Articolo 1 della Legge 19 ottobre 1951, n. 1199
Articolo 2
Versione
9 dicembre 1951
Art. 1.
La indennita', mensile concessa agli allievi guardie di pubblica sicurezza con l' art. 1, secondo comma, del decreto legislativo 2 aprile 1946, n. 625 , e' soppressa con la decorrenza dal 1 aprile 1948.
Entrata in vigore il 9 dicembre 1951