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Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/09/2024, n. 2772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2772 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 9229/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
dott. Luca Minniti Presidente relatore dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice dott.ssa Umberto Castagnini Giudice nel procedimento iscritto al n. r.g. 6456/20 promosso da:
, con il patrocinio dell'avv. MULLACE MARCO GIOVANNI Parte_1
Gianluca De Vincentis,
Ricorrente
contro
- Questura di Pistoia Controparte_1
Resistente
All'esito della camera di consiglio del 4.9.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In fatto
Con il ricorso proposto ex art. 13, C. 8) - D. LGS. N 286/1998 il ricorrente Parte_1 ha impugnato il provvedimento che definiva “Decreto di Espulsione emesso nei
[...]
confronti di , Codice CUI 066NAGD, dalla Questura della Provincia di Parte_1
Pistoia, Prot. 66/2023 Reg. Rev. e Rig. in data 16.05.23, al ricorrente notificato in data
07.06.2023”.,
pagina 1 di 13 Nel ricorso il richiedente si doleva del fatto che: “In data 16.05.2023, a seguito di richiesta da parte del ricorrente alla Questura di Pistoia, odierna resistente, di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ex art. 19 c 1.2 D.lgs 286/98, la Questura di Pistoia emetteva decreto di espulsione, che si impugna, sull'errato presupposto indicato nell'atto ove si legge “PREMESSO” a pag. 1 “che dagli atti e dagli applicativi disponibili non risulta presentato ricorso avverso il rigetto della predetta protezione internazionale”. Al momento della richiesta presso la Questura di Pistoia, al ricorrente venivano sequestrati il
Passaporto, il Permesso di soggiorno, documentazione postale;
in relazione a questa documentazione sequestrata si chiede all'Ill.mo Giudicante di ordinarne l'immediata restituzione al ricorrente”.
A sostegno della domanda allegava che nessun fondamento normativa aveva il decreto di espulsione fondato sul motivo della mancata impugnazione del provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla CT di Milano.
L'investito Giudice di Pace di Pistoia con ordinanza del 25.07.2023, emesso fuori udienza, dichiarava la propria incompetenza per materia dichiarando competente il Tribunale di
Firenze sezione immigrazione.
Il Giudice dichiarava la nullità del ricorso e ne dispone la rinnovazione e la nuova notifica.
Il si è costituito in giudizio tramite Avvocatura dello Stato resistendo Controparte_1
al ricorso ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso perché erroneamente volto ad impugnare un decreto di espulsione mentre il provvedimento citato come impugnato è un provvedimento di diniego di protezione speciale emesso dal Questura su parere conforme della Commissione territoriale.
Il Giudice dichiarava la nullità del ricorso e ne dispone la rinnovazione e la nuova notifica.
Il richiedente veniva sentito in audizione ed invitato a comparire presso lo sportello Satis per la verifica delle condizioni di tratta e sfruttamento lavorativo, in seguito la causa è stata rimessa al collegio ma il richiedente è stato invitato a dare la disponibilità per un colloquio con il centro anti-tratta.
Il centro Anti-tratta ha riferito con la relazione scritta dalla quale si ricava che:
1) il richiedente ha partecipato ai colloqui, preposti all'emersione e alla valutazione degli elementi di tratta e di sfruttamento, svolti in presenza di una mediatrice linguistico-culturale di lingua bengali nei giorni: 11/06/2024, 18/06/2024, 25/06/2024 e 27/06/2024.
pagina 2 di 13 Ed attraverso i suddetti incontri è stato possibile effettuare una ricostruzione del contesto socioeconomico di provenienza, del percorso migratorio e delle attuali condizioni di vita nel paese di accoglienza.
Riferisce l'ente anti-tratta che il richiedente ha riferito che ” Il cittadino bengalese Pt_2
nasce in Bangladesh il 15/02/1982, nel distretto di Feni, in un villaggio che si chiama Char
She Vickri. È l'ultimo di otto fratelli, quattro maschi e quattro femmine. Il padre non lavora,
è invalido al 50% e deambula con l'aiuto di un supporto. Muore nel 1994. La madre, invece, è una casalinga e viene a mancare nel 1999. Durante l'infanzia, essendo Pt_2
piccolo e i suoi genitori anziani, i due fratelli maggiori mantengono la famiglia.
Attualmente, due fratelli lavorano nel settore edile come camionisti;
l'altro, lavora come muratore. Il fratello maggiore ha circa 55 anni. Le sorelle, invece, sono sposate e tutte casalinghe. Sia i fratelli sia le sorelle vivono in nuclei famigliari distinti.
Il cittadino bengalese studia per 14 anni nelle scuole coraniche, nel distretto di Feni. I primi dieci anni frequenta la scuola “Karamolia Dhakil Mandrasa”. Successivamente studia per due anni presso la scuola “Sonagazi Islamia Madrasa”. Infine, conclude la formazione nel
2000 presso la “Munsir Halt Fasir Madrash”. Il suo percorso di studi inizia a quattro anni e volge al termine a diciotto, raggiungendo un elevato livello di istruzione.
Terminati gli studi, nel 2000, si trasferisce a Dacca per lavoro, dove rimane per circa un anno e mezzo. La capitale dista circa 200 km da Feni, circa 5 ore di macchina a causa del traffico. Lavora in una fabbrica di abbigliamento che si chiama “Mashroom Garments”.
Trova l'impiego grazie a un cugino. A Dacca vive con altri otto connazionali in un bilocale.
Lo stipendio è molto basso e non basta per far fronte alle spese di vitto e alloggio.
Pertanto, nel dicembre del 2001, torna nel suo villaggio nativo. Nel marzo del 2002, Pt_2
inizia a lavorare come maestro in una scuola privata con bambini dai tre ai dieci anni. Nel mentre, possiede anche una piccola bancarella dove vende cibi secchi, quaderni e matite.
Mantiene entrambi i lavori fino al 2010.
Si sposa nel 2004. La prima figlia nasce nel 2007, mentre il secondogenito è del 2012.
Il 31 dicembre del 2008 in Bangladesh si svolgono le elezioni nazionali1. Il signor Pt_2
dichiara di far parte di un partito che si chiama “BNP” (partito nazionalista del
Bangladesh). Durante la votazione, gestisce un seggio elettorale nella zona del Bagishpur, vicino al villaggio nativo. Si presentano alcuni votanti ai quali, avendo i documenti falsi, impedisce di votare. Nonostante il partito dell'“Awami League” (lega popolare Pt_2
bengalese) vinca le elezioni, dal giorno successivo, alcune persone contattano N.A. e lo pagina 3 di 13 minacciano affinché se ne vada dal villaggio. Sono dei conoscenti che vivono nel suo stesso villaggio e che fanno parte del partito dell'“Awami League”. Il cittadino bengalese ne indica i nomi: IG, SS. Alle domande dell'operatore, il signore risponde che a livello nazionale ha vinto il partito “Awami League”, mentre nel suo seggio avrebbe vinto il partito “BNP”. Tali persone lo minacciano e vogliono che se ne vada in quanto, per colpa sua, alcune persone del partito “Awami League” non avrebbero potuto votare. Avrebbero minacciato lui e la sua famiglia. Nell'ottobre del 2010, mentre torna a casa dal lavoro, le stesse persone lo avrebbero aggredito. Il signore parla di otto aggressori, tra i quali IG
e SS. Sarebbe stato aggredito con un coltello e un bastone. Mostra un taglio sul polso, esito dell'aggressione. Durante il violento pestaggio, alcuni vicini sarebbero intervenuti per soccorrerlo e l'avrebbero accompagnato da un dottore. Secondo quanto sostenuto dal medico, vrebbe avuto bisogno di un ricovero, mentre una volta giunto in Pt_2
ospedale lo avrebbe semplicemente medicato. Conseguentemente, prosegue le cure presso un altro medico privato e, a tal proposito, si trasferisce per dieci giorni a casa della zia della moglie che vive a Sonagazi, nei pressi dello studio medico. Sonagazi dista circa dieci kilometri dal villaggio della sua famiglia. Riprende il lavoro dopo un mese e mezzo e con esso riprendono anche le minacce. Pertanto, a fine 2010, decide di lasciare il lavoro. Alle sollecitazioni dell'operatore che chiede di fornire ulteriori dettagli, risponde che non conosce il motivo per cui le minacce siano riprese. Sostiene che non ci siano altri motivi se non l'episodio legato al voto. A dicembre 2010, si sarebbe rivolto alla polizia per denunciare il pestaggio subito, ma le autorità competenti, non avendo il referto dell'ospedale che certificava l'accaduto, non avrebbero raccolto la denuncia. N.A. dichiara, altresì, di non aver approfondito la questione ulteriormente. Non avendo grandi disponibilità economiche, dichiara che non avrebbe potuto permettersi di denunciare “ad alti livelli”, facendosi seguire da un avvocato.
Pertanto, nel 2011, decide di scappare dal suo villaggio e si trasferisce nuovamente a
Dacca. Non ricorda il mese in cui decide di partire per la capitale. A Dacca lavora saltuariamente come muratore. Trova il lavoro tramite un conoscente del suo villaggio che si chiama Sanjay. L'amico lavora in fabbrica e condividono l'abitazione. Di tanto in tanto, torna a casa dalla sorella che abita a Charchandia, circa dieci chilometri da Char She
Vickri. Sostiene di andare dalla sorella perché non poteva rientrare nel suo villaggio a causa delle minacce subite. Invece, la famiglia si sarebbe trasferita a casa della suocera di sempre a Char She Vickri, distante due kilometri dalla loro abitazione. Alle domande Pt_2
pagina 4 di 13 dell'operatore, il cittadino bengalese risponde che, tra il 2011 e il 2018, vede di nascosto la sua famiglia. Durante questi sette anni la famiglia non avrebbe ricevuto alcuna minaccia.
Nonostante ciò, non può tornare nel suo villaggio perché teme che qualcuno possa Pt_2
fargli del male. Il lavoro come muratore a Dacca non è sufficiente per mantenere la famiglia, essendo lui l'unica fonte di reddito.
Pertanto, nel 2017, il signore contatta un conoscente che si chiama per Pt_2 Per_1
cercare lavoro. N.A. dichiara di averlo conosciuto durante gli studi alla scuola “Sonagazi
Islamia Madrasa”. All'epoca dei fatti, il signor vive e lavora in una fabbrica in Iran. Per_1
Il signor avrebbe promesso che lo avrebbe aiutato a trovare un lavoro con uno Per_1
stipendio di circa 25000 taka bengalesi, l'equivalente di 200 euro. Per l'organizzazione del viaggio e dei documenti, N.A. avrebbe dovuto pagare 2000 euro: 1400 euro per il visto e
600 euro per il volo aereo. Alla domanda dell'operatore, il signore non sa indicare chi abbia aiutato a procurargli il visto per l'Iran. invece, si sarebbe Per_1 Pt_2 occupato dell'acquisto del biglietto aereo. Per pagare l'intermediario, avrebbe chiesto Pt_2
a prestito 500 euro dai fratelli, 500 euro dalla zia della moglie e 1000 euro li avrebbe ottenuti vendendo l'oro della moglie. Il 31 agosto 2018 parte da solo da Dacca con un volo aereo per l'Iran. Percorso migratorio
Atterrato all'aeroporto di Teheran, viene accompagnato da presso la sua abitazione Per_1
dove vi rimane per cinque mesi. vive in affitto con un altro connazionale. paga Per_1 Pt_2
50 euro al mese per un posto letto. Dichiara di aver pagato solo tre mesi di permanenza, gli altri due li avrebbe pagati perché non avrebbe avuto soldi a sufficienza per coprire Per_1
le spese. Infatti, dopo quindici giorni dal suo arrivo in Iran, grazie a trova un Per_1
lavoro a chiamata come muratore. N.A. riferisce di aver lavorato circa tre mesi. Non ha un contratto regolare e non viene pagato regolarmente. Lavora otto ore al giorno, due o tre giorni alla settimana a secondo delle necessità del datore di lavoro. Percepisce 100 euro al mese. I soldi non sono sufficienti per coprire le spese e inviare denaro alla famiglia.
Pertanto, insieme ad altri cinque connazionali, decide di partire per la Turchia. Alle domande dell'operatore che chiede di fornire ulteriori dettagli, riferisce di aver pagato un autista di nazionalità iraniana, ma di non conoscerne le generalità. Sarebbero stati i connazionali a contattare l'intermediario per organizzare lo spostamento. Il signor Pt_2
racconta di aver incontrato per la prima volta i cinque connazionali al parco mentre cercava lavoro. Non sa indicare i loro nomi. Nel dicembre del 2018, tramite un pick-up, raggiungono il confine con la Turchia, pagando circa 50 euro a persona. Avrebbero
pagina 5 di 13 viaggiato quattro giorni per raggiungere il confine con la Turchia. Poi, si sarebbero nascosti nei boschi per tentare di arrivare in Turchia a piedi. Non sa indicare il posto in cui l'autista li avrebbe lasciati. Non ricorda, neppure, per quanti giorni abbia camminato per raggiungere la Turchia. Riferisce che, durante il cammino, alcune persone si sarebbero fermate per dare loro da mangiare. Durante il tragitto nel bosco avrebbe perso il telefono e alcuni membri del gruppo si sarebbe dispersi. Dopo aver attraversato il bosco, in tre persone raggiungono una stazione di autobus. Successivamente, si divide anche da Pt_2
loro e prende un autobus con altri due connazionali conosciuti in stazione. Viaggiano per circa 14 ore e raggiungono Ankara. Sostiene che per raggiungere Ankara da Teheran abbia impiegato un mese. Ad Ankara, altri connazionali, sempre conosciuti in strada, gli dicono che nella capitale non c'è lavoro. Partono alla volta di Istanbul, che raggiungono dopo due settimane, con l'obiettivo di trovare un lavoro. Purtroppo, neanche a riesce a Persona_2
trovare un lavoro, poiché non possiede i documenti. Dichiara di aver perso il passaporto durante il viaggio, forse lo ha dimenticato nella stanza in Iran. Su consiglio di alcuni connazionali, sempre incontrati per strada, entrano in un campo di accoglienza a Istanbul dove rimangono per circa due mesi. Nel campo viene garantito loro un pasto al giorno. Non potendo lavorare, essendo irregolare, alcune persone che vivono nel campo gli consigliano di aggiungersi a loro per andare in Grecia. Dopo diversi tentativi, raggiungono Salonicco a piedi camminando per 15 giorni. Sono circa una trentina di persone. Riferisce di non aver pagato per il viaggio, ma di essersi affidato ad alcuni compagni del campo che avevano il navigatore. Giunto a Salonicco, prende il treno per Atene insieme ad altri compagni e Pt_2
raggiungono la capitale greca il 28 settembre del 2019.
