Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/04/2025, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 26413/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
, coniugato, CPF: , nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Joinville, Stato di Santa Catarina (Brasile), residente e domiciliato in Rua Praia Grande, 49,
Ubatuba, São Francisco do Sul – SC, CEP: , in nome proprio e, congiuntamente alla C.F._2
sig.ra brasiliana, coniugata, CPF: , nata il Parte_2 C.F._3
27/12/1994 a Ponta Grossa, Stato di Paraná (Brasile), residente e domiciliata in Rua Praia
Grande, 49, Ubatuba, São Francisco do Sul – SC, CAP: , nell'esercizio della loro C.F._2
responsabilità genitoriale sul figlio minorenne: Persona_1
minore, CPF: , nato il [...] a [...], Stato di Santa Catarina
[...] C.F._4
(Brasile), residente e domiciliato in Rua Praia Grande, 49, Ubatuba, São Francisco do Sul – SC,
CAP: 89240-000;
, coniugato, CPF: , RG: 7813575-1, nato Controparte_1 C.F._5
il 12/02/1990 a Curitiba, Stato di Paraná (Brasile), residente e domiciliato in Avenida Espírito
Santo, 174, Jardim Primavera, Caraguatatuba – SP, CAP: , in nome proprio e, C.F._6
congiuntamente alla sig.ra , coniugata, CPF: Parte_3 C.F._7
[...
, RG: 111692343, nata il [...] a [...], Stato di Paraná (Brasile), residente e domiciliata in Avenida Espírito Santo, 174, Jardim Primavera, Caraguatatuba – SP, CAP:
11660-730, nell'esercizio della loro responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne:
[...]
, CPF: , nata il [...] a [...]é dos Campos, Persona_2 C.F._8
Stato di São Paulo (Brasile), residente e domiciliata in Avenida Espírito Santo, 174, Jardim
Primavera, Caraguatatuba – SP, CAP: 11660-730;
a Joinville, Stato di Santa Catarina (Brasile), residente e domiciliata in Rua Espanha, 77, Santa
Catarina, Joinville – SC, CAP: 89233-130;
, coniugata, CPF: , RG: 5580516-4, nata il Controparte_3 C.F._10
07/02/1963 a Ponta Grossa, Stato di Paraná (Brasile), residente e domiciliata in Rua Aviador
Frare Batista, 120, Olaria, Ponta Grossa – PR, CAP: 84035-020;
, celibe, CPF: , RG: 6177016, nata il [...] Controparte_4 C.F._11
a Joinville, Stato di Santa Catarina (Brasile), residente e domiciliata in Rua Espanha, 77, Santa
Catarina, Joinville – SC, CAP: 89233-130;
, celibe, CPF: , RG: 5857525, nata il [...] a CP_5 C.F._12
Joinville, Stato di Santa Catarina (Brasile), residente e domiciliata in Rua Dona Cezarina, 126,
Bairro Santa Catarina, Joinville – SC, CAP: 89232-040;
, divorziato, CPF: , RG: , nato il [...] a CP_6 C.F._13 C.F._14
Pedras Grandes, Stato di Santa Catarina (Brasile), residente e domiciliato in Rua Santa Catarina,
3720, Bairro Floresta, Joinville – SC, CEP: 89233-000, in nome proprio e, congiuntamente alla sig.ra , brasiliana, divorziata, CPF: , RG: Parte_4 C.F._15
2270074, nata il [...] a [...], Stato di Santa Catarina (Brasile), residente e domiciliata in Rua Dona Cezarina, 126, Bairro Santa Catarina, Joinville – SC, CAP: 89232-
040, nell'esercizio della loro responsabilità genitoriale sul proprio figlio minorenne:
[...]
, CPF: , nato il [...] a [...], Stato di Santa Catarina Per_3 C.F._16
(Brasile), residente e domiciliato in Rua Dona Cezarina, 126, Bairro Santa Catarina, Joinville
– SC, CAP: 89232-040;
celibe, CPF: , RG: , nata il Controparte_7 C.F._17 C.F._18
13/01/1994 a Curitiba, Stato di Paraná (Brasile), residente e domiciliata in Rua Suíça, 362 –
Casa 3, Ponta Grossa – PR, CAP: , in nome proprio e, congiuntamente al sig. C.F._19
brasiliano, celibe, CPF: , RG: , Controparte_8 C.F._20 C.F._21
nato il [...] a [...], Stato di Paraná (Brasile), residente e domiciliato in Rua Suíça,
362 – Casa 3, Ponta Grossa – PR, CEP: 84036-120, nell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minorenni: CPF: Persona_4 C.F._22
[...
