Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/05/2025, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 7313/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di divorzio giudiziale, iscritto al n. 7313 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, rimessa in decisione all'udienza del
21.11.2024 e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Teano (CE) alla via Orto Saetta (palazzo Beta), presso lo studio degli avvocati Antonino Laurenza e Claudio De Lucia, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Sant'Arpino (CE) alla via Santa Maria a Piro n. 4, presso lo studio dell'avvocato
Andre Lampitelli, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
1
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate in data 28.10.2024, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Chiede che l'adito Tribunale Voglia rimettere la causa in decisione;
chiede inoltre che l'adito Giudicante, in virtù della circostanza che anche il secondogenito ha raggiunto la maggior età in data 17.04.2024, voglia autorizzare la liquidazione diretta del mantenimento in favore dello stesso (€
200,00 mensili) e non più in favore della madre resistente.”.
Con note scritte depositate in data 24.10.2024, parte resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Insiste per l'accoglimento delle richieste formulate da parte resistente e per il conseguente rigetto di quanto richiesto da parte ricorrente.
Chiede, infine, assegnarsi la causa in decisione con i termini di legge.”.
Il PM in data 16.12.2024 ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione depositato in data 06.07.2022, parte ricorrente, premettendo di aver contratto matrimonio con la resistente in Sant'Arpino (CE) in data 05.02.2005 e che dalla loro unione erano nati due figli – (nato Per_1
l'11.09.2002) e (nato il [...]) - sulla scorta della separazione Per_2
consensuale tra i coniugi omologata con decreto n. 3157/08 del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, adiva il Tribunale di Napoli Nord perché fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio con l'assunzione dei provvedimenti accessori.
In particolare, il ricorrente deduceva: a) di essere dipendente del Ministero della
Difesa, di percepire uno stipendio mensile netto pari all'incirca ad euro 1.900,00 e di affrontare innumerevoli spese mensili avendo altresì intrecciato una nuova relazione sentimentale ed essendo divenuto nuovamente padre;
b) che la casa coniugale sita in Sant'Arpino (CE) alla Via Ferruccio Parri n. 22, assegnata in sede di omologa di separazione consensuale alla resistente, risulta di proprietà oltre che del ricorrente anche dei germani di quest'ultimo; l'immobile è attuale residenza anche del convivente more uxorio della resistente e ciò giustificherebbe la revoca dell'assegnazione alla resistente ai sensi dell'art. 155quater c.c.; c) che il primo figlio risulta economicamente autosufficiente in virtù del NA
rapporto lavorativo intrapreso, sicché deve essere revocato il mantenimento previsto
2 in suo favore, conservando l'obbligo di mantenimento in capo al ricorrente di un assegno di mantenimento in favore del secondogenito;
d) che nulla deve essere disposto a titolo di assegno divorzile per la resistente, tenuto conto che la stessa svolge lavori saltuari.
Per tali motivi, il ricorrente concludeva chiedendo: “1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra il sig. e la sig.ra Parte_1 [...]
;
2. revocare l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra CP_1 [...]
, vuoi per effetto del riconoscimento di situazioni previste dall'art.155 CP_1
quater del codice civile, vuoi per tutte le ulteriori motivazioni dedotte in narrativa;
3. il sig. dovrà versare in favore della moglie, unicamente a Parte_1 titolo di mantenimento del figlio minore la somma di € Persona_4
200,00 mensili, oltre che il 50% delle spese straordinarie;
4. il ricorrente non dovrà versare alcuna somma quale assegno divorzile in favore della sig.ra
[...]
