CA
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 02/12/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere dott. Valentina Santa Cruz Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 352 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020, pro- mossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
AR T'EL (Ca), nel Viale Europa n. 53, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale alle liti allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 04.11.2022, dall'avv.
DR AU, presso il cui studio in ARcciu, via Dessiè n. 6, è altresì elettivamente domiciliata appellante contro
, nato a [...] il [...], C.F. , residente a [...]Controparte_1 C.F._2
T'EL, nel Viale Europa n. 53, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel procedimento di primo grado, dall'avv.
IM IS, presso il cui studio in Cagliari, nella via San Lucifero n. 72, è altresì elettivamente domiciliato appellato
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Cagliari, per le ragioni tutte di cui al presente atto e previo integrale richiamo agli atti tutti del primo grado e deduzioni
1 d'udienza del giudizio, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e conclusione, in riforma della sentenza appellata in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare, per i motivi su esposti, la Sentenza n.
1876/2020, pronunciata dal Tribunale di Cagliari, Giudice d.ssa Chiara Mazzaroppi, pubblicata in data 3 settembre 2020, resa nella causa iscritta al N. 9659/2017 R.G. e, pertanto,
- Dichiarare l'obbligo di , (C.F. ) nato a [...] il 5 Controparte_1 C.F._2 giugno 1977 e residente in [...], di prestare gli alimenti alla propria madre, signora , nella misura che riterrà di giustizia e, in ogni caso, Parte_1 proporzionato alle effettive capacità reddituali dell'odierno appellato e tenuto conto del tenore di vita tenuto dalla madre e dalla sua posizione sociale, nella misura di € 2.000,00 mensili o nella misura che la Corte d'Appello riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
In via subordinata:
- Previo, occorrendo, inquadramento della fattispecie nell'ipotesi di cui all'art. 315 bis ultimo comma c.c.: riconoscere e determinare un contributo al mantenimento, a carico del figlio ed in Controparte_1 favore della madre, signora , in relazione alle capacità, sostanze e redditi Parte_1 dell'odierno appellato.
Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
In via ulteriormente subordinata:
- Nella denegata ipotesi di conferma della Sentenza di primo grado, disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, in ragione della natura, della delicatezza e complessità della materia”.
Nell'interesse dell'appellato: “- in via principale: rigettare tutte le domande proposte dall'appellante in quanto infondate in fatto e diritto;
- in via subordinata: per scrupolo difensivo, qualora all'esito del giudizio dovesse ritenersi provata la sussistenza dell'obbligo per cui è causa in capo al signor , Voglia la Corte Controparte_1
d'Appello, ai sensi dell'art. 438 c.c., ovvero ai sensi dell'art.315 bis c.c., determinare l'ammontare dell'assegno alimentare ovvero dell'obbligo di contribuzione, tenendo conto, tra l'altro, delle effettive condizioni economiche del convenuto e, dunque, in misura sensibilmente inferiore alla somma richiesta dall'appellante;
- in ogni caso con vittoria di spese, ivi comprese quelle forfettarie (15%), competenze ed accessori come per legge”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 18 ottobre 2017, convenne in giudizio davanti Parte_1 al Tribunale di Cagliari il figlio per sentirlo condannare alla corresponsione, in Controparte_1 proprio favore, di un assegno alimentare di importo non inferiore ad € 2.000,00.
A sostegno della domanda, allegò che: (i) versava in condizioni di bisogno, avendo compiuto sessantuno anni ed essendo priva di attività lavorativa;
(ii) viveva da sola, avendo divorziato dal marito a carico del quale non era stato previsto un assegno divorzile;
(iii) per anni aveva esercitato, unitamente al coniuge, un'attività commerciale poi trasferita al figlio, continuando a collaborare con quest'ultimo nell'azienda, dalla quale era stata allontanata nel 2014, senza percepire retribuzione;
(iv) infine, il convenuto occupava da anni la casa familiare senza titolo e senza corrisponderle alcun canone.
2. , costituitosi in giudizio, contestò lo stato di bisogno allegato dalla madre, Controparte_1 evidenziando, in particolare, che la stessa godeva di buona salute e disponeva di ingenti risorse economiche ricavate dalla vendita di una precedente attività commerciale, che le consentivano di provvedere al proprio mantenimento in modo più che decoroso, come comprovato dal tenore di vita, oltre a non sostenere alcuna spesa per le utenze e le imposte relative alla casa di abitazione, sopportate da lui in prima persona.
