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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/04/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5409 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MELEDDU GIANMARCO che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti nei confronti di
, C.F. , nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. CORDA CINZIA che la rappresenta e difende per procura speciale in atti
RICORRENTI
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Pag. 1 a 7 INTERVENUTO PER LEGGE
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “Voglia il Tribunale adito:
I pronunciare la separazione consensuale tra la signora ed il signor CP_1 Parte_1
[...]
II determinare a carico del Signora un assegno a titolo di Parte_1
mantenimento del figlio, maggiorenne ma non economicamente indipendente, pari ad € 300,00
(trecento/00) mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, sul
conto corrente intestato alla sig.ra acceso presso Banca INTESA SAN PAOLO CP_1
spa ed avente il seguente IBAN: 1000/00063203, (somma da rivalutarsi annualmente secondo
gli indici Istat), ferma la condivisione al 50% delle spese straordinarie;
III assegnare alla signora in via esclusiva della casa coniugale costituita da CP_1
appartamento per civile abitazione sito in Quartu Sant'Elena (CA) nella via Mascagni n. 77,
posto al piano primo, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 29, mappale 3021, subalterno 4,
cat A/2, classe 3, rendita catastale € 234,99, superficie catastale 68 mq, consistenza 3,5 vani
per continuare a viverci con il figlio , nato a [...] il [...], Persona_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente (all. 12, 13);
IV assegnare alla signora quale contributo una tantum la proprietà esclusiva CP_1
del seguente immobile: appartamento per civile abitazione sito in Quartu Sant'Elena (CA)
nella via Mascagni n. 77, posto al piano terra, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 29,
mappale 3021, subalterno 7, cat A/3, classe 3, rendita catastale € 253,06, superficie catastale
53 mq, consistenza 3,5 vani (all 14, 15), di cui si allega anche la certificazione APE (all. 17).
V le parti si danno il reciproco assenso per il rilascio del passaporto e il rinnovo dei
documenti validi per l'espatrio;
Pag. 2 a 7 VI spese legali compensate.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2/07/2024 e Parte_1 CP_1
premesso di essersi sposati in data 18/06/2005 in Quartu sant'Elena, che dall'unione è nato il figlio (Cagliari, 23.01.2007), che il rapporto matrimoniale si è Persona_2
progressivamente deteriorato e non è stato possibile superare la crisi e ricostituire la comunione materiale e spirituale degli stessi, hanno chiesto che il Tribunale voglia pronunciare la separazione personale alle condizioni trascritte in epigrafe.
Nell'udienza del 20/03/2025, le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice
delegato, assistite dai loro difensori, ed è stata esaminata la documentazione prodotta ai fini del trasferimento immobiliare, quale: l'atto di provenienza, la dichiarazione di conformità
urbanistica, la relazione notarile contenente la verifica della titolarità in capo all'alienante del bene immobile oggetto del trasferimento e dell'insussistenza di vincoli pregiudizievoli, nonché
della coincidenza dell'intestatario catastale con i registri immobiliari e la certificazione energetica.
La parte alienante intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio
1985 n.52, come introdotto dall'art. l9, 14° comma, decreto-legge 31maggio 2010 n. 78
convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, ha dichiarato che:
- i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto;
- vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
Pag. 3 a 7 - il fabbricato in oggetto è stato edificato in forza in conformità della concessione edilizia rilasciata dal responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Quartu
Sant'Elena in data 19 settembre 1967 n. 1171, prot. 9211, anno 1967;
- con riferimento all'immobile in oggetto non sono state eseguite successive modifiche;
- in relazione al medesimo immobile non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori previsti dall'articolo 41 della predetta legge, che non sono stati eseguiti interventi edilizi di cui all'articolo 23 comma 1 del D.p.R. 380/2001 e che non sono state apportate ulteriori modifiche comunque non autorizzate.
