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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3126/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di VI, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 3126/2021 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ACCEBBI DANIELE Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VI, Piazzetta A. Palladio n. 11
ATTRICE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTA COMTUMACE
(P. IVA ), con il patrocinio dell'Avv. DAL BEN MARCO Controparte_2 P.IVA_1
ANTONIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VI, Contrà Porti n. 38
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio e . Parte_1 CP_1 Controparte_2
Il giudizio, promosso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., veniva iscritto in data 24.05.2021 al n.
R.G. 3126/2021.
1.1. Nel ricorso introduttivo veniva dedotto:
- che in data 05.01.2017 mentre transitava sul passaggio pedonale posto dinanzi alla Parte_1 sua abitazione, era stata investita all'autovettura targata CX462DD (condotta dalla sua proprietaria pagina 1 di 11 ed assicurata da , poi ), riportando gravi lesioni esitate in CP_1 CP_3 Controparte_2
postumi permanenti;
- che (che non aveva contestato la esclusiva responsabilità della nella CP_2 CP_1
causazione del sinistro) aveva contestato nel quantum la pretesa risarcitoria avanzata da Pt_1
[...]
- che aveva allora promosso apposito procedimento ex art. 696 bis c.p.c. innanzi al Parte_1
Tribunale di VI (procedimento ivi iscritto al n. R.G. 8753/2018), nel quale il CTU nominato dr. aveva accertato “il danno patito dell'infortunata” (ricorso, pag. 1, con rinvio alla Persona_1
relazione peritale del CTU dr. sub doc. 2); Per_1
- che nonostante “i plurimi, sfibranti tentativi di chiudere la vertenza”, aveva CP_2
“bellamente ignorato” le richieste dell'attrice, non ristorando dunque i danni che ella aveva risentito in conseguenza del sinistro (ricorso, pag. 2).
1.2. Tanto premesso, l'attrice passava in rassegna i danni patrimoniali e non patrimoniali a suo dire discesi dal sinistro e concludeva chiedendo la condanna delle convenute al loro risarcimento.
2. non si costituiva in giudizio e all'udienza del 10.03.2022 veniva dichiarata CP_1
contumace.
3. Si costituiva per contro in giudizio che, nel confermare l'assenza di CP_2
contestazione in ordine alla esclusiva responsabilità della propria assicurata, contestava nel quantum la pretesa risarcitoria azionata dall'attrice, dando al contempo atto di aver liquidato in suo favore l'importo di € 21.503,65 ancor prima della promozione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
4. Disposto il mutamento del rito e acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 8753/2018, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. con ordinanza del 29.11.2022 veniva conferito al dr. già nominato CTU nel procedimento predetto, Per_1
l'incarico di indicare la durata dell'inabilità temporanea risentita dall'attrice in conseguenza del sinistro
– e ciò in quanto tale indicazione non era stata fornita dal CTU nella relazione peritale già dimessa nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
4.1. Il CTU depositava la relazione peritale in data 19.04.2023 e alla successiva udienza del
18.05.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
4.2. All'udienza dell'11.06.2024, all'uopo fissata, le parti precisavano quindi le conclusioni.
L'attrice concludeva come segue: “Nel merito: Accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva della IG.ra nella causazione del sinistro occorso alla IG.ra , CP_1 Parte_1
pagina 2 di 11 conseguentemente condannarsi la stessa, in solido con il proprio garante per la r.c.a. Controparte_2
(già in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al
[...] Controparte_4
risarcimento dei danni tutti, subiti e subendi dalla stessa, da liquidarsi nella misura indicata in narrativa e da integrarsi all'esito dei chiarimenti forniti dal c.t.u. dell' in ordine al danno CP_5
biologico temporaneo e al grado di sofferenza relativo sia alla malattia che ai postumi, ovvero in quella diversa, anche maggiore, ritenuta di giustizia, da devalutarsi alla data del sinistro e da maggiorarsi per rivalutazione monetaria e interessi, questi ultimi al tasso legale sino alla presentazione della presente domanda giudiziale, e al tasso di mora di cui al D.Lgs. 231/02 – a mente dell'art. 1284 c.c., sì come modificato dal D.L. 132/14, convertito in L. 162/14 – dal predetto termine sino al saldo effettivo, secondo il meccanismo di calcolo di cui alla sentenza n. 1712/95 della S.C., detratto l'acconto di € 21.503,65 ricevuto il 03.10.18; - Con rifusione integrale delle spese, anche generali, e dei compensi di lite, oltre accessori di legge, anche per l'a.t.p.c.”, al contempo insistendo per l'accoglimento delle istanze istruttorie avanzate in corso di causa.
concludeva come segue: “Nel merito: rigettare le pretese risarcitorie della Controparte_2
ricorrente, ulteriori rispetto a quanto già versato dalla compagnia convenuta, in quanto formulate in relazione a voci di danno che risultano infondate, indimostrate o comunque non dovute;
In via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda della ricorrente fosse anche solo in parte ritenuta fondata, liquidare le sole voci di danno che siano ritenute dimostrate e giuridicamente rilevanti, dedotto in ogni caso quanto la ricorrente ha ricevuto dalla compagnia. In ogni caso con vittoria di spese e onorari di causa”.
La causa veniva infine trattenuta in decisione, con assegnazione di termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* * *
5. ha proposto il giudizio in scrutinio per veder risarciti i danni che assume di Parte_1
aver risentito in conseguenza del sinistro occorso in data 05.01.2017 quando ella, mentre transitava sul passaggio pedonale posto dinanzi alla sua abitazione, è stata investita dall'autovettura targata
CX462DD, condotta dalla sua proprietaria ed assicurata da CP_1 CP_2
5.1. Non è contestato il fatto che il sinistro si sia verificato per esclusiva responsabilità del veicolo targato CX462DD.
Contestate sono per contro le pretese risarcitorie dell'attrice, che verranno dunque ora esaminate.
pagina 3 di 11 6. Principiando dal danno non patrimoniale, nella relazione peritale depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. il CTU dr. ha concluso che dalle lesioni riportate dall'attrice in occasione Per_1
del sinistro è discesa una permanente compromissione della sua integrità psicofisica quantificata nella misura del 12% (relazione, pagg. 26 e 27).
Secondo quanto accertato dal medesimo CTU dr. nella relazione peritale depositata in Per_1
data 19.04.2023 nel presente giudizio, il sinistro ha altresì determinato a carico dell'attrice un periodo di inabilità temporanea di complessivi 221 giorni (di cui 14 giorni al 100%; 52 giorni al 75%; 60 giorni al 50%; 95 giorni al 25%).
Le conclusioni rassegnate dal CTU non sono state contestate.
6.1. Facendo allora applicazione delle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica elaborate dal Tribunale di Milano e vigenti alla data attuale, che per giurisprudenza ormai consolidata “rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 c.c.” ed il cui utilizzo, consentendo “la conversione della clausola generale in ipotesi standardizzate, alla stessa stregua di fattispecie, risponde all'eIGenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza” (Cass. civ. n. 33005/2021), il danno non patrimoniale da compromissione permanente dell'integrità psicofisica subito dall'attrice va quantificato in € 32.635,00 in moneta attuale, di cui € 25.496,00 relativi al danno biologico dinamico relazionale ed € 7.139,00 relativi al danno da sofferenza soggettiva (danno, questo, da ritenersi sussistente nel caso di specie, nel quale il sinistro ha determinato un periodo di malattia di sensibile durata, connotato inizialmente da una sofferenza di grado anche elevato: relazione CTU dr. Per_1
19.04.2023, pag. 19).
Quanto al danno non patrimoniale da inabilità temporanea, esso va quantificato in € 12.276,25 sempre in moneta attuale: importo che si ottiene quantificando il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta in € 115,00 e, dunque, nell'importo medio liquidabile a norma delle Tabelle milanesi, che risulta congruo avendo riguardo al fatto che il CTU ha valutato come di grado medio-elevato la sofferenza patita dall'attrice lungo il corso della malattia quanto ai soli primi 66 giorni.
Il danno non patrimoniale da compromissione temporanea e permanente della integrità psico- fisica risentito dall'attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa va dunque quantificato in €
44.911,25, in moneta attuale (€ 32.635,00 + € 12.276,25).
pagina 4 di 11 6.2. L'attrice ha chiesto la c.d. personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale.
A sostegno della domanda, nel ricorso introduttivo è stato dedotto che il sinistro avrebbe
“sconvolto” la vita dell'attrice, poiché ella (abitualmente occupata quale collaboratrice domestica) avrebbe perso la propria occupazione nell'ottobre del 2017 in ragione della lunga malattia discesa dal sinistro e avrebbe poi stentato a reperire una nuova occupazione, facendo ormai fatica a stare in piedi a lungo, anche solo per attendere alla pulizia dei mobili o del pavimento, non riuscendo a “salire su scale
a pioli per lavare i vetri o rimuovere/riposizionare i tendaggi” e comunque incontrando difficoltà nello svolgimento delle proprie mansioni (ricorso, pag. 3, anche con rinvio al doc. 6 prodotto nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., il cui fascicolo di parte è stato qui nuovamente depositato dall'attrice sub doc. 1).
Nella seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. è stato poi dedotto che i postumi permanenti cagionati dal sinistro avrebbero pregiudicato la vita (non soltanto professionale) dell'attrice, la quale, per l'appunto all'esito del sinistro, avrebbe cessato di occuparsi della organizzazione di concerti con artisti suoi connazionali, che sino ad allora era stata solita organizzare per la comunità ucraina di
VI; non avrebbe più diretto il coro ucraino della Parrocchia di San Giuseppe in VI;
avrebbe cessato la propria attività di volontaria, in precedenza svolta presso la Parrocchia, sempre in favore dei suoi connazionali;
avrebbe cessato di effettuare le gite di piacere che prima aveva sempre effettuato lungo tutto il corso dell'anno; avrebbe preso ad indossare soltanto pantaloni, vergognandosi della cicatrice presente all'altezza della sua caviglia sinistra;
avrebbe perso la possibilità di indossare scarpe col tacco alto;
sarebbe aumentata di peso;
avrebbe infine perso anche il lavoro da ultimo reperito
(memoria, pagg. 2 e 3).
Ebbene, va detto che tutte le “circostanze” ora menzionate sono state dedotte dall'attrice soltanto nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.
Si tratta dunque di circostanze tardivamente allegate e, in quanto tali, irrilevanti ai fini della decisione.
Ciò detto, quand'anche valorizzate, esse non potrebbero portare all'accoglimento della domanda di personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale.
Costituisce in effetti approdo interpretativo ormai consolidato il principio per il quale la misura
“standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal
pagina 5 di 11 danneggiato)”, giacché, per contro, “le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (così, tra le molte, Cass. civ. n. 10983/2023).
Nel caso di specie, la valorizzazione delle circostanze dedotte nella seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. non comproverebbe, come detto, la produzione a carico dell'attrice delle conseguenze anomale o peculiari cui allude la giurisprudenza.
Quanto, in effetti, alle circostanze che attengono propriamente agli esiti delle lesioni (la cicatrice alla caviglia sinistra, il dolore risentito nei distretti corporei interessati dalle lesioni, la fatica nel compimento di determinati atti o movimenti), esse sono già state valutate dal CTU e, anzi, compendiano quelle “conseguenze permanenti” delle lesioni che giustificano la dichiarazione stessa della sussistenza, a carico dell'attrice, di un danno non patrimoniale da compromissione permanente della integrità psico-fisica: danno che, in difetto di tali conseguenze, dovrebbe dirsi non integrato.
Quanto alle circostanze che attengono alla “alterazione” delle abitudini di vita dell'attrice, va detto che in tale alterazione risiede la componente dinamico relazionale del danno non patrimoniale ordinariamente liquidato a mente delle tabelle milanesi. Proprio per tale ragione, l'alterazione delle abitudini di vita può giustificare una personalizzazione della liquidazione del danno soltanto laddove essa risulti anomala o abnorme: e simili caratteri di anomalia o abnormità non sono ravvisabili nelle circostanze (per altro genericamente) descritte dall'attrice.
