Art. 1.
La indennita', mensile concessa agli allievi guardie di pubblica sicurezza con l' art. 1, secondo comma, del decreto legislativo 2 aprile 1946, n. 625 , e' soppressa con la decorrenza dal 1 aprile 1948.
La indennita', mensile concessa agli allievi guardie di pubblica sicurezza con l' art. 1, secondo comma, del decreto legislativo 2 aprile 1946, n. 625 , e' soppressa con la decorrenza dal 1 aprile 1948.