Sono state altresì recepite le dichiarazioni delle parti di:
- conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (art. 29, comma 1 bis, legge N. 52 del
7.02.1985, introdotto dall'art.19, comma 14 d.l. n.78/2010);
- di non essersi avvalse dell'attività di un mediatore, di essersi avvalsi di un tecnico abilitato per la verifica della conformità del fabbricato al vigente strumento urbanistico;
- di conformità, in relazione agli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal
D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma;
Pag. 4 a 7 - di ampia e liberatoria quietanza e di rinuncia all'ipoteca legale con esonero al
Conservatore dei registri immobiliari di ogni responsabilità al riguardo, e, a fini fiscali, la dichiarazione delle parti che il presente trasferimento è esente da tasse e tributi ai sensi dell'art. 19 l. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della
Corte Costituzionale ed è effettuato a definizione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
- di esonero del Cancelliere dal compimento degli adempimenti successivi alla redazione del verbale di udienza, e dalla esecuzione di ogni ulteriore formalità, con impegno delle parti di provvedervi a loro cura e spese.
La causa è stata trattenuta a riserva per la decisione.
***
La domanda di separazione personale è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Inoltre, in attuazione delle condizioni pattuite, osservato ogni presupposto di regolarità e validità dell'atto, deve essere pronunciato il trasferimento immobiliare voluto dalle parti.
La natura della causa e il comportamento processuale delle parti sono motivo di compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
GENOVA il 12/08/1961 e , nata a [...] il [...], mandando CP_1
Pag. 5 a 7 al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 41, parte I, anno 2005 - Comune di Quartu S. Elena);
2. omologa le condizioni concordate dalle parti;
3. assegna a la casa coniugale costituita da appartamento per civile abitazione CP_1
sito in Quartu Sant'Elena (CA) nella via Mascagni n. 77, posto al piano primo, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 29, mappale 3021, subalterno 4, cat A/2, classe 3, rendita catastale € 234,99, superficie catastale 68 mq, consistenza 3,5 vani, per continuare a viverci con il figlio , nato a [...] il [...], maggiorenne ma Persona_1
non economicamente indipendente;
4. dispone che versi in favore di la somma di euro 300,00 Parte_1 CP_1
mensili per il mantenimento del figlio, maggiorenne ma non economicamente indipendente, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato a acceso presso Banca INTESA SAN PAOLO spa ed CP_1
avente il seguente IBAN: 1000/00063203, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5. dà atto che, quale contributo una tantum, trasferisce in favore di Parte_1
che accetta, la proprietà esclusiva del seguente immobile: appartamento CP_1
per civile abitazione sito in Quartu Sant'Elena (CA) nella via Mascagni n. 77, posto al piano terra, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 29, mappale 3021, subalterno 7, cat
A/3, classe 3, rendita catastale € 253,06, superficie catastale 53 mq, consistenza 3,5
vani;
L'immobile, di proprietà di proviene dall'atto pubblico di divisione Parte_1
del 19/11/2021, rogato dal Notaio Repertorio n. 29423, Raccolta n. Persona_3
13273, trascritto a Cagliari il 22/11/2021 ai nn. 37114 di registro generale e n. 27448 di registro particolare, attraverso il quale l'immobile in oggetto è stato attribuito ad
Pag. 6 a 7 per la piena e perfetta proprietà, ed edificato in forza in conformità Parte_1
della concessione edilizia rilasciata dal responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di
Quartu Sant'Elena in data 19 settembre 1967 n. 1171, prot. 9211, anno 1967; che con riferimento all'immobile in oggetto non sono state eseguite successive modifiche;
che in relazione al medesimo immobile non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori previsti dall'articolo 41 della predetta legge, che non sono stati eseguiti interventi edilizi di cui all'articolo 23 comma 1 del D.p.R. 380/2001 e che non sono state apportate ulteriori modifiche comunque non autorizzate.
quale intestatario del suddetto immobile, dichiara ai sensi dell'art. Parte_1
29, comma 1-bis legge 27 febbraio 1985, n. 52, che lo stato di fatto del bene è conforme ai dati catastali e alle planimetrie depositate in catasto.
Le parti rilasciano ampia e liberatoria quietanza, rinunciando all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c. con esonero al Conservatore dei Registri Immobiliari di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da tasse e tributi, ai sensi dell'art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale, essendo il presente trasferimento effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
6. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 27/03/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente est.
Dott. Giorgio Latti
Pag. 7 a 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5409 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MELEDDU GIANMARCO che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti nei confronti di
, C.F. , nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. CORDA CINZIA che la rappresenta e difende per procura speciale in atti
RICORRENTI
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Pag. 1 a 7 INTERVENUTO PER LEGGE
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “Voglia il Tribunale adito:
I pronunciare la separazione consensuale tra la signora ed il signor CP_1 Parte_1
[...]
II determinare a carico del Signora un assegno a titolo di Parte_1
mantenimento del figlio, maggiorenne ma non economicamente indipendente, pari ad € 300,00
(trecento/00) mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, sul
conto corrente intestato alla sig.ra acceso presso Banca INTESA SAN PAOLO CP_1
spa ed avente il seguente IBAN: 1000/00063203, (somma da rivalutarsi annualmente secondo
gli indici Istat), ferma la condivisione al 50% delle spese straordinarie;
III assegnare alla signora in via esclusiva della casa coniugale costituita da CP_1
appartamento per civile abitazione sito in Quartu Sant'Elena (CA) nella via Mascagni n. 77,
posto al piano primo, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 29, mappale 3021, subalterno 4,
cat A/2, classe 3, rendita catastale € 234,99, superficie catastale 68 mq, consistenza 3,5 vani
per continuare a viverci con il figlio , nato a [...] il [...], Persona_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente (all. 12, 13);
IV assegnare alla signora quale contributo una tantum la proprietà esclusiva CP_1
del seguente immobile: appartamento per civile abitazione sito in Quartu Sant'Elena (CA)
nella via Mascagni n. 77, posto al piano terra, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 29,
mappale 3021, subalterno 7, cat A/3, classe 3, rendita catastale € 253,06, superficie catastale
53 mq, consistenza 3,5 vani (all 14, 15), di cui si allega anche la certificazione APE (all. 17).
V le parti si danno il reciproco assenso per il rilascio del passaporto e il rinnovo dei
documenti validi per l'espatrio;
Pag. 2 a 7 VI spese legali compensate.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2/07/2024 e Parte_1 CP_1
premesso di essersi sposati in data 18/06/2005 in Quartu sant'Elena, che dall'unione è nato il figlio (Cagliari, 23.01.2007), che il rapporto matrimoniale si è Persona_2
progressivamente deteriorato e non è stato possibile superare la crisi e ricostituire la comunione materiale e spirituale degli stessi, hanno chiesto che il Tribunale voglia pronunciare la separazione personale alle condizioni trascritte in epigrafe.
Nell'udienza del 20/03/2025, le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice
delegato, assistite dai loro difensori, ed è stata esaminata la documentazione prodotta ai fini del trasferimento immobiliare, quale: l'atto di provenienza, la dichiarazione di conformità
urbanistica, la relazione notarile contenente la verifica della titolarità in capo all'alienante del bene immobile oggetto del trasferimento e dell'insussistenza di vincoli pregiudizievoli, nonché
della coincidenza dell'intestatario catastale con i registri immobiliari e la certificazione energetica.
La parte alienante intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio
1985 n.52, come introdotto dall'art. l9, 14° comma, decreto-legge 31maggio 2010 n. 78
convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, ha dichiarato che:
- i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto;
- vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
Pag. 3 a 7 - il fabbricato in oggetto è stato edificato in forza in conformità della concessione edilizia rilasciata dal responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Quartu
Sant'Elena in data 19 settembre 1967 n. 1171, prot. 9211, anno 1967;
- con riferimento all'immobile in oggetto non sono state eseguite successive modifiche;
- in relazione al medesimo immobile non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori previsti dall'articolo 41 della predetta legge, che non sono stati eseguiti interventi edilizi di cui all'articolo 23 comma 1 del D.p.R. 380/2001 e che non sono state apportate ulteriori modifiche comunque non autorizzate.
Sono state altresì recepite le dichiarazioni delle parti di:
- conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (art. 29, comma 1 bis, legge N. 52 del
7.02.1985, introdotto dall'art.19, comma 14 d.l. n.78/2010);
- di non essersi avvalse dell'attività di un mediatore, di essersi avvalsi di un tecnico abilitato per la verifica della conformità del fabbricato al vigente strumento urbanistico;
- di conformità, in relazione agli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal
D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma;
Pag. 4 a 7 - di ampia e liberatoria quietanza e di rinuncia all'ipoteca legale con esonero al
Conservatore dei registri immobiliari di ogni responsabilità al riguardo, e, a fini fiscali, la dichiarazione delle parti che il presente trasferimento è esente da tasse e tributi ai sensi dell'art. 19 l. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della
Corte Costituzionale ed è effettuato a definizione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
- di esonero del Cancelliere dal compimento degli adempimenti successivi alla redazione del verbale di udienza, e dalla esecuzione di ogni ulteriore formalità, con impegno delle parti di provvedervi a loro cura e spese.
La causa è stata trattenuta a riserva per la decisione.
***
La domanda di separazione personale è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Inoltre, in attuazione delle condizioni pattuite, osservato ogni presupposto di regolarità e validità dell'atto, deve essere pronunciato il trasferimento immobiliare voluto dalle parti.
La natura della causa e il comportamento processuale delle parti sono motivo di compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
GENOVA il 12/08/1961 e , nata a [...] il [...], mandando CP_1
Pag. 5 a 7 al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 41, parte I, anno 2005 - Comune di Quartu S. Elena);
2. omologa le condizioni concordate dalle parti;
3. assegna a la casa coniugale costituita da appartamento per civile abitazione CP_1
sito in Quartu Sant'Elena (CA) nella via Mascagni n. 77, posto al piano primo, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 29, mappale 3021, subalterno 4, cat A/2, classe 3, rendita catastale € 234,99, superficie catastale 68 mq, consistenza 3,5 vani, per continuare a viverci con il figlio , nato a [...] il [...], maggiorenne ma Persona_1
non economicamente indipendente;
4. dispone che versi in favore di la somma di euro 300,00 Parte_1 CP_1
mensili per il mantenimento del figlio, maggiorenne ma non economicamente indipendente, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato a acceso presso Banca INTESA SAN PAOLO spa ed CP_1
avente il seguente IBAN: 1000/00063203, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5. dà atto che, quale contributo una tantum, trasferisce in favore di Parte_1
che accetta, la proprietà esclusiva del seguente immobile: appartamento CP_1
per civile abitazione sito in Quartu Sant'Elena (CA) nella via Mascagni n. 77, posto al piano terra, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 29, mappale 3021, subalterno 7, cat
A/3, classe 3, rendita catastale € 253,06, superficie catastale 53 mq, consistenza 3,5
vani;
L'immobile, di proprietà di proviene dall'atto pubblico di divisione Parte_1
del 19/11/2021, rogato dal Notaio Repertorio n. 29423, Raccolta n. Persona_3
13273, trascritto a Cagliari il 22/11/2021 ai nn. 37114 di registro generale e n. 27448 di registro particolare, attraverso il quale l'immobile in oggetto è stato attribuito ad
Pag. 6 a 7 per la piena e perfetta proprietà, ed edificato in forza in conformità Parte_1
della concessione edilizia rilasciata dal responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di
Quartu Sant'Elena in data 19 settembre 1967 n. 1171, prot. 9211, anno 1967; che con riferimento all'immobile in oggetto non sono state eseguite successive modifiche;
che in relazione al medesimo immobile non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori previsti dall'articolo 41 della predetta legge, che non sono stati eseguiti interventi edilizi di cui all'articolo 23 comma 1 del D.p.R. 380/2001 e che non sono state apportate ulteriori modifiche comunque non autorizzate.
quale intestatario del suddetto immobile, dichiara ai sensi dell'art. Parte_1
29, comma 1-bis legge 27 febbraio 1985, n. 52, che lo stato di fatto del bene è conforme ai dati catastali e alle planimetrie depositate in catasto.
Le parti rilasciano ampia e liberatoria quietanza, rinunciando all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c. con esonero al Conservatore dei Registri Immobiliari di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da tasse e tributi, ai sensi dell'art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale, essendo il presente trasferimento effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
6. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 27/03/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente est.
Dott. Giorgio Latti
Pag. 7 a 7