6.3. Ciò detto, sussistono per contro i presupposti per riconoscere all'attrice un danno alla cenestesi lavorativa.
Si rinviene in atti conferma documentale del fatto che l'attrice svolge, effettivamente, l'attività di collaboratrice domestica (docc. 4 e 19 attrice). Il CTU dr. d'altro canto, ha accertato che i Per_1
postumi permanenti delle lesioni che ella ha risentito effettivamente rendono per lei difficoltoso il mantenimento della stazione eretta per un tempo prolungato, il sollevamento e il trasporto di carichi,
l'utilizzo della scala a pioli, l'assunzione di posture che comportano l'accosciamento (relazione CTU dr. depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., pag. 27). Per_1
Se ne deve inferire che l'attrice incontrerà nello svolgimento della propria attività lavorativa una difficoltà ed una fatica che ella non avrebbe incontrato, in assenza del sinistro che qui ci occupa.
Tanto conduce ad “appesantire” la liquidazione della componente dinamico relazionale del danno non patrimoniale come sopra quantificato, in una misura che in via equitativa si quantifica nell'importo di € 7.648,80 (pari al 30% dell'importo di € 25.496,00).
pagina 6 di 11 6.4. Sempre in punto di danno non patrimoniale, l'attrice ha infine richiesto il risarcimento di un
(ulteriore) danno non patrimoniale “soggettivo o da sofferenza interiore” (ricorso, pag. 3).
La domanda non merita accoglimento, dal momento che la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica operata alla stregua delle tabelle milanesi già di per sé ristora (anche) la componente soggettiva del danno.
6.5. Il danno non patrimoniale risentito dall'attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa va dunque complessivamente quantificato in € 52.560,05, in moneta attuale (€ 44.911,25 + € 7.648,80).
6.6. Ebbene, in data 05.10.2018 ha corrisposto a l'importo di € CP_2 Parte_1
21.503,65 (doc. 01 convenuta).
Devalutando, dunque, l'importo di € 52.560,05 alla data del sinistro e computando poi sull'importo così ottenuto (€ 43.983,31) la rivalutazione e gli interessi dalla data del sinistro al
05.10.2018, si ottiene l'importo di 44.921,07.
Detraendo da tale importo la somma di € 21.503,65 versata da si ottiene CP_2
l'importo di € 23.417,42, che rappresenta il valore monetario del danno non patrimoniale risentito dall'attrice e non “coperto” dal versamento effettuato da CP_2
Computando, infine, la rivalutazione e gli interessi sul predetto importo di € 23.417,42 dal
05.10.2018 alla data odierna, si ottiene l'importo di € 30.162,58 (espresso dunque in moneta attuale e già comprensivo di interessi1 computati sino alla data odierna), pari al danno non patrimoniale non ancora risarcito alla data attuale.
6.7. Le convenute, in solido, vanno dunque condannate a corrispondere all'attrice a titolo di risarcimento del residuo danno non patrimoniale l'importo di € 30.162,58.
*
7. Quanto alle poste di danno patrimoniale, il CTU dr. ha quantificato in € 5.851,60 le Per_1 spese mediche congrue e documentate sostenute dall'attrice (relazione depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., pag. 18).
La sua conclusione non è stata contestata.
7.1. Ebbene, computando la rivalutazione e gli interessi sull'importo di € 5.851,60 dal 1 Gli interessi sono qui computati ai sensi dell'art. 1284, co. 1 c.c., facendosi questione nel caso di specie di debito di valore, per sua natura illiquido. pagina 7 di 11 01.09.20172 alla data odierna si ottiene l'importo di 7.647,57.
Il danno patrimoniale risentito dall'attrice in ragione degli esborsi sostenuti per spese mediche va dunque quantificato in € 7.647,57 (importo come detto espresso in moneta attuale e comprensivo degli interessi computati sino alla data odierna).
8. L'attrice ha poi esposto nel ricorso introduttivo una ulteriore voce di danno patrimoniale
(pare) connessa al tema delle spese comunque afferenti al periodo di inabilità temporanea, dando conto di aver sostenuto durante la malattia un esborso quantificato “a forfait” in € 1.000,00 per “viaggi e assistenza” (ricorso, pag. 5).
8.1. La domanda di risarcimento di tale voce di danno va rigettata, essendo essa formulata in termini generici e non supportata da oggettivi riscontri.
9. Nel ricorso introduttivo, l'attrice ha altresì chiesto il risarcimento del danno patrimoniale c.d. da lucro cessante: il danno, cioè, che a suo dire ella avrebbe sopportato non avendo potuto lavorare nel corso del periodo di inabilità temporanea – periodo al quale ella ha limitato la propria richiesta risarcitoria, riferendo di non voler reclamare un danno da incisione permanente della capacità lavorativa specifica, “in virtù dello spirito transattivo” che avrebbe sempre animato la sua “gestione” del sinistro che ci occupa (ricorso, pag. 5).
9.1. Ebbene, in disparte ogni rilievo sulla manifesta inconferenza di tale ultima precisazione, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale (comunque) proposta dall'attrice non merita accoglimento, dal momento che, per dimostrare la sua fondatezza, l'attrice avrebbe dovuto depositare non soltanto la dichiarazione dei redditi riferita al 2016 (dichiarazione che ella ha depositato, sub doc. 7 nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.), ma anche la dichiarazione dei redditi relativa al 2017, anno in cui si è verificato il sinistro.
Attesa la mancata produzione di tale dichiarazione, non è qui possibile verificare se, nell'anno di verificazione del sinistro, il reddito dell'attrice abbia conosciuto quella contrazione che, in tesi attorea, la domanda in scrutinio sarebbe volta a colmare.
La domanda va dunque rigettata.
10. Va infine vagliata la domanda svolta dall'attrice per il ristoro delle spese di assistenza in tesi sostenute prima della promozione del presente giudizio.
