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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/07/2025, n. 3124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3124 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4399+4417 del 2025 R.G. promossa da:
con l'avv. APRILE MASSIMO MARIA e con gli avv. e Parte_1
CHIARA AN con l'avv. APRILE MASSIMO MARIA e con gli avv. e
contro:
con l'avv. ROVELLI STEFANO e gli avv. Controparte_1
RA CO VIA SODERINI, 24 20146 MILANO;
e C.F._1
OGGETTO: Carta docenti ex art. 1 comma 121 della legge n. 107 del 13.07.15 richiesta dagli insegnanti con contratto a termine.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ciascun ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in cancelleria, le parti ricorrenti delle cause riunite hanno chiesto di accertare il proprio diritto all'assegnazione della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1 comma 121 della legge n.
107 del 13.07.15, con condanna per l'Amministrazione resistente a corrispondere il relativo importo, con maggiorazione di interessi legali dal dovuto al saldo. Secondo la prospettazione attorea, gli insegnanti assunti a tempo determinato dovrebbero ritersi, infatti, in tutto e per tutto equiparati alla figura dei docenti di ruolo alla luce delle mansioni svolte, della regolamentazione normativa in materia e in particolare, della clausola 4 della direttiva 99/70/CE.
Verificata la regolarità della notificazione, è stata dichiarata la contumacia del convenuto che non si è costituito. CP_1
All'udienza di discussione, non essendo necessaria alcuna istruttoria, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attrici sono risultate fondate.
Venendo ad esaminare le posizioni della parte attorea risulta in causa che ciascuna rientra nell'ambito del personale docente e che ha ottenuto un'ulteriore contratto a termine per l'anno in corso oppure risulta presente in graduatoria.
In particolare, dopo la stipula di diversi contratti a termine, come descritti nell'atto introduttivo del giudizio, risulta (cfr. gli Stati Matricolari allegati dalla resistente) che:
, è in servizio dal 01/09/2024 al 30/06/2025 presso Parte_1
“Istituto Superiore – C. Varalli”, Milano;
CHIARA AN, è in servizio dal 27/09/2024 al 30/06/2025 presso
Istituto Superiore “M. Bellisario”– Inzago – Milano
Giova, poi, ricordare come l'art. 1, ai commi 121 e ss. della legge n. 107 del 13.07.15 disponga che
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_2
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_3 adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, nonche' le modalita' per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalita' di cui al comma 121 e' autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_3 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attivita' formative di cui ai commi da 121 a 124 e' autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016”.
Ciò posto, con il ricorso si è sostenuto, per gli anni di precariato suddetti, il diritto all'attribuzione della Carta docenti, concessa dal convenuto solo CP_1
al personale insegnante a tempo indeterminato.
Nel caso, viene a rilevare, innanzitutto, la clausola 4 della direttiva
70/99/CE che stabilisce che
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Viceversa, non sembra avere alcuna attinenza la clausola 6 della stessa direttiva, pur richiamata dallo Stato italiano nelle proprie difese nella causa C-
450/21 davanti alla Corte di giustizia (e dunque considerata da parte della stessa).
Così è possibile rammentare che, con riguardo alla clausola 4 e all'art. 1, comma 121 e ss. della legge n. 107/15, secondo i seguenti passaggi, si è espressa la Corte giustizia sez. VI, 18/05/2022, nella causa C-450/21, nei paragrafi 32 e ss., nel senso che:
Pa
“32 Nel caso di specie, occorre rilevare che , dal momento che è stata assunta dal in qualità di docente mediante contratti a tempo determinato, rientra nella nozione di CP_1
«lavoratore a tempo determinato», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, in combinato disposto con la clausola 3, punto 1, del medesimo, e pertanto nell'ambito di applicazione di tali disposizioni.
33 In secondo luogo, per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di
tale clausola 4, punto 1, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
34 La Corte ha pertanto ritenuto che rientrino in detta nozione, tra l'altro, le indennità triennali per anzianità di servizio (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Per_1
e , C-444/09 e C-456/09, EU:C:2010:819, punto 50, e ordinanza del 18
[...] Persona_2 marzo 2011, , C-273/10, non pubblicata, EU:C:2011:167, punto 32), le indennità Persona_3 sessennali per formazione continua (v., in tal senso, ordinanza del 9 febbraio 2012, Per_4
, C-556/11, non pubblicata, EU:C:2012:67, punto 38), la partecipazione a un piano di
[...] valutazione professionale e l'incentivo economico che ne consegue in caso di valutazione positiva
(ordinanza del 21 settembre 2016, , C-631/15, EU:C:2016:725, punto 36), nonché Persona_5 la partecipazione a una carriera professionale orizzontale che dà luogo a un'integrazione salariale
(ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, Persona_6 punto 47).
35 Nel caso di specie, anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del CP_1 decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la CP_1 concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti.
37 Orbene, tutti questi elementi soddisfano il criterio decisivo richiamato al punto 33 della presente ordinanza.
38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come
«condizione di impiego»
39 Occorre ricordare, in terzo luogo, che, secondo una giurisprudenza costante, il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-
574/16, EU:C:2018:390, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
40 A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).
41 Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).
42 Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i Pa fatti, stabilire se , allorché era alle dipendenze del Ministero con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)”.
Ciò posto, occorre, allora, in primo luogo, evidenziare come dalla convenuta, non costituita, non è stata dimostrata l'attribuzione di un beneficio simile ai docenti precari.
In più, non vi sono motivi per cui, tenendo conto delle argomentazioni della menzionata ordinanza della Corte di giustizia, non si debba considerare la Carta docenti nell'ambito delle “condizioni di impiego” per cui non deve esserci discriminazione tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato ai sensi della clausola 4.
Cosicché, non essendovi ostacolo nel contenuto delle parole di cui all'articolo 1, comma 121, cit., che non appare limitare necessariamente il beneficio ai docenti di ruolo, in ragione della suddetta soluzione ermeneutica svolta dalla Corte di giustizia, si può proporre l'interpretazione conforme della norma in parola, con estensione della stessa agli insegnanti a tempo determinato
(cfr., in senso similare , Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018;
Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6293 del 2020).
Ad ogni modo, ad abundantiam, si può anche rammentare come la clausola 4 sia ormai riconosciuta da costante giurisprudenza come di applicazione diretta nei confronti dello Stato per il suo contenuto dettagliato e preciso (c.d. self executing), cosicché, anche qualora non si dovesse addivenire a un'interpretazione conforme, si dovrebbe comunque far applicazione immediata della stessa ai fini della decisione della causa, con disapplicazione della normativa legislativa o regolamentare che venga a limitare l'emolumento in parola ai docenti di ruolo.
Quanto finora argomentato, risulta, peraltro, ulteriormente confermato quantomeno per l'anno 2023 (derivando il diritto attoreo, per gli anni precedenti, dalle argomentazioni sovraesposte), dalla recente introduzione dell'articolo 15 del
DL n. 69/23 per cui
“la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Tale norma, peraltro, deve essere disapplicata ai sensi della clausola 4 menzionata nella parte in cui limita il diritto alle supplenze annuali su posto vacante e disponibile, considerato come le motivazioni della Corte di giustizia per cui tale indennità deve essere considerata condizione di impiego ai sensi di tale previsione sono da applicarsi a tutte le tipologie di contratto a termine e anche part time, non potendosi trovare differenziazioni nell'esigenza di attribuire una parità retributiva anche agli assunti a tempo determinato su posto non vacante o part time, purchè con prestazione ovviamente non di minimo rilievo (considerata anche la ratio legis dell'accrescimento delle competenze del singolo docente e dell'incremento della qualità del servizio scolastico).
Pertanto, occorre riconoscere alla parte attorea il beneficio richiesto, per le annualità riferite ai contratti a termine stipulati, nei limiti della prescrizione quinquennale, avendo chiarito la Suprema Corte che
“nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 cod. civ. che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento” (cfr. Cass. sentenza n. 11379/2020).
Nemmeno, poi, potrebbe trovare ostacolo per tale attribuzione la clausola del DPCM 28/11/2016 che ha previsto la possibilità di riportare al 31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di competenza, poiché è ovvio che tale limite temporale può decorrere solo per chi possa godere del diritto
e non, dunque, per chi come parte ricorrente ne sia stata privata, valendo per la stessa solo dalla data del suo riconoscimento in avanti in virtù della presente sentenza.
Neppure, poi, si può ritenere che vi siano ostacoli al riconoscimento suddetto per il fatto che sono ormai cessati i contratti a termine.
Infatti, si deve pur dar atto che il beneficio in parola di cui all'articolo 1, comma 121 trova la sua ratio legis sia nella accrescimento delle competenze del singolo docente, sia nell'incremento della qualità del servizio scolastico, con esigenza quindi che sia attivo il rapporto di lavoro al momento della richiesta dello stesso, ma occorre rilevare che nel caso sussistono tali condizioni. In questo senso, è risultato che le parti ricorrenti sono tuttora in servizio, con, dunque, piena possibilità di godere del beneficio richiesto.
Si deve, quindi, accertare che ciascuna di esse deve beneficiare della attribuzione della Carta docenti per gli anni menzionati nel dispositivo a cui si può far rinvio e richiamati nel ricorso introduttivo, con diritto di attribuzione della medesima quale risarcimento in forma specifica, non essendo ammissibile una corresponsione in denaro.
Il diritto risulta, dunque, maturato per le parti ricorrenti per le annualità indicate in dispositivo, che risulta, peraltro, confermato pure dalla condotta processuale della convenuta che non ha ritenuto di costituirsi in giudizio per contestare le allegazioni attoree.
Infatti, il bene della vita ottenibile con parità di condizioni rispetto ai docenti di ruolo è la stessa Carta docenti che può essere reintegrata in forma specifica per gli anni in cui è stata omessa, restando, poi, al singolo insegnante farne utilizzo, in tutto o in parte, nei limiti temporali di cui al DPCM 28/11/2016, cosicché, ad oggi, ancorché si volesse qualificare la domanda come risarcitoria non sarebbe dimostrabile l'effettivo danno subito dalla parte interessata, non essendo concedibile un risarcimento per equivalente.
Ugualmente, trattandosi dell'attribuzione di un beneficio ai fini della formazione da poter usufruire integralmente in forma specifica in futuro, non è ammissibile alcun incremento per interessi, non essendo, peraltro, dimostrato alcun danno per perdita di valore collegato allo stesso.
Si aggiunga, solo, da ultimo, come anche in ragione dell'efficacia diretta della clausola 4 della direttiva 70/90/CE, nonché dell'interpretazione offerta dello stesso art. 1, comma 121 cit., debbono essere disapplicate tutte le norme, anche regolamentari o contrattuali che si pongano in senso contrario alla stessa, che non possono giovare per una diversa soluzione ermeneutica.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto e le spese di lite sono regolate, secondo il principio della soccombenza, tenendo conto della natura, della serialità, del valore e della breve durata delle cause riunite.
P.Q.M.
accerta il diritto delle seguenti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico “Carta docenti” di cui all'articolo 1, co. 121 della legge n. 107/15 per i seguenti periodi:
per l'anno 2024/25; Parte_1
CHIARA AN per gli anni 2023/2024 e 2024/25;
Condanna il convenuto all'attribuzione di tale beneficio a ciascuna parte ricorrente e al CP_1
pagamento delle spese di lite in favore della parte attorea che liquida complessivamente in euro 579, oltre il 15% per spese forfettarie e oltre Iva e c.p.a. e contributo unificato se versato e dovuto, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 02/07/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4399+4417 del 2025 R.G. promossa da:
con l'avv. APRILE MASSIMO MARIA e con gli avv. e Parte_1
CHIARA AN con l'avv. APRILE MASSIMO MARIA e con gli avv. e
contro:
con l'avv. ROVELLI STEFANO e gli avv. Controparte_1
RA CO VIA SODERINI, 24 20146 MILANO;
e C.F._1
OGGETTO: Carta docenti ex art. 1 comma 121 della legge n. 107 del 13.07.15 richiesta dagli insegnanti con contratto a termine.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ciascun ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in cancelleria, le parti ricorrenti delle cause riunite hanno chiesto di accertare il proprio diritto all'assegnazione della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1 comma 121 della legge n.
107 del 13.07.15, con condanna per l'Amministrazione resistente a corrispondere il relativo importo, con maggiorazione di interessi legali dal dovuto al saldo. Secondo la prospettazione attorea, gli insegnanti assunti a tempo determinato dovrebbero ritersi, infatti, in tutto e per tutto equiparati alla figura dei docenti di ruolo alla luce delle mansioni svolte, della regolamentazione normativa in materia e in particolare, della clausola 4 della direttiva 99/70/CE.
Verificata la regolarità della notificazione, è stata dichiarata la contumacia del convenuto che non si è costituito. CP_1
All'udienza di discussione, non essendo necessaria alcuna istruttoria, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attrici sono risultate fondate.
Venendo ad esaminare le posizioni della parte attorea risulta in causa che ciascuna rientra nell'ambito del personale docente e che ha ottenuto un'ulteriore contratto a termine per l'anno in corso oppure risulta presente in graduatoria.
In particolare, dopo la stipula di diversi contratti a termine, come descritti nell'atto introduttivo del giudizio, risulta (cfr. gli Stati Matricolari allegati dalla resistente) che:
, è in servizio dal 01/09/2024 al 30/06/2025 presso Parte_1
“Istituto Superiore – C. Varalli”, Milano;
CHIARA AN, è in servizio dal 27/09/2024 al 30/06/2025 presso
Istituto Superiore “M. Bellisario”– Inzago – Milano
Giova, poi, ricordare come l'art. 1, ai commi 121 e ss. della legge n. 107 del 13.07.15 disponga che
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_2
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_3 adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, nonche' le modalita' per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalita' di cui al comma 121 e' autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_3 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attivita' formative di cui ai commi da 121 a 124 e' autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016”.
Ciò posto, con il ricorso si è sostenuto, per gli anni di precariato suddetti, il diritto all'attribuzione della Carta docenti, concessa dal convenuto solo CP_1
al personale insegnante a tempo indeterminato.
Nel caso, viene a rilevare, innanzitutto, la clausola 4 della direttiva
70/99/CE che stabilisce che
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Viceversa, non sembra avere alcuna attinenza la clausola 6 della stessa direttiva, pur richiamata dallo Stato italiano nelle proprie difese nella causa C-
450/21 davanti alla Corte di giustizia (e dunque considerata da parte della stessa).
Così è possibile rammentare che, con riguardo alla clausola 4 e all'art. 1, comma 121 e ss. della legge n. 107/15, secondo i seguenti passaggi, si è espressa la Corte giustizia sez. VI, 18/05/2022, nella causa C-450/21, nei paragrafi 32 e ss., nel senso che:
Pa
“32 Nel caso di specie, occorre rilevare che , dal momento che è stata assunta dal in qualità di docente mediante contratti a tempo determinato, rientra nella nozione di CP_1
«lavoratore a tempo determinato», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, in combinato disposto con la clausola 3, punto 1, del medesimo, e pertanto nell'ambito di applicazione di tali disposizioni.
33 In secondo luogo, per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di
tale clausola 4, punto 1, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
34 La Corte ha pertanto ritenuto che rientrino in detta nozione, tra l'altro, le indennità triennali per anzianità di servizio (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Per_1
e , C-444/09 e C-456/09, EU:C:2010:819, punto 50, e ordinanza del 18
[...] Persona_2 marzo 2011, , C-273/10, non pubblicata, EU:C:2011:167, punto 32), le indennità Persona_3 sessennali per formazione continua (v., in tal senso, ordinanza del 9 febbraio 2012, Per_4
, C-556/11, non pubblicata, EU:C:2012:67, punto 38), la partecipazione a un piano di
[...] valutazione professionale e l'incentivo economico che ne consegue in caso di valutazione positiva
(ordinanza del 21 settembre 2016, , C-631/15, EU:C:2016:725, punto 36), nonché Persona_5 la partecipazione a una carriera professionale orizzontale che dà luogo a un'integrazione salariale
(ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, Persona_6 punto 47).
35 Nel caso di specie, anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del CP_1 decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la CP_1 concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti.
37 Orbene, tutti questi elementi soddisfano il criterio decisivo richiamato al punto 33 della presente ordinanza.
38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come
«condizione di impiego»
39 Occorre ricordare, in terzo luogo, che, secondo una giurisprudenza costante, il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-
574/16, EU:C:2018:390, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
40 A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).
41 Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).
42 Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i Pa fatti, stabilire se , allorché era alle dipendenze del Ministero con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)”.
Ciò posto, occorre, allora, in primo luogo, evidenziare come dalla convenuta, non costituita, non è stata dimostrata l'attribuzione di un beneficio simile ai docenti precari.
In più, non vi sono motivi per cui, tenendo conto delle argomentazioni della menzionata ordinanza della Corte di giustizia, non si debba considerare la Carta docenti nell'ambito delle “condizioni di impiego” per cui non deve esserci discriminazione tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato ai sensi della clausola 4.
Cosicché, non essendovi ostacolo nel contenuto delle parole di cui all'articolo 1, comma 121, cit., che non appare limitare necessariamente il beneficio ai docenti di ruolo, in ragione della suddetta soluzione ermeneutica svolta dalla Corte di giustizia, si può proporre l'interpretazione conforme della norma in parola, con estensione della stessa agli insegnanti a tempo determinato
(cfr., in senso similare , Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018;
Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6293 del 2020).
Ad ogni modo, ad abundantiam, si può anche rammentare come la clausola 4 sia ormai riconosciuta da costante giurisprudenza come di applicazione diretta nei confronti dello Stato per il suo contenuto dettagliato e preciso (c.d. self executing), cosicché, anche qualora non si dovesse addivenire a un'interpretazione conforme, si dovrebbe comunque far applicazione immediata della stessa ai fini della decisione della causa, con disapplicazione della normativa legislativa o regolamentare che venga a limitare l'emolumento in parola ai docenti di ruolo.
Quanto finora argomentato, risulta, peraltro, ulteriormente confermato quantomeno per l'anno 2023 (derivando il diritto attoreo, per gli anni precedenti, dalle argomentazioni sovraesposte), dalla recente introduzione dell'articolo 15 del
DL n. 69/23 per cui
“la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Tale norma, peraltro, deve essere disapplicata ai sensi della clausola 4 menzionata nella parte in cui limita il diritto alle supplenze annuali su posto vacante e disponibile, considerato come le motivazioni della Corte di giustizia per cui tale indennità deve essere considerata condizione di impiego ai sensi di tale previsione sono da applicarsi a tutte le tipologie di contratto a termine e anche part time, non potendosi trovare differenziazioni nell'esigenza di attribuire una parità retributiva anche agli assunti a tempo determinato su posto non vacante o part time, purchè con prestazione ovviamente non di minimo rilievo (considerata anche la ratio legis dell'accrescimento delle competenze del singolo docente e dell'incremento della qualità del servizio scolastico).
Pertanto, occorre riconoscere alla parte attorea il beneficio richiesto, per le annualità riferite ai contratti a termine stipulati, nei limiti della prescrizione quinquennale, avendo chiarito la Suprema Corte che
“nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 cod. civ. che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento” (cfr. Cass. sentenza n. 11379/2020).
Nemmeno, poi, potrebbe trovare ostacolo per tale attribuzione la clausola del DPCM 28/11/2016 che ha previsto la possibilità di riportare al 31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di competenza, poiché è ovvio che tale limite temporale può decorrere solo per chi possa godere del diritto
e non, dunque, per chi come parte ricorrente ne sia stata privata, valendo per la stessa solo dalla data del suo riconoscimento in avanti in virtù della presente sentenza.
Neppure, poi, si può ritenere che vi siano ostacoli al riconoscimento suddetto per il fatto che sono ormai cessati i contratti a termine.
Infatti, si deve pur dar atto che il beneficio in parola di cui all'articolo 1, comma 121 trova la sua ratio legis sia nella accrescimento delle competenze del singolo docente, sia nell'incremento della qualità del servizio scolastico, con esigenza quindi che sia attivo il rapporto di lavoro al momento della richiesta dello stesso, ma occorre rilevare che nel caso sussistono tali condizioni. In questo senso, è risultato che le parti ricorrenti sono tuttora in servizio, con, dunque, piena possibilità di godere del beneficio richiesto.
Si deve, quindi, accertare che ciascuna di esse deve beneficiare della attribuzione della Carta docenti per gli anni menzionati nel dispositivo a cui si può far rinvio e richiamati nel ricorso introduttivo, con diritto di attribuzione della medesima quale risarcimento in forma specifica, non essendo ammissibile una corresponsione in denaro.
Il diritto risulta, dunque, maturato per le parti ricorrenti per le annualità indicate in dispositivo, che risulta, peraltro, confermato pure dalla condotta processuale della convenuta che non ha ritenuto di costituirsi in giudizio per contestare le allegazioni attoree.
Infatti, il bene della vita ottenibile con parità di condizioni rispetto ai docenti di ruolo è la stessa Carta docenti che può essere reintegrata in forma specifica per gli anni in cui è stata omessa, restando, poi, al singolo insegnante farne utilizzo, in tutto o in parte, nei limiti temporali di cui al DPCM 28/11/2016, cosicché, ad oggi, ancorché si volesse qualificare la domanda come risarcitoria non sarebbe dimostrabile l'effettivo danno subito dalla parte interessata, non essendo concedibile un risarcimento per equivalente.
Ugualmente, trattandosi dell'attribuzione di un beneficio ai fini della formazione da poter usufruire integralmente in forma specifica in futuro, non è ammissibile alcun incremento per interessi, non essendo, peraltro, dimostrato alcun danno per perdita di valore collegato allo stesso.
Si aggiunga, solo, da ultimo, come anche in ragione dell'efficacia diretta della clausola 4 della direttiva 70/90/CE, nonché dell'interpretazione offerta dello stesso art. 1, comma 121 cit., debbono essere disapplicate tutte le norme, anche regolamentari o contrattuali che si pongano in senso contrario alla stessa, che non possono giovare per una diversa soluzione ermeneutica.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto e le spese di lite sono regolate, secondo il principio della soccombenza, tenendo conto della natura, della serialità, del valore e della breve durata delle cause riunite.
P.Q.M.
accerta il diritto delle seguenti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico “Carta docenti” di cui all'articolo 1, co. 121 della legge n. 107/15 per i seguenti periodi:
per l'anno 2024/25; Parte_1
CHIARA AN per gli anni 2023/2024 e 2024/25;
Condanna il convenuto all'attribuzione di tale beneficio a ciascuna parte ricorrente e al CP_1
pagamento delle spese di lite in favore della parte attorea che liquida complessivamente in euro 579, oltre il 15% per spese forfettarie e oltre Iva e c.p.a. e contributo unificato se versato e dovuto, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 02/07/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo