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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 24/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 605/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZEFFIN ALBERTO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. NOLA MARTINA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito in Padova, via Trieste n. 23; contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SICA SERGIO, elettivamente domiciliato CP_1 P.IVA_1 presso lo studio del difensore, sito in Rovigo, Piazza Fratelli Cervi n. 5;
In punto a:
Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“ 1) Accertarsi e dichiararsi, per tutte le ragioni esposte in narrativa, il diritto del ricorrente alla riliquidazione/ricalcolo dell'assegno ordinario di invalidità Cat. IO n. 15025816 nella gestione speciale artigiani, computando, ai fini del calcolo della prestazione, tutta la contribuzione versata dal ricorrente nel corso della sua vita lavorativa nelle varie gestioni assicurative, così come richiesto in via amministrativa con domanda del 18 aprile 2024, con effetto dalla data di decorrenza dell'assegno (1.5.2024) e con ogni conseguenza di legge;
2) Per l'effetto condannarsi l' alla riliquidazione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. CP_1
222/1984 in favore del ricorrente nella gestione speciale artigiani, così come richiesto con domanda amministrativa del 18.4.2024, con conseguente ricalcolo della prestazione a far data dal 1.5.2024 tenendo conto, ai fini della liquidazione della prestazione, di tutta la contribuzione versata dal ricorrente nelle varie gestioni assicurative, con arretrati ed interessi sulle somme dovute come per legge.
3) Spese e compensi giudiziali rifusi, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
pagina 1 di 5 ***
Il procuratore di parte chiede e conclude: CP_1
“Respingersi il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9 settembre 2024 come sopra rappresentato, conveniva in Parte_1 giudizio l' per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di avere, CP_1 con istanza del 18/4/2024, presentato all' domanda di pensione di inabilità ordinaria e, in CP_1
subordine, quella di assegno ordinario di invalidità, chiedendo la liquidazione della prestazione nella gestione artigiani ove lo stesso aveva versato un totale di 308 contributi settimanali nel corso dell'attività lavorativa, che l' convenuto, con provvedimento del 13.5.2024, aveva rigettato la CP_2 domanda di pensione e riconosciuto invece al ricorrente l'assegno ordinario di invalidità (art. 1 L.
222/1984), liquidando la prestazione Cat. IO n. 15025816 a far data dall'1.5.2024, ma che l' CP_1
aveva liquidato detto assegno utilizzando i soli contributi maturati dallo stesso nel Fondo di Previdenza per i Lavoratori Dipendenti, senza invece conteggiare la contribuzione che il aveva maturato nella Pt_1
gestione artigiani, gestione autonoma nella quale lo stesso aveva chiesto la liquidazione della provvidenza.
Il ricorrente aveva presentato ricorso avverso la liquidazione in data 19/6/2024, chiedendo che fosse valorizzata tutta la contribuzione maturata dal nelle varie gestioni, ma l' convenuto, con Pt_1 CP_2 delibera del 16/7/2024 aveva rigettato il ricorso, con la seguente motivazione: “...ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge 613 del 1996, e sulla base dei chiarimenti contenuti nel messaggio hermes n.
1256 del 27/3/2024, il trattamento pensionistico è stato liquidato in gestione FPLD con la sola contribuzione presente nella stessa non essendoci possibilità di conseguire la liquidazione della prestazione nella gestione autonoma. Ciò in quanto non ricorre la situazione di contestuale diritto sia nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavori dipendenti – con la sola contribuzione versata nel
FPLD – che in una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo della contribuzione da dipendente”.
Il ricorrente riteneva non condivisibile la tesi dell' e ricorreva a questo Tribunale. CP_1
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , come sopra rappresentato, che resisteva al ricorso CP_1
rappresentando la conformità del provvedimento impugnato alla legge ed alla normativa secondaria, e la causa veniva discussa all'odierna udienza mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per essere pagina 2 di 5 decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, va esaminato il merito del ricorso, che è fondato e va accolto, alla luce delle seguenti considerazioni, alle quali occorre premettere che l'art. 20 della legge n. 613 del 1966 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi) prevede quanto segue:
“Art. 20
I periodi di contribuzione nella Gestione istituita dalla presente legge si cumulano con quelli coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, nonché con quelli relativi ad altra attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
In favore dell'assicurato o dei suoi superstiti si liquida la pensione prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti quando tutti i requisiti di legge risultino perfezionati, nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nella Gestione predetta: a) alla data della domanda, per la pensione di invalidità;
b) al compimento dell'età prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria o, comunque, prima del perfezionamento del diritto ai sensi della presente legge, per la pensione di vecchiaia;
c) alla data del decesso, per il trattamento di pensione ai superstiti.”