10.1. L'attrice ha chiesto, innanzitutto, il ristoro delle spese per l'assistenza legale prestata in 2 Stando a quanto indicato dal CTU, le spese mediche sono state sostenute dall'attrice nel periodo compreso tra il 18 gennaio 2017 e il 12 aprile 2018. Si reputa dunque congruo computare rivalutazione ed interessi sull'intero importo indicato dal CTU, ma fissando il dies a quo del computo in una data mediana tra le due date ora indicate. pagina 8 di 11 suo favore dall'Avv. Accebbi in fase stragiudiziale: spese quantificate nell'importo di € 2.997,92, come da fattura n. 116/2018, depositata sub doc. 9 nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
A tal riguardo, va fatto rinvio al principio per il quale “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa”, sì che “l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio” – con la conseguenza che “detta spesa non può essere riconosciuta quando sia superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità” (Cass. civ. n. 16990/2017).
Ebbene, nel caso di specie non risulta che l'attività di assistenza in fase stragiudiziale sia stata funzionale ad una più pronta soluzione della controversia o che essa sia stata volta a risolvere problemi tecnici di particolare complessità.
Per quanto consta, l'attività di assistenza svolta in fase stragiudiziale in favore dell'attrice si è compendiata nell'inoltro di una richiesta di risarcimento del danno nel marzo del 2017, rinnovata a fini di interruzione della prescrizione nel gennaio del 2018 (docc. 2 e 3 procedimento ex art. 696 bis c.p.c.).
Sempre per quanto consta, del resto, non ha mai contestato la dinamica del CP_2 sinistro e, dunque, l'an della pretesa attorea – limitandosi a contestare il quantum di tale pretesa che, a ben vedere, risulta fortemente ridimensionata all'esito del presente giudizio.
La domanda di condanna delle convenute al ristoro delle spese di assistenza legale stragiudiziale va dunque rigettata.
10.2. Va parimenti rigettata la domanda avente ad oggetto la condanna delle convenute al ristoro delle spese (vive e di assistenza legale) relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 8753/2018.
La promozione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. è stata in effetti non necessaria, ai fini della definizione della presente controversia, che avrebbe potuto trovare definizione anche soltanto con la promozione del presente giudizio, per altro “capiente” anche quanto all'esame di pretese risarcitorie
(la c.d. personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, il c.d. appesantimento della liquidazione medesima a ristoro del danno alla cenestesi lavorativa, il risarcimento del danno da lucro cessante) invero non esaminabili nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. - nel quale, come noto, il Giudice non è chiamato a svolgere alcuna attività di accertamento che, del resto, non è certo pagina 9 di 11 demandabile al CTU.
Liquidare le spese di assistenza legale in favore dell'attrice non soltanto in relazione al presente giudizio, ma anche in relazione al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. IGnificherebbe allora esporre le convenute ad una ingiustificata duplicazione di spesa.
11. In conclusione, dunque, il danno patrimoniale risentito dall'attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa va complessivamente quantificato nell'importo sopra detto di € 7.647,57
Le convenute, in solido, vanno pertanto condannate a corrispondere all'attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale l'importo di € 7.647,57.
*
12. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
12.1. Le convenute, in solido, vanno dunque condannate a rifondere a le spese Parte_1
di lite del presente giudizio che, in applicazione del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi medi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, in giudizi di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00), vanno liquidate in € 259,00 per esborsi (a tanto ammonta il contributo unificato versato dall'attrice) ed in € 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
12.2. Quanto alle spese di assistenza tecnica sostenute dall'attrice, esse vanno poste in solido a carico delle convenute, dal momento che la consulenza tecnica medico legale ha effettivamente mostrato che l'importo liquidato da prima della promozione del procedimento ex art. CP_2
696 bis c.p.c. non è stato affatto satisfattivo.
I convenuti, in solido, vanno dunque condannati a corrispondere a Parte_1
- l'importo di € 488,00, pari all'esborso sostenuto dall'attrice per la redazione della relazione medico legale da parte del CTP dr. (doc. 5a fascicolo procedimento ex art. 696 bis c.p.c.); Per_2
- l'importo di € 1.220,00, pari al compenso del CTU dr. nell'ambito del procedimento ex art. Per_1
696 bis c.p.c. (doc. 5 attrice);
- l'importo di € 732,00, pari al compenso del CTP dr. per l'attività di assistenza tecnica svolta Per_2
nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (doc. 6 attrice).
P.Q.M.
Il Tribunale di VI, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 3126/2021:
1) accerta e dichiara che in conseguenza del sinistro occorso in data 05.01.2017 Parte_1
(quando ella è stata investita dall'autovettura targata CX462DD, condotta dalla sua proprietaria CP_1
pagina 10 di 11 ed assicurata da ), ha subito un danno non patrimoniale da compromissione CP_1 Controparte_2
temporanea e permanente della integrità psico-fisica quantificato in € 52.560,05 in moneta attuale, in parte già risarcito da;
Controparte_2
2) condanna e , in solido, a corrispondere all'attrice a titolo di CP_1 Controparte_2
risarcimento del residuo danno non patrimoniale di cui al punto 1) che precede l'importo di €
30.162,58;
3) accerta e dichiara che in conseguenza del sinistro di cui al punto 1) che precede, Parte_1 ha subito un danno patrimoniale da esborsi per spese mediche quantificato nell'importo di € 7.647,57;
4) condanna e , in solido, a corrispondere all'attrice a titolo di CP_1 Controparte_2
risarcimento del danno patrimoniale di cui al punto 3) che precede l'importo di € 7.647,57;
5) rigetta ogni altra domanda attorea;
6) condanna e , in solido, a rifondere a le spese di CP_1 Controparte_2 Parte_1
lite, liquidate in € 259,00 per esborsi ed in € 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
7) condanna e , in solido, a corrispondere a a) CP_1 Controparte_2 Parte_1
l'importo di € 488,00; b) l'importo di € 1.220,00; c) l'importo di € 732,00.
