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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/07/2025, n. 2983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2983 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 1324/2025 R.G. T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Gianfranco De Parte_1
Mola;
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: scioglimento del matrimonio. CONCLUSIONI: All'udienza dell'11.07.2025, celebrata nella contumacia del resistente, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni declinate a verbale dal solo procuratore della ricorrente;
il P.M. interveniva in giudizio con nota del 06.02.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in riassunzione depositato il 29.01.2025 (previa declaratoria di incompetenza resa dal Tribunale di Trani in data 05.11.2024) chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio da lei contratto in Bari il 27.04.2006 con CP_1
, dalla cui unione era nato il figlio in data 27.07.2006.
[...] Per_1 A fondamento della sua domanda la ricorrente deduceva che con sentenza n. 2524/2020 del 23.07.2020, passata in giudicato, il Tribunale di Bari aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, in particolare, disporsi l'obbligo del di versarle un contributo paterno al CP_1 mantenimento del figlio di € 170,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Fissata la comparizione personale delle parti, all'udienza del 11.07.2025 Controparte_1 pur ritualmente citato in giudizio, non si costituiva;
la ricorrente dichiarava che, nelle more il figlio era diventato economicamente autosufficiente ed il Giudice, dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, in via provvisoria ed urgente revocava le statuizioni separative relative all'affidamento, al collocamento e al diritto di visita paterno con riferimento al figlio della coppia in quanto maggiorenne ed a decorrere dal mese di luglio 2025 revocava il contributo paterno al mantenimento del figlio;
precisate le conclusioni, il Giudice assegnava la causa a sentenza per la decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c.; il P.M. interveniva in giudizio con nota del 06.02.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, stante la regolarità della notifica, deve essere dichiarata la contumacia del resistente. La domanda tesa alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio è fondata e può essere accolta. 1.- Com'è noto, ai sensi dell'art. 2 legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato quando ricorra la condizione di carattere soggettivo del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art.
3. E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito è risultato vano per la mancata comparizione del resistente ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo. Ricorre, poi, la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett. b), L. Div.) della pronuncia della sentenza separativa e del termine di un anno (come ridotto dalla legge 6/5/2015 n. 55) dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella medesima procedura. Pertanto, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
3.- Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti, in difetto della prospettazione di circostanze nuove e diverse rispetto a quelle indicate in ricorso, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza dell'11.07.2025, alle quali la ricorrente ha prestato sostanziale acquiescenza.
4.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza anche in base al principio di causalità, avendo il resistente costretto l'altra parte ad agire in giudizio per ottenere la declaratoria invocata anziché utilizzare strumenti alternativi di definizione della controversia, e vengono liquidate in favore dell'Erario ex art. 133 D.P.R. 115/2002, essendo stata ammessa la ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato in data 28.01.2025, spese liquidate come da dispositivo che segue secondo i parametri medi del D.M. 147/22, tabella “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” (involgente le sole fasi introduttiva e di studio con riduzione del 30% stante la tenuità della causa, nonché quella decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M., trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo stati depositati scritti conclusivi e con esclusione della fase istruttoria non celebratasi).
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 29.01.2025 e presentato da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. dichiara la contumacia del resistente;
2. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 in Bari il 27.04.2006 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Controparte_1 del Comune di Bari al n.3, parte I, anno 2006;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. conferma le statuizioni dettate all'udienza dell'11.07.2025;
5. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
6. condanna il resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in € 2.759,75 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti ed al rimborso forfettario nella misura del 15%, il tutto da liquidarsi in favore dell'Erario ex art. 133 T.U. Spese Giustizia;
7. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari, il 24.07.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Rosella Nocera
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 1324/2025 R.G. T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Gianfranco De Parte_1
Mola;
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: scioglimento del matrimonio. CONCLUSIONI: All'udienza dell'11.07.2025, celebrata nella contumacia del resistente, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni declinate a verbale dal solo procuratore della ricorrente;
il P.M. interveniva in giudizio con nota del 06.02.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in riassunzione depositato il 29.01.2025 (previa declaratoria di incompetenza resa dal Tribunale di Trani in data 05.11.2024) chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio da lei contratto in Bari il 27.04.2006 con CP_1
, dalla cui unione era nato il figlio in data 27.07.2006.
[...] Per_1 A fondamento della sua domanda la ricorrente deduceva che con sentenza n. 2524/2020 del 23.07.2020, passata in giudicato, il Tribunale di Bari aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, in particolare, disporsi l'obbligo del di versarle un contributo paterno al CP_1 mantenimento del figlio di € 170,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Fissata la comparizione personale delle parti, all'udienza del 11.07.2025 Controparte_1 pur ritualmente citato in giudizio, non si costituiva;
la ricorrente dichiarava che, nelle more il figlio era diventato economicamente autosufficiente ed il Giudice, dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, in via provvisoria ed urgente revocava le statuizioni separative relative all'affidamento, al collocamento e al diritto di visita paterno con riferimento al figlio della coppia in quanto maggiorenne ed a decorrere dal mese di luglio 2025 revocava il contributo paterno al mantenimento del figlio;
precisate le conclusioni, il Giudice assegnava la causa a sentenza per la decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c.; il P.M. interveniva in giudizio con nota del 06.02.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, stante la regolarità della notifica, deve essere dichiarata la contumacia del resistente. La domanda tesa alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio è fondata e può essere accolta. 1.- Com'è noto, ai sensi dell'art. 2 legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato quando ricorra la condizione di carattere soggettivo del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art.
3. E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito è risultato vano per la mancata comparizione del resistente ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo. Ricorre, poi, la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett. b), L. Div.) della pronuncia della sentenza separativa e del termine di un anno (come ridotto dalla legge 6/5/2015 n. 55) dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella medesima procedura. Pertanto, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
3.- Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti, in difetto della prospettazione di circostanze nuove e diverse rispetto a quelle indicate in ricorso, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza dell'11.07.2025, alle quali la ricorrente ha prestato sostanziale acquiescenza.
4.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza anche in base al principio di causalità, avendo il resistente costretto l'altra parte ad agire in giudizio per ottenere la declaratoria invocata anziché utilizzare strumenti alternativi di definizione della controversia, e vengono liquidate in favore dell'Erario ex art. 133 D.P.R. 115/2002, essendo stata ammessa la ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato in data 28.01.2025, spese liquidate come da dispositivo che segue secondo i parametri medi del D.M. 147/22, tabella “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” (involgente le sole fasi introduttiva e di studio con riduzione del 30% stante la tenuità della causa, nonché quella decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M., trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo stati depositati scritti conclusivi e con esclusione della fase istruttoria non celebratasi).
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 29.01.2025 e presentato da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. dichiara la contumacia del resistente;
2. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 in Bari il 27.04.2006 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Controparte_1 del Comune di Bari al n.3, parte I, anno 2006;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. conferma le statuizioni dettate all'udienza dell'11.07.2025;
5. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
6. condanna il resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in € 2.759,75 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti ed al rimborso forfettario nella misura del 15%, il tutto da liquidarsi in favore dell'Erario ex art. 133 T.U. Spese Giustizia;
7. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari, il 24.07.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Rosella Nocera