per le motivazioni suddette, così come non dovrà versare alcunché in CP_1
favore del figlio maggiorenne economicamente NA autosufficiente. Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
Si costituiva la resistente, non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito. In particolare, la resistente allegava che: a) il proprio status di convivente more uxorio, qualora dovesse essere provato dalla controparte, non potrebbe incidere sul provvedimento di assegnazione della casa coniugale, tenuto conto che l'appartamento era stato assegnato al coniuge collocatario della prole al fine di conservare l'ambiente domestico di crescita dei figli;
b) non corrisponde al vero che il primogenito abbia raggiunto l'autosufficienza economica, tenuto conto che quest'ultimo si sta inserendo nel mondo del lavoro e, allo stato, ha un contratto di lavoro a tempo determinato che gli garantisce una minima entrata mensile;
diversamente, risulta opportuno un aumento della somma prevista a titolo di mantenimento del secondogenito in virtù delle accresciute esigenze di quest'ultimo;
c) di aver svolto attività lavorativa per un breve periodo ma, in seguito al licenziamento, di aver incontrato innumerevoli difficoltà nella ricerca del lavoro.
Per tali motivi, la resistente concludeva chiedendo: “1. Esperire il tentativo di conciliazione delle parti e, in caso di esito negativo, in via riconvenzionale, incrementare da 200,00 a 400,00 €uro l'assegno di mantenimento a favore del
3 piccolo e per il resto confermare i provvedimenti già adottati in sede di Per_2
Separazione personale dei coniugi ed omologati in data 20.05.2008; 2. Rigettare
l'istanza di revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, richiesta da controparte e, per l'effetto, confermare il provvedimento di assegnazione a favore della sig.ra della stessa, ubicata in Sant'Arpino (CE) CP_1
alla via Ferruccio Parri nr.°22 e, ciò, sul presupposto che allo stato nell'immobile vive il piccolo minore non economicamente autosufficiente;
3. Il tutto Per_2
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi a favore del costituito procuratore.”.
All'udienza presidenziale del 28.02.2023, i coniugi ribadivano le loro domande ed il
Presidente f.f. si riservava;
dunque, a scioglimento della riserva assunta, ritenuto necessario acquisire in atti il provvedimento con il quale era stata dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ed era stato concesso il termine per la riassunzione del giudizio innanzi all'intestato Tribunale, rinviava all'udienza del 09.05.2023, disponendo la sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte.
Versato in atti il provvedimento richiesto, il Presidente f.f., con provvedimento del
05.06.2023, dato atto dell'esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione, confermava le condizioni concordate in sede di separazione ad esclusione di quelle inerenti l'affido ed il mantenimento del figlio che sono state NA revocate, essendo quest'ultimo ormai maggiorenne e da ritenersi economicamente autosufficiente, alla luce di quanto indicato in udienza anche dalla resistente in merito all'occupazione del figlio come ascensorista, con guadagno di circa
600,00/700,00 euro al mese nonché alla vittoria di concorso finalizzato a lavorare nell'esercito; dunque, il Presidente f.f. nominava il Giudice istruttore e fissava per il proseguimento del giudizio l'udienza del 15.12.2023.
Con memoria integrativa depositata in data 05.07.2023, parte ricorrente ribadiva tutte le richieste già avanzate con il proprio atto introduttivo.
Parimenti, con memoria depositata in data 24.11.2023, parte resistente ribadiva tutto quanto già dedotto nella propria memoria di costituzione.
All'udienza del 15.12.2023, il Giudice concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Depositate dalle parti le già menzionate memorie, il Giudice, con provvedimento
4 del 10.06.2024, rigettava le richieste di prova avanzate dalle parti per i motivi ivi indicati e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, fissando termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza.
Dunque, con provvedimento del 21.11.2024, lette le note scritte depositate dalle parti con cui le stesse hanno precisato le conclusioni, il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed atti al PM il quale, in data 16.12.2024, apponeva il visto.
2. Questioni preliminari.
In via preliminare, il Collegio rileva che entrambi i figli delle parti in causa sono ormai maggiorenni, per cui nulla va disposto in questa sede in merito al loro affido, alla collocazione e al diritto di visita del genitore non affidatario/collocatario.
3. Sulla domanda di divorzio.
Nel merito, la domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015, essendo decorso il termine di legge dalla data della separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3157/08 del
20.05.2008 (i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale in data
31.03.2008); inoltre, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
4. Sul mantenimento dei figli ( nato il [...]) e NA
( nato il [...]) e sul dovere di contribuzione alle Persona_4
spese straordinarie.
Preliminarmente, va confermata la revoca dell'obbligo di pagamento in capo al ricorrente ed in favore della resistente dell'assegno di mantenimento per il primogenito già disposta in sede presidenziale, tenuto conto NA
che già in tale sede sono emerse circostanze incontestate e relative al raggiungimento, da parte dello stesso, dell'autosufficienza economica.
Quanto al secondogenito maggiorenne ma Persona_4 economicamente non autosufficiente, va senz'altro riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al suo mantenimento.
5 Pertanto, la madre, convivendo con lo stesso, provvederà direttamente al suo sostentamento, mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il suo mantenimento.
Ciò premesso, quanto alla misura dell'assegno soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 337 ter comma IV c.c.
Passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento del figlio, va evidenziato quanto segue.
In primo luogo, l'età del ragazzo (19 anni) ed i relativi impegni di studio, di vita e di relazione dello stesso, hanno determinato un inevitabile, quanto notorio, incremento delle sue esigenze e, dunque, delle spese per il suo mantenimento.
In secondo luogo, tenuto conto della durata della convivenza coniugale (circa 3 anni in base alle risultanze agli atti), deve dirsi che dal giudizio non sono emersi dati che consentano di ricavare elementi dai quali desumere, con precisione, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di tale convivenza.
In terzo luogo, i tempi di permanenza del figlio presso il genitore non convivente non risultano valutabili, trattandosi di maggiorenne.
Infine, quanto alla condizione reddituale del ricorrente, va detto che lo stesso, all'udienza presidenziale, ha dichiarato di svolgere l'attività di militare e di guadagnare una somma pari a circa 1.800,00 euro mensili;
a sostegno di ciò ha depositato la seguente documentazione reddituale: certificazione unica 2020 relativa all'anno 2019 ed attestante un reddito lordo complessivo pari ad euro 28.357,73; certificazione unica 2021 relativa all'anno 2020 ed attestante un reddito lordo complessivo pari ad euro 29.883,86; certificazione unica 2022 relativa all'anno
2021 ed attestante un reddito lordo complessivo pari ad euro 29.055,98; cedolini relativi ad alcune mensilità dell'anno 2021. Non sono stati offerti elementi ulteriormente aggiornati.
Alla luce di tali elementi, ritenuto che non sussistono sensibili differenze reddituali del ricorrente rispetto all'epoca della separazione e tenuto conto che, sebbene egli è divenuto padre di altra figlia, in questa sede viene eliso il mantenimento che egli deve corrispondere per il primogenito il Tribunale ritiene congruo fissare Per_1 nell'importo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili il contributo di mantenimento da porre a carico del ricorrente nell'interesse del figlio maggiorenne
6 ma economicamente non autosufficiente Tale assegno sarà rivalutato Per_2
annualmente come per legge in base agli indici ISTAT. Tale somma andrà versata alla resistente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, nulla essendo stato né dedotto né provato in merito alla capacità del figlio di saper gestire autonomamente il mantenimento e dunque a favore della richiesta avanzata dal ricorrente di corresponsione dell'assegno direttamente in suo favore.
Va, altresì, posto a carico del ricorrente parte l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e straordinarie per il figlio purché debitamente documentate. Per_2
5. Sulla domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente.
Quanto all'assegno divorzile richiesto dalla resistente, la domanda è infondata e va pertanto rigettata, previa ricostruzione dell'elaborazione giurisprudenziale maturata in materia.
È noto, infatti, che «per quasi trent'anni, la giurisprudenza di legittimità ha interpretato la L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ritenendo che l'assegno divorzile dovesse consentire all'avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio.
Sulla scia delle critiche di vasti settori dottrinari, che ravvisavano in tale indirizzo interpretativo il rischio di garantire ingiustificate rendite di posizione, [la S.C.], con la sentenza n. 11504 del 2017 (e quella, in senso sostanzialmente conforme, n.
23602 del 2017), ebbe a ribaltare l'orientamento in questione, negando il riconoscimento dell'assegno di divorzio tutte le volte che il richiedente dovesse considerarsi economicamente autosufficiente. Il descritto revirement ha suscitato un acceso dibattito, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, che inevitabilmente è sfociato nell'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite [della S.C.], la cui recente sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del
1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (cfr. Cass. n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura
7 composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio "adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo- compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale. In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell'abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del 2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà postconiugale, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29
Cost.. Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque,
l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma
6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato» (così in motivazione Cass. sez. I Civile, sentenza 15 marzo – 23 aprile 2019, n. 11178).
Sulla base di tali acquisizioni, anche di recente è stato affermato il seguente principio di diritto: «L' assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto
8 durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa.» (Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 4215 del 17/02/2021).
A ben vedere, quindi, l'assegno divorzile non ha mai perso la sua funzionale assistenziale, per acquisire invece, nell'elaborazione più recente, anche una funzione perequativa/compensativa, ogniqualvolta il caso concreto sottoponga all'attenzione del giudicante la necessità di valutare l'intera storia coniugale, il concreto contributo offerto da ciascuno dei coniugi alla realizzazione della vita familiare, ferma restando la prospettiva di prognosi futura, declinata nell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (il principio appare consolidato nel tempo, se solo si considera quanto statuito da Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 3398 del 12/02/2013, secondo cui: «La valutazione della debenza dell' assegno divorzile deve essere incentrata su un criterio assistenziale che non soffre limitazioni temporali, in quanto l'obbligo di solidarietà post-coniugale non viene meno per il mero decorso del tempo ovvero sulla base della considerazione dell'intervallo temporale (nella specie vent'anni) intercorso tra la separazione e la domanda di divorzio, ancorché tra le parti non vi sia stato alcun rapporto neanche di natura economica.»).
Venendo al caso di specie, parte resistente non ha provato in alcun modo l'esistenza di una sperequazione reddituale con il coniuge, né ha provato di trovarsi nell'impossibilità oggettiva di produrre reddito, avendo diversamente dichiarato di svolgere lavori saltuari, di aver instaurato una stabile convivenza e tenendo conto altresì della giovane età della donna (42 anni) che le permette di trovare collocazione lavorativa. Del pari, non è stato fornito alcun elemento utile a dare corpo alla funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile.
Ne discende il rigetto della domanda avanzata dalla resistente di corresponsione di assegno divorzile.
9
6. Sull'assegnazione della casa coniugale.
Al riguardo il Tribunale, con assorbimento di ogni ulteriore questione, rileva che parte resistente con la comparsa conclusionale ha dichiarato di aver per motivi personali, provveduto, unitamente ai propri figli, a lasciare l'immobile ubicato in
Sant'Arpino (CE) alla via Ferruccio Parri nr.°22, oggetto di assegnazione in sede di separazione.
Ne discende conseguenzialmente che va revocata l'assegnazione della detta casa prevista in sede di separazione in favore di Controparte_1
7. Sulle spese di giudizio.
Tenuto conto della materia trattata e dell'esito della lite, si ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Sant'Arpino (CE) in data 05.02.2005 tra (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] l'[...]); Controparte_1
b) dispone che versi mensilmente a Parte_1 Controparte_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un assegno di euro 250,00
(duecentocinquanta/00), a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente somma Per_2
rivalutabile automaticamente ed annualmente in base agli indici ISTAT Foi;
c) dispone che contribuisca alle spese mediche non Parte_1
coperte dal servizio sanitario nazionale, a quelle scolastiche, ricreative ed a quelle straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio nella Per_2
misura del 50 %, purché debitamente documentate;
d) revoca l'obbligo posto in sede di separazione a carico di Parte_1
di corrispondere a assegno per il mantenimento del
[...] Controparte_1
figlio NA
e) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da Controparte_1
f) revoca l'assegnazione della casa coniugale sita in Sant'Arpino (CE) alla Via
Ferruccio Parri n. 22 in favore di Controparte_1
10 g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Arpino (CE) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 2, parte I, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
h) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Aversa, 13.05.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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