VI, 11 febbraio 2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di VI, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 3126/2021 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ACCEBBI DANIELE Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VI, Piazzetta A. Palladio n. 11
ATTRICE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTA COMTUMACE
(P. IVA ), con il patrocinio dell'Avv. DAL BEN MARCO Controparte_2 P.IVA_1
ANTONIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VI, Contrà Porti n. 38
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio e . Parte_1 CP_1 Controparte_2
Il giudizio, promosso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., veniva iscritto in data 24.05.2021 al n.
R.G. 3126/2021.
1.1. Nel ricorso introduttivo veniva dedotto:
- che in data 05.01.2017 mentre transitava sul passaggio pedonale posto dinanzi alla Parte_1 sua abitazione, era stata investita all'autovettura targata CX462DD (condotta dalla sua proprietaria pagina 1 di 11 ed assicurata da , poi ), riportando gravi lesioni esitate in CP_1 CP_3 Controparte_2
postumi permanenti;
- che (che non aveva contestato la esclusiva responsabilità della nella CP_2 CP_1
causazione del sinistro) aveva contestato nel quantum la pretesa risarcitoria avanzata da Pt_1
[...]
- che aveva allora promosso apposito procedimento ex art. 696 bis c.p.c. innanzi al Parte_1
Tribunale di VI (procedimento ivi iscritto al n. R.G. 8753/2018), nel quale il CTU nominato dr. aveva accertato “il danno patito dell'infortunata” (ricorso, pag. 1, con rinvio alla Persona_1
relazione peritale del CTU dr. sub doc. 2); Per_1
- che nonostante “i plurimi, sfibranti tentativi di chiudere la vertenza”, aveva CP_2
“bellamente ignorato” le richieste dell'attrice, non ristorando dunque i danni che ella aveva risentito in conseguenza del sinistro (ricorso, pag. 2).
1.2. Tanto premesso, l'attrice passava in rassegna i danni patrimoniali e non patrimoniali a suo dire discesi dal sinistro e concludeva chiedendo la condanna delle convenute al loro risarcimento.
2. non si costituiva in giudizio e all'udienza del 10.03.2022 veniva dichiarata CP_1
contumace.
3. Si costituiva per contro in giudizio che, nel confermare l'assenza di CP_2
contestazione in ordine alla esclusiva responsabilità della propria assicurata, contestava nel quantum la pretesa risarcitoria azionata dall'attrice, dando al contempo atto di aver liquidato in suo favore l'importo di € 21.503,65 ancor prima della promozione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
4. Disposto il mutamento del rito e acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 8753/2018, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. con ordinanza del 29.11.2022 veniva conferito al dr. già nominato CTU nel procedimento predetto, Per_1
l'incarico di indicare la durata dell'inabilità temporanea risentita dall'attrice in conseguenza del sinistro
– e ciò in quanto tale indicazione non era stata fornita dal CTU nella relazione peritale già dimessa nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
4.1. Il CTU depositava la relazione peritale in data 19.04.2023 e alla successiva udienza del
18.05.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
4.2. All'udienza dell'11.06.2024, all'uopo fissata, le parti precisavano quindi le conclusioni.
L'attrice concludeva come segue: “Nel merito: Accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva della IG.ra nella causazione del sinistro occorso alla IG.ra , CP_1 Parte_1
pagina 2 di 11 conseguentemente condannarsi la stessa, in solido con il proprio garante per la r.c.a. Controparte_2
(già in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al
[...] Controparte_4
risarcimento dei danni tutti, subiti e subendi dalla stessa, da liquidarsi nella misura indicata in narrativa e da integrarsi all'esito dei chiarimenti forniti dal c.t.u. dell' in ordine al danno CP_5
biologico temporaneo e al grado di sofferenza relativo sia alla malattia che ai postumi, ovvero in quella diversa, anche maggiore, ritenuta di giustizia, da devalutarsi alla data del sinistro e da maggiorarsi per rivalutazione monetaria e interessi, questi ultimi al tasso legale sino alla presentazione della presente domanda giudiziale, e al tasso di mora di cui al D.Lgs. 231/02 – a mente dell'art. 1284 c.c., sì come modificato dal D.L. 132/14, convertito in L. 162/14 – dal predetto termine sino al saldo effettivo, secondo il meccanismo di calcolo di cui alla sentenza n. 1712/95 della S.C., detratto l'acconto di € 21.503,65 ricevuto il 03.10.18; - Con rifusione integrale delle spese, anche generali, e dei compensi di lite, oltre accessori di legge, anche per l'a.t.p.c.”, al contempo insistendo per l'accoglimento delle istanze istruttorie avanzate in corso di causa.
concludeva come segue: “Nel merito: rigettare le pretese risarcitorie della Controparte_2
ricorrente, ulteriori rispetto a quanto già versato dalla compagnia convenuta, in quanto formulate in relazione a voci di danno che risultano infondate, indimostrate o comunque non dovute;
In via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda della ricorrente fosse anche solo in parte ritenuta fondata, liquidare le sole voci di danno che siano ritenute dimostrate e giuridicamente rilevanti, dedotto in ogni caso quanto la ricorrente ha ricevuto dalla compagnia. In ogni caso con vittoria di spese e onorari di causa”.
La causa veniva infine trattenuta in decisione, con assegnazione di termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* * *
5. ha proposto il giudizio in scrutinio per veder risarciti i danni che assume di Parte_1
aver risentito in conseguenza del sinistro occorso in data 05.01.2017 quando ella, mentre transitava sul passaggio pedonale posto dinanzi alla sua abitazione, è stata investita dall'autovettura targata
CX462DD, condotta dalla sua proprietaria ed assicurata da CP_1 CP_2
5.1. Non è contestato il fatto che il sinistro si sia verificato per esclusiva responsabilità del veicolo targato CX462DD.
Contestate sono per contro le pretese risarcitorie dell'attrice, che verranno dunque ora esaminate.
pagina 3 di 11 6. Principiando dal danno non patrimoniale, nella relazione peritale depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. il CTU dr. ha concluso che dalle lesioni riportate dall'attrice in occasione Per_1
del sinistro è discesa una permanente compromissione della sua integrità psicofisica quantificata nella misura del 12% (relazione, pagg. 26 e 27).