Quanto alla normativa secondaria, va rilevato che il messaggio Hermes n. 1256 del 27.3.2024, con riferimento all'AOI, prevede quanto segue:
“….il contestuale diritto si verifica quando l'assicurato, oltre a 5 anni di assicurazione e contribuzione nel Fpld, abbia, nell'ultimo quinquennio anteriore alla domanda di assegno ordinario di invalidità, 3 anni di contribuzione nel Fpld e almeno un contributo nella gestione autonoma. Viceversa, qualora nel quinquennio anteriore alla data della domanda di assegno ordinario di invalidità sussista solo contribuzione nel Fpld il trattamento pensionistico si liquida in tale gestione con la sola contribuzione presente nella stessa (vs. articolo 20, comma 2, della legge 613 del 1966), senza possibilità di conseguire la liquidazione della prestazione nella gestione autonoma. Ciò in quanto non ricorre la situazione di contestuale diritto sia nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti – con la sola contribuzione versata nel Fpld – che in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo della contribuzione da dipendente”.
Tale disposizione, che a parere di parte ricorrente si porrebbe in contrasto con le precedenti regolamentazioni dello stesso convenuto (circolare n. 36 del 1990, circolare n. 54 del 1991, CP_2 messaggio n. 7145 del 2015), che riconoscevano la facoltà dell'assicurato di scegliere la liquidazione della prestazione nella gestione a lui più favorevole, invero appare foriera di criticità a parere del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Dipartimento per le politiche Previdenziali, il quale nel messaggio n. 13303.28 del 28.11.2024 , dopo aver sottolineato che l'applicazione del criterio del pagina 3 di 5 “contestuale diritto” appare riconducibile ad un'attività interpretativa dell' che non trova CP_2
riscontro nel vigente quadro normativo di riferimento, suggerisce una lettura sistematica di tale quadro, conforme al dettato legislativo, ed in particolare dell'art. 16 della legge 2.8.1990, n. 233 -
Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi, rubricato “Cumulo dei periodi assicurativi”, il quale prevede che:
“1. Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni;
b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti.
2. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative. (…)”
Il citato Dipartimento evidenzia come l'art. 16 non sia stato scrutinato dal ricordato messaggio Per_1
e che la disposizione di legge, nel dettare disposizioni sulla misura della prestazione, stabilisce che in caso di liquidazione della pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con cumulo dei contributi versati nelle gestioni medesime o nell'AGO, che l'importo della pensione vada calcolato sommando la quota della pensione imputabile alle singole gestioni, ognuna delle quali determinata secondo i criteri vigenti presso ciascuna di esse. Tale disposizione sembra dover trovare applicazione, anche perché successiva alla legge del 1966, la quale all'art. 21 comma 1 prevede che:
“Nei riguardi di coloro che possano far valere periodi di iscrizione in più forme di assicurazione obbligatoria per attività autonoma, si liquida la pensione, con il cumulo di tutti i contributi versati o accreditati, ivi compresi quelli dell'assicurazione generale obbligatoria, sia ai fini del conseguimento del diritto che della misura della prestazione, in quella tra le gestioni speciali, in cui l'interessato o il dante causa risulta aver contribuito da ultimo:
a) alla data della domanda, per la pensione di invalidità;
b) alla data di perfezionamento dei requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione, per la pensione di vecchiaia;
c) alla data del decesso, per la pensione ai superstiti.
Qualora il diritto alla prestazione richiesta non risulti conseguito, a norma del precedente comma, nell'assicurazione alla quale l'interessato o il dante causa ha contribuito da ultimo, ma risulti tuttavia perfezionato, sulla base o meno del cumulo dei contributi, in altra forma assicurativa obbligatoria per lavoro autonomo, deve farsi luogo alla concessione della prestazione nell'assicurazione nella quale il diritto risulta perfezionato, con l'osservanza delle norme proprie dell'assicurazione stessa.
pagina 4 di 5 Invero, tale ultima disposizione è diretta non tanto a stabilire la misura della pensione, quanto la gestione nella quale avviene la liquidazione della stessa, sicché deve ritenersi che non confligga con la
– peraltro successiva – previsione dell'art. 16 L. 233/1990.
Occorre dunque disapplicare il messaggio n. 1256 del 27.3.2024, in quanto non conforme alla Per_1
normativa primaria, rilevandosi peraltro che lo stesso Istituto convenuto, con messaggio n. 246 del
22.1.2025 (allegato da parte ricorrente come doc. 12) alla luce della sopra ricordata nota del Ministero del Lavoro ha ammesso la possibilità di liquidare l'assegno ordinario di invalidità nella gestione autonoma qualora il richiedente ne faccia esplicita richiesta ed abbia contributi accreditati in tale gestione “a prescindere dalla collocazione temporale ”degli stessi, ed il ricorso va accolto, con condanna dell' resistente a riliquidare l'assegno ordinario di invalidità Cat. IO n. 15025816 IO CP_2
n. 15025833 nella gestione speciale artigiani, computando, ai fini del calcolo della prestazione, tutta la contribuzione versata dal ricorrente nel corso della sua vita lavorativa nelle diverse gestioni assicurative, a far data dalla decorrenza dell'assegno (1.5.2024).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 4 allegata al DM 55/2014, come aggiornata dal DM 147/2022, per cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, fasi di studio ed introduttiva, non essendosi tenute le fasi successive, compensi che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 605/2024 RG CL promossa da contro Parte_1
ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede: CP_1
1) Accoglie il ricorso, condannando l' a riliquidare l'assegno ordinario di invalidità Cat. Cat. CP_1
IO n. 15025816 nella gestione speciale artigiani, computando, ai fini del calcolo della prestazione, tutta la contribuzione versata dal ricorrente nel corso della vita lavorativa nelle diverse gestioni assicurative, a far data dalla decorrenza dell'assegno (1.5.2024), oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo;
2) Condanna l' a rifondere al ricorrente – e per lui ai procuratori costituiti, dichiaratisi CP_1
antistatari – le spese di lite, che liquida in € 1.706,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e cpa come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 43,00.
Così deciso in Rovigo, in data 24 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 605/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZEFFIN ALBERTO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. NOLA MARTINA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito in Padova, via Trieste n. 23; contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SICA SERGIO, elettivamente domiciliato CP_1 P.IVA_1 presso lo studio del difensore, sito in Rovigo, Piazza Fratelli Cervi n. 5;
In punto a:
Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“ 1) Accertarsi e dichiararsi, per tutte le ragioni esposte in narrativa, il diritto del ricorrente alla riliquidazione/ricalcolo dell'assegno ordinario di invalidità Cat. IO n. 15025816 nella gestione speciale artigiani, computando, ai fini del calcolo della prestazione, tutta la contribuzione versata dal ricorrente nel corso della sua vita lavorativa nelle varie gestioni assicurative, così come richiesto in via amministrativa con domanda del 18 aprile 2024, con effetto dalla data di decorrenza dell'assegno (1.5.2024) e con ogni conseguenza di legge;
2) Per l'effetto condannarsi l' alla riliquidazione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. CP_1
222/1984 in favore del ricorrente nella gestione speciale artigiani, così come richiesto con domanda amministrativa del 18.4.2024, con conseguente ricalcolo della prestazione a far data dal 1.5.2024 tenendo conto, ai fini della liquidazione della prestazione, di tutta la contribuzione versata dal ricorrente nelle varie gestioni assicurative, con arretrati ed interessi sulle somme dovute come per legge.
3) Spese e compensi giudiziali rifusi, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
pagina 1 di 5 ***
Il procuratore di parte chiede e conclude: CP_1
“Respingersi il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9 settembre 2024 come sopra rappresentato, conveniva in Parte_1 giudizio l' per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di avere, CP_1 con istanza del 18/4/2024, presentato all' domanda di pensione di inabilità ordinaria e, in CP_1
subordine, quella di assegno ordinario di invalidità, chiedendo la liquidazione della prestazione nella gestione artigiani ove lo stesso aveva versato un totale di 308 contributi settimanali nel corso dell'attività lavorativa, che l' convenuto, con provvedimento del 13.5.2024, aveva rigettato la CP_2 domanda di pensione e riconosciuto invece al ricorrente l'assegno ordinario di invalidità (art. 1 L.
222/1984), liquidando la prestazione Cat. IO n. 15025816 a far data dall'1.5.2024, ma che l' CP_1
aveva liquidato detto assegno utilizzando i soli contributi maturati dallo stesso nel Fondo di Previdenza per i Lavoratori Dipendenti, senza invece conteggiare la contribuzione che il aveva maturato nella Pt_1
gestione artigiani, gestione autonoma nella quale lo stesso aveva chiesto la liquidazione della provvidenza.
Il ricorrente aveva presentato ricorso avverso la liquidazione in data 19/6/2024, chiedendo che fosse valorizzata tutta la contribuzione maturata dal nelle varie gestioni, ma l' convenuto, con Pt_1 CP_2 delibera del 16/7/2024 aveva rigettato il ricorso, con la seguente motivazione: “...ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge 613 del 1996, e sulla base dei chiarimenti contenuti nel messaggio hermes n.
1256 del 27/3/2024, il trattamento pensionistico è stato liquidato in gestione FPLD con la sola contribuzione presente nella stessa non essendoci possibilità di conseguire la liquidazione della prestazione nella gestione autonoma. Ciò in quanto non ricorre la situazione di contestuale diritto sia nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavori dipendenti – con la sola contribuzione versata nel
FPLD – che in una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo della contribuzione da dipendente”.
Il ricorrente riteneva non condivisibile la tesi dell' e ricorreva a questo Tribunale. CP_1
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , come sopra rappresentato, che resisteva al ricorso CP_1
rappresentando la conformità del provvedimento impugnato alla legge ed alla normativa secondaria, e la causa veniva discussa all'odierna udienza mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per essere pagina 2 di 5 decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, va esaminato il merito del ricorso, che è fondato e va accolto, alla luce delle seguenti considerazioni, alle quali occorre premettere che l'art. 20 della legge n. 613 del 1966 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi) prevede quanto segue:
“Art. 20
I periodi di contribuzione nella Gestione istituita dalla presente legge si cumulano con quelli coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, nonché con quelli relativi ad altra attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
In favore dell'assicurato o dei suoi superstiti si liquida la pensione prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti quando tutti i requisiti di legge risultino perfezionati, nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nella Gestione predetta: a) alla data della domanda, per la pensione di invalidità;
b) al compimento dell'età prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria o, comunque, prima del perfezionamento del diritto ai sensi della presente legge, per la pensione di vecchiaia;
c) alla data del decesso, per il trattamento di pensione ai superstiti.”
Quanto alla normativa secondaria, va rilevato che il messaggio Hermes n. 1256 del 27.3.2024, con riferimento all'AOI, prevede quanto segue:
“….il contestuale diritto si verifica quando l'assicurato, oltre a 5 anni di assicurazione e contribuzione nel Fpld, abbia, nell'ultimo quinquennio anteriore alla domanda di assegno ordinario di invalidità, 3 anni di contribuzione nel Fpld e almeno un contributo nella gestione autonoma. Viceversa, qualora nel quinquennio anteriore alla data della domanda di assegno ordinario di invalidità sussista solo contribuzione nel Fpld il trattamento pensionistico si liquida in tale gestione con la sola contribuzione presente nella stessa (vs. articolo 20, comma 2, della legge 613 del 1966), senza possibilità di conseguire la liquidazione della prestazione nella gestione autonoma. Ciò in quanto non ricorre la situazione di contestuale diritto sia nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti – con la sola contribuzione versata nel Fpld – che in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo della contribuzione da dipendente”.
Tale disposizione, che a parere di parte ricorrente si porrebbe in contrasto con le precedenti regolamentazioni dello stesso convenuto (circolare n. 36 del 1990, circolare n. 54 del 1991, CP_2 messaggio n. 7145 del 2015), che riconoscevano la facoltà dell'assicurato di scegliere la liquidazione della prestazione nella gestione a lui più favorevole, invero appare foriera di criticità a parere del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Dipartimento per le politiche Previdenziali, il quale nel messaggio n. 13303.28 del 28.11.2024 , dopo aver sottolineato che l'applicazione del criterio del pagina 3 di 5 “contestuale diritto” appare riconducibile ad un'attività interpretativa dell' che non trova CP_2
riscontro nel vigente quadro normativo di riferimento, suggerisce una lettura sistematica di tale quadro, conforme al dettato legislativo, ed in particolare dell'art. 16 della legge 2.8.1990, n. 233 -
Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi, rubricato “Cumulo dei periodi assicurativi”, il quale prevede che:
“1. Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni;
b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti.
2. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative. (…)”
Il citato Dipartimento evidenzia come l'art. 16 non sia stato scrutinato dal ricordato messaggio Per_1
e che la disposizione di legge, nel dettare disposizioni sulla misura della prestazione, stabilisce che in caso di liquidazione della pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con cumulo dei contributi versati nelle gestioni medesime o nell'AGO, che l'importo della pensione vada calcolato sommando la quota della pensione imputabile alle singole gestioni, ognuna delle quali determinata secondo i criteri vigenti presso ciascuna di esse. Tale disposizione sembra dover trovare applicazione, anche perché successiva alla legge del 1966, la quale all'art. 21 comma 1 prevede che:
“Nei riguardi di coloro che possano far valere periodi di iscrizione in più forme di assicurazione obbligatoria per attività autonoma, si liquida la pensione, con il cumulo di tutti i contributi versati o accreditati, ivi compresi quelli dell'assicurazione generale obbligatoria, sia ai fini del conseguimento del diritto che della misura della prestazione, in quella tra le gestioni speciali, in cui l'interessato o il dante causa risulta aver contribuito da ultimo:
a) alla data della domanda, per la pensione di invalidità;
b) alla data di perfezionamento dei requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione, per la pensione di vecchiaia;
c) alla data del decesso, per la pensione ai superstiti.
Qualora il diritto alla prestazione richiesta non risulti conseguito, a norma del precedente comma, nell'assicurazione alla quale l'interessato o il dante causa ha contribuito da ultimo, ma risulti tuttavia perfezionato, sulla base o meno del cumulo dei contributi, in altra forma assicurativa obbligatoria per lavoro autonomo, deve farsi luogo alla concessione della prestazione nell'assicurazione nella quale il diritto risulta perfezionato, con l'osservanza delle norme proprie dell'assicurazione stessa.
pagina 4 di 5 Invero, tale ultima disposizione è diretta non tanto a stabilire la misura della pensione, quanto la gestione nella quale avviene la liquidazione della stessa, sicché deve ritenersi che non confligga con la
– peraltro successiva – previsione dell'art. 16 L. 233/1990.
Occorre dunque disapplicare il messaggio n. 1256 del 27.3.2024, in quanto non conforme alla Per_1
normativa primaria, rilevandosi peraltro che lo stesso Istituto convenuto, con messaggio n. 246 del
22.1.2025 (allegato da parte ricorrente come doc. 12) alla luce della sopra ricordata nota del Ministero del Lavoro ha ammesso la possibilità di liquidare l'assegno ordinario di invalidità nella gestione autonoma qualora il richiedente ne faccia esplicita richiesta ed abbia contributi accreditati in tale gestione “a prescindere dalla collocazione temporale ”degli stessi, ed il ricorso va accolto, con condanna dell' resistente a riliquidare l'assegno ordinario di invalidità Cat. IO n. 15025816 IO CP_2
n. 15025833 nella gestione speciale artigiani, computando, ai fini del calcolo della prestazione, tutta la contribuzione versata dal ricorrente nel corso della sua vita lavorativa nelle diverse gestioni assicurative, a far data dalla decorrenza dell'assegno (1.5.2024).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 4 allegata al DM 55/2014, come aggiornata dal DM 147/2022, per cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, fasi di studio ed introduttiva, non essendosi tenute le fasi successive, compensi che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 605/2024 RG CL promossa da contro Parte_1
ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede: CP_1
1) Accoglie il ricorso, condannando l' a riliquidare l'assegno ordinario di invalidità Cat. Cat. CP_1
IO n. 15025816 nella gestione speciale artigiani, computando, ai fini del calcolo della prestazione, tutta la contribuzione versata dal ricorrente nel corso della vita lavorativa nelle diverse gestioni assicurative, a far data dalla decorrenza dell'assegno (1.5.2024), oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo;
2) Condanna l' a rifondere al ricorrente – e per lui ai procuratori costituiti, dichiaratisi CP_1
antistatari – le spese di lite, che liquida in € 1.706,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e cpa come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 43,00.
Così deciso in Rovigo, in data 24 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 5 di 5