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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/06/2025, n. 4450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4450 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
26124/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente
Dott.ssa De Luca Fulvia Giudice
Dott.ssa Di Peppe Valentina Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa con ricorso depositato in data 11/07/2023, assunta in decisione all'udienza del 04/04/2025 e discussa nella Camera di ConIGlio del 14/05/2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Moroni Paolo presso il cui studio – sito in Milano, via Larga n. 9 – è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
28/03/1966, residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI per : Parte_1
“1) dichiarare ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato presso il Comune di Opera (MI) in data 08 settembre 2001, atto trascritto, in data 08 settembre 2001, nei Registri dello Stato Civile del Comune di Opera (MI) al n. 32 – Parte II – Serie A – Ufficio 1 – Anno 2001, tra la IG.ra
, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...], Largo Promessi Sposi Parte_1 C.F._1
n. 3, e il IG. nato a [...], il [...], residente in [...]di Gotto CP_1
pagina 1 di 6 (ME), Via Case Alesci n. 7/B, e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Opera di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 3/11/2000 n. 396 e succ. mod.;
2) dare atto che la IG.ra perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
Parte_1
3) disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti alle seguenti condizioni:
a) la casa coniugale condotta in locazione e sita in Milano, Largo Promessi Sposi n. 3, rimane assegnata alla IG.ra
, con i relativi arredi, mobili e corredi tutti, in quanto ciò risponde all'interesse della prole;
Parte_1
b) le parti dovranno comunicarsi tempestivamente eventuali cambi di residenza;
Per_
c) ai soli fini fiscali, i figli e saranno posti a carico della madre nella dichiarazione dei redditi;
Per_2
d) il IG. , corrisponderà alla IG.ra , quale contributo al mantenimento dei due figli, la CP_1 Parte_1 somma mensile, comprensiva anche delle spese straordinarie, di € 250,00, di cui € 125,00 per il mantenimento del figlio Per_ ed € 125,00, per il mantenimento della figlia , i quali, nonostante il raggiungimento della maggiore età, Per_2 risultano tuttora non economicamente autosufficienti. Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici
Istat, e verrà versata a mezzo bonifico o assegno, in via anticipata, entro il giorno 10 di ciascun mese;
e) come già previsto nell'accordo di separazione omologato (doc. 2; doc. 3), le somme esistenti alla data della cessazione degli effetti civili del matrimonio sul c/c n. presso Banca Intesa Sanpaolo Spa, intestato alla sola IG.ra P.IVA_1
, rimarranno di esclusiva proprietà della medesima che le utilizzerà nell'interesse della famiglia;
Parte_1 f) come già previsto nell'accordo di separazione omologato (doc. 2; doc. 3), il IG. dovrà tenere indenne la CP_1 IG.ra dalle eventuali pendenze con il fisco che lo riguardano;
Parte_1 g) le parti non pretenderanno l'un l'altra alcuna somma a titolo personale.
Con vittoria di spese e compensi”.
***
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/07/2023, chiedeva al Tribunale di Milano di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Opera (MI) CP_1 in data 08/09/2001 (atto trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 32, parte II, serie
A anno 2001); chiedeva, altresì, di dare atto della perdita del cognome del marito aggiunto dalla moglie al proprio;
- di affidare il figlio (allo stato ancora minore) in via super-esclusiva alla madre, con Per_2 collocamento prevalente presso quest'ultima; - di assegnare la casa familiare sita in Milano, Largo
Promessi Sposi n. 3 alla ricorrente;
- di prevedere un contributo paterno al mantenimento dei figli Per_ e pari ad euro 250,00 mensili (euro 125,00 per ciascun figlio), comprensiva anche delle Per_2 spese straordinarie;
- di dare atto della proprietà esclusiva della ricorrente delle somme presenti nel conto corrente Intesa San Paolo, intestato alla sola Signora Parte_1
La ricorrente precisava di essersi separata dal coniuge in virtù del verbale ex art. 711 c.p.c. del
13/05/2019, omologato dal Tribunale di Milano con decreto del 13/06/2019, che prevedeva Per_ l'affidamento dei figli (nato il [...]) e (nata il [...]), allora entrambi Per_2 minorenni, in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre – alla quale veniva assegnata la casa familiare – e con ampi spazi di frequentazione padre-figli; con riguardo alle questioni economiche, le parti pattuivano un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad pagina 2 di 6 euro 200,00 mensili (euro 100,00 mensili per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, regolamentando altresì compiutamente i rapporti economici esistenti tra i coniugi.
A sostegno alle domande avanzate nel presente giudizio, la ricorrente precisava che successivamente alla separazione tra le parti il resistente si era trasferito in Sicilia, disinteressandosi progressivamente sempre di più delle eIGenze dei figli che non vedeva ormai da anni, rendendosi da febbraio 2023 inoltre inadempiente rispetto ai propri obblighi di mantenimento della prole.
All'udienza di prima comparizione del 23/01/2024, il resistente non compariva né si costituiva, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo eseguita a mezzo posta per compiuta giacenza;
la ricorrente confermava quanto allegato nel proprio atto introduttivo, insistendo nelle domande ivi formulate.
Il Giudice delegato dichiarava la contumacia del convenuto e, con ordinanza emessa in pari data, affidava il figlio in via super-esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa Per_2
e con frequentazioni padre-figlio previ accordi diretti tra questi ultimi;
assegnava la casa familiare alla madre;
rideterminava il contributo paterno al mantenimento dei figli in euro 250,00 mensili (euro
125,00 mensili per ciascun figlio), compresivi anche delle spese straordinarie;
disponeva l'integrale percezione da parte della madre dell'assegno unico universale;
atteso l'imminente trasferimento del
Giudice delegato ad altro Ufficio, disponeva la trasmissione del fascicolo alla Presidente di Sezione per la riassegnazione dello stesso e per la fissazione di udienza di discussione orale della causa.
All'esito dell'udienza del 26/09/2024, il Giudice delegato nelle more subentrato nella titolarità del procedimento assegnava su richiesta di parte l'integrazione della documentazione reddituale in atti e rinviava per la discussione della causa e fissava udienza per la discussione, con modalità a trattazione scritta.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 4/04/2025, il Giudice delegato – lette le note scritte contenenti le conclusioni della sola parte ricorrente – rimetteva la causa al Collegio per la decisione, che veniva discussa nella Camera di ConIGlio del 09/04/2025.
***
Sul materiale probatorio
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalla ricorrente, la quale peraltro non ha formulato richieste istruttorie.
pagina 3 di 6 Sulla domanda di divorzio
La domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla ricorrente è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Opera (MI) in data 08/09/2001 (atto trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 32, parte II, serie A anno 2001); si sono separati in virtù del verbale ex art. 711 c.p.c. del 13/05/2019, omologato dal Tribunale di Milano con decreto del
13/06/2019.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Si precisa che quale effetto ex lege della cessazione degli effetti civili del matrimonio “la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio” (art. 5 comma 2 L. n. 898/1970) che peraltro neppure risulta in uso alla stessa nei documenti depositati in atti.
Sulla responsabilità genitoriale
Nulla deve disporsi in punto di responsabilità genitoriale, considerato che nel corso del giudizio ha raggiunto la maggiore età anche il figlio Per_2
Sull'assegnazione della casa familiare
Il Collegio ritiene vada confermata, in assenza di diversi e ulteriori elementi, l'assegnazione della casa familiare – già condotta in locazione dalle parti - sita in Milano, Largo Promessi Sposi n. 3 alla Per_ ricorrente, in quanto genitore convivente con i figli e maggiorenni ma non Per_2 economicamente autosufficienti;
ancorchè la parte risulta aver versato in atti copia di un ulteriore contratto di locazione intestato alla ricorrente relativo a un diverso immobile sito in Milano, via Alzaia
Naviglio Grande n. 150 stipulato in data 23/04/2023 (cfr. doc. 15), la documentazione relativa alle utenze della casa familiare conferma che la stessa è ancora nella disponibilità della ricorrente (cfr. doc.
16) .
Sulle questioni economiche
Con riguardo al mantenimento dei figli – entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti – il Collegio ritiene che vada confermato il contributo al mantenimento dei figli già posto a carico del padre nella misura di euro 250,00 mensili (euro 125,00 mensili per ciascun figlio) -
pagina 4 di 6 somma peraltro comprensiva delle spese straordinarie, come richiesto dalla ricorrente e come già previsto nell'ordinanza del 23/01/2024.
Quanto alla situazione economica delle parti, è pressochè invariata rispetto all'epoca della separazione quella della IGnora insegnante di religione cattolica con contratto a tempo determinato Parte_1 rinnovato a cadenza annuale e una retribuzione mensile di euro 2.000,00 circa, calcolata su 12 mensilità
(cfr. 730/2022 e 2023, CU 2024).
La ricorrente non è titolare di proprietà immobiliari e, secondo quanto dichiarato dalla parte, continua ad abitare con i figli nell'immobile di Milano, Largo Promessi Sposi n. 3, per cui sostiene un canone di locazione pari ad euro 950,00 mensili circa (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 26/09/2024).
Il IG. dopo la separazione faceva rientro stabilmente in Sicilia, dove tornava a vivere presso CP_1
l'abitazione dei propri genitori.
La ricorrente ha riferito che lo stesso sarebbe tuttora inoccupato;
peraltro di recente, in seguito alla morte del padre, dal maggio 2024 è divenuto proprietario esclusivo di un immobile sito in Barcellona
Pozzo di Gotto (ME), nonché di un vigneto (cfr. doc. 17).
Ciò posto, la richiesta economica avanzata dalla ricorrente appare al Collegio tuttora congrua, posto che – ove anche fosse effettivamente disoccupato – il IG. è ancora in età lavorativa oltre che CP_1 dotato di piena capacità lavorativa, ha recentemente incrementato il proprio patrimonio e neppure sostiene da anni spese di mantenimento diretto dei figli, tanto più ove si consideri che si tratta di un contributo minimo, comprensivo anche delle spese straordinarie.
Come già disposto con ordinanza del 23/01/2024, l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito interamente dalla ricorrente, in quanto genitore convivente con i figli.
Infine, nulla deve essere disposto in ordine alle somme sul conto corrente Intesa San Paolo di titolarità della ricorrente, rapporto che resta regolato dal titolo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante la natura necessaria del giudizio e considerato che il resistente, non costituendosi, nulla ha opposto alla domanda della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1 [...]
, ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta, così provvede: CP_1
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
in Opera (MI) in data 08/09/2001 (atto trascritto nei registri dello Stato civile di detto CP_1
Comune al n. 32, parte II, serie A anno 2001 e parimenti trascritto presso il Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) al n. 49, parte II, serie B, anno 2001 e di Milano al n. 91, parte
II, serie B anno 2002);
pagina 5 di 6 2. Conferma l'assegnazione della casa familiare sita in Milano, Largo Promessi Sposi, n. 3 alla ricorrente;
3. Pone definitivamente a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1 Per_ di e nella misura complessiva di euro 250,00 mensili per entrambi i figli (euro Per_2
125,00 per ciascun figlio), somma da ritenersi comprensiva anche delle spese straordinarie, da versarsi a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza da Parte_1 luglio 2023 e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
4. Dispone che l'assegno unico universale continui ad esser erogato per intero in favore della ricorrente, quale genitore convivente con la prole;
5. Dichiara irripetibili le spese di lite;
Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile dei Comuni di Opera (MI),
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e Milano affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi alla parte costituita.
Così deciso in Milano, nella Camera di ConIGlio del 14 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente
Dott.ssa De Luca Fulvia Giudice
Dott.ssa Di Peppe Valentina Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa con ricorso depositato in data 11/07/2023, assunta in decisione all'udienza del 04/04/2025 e discussa nella Camera di ConIGlio del 14/05/2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Moroni Paolo presso il cui studio – sito in Milano, via Larga n. 9 – è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
28/03/1966, residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI per : Parte_1
“1) dichiarare ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato presso il Comune di Opera (MI) in data 08 settembre 2001, atto trascritto, in data 08 settembre 2001, nei Registri dello Stato Civile del Comune di Opera (MI) al n. 32 – Parte II – Serie A – Ufficio 1 – Anno 2001, tra la IG.ra
, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...], Largo Promessi Sposi Parte_1 C.F._1
n. 3, e il IG. nato a [...], il [...], residente in [...]di Gotto CP_1
pagina 1 di 6 (ME), Via Case Alesci n. 7/B, e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Opera di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 3/11/2000 n. 396 e succ. mod.;
2) dare atto che la IG.ra perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
Parte_1
3) disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti alle seguenti condizioni:
a) la casa coniugale condotta in locazione e sita in Milano, Largo Promessi Sposi n. 3, rimane assegnata alla IG.ra
, con i relativi arredi, mobili e corredi tutti, in quanto ciò risponde all'interesse della prole;
Parte_1
b) le parti dovranno comunicarsi tempestivamente eventuali cambi di residenza;
Per_
c) ai soli fini fiscali, i figli e saranno posti a carico della madre nella dichiarazione dei redditi;
Per_2
d) il IG. , corrisponderà alla IG.ra , quale contributo al mantenimento dei due figli, la CP_1 Parte_1 somma mensile, comprensiva anche delle spese straordinarie, di € 250,00, di cui € 125,00 per il mantenimento del figlio Per_ ed € 125,00, per il mantenimento della figlia , i quali, nonostante il raggiungimento della maggiore età, Per_2 risultano tuttora non economicamente autosufficienti. Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici
Istat, e verrà versata a mezzo bonifico o assegno, in via anticipata, entro il giorno 10 di ciascun mese;
e) come già previsto nell'accordo di separazione omologato (doc. 2; doc. 3), le somme esistenti alla data della cessazione degli effetti civili del matrimonio sul c/c n. presso Banca Intesa Sanpaolo Spa, intestato alla sola IG.ra P.IVA_1
, rimarranno di esclusiva proprietà della medesima che le utilizzerà nell'interesse della famiglia;
Parte_1 f) come già previsto nell'accordo di separazione omologato (doc. 2; doc. 3), il IG. dovrà tenere indenne la CP_1 IG.ra dalle eventuali pendenze con il fisco che lo riguardano;
Parte_1 g) le parti non pretenderanno l'un l'altra alcuna somma a titolo personale.
Con vittoria di spese e compensi”.
***
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/07/2023, chiedeva al Tribunale di Milano di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Opera (MI) CP_1 in data 08/09/2001 (atto trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 32, parte II, serie
A anno 2001); chiedeva, altresì, di dare atto della perdita del cognome del marito aggiunto dalla moglie al proprio;
- di affidare il figlio (allo stato ancora minore) in via super-esclusiva alla madre, con Per_2 collocamento prevalente presso quest'ultima; - di assegnare la casa familiare sita in Milano, Largo
Promessi Sposi n. 3 alla ricorrente;
- di prevedere un contributo paterno al mantenimento dei figli Per_ e pari ad euro 250,00 mensili (euro 125,00 per ciascun figlio), comprensiva anche delle Per_2 spese straordinarie;
- di dare atto della proprietà esclusiva della ricorrente delle somme presenti nel conto corrente Intesa San Paolo, intestato alla sola Signora Parte_1
La ricorrente precisava di essersi separata dal coniuge in virtù del verbale ex art. 711 c.p.c. del
13/05/2019, omologato dal Tribunale di Milano con decreto del 13/06/2019, che prevedeva Per_ l'affidamento dei figli (nato il [...]) e (nata il [...]), allora entrambi Per_2 minorenni, in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre – alla quale veniva assegnata la casa familiare – e con ampi spazi di frequentazione padre-figli; con riguardo alle questioni economiche, le parti pattuivano un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad pagina 2 di 6 euro 200,00 mensili (euro 100,00 mensili per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, regolamentando altresì compiutamente i rapporti economici esistenti tra i coniugi.
A sostegno alle domande avanzate nel presente giudizio, la ricorrente precisava che successivamente alla separazione tra le parti il resistente si era trasferito in Sicilia, disinteressandosi progressivamente sempre di più delle eIGenze dei figli che non vedeva ormai da anni, rendendosi da febbraio 2023 inoltre inadempiente rispetto ai propri obblighi di mantenimento della prole.
All'udienza di prima comparizione del 23/01/2024, il resistente non compariva né si costituiva, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo eseguita a mezzo posta per compiuta giacenza;
la ricorrente confermava quanto allegato nel proprio atto introduttivo, insistendo nelle domande ivi formulate.
Il Giudice delegato dichiarava la contumacia del convenuto e, con ordinanza emessa in pari data, affidava il figlio in via super-esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa Per_2
e con frequentazioni padre-figlio previ accordi diretti tra questi ultimi;
assegnava la casa familiare alla madre;
rideterminava il contributo paterno al mantenimento dei figli in euro 250,00 mensili (euro
125,00 mensili per ciascun figlio), compresivi anche delle spese straordinarie;
disponeva l'integrale percezione da parte della madre dell'assegno unico universale;
atteso l'imminente trasferimento del
Giudice delegato ad altro Ufficio, disponeva la trasmissione del fascicolo alla Presidente di Sezione per la riassegnazione dello stesso e per la fissazione di udienza di discussione orale della causa.
All'esito dell'udienza del 26/09/2024, il Giudice delegato nelle more subentrato nella titolarità del procedimento assegnava su richiesta di parte l'integrazione della documentazione reddituale in atti e rinviava per la discussione della causa e fissava udienza per la discussione, con modalità a trattazione scritta.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 4/04/2025, il Giudice delegato – lette le note scritte contenenti le conclusioni della sola parte ricorrente – rimetteva la causa al Collegio per la decisione, che veniva discussa nella Camera di ConIGlio del 09/04/2025.
***
Sul materiale probatorio
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalla ricorrente, la quale peraltro non ha formulato richieste istruttorie.
pagina 3 di 6 Sulla domanda di divorzio
La domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla ricorrente è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Opera (MI) in data 08/09/2001 (atto trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 32, parte II, serie A anno 2001); si sono separati in virtù del verbale ex art. 711 c.p.c. del 13/05/2019, omologato dal Tribunale di Milano con decreto del
13/06/2019.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Si precisa che quale effetto ex lege della cessazione degli effetti civili del matrimonio “la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio” (art. 5 comma 2 L. n. 898/1970) che peraltro neppure risulta in uso alla stessa nei documenti depositati in atti.
Sulla responsabilità genitoriale
Nulla deve disporsi in punto di responsabilità genitoriale, considerato che nel corso del giudizio ha raggiunto la maggiore età anche il figlio Per_2
Sull'assegnazione della casa familiare
Il Collegio ritiene vada confermata, in assenza di diversi e ulteriori elementi, l'assegnazione della casa familiare – già condotta in locazione dalle parti - sita in Milano, Largo Promessi Sposi n. 3 alla Per_ ricorrente, in quanto genitore convivente con i figli e maggiorenni ma non Per_2 economicamente autosufficienti;
ancorchè la parte risulta aver versato in atti copia di un ulteriore contratto di locazione intestato alla ricorrente relativo a un diverso immobile sito in Milano, via Alzaia
Naviglio Grande n. 150 stipulato in data 23/04/2023 (cfr. doc. 15), la documentazione relativa alle utenze della casa familiare conferma che la stessa è ancora nella disponibilità della ricorrente (cfr. doc.
16) .
Sulle questioni economiche
Con riguardo al mantenimento dei figli – entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti – il Collegio ritiene che vada confermato il contributo al mantenimento dei figli già posto a carico del padre nella misura di euro 250,00 mensili (euro 125,00 mensili per ciascun figlio) -
pagina 4 di 6 somma peraltro comprensiva delle spese straordinarie, come richiesto dalla ricorrente e come già previsto nell'ordinanza del 23/01/2024.
Quanto alla situazione economica delle parti, è pressochè invariata rispetto all'epoca della separazione quella della IGnora insegnante di religione cattolica con contratto a tempo determinato Parte_1 rinnovato a cadenza annuale e una retribuzione mensile di euro 2.000,00 circa, calcolata su 12 mensilità
(cfr. 730/2022 e 2023, CU 2024).
La ricorrente non è titolare di proprietà immobiliari e, secondo quanto dichiarato dalla parte, continua ad abitare con i figli nell'immobile di Milano, Largo Promessi Sposi n. 3, per cui sostiene un canone di locazione pari ad euro 950,00 mensili circa (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 26/09/2024).
Il IG. dopo la separazione faceva rientro stabilmente in Sicilia, dove tornava a vivere presso CP_1
l'abitazione dei propri genitori.
La ricorrente ha riferito che lo stesso sarebbe tuttora inoccupato;
peraltro di recente, in seguito alla morte del padre, dal maggio 2024 è divenuto proprietario esclusivo di un immobile sito in Barcellona
Pozzo di Gotto (ME), nonché di un vigneto (cfr. doc. 17).
Ciò posto, la richiesta economica avanzata dalla ricorrente appare al Collegio tuttora congrua, posto che – ove anche fosse effettivamente disoccupato – il IG. è ancora in età lavorativa oltre che CP_1 dotato di piena capacità lavorativa, ha recentemente incrementato il proprio patrimonio e neppure sostiene da anni spese di mantenimento diretto dei figli, tanto più ove si consideri che si tratta di un contributo minimo, comprensivo anche delle spese straordinarie.
Come già disposto con ordinanza del 23/01/2024, l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito interamente dalla ricorrente, in quanto genitore convivente con i figli.
Infine, nulla deve essere disposto in ordine alle somme sul conto corrente Intesa San Paolo di titolarità della ricorrente, rapporto che resta regolato dal titolo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante la natura necessaria del giudizio e considerato che il resistente, non costituendosi, nulla ha opposto alla domanda della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1 [...]
, ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta, così provvede: CP_1
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
in Opera (MI) in data 08/09/2001 (atto trascritto nei registri dello Stato civile di detto CP_1
Comune al n. 32, parte II, serie A anno 2001 e parimenti trascritto presso il Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) al n. 49, parte II, serie B, anno 2001 e di Milano al n. 91, parte
II, serie B anno 2002);
pagina 5 di 6 2. Conferma l'assegnazione della casa familiare sita in Milano, Largo Promessi Sposi, n. 3 alla ricorrente;
3. Pone definitivamente a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1 Per_ di e nella misura complessiva di euro 250,00 mensili per entrambi i figli (euro Per_2
125,00 per ciascun figlio), somma da ritenersi comprensiva anche delle spese straordinarie, da versarsi a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza da Parte_1 luglio 2023 e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
4. Dispone che l'assegno unico universale continui ad esser erogato per intero in favore della ricorrente, quale genitore convivente con la prole;
5. Dichiara irripetibili le spese di lite;
Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile dei Comuni di Opera (MI),
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e Milano affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi alla parte costituita.
Così deciso in Milano, nella Camera di ConIGlio del 14 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Maria Laura Amato
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