinate ermeneutiche, questo Collegio non ritiene condivisibili le conclusioni a cui è pervenuta la Commissione di prime cure nella fattispecie in scrutinio. È evidente, innanzitutto, che la mancanza di ordini ai fornitori indicati in fattura sia un chiaro indizio che la società cessionaria sapeva, o avrebbe non potuto sapere, che la merce non proveniva da chi poi ha emesso le relative fatture. Analogamente, rileva il fatto che non sia stata data da parte della società appellata la prova dei trasporti provenienti dalla sede dei fornitori risultati sconosciuti al fisco o quantomeno per conto e/o su disposizione degli stessi emittenti le fatture. Infatti, non risulta alcun documento di trasporto e il luogo di arrivo, ovvero la sede delle società. Nella fattispecie, si può ritenere assolto l'onere in capo all'Ufficio della dimostrazione della fittizietà dei fornitori, che risultavano (e la circostanza è incontestata) privi di struttura aziendale, privi di reale operatività, privi di sede legale effettiva, privi di dipendenti, oltre che inadempienti agli obblighi dichiarativi. Le predette circostanze corroborano la convinzione della presenza di un'operazione soggettivamente inesistente, con l'evidenza della consapevolezza da parte dell'appellante dell'assenza in capo ai fornitori di una minima dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, non smentita da prova contraria della buona fede con cui la società ha svolto le trattative ed acquistato la merce (C. Cass. sentenza n. 10120/2017; C. Cass. sentenza n. 34726/2022). I fornitori nella fattispecie erano del tutto privi di organizzazione, sede, utenze e disponibilità di locali, risultavano essere evasori totali e non è stato provato che alcuno dei fornitori avesse mai ricevuto alcun ordine attinente le forniture in questione. Le fatture di tali fornitori, meramente cartolari, risultavano tutte prive della precisa indicazione degli articoli della merce, limitandosi ad una descrizione eccessivamente generica della stessa. Tutti tali gravi, precisi e concordanti elementi sono stati trascurati dai giudici di prime cure, che hanno ritenuto l'avviso di accertamento illegittimo per non aver l'Ufficio dato prova della consapevolezza, in capo al cessionario, della non veridicità dei cedenti. Da ultimo, nessuno spazio residua al dubbio a fronte del coinvolgimento in diversi procedimenti penali dei legali rappresentanti pro tempore della società, illustrati dall'Ufficio nell'atto d'appello, dai quali emerge la continuità della condotta, in più periodi di imposta consecutivi, e dunque dell'irregolarità delle forniture contestate dall'Ufficio. Come noto, il giudice tributario nell'esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito in atti, è tenuto a verificare la rilevanza, rispetto alla fattispecie tributaria soggetta ad esame, di tutti gli elementi desumibili dall'inchiesta penale (ex multis, Cass. n.10269/2005). Nel caso in esame, questo Collegio, consapevole che "Il risultato raggiunto in sede penale non rappresenta un qualcosa di completamente avulso dal gravame tributario, in quanto il giudice tributario può legittimamente fondare il proprio convincimento sulle prove acquisite nel processo penale, purché proceda ad una propria ed autonoma valutazione degli elementi probatori" (Cass. n. 12577/2000), ritrae dagli atti del procedimento penale ulteriore conferma della correttezza dell'avviso di accertamento in causa, già appurata tramite gli elementi probatori forniti dall'Ufficio, su cui non è stata fornita prova contraria da parte dell'appellante. La sentenza appellata deve pertanto essere integralmente riformata, risultando legittimo l'operato dell'Ufficio. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
in riforma della decisione di primo grado;
respinge il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento impugnato;
condanna la contribuente alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in complessivi € 6.000,00, e, quanto al presente grado, in complessivi € 7.000,00.
Così deciso il 14 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Massimo VALERO Dott. Marcello PISANU
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente VALERO MASSIMO, Relatore FAZIO ANTONINO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 653/2024 depositato il 12/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola - Via Quarantadue Martiri 153 28922 Verbania VB
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERBANIA sez. 2 e pubblicata il 24/02/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7X03UC00206 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Parte appellante: riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio, con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
Parte appellata: respingere l'appello dell'Ufficio e confermare la Sentenza di primo grado;
condannare controparte al rimborso delle spese di lite, come da nota spese allegata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Verbano-Cusio-Ossola, Ufficio Controlli, notificava Resistente_1alla S.r.l. l'Avviso di Accertamento n. T7X03UC00206/2021 per l'anno di imposta 2016, relativo all'indebita deduzione di IVA per fatture riscontrate essere soggettivamente inesistenti (oltre che per fatture dapprima ritenute oggettivamente inesistenti e, successivamente, rilevatesi relative operazioni soggettivante inesistenti ed oggetto di provvedimento di riqualificazione in autotutela). In particolare, l'Ufficio disconosceva la detraibilità dell'IVA esposta in 111 fatture d'acquisto, emesse da 18 diversi fornitori, in quanto afferenti ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti in quanto: i fornitori sarebbero soggetti privi di struttura, sicché la ricorrente avrebbe dovuto usare diligenza, assumendo garanzie e informazioni del caso, quale operatore economico accorto;
le fatture sarebbero compilate in modo generico, senza indicazione puntuale di natura, qualità e quantità dei beni o servizi oggetto dell'operazione; la consultazione della banca dati ha fatto emergere in capo ai fornitori elementi critici quali: l'assenza di mezzi di trasporto, l'assenza di dipendenti, l'assenza di utenze intestate, l'assenza di contratti di locazione intestati, le discrasie evidenti tra l'ammontare degli acquisti e delle cessioni comunicato all'applicativo "spesometro" a fronte delle comunicazioni dei relativi fornitori, la distanza del luogo di svolgimento dell'attività commerciale dal domicilio fiscale. Resistente_1Avverso suddetto Avviso di accertamento la società s.r.l. presentava ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verbania, chiedendone l'annullamento per violazione del diritto di difesa, non essendole stata offerta la possibilità di contestare alcunché sull'asserita fittizietà dei fornitori apparenti. La società eccepisce all'Ufficio di non avere dimostrato la consapevolezza della fittizietà soggettiva, ossia il mancato rispetto dell'onere probatorio sul punto e, dunque, l'inconsapevolezza della frode da parte del cessionario. L'Agenzia delle Entrate costituitasi in giudizio controdeduceva sostenendo l'infondatezza del primo motivo di ricorso, in quanto l'avviso di accertamento risulta debitamente motivato e la società contribuente già nel corso dell'istruttoria avesse avuto la più ampia specificazione delle fonti d'addebito da parte dell'Ufficio. Sul secondo motivo di ricorso l'Ufficio sosteneva di aver provato, ai fini IVA, i presupposti che ne determinavano il recupero, dando prova della consapevolezza della frode con riguardo alle fatture emesse da fornitori risultati essere evasori totali e mancanti di struttura aziendale. L'Ufficio rimarcava la presenza di precedenti fatture risultate già soggettivamente inesistenti, sintomo di continuità nell'agire della società che, in precedenza, aveva definito le vertenze con adesione, riconoscendo la debenza dell'imposta. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verbania con la sentenza n. 4/2023, depositata il 24/02/2023, accoglieva il ricorso della Resistente_1 S.r.l. annullando l'avviso di accertamento con addebito all'Ufficio delle spese del giudizio. Avverso suddetta sentenza L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Verbano-Cusio-Ossola propone l'appello all'odierna discussione, articolandolo nei seguenti motivi: 1) omessa considerazione dei numerosi gravi, precisi e concordanti elementi segnalati dall'ufficio; 2) omessa indicazione delle ragioni della mancata considerazione degli elementi dell'ufficio; 3) contrarietà alla giurisprudenza di legittimità e di merito sulla prova della fittizietà delle operazioni;
4) violazione e falsa applicazione di legge articoli 2697 e 2729 cc, quindi violazione dei principi sull'onere della prova: contraddittorietà con la giurisprudenza in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e di onere / inversione dell'onere della prova;
5) violazione e falsa applicazione delle norme in tema di fatturazione, in particolare degli articoli 19 e 54, comma 2, DPR n. 633/1972, art. 21 comma 2 (contenuto fattura) e 25 n. DPR 633/1972. Con successiva memoria l'Ufficio evidenzia l'avvenuta conferma della legittimità di altri Resistente_1avvisi di accertamento, emessi nei confronti della stessa , per riprese IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, analoghe a quelle determinanti la ripresa di cui all'accertamento oggetto del presente giudizio, insistendo affinché sia dichiarato legittimo l'avviso di accertamento n. T7X03UC00206/2021, per l'anno d'imposta 2016. La Resistente_1 S.r.l. costituitasi in giudizio controdeduce ai vari motivi d'appello sostenendo la correttezza della decisione di primo grado, in quanto l'Ufficio non avrebbe provato la consapevolezza della frode fiscale da parte della società. All'udienza tenutasi in data 15.7.2025, la Corte di Giustizia di Secondo Grado del Piemonte, dopo avere preso atto dell'intervenuta declaratoria di insolvenza della Resistente_1 S.r.l., ha formalmente dichiarato l'interruzione del processo. In data 28.10.2025 l'Agenza delle Entrate ha depositato un'istanza con la quale ha richiesto al Presidente di Sezione di fissare udienza di trattazione della controversia a seguito di riassunzione, ai sensi dell'art. 43 D. Lgs. 546/92, dichiarando di avere interesse alla prosecuzione del procedimento “per ottenere, in riforma della sentenza di primo grado, la declaratoria di legittimità dell'avviso di accertamento”. Pertanto, con Decreto presidenziale n. 275/2025 del 30/10/2025, visti gli artt. 30 e 43, commi 1 e 2, D.lgs. 546/92, è stata fissata l'odierna udienza di comparizione delle parti per la trattazione nel merito del ricorso in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La peculiarità della fattispecie rappresentata dalla fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti, oltre a caratterizzarsi, di norma, per la prova presuntiva a carico dell'Ufficio, si accompagna alla prova che il cliente, presunto utilizzatore delle fatture false, deve dare dell'ordinaria diligenza, tale nel caso concreto da far escludere la consapevole partecipazione dello stesso cliente al meccanismo fraudolento posto in essere dal fornitore. L'orientamento consolidato in tema di ripartizione dell'onere probatorio è nel senso di ritenere che in tema di operazioni IVA soggettivamente inesistenti incombe all'Amministrazione l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione di imposta. Infatti, la Corte di Cassazione (n. 22567/2021, n. 9851 e n. 27566 del 2018; n. 5873/2019), sulla scia della giurisprudenza unionale, ritiene che "in tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una "frode corosello", ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente;
ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi". In casi analoghi, la Sezione tributaria della Cassazione ha puntualizzato le seguenti coordinate interpretative ed enunciato i seguenti principi di diritto: "è onere dell'Amministrazione fornire la prova del fatto che il contribuente che abbia invocato una deduzione IVA nell'ambito di fatture soggettivamente inesistenti fosse a conoscenza che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione fosse iscritta in un'evasione o in una frode. Tale prova può essere data anche attraverso presunzioni semplici" (Cass., sez. trib., 23 marzo 2021, n. 8032); "Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, è onere dell'Amministrazione che contesti il diritto del contribuente a portare in deduzione il costo ovvero in detrazione l'IVA pagata su fatture emesse da un concedente diverso dall'effettivo cedente del bene o servizio, dare la prova che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapesse o potesse sapere, con l'uso della diligenza media, che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si è iscritta in un'evasione o in una frode. La dimostrazione può essere data anche attraverso presunzioni semplici, valutati tutti gli elementi indiziari agli atti, attraverso la prova che, al momento in cui ha stipulato il contratto (…), il contribuente è stato posto nella disponibilità di elementi sufficienti per un imprenditore onesto che opera sul mercato e mediamente diligente, a comprendere che il soggetto formalmente cedente il bene al concedente aveva, con l'emissione della relativa fattura, evaso l'imposta o compiuto una frode" (Cass. sez. VI, 28 febbraio 2019, n. 5873). Data tali coordinate ermeneutiche, questo Collegio non ritiene condivisibili le conclusioni a cui è pervenuta la Commissione di prime cure nella fattispecie in scrutinio. È evidente, innanzitutto, che la mancanza di ordini ai fornitori indicati in fattura sia un chiaro indizio che la società cessionaria sapeva, o avrebbe non potuto sapere, che la merce non proveniva da chi poi ha emesso le relative fatture. Analogamente, rileva il fatto che non sia stata data da parte della società appellata la prova dei trasporti provenienti dalla sede dei fornitori risultati sconosciuti al fisco o quantomeno per conto e/o su disposizione degli stessi emittenti le fatture. Infatti, non risulta alcun documento di trasporto e il luogo di arrivo, ovvero la sede delle società. Nella fattispecie, si può ritenere assolto l'onere in capo all'Ufficio della dimostrazione della fittizietà dei fornitori, che risultavano (e la circostanza è incontestata) privi di struttura aziendale, privi di reale operatività, privi di sede legale effettiva, privi di dipendenti, oltre che inadempienti agli obblighi dichiarativi. Le predette circostanze corroborano la convinzione della presenza di un'operazione soggettivamente inesistente, con l'evidenza della consapevolezza da parte dell'appellante dell'assenza in capo ai fornitori di una minima dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, non smentita da prova contraria della buona fede con cui la società ha svolto le trattative ed acquistato la merce (C. Cass. sentenza n. 10120/2017; C. Cass. sentenza n. 34726/2022). I fornitori nella fattispecie erano del tutto privi di organizzazione, sede, utenze e disponibilità di locali, risultavano essere evasori totali e non è stato provato che alcuno dei fornitori avesse mai ricevuto alcun ordine attinente le forniture in questione. Le fatture di tali fornitori, meramente cartolari, risultavano tutte prive della precisa indicazione degli articoli della merce, limitandosi ad una descrizione eccessivamente generica della stessa. Tutti tali gravi, precisi e concordanti elementi sono stati trascurati dai giudici di prime cure, che hanno ritenuto l'avviso di accertamento illegittimo per non aver l'Ufficio dato prova della consapevolezza, in capo al cessionario, della non veridicità dei cedenti. Da ultimo, nessuno spazio residua al dubbio a fronte del coinvolgimento in diversi procedimenti penali dei legali rappresentanti pro tempore della società, illustrati dall'Ufficio nell'atto d'appello, dai quali emerge la continuità della condotta, in più periodi di imposta consecutivi, e dunque dell'irregolarità delle forniture contestate dall'Ufficio. Come noto, il giudice tributario nell'esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito in atti, è tenuto a verificare la rilevanza, rispetto alla fattispecie tributaria soggetta ad esame, di tutti gli elementi desumibili dall'inchiesta penale (ex multis, Cass. n.10269/2005). Nel caso in esame, questo Collegio, consapevole che "Il risultato raggiunto in sede penale non rappresenta un qualcosa di completamente avulso dal gravame tributario, in quanto il giudice tributario può legittimamente fondare il proprio convincimento sulle prove acquisite nel processo penale, purché proceda ad una propria ed autonoma valutazione degli elementi probatori" (Cass. n. 12577/2000), ritrae dagli atti del procedimento penale ulteriore conferma della correttezza dell'avviso di accertamento in causa, già appurata tramite gli elementi probatori forniti dall'Ufficio, su cui non è stata fornita prova contraria da parte dell'appellante. La sentenza appellata deve pertanto essere integralmente riformata, risultando legittimo l'operato dell'Ufficio. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
in riforma della decisione di primo grado;
respinge il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento impugnato;
condanna la contribuente alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in complessivi € 6.000,00, e, quanto al presente grado, in complessivi € 7.000,00.
Così deciso il 14 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Massimo VALERO Dott. Marcello PISANU