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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 07/10/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 07/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 906/2019 depositato il 06/02/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Antonello Da Messina N. 45 96100 Siracusa SR
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3127/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 13/07/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100048921411 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100048921411 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100048921411 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100048921411 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100048921411 IRAP 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa ha proposto appello contro la sentenza n. 3127/05/18 della CTP di Siracusa, che aveva annullato la cartella di pagamento n. 097 2010 00489214 11, relativa a IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta
2006.
L'Agenzia appellante sostiene che la cartella è legittima poiché scaturita da un controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, volto a recuperare imposte risultanti dalla dichiarazione del contribuente (Modello Unico
2007, presentato nel 2007) ma non versate. L'Ufficio di contro insiste sul fatto che, in tali casi di omesso versamento, non sussiste l'obbligo di inviare preventivamente l'avviso bonario.
La CTP, nel primo grado, ha accolto il ricorso annullando l'atto, motivando la decisione sulla base della mancata notifica della comunicazione preventiva e qualificando l'atto come una vera e propria "rettifica", che avrebbe richiesto un diverso procedimento formale.
Il contribuente si è costituito in giudizio chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. All'udienza del 7 ottobre 2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e la normativa vigente, osserva quanto segue:
Sull'obbligo di notifica dell'avviso bonario, l''Articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 disciplina la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate, mentre l'Articolo 36-ter riguarda il controllo formale delle dichiarazioni.
La giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione ha chiarito la distinzione fondamentale tra l'omesso versamento di imposte già dichiarate e una rettifica della dichiarazione. Per il mero omesso versamento di quanto autoliquidato dal contribuente,
l'invio dell'avviso bonario non è un requisito di validità della successiva cartella di pagamento, poiché il contribuente è già a conoscenza della propria posizione debitoria.
L'avviso bonario è invece obbligatorio, a pena di nullità dell'atto, quando dall'esito del controllo emerge un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione, o sussistono incertezze su aspetti rilevanti che richiedono un contraddittorio preventivo.
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha erroneamente qualificato la pretesa come "rettifica". In realtà, l'Agenzia delle Entrate ha agito nell'ambito dei controlli automatici ex art. 36-bis TUIR, che si basano esclusivamente sui dati forniti dal contribuente in dichiarazione. Pertanto, la cartella di pagamento emessa in assenza di avviso bonario è legittima per quanto concerne il recupero delle imposte non versate.
In relazione alla decadenza dei termini, la Corte rileva che la cartella è stata notificata il 22 maggio 2010, per imposte relative all'anno 2006 (dichiarazione presentata nel 2007).
L'iscrizione a ruolo per le somme dovute a seguito di controllo automatico deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Il termine ultimo era, dunque, il 31 dicembre 2010. La notifica è tempestiva.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II^ grado della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata dichiara legittima la cartella di pagamento impugnata.
Condanna l'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate in
€. 500,00 per ogni grado, oltre oneri come per legge se dovuti.
Così deciso in Siracusa il 7 ottobre 2024.
Presidente est.
NU IA
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 07/10/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 07/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 906/2019 depositato il 06/02/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Antonello Da Messina N. 45 96100 Siracusa SR
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3127/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 13/07/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100048921411 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100048921411 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100048921411 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100048921411 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100048921411 IRAP 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa ha proposto appello contro la sentenza n. 3127/05/18 della CTP di Siracusa, che aveva annullato la cartella di pagamento n. 097 2010 00489214 11, relativa a IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta
2006.
L'Agenzia appellante sostiene che la cartella è legittima poiché scaturita da un controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, volto a recuperare imposte risultanti dalla dichiarazione del contribuente (Modello Unico
2007, presentato nel 2007) ma non versate. L'Ufficio di contro insiste sul fatto che, in tali casi di omesso versamento, non sussiste l'obbligo di inviare preventivamente l'avviso bonario.
La CTP, nel primo grado, ha accolto il ricorso annullando l'atto, motivando la decisione sulla base della mancata notifica della comunicazione preventiva e qualificando l'atto come una vera e propria "rettifica", che avrebbe richiesto un diverso procedimento formale.
Il contribuente si è costituito in giudizio chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. All'udienza del 7 ottobre 2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e la normativa vigente, osserva quanto segue:
Sull'obbligo di notifica dell'avviso bonario, l''Articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 disciplina la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate, mentre l'Articolo 36-ter riguarda il controllo formale delle dichiarazioni.
La giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione ha chiarito la distinzione fondamentale tra l'omesso versamento di imposte già dichiarate e una rettifica della dichiarazione. Per il mero omesso versamento di quanto autoliquidato dal contribuente,
l'invio dell'avviso bonario non è un requisito di validità della successiva cartella di pagamento, poiché il contribuente è già a conoscenza della propria posizione debitoria.
L'avviso bonario è invece obbligatorio, a pena di nullità dell'atto, quando dall'esito del controllo emerge un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione, o sussistono incertezze su aspetti rilevanti che richiedono un contraddittorio preventivo.
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha erroneamente qualificato la pretesa come "rettifica". In realtà, l'Agenzia delle Entrate ha agito nell'ambito dei controlli automatici ex art. 36-bis TUIR, che si basano esclusivamente sui dati forniti dal contribuente in dichiarazione. Pertanto, la cartella di pagamento emessa in assenza di avviso bonario è legittima per quanto concerne il recupero delle imposte non versate.
In relazione alla decadenza dei termini, la Corte rileva che la cartella è stata notificata il 22 maggio 2010, per imposte relative all'anno 2006 (dichiarazione presentata nel 2007).
L'iscrizione a ruolo per le somme dovute a seguito di controllo automatico deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Il termine ultimo era, dunque, il 31 dicembre 2010. La notifica è tempestiva.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II^ grado della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata dichiara legittima la cartella di pagamento impugnata.
Condanna l'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate in
€. 500,00 per ogni grado, oltre oneri come per legge se dovuti.
Così deciso in Siracusa il 7 ottobre 2024.
Presidente est.
NU IA