Secondo quanto accertato dal medesimo CTU dr. nella relazione peritale depositata in Per_1
data 19.04.2023 nel presente giudizio, il sinistro ha altresì determinato a carico dell'attrice un periodo di inabilità temporanea di complessivi 221 giorni (di cui 14 giorni al 100%; 52 giorni al 75%; 60 giorni al 50%; 95 giorni al 25%).
Le conclusioni rassegnate dal CTU non sono state contestate.
6.1. Facendo allora applicazione delle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica elaborate dal Tribunale di Milano e vigenti alla data attuale, che per giurisprudenza ormai consolidata “rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 c.c.” ed il cui utilizzo, consentendo “la conversione della clausola generale in ipotesi standardizzate, alla stessa stregua di fattispecie, risponde all'eIGenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza” (Cass. civ. n. 33005/2021), il danno non patrimoniale da compromissione permanente dell'integrità psicofisica subito dall'attrice va quantificato in € 32.635,00 in moneta attuale, di cui € 25.496,00 relativi al danno biologico dinamico relazionale ed € 7.139,00 relativi al danno da sofferenza soggettiva (danno, questo, da ritenersi sussistente nel caso di specie, nel quale il sinistro ha determinato un periodo di malattia di sensibile durata, connotato inizialmente da una sofferenza di grado anche elevato: relazione CTU dr. Per_1
19.04.2023, pag. 19).
Quanto al danno non patrimoniale da inabilità temporanea, esso va quantificato in € 12.276,25 sempre in moneta attuale: importo che si ottiene quantificando il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta in € 115,00 e, dunque, nell'importo medio liquidabile a norma delle Tabelle milanesi, che risulta congruo avendo riguardo al fatto che il CTU ha valutato come di grado medio-elevato la sofferenza patita dall'attrice lungo il corso della malattia quanto ai soli primi 66 giorni.
Il danno non patrimoniale da compromissione temporanea e permanente della integrità psico- fisica risentito dall'attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa va dunque quantificato in €
44.911,25, in moneta attuale (€ 32.635,00 + € 12.276,25).
pagina 4 di 11 6.2. L'attrice ha chiesto la c.d. personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale.
A sostegno della domanda, nel ricorso introduttivo è stato dedotto che il sinistro avrebbe
“sconvolto” la vita dell'attrice, poiché ella (abitualmente occupata quale collaboratrice domestica) avrebbe perso la propria occupazione nell'ottobre del 2017 in ragione della lunga malattia discesa dal sinistro e avrebbe poi stentato a reperire una nuova occupazione, facendo ormai fatica a stare in piedi a lungo, anche solo per attendere alla pulizia dei mobili o del pavimento, non riuscendo a “salire su scale
a pioli per lavare i vetri o rimuovere/riposizionare i tendaggi” e comunque incontrando difficoltà nello svolgimento delle proprie mansioni (ricorso, pag. 3, anche con rinvio al doc. 6 prodotto nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., il cui fascicolo di parte è stato qui nuovamente depositato dall'attrice sub doc. 1).
Nella seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. è stato poi dedotto che i postumi permanenti cagionati dal sinistro avrebbero pregiudicato la vita (non soltanto professionale) dell'attrice, la quale, per l'appunto all'esito del sinistro, avrebbe cessato di occuparsi della organizzazione di concerti con artisti suoi connazionali, che sino ad allora era stata solita organizzare per la comunità ucraina di
VI; non avrebbe più diretto il coro ucraino della Parrocchia di San Giuseppe in VI;
avrebbe cessato la propria attività di volontaria, in precedenza svolta presso la Parrocchia, sempre in favore dei suoi connazionali;
avrebbe cessato di effettuare le gite di piacere che prima aveva sempre effettuato lungo tutto il corso dell'anno; avrebbe preso ad indossare soltanto pantaloni, vergognandosi della cicatrice presente all'altezza della sua caviglia sinistra;
avrebbe perso la possibilità di indossare scarpe col tacco alto;
sarebbe aumentata di peso;
avrebbe infine perso anche il lavoro da ultimo reperito
(memoria, pagg. 2 e 3).
Ebbene, va detto che tutte le “circostanze” ora menzionate sono state dedotte dall'attrice soltanto nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.
Si tratta dunque di circostanze tardivamente allegate e, in quanto tali, irrilevanti ai fini della decisione.
Ciò detto, quand'anche valorizzate, esse non potrebbero portare all'accoglimento della domanda di personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale.
Costituisce in effetti approdo interpretativo ormai consolidato il principio per il quale la misura
“standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal
pagina 5 di 11 danneggiato)”, giacché, per contro, “le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (così, tra le molte, Cass. civ. n. 10983/2023).
Nel caso di specie, la valorizzazione delle circostanze dedotte nella seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. non comproverebbe, come detto, la produzione a carico dell'attrice delle conseguenze anomale o peculiari cui allude la giurisprudenza.
Quanto, in effetti, alle circostanze che attengono propriamente agli esiti delle lesioni (la cicatrice alla caviglia sinistra, il dolore risentito nei distretti corporei interessati dalle lesioni, la fatica nel compimento di determinati atti o movimenti), esse sono già state valutate dal CTU e, anzi, compendiano quelle “conseguenze permanenti” delle lesioni che giustificano la dichiarazione stessa della sussistenza, a carico dell'attrice, di un danno non patrimoniale da compromissione permanente della integrità psico-fisica: danno che, in difetto di tali conseguenze, dovrebbe dirsi non integrato.
Quanto alle circostanze che attengono alla “alterazione” delle abitudini di vita dell'attrice, va detto che in tale alterazione risiede la componente dinamico relazionale del danno non patrimoniale ordinariamente liquidato a mente delle tabelle milanesi. Proprio per tale ragione, l'alterazione delle abitudini di vita può giustificare una personalizzazione della liquidazione del danno soltanto laddove essa risulti anomala o abnorme: e simili caratteri di anomalia o abnormità non sono ravvisabili nelle circostanze (per altro genericamente) descritte dall'attrice.
