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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 06/06/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 711/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 711/2022 promossa da:
( c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PASCARELLA ITALO
ATTORE contro
(c.f.: ) , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. MUSACCHIO NICOLINO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All' udienza del 23.12.2024, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte. La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso l' atto di precetto notificatogli il 24.07.2023 ad istanza di
, con cui gli veniva ingiunto di pagare alla predetta la Controparte_1 somma di € 10.294,66 in forza della sentenza n. 47/2010 resa dal Tribunale di Larino nell' ambito del procedimento R.G. n. 142/2010, che poneva a carico dell' opponente il versamento dell'assegno divorzile da corrispondere in favore dell' opposta – sua ex coniuge – in rate mensili di € 150,00.
A fondamento dell' opposizione il poneva in primis l' eccessività della Pt_1 somma richiesta rispetto a quella effettivamente dovuta e tanto per la intervenuta prescrizione delle somme dovute dal 2014 al 2019, con conseguente non debenza di quelle richieste dalla per gli anni 2018 e 2019 . CP_1
In secondo luogo l' opponente eccepiva la compensazione di quanto da esso dovuto alla con la somma da questa dovutagli – pari ad € CP_1
22.105,64 oltre interessi legali – sulla base dell' atto di precetto notificato in data 17.10.2022,fondato sulla sentenza n 84/2015 emessa dalla Corte di Appello di Campobasso e posta a fondamento dell' azione esecutiva di cui al procedimento r.g.es n. 10/2023 incardinato dinanzi l' intestato Tribunale, di cui tuttavia non è stata documentato l' esito. Sulla base di tali premesse rassegnava le seguenti Parte_1 conclusioni:”preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato, ricorrendo i gravi motivi ex art. 624 c.p.c.; preliminarmente e nel merito dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme richieste e conseguentemente, dichiarare nullo totalmente e/o parzialmente e comunque inefficace l'atto di precetto poiché fondato su somme non dovute;
accertare che la sig.ra non ha diritto di procedere CP_1 esecutivamente in danno del sig. er l'importo esposto all'atto di Parte_1 precetto notificato e per l'effetto: dichiarare l'illegittimità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto medesimo stante il diritto del sig. di Pt_1 compensare con il proprio maggior controcredito derivante dalla sentenza n 84/2015 emessa dalla Corte D'Appello di Campobasso il 25 marzo 2015; condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre accessori come per legge”.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_1 di risposta in cui si opponeva alla concessione della sospensione della efficacia esecutiva del titolo azionato, non ritendendone sussistenti i presupposti, anche in considerazione del fatto che l' esecuzione non era iniziata.
Inoltre l' opposta rilevava – con riferimento all' eccezione di parziale prescrizione ex adverso sollevata – che essa aveva richiesto al il pagamento delle Pt_1 mensilità pregresse nel marzo 2023, con conseguente debenza da parte del predetto opponente delle somme nel quinquennio precedente siccome non colpite da prescrizione, e quindi a ritroso fino al 2018, come in effetti indicato nell' atto di precetto opposto.
Infine la affermava che nel caso di specie non poteva trovare CP_1 applicazione l' istituto della compensazione – né legale, né processuale – e pertanto concludeva chiedendo il rigetto dell' opposizione, con condanna dell' opponente al pagamento delle spese di lite.
Il procedimento veniva trattenuto per la decisione all' udienza del 23.12.2024, sulla base delle sole produzioni documentali.
Si rileva che parte opposta ha dimostrato per tabulas (allegato n. 2 alla domanda) di avere richiesto all' opponente il pagamento dei ratei mensili a far data dall' aprile 2018: di qui la correttezza dell' atto di precetto per avere limitato l' intimazione ai soli ratei appena precisati, il cui diritto al pagamento non può ritenersi prescritto proprio per effetto della diffida appena menzionata, regolarmente notificata al Pt_1 Deve quindi essere esaminata l' eccezione di compensazione formulata dall' opponente.
Si osserva sul punto che il credito opposto in compensazione dal – Pt_1 come quello posto dalla a fondamento dell' atto di precetto – trova CP_1 fondamento in una sentenza, precisamente quella depositata dalla Corte d' Appello di Campobasso in data 07.04.2015 a conclusione del giudizio celebratosi tra le odierne parti processuali recante il n. 84/2015, di cui non risulta l' impugnazione.
Si deve pertanto ritenere che la sentenza in parola , proprio per non essere più soggetta ad impugnazione, contenga un titolo di credito incontrovertibile, non solo nella sua esattezza – in quanto non contestato nella sua entità – ma anche nella sua esistenza – siccome non sottoposto a condizione o termine.
Si tratta quindi di un credito certo, liquido ed esigibile, poiché derivante da un titolo esecutivo (cfr Cass nn. 6820/2002,8338/2011, SS UU 23225/2016,Trib Napoli n. 7533/2022), e dunque opponibile in compensazione al credito di cui all' atto di precetto opposto.
Si verte quindi in ipotesi di compensazione legale e conseguentemente i crediti contrapposti si estinguono per le quantità corrispondenti, a far data dalla coesistenza degli stessi.
L' opposizione proposta dal deve pertanto essere accolta. Pt_1
In sede di regolamentazione delle spese di lite si osserva che il ha Pt_1 eccepito la compensazione del debito di cui all' atto di precetto con il proprio credito solo nell' ambito del presente giudizio e non invece – come avrebbe potuto – a seguito della ricezione della diffida ad adempiere notificatagli dalla in data 22.03.2023 (e quindi quando il proprio credito era già CP_1 maturato).
Tale condotta stragiudiziale deve essere considerata contraria a correttezza e buona fede, in quanto tale idonea a concretizzare una delle gravi ed eccezionali ragioni che – secondo il principio fissato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 / 2018 – consente la compensazione delle spese di lite anche al di fuori delle ipotesi previste dall' art 92 cpc.
Le suddette spese vengono quindi compensate tra le parti, ma – atteso che l' opposta ha comunque contestato l' operatività della exceptio compensationis nel presente giudizio – solo in misura parziale, e precisamente nella misura del 50%. Le suddette spese vengono liquidate in base allo scaglione per valore del d.m. n. 55/2014, con applicazione del compenso corrispondente al limite minimo dello scaglione – e tanto in ragione dell' assenza di istruzione orale e documentale – e vengono quantificate in euro 2777, di cui 237 per spese e 2540 per compenso , oltre rimborso forfettario 15%, con compensazione nella misura del 50 % e condanna dell' opposta al pagamento in favore dell' opponente per il residuo 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei confronti di , così decide: Parte_1 Controparte_1
in accoglimento dell' opposizione, dichiara estinto per compensazione il credito di cui all' atto di precetto con quello vantato dall' opponente nei confronti dell' opposta, fondato sulla sentenza n. 84/2015, depositata dalla Corte d' Appello di Campobasso in data 07.04.2015; per l' effetto dichiara l' atto di precetto opposto nullo;
liquida le spese di lite in complessivi euro 2777 - di cui 237 per spese e 2540 per compenso , oltre rimborso forfettario 15% - compensandole per una metà e ponendo la residua metà a carico dell' opposta.
Larino, 5 giugno 2025.
giudice onorario
Dott. Riccardo De Mutiis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 711/2022 promossa da:
( c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PASCARELLA ITALO
ATTORE contro
(c.f.: ) , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. MUSACCHIO NICOLINO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All' udienza del 23.12.2024, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte. La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso l' atto di precetto notificatogli il 24.07.2023 ad istanza di
, con cui gli veniva ingiunto di pagare alla predetta la Controparte_1 somma di € 10.294,66 in forza della sentenza n. 47/2010 resa dal Tribunale di Larino nell' ambito del procedimento R.G. n. 142/2010, che poneva a carico dell' opponente il versamento dell'assegno divorzile da corrispondere in favore dell' opposta – sua ex coniuge – in rate mensili di € 150,00.
A fondamento dell' opposizione il poneva in primis l' eccessività della Pt_1 somma richiesta rispetto a quella effettivamente dovuta e tanto per la intervenuta prescrizione delle somme dovute dal 2014 al 2019, con conseguente non debenza di quelle richieste dalla per gli anni 2018 e 2019 . CP_1
In secondo luogo l' opponente eccepiva la compensazione di quanto da esso dovuto alla con la somma da questa dovutagli – pari ad € CP_1
22.105,64 oltre interessi legali – sulla base dell' atto di precetto notificato in data 17.10.2022,fondato sulla sentenza n 84/2015 emessa dalla Corte di Appello di Campobasso e posta a fondamento dell' azione esecutiva di cui al procedimento r.g.es n. 10/2023 incardinato dinanzi l' intestato Tribunale, di cui tuttavia non è stata documentato l' esito. Sulla base di tali premesse rassegnava le seguenti Parte_1 conclusioni:”preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato, ricorrendo i gravi motivi ex art. 624 c.p.c.; preliminarmente e nel merito dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme richieste e conseguentemente, dichiarare nullo totalmente e/o parzialmente e comunque inefficace l'atto di precetto poiché fondato su somme non dovute;
accertare che la sig.ra non ha diritto di procedere CP_1 esecutivamente in danno del sig. er l'importo esposto all'atto di Parte_1 precetto notificato e per l'effetto: dichiarare l'illegittimità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto medesimo stante il diritto del sig. di Pt_1 compensare con il proprio maggior controcredito derivante dalla sentenza n 84/2015 emessa dalla Corte D'Appello di Campobasso il 25 marzo 2015; condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre accessori come per legge”.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_1 di risposta in cui si opponeva alla concessione della sospensione della efficacia esecutiva del titolo azionato, non ritendendone sussistenti i presupposti, anche in considerazione del fatto che l' esecuzione non era iniziata.
