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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/10/2025, n. 3606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3606 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI, all'udienza del 6.10.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado ed iscritta al n.3471 dell'anno 2024 RG
TRA
, avv. DE CESARE C, G Parte_1
E
, avv. M DE PASQUALE CP_1
conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2024 ritualmente e tempestivamente notificato, l'istante, evocava in CP_ giudizio l' per conseguire la rendita connessa alla malattia professionale che aveva contratto nello svolgimento della sua attività lavorativa che gli avrebbe determinato un danno biologico attuale nei CP_ termini ivi in dettaglio indicati. Si costituiva l' che contestava la fondatezza dell'azione. Istruita la causa con la ctu medico – legale, all'odierna udienza, si discuteva la causa ed il giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del giudizio è l'accertamento del nesso eziologico tra la malattia denunciata del
5.7.2022 e l'attività lavorativa svolta di coltivatrice diretta. Sulla scorta della documentazione medica in atti, il CTU ha rilevato che la parte ricorrente è affetta da epicondilite del gomito destro che implica un danno biologico pari al 2 % che in aggiunta a danni già riconosciuti implicano un danno biologico attuale complessivo pari al 16 %. Sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuto il CTU - che si condividono in quanto scevre da vizi logico giuridici e si richiamano integralmente nella odierna sede per relationem – l' va condannato a costituire in favore della parte ricorrente la rendita CP_1 richiesta in misura pari al 16 % di inabilità permanente con decorrenza dalla domanda dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16 L. 412/91 sino al saldo.
3. Le spese e competenze del giudizio vanno poste a carico dell' secondo i principi CP_1 che regolano la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui dispositivo, secondo le previsioni del DM 55/2014 ed in considerazione dell'attività processuale in effetti svolta (senza deposito di note conclusive e con istruttoria minima cfr. in termini art. 4 comma 5 lett. c DM predetto) ed in modo proporzionale al valore (indeterminato) della controversia. Le spese di ctu già liquidate rimangono definitivamente a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente è da ritenersi inabile permanentemente al lavoro nella misura del 16 % dalla data della domanda amministrativa, nei termini di cui in motivazione;
condanna l' a costituire ed a corrispondere la relativa rendita nella misura anzidetta con CP_1 decorrenza di legge, oltre interessi legali o rivalutazione ai sensi dell'art.16 l.412/91; condanna l' al pagamento delle spese legali in favore dell'istante che si liquidano CP_1 complessivamente in euro 3500,00 oltre iva e cap e rimborso spese anche forfettario come per legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_1
Bari 6.10.2025
IL GIUDICE dott.Giuseppe Minervini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI, all'udienza del 6.10.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado ed iscritta al n.3471 dell'anno 2024 RG
TRA
, avv. DE CESARE C, G Parte_1
E
, avv. M DE PASQUALE CP_1
conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2024 ritualmente e tempestivamente notificato, l'istante, evocava in CP_ giudizio l' per conseguire la rendita connessa alla malattia professionale che aveva contratto nello svolgimento della sua attività lavorativa che gli avrebbe determinato un danno biologico attuale nei CP_ termini ivi in dettaglio indicati. Si costituiva l' che contestava la fondatezza dell'azione. Istruita la causa con la ctu medico – legale, all'odierna udienza, si discuteva la causa ed il giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del giudizio è l'accertamento del nesso eziologico tra la malattia denunciata del
5.7.2022 e l'attività lavorativa svolta di coltivatrice diretta. Sulla scorta della documentazione medica in atti, il CTU ha rilevato che la parte ricorrente è affetta da epicondilite del gomito destro che implica un danno biologico pari al 2 % che in aggiunta a danni già riconosciuti implicano un danno biologico attuale complessivo pari al 16 %. Sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuto il CTU - che si condividono in quanto scevre da vizi logico giuridici e si richiamano integralmente nella odierna sede per relationem – l' va condannato a costituire in favore della parte ricorrente la rendita CP_1 richiesta in misura pari al 16 % di inabilità permanente con decorrenza dalla domanda dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16 L. 412/91 sino al saldo.
3. Le spese e competenze del giudizio vanno poste a carico dell' secondo i principi CP_1 che regolano la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui dispositivo, secondo le previsioni del DM 55/2014 ed in considerazione dell'attività processuale in effetti svolta (senza deposito di note conclusive e con istruttoria minima cfr. in termini art. 4 comma 5 lett. c DM predetto) ed in modo proporzionale al valore (indeterminato) della controversia. Le spese di ctu già liquidate rimangono definitivamente a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente è da ritenersi inabile permanentemente al lavoro nella misura del 16 % dalla data della domanda amministrativa, nei termini di cui in motivazione;
condanna l' a costituire ed a corrispondere la relativa rendita nella misura anzidetta con CP_1 decorrenza di legge, oltre interessi legali o rivalutazione ai sensi dell'art.16 l.412/91; condanna l' al pagamento delle spese legali in favore dell'istante che si liquidano CP_1 complessivamente in euro 3500,00 oltre iva e cap e rimborso spese anche forfettario come per legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_1
Bari 6.10.2025
IL GIUDICE dott.Giuseppe Minervini
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