6.3. Ciò detto, sussistono per contro i presupposti per riconoscere all'attrice un danno alla cenestesi lavorativa.
Si rinviene in atti conferma documentale del fatto che l'attrice svolge, effettivamente, l'attività di collaboratrice domestica (docc. 4 e 19 attrice). Il CTU dr. d'altro canto, ha accertato che i Per_1
postumi permanenti delle lesioni che ella ha risentito effettivamente rendono per lei difficoltoso il mantenimento della stazione eretta per un tempo prolungato, il sollevamento e il trasporto di carichi,
l'utilizzo della scala a pioli, l'assunzione di posture che comportano l'accosciamento (relazione CTU dr. depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., pag. 27). Per_1
Se ne deve inferire che l'attrice incontrerà nello svolgimento della propria attività lavorativa una difficoltà ed una fatica che ella non avrebbe incontrato, in assenza del sinistro che qui ci occupa.
Tanto conduce ad “appesantire” la liquidazione della componente dinamico relazionale del danno non patrimoniale come sopra quantificato, in una misura che in via equitativa si quantifica nell'importo di € 7.648,80 (pari al 30% dell'importo di € 25.496,00).
pagina 6 di 11 6.4. Sempre in punto di danno non patrimoniale, l'attrice ha infine richiesto il risarcimento di un
(ulteriore) danno non patrimoniale “soggettivo o da sofferenza interiore” (ricorso, pag. 3).
La domanda non merita accoglimento, dal momento che la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica operata alla stregua delle tabelle milanesi già di per sé ristora (anche) la componente soggettiva del danno.
6.5. Il danno non patrimoniale risentito dall'attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa va dunque complessivamente quantificato in € 52.560,05, in moneta attuale (€ 44.911,25 + € 7.648,80).
6.6. Ebbene, in data 05.10.2018 ha corrisposto a l'importo di € CP_2 Parte_1
21.503,65 (doc. 01 convenuta).
Devalutando, dunque, l'importo di € 52.560,05 alla data del sinistro e computando poi sull'importo così ottenuto (€ 43.983,31) la rivalutazione e gli interessi dalla data del sinistro al
05.10.2018, si ottiene l'importo di 44.921,07.
Detraendo da tale importo la somma di € 21.503,65 versata da si ottiene CP_2
l'importo di € 23.417,42, che rappresenta il valore monetario del danno non patrimoniale risentito dall'attrice e non “coperto” dal versamento effettuato da CP_2
Computando, infine, la rivalutazione e gli interessi sul predetto importo di € 23.417,42 dal
05.10.2018 alla data odierna, si ottiene l'importo di € 30.162,58 (espresso dunque in moneta attuale e già comprensivo di interessi1 computati sino alla data odierna), pari al danno non patrimoniale non ancora risarcito alla data attuale.
6.7. Le convenute, in solido, vanno dunque condannate a corrispondere all'attrice a titolo di risarcimento del residuo danno non patrimoniale l'importo di € 30.162,58.
*
7. Quanto alle poste di danno patrimoniale, il CTU dr. ha quantificato in € 5.851,60 le Per_1 spese mediche congrue e documentate sostenute dall'attrice (relazione depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., pag. 18).
La sua conclusione non è stata contestata.
7.1. Ebbene, computando la rivalutazione e gli interessi sull'importo di € 5.851,60 dal 1 Gli interessi sono qui computati ai sensi dell'art. 1284, co. 1 c.c., facendosi questione nel caso di specie di debito di valore, per sua natura illiquido. pagina 7 di 11 01.09.20172 alla data odierna si ottiene l'importo di 7.647,57.
Il danno patrimoniale risentito dall'attrice in ragione degli esborsi sostenuti per spese mediche va dunque quantificato in € 7.647,57 (importo come detto espresso in moneta attuale e comprensivo degli interessi computati sino alla data odierna).
8. L'attrice ha poi esposto nel ricorso introduttivo una ulteriore voce di danno patrimoniale
(pare) connessa al tema delle spese comunque afferenti al periodo di inabilità temporanea, dando conto di aver sostenuto durante la malattia un esborso quantificato “a forfait” in € 1.000,00 per “viaggi e assistenza” (ricorso, pag. 5).
8.1. La domanda di risarcimento di tale voce di danno va rigettata, essendo essa formulata in termini generici e non supportata da oggettivi riscontri.
9. Nel ricorso introduttivo, l'attrice ha altresì chiesto il risarcimento del danno patrimoniale c.d. da lucro cessante: il danno, cioè, che a suo dire ella avrebbe sopportato non avendo potuto lavorare nel corso del periodo di inabilità temporanea – periodo al quale ella ha limitato la propria richiesta risarcitoria, riferendo di non voler reclamare un danno da incisione permanente della capacità lavorativa specifica, “in virtù dello spirito transattivo” che avrebbe sempre animato la sua “gestione” del sinistro che ci occupa (ricorso, pag. 5).
9.1. Ebbene, in disparte ogni rilievo sulla manifesta inconferenza di tale ultima precisazione, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale (comunque) proposta dall'attrice non merita accoglimento, dal momento che, per dimostrare la sua fondatezza, l'attrice avrebbe dovuto depositare non soltanto la dichiarazione dei redditi riferita al 2016 (dichiarazione che ella ha depositato, sub doc. 7 nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.), ma anche la dichiarazione dei redditi relativa al 2017, anno in cui si è verificato il sinistro.
Attesa la mancata produzione di tale dichiarazione, non è qui possibile verificare se, nell'anno di verificazione del sinistro, il reddito dell'attrice abbia conosciuto quella contrazione che, in tesi attorea, la domanda in scrutinio sarebbe volta a colmare.
La domanda va dunque rigettata.
10. Va infine vagliata la domanda svolta dall'attrice per il ristoro delle spese di assistenza in tesi sostenute prima della promozione del presente giudizio.