Ad Atene vive per una settimana con alcuni connazionali che gli consigliano di rivolgersi a un pakistano, che gestisce un negozio, per cercare lavoro. Questa persona, di cui non ricorda il nome, gli fornisce un contatto per poter raggiungere e trovare un Per_3
lavoro nel settore agricolo. dopo una settimana ad Atene, si trasferisce a Pt_2 Per_3
pagando 50 euro un pakistano per il trasporto.
Giunge a nell'ottobre del 2019 e vi rimane fino al luglio 2020. Lavora Per_3
irregolarmente diversi mesi nella raccolta delle fragole. Lavora circa 7 ore al giorno e viene pagato 24 euro (circa 3,5 euro/ora). Vive a casa del suo datore di lavoro che si chiama Non paga per l'alloggio. Da febbraio 2020, a causa della pandemia COVID- Pt_3
19, il lavoro diminuisce. Nel mentre, il signor tenta di regolarizzare i suoi documenti. Pt_2
Non riesce a depositare la domanda di protezione internazionale in quanto sostiene che, in pagina 6 di 13 quel periodo, l'ente preposto alla regolarizzazione dei documenti sarebbe stato inaccessibile, sempre a causa della pandemia.
Pertanto, alcuni colleghi gli avrebbero suggerito di cercare lavoro in Italia, in quanto è difficile lavorare in Grecia senza documenti.
Il 28 luglio 2020 parte per l'Italia con altri tre colleghi connazionali conosciuti a
Giungono al confine con l'Albania in autobus. Attraversano il confine a piedi Per_3
camminando per un giorno intero. Successivamente, riescono ad ottenere un passaggio in auto da una persona conosciuta in strada, pagandola in totale 150 euro. Raggiungono
il 2 o il 3 agosto 2020. Alloggiano per due giorni presso un albergo. In seguito, Per_4
prendono un altro autobus per raggiungere il confine con il Montenegro, cercando di superare il confine sempre a piedi. Il 5 agosto, al quarto tentativo, riescono ad entrare in
Montenegro. Raggiungono , pagando 50 euro un serbo incontrato anch'esso Per_5
casualmente per strada. Nella capitale sostano due giorni in un altro albergo, pagando 20 euro a notte con i soldi guadagnati durante il lavoro a Dopo due giorni, Per_3
ripartono per la Bosnia, seguendo le indicazioni di alcuni connazionali e pakistani, conosciuti a , che gli consigliano di affidarsi a un altro intermediario. N.A., così Per_5 come per tutti gli altri passaggi ricevuti, non ricorda il nome dell'autista e concordano il pagamento di 50 euro a persona. Cercano di entrare in Bosnia sempre a piedi. Per due volte vengono respinti. Alla domanda dell'operatore che chiede maggiori informazioni, Pt_2 risponde che l'attraversamento dei vari confini avveniva sempre nella notte o nelle prime ore del mattino. Entrano in Bosnia il 10 agosto 2020. Con l'autobus raggiungono il campo di accoglienza di Sarajevo. N.A., durante tutto il percorso si affida alle indicazioni dei suoi colleghi di che conoscono il percorso e come attraversare i vari confini. Per_3
Successivamente si trasferiscono nel campo di , dove rimangono per 20 giorni. Poi, Pt_4
tentano, per ben due volte, di attraversare la Croazia e la Slovenia a piedi con altre persone di diversa nazionalità. In entrambi i casi, vengono fermati dalla polizia. Durante il primo respingimento, i poliziotti sloveni si sarebbero limitati a sequestrargli il telefono, riacquistato in Grecia, e i soldi. Invece, durante il secondo tentativo, racconta di essere stato picchiato dalla polizia croata che avrebbe anche bruciato tutti i suoi oggetti personali.
A seguito dei respingimenti, perde i contatti con i colleghi di Per_3
Per il terzo tentativo, a. fine settembre 2020, decide di affidarsi a un trafficante. Non conosce il suo nome. Sostiene di aver parlato con alcuni pakistani all'interno del campo di che avrebbero fatto da intermediari con il trafficante in questione. I pakistani gli Pt_4
pagina 7 di 13 chiedono di pagare 3500 euro per il viaggio, nel momento in cui sarebbe entrato in Italia. Il cittadino bengalese riferisce, altresì, di non conoscere il nome dei quattro pakistani con cui si sarebbe interfacciato. Parte con loro dal campo di e, dopo un'ora di macchina, Pt_4
cammina con altre cinquanta persone per diciotto giorni. Raggiunge Trieste il 16 ottobre
2020, alle undici di sera. Con lui ci sono altri tre bengalesi e uno dei quattro pakistani che gli avrebbero chiesto i soldi per raggiungere l'Italia. Alle sollecitazioni dell'operatore, riferisce di aver pagato 3500 euro solamente una volta giunto in Italia. Nello specifico, viene organizzato un incontro tra il trafficante e la moglie di in Bangladesh. Infatti, il Pt_2
17 ottobre N.A. contatta la sua famiglia attraverso il cellulare del pakistano che ha viaggiato con lui, informandoli del suo arrivo in Italia. Il trafficante contatta la moglie di e organizza un incontro con lei a Feni. Si presenta un signore bengalese al quale la Pt_2
moglie consegna i soldi in contanti: 2000 euro, presi a prestito dai parenti (zii della moglie)
e 1500 euro vendendo altro oro. N.A. non sa indicare chi tra i quattro pakistani e il bengalese sia il trafficante principale. Alla domanda dell'operatore, risponde che, a seguito del pagamento, ha perso ogni contatto con i trafficanti in questione…..
Alle domande dell'operatore, risponde che la famiglia attualmente sta bene e vive nel villaggio di Char She Vickri. Non segnala episodi di minacce e di violenza nei confronti dei suoi famigliari. Ogni mese manda regolarmente i soldi alla sua famiglia, circa 400 euro.
Sente particolarmente la mancanza dei suoi figli e della moglie ed è preoccupato per la lontananza. Riferisce, altresì, che le persone che lo hanno minacciato e picchiato in
Bangladesh, negli ultimi anni, non lo avrebbero più cercato, così come non avrebbero minacciato i suoi famigliari. L'unico episodio risale al 2018, quando avrebbero fermato per strada il fratello di per chiedergli dove fosse N.A. Lui avrebbe risposto che se ne era andato dal Bangladesh. Da quel momento non si segnalano altri episodi.
Durante i vari lavori svolti in Italia sostiene di non essere stato vittima di violenza verbale o fisica.
N.A. dichiara di non avere particolari problemi di salute. Soffre di diabete e di alta pressione, di tanto in tanto ha dei giramenti di testa.
Durante il percorso migratorio, dichiara di non essere stato vittima di persecuzioni.
Segnala solo un episodio in cui, durante l'attraversamento del confine iraniano, sarebbe stato sequestrato da delle persone, che definisce come la “mafia iraniana”, che avrebbero minacciato lui e alcuni compagni, schiaffeggiandoli e chiedendogli dei soldi. Lo avrebbero rinchiuso in un posto per due giorni e poi rilasciato. Dichiara di non aver pagato alcun pagina 8 di 13 riscatto. Non aveva nulla con sé e i sequestratori non avrebbero chiesto i soldi ai suoi parenti in Bangladesh.
Afferma, altresì, di non essere più in contatto con i vari intermediari e trafficanti che lo hanno supportato nell'attraversamento dei vari stati. Per il viaggio ha pagato in totale 8000 euro. Deve restituire ancora 2000 euro alla zia della moglie che si chiama . Persona_6
Non riceve particolari pressioni, ma vorrebbe saldare il debito quanto prima. Non ci sono altri debiti. Riferisce di aver preso a prestito anche 1000 euro da un usuraio che si chiama
HI, soldi che ha già restituito e che ha utilizzato per attraversare i vari stati nei Balcani.
HI è un connazionale che vive nello stesso villaggio, un conoscente della moglie.
In Italia si sente al sicuro, nessuno lo minaccia. Vorrebbe rimanere qui a vivere e a lavorare.
IN DIRITTO
La domanda deve esser qualificata come rivolta ad impugnare il rigetto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Vero è che all'origine i fatti narrati potevano integrare elementi di inclusione del richiedente tra i titolari del diritto alla protezione internazionale ma la narrazione articolata raccolta anche attraverso l'ente antitratta consente di escludere che il richiedente non possa reinserirsi in Bangladesh magari al di fuori del villaggio di provenienza, dove abitano le sorelle.
Tanto premesso, venendo alle doglianze del ricorso, il ricorso merita accoglimento, alla luce della normativa vigente all'epoca del trattenimento della causa in decisione .
Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata nel D.L. 21 ottobre
2020, n. 130, in vigore dal 22 ottobre 2020 che, all'art. 15 c.1, prevede l'immediata applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1 lett. a), e) ed f) medesimo decreto legislativo anche ai procedimenti pendenti dinanzi alle sezioni specializzate e, quindi necessariamente anche alla fase giurisdizionale.
Quanto alle modifiche introdotte dalla nuova disciplina, vanno richiamate per il caso di specie quelle di cui all'art. 1 lett. a) ed e) del D.L. 130/2020 convertito in legge 137/2020
L' art. 1 lett. a) ha reintrodotto nell'art. 5 comma 6 del TUI il limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, rappresentato dagli obblighi costituzionali e internazionali dello pagina 9 di 13 Stato Italiano, che era stato espunto dal D.L. 113/2018 rendendo il testo attuale della disposizione: “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
L'art.1 co.1 lettera e) ha invece sostituito integralmente il precedente art. 19 comma 1.1. del
D. L.vo 286\1998 introducendo nuove ipotesi di divieto di espulsione\ respingimento dello straniero e una procedura di rilascio di un permesso di soggiorno per 'protezione speciale' per i casi di cui al comma 1 e al comma 1.1 dello stesso rinnovato art 19.
Infatti il comma 1.1. dell'art. 19 del D. L.vo 286/98 è stato interamente sostituito ed ora dispone non solo che lo straniero non può essere allontanato quando rischia sottoposizione a tortura (come già prevedeva prima) ma anche se rischia 'trattamenti inumani e degradanti' - chiaro richiamo alla lettera dell'art. 3 CEDU- ed ove l'allontanamento comprometta il godimento del 'diritto al rispetto della propria vita privata e familiare' - evidente richiamo all'art. 8 CEDU.
Così recita infatti l'attuale formulazione della norma: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine”.
Ritiene il Collegio che i correttivi introdotti dalla D.l.130\2020 all'art 19 comma 1 e comma
1.1. reintroducano con specifico carattere di residualità nella tutela costituita dalla
“protezione speciale” strettamente connesso alla situazione di vulnerabilità che il richiedente asilo troverebbe al rientro nel suo paese con riferimento a ragioni seppure in pagina 10 di 13 genere temporalmente limitate, ma anche in rapporto ai legami e al percorso di vita acquisiti in Italia.
Il permesso concedibile è infatti correlato al predeterminato arco di tempo più breve di quello garantito dalle protezione maggiori, cioè due anni, decorso il quale va verificata la permanenza delle ragioni di tutela, per esempio per la speranza di una rapida evoluzione del paese di rimpatrio o della stessa posizione personale del ricorrente suscettibile di un mutamento che faccia venir meno l'esigenza di protezione o al contrario che gli consenta di realizzare una situazione meritevole di altra tipologia di permesso di soggiorno, per esempio come quello per ragioni di lavoro o familiari (vedi, al proposito ordinanze già emesse da questo Tribunale ai nn. R.G. 4266\2020 del 25.11.2020 est. Michelini e R.G. 810\2020 Est.
Condò del 9.12.2020).
L'eventuale permanenza, se non addirittura intensificazione, di una situazione di fragilità in caso di rientro in patria alla scadenza di precedente permesso di soggiorno 'umanitario' viene valorizzata dallo stesso dettato dell'art. 19 comma 1.1 (richiamato, come già detto, per la valutazione del rinnovo del permesso umanitario dall'art. 1 comma 8 del
D.L.113\2018) che, come si è visto, impone di tenere conto, oltre che dei legami col paese di origine, anche del percorso di integrazione socio-lavorativa e familiare in Italia affinché con l'allontanamento, non venga violato il “diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”.
Tanto premesso in diritto, tornando al caso di specie il Tribunale ritiene che, alla luce della documentazione prodotta per dimostrare il percorso di integrazione in Italia siano ravvisabili i presupposti dell'art. 19 comma 1.1. nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 130/20 attualmente vigente.
Emerge con evidenza dagli atti come il ricorrente, a fronte di una sostanziale sradicamento dal Paese di provenienza (come si legge nella relazione del centro anti-tratta e nel verbale di audizione giudiziale, dai quali si ricava che egli ha avuto in Italia un significativo inserimento sociale che lavorativo.
Relativamente a quest'ultimo aspetto si evidenzia che ha reperito e sfruttato diverse occasioni di lavoro che, per quanto relativi a rapporti a tempo determinato, hanno prodotto pagina 11 di 13 un reddito dignitoso e si può ritenere che il percorso iniziato ed avanzato non possa che proseguire alla luce del fatto che il contratto di lavoro è stato prorogato sino al marzo 2025.
Il forzato allontanamento dal territorio nazionale, con conseguente interruzione del percorso di integrazione intrapreso, determinerebbe dunque una lesione del diritto all'inclusione maturato dal ricorrente ai sensi del disposto dell'art. 8 CEDU (secondo cui “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”), inteso quale diritto al rispetto della propria vita privata in considerazione del suo inserimento sul territorio nazionale ormai significativo e del suo sradicamento, avvenuto quando era ancora minorenne, dal paese di origine, nel quale non ha alcun legame familiare e dove sarebbe stato sprovvisto degli elementi necessari per compiere un simile processo di formazione.
Nella ricorrenza dei presupposti di cui all'all'art. 19 co.
1.1. D.L.vo 286\1998 oggi riconosciuti, in accoglimento della domanda , va riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.a ) e 1 co.1 2 lett. e) del D.L. 130/2020.
Quanto alle spese di lite, l'intervento di normativa rilevante sopravvenuta in corso di causa giustifica l'integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso dichiara il diritto di , al permesso di Parte_1 soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, rinnovabile e convertibile in permesso di lavoro e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
Spese interamente compensate.
