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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/06/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 386 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F.: Parte_1 C.F._1 nata a [...] il giorno 15 gennaio 1983, residente in [...], in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore nata a [...] il [...], Persona_1 residente in [...], elettivamente domiciliata a Sant'Omero (TE) in via D. Bramante n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Matteo Nardini, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione.
- parte attrice -
e
(C.F.: ), nato a [...] il CP_1 C.F._2 giorno 18 aprile 1971.
- parte convenuta contumace -
OGGETTO: risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale (sub specie da illecito endofamiliare).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate dall'unica parte costituita per l'udienza di rimessione della causa in decisione celebrata in data 3 giugno 2025.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra
[...]
ha convenuto in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, il Parte_1 sig. , del quale ha chiesto, previo accertamento della relativa CP_1 responsabilità “nella causazione dei danni subiti dalla minore Persona_1 [...]
, la condanna al pagamento “di tutti i danni da questa subiti e subendi Per_1 per la lesione dei diritti fondamentali della persona inerenti alla qualità di figlia, in considerazione del prolungato disinteresse manifestato dal genitore nei suoi confronti;
danno da liquidarsi in via equitativa in € 52.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria”, con vittoria delle spese e competenze di lite.
A sostegno della domanda, l'attrice, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio con il sig. dalla quale è nata il [...] CP_1 la minore riconosciuta dal padre, dopo anni di Persona_1 disinteresse morale e materiale, soltanto in data 8 giugno 2021 dinanzi l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Omero, ha rappresentato che: (i) anche in seguito al predetto riconoscimento, il padre non ha mai cercato alcun contatto con la figlia, causando nella minore tale privazione della figura genitoriale uno stato di particolare sofferenza, al punto che la stessa, da alcuni anni, segue un percorso di psicoterapia per superare il disagio che ancora l'affigge; (ii) il padre ha avuto un ruolo marginale nella vita della piccola per la quale è sempre stato una presenza incostante, non Persona_1 essendosi mai occupato dell'educazione, dell'istruzione né del mantenimento della minore, la quale è cresciuta senza poter contare sull'apporto morale ed affettivo del padre biologico;
(iii) il disinteresse del sig. nei CP_1 confronti della figlia, oltre a costituire una grave violazione degli obblighi genitoriali, così come sancito dall'art. 315-bis c.c., integra, incidendo su beni fondamentali, anche un illecito civile e consente una autonoma azione risarcitoria per responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare;
(iv) in particolare, il comportamento del sig. , che ha privato la figlia di CP_1 un solido rapporto con la figura paterna, ha causato nella stessa una grave e prolungata sofferenza derivante dal rifiuto prolungatosi per oltre dieci anni di vedersi riconosciuta, cui è conseguita la convinzione di non essere accettata ed amata dal padre, il quale per lungo tempo non ha inteso accoglierla come
2 figlia, così cagionando nella stessa un vuoto affettivo ed un grave stato di prostrazione psicologica, che costituiscono un danno non patrimoniale meritevole di tutela risarcitoria anche sotto il profilo del danno alla salute, da quantificarsi in via equitativa prudenzialmente nella somma di € 52.000,00.
In occasione delle verifiche preliminari e quindi in sede di emissione di decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 3 maggio 2024, il Tribunale, verificata la ritualità della notificazione dell'atto di citazione eseguita ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 c.p.c. e la mancata costituzione in giudizio del convenuto, ne ha dichiarato la formale contumacia, fissando come prima udienza di comparizione l'udienza del 17 settembre 2024, al cui esito è stato ammesso l'interrogatorio formale del convenuto contumace, con rinvio della causa all'udienza del 14 gennaio 2025 per il relativo espletamento, onerando, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., parte attrice di notificare personalmente al convenuto contumace, entro il 14 dicembre 2024, l'ordinanza che ne aveva ammesso l'interpello.
Quindi, all'udienza del 14 gennaio 2025, il Tribunale, verificato il corretto adempimento da parte attrice dell'onere di notificazione ex art. 292
c.p.c. e preso atto della mancata presentazione del convenuto contumace per sottoporsi ad interpello, quantunque debitamente notiziato mediante la predetta notificazione, ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 3 giugno 2025, senza assegnare i termini previsti dall'art. 189
c.p.c., in quanto oggetto di espressa rinuncia dall'unica parte costituita (cfr. verbale d'udienza del 14 gennaio 2025) e, all'esito della predetta udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.
La domanda di condanna al risarcimento del danno, per come formulata, può trovare accoglimento sia pur nei limiti e per le ragioni che ci si accinge ad illustrare.
Si è detto che l'odierna attrice ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalla figlia minore conseguenti alla condotta del convenuto che ha violato gli obblighi genitoriali, invocando a tal fine la “responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare”, la cui nozione, nella letteratura giurisprudenziale ormai consolidata, “si riferisce a tutte le violazioni di doveri che si verificano all'interno del nucleo familiare, perpetrate da un membro nei confronti di uno o più altri facenti parte della medesima compagine”, con
3 l'ulteriore chiarimento che “oramai da tempo è stata aperta la strada alla risarcibilità del danno cagionato dalla violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di coniugio o da quello di filiazione, secondo uno schema principalmente ricondotto a quello della responsabilità aquiliana ex artt. 2043 e 2059 c.c.” (cfr. da ultimo Cass civ., ordinanza n. 7171/2024 del 18 marzo 2024).
Come è noto, infatti, dopo un iniziale orientamento giurisprudenziale teso ad escludere il rimedio del risarcimento del danno per illecito extracontrattuale nei casi di violazione dei doveri coniugali e/o genitoriali, la prospettiva è radicalmente mutata con le pronunce della Corte di Cassazione,
n. 9801 del 10 maggio 2005 e n. 18853 del 15 settembre 2011, nelle quali è stato per la prima volta affermato che “i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a questa preclusiva”.
In particolare, sino al 2005, la giurisprudenza riteneva che l'inadempimento dei doveri e la violazione dei diritti coniugali e/o la violazione degli obblighi coniugali e genitoriali non avessero rilevanza giuridica “esterna”, e ciò in ossequio alla concezione istituzionale ed interna della famiglia, che non dà rilievo alla posizione dei singoli componenti ma che al contrario valorizza la famiglia in sé come istituzione, con il corollario per cui si riteneva che la violazione dei doveri e dei quei diritti coniugali non avesse rilevanza sul piano della responsabilità extracontrattuale ma importasse soltanto l'applicazione delle tutele e dei rimedi specifici e speciali
“interni” previsti in materia di famiglia (quale ad esempio la separazione con addebito ex art. 151 c.c.).
Dal 2005, invece, la Corte di Cassazione ha mutato orientamento, anche alla luce del cambiamento della concezione della famiglia, da quella istituzionale alla quella costituzionale/personalistica, la quale valorizza i diritti dei singoli componenti il nucleo familiare, ed in particolare i diritti fondamentali della persona: infatti oggi la giurisprudenza costante e pacifica
4 ritiene che in realtà sia configurabile una ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (c.d. illecito endofamiliare) che conduce al danno endofamiliare ex art. 2059 c.c. per inadempimento dei doveri e per violazione dei diritti all'interno del manage familiare, sempre che ovviamente si traduca nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, ad esempio, il diritto alla salute o all'onore o alla dignità personale.
Dunque, l'illecito endofamiliare rientra a pieno titolo nell'alveo dell'illecito aquiliano, e configura quindi un'ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., con il corollario per cui esso soggiace alla relativa distribuzione dell'onere della prova.
In particolare, in punto di oneri probatori, la parte che chiede il risarcimento del danno ha l'obbligo di dimostrare (anche mediante testimoni) che la conseguente condizione di afflizione indotta dal danneggiante superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale, provando altresì il nesso tra il comportamento illegittimo e doloso ed il danno da risarcire (cfr. Cassazione civile sez. VI, n.
26383 del 19 novembre 2020).
Non deve infatti essere trascurato il fatto che il danno endofamiliare, in quanto ricadente nell'area dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c., spettando di conseguenza al danneggiato dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, e, quindi, l'elemento oggettivo rappresentato dal fatto illecito, l'elemento soggettivo, il nesso causale fra la violazione dei doveri coniugali/genitoriali e la lesione di diritti costituzionalmente garantiti (c.d. danno evento) ed i danni ristorabili derivanti dal fatto illecito (c.d. danno conseguenza).
Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale non reputa compiutamente assolto, per come si vedrà, il predetto onus probandi che incumbit ei qui dicit.
In particolare, non è revocabile in dubbio che, fra le ipotesi che possono dar luogo ad illeciti endofamiliare, può annoverarsi proprio il caso in cui alla procreazione non sia seguito il riconoscimento (nel caso di specie invero intervenuto, ma dopo undici anni dalla nascita della prole) ed il
5 conseguenziale assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore, e ciò in quanto l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli sancito dagli artt. 147 e 148 c.c. è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, a prescindere dalla dichiarazione di paternità (o maternità), così pertanto determinandosi un automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endo-familiare, fermo restando che “il mancato riconoscimento dei figli, per poter configurare un danno risarcibile, dovrà possedere i caratteri tipici dell'illecito civile. Dovrà quindi essere causalmente determinante, colpevole e cagionare un danno ingiusto.” (cfr. Cass. civ. ordinanza n. 22496 del 9 agosto 2021).
Allo stesso modo e per le stesse ragioni, quindi, anche il comportamento di un genitore connotato da totale e prolungato disinteresse nei confronti della prole ben può integrare gli estremi dell'illecito endofamiliare, nella misura in cui cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti (“il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una figlia naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole” – Cass civ. n. 3079/2015 del 16 febbraio 2015), essendo doveroso però precisare che, anche in siffatta ipotesi, le conseguenze dannose che da ciò siano derivate alla prole devono essere oggetto di specifica prova, non potendo il richiedente limitarsi a dedurre il contegno inadempiente del genitore, senza anche indicare (e dimostrare) se e in che misura il figlio abbia subito gli effetti negativi di detta assenza della figura genitoriale.
Nel caso di specie, la domanda risarcitoria, completa in punto di onere probatorio relativo a condotta ed elemento soggettivo (disinteresse colpevole del padre, da ritenersi provato ex art. 232 c.p.c. come si dirà nel prosieguo), oltre che a danno evento (lesione del diritto costituzionalmente sancito ex art. 30 Cost.), è tuttavia carente in termini probatori afferenti il richiesto “danno
6 alla salute”, posto che la madre si è limitata ad affermare, senza minimamente dimostrare, che la minore “è stata seguita, durante gli ultimi Persona_1 anni, da esperti psicologi ai quali si è rivolta per superare il disagio che da sempre la affliggeva e che, ancora oggi, purtroppo, la affligge” (p. 3 citazione), dimostrazione che invero sarebbe stato agevole fornire ad esempio producendo in giudizio documentazione medico/sanitaria attestante il “percorso di psicoterapia” che la minore, in tesi, ancora oggi “segue” (p. 1 citazione) e che, nella prospettiva attorea, costituirebbe “un danno non patrimoniale meritevole di tutela risarcitoria anche sotto il profilo del danno alla salute, come sarà agevolmente dimostrato in corso di causa.” (p. 3 citazione).
Non si ritiene del resto che tale lampante carenza probatoria in ordine al danno conseguenza rappresentato dal danno biologico possa essere colmata mediante la fictio iuris posta dall'art. 232 c.p.c. (a mente del quale, se la parte convocata per l'interrogatorio formale non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, “può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”), peraltro neppure invocata dall'attrice, e ciò in quanto la disposizione normativa in commento, nell'attribuire al Tribunale una simile valutazione dal carattere evidentemente discrezionale (come suggerito dal verbo servile - “può” - impiegato), in ogni caso la subordina all'apprezzamento di ogni altro elemento di prova, che tuttavia, almeno con riferimento al presunto danno biologico asseritamente patito dalla minore, non è stato fornito.
Ora, se quanto appena rilevato può essere affermato con riferimento all'indimostrato danno alla salute, tuttavia discorso differente deve essere fatto con riferimento al danno morale, che, pure, è alla base della domanda risarcitoria, danno che, come tale, infatti, prescinde da certificate ricadute psicologiche negative attribuibili all'assenza del genitore.
Ebbene, sulla base della documentazione versata in atti, risulta che, nell'atto di nascita del 7 aprile 2010 (cfr. atto di nascita, parte I, serie A), la piccola (nata il giorno 30 marzo 2010) sia stata riconosciuta Persona_1 esclusivamente dalla madre attrice e che, dopo oltre dieci anni, in particolare solo in data 8 giugno 2021, sia stata riconosciuta anche dal padre , CP_1 odierno convenuto, come da dichiarazione resa avanti all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Sant'onero (cfr. atto di nascita, parte II, serie B).
7 Pertanto, il mancato – e documentato – riconoscimento paterno, protrattosi per oltre dieci anni, della minore, e comunque la circostanza del prolungato ed attualmente perdurante disinteresse verso la minore anche dopo il riconoscimento avvenuto nel 2021 (momento a partire dal quale non può mettersi in discussione la consapevolezza da parte del padre del concepimento e del rapporto di filiazione) costituiscono evidentemente idonei
“elementi di prova” che in questo caso si intende valorizzare ex art. 232 c.p.c. per ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale inerenti il completo disinteresse, anche dopo il riconoscimento, del sig. CP_1 nei confronti della figlia, nella cui vita ha rivestito un ruolo marginale, non essendosi occupato ed interessato dalla relativa eduzione, istruzione e mantenimento.
Pertanto, sulla scorta di quanto esposto, l'inottemperanza dei doveri genitoriali da parte del convenuto nei confronti di sua figlia deve ritenersi dimostrata e gli elementi descritti e così acquisiti consentono al Tribunale di dedurre dal fatto noto quello ignoto secondo un principio di probabilità (cfr.
Cass. civ. n. 10527 del 13 maggio 2011), sicché dalla negligente condotta tenuta dal sig. nei confronti della figlia discende la produzione di un CP_1 danno morale sulla base di un giudizio fondato sull'id quod plerumque accidit.
Infatti, il Tribunale, pur consapevole che “il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento” (cfr. Cass. civ. n. 17164/2019), ritiene che, nel caso oggetto di processo, la dimostrazione del pregiudizio non patrimoniale sofferto dalla piccola possa ritenersi raggiunto facendo Persona_1 ricorso alle presunzioni: come infatti condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di merito, “per quanto, infatti, nella società contemporanea, siano sempre più comuni le famiglie monoparentali e si stia assistendo ad un generale ampliamento dei modelli familiari, applicando le comuni regole di esperienza basate sull'id quod plerumque accidit, è facile ipotizzare che l'assenza di un genitore ingeneri una profonda sofferenza nel figlio per la privazione di beni fondamentali quali la cura,
l'affetto e l'amore genitoriale.” (così, Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere, sentenza n. 1389/2025 del 28 aprile 2025), ed ancora più può evincersi, nel caso di specie, il disagio esistenziale patito dalla minore, che è stata riconosciuta
8 dal padre soltanto all'età di dieci anni e che, anche dopo il riconoscimento, continua a non avere alcun tipo di rapporto con tale figura genitoriale.
Pertanto, sulla scorta di quanto sin qui argomentato, emerge la prova che un pregiudizio, inteso come danno-conseguenza e non come danno- evento, sia stato effettivamente arrecato alla minore, in termini di disagio e sofferenza che si fonda sulla consapevolezza, recte convinzione, di non essere desiderata ed accolta come figlia dal proprio genitore, e quindi in termini di danno morale.
Accertata così la sussistenza del danno connesso alla lesione di valori fondamentali della persona e passando alla relativa quantificazione, non può che farsi ricorso al parametro della liquidazione equitativa di cui agli artt. 1226
e 2056 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 3260 del 19 febbraio 2016), fermo restando che, per quanto ispirata al canone dell'equità, la liquidazione del danno morale deve, in ogni caso, fondarsi su elementi oggettivi e quindi seguire criteri logici, anche al fine di verificare la correttezza del ragionamento seguito, restando la liquidazione del danno non patrimoniale in via equitativa
“affidata ad apprezzamenti discrezionali del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità purché la motivazione della decisione dia adeguatamente conto del processo logico attraverso il quale si è pervenuti alla liquidazione, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo” (cfr. Cass. civ., sez. I, 31 luglio 2015 n.
1622).
Ebbene, nell'ambito del danno endofamiliare, ritiene il Tribunale adito, in applicazione dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, di ricorrere, in via analogica, ai criteri di liquidazione del danno connessi alla perdita del rapporto parentale, sebbene con opportuni e necessari correttivi, derivanti dalla considerazione che la morte di un genitore è situazione oggettivamente diversa rispetto all'assenza volontaria dello stesso, stante la irreversibilità della prima situazione a fronte della possibile modificabilità della seconda, potendo infatti i rapporti tra padre e figlio, seppure interrotti, riprendere nel corso del tempo (cfr. Cass, civ., sez. VI, n. 34986/2022 del 28 novembre 2022 secondo cui: “In tema di filiazione, la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt.
147 e 148 c.c., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con
9 l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto.”).
Infatti, “Ai fini del risarcimento del danno endofamiliare, è indispensabile, oltre al raggiungimento della prova della responsabilità in capo al genitore che ha omesso il riconoscimento del figlio, l'indicazione delle conseguenze prodottesi nella sfera giuridica di quest'ultimo. Più esattamente, accertata la sussistenza di un danno non patrimoniale, è indispensabile una individuazione precisa delle esatte conseguenze sofferte dal figlio (sul piano del danno morale, sulla sfera dinamico- relazionale ecc.), anche tenendo conto del fatto che siffatta individuazione ha delle ripercussioni nella determinazione del quantum risarcitorio. In tal senso, la necessità di garantire uniformità e certezza trova conforto nelle riformate tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il tribunale di Milano per il danno da perdita del rapporto familiare. Nella quantificazione del danno non patrimoniale occorre, tuttavia, utilizzare il sistema tabellare tenendo conto delle circostanze del caso ed evitando di sfociare in pericolosi automatismi nella riduzione del risarcimento.”
(cfr. Cass. civ., sez. I, n. 28551 del 13 ottobre 2023).
Pertanto, utilizzando le tabelle del Tribunale di Milano - integrate dall'osservatorio sulla Giustizia civile di Milano nel 2022 attraverso l'introduzione del valore punto e di cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti (tabelle aggiornate in base agli indici ISTAT a maggio
2024) - la liquidazione del danno non patrimoniale richiesto viene operata nei termini che seguono: l'interruzione di ogni rapporto padre/figlia si considera avvenuta, ai fini della liquidazione del danno morale, nell'anno 2021, l'anno dell'avvenuto riconoscimento paterno di dinanzi all'Ufficiale Persona_1 di Stato Civile del Comune di Sant'Omero, perché, in mancanza di prove fornite sul tema, è solo a partire da questo momento che può affermarsi - con assoluta certezza - che il convenuto fosse consapevole dell'esistenza della figlia e che, ciononostante, se ne sia disinteressato, violando gli obblighi sul medesimo incombenti;
in ragione dell'età, a quella data (2021), della vittima primaria, il padre (di anni 50 – 20 punti) e della vittima secondaria, quindi la madre per conto e nell'interesse della figlia (di anni 11 – 26 punti), dell'assenza di convivenza fra i due e della convivenza della minore con la madre (14 punti), nonché, infine, della inesistenza di qualità ed intensità di una relazione affettiva tra i due (0 punti), si calcola l'importo di € 234.660,00 (totale 60 punti).
10 Tenuto conto che, come sopra evidenziato, il danno morale da mancato riconoscimento e mancato assolvimento dei doveri genitoriali è - ovviamente
- di gran lunga inferiore al danno da perdita del genitore cui si è affettivamente legati, essendo il danno da perdita parentale connotato da maggiore gravità intrinseca e da caratteristiche differenti da quelle del colpevole abbandono dei figli, in quanto quest'ultima situazione, diversamente dalla prima, presenta margini di emendabilità, si ritiene equo liquidare il pregiudizio non patrimoniale nella percentuale di un decimo della somma calcolata secondo le tabelle milanesi, per un importo quindi pari a €
23.460,00, cui si aggiungono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo il D.M. 55/2014 e succ. mod., in applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi, tenuto conto della minima attività processuale effettivamente svolta e della difesa concretamente spiegata da parte attrice stante la contumacia di controparte, applicando inoltre il criterio del decisum e non del disputatum, trattandosi di causa avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro (a titolo risarcitorio) (cfr. Cass. Sez. Un. civili,
n. 19014/2007).
Attesa l'ammissione di parte attrice al patrocinio a spese dello Stato, si dispone che il pagamento delle spese processuali sia eseguito in favore dello
Stato, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente nel giudizio rubricato al R.G.
n. 386/2024 fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. CONDANNA il convenuto a pagare, in favore di parte attrice, la somma di € 23.460,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo;
2. CONDANNA il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che sono liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
11 3. DISPONE che il pagamento delle somme per spese di lite e compensi sia eseguito in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Teramo, il 3 giugno 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 386 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F.: Parte_1 C.F._1 nata a [...] il giorno 15 gennaio 1983, residente in [...], in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore nata a [...] il [...], Persona_1 residente in [...], elettivamente domiciliata a Sant'Omero (TE) in via D. Bramante n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Matteo Nardini, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione.