, nato il [...] a [...], Stato di Paraná (Brasile), residente e domiciliato in Rua
Suíça, 362 – Casa 3, Ponta Grossa – PR, CAP: , e C.F._19 Controparte_9
CPF: , nato il [...] a [...], Stato di Paraná
[...] C.F._23 (Brasile), residente e domiciliato in Rua Suíça, 362 – Casa 3, Ponta Grossa – PR, CAP: 84036-
120;
coniugata, CPF: , RG: , nata Controparte_10 C.F._24 C.F._25
il 03/03/1988 a Jaraguá do Sul, Stato di Santa Catarina (Brasile), residente e domiciliata in Rua
Forel, 177, Bairro Colônia Dona Luíza, Ponta Grossa, Stato di Paraná, CAP: 84.045-370, in nome proprio e, congiuntamente al sig. coniugato, CPF: Parte_5
, RG: , nato il [...] a [...], Stato di Paraná (Brasile), C.F._26 C.F._27
residente e domiciliato in Rua Forel, 177, Bairro Colônia Dona Luíza, Ponta Grossa, Stato di
Paraná, CEP: 84.045-370, nell'esercizio della loro responsabilità genitoriale sul figlio minorenne: CPF: , nato il [...] a Persona_5 C.F._28
Ponta Grossa, Stato di Paraná (Brasile), residente e domiciliato in Rua Forel, 177, Bairro
Colônia Dona Luíza, Ponta Grossa, Stato di Paraná, CAP: 84.045-370. rappresentati e difesi dall'avv. QUADRI PIERFRANCESCO e dall'avv. CANDELORO
PERCILLYANNA PRISCILA, come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_11
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_11
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nato a [...] il 7 marzo del 1867 Persona_6
successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice, stante la natura documentale della causa, ha invitato la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa indi si è riservato di depositare la sentenza.
Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune
. Persona_6
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_11
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che la linea di discendenza ha un passaggio per linea femminile in epoca pre repubblicana.
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita a S. Stefano di Zimella il 7 marzo del
1867 (cfr. certificato di battesimo doc. 1). L'avo è pertanto nato in [...] facente parte del Regno d'Italia in cui era in vigore il codice civile del 1865. Consegue che o era cittadino iure sanguinis ai sensi dell'art. 4 Cod. Civ. del 1865, oppure doveva ritenersi cittadino ai sensi dell'art. 5, 1 comma essendo nato nel Regno d'Italia ed essendovi rimasto fino a quando è emigrato in Brasile.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali:
si trasferì in Brasile dove vedeva nascere, in data 9 agosto 1897, Persona_6 [...]
(doc. 3). Quest'ultima si coniugava con (doc. 4) e da tale unione Per_7 Persona_8 nacquero: • , nato il [...] (doc. 5); • , nato il 12 Persona_9 Parte_6 giugno 1933 (doc. 6). Ebbene da qui vediamo la linea di discendenza dividersi in due rami, che denomineremo A e B, uno per ogni figlio di . A sposò Persona_7 Persona_9 [...]
(doc. 5.1) e da tale unione nacquero: • (a seguito di matrimonio, Persona_10 Per_11
, nata il [...] (doc. 7) e sposata con Persona_12 Persona_13
(doc. 7.1). • , nata il [...] (doc. 8) e madre di
[...] Controparte_2 [...]
, venuta al mondo il 20 dicembre 1995 (doc. 9). (o CP_4 Per_11 Persona_12
, insieme al suddetto marito, dava vita a (doc. 10), nata
[...] Persona_14
il 13 gennaio 1994, nato il [...] (doc. 11) e Controparte_1 [...]
(a seguito di matrimonio con Persona_15 Parte_5 Controparte_10
(doc. 11.1)) (doc. 12), venuta al mondo il 3 marzo 1988 e madre di Persona_5
nato il [...] (doc. 12.1). è madre di Per_14 Persona_12 Persona_4
e di nato il [...] e il 17 novembre 2023 (doc.
[...] Controparte_9
13-14). insieme alla moglie (doc. Controparte_1 Parte_7
15), vedeva nascere, in data 8 ottobre 2024, la figlia (doc. 16). B Con il Persona_16
secondo ramo di discendenza, vediamo sposarsi con Parte_6 Persona_17
(doc. 17) dalla cui unione nacquero: • , nato il [...] e unito in CP_6
matrimonio con (doc. 18-19). A seguito di tale unione, vediamo Parte_4
nascere e , venuti alla luce rispettivamente il 21 maggio 1998 CP_5 Persona_3
e il 12 gennaio 2010 (doc. 20-21). • , nata il [...] (doc. 22). Per Tes_1
concludere, essa, attualmente sposata con (doc. 22.1), partoriva, in data 4 Parte_8
settembre 1984 (doc. 23) il quale, a sua volta, coniugato con Persona_18
(doc. 24), è padre di , nato il 24 febbraio Parte_2 Persona_1
2023 (doc. 25)”.
