TRIB
Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 02/08/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REGOLAMENTAZIONE
R.G. n. 1841/2025 RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1841/2025 promossa con ricorso congiunto depositato il 09/05/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Varese il 29.07.1989
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Valentina Nichele
e
2) Parte_2
Nato a Carate Brianza (MB) il 23.05.1985
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Ugo Marazzi
con i seguenti figli minorenni:
nato a [...] il [...]; Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 09/05/2025, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 7 A. SUL FIGLIO MINORE
1. Il figlio minore (di anni 2) sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1
con collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica. Le decisioni di maggior interesse per la vita di (istruzione, educazione, salute, sport, Per_1
tempo libero) saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni del medesimo. I genitori concordano, invece, per l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione, che potranno quindi essere assunte di volta in volta dal genitore che ha il figlio con sé.
2. Il padre potrà tenere con sé il figlio minore secondo le seguenti modalità:
2.1. Una sera a settimana, indicativamente il martedì (da concordare tra le parti), con ritiro di dai nonni materni alle 18.00 ove lo riporta la mattina seguente (indicativamente Per_1
verso le ore 7.15)
2.2. tutti i weekend alternando di volta in volta:
i) dal venerdì sera alle ore 18.00 sino al sabato sera alle ore 21.00
ii) dal sabato alle ore 18.00 sino alla domenica alle ore 20.30. Dal compimento del terzo anno prevedere i weekend alternati dal venerdì sera alle 18:00 alla domenica sera alle 20.30/21.00.
2.3. i genitori si accorderanno in totale autonomia circa la possibilità che il padre ceni con il figlio, senza l'imposizione di una regola fissa settimanale;
2.4. vacanze estive: per l'anno 2025 durante il periodo di sospensione scolastica il padre potrà tenere con sé il figlio fino a tre settimane di cui una a luglio e due non consecutive ad agosto da concordare insieme alla madre entro il 30 giugno di ogni anno. Dall'anno 2026 il padre potrà trascorrere con tre settimane anche non consecutive nel periodo di Per_1
sospensione scolastica da concordare insieme alla madre entro il 30 giugno di ogni anno. In caso di disaccordo tra i genitori sulle date di vacanza negli anni pari avrà precedenza nella scelta la madre, negli anni dispari il padre.
2.5. vacanze natalizie: trascorrerà dal momento dell'interruzione scolastica sino al Per_1
31 dicembre con un genitore e dal 1° gennaio alla ripresa delle attività scolastiche con l'altro.
Avendo cura di alternare di anno in anno il giorno di Natale e Santo Stefano. I genitori pagina 2 di 7 concordano altresì che negli anni in cui trascorrerà con la madre e giorno di Per_1 Pt_3
Natale, il minore potrà trascorrere il 23 dicembre con il padre, per permettergli di incontrare il nonno paterno che vive all'estero. I genitori concordano altresì che se il giorno di Persona_2
(13 dicembre) cade durante il fine settimana il padre potrà trascorrere la giornata con in via preferenziale indipendentemente dall'alternanza. Per_1
2.6. ponti come da alternanza e, in ogni caso, da suddividersi equamente tra i genitori. 2.7. vacanze pasquali i genitori concordano nel mantenere l'usuale calendarizzazione settimanale con alternanza di anno in anno solo dei giorni di Pasqua e di Lunedì dell'Angelo, avendo cura di far trascorrere a il giorno di Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso la Per_1 giornata di Natale dell'anno precedente. I genitori concordano altresì ad essere disponibili ad eventuali modifiche da concordare tra loro in caso di possibilità di ferie
2.8. i genitori si accorderanno di anno in anno anche per le giornate del compleanno di
(da trascorrere preferibilmente insieme se festeggiato con amichetti). Per_1
3. Il Signor verserà a titolo di contributo al mantenimento di l'importo di € Pt_2 Per_1
500,00 mensili (pari a € 6.000,00 annui). Tale importo dovrà essere corrisposto alla SI in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente avente IBAN Pt_1
[...] e sarà soggetto senza necessità di preventiva richiesta, a rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT avendo come mensilità base quella di aprile 2025 e prima rivalutazione aprile 2026.
4. Le parti contribuiranno alle spese straordinarie sostenute nell'interesse di nella Per_1
misura del 50% ciascuno secondo le linee guida del Protocollo adottato dal Tribunale di
Varese, di cui entrambi i genitori hanno preso atto, con la scola esclusione della previsione relativa alla spesa della mensa che il padre si impegna a corrispondere al 50% sull'eccedenza, qualora la somma fosse superiore all'importo di € 100,00 mensili.
4.1. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte da specialista;
f) farmaci non da banco prescritti dal medico curante, pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, cure mediche urgenti / non dilazionabili;
pagina 3 di 7
4.2. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, osteopatia e haloterapia;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci filoterapici o omeopatici;
4.3. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite e uscite didattiche scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
4.4. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse e rette scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
4.5 spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, se già esistenti nell'organizzazione familiare;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) scorporando la quota dovuta per il pasto, avente carattere ordinario c) un corso sportivo all'anno per attività non agonistica;
4.6. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive extra (oltre quella di cui al punto “c” sopra indicato,) e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei), sport elitari tipo golf ed equitazione;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli i) spese di organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
pagina 4 di 7 4.7. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare preventivamente, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore (a mezzo raccomandata o e-mail o equipollente con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4.8. Le parti concordano che l'Assegno Unico relativo al figlio verrà percepito al 100% dalla SI Pt_1
B. DELLA CASA FAMILIARE
5. Le parti concordano che la casa coniugale in comproprietà tra le parti è assegnata alla
SI che la abiterà con il figlio, essendosi il Signor già trasferito in altra Pt_1 Pt_2
abitazione.
6. il Signor si impegna a trasferire alla SI quanto prima e comunque al Pt_2 Pt_1 massimo entro 6 mesi dall'emissione della sentenza di omologa delle presenti condizioni, il
50% di sua proprietà dei beni immobili censiti al N.C.E. U. del Comune di Tradate come segue:
* Abitazione sita in Via Boccaccio n. 33 piano S1-T-1: Sez. Urb. AB Foglio 6 Particella 8145
Subalterno 516 e Sez. Urb. AB Foglio 6 Particella 8145 Subalterno 517 particelle corrispondenti al catasto terreni del Comune di Tradate al Foglio 9 Particella 8145, Cat. A/7;
Cl. 6, Cons. 9,5 vani
* box sito in Via Boccaccio n. 33 piano T: Sez. Urb. AB Foglio 6 Particella 8145 Subalterno
518, particelle corrispondenti al catasto terreni del Comune di Tradate al Foglio 9 Particella
8145, Cat. C/6, Cl. 8, Consistenza 26 mq.
7. Per effetto del suddetto trasferimento la SI Pt_1
i) corrisponderà al Signor all'atto del trasferimento della quota di proprietà del Pt_2 medesimo, la somma complessiva di € 57.000,00 (€ cinquasettemila/00);
ii) terrà interamente a proprio carico la rata di mutuo fondiario stipulato in data 22.07.2021 con la Banca Intesa San Paolo per l'importo complessivo di € 350.900,00 della durata di anni
30). La medesima si impegna ad attivarsi quanto prima con l'istituto di credito onde ottenere l'accollo novativo di tale intero mutuo liberando così il Signor in caso di impossibilità Pt_2
pagina 5 di 7 la SI si impegna a manlevare il Signor da ogni e qualsiasi onere derivante da Pt_1 Pt_2
tale mutuo.
C. DEI RAPPORTI ECONOMICI E PATRIMONIALI DELLE PARTI
8. Le parti danno atto di aver provveduto a regolare tra loro ogni residua altra questione di carattere patrimoniale e dichiarano con la sottoscrizione del presente ricorso e l'esatto adempimento di quanto ivi contenuto che non avranno null'altro reciprocamente a che pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo.
9. le parti si impegnano a procedere quanto prima e, in ogni caso, non appena possibile alla chiusura del conto corrente cointestato n. 1000/00014889 acceso presso Banca Intesa San
Paolo.
10. Le spese di liti si intendono integralmente compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.7.2025.
pagina 6 di 7 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 7 di 7
R.G. n. 1841/2025 RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1841/2025 promossa con ricorso congiunto depositato il 09/05/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Varese il 29.07.1989
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Valentina Nichele
e
2) Parte_2
Nato a Carate Brianza (MB) il 23.05.1985
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Ugo Marazzi
con i seguenti figli minorenni:
nato a [...] il [...]; Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 09/05/2025, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 7 A. SUL FIGLIO MINORE
1. Il figlio minore (di anni 2) sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1
con collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica. Le decisioni di maggior interesse per la vita di (istruzione, educazione, salute, sport, Per_1
tempo libero) saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni del medesimo. I genitori concordano, invece, per l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione, che potranno quindi essere assunte di volta in volta dal genitore che ha il figlio con sé.
2. Il padre potrà tenere con sé il figlio minore secondo le seguenti modalità:
2.1. Una sera a settimana, indicativamente il martedì (da concordare tra le parti), con ritiro di dai nonni materni alle 18.00 ove lo riporta la mattina seguente (indicativamente Per_1
verso le ore 7.15)
2.2. tutti i weekend alternando di volta in volta:
i) dal venerdì sera alle ore 18.00 sino al sabato sera alle ore 21.00
ii) dal sabato alle ore 18.00 sino alla domenica alle ore 20.30. Dal compimento del terzo anno prevedere i weekend alternati dal venerdì sera alle 18:00 alla domenica sera alle 20.30/21.00.
2.3. i genitori si accorderanno in totale autonomia circa la possibilità che il padre ceni con il figlio, senza l'imposizione di una regola fissa settimanale;
2.4. vacanze estive: per l'anno 2025 durante il periodo di sospensione scolastica il padre potrà tenere con sé il figlio fino a tre settimane di cui una a luglio e due non consecutive ad agosto da concordare insieme alla madre entro il 30 giugno di ogni anno. Dall'anno 2026 il padre potrà trascorrere con tre settimane anche non consecutive nel periodo di Per_1
sospensione scolastica da concordare insieme alla madre entro il 30 giugno di ogni anno. In caso di disaccordo tra i genitori sulle date di vacanza negli anni pari avrà precedenza nella scelta la madre, negli anni dispari il padre.
2.5. vacanze natalizie: trascorrerà dal momento dell'interruzione scolastica sino al Per_1
31 dicembre con un genitore e dal 1° gennaio alla ripresa delle attività scolastiche con l'altro.
Avendo cura di alternare di anno in anno il giorno di Natale e Santo Stefano. I genitori pagina 2 di 7 concordano altresì che negli anni in cui trascorrerà con la madre e giorno di Per_1 Pt_3
Natale, il minore potrà trascorrere il 23 dicembre con il padre, per permettergli di incontrare il nonno paterno che vive all'estero. I genitori concordano altresì che se il giorno di Persona_2
(13 dicembre) cade durante il fine settimana il padre potrà trascorrere la giornata con in via preferenziale indipendentemente dall'alternanza. Per_1
2.6. ponti come da alternanza e, in ogni caso, da suddividersi equamente tra i genitori. 2.7. vacanze pasquali i genitori concordano nel mantenere l'usuale calendarizzazione settimanale con alternanza di anno in anno solo dei giorni di Pasqua e di Lunedì dell'Angelo, avendo cura di far trascorrere a il giorno di Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso la Per_1 giornata di Natale dell'anno precedente. I genitori concordano altresì ad essere disponibili ad eventuali modifiche da concordare tra loro in caso di possibilità di ferie
2.8. i genitori si accorderanno di anno in anno anche per le giornate del compleanno di
(da trascorrere preferibilmente insieme se festeggiato con amichetti). Per_1
3. Il Signor verserà a titolo di contributo al mantenimento di l'importo di € Pt_2 Per_1
500,00 mensili (pari a € 6.000,00 annui). Tale importo dovrà essere corrisposto alla SI in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente avente IBAN Pt_1
[...] e sarà soggetto senza necessità di preventiva richiesta, a rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT avendo come mensilità base quella di aprile 2025 e prima rivalutazione aprile 2026.
