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22 maggio 2012
22 maggio 2012
Art. 1. 1. Il decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29 , concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 71 del 24 marzo 2012.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 88.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 71 del 24 marzo 2012.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 88.
Commentario • 1
- 1. Mediazione bancaria: errare humanum est, sed perseverare diabolicumAccesso limitatoGiovanni Matteucci · https://www.altalex.com/ · 8 giugno 2012 · 3.512899
Giurisprudenza • 11
- 1. Trib. La Spezia, sentenza 03/02/2022, n. 79Provvedimento: […] (pagina 24 della perizia). **In riferimento alla commissione di massimo scoperto occorre osservare quanto segue. In base al disposto dell'art. 27bis Legge 27/2012 (come modificato dall'art. 1 co. 1 Legge 62/2012), nonché in base al disposto dell'art. 117bis co. 1 e 2 D.Lgs. 385/1993 (come introdotto dall'art. 6bis Decreto Legge 201/2011 convertito nella Legge 214/2011, e modificato dall'art. 1 co. 1bis Decreto Legge 29/2012 convertito nella Legge 62/2012), la clausola di massimo scoperto è legittima qualora preveda una remunerazione a favore della banca per la messa a disposizione dei fondi oggetto di specifico affidamento. **In riferimento alla verifica degli interessi usurari, occorre osservare quanto segue.Leggi di più...
- art. 1284 c.c.·
- art. 1815 c.c.·
- capitalizzazione interessi·
- tasso soglia usura·
- risarcimento danni·
- interessi usurari·
- art. 120 T.U.B.·
- commissione di massimo scoperto·
- anatocismo·
- art. 117-bis T.U.B.