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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/07/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 3.7.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. R. Parte_1
Itta
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. R. CP_1
Caracuta
Resistente
Oggetto: quantificazione postumi malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.1.2024, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver inoltrato denuncia di malattia professionale per la patologia “adenocarcinoma polmonare, con intervenuta lobectomia superiore sinistra e conseguente riduzione capacità respiratoria di FVC, FEV1 e DLCO” e che , con provvedimento del CP_1
20.10.2020, aveva riconosciuto la natura lavorativa di detto patologia “con postumi attribuiti in misura dell'80% e cumulativi ex-artt. 80, 81 e 132 T.U. in ragione dell'81%”.
Rappresentava che, all'esito del procedimento di revisione disposto ai sensi dell'art. 137
T.U., con provvedimento del 24/10/2023, aveva comunicato la riduzione dei CP_1
postumi nella misura del 45%, riconoscendo la rendita cumulativa al 47% con decorrenza 1.10.2023.
Ritenuta tuttavia l'erroneità di tale valutazione, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dei postumi permanenti da malattia professionale “adenocarcinoma polmonare, con intervenuta lobectomia superiore sinistra e conseguente riduzione capacità respiratoria di FVC, FEV1 e DLCO” già riconosciuta in rendita cumulativa con altre con postumi di evento infortunio del 2015 non oggetto di revisione, dal 31/07/2020, ai sensi del D.P.R. 1124/65, nella misura accertanda in giudizio, superiore a quella riconosciuta a seguito della revisione, come quantificato in ricorso amministrativo o come già riconosciuto dal 2020 e comunque come per legge, se necessario mediante espletanda
C.T.U. ed in applicazione del D.M. 12 luglio 12 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25-
07-2000) di Approvazione di "Tabella delle menomazioni" e dell'art. 78 T.U..
2. Condannare l' in persona del suo Presidente pro tempore, al pagamento, in favore CP_1 del ricorrente, delle differenze dei ratei di rendita cumulativa maturati e maturandi dall'
1/10/2023 al prosieguo, oltre gli accessori di legge, nella maggior misura tra danno da svalutazione monetaria o interessi legali - nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/91 - maturati
e maturandi dalla data di maturazione e di pagamento di ogni singolo rateo di rendita maturati dall'1710/2023 fino all'effettivo soddisfo, in ossequio di quanto disposto dal T.U. di cui al
D.P.R. 30.6.65 n. 1124 e successive modificazioni, per le causali di cui alla narrativa che precede”.
Si costituiva in giudizio l' , che – nel richiamare gli accertamenti effettuati in via CP_1
amministrativa - contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Essendo in contestazione esclusivamente la quantificazione dei postumi residuati al ricorrente a causa della malattia professionale già riconosciuta dall'Istituto giusta provvedimento del 20.10.2020 e ridotti all'esito del procedimento di revisione, è stata disposta TU medico legale al fine di accertare il grado di menomazione dell'integrità psicofisica occorso all'istante a causa della stessa.
Ebbene, il TU nominato, specialista in malattie dell'apparato respiratorio, ha evidenziato come “Tutti i dati depongono per un quadro di broncopatia cronica con deficit ventilatorio ostruttivo di grado moderato e riduzione severa della DLCO (30% del predetto) in esiti fibrotici cicatriziali della lobectomia LSS per
ADENOCARCINOMA POLMONARE A MEDIO GRADO DI DIFFERENZIAZIONE
ACINARE CON COMPONENTE PAPILLARE E A CRESCITA LEPIDICA” e ha quantificato i postumi nella misura del 60%.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il TU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale, stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti – differenti da quelle inoltrate nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. e dall'ausiliare ritenute non condivisibili sulla scorta della documentazione medica in atti e dell'esame obiettivo del periziando - idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una menomazione superiore rispetto a quella attribuita in via amministrativa all'esito del procedimento di revisione, il ricorso va accolto.
La regolamentazione delle spese, liquidate in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche complesse e del valore della controversia, segue il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
accerta e dichiara che i postumi residuati a carico del ricorrente a causa della patologia indicata in ricorso (lett.c) sono pari al 60% e per l'effetto ordina ad di adottare i CP_1
provvedimenti consequenziali, previo cumulo con il grado di menomazione già riconosciuto per l'evento n. 513236103, e di pagare il dovuto, detratto quanto già corrisposto, oltre accessori sino al soddisfo;
Condanna al pagamento dei compensi di lite che liquida in € 4.638,00 oltre CP_1
accessori con distrazione in favore del procuratore del ricorrente per dichiarato anticipo e pone le spese di TU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Brindisi, 3.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 3.7.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. R. Parte_1
Itta
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. R. CP_1
Caracuta
Resistente
Oggetto: quantificazione postumi malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.1.2024, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver inoltrato denuncia di malattia professionale per la patologia “adenocarcinoma polmonare, con intervenuta lobectomia superiore sinistra e conseguente riduzione capacità respiratoria di FVC, FEV1 e DLCO” e che , con provvedimento del CP_1
20.10.2020, aveva riconosciuto la natura lavorativa di detto patologia “con postumi attribuiti in misura dell'80% e cumulativi ex-artt. 80, 81 e 132 T.U. in ragione dell'81%”.
Rappresentava che, all'esito del procedimento di revisione disposto ai sensi dell'art. 137
T.U., con provvedimento del 24/10/2023, aveva comunicato la riduzione dei CP_1
postumi nella misura del 45%, riconoscendo la rendita cumulativa al 47% con decorrenza 1.10.2023.
Ritenuta tuttavia l'erroneità di tale valutazione, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dei postumi permanenti da malattia professionale “adenocarcinoma polmonare, con intervenuta lobectomia superiore sinistra e conseguente riduzione capacità respiratoria di FVC, FEV1 e DLCO” già riconosciuta in rendita cumulativa con altre con postumi di evento infortunio del 2015 non oggetto di revisione, dal 31/07/2020, ai sensi del D.P.R. 1124/65, nella misura accertanda in giudizio, superiore a quella riconosciuta a seguito della revisione, come quantificato in ricorso amministrativo o come già riconosciuto dal 2020 e comunque come per legge, se necessario mediante espletanda
C.T.U. ed in applicazione del D.M. 12 luglio 12 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25-
07-2000) di Approvazione di "Tabella delle menomazioni" e dell'art. 78 T.U..
2. Condannare l' in persona del suo Presidente pro tempore, al pagamento, in favore CP_1 del ricorrente, delle differenze dei ratei di rendita cumulativa maturati e maturandi dall'
1/10/2023 al prosieguo, oltre gli accessori di legge, nella maggior misura tra danno da svalutazione monetaria o interessi legali - nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/91 - maturati
e maturandi dalla data di maturazione e di pagamento di ogni singolo rateo di rendita maturati dall'1710/2023 fino all'effettivo soddisfo, in ossequio di quanto disposto dal T.U. di cui al
D.P.R. 30.6.65 n. 1124 e successive modificazioni, per le causali di cui alla narrativa che precede”.
Si costituiva in giudizio l' , che – nel richiamare gli accertamenti effettuati in via CP_1
amministrativa - contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Essendo in contestazione esclusivamente la quantificazione dei postumi residuati al ricorrente a causa della malattia professionale già riconosciuta dall'Istituto giusta provvedimento del 20.10.2020 e ridotti all'esito del procedimento di revisione, è stata disposta TU medico legale al fine di accertare il grado di menomazione dell'integrità psicofisica occorso all'istante a causa della stessa.
Ebbene, il TU nominato, specialista in malattie dell'apparato respiratorio, ha evidenziato come “Tutti i dati depongono per un quadro di broncopatia cronica con deficit ventilatorio ostruttivo di grado moderato e riduzione severa della DLCO (30% del predetto) in esiti fibrotici cicatriziali della lobectomia LSS per
ADENOCARCINOMA POLMONARE A MEDIO GRADO DI DIFFERENZIAZIONE
ACINARE CON COMPONENTE PAPILLARE E A CRESCITA LEPIDICA” e ha quantificato i postumi nella misura del 60%.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il TU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale, stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti – differenti da quelle inoltrate nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. e dall'ausiliare ritenute non condivisibili sulla scorta della documentazione medica in atti e dell'esame obiettivo del periziando - idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una menomazione superiore rispetto a quella attribuita in via amministrativa all'esito del procedimento di revisione, il ricorso va accolto.
La regolamentazione delle spese, liquidate in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche complesse e del valore della controversia, segue il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
accerta e dichiara che i postumi residuati a carico del ricorrente a causa della patologia indicata in ricorso (lett.c) sono pari al 60% e per l'effetto ordina ad di adottare i CP_1
provvedimenti consequenziali, previo cumulo con il grado di menomazione già riconosciuto per l'evento n. 513236103, e di pagare il dovuto, detratto quanto già corrisposto, oltre accessori sino al soddisfo;
Condanna al pagamento dei compensi di lite che liquida in € 4.638,00 oltre CP_1
accessori con distrazione in favore del procuratore del ricorrente per dichiarato anticipo e pone le spese di TU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Brindisi, 3.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere