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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/03/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott. Luigi Gnassi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12402/2024 r.g., promossa da nata a [...] l'[...] (c.f. Parte_1
) e , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Vanessa Patuelli del Foro C.F._2
di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti conclude chiedendo che il Tribunale di Bologna pronunci la separazione personale dei coniugi, alle condizioni concordate nel ricorso e riportate nel verbale dell'odierna udienza e che, decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione, disponga la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“nulla si oppone”.
Il Tribunale,
1 visto il ricorso congiunto e cumulativo per la separazione consensuale e il divorzio depositato il 19 ottobre 2024 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 Pt_2
;
[...]
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del giorno 11 marzo 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 28 settembre 1997 a Imola e che dalla loro unione è nata a [...] il [...] la LI studentessa universitaria;
Per_1
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
considerato che
fra le condizioni concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta di separazione consensuale, confermata all'udienza dell'11 marzo 2025, è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“ 5) Clausola di trasferimento immobiliare
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile, i signori e intendono Parte_1 Parte_2
effettuare il seguente trasferimento immobiliare, da effettuarsi direttamente in sede di omologa della separazione;
Art.1) Consenso ed oggetto
2 Il signor nato a [...], il [...] (c.f.: Parte_2
) residente in [...], cittadinanza italiana, C.F._3
di professione operaio, in questa sede cede e trasferisce alla signora Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f.: ), residente in [...]C.F._1
(BO), via Banfi n. 14, cittadinanza italiana, di professione insegnante, che accetta ed acquista, la propria quota del diritto di piena proprietà indivisa, in comunione legale di beni, nella misura di 1/2, pari al 50% dell'intero, il cui restante 1/2 già di sua piena proprietà e per l'effetto diviene unica ed esclusiva proprietaria sull'abitazione già adibita a residenza familiare, sita in Imola (BO), in via Banfi n. 14, costituita da un appartamento posto al piano secondo e da un vano ad uso autorimessa al piano sotterraneo, distinte al Catasto dei Fabbricati del Comune di Imola:
- Foglio 236, particella 143 sub. 4, cat. A/3, cl. 4, vani 5, rendita euro 568,10,
l'appartamento
- Foglio 236, paticella143 sub. 39, cat. C/6, ; cl. 4, mq. 20, rendita euro 101,23
l'autorimessa, in confine con ragioni comuni, proprietà e salvo Pt_3 CP_1
altri.
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato di cui fa parte, unitamente alla comproprietà pro-quota su tutte le parti comuni per legge e/o per destinazione, con le comproprietà e i patti e condizioni indicati nell'atto di provenienza della provenienza a ministero Notaio Dott.
[...]
in data 6.6.1978 rep. 2761/1666, registrato a Imola il 22.06.1978 al Persona_2
n° 1798 e trascritto a Bologna il 30.08.1978 al n° 12514 part.
Art. 2) Provenienza
La quota di comproprietà degli immobili oggetto di trasferimento è pervenuta alla parte cedente, signor , con rogito a ministero notaio Dott. Parte_2 Persona_3
notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bologna, in data 18 luglio 2003, rep.
n. 22723, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Imola in data 23 luglio 2003,
n.1443, serie 1T, trascritto a Bologna in data 24 luglio 2003, n. 23891, part. n. 36488 gen.
3 Il bene viene trasferito a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
La parte acquirente dichiara di accettare il regolamento di condominio esistente e le relative tabelle millesimali.
Art. 3) Garanzie e ipoteca
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto, nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
La parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, di non garantire la conformità degli impianti posti al servizio dell'immobile in oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza.
La parte cedente dichiara che, relativamente alla porzione immobiliare oggetto di trasferimento non esistono contributi, spese condominiali e di manutenzione di parti o accessori comuni deliberate e non ancora saldate e, in ogni caso, le Parti convengono che tutte le eventuali spese, sia di ordinaria, che straordinaria amministrazione relative all'immobile predetto, anche se maturate in data antecedente al trasferimento, sono a carico delle stesse nella misura del 50% ciascuna alla data del trasferimento delle proprietà, e successivamente saranno a carico esclusivo della signora Pt_1
Art. 4) Dichiarazioni urbanistiche
Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia la parte cedente signor Pt_2
, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
[...]
