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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/05/2025, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
02 Seconda sezione
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona della dott.ssa Micaela Picone, ha pronunziato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 6 D.lgs. n. 150/2011 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5141/2023 R.G. promossa da:
Parte_1
con avv. Ciampolini Filippo giusto mandato in atti
-ricorrente contro
, Controparte_1
con avv.ti Francesca Zama e Cristina Pelusi giusto mandato in atti
- resistente
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione (Atto Dirigenziale) n. 2503 del
10.10.2022
Conclusioni: per come rassegnate nelle note a trattazione scritta depositate dai procuratori delle parti costituite ai sensi dell'art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Con ricorso depositato il 19 aprile 2023 la sig.ra ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione (Atto Dirigenziale) n. 2503 del 10.10.2022 emessa dalla con cui le veniva ordinato il pagamento della Controparte_1 somma complessiva di € 2.014,50 per violazione del D.LGS n. 152 del 3.04.2006-art. 192 comma 1, sanzionata dall'art. 255 comma 1 del medesimo decreto legislativo, “per avere abbandonato e/o depositato in modo incontrollato rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sul suolo”.
Come unico motivo di opposizione la difesa di parte ricorrente ha dedotto: di essere stata imputata nel procedimento n. 2015/2656 presso il Tribunale di Firenze in ordine ai reati p.p. dagli artt. 192 e 256 comma 3 d. lvo 3..2006 n. 152 e s.m.i. “ .. per aver, senza aver conseguito la necessaria autorizzazione, realizzato sull'area agricola posta nel Comune di Certaldo ed identificata al foglio di mappa 17, particella 139, una discarica di rifiuti costituiti da calcinacci, forassiti , cavi elettrici , oggetti in plastica e materiali ferrosi.”; che detto procedimento è stato definito con sentenza pronunciata in udienza in data
22.03.2023 di non luogo a procedere a seguito dell'esito positivo della messa alla prova, estinguendo così il reato per il quale era stata imputata;
che, in virtù del principio del ne bis in idem, sussisterebbe il divieto dell'intestato
Tribunale di pronunciarsi sulla medesima questione avendo la sanzione applicata con l'ordinanza ingiunzione della natura sostanziale penale e Controparte_1
colpendo i medesimi fatti per i quali la Sig.ra sarebbe già stata sottoposta a Parte_1
processo penale;
che, comunque, la sig.ra avrebbe già ottemperato spontaneamente alla rimozione Pt_1
dei rifiuti per come richiesto dal Comune di Certaldo.
Sulla scorta di tali argomentazioni la sig.ra ha rassegnato nel merito le seguenti Pt_1 conclusioni “…dichiarare nulla la predetta ordinanza- ingiunzione della
[...]
e per l'effetto condannare la al Controparte_1 Controparte_1 pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si è costituita in giudizio la (di seguito CMF) la quale, Controparte_1 richiamando giurisprudenza di legittimità sull'interpretazione dell'art. art. 4 prot. 7
CEDU, ha dedotto come debba escludersi nel caso di specie l'asserita violazione del principio del ne bis in idem ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione stante l'infondatezza delle censure mosse dalla ricorrente al provvedimento impugnato.
La causa è stata istruita solo con acquisizione della documentazione depositata dalle parti e viene decisa sulle conclusioni da queste rassegnate.
Pag. 2 di 8 In diritto
In via preliminare si osserva come l'effettiva sussistenza della condotta illecita descritta dall'amministrazione procedente nell'impugnato provvedimento non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente e comunque appare adeguatamente provata alla luce del Verbale di Accertamento e Contestazione n.ro 17/2018 depositato in atti (vedi doc. 3 CMF).
A fondamento della propria opposizione parte ricorrente ha sostenuto unicamente la violazione del principio del ne bis in idem perché la sanzione amministrativa applicata con l'ordinanza ingiunzione della CMF avrebbe natura sostanziale penale e colpirebbe i medesimi fatti per i quali la Sig.ra sarebbe stata sottoposta a processo penale Parte_1
dinanzi al Tribunale di Firenze, conclusosi con il non luogo a procedere a seguito dell'esito positivo della sua messa alla prova e con estinzione del reato per cui era stata imputata.
