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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 2897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2897 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 10.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.31941\2023 del ruolo gen. Lav. e vertente
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv.to F. Lucci in virtù di Parte_1 mandato allegato al ricorso
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to G. Fiorentino in virtù di procura notarile alle liti
Convenuto
OGGETTO: ripetizione dell'indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.5.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che in data 29.2.2024 l' aveva comunicato la CP_2 riliquidazione dell'assegno sociale percepito dal mese di ottobre
2015 mediante eliminazione della prestazione per l'anno 2023, che la ricorrente percepisce solo il reddito da pensione, che l'indebito
è irripetibile per mancanza di dolo, ha chiesto di dichiarare l'inesistenza\irripetibilità dell'indebito, con vittoria di spese.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto l' si è costituito chiedendo il rigetto della domanda, vinte le CP_2 spese. Va preliminarmente osservato che non sussiste l'onere di proposizione del ricorso amministrativo non avendo la ricorrente chiesto il riconoscimento della prestazione assistenziale\previdenziale bensì l'annullamento dell'indebito relativo a prestazione già riconosciuta.
Nel merito va anzitutto rilevato che l'art. 52 l. n.88/1989 disciplina il recupero dell'indebito previdenziale avente ad oggetto prestazioni relative all'assicurazione obbligatoria IVS ed alle gestioni ivi espressamente previste tra le quali rientra la pensione sociale successivamente sostituita dall'assegno sociale .
L'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 in sede di interpretazione autentica ha previsto: ”Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilita' delle somme indebitamente percepite.” Il 2° comma, inoltre, pone a carico dell' il dovere di procedere “annualmente alla verifica delle CP_2 situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.”.
Nel caso di specie il recupero effettuato sulle prestazioni in pagamento nell'anno 2023 ha ad oggetto l'indebito relativo all'anno
2022 in conformità alla richiamata disposizione di legge che individua a carico dell' il termine perentorio per il CP_1 recupero di quanto pagamento in eccedenza entro l'anno successivo. Ed invero, la percezione del reddito pari alla somma di E.85.410,00 per effetto della vendita da parte della ricorrente di immobile ad ella intestato nell'anno 2022 ha determinato, per tale annualità, il superamento del limite reddituale per la legittima fruizione dell'assegno sociale e della relativa maggiorazione con conseguente legittimità del recupero effettuato dall' sui ratei relativi al CP_2
2023, anno successivo, in conformità con le disposizioni di legge richiamate.
La domanda va, perciò, respinta.
Le spese seguono la soccombenza in mancanza di dichiarazione ex art.152 disp. Att. C.p.c.
P.Q.M.
Rigetta la domanda e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di E.1700,00.
Roma 10.5.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 10.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.31941\2023 del ruolo gen. Lav. e vertente
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv.to F. Lucci in virtù di Parte_1 mandato allegato al ricorso
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to G. Fiorentino in virtù di procura notarile alle liti
Convenuto
OGGETTO: ripetizione dell'indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.5.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che in data 29.2.2024 l' aveva comunicato la CP_2 riliquidazione dell'assegno sociale percepito dal mese di ottobre
2015 mediante eliminazione della prestazione per l'anno 2023, che la ricorrente percepisce solo il reddito da pensione, che l'indebito
è irripetibile per mancanza di dolo, ha chiesto di dichiarare l'inesistenza\irripetibilità dell'indebito, con vittoria di spese.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto l' si è costituito chiedendo il rigetto della domanda, vinte le CP_2 spese. Va preliminarmente osservato che non sussiste l'onere di proposizione del ricorso amministrativo non avendo la ricorrente chiesto il riconoscimento della prestazione assistenziale\previdenziale bensì l'annullamento dell'indebito relativo a prestazione già riconosciuta.
Nel merito va anzitutto rilevato che l'art. 52 l. n.88/1989 disciplina il recupero dell'indebito previdenziale avente ad oggetto prestazioni relative all'assicurazione obbligatoria IVS ed alle gestioni ivi espressamente previste tra le quali rientra la pensione sociale successivamente sostituita dall'assegno sociale .
L'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 in sede di interpretazione autentica ha previsto: ”Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilita' delle somme indebitamente percepite.” Il 2° comma, inoltre, pone a carico dell' il dovere di procedere “annualmente alla verifica delle CP_2 situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.”.
Nel caso di specie il recupero effettuato sulle prestazioni in pagamento nell'anno 2023 ha ad oggetto l'indebito relativo all'anno
2022 in conformità alla richiamata disposizione di legge che individua a carico dell' il termine perentorio per il CP_1 recupero di quanto pagamento in eccedenza entro l'anno successivo. Ed invero, la percezione del reddito pari alla somma di E.85.410,00 per effetto della vendita da parte della ricorrente di immobile ad ella intestato nell'anno 2022 ha determinato, per tale annualità, il superamento del limite reddituale per la legittima fruizione dell'assegno sociale e della relativa maggiorazione con conseguente legittimità del recupero effettuato dall' sui ratei relativi al CP_2
2023, anno successivo, in conformità con le disposizioni di legge richiamate.
La domanda va, perciò, respinta.
Le spese seguono la soccombenza in mancanza di dichiarazione ex art.152 disp. Att. C.p.c.
P.Q.M.
Rigetta la domanda e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di E.1700,00.
Roma 10.5.2025 Il Giudice