4 dati, dichiara che:
- l'immobile è stato edificato in forza di licenza edilizia rilasciata dal Comune di
Imola in data 6 ottobre 1976 n. 122 e dichiarato abitabile dallo stesso Comune con nulla-osta in data 1 febbraio 1978 n. 013308 prot. gen. e n. 2 reg. abit.;
- successivamente non sono stati posti in essere interventi, opere o mutamenti di destinazione d'uso tali da richiedere altri permessi di costruire, denunzie e segnalazioni certificate di inizio attività, od altri titoli edilizi, anche in sanatoria, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia;
- non ha subito provvedimenti sanzionatori di natura urbanistica da parte del
Comune di Imola (BO);
Art. 5) Conformità catastale
Ai sensi e per gli effetti dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010 convertito nella legge
122/2010 la parte cedente, signor : Parte_2
- precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali depositate in Catasto: quanto all'appartamento ed autorimessa oggetto di vendita, compilate dall'ing.
[...]
, e presentate in data 20/12/1977, protocollo n° 1832 per l'appartamento e Per_4
protocollo n° 1814 per l'autorimessa e che si allegano sub a) e b);
- dichiara, e il cessionario signora ne prende atto, che i dati catastali Parte_1
e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
Art. 6) Attestato di prestazione energetica
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto
2013 n. 90, si allega al presente verbale atto sotto sub. c) l'originale dell'attestato di prestazione energetica dell'appartamento oggetto di compravendita, Protocollo n.
5 07340-661285-2025 rilasciato in data 11/02/2025, con scadenza 11/02/2035, compilato dal geom. , quale tecnico abilitato. Controparte_2
La Parte acquirente dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
Art. 7) Assenza di mediatore e corrispettivo
Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati dichiarano:
a) che per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) che la cessione immobiliare di cui sopra è connessa e funzionale alla risoluzione e alla definizione dei rapporti fra i coniugi e che il corrispettivo del presente trasferimento è pari ad euro 60.000,00 (sessantamila/00) e verrà corrisposto al sig.
dalla sig.ra mediante bonifico bancario sul c/c iban Parte_2 Parte_1
[...] 000106505507, in seguito alla stipulazione di mutuo bancario a favore della medesima, a ministero del Notaio Avv. Ettore Bertucci, da eseguirsi entro la data del 30/06/2025.
Art. 8) Rinuncia all'ipoteca legale
La parte cedente signor rinuncia all'ipoteca legale. Parte_2
Art. 9) Effetti
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale.
Art. 10) Richiesta di esenzioni fiscali
I Signori e intendono avvalersi dell'esenzione dal Parte_1 Parte_2
pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione (o divorzio), ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10
6 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
Art. 11) Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della relazione tecnica integrata relativa all'immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, il difensore e gli ausiliari ”; preso atto che i ricorrenti, quanto al trasferimento immobiliare concordato, hanno reso le prescritte dichiarazioni, sottoscrivendo il verbale dinanzi al cancelliere;
osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 4 marzo 2025); rilevato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c.,
i ricorrenti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
ritenuto pertanto che la causa debba essere rimessa sul ruolo del Presidente relatore con separata ordinanza, affinché questi, trascorso il periodo di sei mesi dalla comparizione personale delle parti, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle stesse di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto infine che la pronuncia sulle spese processuali vada differita alla definizione del giudizio e che pertanto la clausola n. 6) di seguito riportata e relativa alla regolamentazione delle spese del processo, dovrà essere confermata dai ricorrenti nel prosieguo del giudizio,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo non definitivamente, così provvede:
7 A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(Bologna) l'11 dicembre 1971 e , nato a [...] il 25 luglio Parte_2
1969, i quali hanno contratto matrimonio a Imola (Bologna) il 28 settembre 1997, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 152, parte II, serie A, dell'anno 1997;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Imola di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) Cessazione della convivenza e casa familiare
I coniugi vivranno separati.
La signora permarrà nell'abitazione familiare di via Banfi n. 14, in Parte_1
Imola (BO) facendosi così carico delle spese condominiali e delle relative utenze;
il sig. nulla rivendica sull'immobile in termini di suppellettili e arredi ivi presenti Pt_2
che rimangono nella piena disponibilità e proprietà della sig.ra Pt_1
2) Mantenimento dei figli
I coniugi sosterranno il mantenimento della LI , maggiorenne e non Persona_5
economicamente autosufficiente, convivente con la madre, per cui il signor Pt_2
verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento
[...] Parte_1
della LI, la somma di euro 225,00 al mese, da corrispondere entro il giorno 16 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della LI, il tutto con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza di separazione. I genitori si faranno carico delle spese straordinarie per la LI nella misura del 50% ciascuno. Per l'individuazione delle spese straordinarie i coniugi fanno riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.
3) Rapporti patrimoniali tra coniugi
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, pertanto non si fa luogo ad alcun contributo di mantenimento.
8 A seguito dell'udienza avanti l'intestato Tribunale, i ricorrenti provvederanno alla chiusura del conto corrente cointestato acceso presso banca filiale di Imola, CP_3
via Amendola, di cui alle seguenti coordinate bancarie: [...]
000000726028 ed il saldo attivo verrà diviso al 50% tra i coniugi, mentre il saldo attivo dei conti correnti personali dei ricorrenti, intestati individualmente, per cui la signora
è titolare del c/c acceso presso banca filiale di Imola, via Pt_1 CP_3
Amendola, di cui alle seguenti coordinate bancarie: [...]
000106505533 ed il signor è titolare del c/c acceso presso banca Pt_2 CP_3
filiale di Imola, via Amendola, di cui alle seguenti coordinate bancarie: IT83Y
[...]
, rimarrà nella piena disponibilità e proprietà di ciascuno di essi, CodiceFiscale_4
per cui i coniugi nulla avranno a pretendere l'uno dall'altra in riferimento alle rispettive giacenze, depositi e titoli. L'autovettura modello Chevrolet, tg. EV503KG, rimane nella disponibilità e proprietà della sig.ra La moto modello Harley- Parte_1
Davidson, tg. ER30037 e l'automobile modello Citroen tg. CY700HE rimangono nella disponibilità e proprietà del sig. . Parte_2
5) Clausola di trasferimento immobiliare
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile, i signori e intendono Parte_1 Parte_2
effettuare il seguente trasferimento immobiliare, da effettuarsi direttamente in sede di omologa della separazione”. “Il signor nato a [...], il Parte_2
25/7/1969 (c.f.: ) residente in [...], C.F._3
cittadinanza italiana, di professione operaio, in questa sede cede e trasferisce alla signora nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), residente in [...], cittadinanza italiana, C.F._1
di professione insegnante, che accetta ed acquista, la propria quota del diritto di piena proprietà indivisa, in comunione legale di beni, nella misura di 1/2, pari al 50% dell'intero, il cui restante 1/2 già di sua piena proprietà e per l'effetto diviene unica ed esclusiva proprietaria sull'abitazione già adibita a residenza familiare, sita in Imola
9 (BO), in via Banfi n. 14, costituita da un appartamento posto al piano secondo e da un vano ad uso autorimessa al piano sotterraneo, distinte al Catasto dei Fabbricati del
Comune di Imola:
- Foglio 236, particella 143 sub. 4, cat. A/3, cl. 4, vani 5, rendita euro 568,10,
l'appartamento
- Foglio 236, paticella143 sub. 39, cat. C/6, ; cl. 4, mq. 20, rendita euro 101,23
l'autorimessa, in confine con ragioni comuni, proprietà e salvo Pt_3 CP_1
altri.
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato di cui fa parte, unitamente alla comproprietà pro-quota su tutte le parti comuni per legge e/o per destinazione, con le comproprietà e i patti e condizioni indicati nell'atto di provenienza della provenienza a ministero Notaio Dott.
[...]
in data 6.6.1978 rep. 2761/1666, registrato a Imola il 22.06.1978 al Persona_2
n° 1798 e trascritto a Bologna il 30.08.1978 al n° 12514 part.”. “Le parti” “dichiarano”
“che la cessione immobiliare di cui sopra è connessa e funzionale alla risoluzione e alla definizione dei rapporti fra i coniugi e che il corrispettivo del presente trasferimento è pari ad euro 60.000,00 (sessantamila/00) e verrà corrisposto al sig. dalla Parte_2
sig.ra mediante bonifico bancario sul c/c iban [...] Parte_1
000106505507, in seguito alla stipulazione di mutuo bancario a favore della medesima,
a ministero del Notaio Avv. Ettore Bertucci, da eseguirsi entro la data del 30/06/2025”.
“La parte cedente signor rinuncia all'ipoteca legale”. “Gli effetti attivi e Parte_2
passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza dell'11 marzo 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
6) “Le spese e i compensi per il presente procedimento sono divise in parti uguali, mentre le spese per l'ausiliario sono a carico della signora ”. Parte_1
10 7) “I ricorrenti danno atto di aver già regolato ogni ulteriore rapporto e di null'altro avere a pretendere reciprocamente e si concedono reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti documenti equipollenti”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
E) dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
F) spese alla definizione del giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il giorno
18 marzo 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei