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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/02/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2552/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2552/2019, avente ad oggetto “Separazione giudiziale” promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. DODDATO ANGELINA e presso il suo Parte_1 iciliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
, rappresentato e difeso dall'avv. RUBINO ANTONELLA e presso il suo Controparte_1 iciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 06/05/2019, ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione giudiziale con addebito al m enuta ricorrenza di una crisi matrimoniale tale da precludere, irreversibilmente, la comunione materiale e morale tra i coniugi
– con il quale ha contratto matrimonio concordatario in data 07/09/2002 in Baronissi (atto n. 37, parte II, serie A, anno 2002), con ulteriore richieste di tipo economico per la figlia minore, Per_1
nata a [...] il [...], nonché concernenti la regolamentazione dei rapporti
[...]
con il padre, fermo restando l'affido condiviso;
con vittoria di spese di lite.
pagina 1 di 3 si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, con Controparte_1
alla domanda di separazione formulata da parte ricorrente, tuttavia avanzato riconvenzionale di addebito, nonché ulteriori ed avverse richieste di tipo economico e chiedendo, inoltre, l'assegnazione della casa coniugale ad entrambi i coniugi affidatari, nonché afferenti alle questioni relative alla figlia minore;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase presidenziale, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per la immediata disciplina della crisi coniugale.
In sede istruttoria, all' udienza del 03.03.2021, parte ricorrente ha richiesto emettersi sentenza non definitiva sullo status. Il Giudice istruttore ha quindi riservato la decisione al collegio, senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante la rinuncia di entrambe le parti costituite.
Resa la sentenza non definitiva n. 673.2021 ed iniziata la fase istruttoria, all'udienza del 11.12.2024 le parti hanno presentato conclusioni congiunte conformemente alla proposta conciliativa del 04.07.2024 ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è già stata valutata e, per l'effetto, reso il decisum sullo status.
Altre questioni A seguito di approfondita interlocuzione con il Giudice istruttore, le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, conformemente alla proposta conciliativa del 04.07.2024, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito il mantenimento da parte del padre, all'uopo prevedendosi un assegno mensile di euro 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
La proposta, pertanto, prevede quanto di seguito trascritto:
“- conferma dei provvedimenti provvisori, con l'esclusione del diritto di visita della figlia, giacché maggiorenne e con l'aumento dell'assegno di mantenimento, per la figlia, ad euro 500,00 mensili ed a carico del padre;
- compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale;
- rinuncia alle domande di addebito nonché ad ulteriori domande incompatibili con la suddetta proposta”.
I provvedimenti provvisori emessi vigenti, pertanto, fermo restando quanto previsto in sede di proposta conciliativa in relazione al mantenimento della prole (aumentato ad euro 500 mensili) ed al diritto di visita (da non prevedere, giacché la figlia è maggiorenne), di contenuto precettivo e come attualizzati alla luce dell'accettazione della precitata proposta, sono i seguenti:
“
1. Autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
3. Assegna la casa coniugale sita in Baronissi alla Via Cutinelli n. 133 a;
Parte_1
5. Dispone che provvederà al mantenim do a Controparte_1
la somma di €. 500,00 entro il cinque di ogni mese, a mezzo di bonifico Parte_1
vaglia postale e con rivalutazione secondo gli indici ISTAT 6. Dispone che ciascun genitore provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
pagina 2 di 3
7. Dispone che lasci la casa coniugale, portando con sé i propri effetti Controparte_1 personali, entro
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 19.12.2024
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Aurelia Cuomo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2552/2019, avente ad oggetto “Separazione giudiziale” promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. DODDATO ANGELINA e presso il suo Parte_1 iciliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
, rappresentato e difeso dall'avv. RUBINO ANTONELLA e presso il suo Controparte_1 iciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 06/05/2019, ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione giudiziale con addebito al m enuta ricorrenza di una crisi matrimoniale tale da precludere, irreversibilmente, la comunione materiale e morale tra i coniugi
– con il quale ha contratto matrimonio concordatario in data 07/09/2002 in Baronissi (atto n. 37, parte II, serie A, anno 2002), con ulteriore richieste di tipo economico per la figlia minore, Per_1
nata a [...] il [...], nonché concernenti la regolamentazione dei rapporti
[...]
con il padre, fermo restando l'affido condiviso;
con vittoria di spese di lite.
pagina 1 di 3 si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, con Controparte_1
alla domanda di separazione formulata da parte ricorrente, tuttavia avanzato riconvenzionale di addebito, nonché ulteriori ed avverse richieste di tipo economico e chiedendo, inoltre, l'assegnazione della casa coniugale ad entrambi i coniugi affidatari, nonché afferenti alle questioni relative alla figlia minore;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase presidenziale, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per la immediata disciplina della crisi coniugale.
In sede istruttoria, all' udienza del 03.03.2021, parte ricorrente ha richiesto emettersi sentenza non definitiva sullo status. Il Giudice istruttore ha quindi riservato la decisione al collegio, senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante la rinuncia di entrambe le parti costituite.
Resa la sentenza non definitiva n. 673.2021 ed iniziata la fase istruttoria, all'udienza del 11.12.2024 le parti hanno presentato conclusioni congiunte conformemente alla proposta conciliativa del 04.07.2024 ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è già stata valutata e, per l'effetto, reso il decisum sullo status.
Altre questioni A seguito di approfondita interlocuzione con il Giudice istruttore, le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, conformemente alla proposta conciliativa del 04.07.2024, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito il mantenimento da parte del padre, all'uopo prevedendosi un assegno mensile di euro 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
La proposta, pertanto, prevede quanto di seguito trascritto:
“- conferma dei provvedimenti provvisori, con l'esclusione del diritto di visita della figlia, giacché maggiorenne e con l'aumento dell'assegno di mantenimento, per la figlia, ad euro 500,00 mensili ed a carico del padre;
- compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale;
- rinuncia alle domande di addebito nonché ad ulteriori domande incompatibili con la suddetta proposta”.
I provvedimenti provvisori emessi vigenti, pertanto, fermo restando quanto previsto in sede di proposta conciliativa in relazione al mantenimento della prole (aumentato ad euro 500 mensili) ed al diritto di visita (da non prevedere, giacché la figlia è maggiorenne), di contenuto precettivo e come attualizzati alla luce dell'accettazione della precitata proposta, sono i seguenti:
“
1. Autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
3. Assegna la casa coniugale sita in Baronissi alla Via Cutinelli n. 133 a;
Parte_1
5. Dispone che provvederà al mantenim do a Controparte_1
la somma di €. 500,00 entro il cinque di ogni mese, a mezzo di bonifico Parte_1
vaglia postale e con rivalutazione secondo gli indici ISTAT 6. Dispone che ciascun genitore provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
pagina 2 di 3
7. Dispone che lasci la casa coniugale, portando con sé i propri effetti Controparte_1 personali, entro
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 19.12.2024
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Aurelia Cuomo
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