Firenze 4.9.2024
pagina 12 di 13 Il Presidente rel.est
Dott. Luca Minniti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
dott. Luca Minniti Presidente relatore dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice dott.ssa Umberto Castagnini Giudice nel procedimento iscritto al n. r.g. 6456/20 promosso da:
, con il patrocinio dell'avv. MULLACE MARCO GIOVANNI Parte_1
Gianluca De Vincentis,
Ricorrente
contro
- Questura di Pistoia Controparte_1
Resistente
All'esito della camera di consiglio del 4.9.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In fatto
Con il ricorso proposto ex art. 13, C. 8) - D. LGS. N 286/1998 il ricorrente Parte_1 ha impugnato il provvedimento che definiva “Decreto di Espulsione emesso nei
[...]
confronti di , Codice CUI 066NAGD, dalla Questura della Provincia di Parte_1
Pistoia, Prot. 66/2023 Reg. Rev. e Rig. in data 16.05.23, al ricorrente notificato in data
07.06.2023”.,
pagina 1 di 13 Nel ricorso il richiedente si doleva del fatto che: “In data 16.05.2023, a seguito di richiesta da parte del ricorrente alla Questura di Pistoia, odierna resistente, di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ex art. 19 c 1.2 D.lgs 286/98, la Questura di Pistoia emetteva decreto di espulsione, che si impugna, sull'errato presupposto indicato nell'atto ove si legge “PREMESSO” a pag. 1 “che dagli atti e dagli applicativi disponibili non risulta presentato ricorso avverso il rigetto della predetta protezione internazionale”. Al momento della richiesta presso la Questura di Pistoia, al ricorrente venivano sequestrati il
Passaporto, il Permesso di soggiorno, documentazione postale;
in relazione a questa documentazione sequestrata si chiede all'Ill.mo Giudicante di ordinarne l'immediata restituzione al ricorrente”.
A sostegno della domanda allegava che nessun fondamento normativa aveva il decreto di espulsione fondato sul motivo della mancata impugnazione del provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla CT di Milano.
L'investito Giudice di Pace di Pistoia con ordinanza del 25.07.2023, emesso fuori udienza, dichiarava la propria incompetenza per materia dichiarando competente il Tribunale di
Firenze sezione immigrazione.
Il Giudice dichiarava la nullità del ricorso e ne dispone la rinnovazione e la nuova notifica.
Il si è costituito in giudizio tramite Avvocatura dello Stato resistendo Controparte_1
al ricorso ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso perché erroneamente volto ad impugnare un decreto di espulsione mentre il provvedimento citato come impugnato è un provvedimento di diniego di protezione speciale emesso dal Questura su parere conforme della Commissione territoriale.
Il Giudice dichiarava la nullità del ricorso e ne dispone la rinnovazione e la nuova notifica.
Il richiedente veniva sentito in audizione ed invitato a comparire presso lo sportello Satis per la verifica delle condizioni di tratta e sfruttamento lavorativo, in seguito la causa è stata rimessa al collegio ma il richiedente è stato invitato a dare la disponibilità per un colloquio con il centro anti-tratta.
Il centro Anti-tratta ha riferito con la relazione scritta dalla quale si ricava che:
1) il richiedente ha partecipato ai colloqui, preposti all'emersione e alla valutazione degli elementi di tratta e di sfruttamento, svolti in presenza di una mediatrice linguistico-culturale di lingua bengali nei giorni: 11/06/2024, 18/06/2024, 25/06/2024 e 27/06/2024.
pagina 2 di 13 Ed attraverso i suddetti incontri è stato possibile effettuare una ricostruzione del contesto socioeconomico di provenienza, del percorso migratorio e delle attuali condizioni di vita nel paese di accoglienza.
Riferisce l'ente anti-tratta che il richiedente ha riferito che ” Il cittadino bengalese Pt_2
nasce in Bangladesh il 15/02/1982, nel distretto di Feni, in un villaggio che si chiama Char
She Vickri. È l'ultimo di otto fratelli, quattro maschi e quattro femmine. Il padre non lavora,
è invalido al 50% e deambula con l'aiuto di un supporto. Muore nel 1994. La madre, invece, è una casalinga e viene a mancare nel 1999. Durante l'infanzia, essendo Pt_2
piccolo e i suoi genitori anziani, i due fratelli maggiori mantengono la famiglia.
Attualmente, due fratelli lavorano nel settore edile come camionisti;
l'altro, lavora come muratore. Il fratello maggiore ha circa 55 anni. Le sorelle, invece, sono sposate e tutte casalinghe. Sia i fratelli sia le sorelle vivono in nuclei famigliari distinti.
Il cittadino bengalese studia per 14 anni nelle scuole coraniche, nel distretto di Feni. I primi dieci anni frequenta la scuola “Karamolia Dhakil Mandrasa”. Successivamente studia per due anni presso la scuola “Sonagazi Islamia Madrasa”. Infine, conclude la formazione nel
2000 presso la “Munsir Halt Fasir Madrash”. Il suo percorso di studi inizia a quattro anni e volge al termine a diciotto, raggiungendo un elevato livello di istruzione.
Terminati gli studi, nel 2000, si trasferisce a Dacca per lavoro, dove rimane per circa un anno e mezzo. La capitale dista circa 200 km da Feni, circa 5 ore di macchina a causa del traffico. Lavora in una fabbrica di abbigliamento che si chiama “Mashroom Garments”.
Trova l'impiego grazie a un cugino. A Dacca vive con altri otto connazionali in un bilocale.
Lo stipendio è molto basso e non basta per far fronte alle spese di vitto e alloggio.
Pertanto, nel dicembre del 2001, torna nel suo villaggio nativo. Nel marzo del 2002, Pt_2
inizia a lavorare come maestro in una scuola privata con bambini dai tre ai dieci anni. Nel mentre, possiede anche una piccola bancarella dove vende cibi secchi, quaderni e matite.
Mantiene entrambi i lavori fino al 2010.
Si sposa nel 2004. La prima figlia nasce nel 2007, mentre il secondogenito è del 2012.
Il 31 dicembre del 2008 in Bangladesh si svolgono le elezioni nazionali1. Il signor Pt_2
dichiara di far parte di un partito che si chiama “BNP” (partito nazionalista del
Bangladesh). Durante la votazione, gestisce un seggio elettorale nella zona del Bagishpur, vicino al villaggio nativo. Si presentano alcuni votanti ai quali, avendo i documenti falsi, impedisce di votare. Nonostante il partito dell'“Awami League” (lega popolare Pt_2
bengalese) vinca le elezioni, dal giorno successivo, alcune persone contattano N.A. e lo pagina 3 di 13 minacciano affinché se ne vada dal villaggio. Sono dei conoscenti che vivono nel suo stesso villaggio e che fanno parte del partito dell'“Awami League”. Il cittadino bengalese ne indica i nomi: IG, SS. Alle domande dell'operatore, il signore risponde che a livello nazionale ha vinto il partito “Awami League”, mentre nel suo seggio avrebbe vinto il partito “BNP”. Tali persone lo minacciano e vogliono che se ne vada in quanto, per colpa sua, alcune persone del partito “Awami League” non avrebbero potuto votare. Avrebbero minacciato lui e la sua famiglia. Nell'ottobre del 2010, mentre torna a casa dal lavoro, le stesse persone lo avrebbero aggredito. Il signore parla di otto aggressori, tra i quali IG
e SS. Sarebbe stato aggredito con un coltello e un bastone. Mostra un taglio sul polso, esito dell'aggressione. Durante il violento pestaggio, alcuni vicini sarebbero intervenuti per soccorrerlo e l'avrebbero accompagnato da un dottore. Secondo quanto sostenuto dal medico, vrebbe avuto bisogno di un ricovero, mentre una volta giunto in Pt_2
ospedale lo avrebbe semplicemente medicato. Conseguentemente, prosegue le cure presso un altro medico privato e, a tal proposito, si trasferisce per dieci giorni a casa della zia della moglie che vive a Sonagazi, nei pressi dello studio medico. Sonagazi dista circa dieci kilometri dal villaggio della sua famiglia. Riprende il lavoro dopo un mese e mezzo e con esso riprendono anche le minacce. Pertanto, a fine 2010, decide di lasciare il lavoro. Alle sollecitazioni dell'operatore che chiede di fornire ulteriori dettagli, risponde che non conosce il motivo per cui le minacce siano riprese. Sostiene che non ci siano altri motivi se non l'episodio legato al voto. A dicembre 2010, si sarebbe rivolto alla polizia per denunciare il pestaggio subito, ma le autorità competenti, non avendo il referto dell'ospedale che certificava l'accaduto, non avrebbero raccolto la denuncia. N.A. dichiara, altresì, di non aver approfondito la questione ulteriormente. Non avendo grandi disponibilità economiche, dichiara che non avrebbe potuto permettersi di denunciare “ad alti livelli”, facendosi seguire da un avvocato.
Pertanto, nel 2011, decide di scappare dal suo villaggio e si trasferisce nuovamente a
Dacca. Non ricorda il mese in cui decide di partire per la capitale. A Dacca lavora saltuariamente come muratore. Trova il lavoro tramite un conoscente del suo villaggio che si chiama Sanjay. L'amico lavora in fabbrica e condividono l'abitazione. Di tanto in tanto, torna a casa dalla sorella che abita a Charchandia, circa dieci chilometri da Char She
Vickri. Sostiene di andare dalla sorella perché non poteva rientrare nel suo villaggio a causa delle minacce subite. Invece, la famiglia si sarebbe trasferita a casa della suocera di sempre a Char She Vickri, distante due kilometri dalla loro abitazione. Alle domande Pt_2
pagina 4 di 13 dell'operatore, il cittadino bengalese risponde che, tra il 2011 e il 2018, vede di nascosto la sua famiglia. Durante questi sette anni la famiglia non avrebbe ricevuto alcuna minaccia.
Nonostante ciò, non può tornare nel suo villaggio perché teme che qualcuno possa Pt_2
fargli del male. Il lavoro come muratore a Dacca non è sufficiente per mantenere la famiglia, essendo lui l'unica fonte di reddito.
Pertanto, nel 2017, il signore contatta un conoscente che si chiama per Pt_2 Per_1
cercare lavoro. N.A. dichiara di averlo conosciuto durante gli studi alla scuola “Sonagazi
Islamia Madrasa”. All'epoca dei fatti, il signor vive e lavora in una fabbrica in Iran. Per_1
Il signor avrebbe promesso che lo avrebbe aiutato a trovare un lavoro con uno Per_1
stipendio di circa 25000 taka bengalesi, l'equivalente di 200 euro. Per l'organizzazione del viaggio e dei documenti, N.A. avrebbe dovuto pagare 2000 euro: 1400 euro per il visto e
600 euro per il volo aereo. Alla domanda dell'operatore, il signore non sa indicare chi abbia aiutato a procurargli il visto per l'Iran. invece, si sarebbe Per_1 Pt_2 occupato dell'acquisto del biglietto aereo. Per pagare l'intermediario, avrebbe chiesto Pt_2
a prestito 500 euro dai fratelli, 500 euro dalla zia della moglie e 1000 euro li avrebbe ottenuti vendendo l'oro della moglie. Il 31 agosto 2018 parte da solo da Dacca con un volo aereo per l'Iran. Percorso migratorio
Atterrato all'aeroporto di Teheran, viene accompagnato da presso la sua abitazione Per_1
dove vi rimane per cinque mesi. vive in affitto con un altro connazionale. paga Per_1 Pt_2
50 euro al mese per un posto letto. Dichiara di aver pagato solo tre mesi di permanenza, gli altri due li avrebbe pagati perché non avrebbe avuto soldi a sufficienza per coprire Per_1
le spese. Infatti, dopo quindici giorni dal suo arrivo in Iran, grazie a trova un Per_1
lavoro a chiamata come muratore. N.A. riferisce di aver lavorato circa tre mesi. Non ha un contratto regolare e non viene pagato regolarmente. Lavora otto ore al giorno, due o tre giorni alla settimana a secondo delle necessità del datore di lavoro. Percepisce 100 euro al mese. I soldi non sono sufficienti per coprire le spese e inviare denaro alla famiglia.
Pertanto, insieme ad altri cinque connazionali, decide di partire per la Turchia. Alle domande dell'operatore che chiede di fornire ulteriori dettagli, riferisce di aver pagato un autista di nazionalità iraniana, ma di non conoscerne le generalità. Sarebbero stati i connazionali a contattare l'intermediario per organizzare lo spostamento. Il signor Pt_2
racconta di aver incontrato per la prima volta i cinque connazionali al parco mentre cercava lavoro. Non sa indicare i loro nomi. Nel dicembre del 2018, tramite un pick-up, raggiungono il confine con la Turchia, pagando circa 50 euro a persona. Avrebbero
pagina 5 di 13 viaggiato quattro giorni per raggiungere il confine con la Turchia. Poi, si sarebbero nascosti nei boschi per tentare di arrivare in Turchia a piedi. Non sa indicare il posto in cui l'autista li avrebbe lasciati. Non ricorda, neppure, per quanti giorni abbia camminato per raggiungere la Turchia. Riferisce che, durante il cammino, alcune persone si sarebbero fermate per dare loro da mangiare. Durante il tragitto nel bosco avrebbe perso il telefono e alcuni membri del gruppo si sarebbe dispersi. Dopo aver attraversato il bosco, in tre persone raggiungono una stazione di autobus. Successivamente, si divide anche da Pt_2
loro e prende un autobus con altri due connazionali conosciuti in stazione. Viaggiano per circa 14 ore e raggiungono Ankara. Sostiene che per raggiungere Ankara da Teheran abbia impiegato un mese. Ad Ankara, altri connazionali, sempre conosciuti in strada, gli dicono che nella capitale non c'è lavoro. Partono alla volta di Istanbul, che raggiungono dopo due settimane, con l'obiettivo di trovare un lavoro. Purtroppo, neanche a riesce a Persona_2
trovare un lavoro, poiché non possiede i documenti. Dichiara di aver perso il passaporto durante il viaggio, forse lo ha dimenticato nella stanza in Iran. Su consiglio di alcuni connazionali, sempre incontrati per strada, entrano in un campo di accoglienza a Istanbul dove rimangono per circa due mesi. Nel campo viene garantito loro un pasto al giorno. Non potendo lavorare, essendo irregolare, alcune persone che vivono nel campo gli consigliano di aggiungersi a loro per andare in Grecia. Dopo diversi tentativi, raggiungono Salonicco a piedi camminando per 15 giorni. Sono circa una trentina di persone. Riferisce di non aver pagato per il viaggio, ma di essersi affidato ad alcuni compagni del campo che avevano il navigatore. Giunto a Salonicco, prende il treno per Atene insieme ad altri compagni e Pt_2
raggiungono la capitale greca il 28 settembre del 2019.
Ad Atene vive per una settimana con alcuni connazionali che gli consigliano di rivolgersi a un pakistano, che gestisce un negozio, per cercare lavoro. Questa persona, di cui non ricorda il nome, gli fornisce un contatto per poter raggiungere e trovare un Per_3
lavoro nel settore agricolo. dopo una settimana ad Atene, si trasferisce a Pt_2 Per_3
pagando 50 euro un pakistano per il trasporto.
Giunge a nell'ottobre del 2019 e vi rimane fino al luglio 2020. Lavora Per_3
irregolarmente diversi mesi nella raccolta delle fragole. Lavora circa 7 ore al giorno e viene pagato 24 euro (circa 3,5 euro/ora). Vive a casa del suo datore di lavoro che si chiama Non paga per l'alloggio. Da febbraio 2020, a causa della pandemia COVID- Pt_3
19, il lavoro diminuisce. Nel mentre, il signor tenta di regolarizzare i suoi documenti. Pt_2
Non riesce a depositare la domanda di protezione internazionale in quanto sostiene che, in pagina 6 di 13 quel periodo, l'ente preposto alla regolarizzazione dei documenti sarebbe stato inaccessibile, sempre a causa della pandemia.
Pertanto, alcuni colleghi gli avrebbero suggerito di cercare lavoro in Italia, in quanto è difficile lavorare in Grecia senza documenti.
Il 28 luglio 2020 parte per l'Italia con altri tre colleghi connazionali conosciuti a
Giungono al confine con l'Albania in autobus. Attraversano il confine a piedi Per_3
camminando per un giorno intero. Successivamente, riescono ad ottenere un passaggio in auto da una persona conosciuta in strada, pagandola in totale 150 euro. Raggiungono
il 2 o il 3 agosto 2020. Alloggiano per due giorni presso un albergo. In seguito, Per_4
prendono un altro autobus per raggiungere il confine con il Montenegro, cercando di superare il confine sempre a piedi. Il 5 agosto, al quarto tentativo, riescono ad entrare in
Montenegro. Raggiungono , pagando 50 euro un serbo incontrato anch'esso Per_5
casualmente per strada. Nella capitale sostano due giorni in un altro albergo, pagando 20 euro a notte con i soldi guadagnati durante il lavoro a Dopo due giorni, Per_3
ripartono per la Bosnia, seguendo le indicazioni di alcuni connazionali e pakistani, conosciuti a , che gli consigliano di affidarsi a un altro intermediario. N.A., così Per_5 come per tutti gli altri passaggi ricevuti, non ricorda il nome dell'autista e concordano il pagamento di 50 euro a persona. Cercano di entrare in Bosnia sempre a piedi. Per due volte vengono respinti. Alla domanda dell'operatore che chiede maggiori informazioni, Pt_2 risponde che l'attraversamento dei vari confini avveniva sempre nella notte o nelle prime ore del mattino. Entrano in Bosnia il 10 agosto 2020. Con l'autobus raggiungono il campo di accoglienza di Sarajevo. N.A., durante tutto il percorso si affida alle indicazioni dei suoi colleghi di che conoscono il percorso e come attraversare i vari confini. Per_3
Successivamente si trasferiscono nel campo di , dove rimangono per 20 giorni. Poi, Pt_4
tentano, per ben due volte, di attraversare la Croazia e la Slovenia a piedi con altre persone di diversa nazionalità. In entrambi i casi, vengono fermati dalla polizia. Durante il primo respingimento, i poliziotti sloveni si sarebbero limitati a sequestrargli il telefono, riacquistato in Grecia, e i soldi. Invece, durante il secondo tentativo, racconta di essere stato picchiato dalla polizia croata che avrebbe anche bruciato tutti i suoi oggetti personali.
A seguito dei respingimenti, perde i contatti con i colleghi di Per_3
Per il terzo tentativo, a. fine settembre 2020, decide di affidarsi a un trafficante. Non conosce il suo nome. Sostiene di aver parlato con alcuni pakistani all'interno del campo di che avrebbero fatto da intermediari con il trafficante in questione. I pakistani gli Pt_4
pagina 7 di 13 chiedono di pagare 3500 euro per il viaggio, nel momento in cui sarebbe entrato in Italia. Il cittadino bengalese riferisce, altresì, di non conoscere il nome dei quattro pakistani con cui si sarebbe interfacciato. Parte con loro dal campo di e, dopo un'ora di macchina, Pt_4
cammina con altre cinquanta persone per diciotto giorni. Raggiunge Trieste il 16 ottobre
2020, alle undici di sera. Con lui ci sono altri tre bengalesi e uno dei quattro pakistani che gli avrebbero chiesto i soldi per raggiungere l'Italia. Alle sollecitazioni dell'operatore, riferisce di aver pagato 3500 euro solamente una volta giunto in Italia. Nello specifico, viene organizzato un incontro tra il trafficante e la moglie di in Bangladesh. Infatti, il Pt_2
17 ottobre N.A. contatta la sua famiglia attraverso il cellulare del pakistano che ha viaggiato con lui, informandoli del suo arrivo in Italia. Il trafficante contatta la moglie di e organizza un incontro con lei a Feni. Si presenta un signore bengalese al quale la Pt_2
moglie consegna i soldi in contanti: 2000 euro, presi a prestito dai parenti (zii della moglie)
e 1500 euro vendendo altro oro. N.A. non sa indicare chi tra i quattro pakistani e il bengalese sia il trafficante principale. Alla domanda dell'operatore, risponde che, a seguito del pagamento, ha perso ogni contatto con i trafficanti in questione…..
Alle domande dell'operatore, risponde che la famiglia attualmente sta bene e vive nel villaggio di Char She Vickri. Non segnala episodi di minacce e di violenza nei confronti dei suoi famigliari. Ogni mese manda regolarmente i soldi alla sua famiglia, circa 400 euro.
Sente particolarmente la mancanza dei suoi figli e della moglie ed è preoccupato per la lontananza. Riferisce, altresì, che le persone che lo hanno minacciato e picchiato in
Bangladesh, negli ultimi anni, non lo avrebbero più cercato, così come non avrebbero minacciato i suoi famigliari. L'unico episodio risale al 2018, quando avrebbero fermato per strada il fratello di per chiedergli dove fosse N.A. Lui avrebbe risposto che se ne era andato dal Bangladesh. Da quel momento non si segnalano altri episodi.
Durante i vari lavori svolti in Italia sostiene di non essere stato vittima di violenza verbale o fisica.
N.A. dichiara di non avere particolari problemi di salute. Soffre di diabete e di alta pressione, di tanto in tanto ha dei giramenti di testa.
Durante il percorso migratorio, dichiara di non essere stato vittima di persecuzioni.
Segnala solo un episodio in cui, durante l'attraversamento del confine iraniano, sarebbe stato sequestrato da delle persone, che definisce come la “mafia iraniana”, che avrebbero minacciato lui e alcuni compagni, schiaffeggiandoli e chiedendogli dei soldi. Lo avrebbero rinchiuso in un posto per due giorni e poi rilasciato. Dichiara di non aver pagato alcun pagina 8 di 13 riscatto. Non aveva nulla con sé e i sequestratori non avrebbero chiesto i soldi ai suoi parenti in Bangladesh.
Afferma, altresì, di non essere più in contatto con i vari intermediari e trafficanti che lo hanno supportato nell'attraversamento dei vari stati. Per il viaggio ha pagato in totale 8000 euro. Deve restituire ancora 2000 euro alla zia della moglie che si chiama . Persona_6
Non riceve particolari pressioni, ma vorrebbe saldare il debito quanto prima. Non ci sono altri debiti. Riferisce di aver preso a prestito anche 1000 euro da un usuraio che si chiama
HI, soldi che ha già restituito e che ha utilizzato per attraversare i vari stati nei Balcani.
HI è un connazionale che vive nello stesso villaggio, un conoscente della moglie.
In Italia si sente al sicuro, nessuno lo minaccia. Vorrebbe rimanere qui a vivere e a lavorare.
IN DIRITTO
La domanda deve esser qualificata come rivolta ad impugnare il rigetto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Vero è che all'origine i fatti narrati potevano integrare elementi di inclusione del richiedente tra i titolari del diritto alla protezione internazionale ma la narrazione articolata raccolta anche attraverso l'ente antitratta consente di escludere che il richiedente non possa reinserirsi in Bangladesh magari al di fuori del villaggio di provenienza, dove abitano le sorelle.
Tanto premesso, venendo alle doglianze del ricorso, il ricorso merita accoglimento, alla luce della normativa vigente all'epoca del trattenimento della causa in decisione .
Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata nel D.L. 21 ottobre
2020, n. 130, in vigore dal 22 ottobre 2020 che, all'art. 15 c.1, prevede l'immediata applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1 lett. a), e) ed f) medesimo decreto legislativo anche ai procedimenti pendenti dinanzi alle sezioni specializzate e, quindi necessariamente anche alla fase giurisdizionale.
Quanto alle modifiche introdotte dalla nuova disciplina, vanno richiamate per il caso di specie quelle di cui all'art. 1 lett. a) ed e) del D.L. 130/2020 convertito in legge 137/2020
L' art. 1 lett. a) ha reintrodotto nell'art. 5 comma 6 del TUI il limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, rappresentato dagli obblighi costituzionali e internazionali dello pagina 9 di 13 Stato Italiano, che era stato espunto dal D.L. 113/2018 rendendo il testo attuale della disposizione: “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
L'art.1 co.1 lettera e) ha invece sostituito integralmente il precedente art. 19 comma 1.1. del
D. L.vo 286\1998 introducendo nuove ipotesi di divieto di espulsione\ respingimento dello straniero e una procedura di rilascio di un permesso di soggiorno per 'protezione speciale' per i casi di cui al comma 1 e al comma 1.1 dello stesso rinnovato art 19.
Infatti il comma 1.1. dell'art. 19 del D. L.vo 286/98 è stato interamente sostituito ed ora dispone non solo che lo straniero non può essere allontanato quando rischia sottoposizione a tortura (come già prevedeva prima) ma anche se rischia 'trattamenti inumani e degradanti' - chiaro richiamo alla lettera dell'art. 3 CEDU- ed ove l'allontanamento comprometta il godimento del 'diritto al rispetto della propria vita privata e familiare' - evidente richiamo all'art. 8 CEDU.
Così recita infatti l'attuale formulazione della norma: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine”.
Ritiene il Collegio che i correttivi introdotti dalla D.l.130\2020 all'art 19 comma 1 e comma
1.1. reintroducano con specifico carattere di residualità nella tutela costituita dalla
“protezione speciale” strettamente connesso alla situazione di vulnerabilità che il richiedente asilo troverebbe al rientro nel suo paese con riferimento a ragioni seppure in pagina 10 di 13 genere temporalmente limitate, ma anche in rapporto ai legami e al percorso di vita acquisiti in Italia.
Il permesso concedibile è infatti correlato al predeterminato arco di tempo più breve di quello garantito dalle protezione maggiori, cioè due anni, decorso il quale va verificata la permanenza delle ragioni di tutela, per esempio per la speranza di una rapida evoluzione del paese di rimpatrio o della stessa posizione personale del ricorrente suscettibile di un mutamento che faccia venir meno l'esigenza di protezione o al contrario che gli consenta di realizzare una situazione meritevole di altra tipologia di permesso di soggiorno, per esempio come quello per ragioni di lavoro o familiari (vedi, al proposito ordinanze già emesse da questo Tribunale ai nn. R.G. 4266\2020 del 25.11.2020 est. Michelini e R.G. 810\2020 Est.
Condò del 9.12.2020).
L'eventuale permanenza, se non addirittura intensificazione, di una situazione di fragilità in caso di rientro in patria alla scadenza di precedente permesso di soggiorno 'umanitario' viene valorizzata dallo stesso dettato dell'art. 19 comma 1.1 (richiamato, come già detto, per la valutazione del rinnovo del permesso umanitario dall'art. 1 comma 8 del
D.L.113\2018) che, come si è visto, impone di tenere conto, oltre che dei legami col paese di origine, anche del percorso di integrazione socio-lavorativa e familiare in Italia affinché con l'allontanamento, non venga violato il “diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”.
Tanto premesso in diritto, tornando al caso di specie il Tribunale ritiene che, alla luce della documentazione prodotta per dimostrare il percorso di integrazione in Italia siano ravvisabili i presupposti dell'art. 19 comma 1.1. nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 130/20 attualmente vigente.
Emerge con evidenza dagli atti come il ricorrente, a fronte di una sostanziale sradicamento dal Paese di provenienza (come si legge nella relazione del centro anti-tratta e nel verbale di audizione giudiziale, dai quali si ricava che egli ha avuto in Italia un significativo inserimento sociale che lavorativo.
Relativamente a quest'ultimo aspetto si evidenzia che ha reperito e sfruttato diverse occasioni di lavoro che, per quanto relativi a rapporti a tempo determinato, hanno prodotto pagina 11 di 13 un reddito dignitoso e si può ritenere che il percorso iniziato ed avanzato non possa che proseguire alla luce del fatto che il contratto di lavoro è stato prorogato sino al marzo 2025.
Il forzato allontanamento dal territorio nazionale, con conseguente interruzione del percorso di integrazione intrapreso, determinerebbe dunque una lesione del diritto all'inclusione maturato dal ricorrente ai sensi del disposto dell'art. 8 CEDU (secondo cui “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”), inteso quale diritto al rispetto della propria vita privata in considerazione del suo inserimento sul territorio nazionale ormai significativo e del suo sradicamento, avvenuto quando era ancora minorenne, dal paese di origine, nel quale non ha alcun legame familiare e dove sarebbe stato sprovvisto degli elementi necessari per compiere un simile processo di formazione.
Nella ricorrenza dei presupposti di cui all'all'art. 19 co.
1.1. D.L.vo 286\1998 oggi riconosciuti, in accoglimento della domanda , va riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.a ) e 1 co.1 2 lett. e) del D.L. 130/2020.
Quanto alle spese di lite, l'intervento di normativa rilevante sopravvenuta in corso di causa giustifica l'integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso dichiara il diritto di , al permesso di Parte_1 soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, rinnovabile e convertibile in permesso di lavoro e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
Spese interamente compensate.
Firenze 4.9.2024
pagina 12 di 13 Il Presidente rel.est
Dott. Luca Minniti
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