10.1. L'attrice ha chiesto, innanzitutto, il ristoro delle spese per l'assistenza legale prestata in 2 Stando a quanto indicato dal CTU, le spese mediche sono state sostenute dall'attrice nel periodo compreso tra il 18 gennaio 2017 e il 12 aprile 2018. Si reputa dunque congruo computare rivalutazione ed interessi sull'intero importo indicato dal CTU, ma fissando il dies a quo del computo in una data mediana tra le due date ora indicate. pagina 8 di 11 suo favore dall'Avv. Accebbi in fase stragiudiziale: spese quantificate nell'importo di € 2.997,92, come da fattura n. 116/2018, depositata sub doc. 9 nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
A tal riguardo, va fatto rinvio al principio per il quale “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa”, sì che “l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio” – con la conseguenza che “detta spesa non può essere riconosciuta quando sia superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità” (Cass. civ. n. 16990/2017).
Ebbene, nel caso di specie non risulta che l'attività di assistenza in fase stragiudiziale sia stata funzionale ad una più pronta soluzione della controversia o che essa sia stata volta a risolvere problemi tecnici di particolare complessità.
Per quanto consta, l'attività di assistenza svolta in fase stragiudiziale in favore dell'attrice si è compendiata nell'inoltro di una richiesta di risarcimento del danno nel marzo del 2017, rinnovata a fini di interruzione della prescrizione nel gennaio del 2018 (docc. 2 e 3 procedimento ex art. 696 bis c.p.c.).
Sempre per quanto consta, del resto, non ha mai contestato la dinamica del CP_2 sinistro e, dunque, l'an della pretesa attorea – limitandosi a contestare il quantum di tale pretesa che, a ben vedere, risulta fortemente ridimensionata all'esito del presente giudizio.
La domanda di condanna delle convenute al ristoro delle spese di assistenza legale stragiudiziale va dunque rigettata.
10.2. Va parimenti rigettata la domanda avente ad oggetto la condanna delle convenute al ristoro delle spese (vive e di assistenza legale) relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 8753/2018.
La promozione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. è stata in effetti non necessaria, ai fini della definizione della presente controversia, che avrebbe potuto trovare definizione anche soltanto con la promozione del presente giudizio, per altro “capiente” anche quanto all'esame di pretese risarcitorie
(la c.d. personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, il c.d. appesantimento della liquidazione medesima a ristoro del danno alla cenestesi lavorativa, il risarcimento del danno da lucro cessante) invero non esaminabili nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. - nel quale, come noto, il Giudice non è chiamato a svolgere alcuna attività di accertamento che, del resto, non è certo pagina 9 di 11 demandabile al CTU.
Liquidare le spese di assistenza legale in favore dell'attrice non soltanto in relazione al presente giudizio, ma anche in relazione al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. IGnificherebbe allora esporre le convenute ad una ingiustificata duplicazione di spesa.
11. In conclusione, dunque, il danno patrimoniale risentito dall'attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa va complessivamente quantificato nell'importo sopra detto di € 7.647,57
Le convenute, in solido, vanno pertanto condannate a corrispondere all'attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale l'importo di € 7.647,57.
*
12. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
12.1. Le convenute, in solido, vanno dunque condannate a rifondere a le spese Parte_1
di lite del presente giudizio che, in applicazione del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi medi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, in giudizi di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00), vanno liquidate in € 259,00 per esborsi (a tanto ammonta il contributo unificato versato dall'attrice) ed in € 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
12.2. Quanto alle spese di assistenza tecnica sostenute dall'attrice, esse vanno poste in solido a carico delle convenute, dal momento che la consulenza tecnica medico legale ha effettivamente mostrato che l'importo liquidato da prima della promozione del procedimento ex art. CP_2
696 bis c.p.c. non è stato affatto satisfattivo.
I convenuti, in solido, vanno dunque condannati a corrispondere a Parte_1
- l'importo di € 488,00, pari all'esborso sostenuto dall'attrice per la redazione della relazione medico legale da parte del CTP dr. (doc. 5a fascicolo procedimento ex art. 696 bis c.p.c.); Per_2
- l'importo di € 1.220,00, pari al compenso del CTU dr. nell'ambito del procedimento ex art. Per_1
696 bis c.p.c. (doc. 5 attrice);
- l'importo di € 732,00, pari al compenso del CTP dr. per l'attività di assistenza tecnica svolta Per_2
nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (doc. 6 attrice).
P.Q.M.
Il Tribunale di VI, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 3126/2021:
1) accerta e dichiara che in conseguenza del sinistro occorso in data 05.01.2017 Parte_1
(quando ella è stata investita dall'autovettura targata CX462DD, condotta dalla sua proprietaria CP_1
pagina 10 di 11 ed assicurata da ), ha subito un danno non patrimoniale da compromissione CP_1 Controparte_2
temporanea e permanente della integrità psico-fisica quantificato in € 52.560,05 in moneta attuale, in parte già risarcito da;
Controparte_2
2) condanna e , in solido, a corrispondere all'attrice a titolo di CP_1 Controparte_2
risarcimento del residuo danno non patrimoniale di cui al punto 1) che precede l'importo di €
30.162,58;
3) accerta e dichiara che in conseguenza del sinistro di cui al punto 1) che precede, Parte_1 ha subito un danno patrimoniale da esborsi per spese mediche quantificato nell'importo di € 7.647,57;
4) condanna e , in solido, a corrispondere all'attrice a titolo di CP_1 Controparte_2
risarcimento del danno patrimoniale di cui al punto 3) che precede l'importo di € 7.647,57;
5) rigetta ogni altra domanda attorea;
6) condanna e , in solido, a rifondere a le spese di CP_1 Controparte_2 Parte_1
lite, liquidate in € 259,00 per esborsi ed in € 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
7) condanna e , in solido, a corrispondere a a) CP_1 Controparte_2 Parte_1
l'importo di € 488,00; b) l'importo di € 1.220,00; c) l'importo di € 732,00.
VI, 11 febbraio 2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
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