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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/04/2025, n. 5052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5052 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Paola Giardina, in funzione monocratica, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, istruita la causa sommariamente ed in via documentale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'articolo 281 terdecies c.p.c., nella causa iscritta al n. 5855/2024 del
R.G.A.C.C. promossa
DA
P.I. con gli Avv.ti Valentina Zanni e Parte_1 P.IVA_1
Vittorio Colomba
RICORRENTE
CONTRO
C.F. Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex articolo 281 decies e ss c.p.c, iscritto a ruolo in data 8 febbraio
2024, conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1 premettendo che 1) in data 1.9.2017 aveva concesso Parte_2 ad essa resistente un prestito personale, e precisamente il prestito personale n.
18044828; 2) che dopo il pagamento di alcune rate la stessa non aveva dato seguito all'impegno restitutorio;
3) il credito era stato ad essa ceduto all'interno di una operazione di cessione in blocco di crediti pecuniari, notiziata nelle forme di legge adiva l'intestata Giustizia per vederla condannare, in solido, al pagamento della somma di € 14.141,70 oltre interessi.
Acquisita agli atti prova della ritualità della notifica, la causa, sulle conclusioni precisate a verbale di udienza del 4 marzo 2025, viene allo stato degli atti trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento. Parte ricorrente ha provato la propria legittimazione sostanziale nel rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio (segnatamente all. n. 3 e 3bis).
Trattandosi poi di un'obbligazione pecuniaria sorta da un contratto, la prova del fatto costitutivo della pretesa creditoria è rappresentata esclusivamente dal contratto di finanziamento, in atti, unitamente al piano di ammortamento con prova dell'avvenuta erogazione e all'estratto conto certificato ex art. 50 TUB.
(segnatamente all. n. 1, 1 bis, 1 ter e 9)
Ha infine dato prova di aver notificato la cessione nelle forme di legge
((segnatamente all. n. 4 e 7, 5 e 5 bis e 6 e 6bis)
In tal modo parte ricorrente, tenuta a provare solo il fondamento del suo diritto e la scadenza del termine per adempiere, ha assolto l'onere probatorio a suo carico, fornendo la prova documentale dei fatti costitutivi della propria pretesa
(art. 2697, I comma c.c.).
La scelta della resistente di non partecipare al processo, approntando idonea difesa, rende come ammessi i fatti dedotti e la domanda promossa pienamente provata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 281 decies c.p.c., allo stato degli atti così provvede: accoglie la domanda e condanna CP_1
al pagamento in favore di della complessiva somma
[...] Parte_1 di euro 14.141,70 oltre interessi legali a decorrere dalla cessione del credito;
2) condanna alla refusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi €.
[...]
2.000,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA e spese generali, oltre €
300,00 per spese di iscrizione a ruolo e di notifica.
Così deciso in Roma il 1° aprile 2025
Il GOP
Paola Giardina
2
XVII SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Paola Giardina, in funzione monocratica, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, istruita la causa sommariamente ed in via documentale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'articolo 281 terdecies c.p.c., nella causa iscritta al n. 5855/2024 del
R.G.A.C.C. promossa
DA
P.I. con gli Avv.ti Valentina Zanni e Parte_1 P.IVA_1
Vittorio Colomba
RICORRENTE
CONTRO
C.F. Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex articolo 281 decies e ss c.p.c, iscritto a ruolo in data 8 febbraio
2024, conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1 premettendo che 1) in data 1.9.2017 aveva concesso Parte_2 ad essa resistente un prestito personale, e precisamente il prestito personale n.
18044828; 2) che dopo il pagamento di alcune rate la stessa non aveva dato seguito all'impegno restitutorio;
3) il credito era stato ad essa ceduto all'interno di una operazione di cessione in blocco di crediti pecuniari, notiziata nelle forme di legge adiva l'intestata Giustizia per vederla condannare, in solido, al pagamento della somma di € 14.141,70 oltre interessi.
Acquisita agli atti prova della ritualità della notifica, la causa, sulle conclusioni precisate a verbale di udienza del 4 marzo 2025, viene allo stato degli atti trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento. Parte ricorrente ha provato la propria legittimazione sostanziale nel rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio (segnatamente all. n. 3 e 3bis).
Trattandosi poi di un'obbligazione pecuniaria sorta da un contratto, la prova del fatto costitutivo della pretesa creditoria è rappresentata esclusivamente dal contratto di finanziamento, in atti, unitamente al piano di ammortamento con prova dell'avvenuta erogazione e all'estratto conto certificato ex art. 50 TUB.
(segnatamente all. n. 1, 1 bis, 1 ter e 9)
Ha infine dato prova di aver notificato la cessione nelle forme di legge
((segnatamente all. n. 4 e 7, 5 e 5 bis e 6 e 6bis)
In tal modo parte ricorrente, tenuta a provare solo il fondamento del suo diritto e la scadenza del termine per adempiere, ha assolto l'onere probatorio a suo carico, fornendo la prova documentale dei fatti costitutivi della propria pretesa
(art. 2697, I comma c.c.).
La scelta della resistente di non partecipare al processo, approntando idonea difesa, rende come ammessi i fatti dedotti e la domanda promossa pienamente provata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 281 decies c.p.c., allo stato degli atti così provvede: accoglie la domanda e condanna CP_1
al pagamento in favore di della complessiva somma
[...] Parte_1 di euro 14.141,70 oltre interessi legali a decorrere dalla cessione del credito;
2) condanna alla refusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi €.
[...]
2.000,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA e spese generali, oltre €
300,00 per spese di iscrizione a ruolo e di notifica.
Così deciso in Roma il 1° aprile 2025
Il GOP
Paola Giardina
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