Sulla scorta di tale rilievo occorre verificare la sussistenza della dedotta violazione del principio del "ne bis in idem" da parte dell'Amministrazione opposta.
Occorre evidenziare che, diversamente da quanto argomentato dalla difesa ricorrente, il procedimento penale in cui la sig.ra è stata coinvolta, per la medesima condotta, si Pt_1
è concluso con l'assoluzione come da sentenza n. 4441/2017 (dispositivo depositato in data 31.10.2027 e motivazione depositata in data 28.11.2017) e non con sentenza pronunciata in udienza in data 22.03.2023 di non luogo a procedere a seguito dell'esito positivo della sua messa alla prova.
Si legge difatti nella citata sentenza (vedi doc. 1 CMF)
(….)
Pag. 3 di 8 Ciò consente di ritenere non fondato l'unico motivo di impugnativa dell'ordinanza ingiunzione de qua di violazione del ne bis in idem in quanto non vi è stata una duplice contestazione dello stesso fatto, bensì una diversa qualificazione giuridica della medesima condotta materiale.
La sentenza penale ha infatti assolto la sig.ra Pt_1
esclusivamente perché il fatto, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, non è stato ritenuto un reato penale ma un illecito amministrativo.
La giurisprudenza della Corte EDU, a partire dalla sentenza A e B c. Norvegia del
15.11.2016, ha chiarito che il divieto di bis in idem non opera automaticamente in presenza di una duplicità di procedimenti, dovendo verificarsi se tra gli stessi sussista una "connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta" tale da poterli considerare come parti di un unico sistema sanzionatorio integrato. Nel caso di specie, le due disposizioni (penale e amministrativa) perseguono scopi complementari, sanzionando aspetti diversi della medesima condotta antisociale.
La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che il principio del ne bis in idem non opera
“quando tra il procedimento amministrativo e quello penale sussista una connessione sostanziale e temporale tale che le due sanzioni siano parte di un unico sistema sanzionatorio, secondo il criterio dettato dalla suddetta Corte nella decisione "A. e B.
contro
Norvegia" del 15 novembre 2016” (Cass. pen. 9.2.2021, n. 5048).
La stessa Corte di Cassazione, con sentenza n. 45829/2018, ha affermato inoltre che l'irrogazione per il medesimo fatto sia di una sanzione penale che di una sanzione amministrativa definitiva non determina la violazione del principio del "ne bis in idem",
a condizione che il cumulo delle sanzioni risulti proporzionale alla gravità del fatto commesso, in conformità ai principi di cui agli artt. 49, 50, 52, nonché 4 Prot. n. 7
CEDU, così come interpretati dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione
Pag. 4 di 8 Europea C-524/15, C-537/16, nonché dalla suddetta sentenza della Corte EDU del 15 novembre 2016, A. e B. c. Novergia.
Nel caso di specie, la sentenza penale n. ha assolto la sig.ra in quanto: Pt_1
Tale pronuncia non preclude tuttavia la configurabilità dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 255 d.lgv n.ro 152/2006, che sanziona specificamente colui che abbandona o deposita rifiuti in luoghi.
Ne consegue che l'assoluzione in sede penale per insussistenza del reato di discarica abusiva non preclude l'irrogazione della sanzione amministrativa per abbandono di rifiuti, trattandosi di fattispecie diverse che tutelano interessi giuridici differenti.