Inoltre l' opposta rilevava – con riferimento all' eccezione di parziale prescrizione ex adverso sollevata – che essa aveva richiesto al il pagamento delle Pt_1 mensilità pregresse nel marzo 2023, con conseguente debenza da parte del predetto opponente delle somme nel quinquennio precedente siccome non colpite da prescrizione, e quindi a ritroso fino al 2018, come in effetti indicato nell' atto di precetto opposto.
Infine la affermava che nel caso di specie non poteva trovare CP_1 applicazione l' istituto della compensazione – né legale, né processuale – e pertanto concludeva chiedendo il rigetto dell' opposizione, con condanna dell' opponente al pagamento delle spese di lite.
Il procedimento veniva trattenuto per la decisione all' udienza del 23.12.2024, sulla base delle sole produzioni documentali.
Si rileva che parte opposta ha dimostrato per tabulas (allegato n. 2 alla domanda) di avere richiesto all' opponente il pagamento dei ratei mensili a far data dall' aprile 2018: di qui la correttezza dell' atto di precetto per avere limitato l' intimazione ai soli ratei appena precisati, il cui diritto al pagamento non può ritenersi prescritto proprio per effetto della diffida appena menzionata, regolarmente notificata al Pt_1 Deve quindi essere esaminata l' eccezione di compensazione formulata dall' opponente.
Si osserva sul punto che il credito opposto in compensazione dal – Pt_1 come quello posto dalla a fondamento dell' atto di precetto – trova CP_1 fondamento in una sentenza, precisamente quella depositata dalla Corte d' Appello di Campobasso in data 07.04.2015 a conclusione del giudizio celebratosi tra le odierne parti processuali recante il n. 84/2015, di cui non risulta l' impugnazione.
Si deve pertanto ritenere che la sentenza in parola , proprio per non essere più soggetta ad impugnazione, contenga un titolo di credito incontrovertibile, non solo nella sua esattezza – in quanto non contestato nella sua entità – ma anche nella sua esistenza – siccome non sottoposto a condizione o termine.
Si tratta quindi di un credito certo, liquido ed esigibile, poiché derivante da un titolo esecutivo (cfr Cass nn. 6820/2002,8338/2011, SS UU 23225/2016,Trib Napoli n. 7533/2022), e dunque opponibile in compensazione al credito di cui all' atto di precetto opposto.
Si verte quindi in ipotesi di compensazione legale e conseguentemente i crediti contrapposti si estinguono per le quantità corrispondenti, a far data dalla coesistenza degli stessi.
L' opposizione proposta dal deve pertanto essere accolta. Pt_1
In sede di regolamentazione delle spese di lite si osserva che il ha Pt_1 eccepito la compensazione del debito di cui all' atto di precetto con il proprio credito solo nell' ambito del presente giudizio e non invece – come avrebbe potuto – a seguito della ricezione della diffida ad adempiere notificatagli dalla in data 22.03.2023 (e quindi quando il proprio credito era già CP_1 maturato).
Tale condotta stragiudiziale deve essere considerata contraria a correttezza e buona fede, in quanto tale idonea a concretizzare una delle gravi ed eccezionali ragioni che – secondo il principio fissato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 / 2018 – consente la compensazione delle spese di lite anche al di fuori delle ipotesi previste dall' art 92 cpc.
Le suddette spese vengono quindi compensate tra le parti, ma – atteso che l' opposta ha comunque contestato l' operatività della exceptio compensationis nel presente giudizio – solo in misura parziale, e precisamente nella misura del 50%. Le suddette spese vengono liquidate in base allo scaglione per valore del d.m. n. 55/2014, con applicazione del compenso corrispondente al limite minimo dello scaglione – e tanto in ragione dell' assenza di istruzione orale e documentale – e vengono quantificate in euro 2777, di cui 237 per spese e 2540 per compenso , oltre rimborso forfettario 15%, con compensazione nella misura del 50 % e condanna dell' opposta al pagamento in favore dell' opponente per il residuo 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei confronti di , così decide: Parte_1 Controparte_1
in accoglimento dell' opposizione, dichiara estinto per compensazione il credito di cui all' atto di precetto con quello vantato dall' opponente nei confronti dell' opposta, fondato sulla sentenza n. 84/2015, depositata dalla Corte d' Appello di Campobasso in data 07.04.2015; per l' effetto dichiara l' atto di precetto opposto nullo;
liquida le spese di lite in complessivi euro 2777 - di cui 237 per spese e 2540 per compenso , oltre rimborso forfettario 15% - compensandole per una metà e ponendo la residua metà a carico dell' opposta.
Larino, 5 giugno 2025.
giudice onorario
Dott. Riccardo De Mutiis