3. Istruita la causa con produzioni documentali, prova testimoniale ed interrogatorio formale delle parti, il Tribunale, con sentenza n. 1876/2020 pubblicata il 03.09.2020, rigettò la domanda escludendo la sussistenza dello stato di bisogno della richiedente, quale presupposto del diritto agli alimenti, sulla scorta di tre considerazioni: a) la , in sede di interrogatorio formale, aveva Pt_1 confermato di avere la disponibilità di € 60.000,00, ricavati dalla vendita di una pregressa attività commerciale;
b) dal 1° gennaio 2003 sino al 2014 l'attrice era stata, inoltre, collaboratrice nell'azienda del figlio, che, secondo quanto dallo stesso confermato in sede di interrogatorio formale, nulla le aveva versato a titolo retributivo per l'attività svolta e a titolo di TFR, sicché nel patrimonio della sussisteva indubbiamente un diritto di credito;
c) l'attrice non sopportava Pt_1 oneri abitativi, né spese per il consumo della corrente elettrica e dell'acqua, nonché per le imposte relative all'immobile in cui viveva, essendo le stesse sostenute dal convenuto.
4. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo gravame deducendo diversi Parte_1 profili di erroneità nella valutazione delle risultanze istruttorie e nell'applicazione delle norme e dei principi di diritto delineati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento ai tre argomenti posti a fondamento della decisione.
In primo luogo, l'appellante ha contestato la pertinenza del richiamo giurisprudenziale compiuto dal giudice (Cass. n. 25248 del 2013), in quanto relativo ad una ipotesi in cui la domanda di alimenti
3 era stata respinta perché la persona richiedente, seppur anziana, era percettrice di una pensione idonea a far fronte alle necessità quotidiane, era titolare del diritto di usufrutto su alcuni immobili, oltre che del diritto di abitazione, e traeva vantaggio dal godimento di canoni locatizi;
diversamente, nel caso in esame, la non percepiva alcun trattamento pensionistico, non godeva di rendite o Pt_1 di diritti reali su beni produttivi di reddito e versava in una situazione di oggettiva difficoltà economica, aggravata dalla forzata convivenza con il figlio nell'unico immobile di proprietà, sottoposto a procedura esecutiva, essendo stata altresì estromessa dall'attività familiare e privata persino della possibilità di accedere al ristorante per reperire beni di prima necessità.
In secondo luogo, è stata negata l'esistenza di riscontri probatori in ordine al fatto che la Pt_1 non sopportasse oneri connessi alla casa di abitazione, posto che le utenze domestiche risultavano volturate alla società del figlio e riferite all'attività commerciale, mentre nessuna prova era stata offerta circa il pagamento di imposte e tasse a cura dell'appellato, la cui occupazione di parte dell'immobile le impediva, inoltre, di locarlo e di ricavarne un reddito.
Ancora, è stato censurato il secondo argomento posto alla base del rigetto della domanda, ossia l'esistenza di un presunto credito vantato dalla madre verso il figlio per l'attività prestata nell'impresa familiare: tale credito, lungi dall'essere certo, liquido ed esigibile, è subordinato ad un accertamento giudiziale e non può in alcun modo compensare l'obbligo alimentare, che ha natura inderogabile ai sensi degli artt. 433 e 447 c.c..
Parimenti erroneo, nella prospettazione dell'appellante, è il rilievo compiuto dal giudice di prime cure circa l'esistenza di una rendita in capo alla stessa, poiché la disponibilità economica, eccepita dal convenuto e confermata in sede di interrogatorio formale, costituiva il risparmio di una somma risalente a quasi vent'anni prima, già integralmente utilizzata per il suo sostentamento e, quindi, non più attuale.
Alla luce di quanto esposto e rilevato che il Tribunale aveva omesso di considerare le agiate condizioni economiche del convenuto, nonché il proprio pregresso tenore di vita, ha Parte_1 concluso, in via principale, per il riconoscimento dell'obbligo alimentare in capo ad CP_1
o, in via subordinata, previo inquadramento della fattispecie nell'alveo dell'art. 315-bis, ultimo
[...] comma, c.c., per la determinazione a carico del figlio convivente di un contributo a titolo di mantenimento proporzionato alle sue capacità e sostanze.
5. si è costituito in giudizio per resistere al gravame, contestando le censure mosse Controparte_1 con riguardo valutazione compiuta dal giudice di primo grado e l'inammissibilità della nuova domanda avanzata in via subordinata, fondata su presupposti diversi da quelli sottesi alla domanda introduttiva del giudizio e comunque non supportata dal requisito della convivenza tra le parti nella medesima unità immobiliare.
4 6. La causa, dopo una serie di rinvii richiesti dalle parti al fine di addivenire ad un accordo conciliativo, mai raggiunto, è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria.
7. L'appello, nel suo complesso, è infondato.
7.1. Procedendo ad una trattazione unitaria dei motivi proposti, è priva di pregio la prima doglianza mossa dalla , atteso che, a prescindere dalla concreta declinazione che ne ha fatto il giudice Pt_1 di prime cure e dalla diversità della vicenda scrutinata nell'ambito del precedente giurisprudenziale richiamato, è assolutamente pertinente il richiamo al principio ivi enunciato. Costituisce, infatti, un fermo approdo nell'interpretazione della disposizione di cui al primo comma dell'art. 438 c.c. quello secondo cui presupposto del diritto agli alimenti è la dimostrazione da parte dell'istante dello stato di bisogno, che si esprime nell'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari (quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche) e che deve essere valutato in rapporto alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità fondamentali.
7.2. Ciò premesso, se è condivisibile la considerazione per cui l'accertamento non può poggiarsi su vicende future e connotate da un elevato grado di incertezza, quali la riscossione di eventuali crediti per compensi e Tfr relativi all'attività di collaborazione prestata dal 2003 sino al 2014 nell'azienda CP_ dell' (circostanze che potrebbero semmai influire, al loro verificarsi, al fine di una revisione delle statuizioni ai sensi dell'art. 440 c.c.), le critiche mosse dall'appellante con riguardo agli ulteriori elementi valorizzati dal Tribunale per dar conto dell'infondatezza della pretesa non sono idonee ad intaccare il fondamento logico-giuridico della decisione.
7.3. Innanzitutto, non coglie nel segno, per come proposta, la censura relativa alla acclarata disponibilità di una cospicua liquidità, che, in forza di quanto sopra osservato, costituisce senz'altro un'importante risorsa economica prontamente utilizzabile dall'interessata, essendo priva di rilevanza la fonte e la collocazione temporale del relativo introito. È infatti dirimente osservare, ai fini che qui interessano, che è stata confessata dalla , in sede di interrogatorio formale, la Pt_1 disponibilità di una somma pari a € 60.000,00 alla data del 7 giugno 2018 - e, quindi, in un momento successivo alla proposizione della domanda giudiziale -, che, per la sua entità, è tale da consentire alla richiedente di provvedere al proprio sostentamento e di condurre una vita dignitosa.
Né può attribuirsi rilievo all'affermazione contenuta nell'impugnazione, introdotta nel 2020, secondo cui il risparmio non sarebbe “più attuale”: quand'anche fosse esaminabile una sopravvenienza intervenuta dopo la domanda e prima dell'assegnazione degli alimenti, la circostanza sarebbe rimasta a livello di generica allegazione, poiché non sufficientemente specifica
5 e priva di qualsiasi riscontro probatorio in assolvimento dell'onere della prova incombente sull'alimentanda, oltre ad essere poco verosimile, in virtù di un ragionamento presuntivo,
l'esaurimento o la consistente riduzione di un importo siffatto nell'arco di appena due anni, che, ove avvenuto, denoterebbe il relativo impiego per esigenze esorbitanti dal nucleo di quelle fondamentali per la vita di un individuo, tale da non giustificare l'attuazione del principio di solidarietà familiare sotteso alla prestazione assistenziale (si noti che la , pur gravata dall'onere della prova, non Pt_1 ha mai prodotto documentazione bancaria, finanziaria o di altro tipo atta a verificare la non disponibilità del capitale).
7.4. In tale prospettiva – che, si ribadisce, è disancorata da vicende future ed eventuali –, deve sottolinearsi, come correttamente osservato dal primo giudice, che la vive ancora nella casa Pt_1 di abitazione di cui è comproprietaria, sebbene oggetto di procedimento espropriativo in corso, senza sostenere esborsi per spese abitative;
dato di fatto, questo, che va necessariamente apprezzato con riferimento alla complessiva situazione economica della richiedente, la quale, contrariamente a quanto sostenuto con il gravame e come desumibile dal contenuto delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositate a seguito della difese svolte dal convenuto, non ha specificamente e tempestivamente contestato che quest'ultimo sostenesse tutte le spese correlate alle utenze e alle imposte, confessando altresì la relativa circostanza all'udienza del 7 giugno 2018, in risposta al capo 15 dell'interrogatorio formale dedotto nei suoi confronti (una delle due circostanze è, peraltro, insita nella stessa considerazione espressa dall'appellante in relazione al soggetto intestatario delle utenze).
7.5. A dette risorse, non gravate da particolari spese mediche in assenza di specifiche patologie di natura psico-fisica tempestivamente allegate e documentate (l'allegazione inserita in citazione faceva riferimento ad una madre “anziana e malata”, le produzioni ad essa allegate si esaurivano in una serie di documenti riferibili ad un accertamento radiologico e l'elemento relativo alla salute non
è stato comunque investito né dalla decisione impugnata, né dalle deduzioni delle parti in appello), deve aggiungersi la concreta possibilità, per l'alimentanda, di accedere a forme di provvidenza sociale volte ad eliderne l'eventuale stato di bisogno, tanto che, secondo quanto dedotto nella propria comparsa conclusionale, la si è attivata responsabilmente in tal senso, con un Pt_1 normale sforzo di diligenza, e ha percepito il reddito di cittadinanza negli anni 2021 e 2022, mentre, all'attualità, risulta aver ormai maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento della pensione sociale. Al riguardo è stato, infatti, osservato che “nella partita del diritto agli alimenti, la colpevole mancata fruizione di tali apporti gioca lo stesso ruolo dell'imputabile mancanza di un reddito di lavoro;
nell'uno e nell'altro caso si delinea l'insussistenza di quell'impedimento oggettivo ad
6 ovviare al lamentato stato di bisogno che è condizione per l'insorgenza del diritto in questione”
(così, in parte motiva, Cass. n. 40882 del 2021).
7.6. È appena il caso di rilevare che, pur essendosi menzionato il suddetto fatto sopravvenuto a titolo argomentativo, nei limiti della funzione illustrativa propria della comparsa conclusionale, non sono suscettibili di disamina i plurimi documenti prodotti con gli scritti conclusionali di appello, documenti che, secondo quanto prospettato dall'interessata, si sarebbero formati successivamente alla sentenza di primo grado e non si sarebbero potuti produrre prima. Ed invero, anche a voler tralasciare il fatto che trattasi di documenti tesi a comprovare circostanze estranee a tempi indagati in precedenza, peraltro potenzialmente (quali il possesso di polizze solo di recente oggetto di disinvestimento o la possibilità di ricevere prestiti da terzi soggetti nella speranza di ottenere l'aggiudicazione dell'immobile esecutato), la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica attuata mediante il D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134/2012, a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile, purché tali documenti siano prodotti mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo;
tale produzione è, però, comunque preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere pertanto effettuata in comparsa conclusionale (Cass.
n. 12574 del 2019).
7.7. Nel descritto contesto fattuale perdono, quindi, consistenza le argomentazioni spese dall'appellante circa il mancato conseguimento di una pensione di anzianità a causa della condotta del figlio, la mancata percezione di retribuzioni e TFR o la non titolarità di diritti reali immobiliari fonte di godimento indiretto, essendo sufficienti i mezzi economici sopra indicati per soddisfarne i bisogni primari. Analoga considerazione vale per il richiamo effettuato alla posizione sociale della richiedente, che, anche omettendo i dubbi di costituzionalità della disposizione inserita al secondo comma dell'art. 438 c.c. per contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., attiene, in base alla struttura della norma in questione, al piano della determinazione della misura degli alimenti, unitamente alle condizioni economiche dell'obbligato, e non a quello, preliminare, della spettanza del relativo diritto secondo i criteri di cui alla prima parte della medesima disposizione.
7.8. Incorre, infine, nella violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c. la domanda formulata in via subordinata dall'appellante, poiché proposta per la prima volta in sede di gravame e fondata su fatti costitutivi totalmente diversi da quelli che connotano la domanda originaria, comportando altresì un'inammissibile estensione del tema di indagine (un conto è l'obbligo alimentare posto a carico dei
7 familiari indicati nell'art. 433 c.c. e fondato sui presupposti di fatto di cui all'art. 438 c.c., altro è
l'obbligo, posto specificamente a carico del figlio convivente, di contribuire al mantenimento della famiglia in relazione alle proprie capacità e al proprio reddito ai sensi dell'art. 315 bis, quarto comma, c.c.).
7.9. In forza delle considerazioni sin qui esposte l'appello non può, pertanto, essere accolto, dovendosi confermare la sentenza impugnata per mancato assolvimento dell'onere della prova della richiedente in ordine allo stato di bisogno e alla correlata impossibilità di provvedere al proprio mantenimento.
8. La natura della controversia, la posizione rivestita dalle parti e il comportamento processuale tenuto da entrambe, connotato dalla richiesta di numerosi rinvii, comportanti un prolungamento del giudizio, in vista di un accordo conciliativo poi non perfezionatosi, consente di ravvisare le ragioni richieste dall'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio, non potendosi incidere diversamente sulla statuizione contenuta nella pronuncia di primo grado, non riformata, in assenza di specifici motivi di impugnazione al riguardo.
Sussistono, tuttavia, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2202, comportanti l'obbligo dell'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1876/2020, pubblicata il Parte_1
03.09.2020, del Tribunale di Cagliari;
2) compensa integralmente le spese processuali del presente grado di giudizio tra le parti;
3) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del
2002, comportanti l'obbligo dell'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Presidente dott. Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore dott. Valentina Santa Cruz
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere dott. Valentina Santa Cruz Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 352 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020, pro- mossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
AR T'EL (Ca), nel Viale Europa n. 53, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale alle liti allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 04.11.2022, dall'avv.
DR AU, presso il cui studio in ARcciu, via Dessiè n. 6, è altresì elettivamente domiciliata appellante contro
, nato a [...] il [...], C.F. , residente a [...]Controparte_1 C.F._2
T'EL, nel Viale Europa n. 53, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel procedimento di primo grado, dall'avv.
IM IS, presso il cui studio in Cagliari, nella via San Lucifero n. 72, è altresì elettivamente domiciliato appellato
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Cagliari, per le ragioni tutte di cui al presente atto e previo integrale richiamo agli atti tutti del primo grado e deduzioni
1 d'udienza del giudizio, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e conclusione, in riforma della sentenza appellata in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare, per i motivi su esposti, la Sentenza n.
1876/2020, pronunciata dal Tribunale di Cagliari, Giudice d.ssa Chiara Mazzaroppi, pubblicata in data 3 settembre 2020, resa nella causa iscritta al N. 9659/2017 R.G. e, pertanto,
- Dichiarare l'obbligo di , (C.F. ) nato a [...] il 5 Controparte_1 C.F._2 giugno 1977 e residente in [...], di prestare gli alimenti alla propria madre, signora , nella misura che riterrà di giustizia e, in ogni caso, Parte_1 proporzionato alle effettive capacità reddituali dell'odierno appellato e tenuto conto del tenore di vita tenuto dalla madre e dalla sua posizione sociale, nella misura di € 2.000,00 mensili o nella misura che la Corte d'Appello riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
In via subordinata:
- Previo, occorrendo, inquadramento della fattispecie nell'ipotesi di cui all'art. 315 bis ultimo comma c.c.: riconoscere e determinare un contributo al mantenimento, a carico del figlio ed in Controparte_1 favore della madre, signora , in relazione alle capacità, sostanze e redditi Parte_1 dell'odierno appellato.
Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
In via ulteriormente subordinata:
- Nella denegata ipotesi di conferma della Sentenza di primo grado, disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, in ragione della natura, della delicatezza e complessità della materia”.
Nell'interesse dell'appellato: “- in via principale: rigettare tutte le domande proposte dall'appellante in quanto infondate in fatto e diritto;
- in via subordinata: per scrupolo difensivo, qualora all'esito del giudizio dovesse ritenersi provata la sussistenza dell'obbligo per cui è causa in capo al signor , Voglia la Corte Controparte_1
d'Appello, ai sensi dell'art. 438 c.c., ovvero ai sensi dell'art.315 bis c.c., determinare l'ammontare dell'assegno alimentare ovvero dell'obbligo di contribuzione, tenendo conto, tra l'altro, delle effettive condizioni economiche del convenuto e, dunque, in misura sensibilmente inferiore alla somma richiesta dall'appellante;
- in ogni caso con vittoria di spese, ivi comprese quelle forfettarie (15%), competenze ed accessori come per legge”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 18 ottobre 2017, convenne in giudizio davanti Parte_1 al Tribunale di Cagliari il figlio per sentirlo condannare alla corresponsione, in Controparte_1 proprio favore, di un assegno alimentare di importo non inferiore ad € 2.000,00.
A sostegno della domanda, allegò che: (i) versava in condizioni di bisogno, avendo compiuto sessantuno anni ed essendo priva di attività lavorativa;
(ii) viveva da sola, avendo divorziato dal marito a carico del quale non era stato previsto un assegno divorzile;
(iii) per anni aveva esercitato, unitamente al coniuge, un'attività commerciale poi trasferita al figlio, continuando a collaborare con quest'ultimo nell'azienda, dalla quale era stata allontanata nel 2014, senza percepire retribuzione;
(iv) infine, il convenuto occupava da anni la casa familiare senza titolo e senza corrisponderle alcun canone.
2. , costituitosi in giudizio, contestò lo stato di bisogno allegato dalla madre, Controparte_1 evidenziando, in particolare, che la stessa godeva di buona salute e disponeva di ingenti risorse economiche ricavate dalla vendita di una precedente attività commerciale, che le consentivano di provvedere al proprio mantenimento in modo più che decoroso, come comprovato dal tenore di vita, oltre a non sostenere alcuna spesa per le utenze e le imposte relative alla casa di abitazione, sopportate da lui in prima persona.
3. Istruita la causa con produzioni documentali, prova testimoniale ed interrogatorio formale delle parti, il Tribunale, con sentenza n. 1876/2020 pubblicata il 03.09.2020, rigettò la domanda escludendo la sussistenza dello stato di bisogno della richiedente, quale presupposto del diritto agli alimenti, sulla scorta di tre considerazioni: a) la , in sede di interrogatorio formale, aveva Pt_1 confermato di avere la disponibilità di € 60.000,00, ricavati dalla vendita di una pregressa attività commerciale;
b) dal 1° gennaio 2003 sino al 2014 l'attrice era stata, inoltre, collaboratrice nell'azienda del figlio, che, secondo quanto dallo stesso confermato in sede di interrogatorio formale, nulla le aveva versato a titolo retributivo per l'attività svolta e a titolo di TFR, sicché nel patrimonio della sussisteva indubbiamente un diritto di credito;
c) l'attrice non sopportava Pt_1 oneri abitativi, né spese per il consumo della corrente elettrica e dell'acqua, nonché per le imposte relative all'immobile in cui viveva, essendo le stesse sostenute dal convenuto.
4. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo gravame deducendo diversi Parte_1 profili di erroneità nella valutazione delle risultanze istruttorie e nell'applicazione delle norme e dei principi di diritto delineati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento ai tre argomenti posti a fondamento della decisione.
In primo luogo, l'appellante ha contestato la pertinenza del richiamo giurisprudenziale compiuto dal giudice (Cass. n. 25248 del 2013), in quanto relativo ad una ipotesi in cui la domanda di alimenti
3 era stata respinta perché la persona richiedente, seppur anziana, era percettrice di una pensione idonea a far fronte alle necessità quotidiane, era titolare del diritto di usufrutto su alcuni immobili, oltre che del diritto di abitazione, e traeva vantaggio dal godimento di canoni locatizi;
diversamente, nel caso in esame, la non percepiva alcun trattamento pensionistico, non godeva di rendite o Pt_1 di diritti reali su beni produttivi di reddito e versava in una situazione di oggettiva difficoltà economica, aggravata dalla forzata convivenza con il figlio nell'unico immobile di proprietà, sottoposto a procedura esecutiva, essendo stata altresì estromessa dall'attività familiare e privata persino della possibilità di accedere al ristorante per reperire beni di prima necessità.
In secondo luogo, è stata negata l'esistenza di riscontri probatori in ordine al fatto che la Pt_1 non sopportasse oneri connessi alla casa di abitazione, posto che le utenze domestiche risultavano volturate alla società del figlio e riferite all'attività commerciale, mentre nessuna prova era stata offerta circa il pagamento di imposte e tasse a cura dell'appellato, la cui occupazione di parte dell'immobile le impediva, inoltre, di locarlo e di ricavarne un reddito.
Ancora, è stato censurato il secondo argomento posto alla base del rigetto della domanda, ossia l'esistenza di un presunto credito vantato dalla madre verso il figlio per l'attività prestata nell'impresa familiare: tale credito, lungi dall'essere certo, liquido ed esigibile, è subordinato ad un accertamento giudiziale e non può in alcun modo compensare l'obbligo alimentare, che ha natura inderogabile ai sensi degli artt. 433 e 447 c.c..
Parimenti erroneo, nella prospettazione dell'appellante, è il rilievo compiuto dal giudice di prime cure circa l'esistenza di una rendita in capo alla stessa, poiché la disponibilità economica, eccepita dal convenuto e confermata in sede di interrogatorio formale, costituiva il risparmio di una somma risalente a quasi vent'anni prima, già integralmente utilizzata per il suo sostentamento e, quindi, non più attuale.
Alla luce di quanto esposto e rilevato che il Tribunale aveva omesso di considerare le agiate condizioni economiche del convenuto, nonché il proprio pregresso tenore di vita, ha Parte_1 concluso, in via principale, per il riconoscimento dell'obbligo alimentare in capo ad CP_1
o, in via subordinata, previo inquadramento della fattispecie nell'alveo dell'art. 315-bis, ultimo
[...] comma, c.c., per la determinazione a carico del figlio convivente di un contributo a titolo di mantenimento proporzionato alle sue capacità e sostanze.
5. si è costituito in giudizio per resistere al gravame, contestando le censure mosse Controparte_1 con riguardo valutazione compiuta dal giudice di primo grado e l'inammissibilità della nuova domanda avanzata in via subordinata, fondata su presupposti diversi da quelli sottesi alla domanda introduttiva del giudizio e comunque non supportata dal requisito della convivenza tra le parti nella medesima unità immobiliare.
4 6. La causa, dopo una serie di rinvii richiesti dalle parti al fine di addivenire ad un accordo conciliativo, mai raggiunto, è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria.
7. L'appello, nel suo complesso, è infondato.
7.1. Procedendo ad una trattazione unitaria dei motivi proposti, è priva di pregio la prima doglianza mossa dalla , atteso che, a prescindere dalla concreta declinazione che ne ha fatto il giudice Pt_1 di prime cure e dalla diversità della vicenda scrutinata nell'ambito del precedente giurisprudenziale richiamato, è assolutamente pertinente il richiamo al principio ivi enunciato. Costituisce, infatti, un fermo approdo nell'interpretazione della disposizione di cui al primo comma dell'art. 438 c.c. quello secondo cui presupposto del diritto agli alimenti è la dimostrazione da parte dell'istante dello stato di bisogno, che si esprime nell'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari (quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche) e che deve essere valutato in rapporto alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità fondamentali.
7.2. Ciò premesso, se è condivisibile la considerazione per cui l'accertamento non può poggiarsi su vicende future e connotate da un elevato grado di incertezza, quali la riscossione di eventuali crediti per compensi e Tfr relativi all'attività di collaborazione prestata dal 2003 sino al 2014 nell'azienda CP_ dell' (circostanze che potrebbero semmai influire, al loro verificarsi, al fine di una revisione delle statuizioni ai sensi dell'art. 440 c.c.), le critiche mosse dall'appellante con riguardo agli ulteriori elementi valorizzati dal Tribunale per dar conto dell'infondatezza della pretesa non sono idonee ad intaccare il fondamento logico-giuridico della decisione.
7.3. Innanzitutto, non coglie nel segno, per come proposta, la censura relativa alla acclarata disponibilità di una cospicua liquidità, che, in forza di quanto sopra osservato, costituisce senz'altro un'importante risorsa economica prontamente utilizzabile dall'interessata, essendo priva di rilevanza la fonte e la collocazione temporale del relativo introito. È infatti dirimente osservare, ai fini che qui interessano, che è stata confessata dalla , in sede di interrogatorio formale, la Pt_1 disponibilità di una somma pari a € 60.000,00 alla data del 7 giugno 2018 - e, quindi, in un momento successivo alla proposizione della domanda giudiziale -, che, per la sua entità, è tale da consentire alla richiedente di provvedere al proprio sostentamento e di condurre una vita dignitosa.
Né può attribuirsi rilievo all'affermazione contenuta nell'impugnazione, introdotta nel 2020, secondo cui il risparmio non sarebbe “più attuale”: quand'anche fosse esaminabile una sopravvenienza intervenuta dopo la domanda e prima dell'assegnazione degli alimenti, la circostanza sarebbe rimasta a livello di generica allegazione, poiché non sufficientemente specifica
5 e priva di qualsiasi riscontro probatorio in assolvimento dell'onere della prova incombente sull'alimentanda, oltre ad essere poco verosimile, in virtù di un ragionamento presuntivo,
l'esaurimento o la consistente riduzione di un importo siffatto nell'arco di appena due anni, che, ove avvenuto, denoterebbe il relativo impiego per esigenze esorbitanti dal nucleo di quelle fondamentali per la vita di un individuo, tale da non giustificare l'attuazione del principio di solidarietà familiare sotteso alla prestazione assistenziale (si noti che la , pur gravata dall'onere della prova, non Pt_1 ha mai prodotto documentazione bancaria, finanziaria o di altro tipo atta a verificare la non disponibilità del capitale).
7.4. In tale prospettiva – che, si ribadisce, è disancorata da vicende future ed eventuali –, deve sottolinearsi, come correttamente osservato dal primo giudice, che la vive ancora nella casa Pt_1 di abitazione di cui è comproprietaria, sebbene oggetto di procedimento espropriativo in corso, senza sostenere esborsi per spese abitative;
dato di fatto, questo, che va necessariamente apprezzato con riferimento alla complessiva situazione economica della richiedente, la quale, contrariamente a quanto sostenuto con il gravame e come desumibile dal contenuto delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositate a seguito della difese svolte dal convenuto, non ha specificamente e tempestivamente contestato che quest'ultimo sostenesse tutte le spese correlate alle utenze e alle imposte, confessando altresì la relativa circostanza all'udienza del 7 giugno 2018, in risposta al capo 15 dell'interrogatorio formale dedotto nei suoi confronti (una delle due circostanze è, peraltro, insita nella stessa considerazione espressa dall'appellante in relazione al soggetto intestatario delle utenze).
7.5. A dette risorse, non gravate da particolari spese mediche in assenza di specifiche patologie di natura psico-fisica tempestivamente allegate e documentate (l'allegazione inserita in citazione faceva riferimento ad una madre “anziana e malata”, le produzioni ad essa allegate si esaurivano in una serie di documenti riferibili ad un accertamento radiologico e l'elemento relativo alla salute non
è stato comunque investito né dalla decisione impugnata, né dalle deduzioni delle parti in appello), deve aggiungersi la concreta possibilità, per l'alimentanda, di accedere a forme di provvidenza sociale volte ad eliderne l'eventuale stato di bisogno, tanto che, secondo quanto dedotto nella propria comparsa conclusionale, la si è attivata responsabilmente in tal senso, con un Pt_1 normale sforzo di diligenza, e ha percepito il reddito di cittadinanza negli anni 2021 e 2022, mentre, all'attualità, risulta aver ormai maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento della pensione sociale. Al riguardo è stato, infatti, osservato che “nella partita del diritto agli alimenti, la colpevole mancata fruizione di tali apporti gioca lo stesso ruolo dell'imputabile mancanza di un reddito di lavoro;
nell'uno e nell'altro caso si delinea l'insussistenza di quell'impedimento oggettivo ad
6 ovviare al lamentato stato di bisogno che è condizione per l'insorgenza del diritto in questione”
(così, in parte motiva, Cass. n. 40882 del 2021).
7.6. È appena il caso di rilevare che, pur essendosi menzionato il suddetto fatto sopravvenuto a titolo argomentativo, nei limiti della funzione illustrativa propria della comparsa conclusionale, non sono suscettibili di disamina i plurimi documenti prodotti con gli scritti conclusionali di appello, documenti che, secondo quanto prospettato dall'interessata, si sarebbero formati successivamente alla sentenza di primo grado e non si sarebbero potuti produrre prima. Ed invero, anche a voler tralasciare il fatto che trattasi di documenti tesi a comprovare circostanze estranee a tempi indagati in precedenza, peraltro potenzialmente (quali il possesso di polizze solo di recente oggetto di disinvestimento o la possibilità di ricevere prestiti da terzi soggetti nella speranza di ottenere l'aggiudicazione dell'immobile esecutato), la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica attuata mediante il D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134/2012, a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile, purché tali documenti siano prodotti mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo;
tale produzione è, però, comunque preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere pertanto effettuata in comparsa conclusionale (Cass.
n. 12574 del 2019).
7.7. Nel descritto contesto fattuale perdono, quindi, consistenza le argomentazioni spese dall'appellante circa il mancato conseguimento di una pensione di anzianità a causa della condotta del figlio, la mancata percezione di retribuzioni e TFR o la non titolarità di diritti reali immobiliari fonte di godimento indiretto, essendo sufficienti i mezzi economici sopra indicati per soddisfarne i bisogni primari. Analoga considerazione vale per il richiamo effettuato alla posizione sociale della richiedente, che, anche omettendo i dubbi di costituzionalità della disposizione inserita al secondo comma dell'art. 438 c.c. per contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., attiene, in base alla struttura della norma in questione, al piano della determinazione della misura degli alimenti, unitamente alle condizioni economiche dell'obbligato, e non a quello, preliminare, della spettanza del relativo diritto secondo i criteri di cui alla prima parte della medesima disposizione.
7.8. Incorre, infine, nella violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c. la domanda formulata in via subordinata dall'appellante, poiché proposta per la prima volta in sede di gravame e fondata su fatti costitutivi totalmente diversi da quelli che connotano la domanda originaria, comportando altresì un'inammissibile estensione del tema di indagine (un conto è l'obbligo alimentare posto a carico dei
7 familiari indicati nell'art. 433 c.c. e fondato sui presupposti di fatto di cui all'art. 438 c.c., altro è
l'obbligo, posto specificamente a carico del figlio convivente, di contribuire al mantenimento della famiglia in relazione alle proprie capacità e al proprio reddito ai sensi dell'art. 315 bis, quarto comma, c.c.).
7.9. In forza delle considerazioni sin qui esposte l'appello non può, pertanto, essere accolto, dovendosi confermare la sentenza impugnata per mancato assolvimento dell'onere della prova della richiedente in ordine allo stato di bisogno e alla correlata impossibilità di provvedere al proprio mantenimento.
8. La natura della controversia, la posizione rivestita dalle parti e il comportamento processuale tenuto da entrambe, connotato dalla richiesta di numerosi rinvii, comportanti un prolungamento del giudizio, in vista di un accordo conciliativo poi non perfezionatosi, consente di ravvisare le ragioni richieste dall'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio, non potendosi incidere diversamente sulla statuizione contenuta nella pronuncia di primo grado, non riformata, in assenza di specifici motivi di impugnazione al riguardo.
Sussistono, tuttavia, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2202, comportanti l'obbligo dell'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1876/2020, pubblicata il Parte_1
03.09.2020, del Tribunale di Cagliari;
2) compensa integralmente le spese processuali del presente grado di giudizio tra le parti;
3) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del
2002, comportanti l'obbligo dell'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Presidente dott. Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore dott. Valentina Santa Cruz
8