- parte attrice -
e
(C.F.: ), nato a [...] il CP_1 C.F._2 giorno 18 aprile 1971.
- parte convenuta contumace -
OGGETTO: risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale (sub specie da illecito endofamiliare).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate dall'unica parte costituita per l'udienza di rimessione della causa in decisione celebrata in data 3 giugno 2025.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra
[...]
ha convenuto in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, il Parte_1 sig. , del quale ha chiesto, previo accertamento della relativa CP_1 responsabilità “nella causazione dei danni subiti dalla minore Persona_1 [...]
, la condanna al pagamento “di tutti i danni da questa subiti e subendi Per_1 per la lesione dei diritti fondamentali della persona inerenti alla qualità di figlia, in considerazione del prolungato disinteresse manifestato dal genitore nei suoi confronti;
danno da liquidarsi in via equitativa in € 52.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria”, con vittoria delle spese e competenze di lite.
A sostegno della domanda, l'attrice, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio con il sig. dalla quale è nata il [...] CP_1 la minore riconosciuta dal padre, dopo anni di Persona_1 disinteresse morale e materiale, soltanto in data 8 giugno 2021 dinanzi l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Omero, ha rappresentato che: (i) anche in seguito al predetto riconoscimento, il padre non ha mai cercato alcun contatto con la figlia, causando nella minore tale privazione della figura genitoriale uno stato di particolare sofferenza, al punto che la stessa, da alcuni anni, segue un percorso di psicoterapia per superare il disagio che ancora l'affigge; (ii) il padre ha avuto un ruolo marginale nella vita della piccola per la quale è sempre stato una presenza incostante, non Persona_1 essendosi mai occupato dell'educazione, dell'istruzione né del mantenimento della minore, la quale è cresciuta senza poter contare sull'apporto morale ed affettivo del padre biologico;
(iii) il disinteresse del sig. nei CP_1 confronti della figlia, oltre a costituire una grave violazione degli obblighi genitoriali, così come sancito dall'art. 315-bis c.c., integra, incidendo su beni fondamentali, anche un illecito civile e consente una autonoma azione risarcitoria per responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare;
(iv) in particolare, il comportamento del sig. , che ha privato la figlia di CP_1 un solido rapporto con la figura paterna, ha causato nella stessa una grave e prolungata sofferenza derivante dal rifiuto prolungatosi per oltre dieci anni di vedersi riconosciuta, cui è conseguita la convinzione di non essere accettata ed amata dal padre, il quale per lungo tempo non ha inteso accoglierla come
2 figlia, così cagionando nella stessa un vuoto affettivo ed un grave stato di prostrazione psicologica, che costituiscono un danno non patrimoniale meritevole di tutela risarcitoria anche sotto il profilo del danno alla salute, da quantificarsi in via equitativa prudenzialmente nella somma di € 52.000,00.
In occasione delle verifiche preliminari e quindi in sede di emissione di decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 3 maggio 2024, il Tribunale, verificata la ritualità della notificazione dell'atto di citazione eseguita ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 c.p.c. e la mancata costituzione in giudizio del convenuto, ne ha dichiarato la formale contumacia, fissando come prima udienza di comparizione l'udienza del 17 settembre 2024, al cui esito è stato ammesso l'interrogatorio formale del convenuto contumace, con rinvio della causa all'udienza del 14 gennaio 2025 per il relativo espletamento, onerando, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., parte attrice di notificare personalmente al convenuto contumace, entro il 14 dicembre 2024, l'ordinanza che ne aveva ammesso l'interpello.
Quindi, all'udienza del 14 gennaio 2025, il Tribunale, verificato il corretto adempimento da parte attrice dell'onere di notificazione ex art. 292
c.p.c. e preso atto della mancata presentazione del convenuto contumace per sottoporsi ad interpello, quantunque debitamente notiziato mediante la predetta notificazione, ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 3 giugno 2025, senza assegnare i termini previsti dall'art. 189
c.p.c., in quanto oggetto di espressa rinuncia dall'unica parte costituita (cfr. verbale d'udienza del 14 gennaio 2025) e, all'esito della predetta udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.
La domanda di condanna al risarcimento del danno, per come formulata, può trovare accoglimento sia pur nei limiti e per le ragioni che ci si accinge ad illustrare.
Si è detto che l'odierna attrice ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalla figlia minore conseguenti alla condotta del convenuto che ha violato gli obblighi genitoriali, invocando a tal fine la “responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare”, la cui nozione, nella letteratura giurisprudenziale ormai consolidata, “si riferisce a tutte le violazioni di doveri che si verificano all'interno del nucleo familiare, perpetrate da un membro nei confronti di uno o più altri facenti parte della medesima compagine”, con
3 l'ulteriore chiarimento che “oramai da tempo è stata aperta la strada alla risarcibilità del danno cagionato dalla violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di coniugio o da quello di filiazione, secondo uno schema principalmente ricondotto a quello della responsabilità aquiliana ex artt. 2043 e 2059 c.c.” (cfr. da ultimo Cass civ., ordinanza n. 7171/2024 del 18 marzo 2024).
Come è noto, infatti, dopo un iniziale orientamento giurisprudenziale teso ad escludere il rimedio del risarcimento del danno per illecito extracontrattuale nei casi di violazione dei doveri coniugali e/o genitoriali, la prospettiva è radicalmente mutata con le pronunce della Corte di Cassazione,
n. 9801 del 10 maggio 2005 e n. 18853 del 15 settembre 2011, nelle quali è stato per la prima volta affermato che “i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a questa preclusiva”.
In particolare, sino al 2005, la giurisprudenza riteneva che l'inadempimento dei doveri e la violazione dei diritti coniugali e/o la violazione degli obblighi coniugali e genitoriali non avessero rilevanza giuridica “esterna”, e ciò in ossequio alla concezione istituzionale ed interna della famiglia, che non dà rilievo alla posizione dei singoli componenti ma che al contrario valorizza la famiglia in sé come istituzione, con il corollario per cui si riteneva che la violazione dei doveri e dei quei diritti coniugali non avesse rilevanza sul piano della responsabilità extracontrattuale ma importasse soltanto l'applicazione delle tutele e dei rimedi specifici e speciali
“interni” previsti in materia di famiglia (quale ad esempio la separazione con addebito ex art. 151 c.c.).
Dal 2005, invece, la Corte di Cassazione ha mutato orientamento, anche alla luce del cambiamento della concezione della famiglia, da quella istituzionale alla quella costituzionale/personalistica, la quale valorizza i diritti dei singoli componenti il nucleo familiare, ed in particolare i diritti fondamentali della persona: infatti oggi la giurisprudenza costante e pacifica
4 ritiene che in realtà sia configurabile una ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (c.d. illecito endofamiliare) che conduce al danno endofamiliare ex art. 2059 c.c. per inadempimento dei doveri e per violazione dei diritti all'interno del manage familiare, sempre che ovviamente si traduca nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, ad esempio, il diritto alla salute o all'onore o alla dignità personale.
Dunque, l'illecito endofamiliare rientra a pieno titolo nell'alveo dell'illecito aquiliano, e configura quindi un'ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., con il corollario per cui esso soggiace alla relativa distribuzione dell'onere della prova.
In particolare, in punto di oneri probatori, la parte che chiede il risarcimento del danno ha l'obbligo di dimostrare (anche mediante testimoni) che la conseguente condizione di afflizione indotta dal danneggiante superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale, provando altresì il nesso tra il comportamento illegittimo e doloso ed il danno da risarcire (cfr. Cassazione civile sez. VI, n.
26383 del 19 novembre 2020).
Non deve infatti essere trascurato il fatto che il danno endofamiliare, in quanto ricadente nell'area dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c., spettando di conseguenza al danneggiato dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, e, quindi, l'elemento oggettivo rappresentato dal fatto illecito, l'elemento soggettivo, il nesso causale fra la violazione dei doveri coniugali/genitoriali e la lesione di diritti costituzionalmente garantiti (c.d. danno evento) ed i danni ristorabili derivanti dal fatto illecito (c.d. danno conseguenza).
Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale non reputa compiutamente assolto, per come si vedrà, il predetto onus probandi che incumbit ei qui dicit.
In particolare, non è revocabile in dubbio che, fra le ipotesi che possono dar luogo ad illeciti endofamiliare, può annoverarsi proprio il caso in cui alla procreazione non sia seguito il riconoscimento (nel caso di specie invero intervenuto, ma dopo undici anni dalla nascita della prole) ed il
5 conseguenziale assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore, e ciò in quanto l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli sancito dagli artt. 147 e 148 c.c. è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, a prescindere dalla dichiarazione di paternità (o maternità), così pertanto determinandosi un automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endo-familiare, fermo restando che “il mancato riconoscimento dei figli, per poter configurare un danno risarcibile, dovrà possedere i caratteri tipici dell'illecito civile. Dovrà quindi essere causalmente determinante, colpevole e cagionare un danno ingiusto.” (cfr. Cass. civ. ordinanza n. 22496 del 9 agosto 2021).
Allo stesso modo e per le stesse ragioni, quindi, anche il comportamento di un genitore connotato da totale e prolungato disinteresse nei confronti della prole ben può integrare gli estremi dell'illecito endofamiliare, nella misura in cui cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti (“il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una figlia naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole” – Cass civ. n. 3079/2015 del 16 febbraio 2015), essendo doveroso però precisare che, anche in siffatta ipotesi, le conseguenze dannose che da ciò siano derivate alla prole devono essere oggetto di specifica prova, non potendo il richiedente limitarsi a dedurre il contegno inadempiente del genitore, senza anche indicare (e dimostrare) se e in che misura il figlio abbia subito gli effetti negativi di detta assenza della figura genitoriale.
Nel caso di specie, la domanda risarcitoria, completa in punto di onere probatorio relativo a condotta ed elemento soggettivo (disinteresse colpevole del padre, da ritenersi provato ex art. 232 c.p.c. come si dirà nel prosieguo), oltre che a danno evento (lesione del diritto costituzionalmente sancito ex art. 30 Cost.), è tuttavia carente in termini probatori afferenti il richiesto “danno
6 alla salute”, posto che la madre si è limitata ad affermare, senza minimamente dimostrare, che la minore “è stata seguita, durante gli ultimi Persona_1 anni, da esperti psicologi ai quali si è rivolta per superare il disagio che da sempre la affliggeva e che, ancora oggi, purtroppo, la affligge” (p. 3 citazione), dimostrazione che invero sarebbe stato agevole fornire ad esempio producendo in giudizio documentazione medico/sanitaria attestante il “percorso di psicoterapia” che la minore, in tesi, ancora oggi “segue” (p. 1 citazione) e che, nella prospettiva attorea, costituirebbe “un danno non patrimoniale meritevole di tutela risarcitoria anche sotto il profilo del danno alla salute, come sarà agevolmente dimostrato in corso di causa.” (p. 3 citazione).
Non si ritiene del resto che tale lampante carenza probatoria in ordine al danno conseguenza rappresentato dal danno biologico possa essere colmata mediante la fictio iuris posta dall'art. 232 c.p.c. (a mente del quale, se la parte convocata per l'interrogatorio formale non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, “può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”), peraltro neppure invocata dall'attrice, e ciò in quanto la disposizione normativa in commento, nell'attribuire al Tribunale una simile valutazione dal carattere evidentemente discrezionale (come suggerito dal verbo servile - “può” - impiegato), in ogni caso la subordina all'apprezzamento di ogni altro elemento di prova, che tuttavia, almeno con riferimento al presunto danno biologico asseritamente patito dalla minore, non è stato fornito.
Ora, se quanto appena rilevato può essere affermato con riferimento all'indimostrato danno alla salute, tuttavia discorso differente deve essere fatto con riferimento al danno morale, che, pure, è alla base della domanda risarcitoria, danno che, come tale, infatti, prescinde da certificate ricadute psicologiche negative attribuibili all'assenza del genitore.
Ebbene, sulla base della documentazione versata in atti, risulta che, nell'atto di nascita del 7 aprile 2010 (cfr. atto di nascita, parte I, serie A), la piccola (nata il giorno 30 marzo 2010) sia stata riconosciuta Persona_1 esclusivamente dalla madre attrice e che, dopo oltre dieci anni, in particolare solo in data 8 giugno 2021, sia stata riconosciuta anche dal padre , CP_1 odierno convenuto, come da dichiarazione resa avanti all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Sant'onero (cfr. atto di nascita, parte II, serie B).
7 Pertanto, il mancato – e documentato – riconoscimento paterno, protrattosi per oltre dieci anni, della minore, e comunque la circostanza del prolungato ed attualmente perdurante disinteresse verso la minore anche dopo il riconoscimento avvenuto nel 2021 (momento a partire dal quale non può mettersi in discussione la consapevolezza da parte del padre del concepimento e del rapporto di filiazione) costituiscono evidentemente idonei
“elementi di prova” che in questo caso si intende valorizzare ex art. 232 c.p.c. per ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale inerenti il completo disinteresse, anche dopo il riconoscimento, del sig. CP_1 nei confronti della figlia, nella cui vita ha rivestito un ruolo marginale, non essendosi occupato ed interessato dalla relativa eduzione, istruzione e mantenimento.
Pertanto, sulla scorta di quanto esposto, l'inottemperanza dei doveri genitoriali da parte del convenuto nei confronti di sua figlia deve ritenersi dimostrata e gli elementi descritti e così acquisiti consentono al Tribunale di dedurre dal fatto noto quello ignoto secondo un principio di probabilità (cfr.
Cass. civ. n. 10527 del 13 maggio 2011), sicché dalla negligente condotta tenuta dal sig. nei confronti della figlia discende la produzione di un CP_1 danno morale sulla base di un giudizio fondato sull'id quod plerumque accidit.
Infatti, il Tribunale, pur consapevole che “il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento” (cfr. Cass. civ. n. 17164/2019), ritiene che, nel caso oggetto di processo, la dimostrazione del pregiudizio non patrimoniale sofferto dalla piccola possa ritenersi raggiunto facendo Persona_1 ricorso alle presunzioni: come infatti condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di merito, “per quanto, infatti, nella società contemporanea, siano sempre più comuni le famiglie monoparentali e si stia assistendo ad un generale ampliamento dei modelli familiari, applicando le comuni regole di esperienza basate sull'id quod plerumque accidit, è facile ipotizzare che l'assenza di un genitore ingeneri una profonda sofferenza nel figlio per la privazione di beni fondamentali quali la cura,
l'affetto e l'amore genitoriale.” (così, Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere, sentenza n. 1389/2025 del 28 aprile 2025), ed ancora più può evincersi, nel caso di specie, il disagio esistenziale patito dalla minore, che è stata riconosciuta
8 dal padre soltanto all'età di dieci anni e che, anche dopo il riconoscimento, continua a non avere alcun tipo di rapporto con tale figura genitoriale.
Pertanto, sulla scorta di quanto sin qui argomentato, emerge la prova che un pregiudizio, inteso come danno-conseguenza e non come danno- evento, sia stato effettivamente arrecato alla minore, in termini di disagio e sofferenza che si fonda sulla consapevolezza, recte convinzione, di non essere desiderata ed accolta come figlia dal proprio genitore, e quindi in termini di danno morale.
Accertata così la sussistenza del danno connesso alla lesione di valori fondamentali della persona e passando alla relativa quantificazione, non può che farsi ricorso al parametro della liquidazione equitativa di cui agli artt. 1226
e 2056 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 3260 del 19 febbraio 2016), fermo restando che, per quanto ispirata al canone dell'equità, la liquidazione del danno morale deve, in ogni caso, fondarsi su elementi oggettivi e quindi seguire criteri logici, anche al fine di verificare la correttezza del ragionamento seguito, restando la liquidazione del danno non patrimoniale in via equitativa
“affidata ad apprezzamenti discrezionali del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità purché la motivazione della decisione dia adeguatamente conto del processo logico attraverso il quale si è pervenuti alla liquidazione, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo” (cfr. Cass. civ., sez. I, 31 luglio 2015 n.
1622).
Ebbene, nell'ambito del danno endofamiliare, ritiene il Tribunale adito, in applicazione dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, di ricorrere, in via analogica, ai criteri di liquidazione del danno connessi alla perdita del rapporto parentale, sebbene con opportuni e necessari correttivi, derivanti dalla considerazione che la morte di un genitore è situazione oggettivamente diversa rispetto all'assenza volontaria dello stesso, stante la irreversibilità della prima situazione a fronte della possibile modificabilità della seconda, potendo infatti i rapporti tra padre e figlio, seppure interrotti, riprendere nel corso del tempo (cfr. Cass, civ., sez. VI, n. 34986/2022 del 28 novembre 2022 secondo cui: “In tema di filiazione, la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt.
147 e 148 c.c., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con
9 l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto.”).
Infatti, “Ai fini del risarcimento del danno endofamiliare, è indispensabile, oltre al raggiungimento della prova della responsabilità in capo al genitore che ha omesso il riconoscimento del figlio, l'indicazione delle conseguenze prodottesi nella sfera giuridica di quest'ultimo. Più esattamente, accertata la sussistenza di un danno non patrimoniale, è indispensabile una individuazione precisa delle esatte conseguenze sofferte dal figlio (sul piano del danno morale, sulla sfera dinamico- relazionale ecc.), anche tenendo conto del fatto che siffatta individuazione ha delle ripercussioni nella determinazione del quantum risarcitorio. In tal senso, la necessità di garantire uniformità e certezza trova conforto nelle riformate tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il tribunale di Milano per il danno da perdita del rapporto familiare. Nella quantificazione del danno non patrimoniale occorre, tuttavia, utilizzare il sistema tabellare tenendo conto delle circostanze del caso ed evitando di sfociare in pericolosi automatismi nella riduzione del risarcimento.”
(cfr. Cass. civ., sez. I, n. 28551 del 13 ottobre 2023).
Pertanto, utilizzando le tabelle del Tribunale di Milano - integrate dall'osservatorio sulla Giustizia civile di Milano nel 2022 attraverso l'introduzione del valore punto e di cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti (tabelle aggiornate in base agli indici ISTAT a maggio
2024) - la liquidazione del danno non patrimoniale richiesto viene operata nei termini che seguono: l'interruzione di ogni rapporto padre/figlia si considera avvenuta, ai fini della liquidazione del danno morale, nell'anno 2021, l'anno dell'avvenuto riconoscimento paterno di dinanzi all'Ufficiale Persona_1 di Stato Civile del Comune di Sant'Omero, perché, in mancanza di prove fornite sul tema, è solo a partire da questo momento che può affermarsi - con assoluta certezza - che il convenuto fosse consapevole dell'esistenza della figlia e che, ciononostante, se ne sia disinteressato, violando gli obblighi sul medesimo incombenti;
in ragione dell'età, a quella data (2021), della vittima primaria, il padre (di anni 50 – 20 punti) e della vittima secondaria, quindi la madre per conto e nell'interesse della figlia (di anni 11 – 26 punti), dell'assenza di convivenza fra i due e della convivenza della minore con la madre (14 punti), nonché, infine, della inesistenza di qualità ed intensità di una relazione affettiva tra i due (0 punti), si calcola l'importo di € 234.660,00 (totale 60 punti).
10 Tenuto conto che, come sopra evidenziato, il danno morale da mancato riconoscimento e mancato assolvimento dei doveri genitoriali è - ovviamente
- di gran lunga inferiore al danno da perdita del genitore cui si è affettivamente legati, essendo il danno da perdita parentale connotato da maggiore gravità intrinseca e da caratteristiche differenti da quelle del colpevole abbandono dei figli, in quanto quest'ultima situazione, diversamente dalla prima, presenta margini di emendabilità, si ritiene equo liquidare il pregiudizio non patrimoniale nella percentuale di un decimo della somma calcolata secondo le tabelle milanesi, per un importo quindi pari a €
23.460,00, cui si aggiungono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo il D.M. 55/2014 e succ. mod., in applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi, tenuto conto della minima attività processuale effettivamente svolta e della difesa concretamente spiegata da parte attrice stante la contumacia di controparte, applicando inoltre il criterio del decisum e non del disputatum, trattandosi di causa avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro (a titolo risarcitorio) (cfr. Cass. Sez. Un. civili,
n. 19014/2007).
Attesa l'ammissione di parte attrice al patrocinio a spese dello Stato, si dispone che il pagamento delle spese processuali sia eseguito in favore dello
Stato, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente nel giudizio rubricato al R.G.
n. 386/2024 fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. CONDANNA il convenuto a pagare, in favore di parte attrice, la somma di € 23.460,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo;
2. CONDANNA il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che sono liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
11 3. DISPONE che il pagamento delle somme per spese di lite e compensi sia eseguito in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Teramo, il 3 giugno 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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