Peraltro, non è possibile valorizzare nei termini dedotti dalla difesa ricorrente la sentenza della Corte Costituzionale n. 149/2022 la quale non può assumere carattere generale per come in essa espressamente statuito (vedi punto 4 sent. cfr. “Per quanto il dispositivo dell'ordinanza di rimessione formuli questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen. con riferimento a tutti i casi in cui, con riguardo ad uno stesso fatto, «sia stata già irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo non legato a quello penale da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto, una sanzione avente carattere sostanzialmente penale ai sensi della [CEDU] e dei relativi protocolli», l'intero sviluppo argomentativo della parte motiva dell'ordinanza evidenzia, come giustamente rilevato dalla difesa dell'imputato, che il rimettente ha inteso censurare l'art. 649 cod. proc. pen. con specifico riferimento al regime di “doppio binario” sanzionatorio previsto in materia di tutela del diritto
Pag. 5 di 8 d'autore. Tutti gli argomenti del giudice a quo miranti a dimostrare l'insussistenza di una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta tra i due procedimenti sono, infatti, calibrati su questa peculiare disciplina, e non si estendono necessariamente a tutte le variegate altre ipotesi in cui, nel nostro ordinamento, sono disciplinati regimi di “doppio binario” sanzionatorio per i medesimi illeciti. Dal momento che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'oggetto del giudizio costituzionale deve essere individuato interpretando il dispositivo dell'ordinanza di rimessione alla luce della sua motivazione (ex multis, sentenza n. 33 del 2019), la questione deve dunque essere intesa come mirante unicamente a estendere la disciplina di cui all'art. 649 cod. proc. pen. all'ipotesi in cui l'imputato di uno dei delitti previsti dall'art. 171-ter della legge n. 633 del 1941 sia già stato sottoposto in via definitiva a sanzione amministrativa per il medesimo fatto ai sensi dell'art. 174-bis della medesima legge.”).
Nelle note conclusionali la difesa di parte ricorrente, infine, ha chiesto la riduzione della sanzione al minimo edittale.
Nella fattispecie in parola, come si evince dalla sentenza penale in atti, la condotta illecita imputata alla è consistita nell'abbandono di: Pt_1
A fronte della tipologia del materiale abbandonato la CMF ha inflitto la sanzione di “€
2.000,00 per la gravità della violazione in quanto sono stati abbandonati anche rifiuti pericolosi” mentre l'art. 255 d.lgv n.ro 152/2006 prevede la seguente forbice €
1.000,00-€ 10.000,00.
Ebbene, al fine di valutare l'entità della sanzione irrogata occorre tenere conto l'art. 11 legge n. 689/1981 che detta i “Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie” laddove prevede che “nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e
Pag. 6 di 8 nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
Va rammentato, altresì, che “qualora la legge indichi un minimo e un massimo della sanzione amministrativa, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito determinarne l'entità entro i limiti edittali, allo scopo di commisurarla alla concreta gravità dell'illecito, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che egli sia tenuto a specificare i criteri seguiti, non essendo la relativa statuizione censurabile in sede di legittimità, ove siano stati rispettati i limiti di legge e dal complesso della motivazione risulti che detta valutazione globale sia stata compiuta”
(Cass. 22 giugno 2001, n. 8532; Cass. 17 aprile 2013, n. 9255; Cass. 7 aprile 2017, n.
9126).
Nel caso di specie la difesa al di là della generica richiesta di riduzione della Pt_1
sanzione, non ha allegato nulla di specifico (né tantomeno provato) al fine di consentire al giudicante, in applicazione dei criteri pervisti dall'art. 11 legge n. 689/1981, di valutare se la violazione accertata potesse esser sanzionata con minore severità, ragion per cui la sanzione in concreto irrogata, può ritenersi indubbiamente congrua.
Per quanto tutto esposto l'opposizione non trova accoglimento e, per l'effetto, deve trovare conferma il provvedimento impugnato.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi (fasi studio, introduttiva e decisionale) di cui al dm 55/2014, e s.m., in considerazione del valore della domanda, dell'unicità del motivo di impugnazione e della natura puramente in diritto della controversia.
PQM
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
- RIGETTA il ricorso e per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Pag. 7 di 8 - CONDANNA la sig.ra al pagamento delle spese di liete in favore della Parte_1
che si liquidano in € 852,00 oltre accessori di legge Controparte_1
per come dovuti.
Così deciso in Firenze, 30 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
02 Seconda sezione
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona della dott.ssa Micaela Picone, ha pronunziato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 6 D.lgs. n. 150/2011 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5141/2023 R.G. promossa da:
Parte_1
con avv. Ciampolini Filippo giusto mandato in atti
-ricorrente contro
, Controparte_1
con avv.ti Francesca Zama e Cristina Pelusi giusto mandato in atti
- resistente
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione (Atto Dirigenziale) n. 2503 del
10.10.2022
Conclusioni: per come rassegnate nelle note a trattazione scritta depositate dai procuratori delle parti costituite ai sensi dell'art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Con ricorso depositato il 19 aprile 2023 la sig.ra ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione (Atto Dirigenziale) n. 2503 del 10.10.2022 emessa dalla con cui le veniva ordinato il pagamento della Controparte_1 somma complessiva di € 2.014,50 per violazione del D.LGS n. 152 del 3.04.2006-art. 192 comma 1, sanzionata dall'art. 255 comma 1 del medesimo decreto legislativo, “per avere abbandonato e/o depositato in modo incontrollato rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sul suolo”.
Come unico motivo di opposizione la difesa di parte ricorrente ha dedotto: di essere stata imputata nel procedimento n. 2015/2656 presso il Tribunale di Firenze in ordine ai reati p.p. dagli artt. 192 e 256 comma 3 d. lvo 3..2006 n. 152 e s.m.i. “ .. per aver, senza aver conseguito la necessaria autorizzazione, realizzato sull'area agricola posta nel Comune di Certaldo ed identificata al foglio di mappa 17, particella 139, una discarica di rifiuti costituiti da calcinacci, forassiti , cavi elettrici , oggetti in plastica e materiali ferrosi.”; che detto procedimento è stato definito con sentenza pronunciata in udienza in data
22.03.2023 di non luogo a procedere a seguito dell'esito positivo della messa alla prova, estinguendo così il reato per il quale era stata imputata;
che, in virtù del principio del ne bis in idem, sussisterebbe il divieto dell'intestato
Tribunale di pronunciarsi sulla medesima questione avendo la sanzione applicata con l'ordinanza ingiunzione della natura sostanziale penale e Controparte_1
colpendo i medesimi fatti per i quali la Sig.ra sarebbe già stata sottoposta a Parte_1
processo penale;
che, comunque, la sig.ra avrebbe già ottemperato spontaneamente alla rimozione Pt_1
dei rifiuti per come richiesto dal Comune di Certaldo.
Sulla scorta di tali argomentazioni la sig.ra ha rassegnato nel merito le seguenti Pt_1 conclusioni “…dichiarare nulla la predetta ordinanza- ingiunzione della
[...]
e per l'effetto condannare la al Controparte_1 Controparte_1 pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si è costituita in giudizio la (di seguito CMF) la quale, Controparte_1 richiamando giurisprudenza di legittimità sull'interpretazione dell'art. art. 4 prot. 7
CEDU, ha dedotto come debba escludersi nel caso di specie l'asserita violazione del principio del ne bis in idem ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione stante l'infondatezza delle censure mosse dalla ricorrente al provvedimento impugnato.
La causa è stata istruita solo con acquisizione della documentazione depositata dalle parti e viene decisa sulle conclusioni da queste rassegnate.
Pag. 2 di 8 In diritto
In via preliminare si osserva come l'effettiva sussistenza della condotta illecita descritta dall'amministrazione procedente nell'impugnato provvedimento non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente e comunque appare adeguatamente provata alla luce del Verbale di Accertamento e Contestazione n.ro 17/2018 depositato in atti (vedi doc. 3 CMF).
A fondamento della propria opposizione parte ricorrente ha sostenuto unicamente la violazione del principio del ne bis in idem perché la sanzione amministrativa applicata con l'ordinanza ingiunzione della CMF avrebbe natura sostanziale penale e colpirebbe i medesimi fatti per i quali la Sig.ra sarebbe stata sottoposta a processo penale Parte_1
dinanzi al Tribunale di Firenze, conclusosi con il non luogo a procedere a seguito dell'esito positivo della sua messa alla prova e con estinzione del reato per cui era stata imputata.
Sulla scorta di tale rilievo occorre verificare la sussistenza della dedotta violazione del principio del "ne bis in idem" da parte dell'Amministrazione opposta.
Occorre evidenziare che, diversamente da quanto argomentato dalla difesa ricorrente, il procedimento penale in cui la sig.ra è stata coinvolta, per la medesima condotta, si Pt_1
è concluso con l'assoluzione come da sentenza n. 4441/2017 (dispositivo depositato in data 31.10.2027 e motivazione depositata in data 28.11.2017) e non con sentenza pronunciata in udienza in data 22.03.2023 di non luogo a procedere a seguito dell'esito positivo della sua messa alla prova.
Si legge difatti nella citata sentenza (vedi doc. 1 CMF)
(….)
Pag. 3 di 8 Ciò consente di ritenere non fondato l'unico motivo di impugnativa dell'ordinanza ingiunzione de qua di violazione del ne bis in idem in quanto non vi è stata una duplice contestazione dello stesso fatto, bensì una diversa qualificazione giuridica della medesima condotta materiale.
La sentenza penale ha infatti assolto la sig.ra Pt_1
esclusivamente perché il fatto, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, non è stato ritenuto un reato penale ma un illecito amministrativo.
La giurisprudenza della Corte EDU, a partire dalla sentenza A e B c. Norvegia del
15.11.2016, ha chiarito che il divieto di bis in idem non opera automaticamente in presenza di una duplicità di procedimenti, dovendo verificarsi se tra gli stessi sussista una "connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta" tale da poterli considerare come parti di un unico sistema sanzionatorio integrato. Nel caso di specie, le due disposizioni (penale e amministrativa) perseguono scopi complementari, sanzionando aspetti diversi della medesima condotta antisociale.
La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che il principio del ne bis in idem non opera
“quando tra il procedimento amministrativo e quello penale sussista una connessione sostanziale e temporale tale che le due sanzioni siano parte di un unico sistema sanzionatorio, secondo il criterio dettato dalla suddetta Corte nella decisione "A. e B.
contro
Norvegia" del 15 novembre 2016” (Cass. pen. 9.2.2021, n. 5048).
La stessa Corte di Cassazione, con sentenza n. 45829/2018, ha affermato inoltre che l'irrogazione per il medesimo fatto sia di una sanzione penale che di una sanzione amministrativa definitiva non determina la violazione del principio del "ne bis in idem",
a condizione che il cumulo delle sanzioni risulti proporzionale alla gravità del fatto commesso, in conformità ai principi di cui agli artt. 49, 50, 52, nonché 4 Prot. n. 7
CEDU, così come interpretati dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione
Pag. 4 di 8 Europea C-524/15, C-537/16, nonché dalla suddetta sentenza della Corte EDU del 15 novembre 2016, A. e B. c. Novergia.
Nel caso di specie, la sentenza penale n. ha assolto la sig.ra in quanto: Pt_1
Tale pronuncia non preclude tuttavia la configurabilità dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 255 d.lgv n.ro 152/2006, che sanziona specificamente colui che abbandona o deposita rifiuti in luoghi.
Ne consegue che l'assoluzione in sede penale per insussistenza del reato di discarica abusiva non preclude l'irrogazione della sanzione amministrativa per abbandono di rifiuti, trattandosi di fattispecie diverse che tutelano interessi giuridici differenti.
Peraltro, non è possibile valorizzare nei termini dedotti dalla difesa ricorrente la sentenza della Corte Costituzionale n. 149/2022 la quale non può assumere carattere generale per come in essa espressamente statuito (vedi punto 4 sent. cfr. “Per quanto il dispositivo dell'ordinanza di rimessione formuli questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen. con riferimento a tutti i casi in cui, con riguardo ad uno stesso fatto, «sia stata già irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo non legato a quello penale da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto, una sanzione avente carattere sostanzialmente penale ai sensi della [CEDU] e dei relativi protocolli», l'intero sviluppo argomentativo della parte motiva dell'ordinanza evidenzia, come giustamente rilevato dalla difesa dell'imputato, che il rimettente ha inteso censurare l'art. 649 cod. proc. pen. con specifico riferimento al regime di “doppio binario” sanzionatorio previsto in materia di tutela del diritto
Pag. 5 di 8 d'autore. Tutti gli argomenti del giudice a quo miranti a dimostrare l'insussistenza di una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta tra i due procedimenti sono, infatti, calibrati su questa peculiare disciplina, e non si estendono necessariamente a tutte le variegate altre ipotesi in cui, nel nostro ordinamento, sono disciplinati regimi di “doppio binario” sanzionatorio per i medesimi illeciti. Dal momento che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'oggetto del giudizio costituzionale deve essere individuato interpretando il dispositivo dell'ordinanza di rimessione alla luce della sua motivazione (ex multis, sentenza n. 33 del 2019), la questione deve dunque essere intesa come mirante unicamente a estendere la disciplina di cui all'art. 649 cod. proc. pen. all'ipotesi in cui l'imputato di uno dei delitti previsti dall'art. 171-ter della legge n. 633 del 1941 sia già stato sottoposto in via definitiva a sanzione amministrativa per il medesimo fatto ai sensi dell'art. 174-bis della medesima legge.”).
Nelle note conclusionali la difesa di parte ricorrente, infine, ha chiesto la riduzione della sanzione al minimo edittale.
Nella fattispecie in parola, come si evince dalla sentenza penale in atti, la condotta illecita imputata alla è consistita nell'abbandono di: Pt_1
A fronte della tipologia del materiale abbandonato la CMF ha inflitto la sanzione di “€
2.000,00 per la gravità della violazione in quanto sono stati abbandonati anche rifiuti pericolosi” mentre l'art. 255 d.lgv n.ro 152/2006 prevede la seguente forbice €
1.000,00-€ 10.000,00.
Ebbene, al fine di valutare l'entità della sanzione irrogata occorre tenere conto l'art. 11 legge n. 689/1981 che detta i “Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie” laddove prevede che “nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e
Pag. 6 di 8 nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
Va rammentato, altresì, che “qualora la legge indichi un minimo e un massimo della sanzione amministrativa, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito determinarne l'entità entro i limiti edittali, allo scopo di commisurarla alla concreta gravità dell'illecito, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che egli sia tenuto a specificare i criteri seguiti, non essendo la relativa statuizione censurabile in sede di legittimità, ove siano stati rispettati i limiti di legge e dal complesso della motivazione risulti che detta valutazione globale sia stata compiuta”
(Cass. 22 giugno 2001, n. 8532; Cass. 17 aprile 2013, n. 9255; Cass. 7 aprile 2017, n.
9126).
Nel caso di specie la difesa al di là della generica richiesta di riduzione della Pt_1
sanzione, non ha allegato nulla di specifico (né tantomeno provato) al fine di consentire al giudicante, in applicazione dei criteri pervisti dall'art. 11 legge n. 689/1981, di valutare se la violazione accertata potesse esser sanzionata con minore severità, ragion per cui la sanzione in concreto irrogata, può ritenersi indubbiamente congrua.
Per quanto tutto esposto l'opposizione non trova accoglimento e, per l'effetto, deve trovare conferma il provvedimento impugnato.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi (fasi studio, introduttiva e decisionale) di cui al dm 55/2014, e s.m., in considerazione del valore della domanda, dell'unicità del motivo di impugnazione e della natura puramente in diritto della controversia.
PQM
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
- RIGETTA il ricorso e per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Pag. 7 di 8 - CONDANNA la sig.ra al pagamento delle spese di liete in favore della Parte_1
che si liquidano in € 852,00 oltre accessori di legge Controparte_1
per come dovuti.
Così deciso in Firenze, 30 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
Pag. 8 di 8