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 4,5,6,7,8,18,22,10,11,12,9,21,20,23,13,14,16,12.1,25).
Si tratta di linea che subisce un primo passaggio per discendenza materna da la Persona_7
quale ha contratto matrimonio con in data 11/8/1923 (cfr. docc. 4 ). Persona_8
Ora, l'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912, in vigore all'epoca del matrimonio, prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi”. Con la sentenza n. 87 del 1975 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo tale articolo “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Ora se è vero che in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e se è vero che ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” è anche vero che, come chiarito dalla Suprema Corte nella Sentenza pronunciata a
Sezioni Unite n. 4466/2009, in assenza di eventi o situazioni regolate da norme diverse dalla legge n. 555 del 1912, come ad esempio una sentenza passata in giudicato che abbia reso definitiva ed esaurita la perdita o il mancato acquisto della cittadinanza, il permanere degli effetti discriminatori basati sul sesso o sulla preminenza del marito nell'ambito familiare comporta il perdurare delle conseguenze di una normativa discriminatoria che viola i diritti fondamentali della donna, pure in assenza di un evento esterno che abbia reso definitivo il rapporto regolato dalle norme anticostituzionali. Consegue che, come osservato dalla Suprema
Corte nella sentenza richiamata, la cessazione degli effetti della legge dichiarata illegittima costituzionalmente perché discriminatoria, deve incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti di colui che agisce per il riconoscimento del proprio status quale discendente di padre cittadino per filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono quindi che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1° gennaio 1948. Solo una applicazione siffatta delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del
1975 e n. 30 del 1983 assicura la eliminazione della discriminazione delle persone basata sul sesso o sulla preminenza del marito nei rapporti familiari e pertanto elide le conseguenze ingiuste sui rapporti su cui ancora le norme dichiarate illegittime incidono.
Consegue che dal 1° gennaio 1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto, che, quale fatto estintivo, è onere dell'Amministrazione intimata eventualmente eccepire e provare.
La ritenuta operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio indicato e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con riferimento al punto spese si osserva che vanno poste a carico dell'Amministrazione intimata in base al principio della soccombenza. I compensi possono essere liquidati come in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile - complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
26413/2024 , promossa da , coniugato, CPF: , nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Joinville, Stato di Santa Catarina (Brasile), residente e domiciliato in Rua Praia Grande, 49,
Ubatuba, São Francisco do Sul – SC, CEP: , in nome proprio e, congiuntamente alla C.F._29
sig.ra brasiliana, coniugata, CPF: , nata il Parte_2 C.F._3
27/12/1994 a Ponta Grossa, Stato di Paraná (Brasile), residente e domiciliata in Rua Praia
Grande, 49, Ubatuba, São Francisco do Sul – SC, CAP: , nell'esercizio della loro C.F._29
responsabilità genitoriale sul figlio minorenne: Persona_1
minore, CPF: , nato il [...] a [...], Stato di Santa Catarina
[...] C.F._4
(Brasile), residente e domiciliato in Rua Praia Grande, 49, Ubatuba, São Francisco do Sul – SC,
CAP: 89240-000;
, coniugato, CPF: , RG: 7813575-1, nato Controparte_1 C.F._5
il 12/02/1990 a Curitiba, Stato di Paraná (Brasile), residente e domiciliato in Avenida Espírito
Santo, 174, Jardim Primavera, Caraguatatuba – SP, CAP: , in nome proprio e, C.F._30
congiuntamente alla sig.ra , coniugata, CPF: Parte_3 C.F._7
[...
, RG: 111692343, nata il [...] a [...], Stato di Paraná (Brasile), residente e domiciliata in Avenida Espírito Santo, 174, Jardim Primavera, Caraguatatuba – SP, CAP:
11660-730, nell'esercizio della loro responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne:
[...]
