Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/04/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3554 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA nato [...] elettivamente domiciliato\a Parte_1 in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.ALESSANDRO PASQUALE e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
Controparte_1
,
[...] rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. GAROFALO SILVIO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI N. 28 82100 CP_1
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/09/2024 Parte_1 esponeva di aver richiesto l'accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno d'invalidità\pensione d'inabilità ma che lo stesso non gli\le era stato riconosciuto in via amministrativa;
che era stata proposta ATP che aveva dato esito negativo;
che le conclusioni cui era pervenuto il CTU erano viziate dal momento che non aveva valutato correttamente le patologie refertate.
Concludeva chiedendo accertare e dichiarare la sussistenza del requisito sanitario richiesto, con condanna dell' al pagamento CP_1 delle spese di lite, con distrazione.
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Quanto alle percentuali invalidanti di cui alle tabelle per la determinazione del grado di invalidità approvate con Decreto ministeriale del 5.2.1992, trattasi di parametri non vincolanti ma che rappresentano senz'altro un riferimento omogeneo, scientificamente elaborato e metodologicamente corretto. La tabella di cui al D.M. 05.02.1992 testualmente dispone “La tabella elenca sia infermità individuate specificatamente, cui è attribuita una determinata percentuale "fissa", sia infermità il cui danno funzionale permanente viene riferito a fasce percentuali di perdita della capacità lavorativa di dieci punti, utilizzate prevalentemente nei casi di più difficile codificazione. Molte altre infermità non sono tabellate ma, in ragione della loro natura e gravità, è possibile valutarne il danno con criterio analogico rispetto a quelle tabellate.
1. Il danno funzionale permanente è riferito alla capacità lavorativa (art. 1, comma 3 ed art. 2 comma 2 decreto-legge 23 novembre 1988, n. 509) che deve intendersi come capacità
2 lavorativa generica con possibilità di variazioni in più del valore base, non superiori a cinque punti di percentuale, nel caso in cui vi sia anche incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità cosiddetta semispecifica) e sulla capacità lavorativa specifica.
2. Le variazioni possono anche essere nel senso di una riduzione, non maggiore di cinque punti quando l'infermità risulti non avere incidenza sulla capacità lavorativa semispecifica e specifica”. Nel caso di specie il CTU ha così individuato le patologie da cui è affetta la ricorrente: “Cardiopatia ipertensiva in attuale labile compenso farmacologico. Artrosi polidistrettuale con impegno funzionale di grado moderato. Esiti chirurgici di emicolectomia sx per carcinoma nel 2017. Incontinenza sfinterica stabilizzata". In ordine alle patologie riscontrate, parte ricorrente lamenta, innanzi tutto, l'omessa valutazione della depressione, quindi la sottovalutazione delle altre patologie in particolare dell'incontinenza sfinterica. Dette contestazioni venivano mosse al CTU anche in fase di bozza e il CTU le riscontrava in maniera piuttosto sintetica, osservando che
“percentuali a codici tabellari che non rispecchiano i dati del nostro esame clinico. La patologia neoplastica non presenta allo stato recidiva di malattia e l'uso di presidi per incontinenza sfinterica rappresenta a nostro parere una modesta compromissione funzionale. Si conferma il giudizio d'invalidità pari a 67%". Ciò premesso e quanto all'eccezione di nullità per mancato esaustivo riscontro alle osservazioni, si rileva che la perizia non risulta affetta da nullità. Il CTU ha valutato le contestazioni di parte e le ha ritenute non fondate sulla scorta di una motivazione che, sebbene sintetica, appare comprensibile e condivisibile. Nel merito siamo in presenza di una paziente affetta da K del colon risalente al 2017 e, pertanto, allo stato, alla luce della documentazione prdotta, senza segni di recidiva, quindi a prognosi favorevole. Quanto all'incontinenza sfinterica, trattasi di patologia stabilizzata, come risultante dal piano riabilitativo in data 22.02.2023, nel quale si prescrivono ausilii per un anno. Infine, quanto alla depressione, non vi è in atti alcun altro documento o prescrizione di farmaci, comprovante la patologia e la sua gravità, fatta eccezione per il referto in data 30.10.23, che risulta assolutamente isolato e riferisce “La paziente associa un marcato stato depressivo”. Ne consegue che, alla luce della documentazione in atti, appaiono condivisibili le conclusioni cui il CTU è pervenuto nonché
3 percentuali e codici adottati, stante la gravità delle patologie per come emerse dall'esame obiettivo e documentate in atti. Ne consegue che, non ravvisandosi alcuna lacuna nella c.t.u., che questo Giudice ritiene fare propria in quanto corretta ed esente da vizi, la domanda dev'essere rigettata. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite ex art.152 disp.att., in considerazione del reddito dichiarato.
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da in data 05/09/2024 Parte_1 così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Benevento il 16/04/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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