4. Le parti contribuiranno alle spese straordinarie sostenute nell'interesse di nella Per_1
misura del 50% ciascuno secondo le linee guida del Protocollo adottato dal Tribunale di
Varese, di cui entrambi i genitori hanno preso atto, con la scola esclusione della previsione relativa alla spesa della mensa che il padre si impegna a corrispondere al 50% sull'eccedenza, qualora la somma fosse superiore all'importo di € 100,00 mensili.
4.1. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte da specialista;
f) farmaci non da banco prescritti dal medico curante, pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, cure mediche urgenti / non dilazionabili;
pagina 3 di 7
4.2. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, osteopatia e haloterapia;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci filoterapici o omeopatici;
4.3. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite e uscite didattiche scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
4.4. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse e rette scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
4.5 spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, se già esistenti nell'organizzazione familiare;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) scorporando la quota dovuta per il pasto, avente carattere ordinario c) un corso sportivo all'anno per attività non agonistica;
4.6. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive extra (oltre quella di cui al punto “c” sopra indicato,) e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei), sport elitari tipo golf ed equitazione;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli i) spese di organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
pagina 4 di 7 4.7. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare preventivamente, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore (a mezzo raccomandata o e-mail o equipollente con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4.8. Le parti concordano che l'Assegno Unico relativo al figlio verrà percepito al 100% dalla SI Pt_1
B. DELLA CASA FAMILIARE
5. Le parti concordano che la casa coniugale in comproprietà tra le parti è assegnata alla
SI che la abiterà con il figlio, essendosi il Signor già trasferito in altra Pt_1 Pt_2
abitazione.
6. il Signor si impegna a trasferire alla SI quanto prima e comunque al Pt_2 Pt_1 massimo entro 6 mesi dall'emissione della sentenza di omologa delle presenti condizioni, il
50% di sua proprietà dei beni immobili censiti al N.C.E. U. del Comune di Tradate come segue:
* Abitazione sita in Via Boccaccio n. 33 piano S1-T-1: Sez. Urb. AB Foglio 6 Particella 8145
Subalterno 516 e Sez. Urb. AB Foglio 6 Particella 8145 Subalterno 517 particelle corrispondenti al catasto terreni del Comune di Tradate al Foglio 9 Particella 8145, Cat. A/7;
Cl. 6, Cons. 9,5 vani
* box sito in Via Boccaccio n. 33 piano T: Sez. Urb. AB Foglio 6 Particella 8145 Subalterno
518, particelle corrispondenti al catasto terreni del Comune di Tradate al Foglio 9 Particella
8145, Cat. C/6, Cl. 8, Consistenza 26 mq.
7. Per effetto del suddetto trasferimento la SI Pt_1
i) corrisponderà al Signor all'atto del trasferimento della quota di proprietà del Pt_2 medesimo, la somma complessiva di € 57.000,00 (€ cinquasettemila/00);
ii) terrà interamente a proprio carico la rata di mutuo fondiario stipulato in data 22.07.2021 con la Banca Intesa San Paolo per l'importo complessivo di € 350.900,00 della durata di anni
30). La medesima si impegna ad attivarsi quanto prima con l'istituto di credito onde ottenere l'accollo novativo di tale intero mutuo liberando così il Signor in caso di impossibilità Pt_2
pagina 5 di 7 la SI si impegna a manlevare il Signor da ogni e qualsiasi onere derivante da Pt_1 Pt_2
tale mutuo.
C. DEI RAPPORTI ECONOMICI E PATRIMONIALI DELLE PARTI
8. Le parti danno atto di aver provveduto a regolare tra loro ogni residua altra questione di carattere patrimoniale e dichiarano con la sottoscrizione del presente ricorso e l'esatto adempimento di quanto ivi contenuto che non avranno null'altro reciprocamente a che pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo.
9. le parti si impegnano a procedere quanto prima e, in ogni caso, non appena possibile alla chiusura del conto corrente cointestato n. 1000/00014889 acceso presso Banca Intesa San
Paolo.
10. Le spese di liti si intendono integralmente compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.7.2025.
pagina 6 di 7 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 7 di 7