, CPF: , nata il [...] a [...]é dos Campos, Persona_2 C.F._8
Stato di São Paulo (Brasile), residente e domiciliata in Avenida Espírito Santo, 174, Jardim
Primavera, Caraguatatuba – SP, CAP: 11660-730;
, celibe, CPF: , RG: 1005455, nata il [...] Controparte_2 C.F._9
a Joinville, Stato di Santa Catarina (Brasile), residente e domiciliata in Rua Espanha, 77, Santa
Catarina, Joinville – SC, CAP: 89233-130;
, coniugata, CPF: , RG: 5580516-4, nata il Controparte_3 C.F._10
07/02/1963 a Ponta Grossa, Stato di Paraná (Brasile), residente e domiciliata in Rua Aviador
Frare Batista, 120, Olaria, Ponta Grossa – PR, CAP: 84035-020;
, celibe, CPF: , RG: 6177016, nata il [...] Controparte_4 C.F._11
a Joinville, Stato di Santa Catarina (Brasile), residente e domiciliata in Rua Espanha, 77, Santa
Catarina, Joinville – SC, CAP: 89233-130;
, celibe, CPF: , RG: 5857525, nata il [...] a CP_5 C.F._12
Joinville, Stato di Santa Catarina (Brasile), residente e domiciliata in Rua Dona Cezarina, 126,
Bairro Santa Catarina, Joinville – SC, CAP: 89232-040; , divorziato, CPF: , RG: , nato il [...] a CP_6 C.F._13 C.F._14
Pedras Grandes, Stato di Santa Catarina (Brasile), residente e domiciliato in Rua Santa Catarina,
3720, Bairro Floresta, Joinville – SC, CEP: 89233-000, in nome proprio e, congiuntamente alla sig.ra , brasiliana, divorziata, CPF: , RG: Parte_4 C.F._15
2270074, nata il [...] a [...], Stato di Santa Catarina (Brasile), residente e domiciliata in Rua Dona Cezarina, 126, Bairro Santa Catarina, Joinville – SC, CAP: 89232-
040, nell'esercizio della loro responsabilità genitoriale sul proprio figlio minorenne:
[...]
, CPF: , nato il [...] a [...], Stato di Santa Catarina Per_3 C.F._16
(Brasile), residente e domiciliato in Rua Dona Cezarina, 126, Bairro Santa Catarina, Joinville
– SC, CAP: 89232-040;
celibe, CPF: , RG: , nata il Controparte_7 C.F._17 C.F._18
13/01/1994 a Curitiba, Stato di Paraná (Brasile), residente e domiciliata in Rua Suíça, 362 –
Casa 3, Ponta Grossa – PR, CAP: , in nome proprio e, congiuntamente al sig. C.F._19
brasiliano, celibe, CPF: , RG: , Controparte_8 C.F._20 C.F._21
nato il [...] a [...], Stato di Paraná (Brasile), residente e domiciliato in Rua Suíça,
362 – Casa 3, Ponta Grossa – PR, CEP: 84036-120, nell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minorenni: CPF: Persona_4 C.F._22
[...
, nato il [...] a [...], Stato di Paraná (Brasile), residente e domiciliato in Rua
Suíça, 362 – Casa 3, Ponta Grossa – PR, CAP: , e C.F._19 Controparte_9
CPF: , nato il [...] a [...], Stato di Paraná
[...] C.F._23
(Brasile), residente e domiciliato in Rua Suíça, 362 – Casa 3, Ponta Grossa – PR, CAP: 84036-
120;
coniugata, CPF: , RG: , nata Controparte_10 C.F._24 C.F._25
il 03/03/1988 a Jaraguá do Sul, Stato di Santa Catarina (Brasile), residente e domiciliata in Rua
Forel, 177, Bairro Colônia Dona Luíza, Ponta Grossa, Stato di Paraná, CAP: 84.045-370, in nome proprio e, congiuntamente al sig. coniugato, CPF: Parte_5
, RG: , nato il [...] a [...], Stato di Paraná (Brasile), C.F._26 C.F._27
residente e domiciliato in Rua Forel, 177, Bairro Colônia Dona Luíza, Ponta Grossa, Stato di
Paraná, CEP: 84.045-370, nell'esercizio della loro responsabilità genitoriale sul figlio minorenne: CPF: , nato il [...] a Persona_5 C.F._28
Ponta Grossa, Stato di Paraná (Brasile), residente e domiciliato in Rua Forel, 177, Bairro
Colônia Dona Luíza, Ponta Grossa, Stato di Paraná, CAP: 84.045-370. contro il , con l'intervento del P.M., definitivamente Controparte_11
pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere ai ricorrenti le spese di lite del presente Controparte_11
giudizio, che liquida in 1453,00 per compensi oltre 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Venezia, 08/04/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo