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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati: dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel. dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 142/2023 R.G. promossa
DA
), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni
Previtera e Carmela Agliozzo
Appellante
CONTRO
), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Santo Finocchiaro
E
Controparte_2
( , in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_3
Francesco Velardi
Appellati
1 OGGETTO: appello- opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 7 marzo 2022 al giudice del lavoro del Tribunale di Catania parte appellante in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 2932022 9002557687000, notificata il 16.02.2022 da
[...]
, deducendo la mancanza di prova in ordine alla notificazione Controparte_1
dei titoli esecutivi sottesi all'intimazione, la carenza di motivazione in violazione dell'art. 7, l. n. 212/2000, la decadenza dell' dal potere di richiedere le somme CP_2
ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 46/1999 e l'estinzione delle pretese creditorie per prescrizione quinquennale. Eccepiva altresì che la richiesta di pagamento di somme dovute a titolo di omissioni contributive, in riferimento agli avvisi di addebito notificati negli anni 2014, 2015 e 2016, era illegittima poiché la società godeva degli sgravi contributivi di cui alla legge n. 407/1990.
Con sentenza n. 2891 del 9 settembre 2022, il Tribunale adito rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dedotta dall' sul presupposto CP_2
che tra le ragioni dell'opposizione vi era “la mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta … pertanto la prova della notifica degli avvisi di addebito e la sussistenza del credito contributivo prevedono come legittimo contraddittore sia l'ente titolare del credito che provvede alla notifica dell'addebito, sia la legittimazione dell'Agente della riscossione che ha provveduto alla notifica di atti interruttivi della prescrizione dei contributi richiesti in pagamento”.
Indi accertava che dalla documentazione offerta dall' si evinceva che i nove CP_2
avvisi di addebito sottesi all'intimazione erano stati tutti ritualmente notificati a mezzo PEC;
dichiarava pertanto inammissibile l'opposizione avverso agli avvisi di
2 addebito in quanto proposta ben oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica dei titoli.
Accertava inoltre che un primo atto interruttivo risultava notificato in data 11 gennaio 2017, mentre il successivo era costituito dall'intimazione opposta, notificata il 16 febbraio 2022; osservava, dunque, che nessuna prescrizione
(successiva) poteva ritenersi maturata, anche in considerazione della sospensione disposta dalla legislazione emergenziale per l'epidemia da Covid-19.
Dichiarava invece non dovute le somme richieste con il titolo n. 593 2012
0000059107000, considerato il pagamento integrale (come riconosciuto anche dall' e confermava gli avvisi di addebito n. 593 2016 0003762552000 e n. 593 CP_2
2017 0000501265000 limitatamente alle somme ancora dovute, tenuto conto dei pagamenti parziali già eseguiti.
Rigettava nel resto l'opposizione, condannando la società opponente alla rifusione della metà delle spese di lite nei confronti dell e di , CP_2 CP_3
compensando la restante parte.
Con atto del 6 marzo 2023 la società soccombente impugnava la sentenza.
Ripristinatosi il contraddittorio, gli appellati resistevano al gravame.
La causa veniva posta in decisione all'esito dell'udienza 9 gennaio 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. per aver il primo giudice omesso di considerare che la società godeva dello sgravio contributivo “5N” previsto dalla l. n. 407/1990 per gli anni tra il 2014 e il 2016; deduce, per conseguenza, l'illegittimità in parte qua delle cartelle di pagamento.
3 Rileva che la documentazione comprovante il riconoscimento dello sgravio contributivo è stata estratta dal c.d. cassetto previdenziale disponibile sul sito web dell' sostiene che, se la società non avesse avuto i requisiti necessari per la CP_2
concessione del beneficio, esso non sarebbe stato riconosciuto dall'ente previdenziale.
2. L'appello è inammissibile.
Parte appellante non si è confrontata con le ragioni della decisione.
In particolare, il primo giudice ha dato atto, con statuizione passata in giudicato, che tutti i titoli sottesi all'intimazione di pagamento impugnata erano stati regolarmente notificati alla società e, per l'effetto, ha ritenuto l'opposizione avverso gli avvisi di addebito “inammissibile perché proposta ben oltre il termine di quaranta giorni dalla rituale notifica di ciascun titolo esecutivo” (passando poi a esaminare l'eccezione di prescrizione asseritamente maturata dopo la notifica dei titoli suddetti).
E invero, in tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso ma non già per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo (Cass. 8198/2023).
Come infatti da tempo affermato dalla Suprema Corte, “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del
d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva
4 impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo.
Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con
l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore” (Cass. 8931/2011, ex multis).
Lungi dal verificarsi la prospettata ipotesi di omessa pronuncia, del tutto correttamente, pertanto, il primo giudice non ha esaminato la questione concernente il merito della pretesa creditoria (invocati sgravi), ormai incontestabile ed incontrovertibile per omessa tempestiva opposizione (Cass. 4978/2015 ex multis).
3. Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
La statuizione di inammissibilità dell'impugnazione determina, a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02, il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, dichiara l'appello inammissibile;
condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese processuali del presente grado, che liquida, in favore di ciascuno, in euro 2.906,00, oltre rimborso spese generali al 15% e oltre CPA e IVA se dovuti.
5 A norma dell'art 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Elvira Maltese
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