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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/11/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 776/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni CASELLA Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Avv. Laura BOVE Consigliere GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 776/25 ai sensi dell'art. 392 c.p.c. a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 10864/25, decisa alla udienza collegiale del 4/11/25 e promossa
DA
(c.f. ), nato a Milano in [...] C.F._1 data 12.08.1973 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valeria Calviello ed Olivia Mammarella Tosi, unitamente e disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, Via Luigi Pulci n. 60 (CAP: 00162 – Tel: (+39) 06.86391929 – Fax (+39) 06.92044794), giusta procura speciale da intendersi allegata telematicamente in calce al ricorso in riassunzione
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE già RECLAMANTE
CONTRO
(c.f./P. VA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentate pro tempore, corrente in Milano, Via Giovanni Boccaccio n. 4 e sede operativa in Agrate Brianza, Centro Colleoni, Palazzo Cassiopea n.3, Via Paracelso n. 26;
(c.f./P. VA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, corrente in Milano, Via Giovanni Boccaccio n. 4 e sede operativa in Agrate Brianza, Centro Colleoni, Palazzo Cassiopea n. 3, Via Paracelso n. 26, entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti Franco Toffoletto, Prof. Raffaele De Luca Tamajo, Aldo Bottini e Stefano Perazzelli presso lo studio dei quali in Milano, Via Rovello, 12, è elettivamente domiciliata, come da procura alle liti stesa su foglio separato da considerarsi in calce alla memoria di costituzione di secondo grado
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE già RECLAMATE
I procuratori delle parti, come sopra costituite, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE IN RIASSUNZIONE come da ricorso:
“Che l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, in funzione di rinvio disposto con ordinanza n. 10864/2025 della Corte di Cassazione, voglia:
1) in via preliminare: sospendere il presente giudizio e sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, per tutte le ragioni sopra esposte, la seguente questione pregiudiziale: “Se sia compatibile con le previsioni della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, letta anche alla luce dell'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art. 6 TUE in relazione all'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della direttiva 89/391/ CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, la decisione di una Corte interna che sostanzialmente (non statuendone la nullità latae sententiae…) avalli la validità di un procedimento disciplinare attivato da un datore di lavoro italiano (Società di capitali controllata da una holding multinazionale nella cui compliance è stato emanato un Codice 28 Etico che espressamente riservi l'attivazione di un procedimento disciplinare in capo al Lavoratore nella sola ipotesi di segnalazione in malafede di una sospetta condotta di un collega -superiore gerarchico nella fattispecie- relativa ad una violazione di una regola cogente nel diritto italiano;
nella fattispecie concreta: in tema di prevenzione del contagio COVID-19 nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, in occasione della convocazione di una riunione in presenza nel luogo di lavoro)”;
2) nel merito, in via principale:
a) accertare la natura ritorsiva e/o discriminatoria del licenziamento intimato con lettera del 2.12.2021 e per l'effetto dichiarare la nullità del licenziamento medesimo ai sensi dell'art. 18, 1° comma, L. 300/1970, ordinando la reintegrazione del Lavoratore nel posto di lavoro presso le Società odierne convenute e la Controparte_1 Controparte_2 riconosciute come unico centro di imputazione da pronuncia passata in giudicato, con le medesime mansioni e livello retributivo a far data dal 2.12.2021;
b) condannare le medesime Società odierne convenute, in solido tra loro, al risarcimento danni pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento a quella della reintegra (oltre alle contribuzioni previdenziali e assistenziali di legge dovute), il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3) sempre nel merito, in via subordinata:
a) pronunciato l'annullamento del licenziamento ai sensi dell'art. 18, 4° comma, L. 300/1970, ordinare la reintegrazione del Lavoratore nel posto di lavoro presso le Società odierne convenute e la riconosciute come unico centro di Controparte_1 Controparte_2 in gi mansioni e livello retributivo a far data dal 2.12.2021;
b) condannare le medesime Società odierne convenute, in solido tra loro, al pagamento del limite massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 6.760,92 (€ 5.795,08x14:12=€6.760,92) calcolata prendendo in considerazione la busta paga di novembre 2021, corrispondente alla somma complessiva di € 81.131,04 oltre che al pagamento dei contributi previdenziali omessi dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra;
4) in ogni caso: condannare le Società in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio nonché di quello di Cassazione e di tutte le altre ulteriori spese ritenute di giustizia provvedendo come di ragione e per legge.”
PER LE RESISTENTI IN RIASSUNZIONE come da memoria di costituzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e previa ogni opportuna declaratoria:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda pregiudiziale/preliminare di rinvio alla CGUE, nonché la domanda principale di cui al ricorso introduttivo del presente grado di rinvio, per i motivi sopra esposti e per l'effetto rigettare ciascuna delle predette domande avversarie;
nel merito, rigettare il ricorso, respingendo tutte le domande in esso contenute, ovvero limitare la condanna in via solidale delle Società appellate relativamente alla domanda subordinata di cui al ricorso introduttivo del presente grado di rinvio, riconoscendo in favore del sig. una Parte_1 indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto non superiore a n. 12 mensilità, previa integrale deduzione, per i motivi sopra esposti, sia dell'aliunde perceptum che dell'aliunde percipiendum, e, per l'effetto, condannare il Sig. a restituire alle Società Parte_1 appellate (e per esse a in quanto soggetto erogante) la differenza tra la somma Controparte_2 complessivamente percepita in forza dell'ordinanza del Tribunale di Monza del 13-17/01/23, della sentenza Tribunale di Monza n. 3/2024, nonché della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 593/2024, rese inter partes, e la somma ritenuta di giustizia come spettante al medesimo Sig. ai sensi del comma IV dell'art. 18 Stat. Lav.; Parte_1
- in ogni caso, limitare la condanna delle Società appellate in termini di rifusione delle spese di lite del grado di Cassazione ai minimi di legge e con il favore delle spese e competenze del presente grado di rinvio.
In via istruttoria – omissis – “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 3/24 rigettava, compensando le spese di lite, l'opposizione proposta da
[...]
- ex dipendente di come quadro Parte_1 Controparte_3 di secondo livello del CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi e funzioni di “tecnico valutatore, analista” - e l'opposizione incidentale proposta dalla predetta società e da avverso la ordinanza emessa Controparte_2 dal medesimo Ufficio il 17/1/23, con la quale, a conclusione della fase sommaria del giudizio ex art. 1, comma 51, della legge n. 92/12, era stata accertata la sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro ed, esclusa la natura ritorsiva del licenziamento intimato ad Parte_1
per (asserita) giusta causa dalla formale datrice di lavoro con
[...] provvedimento del 2/12/21, previa contestazione di addebito del 19/11/21 (avere nel novembre del 2021, attraverso uno scambio di e-mail, rivolto accuse offensive nei confronti del suo responsabile e ), era stata Controparte_4 accolto la domanda subordinata avanzata dal predetto lavoratore, con applicazione della tutela di cui all'art. 18, 5^ comma, della legge n. 300/70 (risoluzione del rapporto alla data del licenziamento e pagamento della indennità risarcitoria pari alla somma di € 107.141,76 corrispondente a 16 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria) e con condanna delle soccombenti, in solido tra loro, alle spese di lite, liquidate in € 5.000,00 per compensi, oltre CU, spese generali ed accessori di legge.
Il Tribunale di Monza confermava la decisione del giudice della fase sommaria, secondo cui nella email del 18/11/21 - indirizzata anche a soggetti estranei al Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo anti-Covid -
aveva “superato il limite della continenza formale della critica Parte_1 legittima, ponendo in essere una condotta lesiva della reputazione personale e professionale dell'Amministratore delegato , in linea di principio idonea a recidere il vincolo CP_4 fiduciario che sta alla base del rapporto di lavoro, tenuto conto della gravità delle offese, tanto più censurabili in quanto generiche”, ma che aveva ritenuto sproporzionata la sanzione inflitta, “tenuto conto del contesto e della storia professionale del ricorrente, il quale non è mai stato sottoposto ad alcun procedimento disciplinare in oltre undici anni di servizio (almeno per come risulta dai fatti allegati dalle parti)… Ebbene, seppure se le offese personali (anche velate) nei confronti di un organo di vertice dell'azienda costituiscono un fatto grave e astrattamente punibile dal datore di lavoro anche con il licenziamento, nel caso di specie questa sanzione appare eccessiva, in quanto la condotta del ricorrente censurata appare isolata, avendo lo stesso tenuto un comportamento che, per quanto noto, è sempre stato in precedenza corretto e ossequioso degli obblighi lavorativi. Ad attenuare la concreta gravità della condotta concorre, inoltre, nel caso di specie, il contesto di allarme ingenerato dalla pandemia, che, per quanto emerge dalle allegazioni, ha colpito il ricorrente in prima persona, rendendolo particolarmente sensibile alle preoccupazioni destate dai rapporti interpersonali in presenza….”, considerando altresì congrua la misura dell'indennità risarcitoria quantificata in 16 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Con riferimento alla eccepita nullità del recesso, poiché intimato – nella prospettazione attorea - quale reazione al legittimo esercizio del diritto di critica ed alla legittima richiesta di una istruttoria al Comitato etico aziendale come disciplinata dal Codice Etico aziendale, il Tribunale di Monza affermava che non aveva assolto all'onere probatorio a suo carico e che Parte_1
l'art.
1.4.2 del citato codice non consentiva “certo di proferire frasi diffamatorie, come quelle utilizzate dal ricorrente che sono oggettivamente offensive della dignità professionale e personale di altro lavoratore, anche se questi è il suo superiore gerarchico”.
Disattendeva, poi, la tesi del lavoratore di essere reintegrato sulla base del rilievo che il CCNL del settore prevedeva per i fatti contestati una sanzione conservativa (nello specifico art. 237), in quanto “è noto che la giusta causa di licenziamento è nozione legale rispetto alla quale non sono vincolanti le previsioni dei contratti collettivi, sicché l'argomentazione del ricorrente non è convincente. Né la fattispecie in esame risulta prevista tra quelle oggetto di sanzioni conservative”; ed altresì la eccepita violazione dell'art. 7 della legge n. 300/70 per la mancata affissione del codice disciplinare, richiamando il c.d. minimo etico.
Rigettava, d'altra parte, pure le doglianze delle opponenti incidentali in punto violazione dell'art. 2106 c.c.: “Ed infatti il contesto di allarme generato dalla pandemia e la lunga malattia da infezione del virus Covid – 19 che aveva colpito il ricorrente hanno reso quest'ultimo particolarmente soggetto alla preoccupazione del verificarsi di possibili situazioni di rischio per un nuovo contagio e questa è una situazione che va valutata unitamente alla circostanza che in precedenza il ricorrente nella sua lunga storia lavorativa aveva sempre adempiuto diligentemente ai suoi obblighi (non essendo stati allegati precedenti procedimenti disciplinari) per giungere al convincimento che l'applicazione di una sanzione meno afflittiva rispetto al licenziamento, quale è la sospensione, sarebbe stata effettivamente la sanzione proporzionata ai fatti oggetto della lettera di licenziamento. La circostanza che il ricorrente facesse parte di un team di poche persone e che una di queste fosse l' non è idonea a incidere su CP_4 tale valutazione posto che il datore di lavoro non può esimersi dal gestire, nel contesto delle prerogative a lui spettanti, anche rapporti di lavoro potenzialmente conflittuali e a porre in essere le strategie organizzative che meglio possano soddisfare l'andamento dell'organizzazione aziendale e del benessere dei dipendenti.”
La Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 593/24, in parziale accoglimento del reclamo proposto da , rideterminava la indennità Parte_1 risarcitoria spettante a quest'ultimo nella misura di 20 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e dunque nella somma lorda di € 133.927,20, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali;
confermava le restanti statuizioni di merito e poneva a carico delle reclamate, in solido tra loro, le spese di lite del doppio grado nella misura di 2/3 (complessivamente € 6.600,00, oltre spese generali, IVA e CPA), compensandole nel restante terzo.
Con riguardo all'addebito, la Corte territoriale riferiva come accertato che, nel novembre 2021, tra l' e l'AD si fosse realizzato uno Parte_1 CP_4 scambio di comunicazioni mail vertente sulle modalità di partecipazione a una riunione fissata dal secondo per affrontare problematiche aziendali, quale tema che aveva ingenerato un contrasto circa l'intendimento dell'AD di disporre la riunione tra i colleghi l'ufficio in presenza anziché a distanza tramite collegamenti web, alla luce della perdurante esigenza di attenersi ai protocolli di difesa anti - COVID nei termini “… di un risvolto circostanziale rilevato in modo particolarmente vivace e sentito da parte dell' , il quale si sarebbe vivacemente opposto Parte_1 al tipo di incontro programmato dall'altra figura societaria.
La Corte, in linea con quanto affermato dal primo giudice, riteneva che la reazione avversativa espressa da non si fosse limitata, Parte_1 come subito avvenuto all'inizio da parte sua, ad una piana e motivata contestazione della modalità partecipativa in presenza siccome contrastante con le discipline aziendali di difesa pandemica ma, partendo da questo aspetto, si fosse via via acuita sino a raggiungere, da parte del solo dipendete, punte di massima asprezza critica, anche quando l'interlocutore CP_4 nell'accogliere, con la mail della sera del 16 novembre, le rimostranze del sottoposto basate anche sulla contrazione nell'anno precedente di uno stato morboso da COVID 19 aveva rivisto l'organizzazione della riunione fissandola con modalità web, da remoto, per il giorno di giovedì 18 novembre, non senza ribadire all' in linea di principio, il carattere insindacabile delle decisioni Parte_1 attinenti alla tipologia delle riunioni da tenersi.
La Corte di Appello richiamava, quindi, quanto ritenuto dal Tribunale in sede di opposizione circa il tenore testuale della corrispondenza mail dipanatasi tra i due in quei quattro giorni, condividendo l'iter decisorio che aveva condotto il giudice di primo grado a ravvisare, nei messaggi inviati dall' “l'assestarsi di indebite Parte_1 ed eccessive considerazioni di ordine polemico/avversativo, a tratti ingiuriose, venate da insubordinazione nonché in grado di screditare il ruolo professionale dell'interlocutore”, cui si sarebbero aggiunti inappropriati e pregiudizievoli riferimenti a un disagevole stato di 'molestie', indotte dal che avrebbe richiesto da parte dei destinatari della CP_4 segnalazione auspicabili approfondimenti vertenti sulla storia lavorativa di quell'AD.
Secondo la Corte territoriale doveva escludersi qualsivoglia forma di ritorsione poiché nella specie si era verificata una palese e consistente trasgressione di rilievo disciplinare non blando, né lieve “dato che, per sua natura e per le sue continuative scansioni, la condotta del dipendente racchiudeva, specie nella fase finale del suo percorso dialettico, tutti i segnali dell'esternazione di un indebito abuso critico rivolto a una figura di forte Co rilievo aziendale, non scevri di punte ingiuriose e persino in grado di evolversi in pregiudizio dell' attraverso la segnalazione deliberatamente rivolta in guisa di esposto, a coloro cui spettavano gli approfondimenti della professionalità e della storia lavorativa dell'Amministratore al fine di Co prevenire -si è pure detto- molestie e disagi che potessero originare dall' , dalla sua impreparazione e dalla sua trascuratezza nel gestire le evenienze pratiche…”.
Secondo la Corte il senso degli icastici interventi del lavoratore si sarebbe Co attestato a infiammato sviluppo di un sordo rancore serbato verso l' perlomeno rispetto a sue prassi e/o condotte in termini di critiche e contestazioni mai venute alla luce di prima di allora;
non solo per questo le iniziative dialettiche potevano dirsi debordanti e fuori luogo, ma specialmente dopo che l'AD aveva concludentemente accolto il rilievo dell' adoperandosi di conseguenza Parte_1 in vista di una riunione via web, senza che a ciò fosse seguita una condotta di
“stemperamento” dei temi e dei toni, soprattutto mancando recisamente elementi provocatori da parte dell'Amministratore.
La Corte di Cassazione con la ordinanza n. 10864/25 accoglieva il primo motivo (“violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 179/2017, in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. N. 24/2023, con riguardo al Codice etico, incorporato nel contratto individuale, con conseguente violazione dell'art. 2078 cod. civ., alla luce degli Accordi Interconfederali in sede di attuazione delle misure anti - Covid, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 Statuto Lavoratori, in relazione all'art. 1363 cod. civ. “) ed il terzo motivo (“violazione dell'art. 18 comma IV nonché dell'art. 238 del CCNL di categoria allegandosi l'irrilevanza disciplinare dei fatti contestati e la conseguente assenza di illiceità della condotta del ricorrente, con conseguente riconoscimento dei presupposti per la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro“) del ricorso promosso da - cui avevano resistito Parte_1 Controparte_3
e - ritenendo insussistente il fatto ascritto al
[...] Controparte_2 lavoratore con conseguente assorbimento del secondo motivo e cassava la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte d'Appello, in diversa composizione, per “procedere, applicato il comma IV dell'art. 18 e, quindi, ordinata la reintegrazione dell' nel posto di lavoro, a determinare il risarcimento del danno Parte_1 commisurato all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello della reintegrazione, dedotto quanto percepito per altre attività lavorative svolte nello stesso periodo, nei limiti delle 12 mensilità, secondo quanto previsto dalla disposizione in esame, e provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità”. ha riassunto il giudizio in data 21/7/25, insistendo per Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Richiamato il contenuto della ordinanza della Corte di Cassazione n. 10864/25, evidenzia come l'onere della prova sull''aliunde perceptum e percipiendum gravi sul datore di lavoro e come negli atti introduttivi di parte avversaria non vi sia alcuna deduzione fattuale al riguardo, osservando che la rilevata carenza allegatoria non può essere superata da una eventuale richiesta di verifica d'ufficio. Invoca, in ogni caso, la giurisprudenza di legittimità sul metodo di calcolo della indennità risarcitoria ed il limite delle 12 mensilità nel caso di accertata percezione di reddito nel periodo di estromissione.
Reitera, inoltre, in questa sede la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea già formulata dinanzi alla Suprema Corte, che non si è pronunciata al riguardo, deducendo che i principi affermati nella ordinanza della medesima Corte di Cassazione “non possono impedire a Codesta Corte di Appello di sollevare essa stessa il rinvio pregiudiziale. In tal senso, è già stato affermato che “una norma di diritto nazionale non può impedire a un organo giurisdizionale nazionale…di avvalersi della facoltà” di rinvio pregiudiziale, anche quando essa vincoli tale autorità a rispettare le valutazioni giuridiche adottate da un giudice di grado superiore (Corte giustizia UE, 16 gennaio 1974, causa 166/73, Rheinmühlen-Düsseldorf, punto 4).”
Sostiene che "Nel caso di specie, la questione pregiudiziale riguardante l'interpretazione della direttiva UE 2019/1937 e la possibilità che essa prevalga su una prassi nazionale, anche giudiziaria, contrastante deve senz'altro considerarsi rilevante. Tale direttiva dà, infatti, attuazione al diritto alla libertà di espressione e di informazione sancito dall'articolo 11 della Carta e dall'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) relativa al diritto alla libertà di espressione e ai principi elaborati su tale base dal Consiglio d'Europa nella raccomandazione sulla protezione degli informatori adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 30 aprile 2014 (31° considerando). Essa si pone altresì in linea di continuità con la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, il cui art. 11 impone già agli Stati membri di garantire che i lavoratori o i loro rappresentanti non siano penalizzati a causa delle loro richieste al datore di lavoro di prendere misure adeguate per ridurre qualsiasi rischio per i lavoratori e/o eliminare le cause di pericolo…….”
Ribadisce le considerazioni contenute nel ricorso proposto alla Suprema Corte, da ultimo rilevando che “il mancato accoglimento della richiesta di rinvio pregiudiziale con conseguente mancata applicazione nel caso di specie della tutela di cui all'art. 18, 1° comma, L. 300/1970, per quanto sopra detto, determinerebbe altresì una palese violazione dell'art. 10 e dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo con conseguente responsabilità dello Stato italiano accertabile dalla Corte EDU, che, in ogni caso, il ricorrente si riserva di adire. Ma ciò comporterebbe anche la violazione dell'art. 267 del TFUE e dell'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art. 6 TUE in relazione all'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 (sulla quale v. anche le 5 sentenze della Corte di giustizia UE del 6 marzo 2025, cause C-149, C-150, C-152, C-154 e C-155/23, con cui 5 Stati membri sono stati condannati al versamento di somme forfettarie per l'accertato inadempimento nella trasposizione tempestiva della direttiva), oltreché della Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, con conseguente responsabilità dello Stato italiano per violazione del diritto dell'Unione europea”.
e si sono regolarmente Controparte_3 Controparte_2 costituite in giudizio.
Eccepiscono la inammissibilità della domanda principale, rilevando che, atteso il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, l'unico punto da definire concerne il quantum della condanna a loro carico, in relazione al quale richiamano le precedenti difese. Deducono che dalle retribuzioni dovute per il periodo compreso tra il giorno del licenziamento e quello di effettiva reintegrazione, ai sensi del disposto dell'art. 18, comma 4, Statuto dei Lavoratori, devono essere dedotti sia l'aliunde perceptum che l'aliunde percipiendum.
Con riferimento al primo profilo, trattandosi di eccezione non in senso stretto, chiedono che la Corte adita voglia ordinare a controparte l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di copia delle buste paga relative ai rapporti di lavoro e/o dei documenti attestanti lo svolgimento di lavoro subordinato e/o autonomo successivamente alla data del licenziamento per cui è causa, copia delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2023 e successivi, nonché copia aggiornata degli estratti contributivi e copia della scheda professionale aggiornata rilasciata dal competente Centro per l'Impiego.
Con riferimento al secondo profilo, osservano che l'onere della prova dell'ordinaria diligenza nella ricerca di una nuova occupazione è a carico del lavoratore e, per dirsi assolto, richiede, quanto meno, che questo ultimo abbia fornito la prova dell'iscrizione nelle liste di disoccupazione, prova che, nel caso di specie, difetta.
Inoltre, evidenziano che “secondo l'AISO (Associazione Italiana Società di Outplacement), il tempo medio di ricollocamento occupazionale in Italia negli anni tra il 2022 e il 2024 si è non solo mantenuto estremamente contenuto, ma si è addirittura ridotto passando da 5,8 mesi a 4,8 mesi (doc. C).
Peraltro, va tenuto conto anche del fatto che fino al 2009 il ricorrente è stato un imprenditore, avendo una sua attività imprenditoriale (doc. D). Nulla avrebbe pertanto potuto (e dovuto) impedire al ricorrente di avviare iniziative come quelle già in passato intraprese da egli stesso e il non averlo fatto (come si deve presumere, in assenza di prova contraria), lo rende colpevole di non averci neppure provato, con ogni conseguenza in termini di aliunde percipiendum”.
Chiedono, comunque, la restituzione della maggior somma erogata ad
[...]
in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado a lui Parte_1 favorevoli.
Infine, eccepiscono la inammissibilità della richiesta di rinvio pregiudiziale posto che il giudice del rinvio non è chiamato a decidere su una domanda che sia necessariamente impattata dalla questione pregiudiziale sollevata dal ricorrente in riassunzione.
La causa, all'esito della discussione orale delle parti, è stata decisa all'udienza del 4/11/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto. Nel giudizio rescissorio la Corte territoriale deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione.
Inoltre, la riassunzione della causa avanti al giudice del rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è pertanto preclusa alle parti ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di Cassazione.
Ciò posto, l'unica questione rimessa al Collegio attiene alla determinazione della indennità risarcitoria a carico delle attuali resistenti in riassunzione ai sensi dell'art. 18,4^ comma della legge n. 300/70, essendosi formato giudicato non solo sulla accertata esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro in capo a ed a ma Controparte_3 Controparte_2 altresì sul rigetto della domanda principale avanzata da Parte_1
(nullità del licenziamento perché asseritamente ritrosivo), reiterata in questa sede, non avendo il predetto impugnato sul punto la sentenza n. 593/24 della Corte di Appello di Milano.
Inammissibile è altresì la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, perché la questione sollevata dal ricorrente in riassunzione non è indispensabile e dunque non è rilevante per la risoluzione della presente controversia, che, va ribadito, concerne unicamente il quantum debeatur secondo il disposto sopra richiamato.
Invero, nel giudizio rescindente la Suprema Corte ha innanzi tutto richiamato la giurisprudenza di legittimità in tema di diritto di critica e di tutela del c.d. whisteblower, poiché la necessità di un contemperamento del diritto di critica con il diritto, di pari rilevanza costituzionale, all'onore e alla reputazione, ha imposto l'osservanza di determinati limiti (cfr. Cass. n. 3627/25) che sono stati individuati “nella continenza formale e sostanziale, “legati rispettivamente alla correttezza e misura del linguaggio adoperato e alla veridicità dei fatti, intesa in senso non assoluto ma soggettivo, nonché nel requisito di pertinenza, intesa come rispondenza della critica ad un interesse meritevole di tutela in confronto con il bene suscettibile di lesione (v. Cass. n. 21362 del 2013; n. 29008 del 2008; n. 23798 del 2007; n. 11220 del 2004; più recentemente, Cass. n. 5523 del 2016; n. 19092 del 2018; n. 14527 del 2018; n. 18176 del 2018; Cass. n. 3627 del 2025).”
Sul versante della continenza formale, ha ricordato che “l'esposizione della critica deve avvenire nel rispetto dei canoni di correttezza, misura e rispetto della dignità altrui. Possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato (v. Cass. n. 12420 del 2008; n. 1434 del 2015; n. 12522 del 2016). L'offesa è "gratuita" quando non sia in alcun modo collegata e funzionale allo scopo per cui la critica è mossa.
6.3. Con specifico riferimento al rapporto di lavoro si è affermato che il limite di continenza espressiva può dirsi “esemplificativamente superato ove si attribuiscano all'impresa datoriale od ai suoi rappresentanti qualità apertamente disonorevoli, con riferimenti volgari e infamanti e tali da suscitare disprezzo e dileggio, ovvero si rendano affermazioni ingiuriose e denigratorie, con l'addebito di condotte riprovevoli o moralmente censurabili, se non addirittura integranti gli estremi di un reato oppure anche ove la manifestazione di pensiero trasmodi in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira” (così Cass. n. 1379 del 2019 cit.).”
Sul versante della continenza sostanziale, ha ribadito l'esigenza che “ quando la critica consista in un giudizio su fatti o condotte ascritti alla persona criticata, questi fatti siano veri, anche solo putativamente, e cioè sulla base di un'incolpevole convinzione del dichiarante (v. Cass. n. 7847 del 2011; n. 25420 del 2017; n. 38215 del 2021).”
Quanto al profilo della pertinenza, ha ricordato che “la critica deve rispondere ad un interesse meritevole di tutela. Nell'ambito del diritto di cronaca tale requisito viene definito continenza materiale, parametrata all'interesse pubblico alla diffusione dell'informazione. Nel rapporto di lavoro è sicuramente interesse meritevole quello che si relazioni direttamente o indirettamente con le condizioni del lavoro e dell'impresa, come le rivendicazioni di carattere sindacale o le manifestazioni di opinione attinenti al contratto di lavoro, mentre sono suscettibili di esondare dal limite della pertinenza le critiche rivolte al datore di lavoro, magari afferenti le sue qualità personali, oggettivamente avulse da ogni correlazione con il rapporto contrattuale e gratuitamente mirate a ledere la sua onorabilità (così Cass. n. 1379 del 2019 cit.).
6.6. Proprio in tema di esercizio del diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore lavoro questa Corte ne ha affermato la legittimità ove il prestatore (anche nel caso in cui il suo comportamento si traduca in una denuncia in sede penale, la cui legittimazione si fonda sugli articoli 24, primo comma e 21, primo comma, della Costituzione) si sia limitato a difendere la propria posizione soggettiva, senza travalicare, con dolo o colpa grave, la soglia del rispetto della verità oggettiva, con modalità e termini tali da non ledere gratuitamente il decoro del datore di lavoro o del proprio superiore gerarchico e determinare un pregiudizio per l'impresa (v. Cass. n. 29008 del 2008; n. 16000 del 2009; n. 21649 del 2016). In tale ottica si è valorizzata anche la finalizzazione della critica a sollecitare l'attivazione del potere gerarchico ed organizzativo del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., in funzione di una migliore coesistenza delle diverse realtà operanti all'interno dei luoghi di lavoro e ad evitare conflittualità (v. Cass. n. 21649 del 2016 cit.). “
Tanto premesso, ha ritenuto che la Corte territoriale non avesse correttamente applicato detti criteri: “La sentenza impugnata non prendendo in esame l'intrinseca natura stricto sensu di critica connessa alla gestione delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, non ha in alcun modo affrontato i limiti della pertinenza e della continenza ad essa connessi limitandosi a far riferimento ad un generico, quanto immotivato “indebito abuso critico rivolto ad una figura di forte rilievo aziendale”.
Posto che, come detto, la critica è per definizione espressione di dissenso, disapprovazione, di giudizi negativi sull'altrui operato, la offensività di una singola parola o di una specifica frase, estrapolata peraltro da un intero contesto, in tanto può oltrepassare la barriera della continenza formale in quanto sia veicolata con epiteti volgari, disonorevoli o infamanti oppure qualora non abbia alcun nesso con la disapprovazione (cfr., in questi termini, Cass. n. 3267 del 2025); anche un intero scambio epistolare può superare il limite della continenza solo ove non abbia alcun riferimento a motivazioni sostanziali e si traduca tout court in una aggressione gratuita e fine a se stessa dell'altrui reputazione.
8. La Corte d'appello non ha compiuto questa verifica ed ha giudicato esorbitante il comportamento del ricorrente, nonostante l'assenza di riferimenti a critiche volgari e gratuite in quanto del tutto esorbitanti rispetto alle modalità di gestione del rapporto di lavoro.
Il giudice di secondo grado, piuttosto, partendo dalla appurata verità dei fatti storici e dalla assenza di gratuite espressioni di diniego, avrebbe dovuto procedere, per verificare il rispetto del limite di continenza formale, ad una più attenta analisi volta a stabilire se i toni più accesi fossero espressione di una ampia critica articolata, nei suoi plurimi profili, e dello stato d'animo descritto, con particolare riguardo a espliciti riferimenti ad una condizione di erronea gestione dei protocolli anti – Covid, o se, invece, veicolasse un'offesa autonoma, ultronea, in nessun modo agganciata alle rivendicazioni e al rammarico narrato e avente quale unico o prevalente scopo quello di colpire, in modo gratuito e in nessun modo circostanziato, l'operato dell'Amministratore Delegato della CP_3
9. Ad ulteriore conferma di quanto sin qui esposto, deve aggiungersi il rilievo, non trascurabile, e di segno completamente opposto a quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, della segnalazione effettuata proprio al Comitato anti - Covid, dal lavoratore, volta a sollecitare la verifica circa il corretto controllo e rispetto delle relative procedure da parte dell'AD.
La circostanza rilevante della integrale allegazione da parte del ricorrente di tutte le comunicazioni intercorse con il ed il tenore della segnalazione evidenziano, a tacer d'altro, come lo stesso CP_4 lavoratore fosse convinto della bontà delle proprie affermazioni e della correttezza espositiva delle proprie ragioni che, altrimenti, non avrebbe sottoposto all'esame del Comitato;
vi si legge, infatti, Co semplicemente la sollecitazione a verificare la diligenza e l'affidabilità dell' alla luce dei rischi, ad avviso del ricorrente, sottostimati - connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa senza il dovuto rispetto dei presidi anti - Covid.
10. Ritiene il Collegio che proprio il contenuto della segnalazione e la portata della stessa, unitamente agli altri elementi come accertati dal giudice di secondo grado e i documenti allegati conducano per una necessaria tutela del alla luce della normativa vigente in materia Parte_2
e anche della giurisprudenza di legittimità (fra le altre, Cass. n. 17715 del 2024).”
Ebbene, alla luce delle argomentazioni svolte dalla Suprema Corte, il fatto contestato ad con lettera datoriale del Parte_1
19/11/21 non sussiste, avendo questo ultimo esercitato il legittimo diritto di critica nei confronti dell'allora Amministratore Delegato e, in applicazione del principio di diritto enunciato, deve essere annullato il licenziamento de quo e e sono tenute a Controparte_1 Controparte_2 reintegrare nel posto di lavoro. Parte_1
Per quanto attiene alla determinazione della indennità risarcitoria, la difesa delle predette società sostiene in questa sede che debba essere detratto l'aliunde perceptum e/o l' aliunde percipiendum per le ragioni esposte nell'atto di costituzione e all'uopo insiste per la acquisizione della necessaria documentazione.
Il Collegio rileva come tale indagine non possa trovare ingresso nel presente giudizio, non avendo le resistenti in riassunzione, né nella fase sommaria né tanto meno in quella di opposizione, dedotto alcuna circostanza al riguardo.
La Suprema Corte - nel rigettare l'impugnazione avverso la sentenza n. 1183/22 di questa Corte territoriale che, tra l'altro, aveva disatteso la eccezione di aliunde perceptum ed aliunde percipiendum per non avere la ex datrice di lavoro "allegato circostanze puntuali e specifiche in materia di aliunde perceptum ed aliunde percipiendum, deducendo solo richieste probatorie generiche e meramente esplorative", ha così argomentato: “la sentenza impugnata sul mancato accoglimento dell'eccezione di aliunde perceptum e percipiendum è conforme alla giurisprudenza di questa Corte;
si è affermato che siffatta deduzione - pur non integrando una eccezione in senso stretto ed essendo pertanto rilevabile dal giudice anche in assenza di un'eccezione di parte - presuppone comunque l'allegazione da parte del datore di lavoro di circostanze di fatto specifiche (Cass. n. 25679 del 2014); peraltro, sempre per consolidata giurisprudenza di legittimità, il datore di lavoro, onerato a provare l'aliunde perceptum da detrarre dall'ammontare del risarcimento del danno dovuto in base all'art. 18 legge n. 300/1970, non può esonerarsi chiedendo al giudice di voler disporre generiche informative o di attivare poteri istruttori con finalità meramente esplorative (Cass. n. 4884 del 2015; Cass. n. 27424 del 2014; Cass. n. 25679 del 2014);
va, dunque, ribadito il principio secondo cui, in tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che invochi l'aliunde perceptum da detrarre dal risarcimento dovuto al lavoratore deve allegare circostanze di fatto specifiche e, ai fini dell'assolvimento del relativo onere della prova su di lui incombente, è tenuto a fornire indicazioni puntuali, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente esplorative (Cass. n. 2499 del 2017);
anche per la detraibilità dell'aliunde percipiendum, e cioè di quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi alla ricerca di una nuova occupazione, il datore di lavoro ha l'onere di allegare le circostanze specifiche riguardanti la situazione del mercato del lavoro in relazione alla professionalità del danneggiato, da cui desumere, anche con ragionamento presuntivo, l'utilizzabilità di tale professionalità per il conseguimento di nuovi guadagni e la riduzione del danno (Cass. n. 17683 del 2018)”.
Nella fattispecie concreta si verte però in un giudizio rescissorio avente ad oggetto, appunto, la applicazione del 4^ comma dell'art. 18 novellato - che prevede espressamente la detrazione dell'aliunde perceptum o percipiendum - per cui si potrebbe considerare ammissibile tale verifica perché imposta dalla regola di diritto affermata nella ordinanza n. 10864/25 e dunque si potrebbero considerare non tardive l'allegazione e la richiesta istruttoria ora avanzate dalle due società.
Sulla specifica questione si sono già pronunciati i giudici di legittimità, precisando che “Nei giudizi di impugnativa di un licenziamento, il cosiddetto "aliunde perceptum", come fatto sopravvenuto dedotto nel primo momento utile, è rilevabile anche nel giudizio di rinvio, ove solo in occasione del suo svolgimento ne sia stata possibile la rilevazione e le relative circostanze di fatto siano state ritualmente acquisite al processo.” (cfr. Cass. n. 26828/13; conf. Cass. n. 17460/14).
Anche più recentemente la Suprema Corte ha ribadito che “Nei giudizi di impugnativa di un licenziamento, il cosiddetto "aliunde perceptum", come fatto sopravvenuto dedotto nel primo momento utile, è rilevabile anche nel giudizio di rinvio, ove solo in occasione del suo svolgimento ne sia stata possibile la rilevazione e le relative circostanze di fatto siano state ritualmente acquisite al processo.” (così Cass. n. 16380/21).
Si è perciò ritenuta ammissibile la relativa eccezione sollevata nel giudizio di rinvio nel caso in cui la Suprema Corte aveva riconosciuto, anche al rapporto di pubblico impiego dirigenziale, la (contestata) applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori e perciò solo nella fase di riassunzione era stato possibile al datore di lavoro chiedere la detrazione dal risarcimento del danno da licenziamento illegittimo di quanto il lavoratore aveva percepito nel medesimo periodo per redditi da lavoro diversi.
A diversa conclusione deve pervenirsi, invece, nel caso in esame, nel quale non è mai stata posta in discussione la (astratta) operatività della tutela di cui al citato art. 18, 4^ comma - invocata, tra le altre, da - e Parte_1 nel quale pertanto le attuali resistenti in riassunzione avrebbero dovuto sollevare, nel primo atto utile, la suddetta eccezione.
e vanno quindi Controparte_1 Controparte_2 condannate a pagare ad , in solido tra loro, un'indennità Parte_1 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€ 6.696,36, così determinata 5.739,74x14.12, cfr. ordinanza Tribunale Monza) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite massimo di 12 mensilità, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria ed altresì al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.
Le attuali resistenti in riassunzione hanno formulato domanda di ripetizione della maggior somma erogata, assumendo di avere pagato l'importo riconosciuto a favore del lavoratore, inizialmente nella misura di 16 mensilità, pari alla somma lorda di € 107.141.76 (ordinanza Tribunale Monza) e poi nella misura di 20 mensilità, pari alla somma lorda di € 133.927,20 (sentenza CA MI).
La circostanza emerge per tabulas (doc. A).
Nella busta paga di febbraio 2023 è indicato il totale lordo di € 120.739,72 (così determinato 107.141, 76 + 12.107,02 a titolo di rivalutazione + 1.490.94 a titolo di interessi) – corrispondente al netto di € 85.676,91 – che è stato pagato da con valuta 3/2/23 (cfr. saldo e movimenti c/c), Controparte_2 tanto è vero che ha effettuato un bonifico bancario con Parte_1 valuta 10/2723 a favore della predetta società per rimborsare l'importo di € 35.062,81 a titolo di ritenute IRPEF.
Nella busta paga di giugno 2024 è indicato l'importo lordo di € 32.202,72 - corrispondente al netto di € 22.851,05 - per le ulteriori mensilità, che è stato versato sempre da a mezzo bonifico in data 25/6/24. Controparte_2
ha quindi percepito, in esecuzione delle sentenze a lui Parte_1 favorevoli di primo e secondo grado, la somma netta complessiva di € 108.527,96 (così determinata: 85.676,91 + 22.851,05), sicuramente superiore a quella dovutagli nel limite delle 12 mensilità, che equivale all'importo lordo di € 80.356,32 (così determinato: 6.696,36 x 12) e pertanto egli è tenuto a restituire la maggior somma percepita al netto delle ritenute di legge.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali vengono poste a carico delle resistenti in riassunzione, in solido tra loro, secondo le tabelle di cui al DM n. 147/22, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia (€ 26.001/52.000) ed allo svolgimento o meno della fase istruttoria e/o di trattazione nei diversi gradi del giudizio e nel giudizio rescissorio.
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio, annulla il licenziamento del 2/12/21 e condanna e quale unico centro di Controparte_1 Controparte_2 imputazione del rapporto di lavoro, a reintegrare nel Parte_1 posto di lavoro, a pagargli, in solido tra loro, un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite massimo di 12 mensilità, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, ed altresì al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.
Condanna a restituire la maggior somma, al netto delle Parte_1 ritenute di legge, percepita in esecuzione delle pronunce di primo e secondo grado.
Condanna e in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, alla rifusione delle spese sostenute da , che si Parte_1 liquidano per il primo grado in € 6.000,00, per il secondo grado in € 4.000,00, per il giudizio di legittimità in € 3.200,00 e per la presente fase di riassunzione in 4.000,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge.
Milano, li 5/11/25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Susanna Mantovani Dott. Giovanni Casella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni CASELLA Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Avv. Laura BOVE Consigliere GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 776/25 ai sensi dell'art. 392 c.p.c. a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 10864/25, decisa alla udienza collegiale del 4/11/25 e promossa
DA
(c.f. ), nato a Milano in [...] C.F._1 data 12.08.1973 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valeria Calviello ed Olivia Mammarella Tosi, unitamente e disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, Via Luigi Pulci n. 60 (CAP: 00162 – Tel: (+39) 06.86391929 – Fax (+39) 06.92044794), giusta procura speciale da intendersi allegata telematicamente in calce al ricorso in riassunzione
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE già RECLAMANTE
CONTRO
(c.f./P. VA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentate pro tempore, corrente in Milano, Via Giovanni Boccaccio n. 4 e sede operativa in Agrate Brianza, Centro Colleoni, Palazzo Cassiopea n.3, Via Paracelso n. 26;
(c.f./P. VA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, corrente in Milano, Via Giovanni Boccaccio n. 4 e sede operativa in Agrate Brianza, Centro Colleoni, Palazzo Cassiopea n. 3, Via Paracelso n. 26, entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti Franco Toffoletto, Prof. Raffaele De Luca Tamajo, Aldo Bottini e Stefano Perazzelli presso lo studio dei quali in Milano, Via Rovello, 12, è elettivamente domiciliata, come da procura alle liti stesa su foglio separato da considerarsi in calce alla memoria di costituzione di secondo grado
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE già RECLAMATE
I procuratori delle parti, come sopra costituite, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE IN RIASSUNZIONE come da ricorso:
“Che l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, in funzione di rinvio disposto con ordinanza n. 10864/2025 della Corte di Cassazione, voglia:
1) in via preliminare: sospendere il presente giudizio e sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, per tutte le ragioni sopra esposte, la seguente questione pregiudiziale: “Se sia compatibile con le previsioni della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, letta anche alla luce dell'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art. 6 TUE in relazione all'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della direttiva 89/391/ CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, la decisione di una Corte interna che sostanzialmente (non statuendone la nullità latae sententiae…) avalli la validità di un procedimento disciplinare attivato da un datore di lavoro italiano (Società di capitali controllata da una holding multinazionale nella cui compliance è stato emanato un Codice 28 Etico che espressamente riservi l'attivazione di un procedimento disciplinare in capo al Lavoratore nella sola ipotesi di segnalazione in malafede di una sospetta condotta di un collega -superiore gerarchico nella fattispecie- relativa ad una violazione di una regola cogente nel diritto italiano;
nella fattispecie concreta: in tema di prevenzione del contagio COVID-19 nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, in occasione della convocazione di una riunione in presenza nel luogo di lavoro)”;
2) nel merito, in via principale:
a) accertare la natura ritorsiva e/o discriminatoria del licenziamento intimato con lettera del 2.12.2021 e per l'effetto dichiarare la nullità del licenziamento medesimo ai sensi dell'art. 18, 1° comma, L. 300/1970, ordinando la reintegrazione del Lavoratore nel posto di lavoro presso le Società odierne convenute e la Controparte_1 Controparte_2 riconosciute come unico centro di imputazione da pronuncia passata in giudicato, con le medesime mansioni e livello retributivo a far data dal 2.12.2021;
b) condannare le medesime Società odierne convenute, in solido tra loro, al risarcimento danni pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento a quella della reintegra (oltre alle contribuzioni previdenziali e assistenziali di legge dovute), il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3) sempre nel merito, in via subordinata:
a) pronunciato l'annullamento del licenziamento ai sensi dell'art. 18, 4° comma, L. 300/1970, ordinare la reintegrazione del Lavoratore nel posto di lavoro presso le Società odierne convenute e la riconosciute come unico centro di Controparte_1 Controparte_2 in gi mansioni e livello retributivo a far data dal 2.12.2021;
b) condannare le medesime Società odierne convenute, in solido tra loro, al pagamento del limite massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 6.760,92 (€ 5.795,08x14:12=€6.760,92) calcolata prendendo in considerazione la busta paga di novembre 2021, corrispondente alla somma complessiva di € 81.131,04 oltre che al pagamento dei contributi previdenziali omessi dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra;
4) in ogni caso: condannare le Società in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio nonché di quello di Cassazione e di tutte le altre ulteriori spese ritenute di giustizia provvedendo come di ragione e per legge.”
PER LE RESISTENTI IN RIASSUNZIONE come da memoria di costituzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e previa ogni opportuna declaratoria:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda pregiudiziale/preliminare di rinvio alla CGUE, nonché la domanda principale di cui al ricorso introduttivo del presente grado di rinvio, per i motivi sopra esposti e per l'effetto rigettare ciascuna delle predette domande avversarie;
nel merito, rigettare il ricorso, respingendo tutte le domande in esso contenute, ovvero limitare la condanna in via solidale delle Società appellate relativamente alla domanda subordinata di cui al ricorso introduttivo del presente grado di rinvio, riconoscendo in favore del sig. una Parte_1 indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto non superiore a n. 12 mensilità, previa integrale deduzione, per i motivi sopra esposti, sia dell'aliunde perceptum che dell'aliunde percipiendum, e, per l'effetto, condannare il Sig. a restituire alle Società Parte_1 appellate (e per esse a in quanto soggetto erogante) la differenza tra la somma Controparte_2 complessivamente percepita in forza dell'ordinanza del Tribunale di Monza del 13-17/01/23, della sentenza Tribunale di Monza n. 3/2024, nonché della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 593/2024, rese inter partes, e la somma ritenuta di giustizia come spettante al medesimo Sig. ai sensi del comma IV dell'art. 18 Stat. Lav.; Parte_1
- in ogni caso, limitare la condanna delle Società appellate in termini di rifusione delle spese di lite del grado di Cassazione ai minimi di legge e con il favore delle spese e competenze del presente grado di rinvio.
In via istruttoria – omissis – “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 3/24 rigettava, compensando le spese di lite, l'opposizione proposta da
[...]
- ex dipendente di come quadro Parte_1 Controparte_3 di secondo livello del CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi e funzioni di “tecnico valutatore, analista” - e l'opposizione incidentale proposta dalla predetta società e da avverso la ordinanza emessa Controparte_2 dal medesimo Ufficio il 17/1/23, con la quale, a conclusione della fase sommaria del giudizio ex art. 1, comma 51, della legge n. 92/12, era stata accertata la sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro ed, esclusa la natura ritorsiva del licenziamento intimato ad Parte_1
per (asserita) giusta causa dalla formale datrice di lavoro con
[...] provvedimento del 2/12/21, previa contestazione di addebito del 19/11/21 (avere nel novembre del 2021, attraverso uno scambio di e-mail, rivolto accuse offensive nei confronti del suo responsabile e ), era stata Controparte_4 accolto la domanda subordinata avanzata dal predetto lavoratore, con applicazione della tutela di cui all'art. 18, 5^ comma, della legge n. 300/70 (risoluzione del rapporto alla data del licenziamento e pagamento della indennità risarcitoria pari alla somma di € 107.141,76 corrispondente a 16 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria) e con condanna delle soccombenti, in solido tra loro, alle spese di lite, liquidate in € 5.000,00 per compensi, oltre CU, spese generali ed accessori di legge.
Il Tribunale di Monza confermava la decisione del giudice della fase sommaria, secondo cui nella email del 18/11/21 - indirizzata anche a soggetti estranei al Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo anti-Covid -
aveva “superato il limite della continenza formale della critica Parte_1 legittima, ponendo in essere una condotta lesiva della reputazione personale e professionale dell'Amministratore delegato , in linea di principio idonea a recidere il vincolo CP_4 fiduciario che sta alla base del rapporto di lavoro, tenuto conto della gravità delle offese, tanto più censurabili in quanto generiche”, ma che aveva ritenuto sproporzionata la sanzione inflitta, “tenuto conto del contesto e della storia professionale del ricorrente, il quale non è mai stato sottoposto ad alcun procedimento disciplinare in oltre undici anni di servizio (almeno per come risulta dai fatti allegati dalle parti)… Ebbene, seppure se le offese personali (anche velate) nei confronti di un organo di vertice dell'azienda costituiscono un fatto grave e astrattamente punibile dal datore di lavoro anche con il licenziamento, nel caso di specie questa sanzione appare eccessiva, in quanto la condotta del ricorrente censurata appare isolata, avendo lo stesso tenuto un comportamento che, per quanto noto, è sempre stato in precedenza corretto e ossequioso degli obblighi lavorativi. Ad attenuare la concreta gravità della condotta concorre, inoltre, nel caso di specie, il contesto di allarme ingenerato dalla pandemia, che, per quanto emerge dalle allegazioni, ha colpito il ricorrente in prima persona, rendendolo particolarmente sensibile alle preoccupazioni destate dai rapporti interpersonali in presenza….”, considerando altresì congrua la misura dell'indennità risarcitoria quantificata in 16 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Con riferimento alla eccepita nullità del recesso, poiché intimato – nella prospettazione attorea - quale reazione al legittimo esercizio del diritto di critica ed alla legittima richiesta di una istruttoria al Comitato etico aziendale come disciplinata dal Codice Etico aziendale, il Tribunale di Monza affermava che non aveva assolto all'onere probatorio a suo carico e che Parte_1
l'art.
1.4.2 del citato codice non consentiva “certo di proferire frasi diffamatorie, come quelle utilizzate dal ricorrente che sono oggettivamente offensive della dignità professionale e personale di altro lavoratore, anche se questi è il suo superiore gerarchico”.
Disattendeva, poi, la tesi del lavoratore di essere reintegrato sulla base del rilievo che il CCNL del settore prevedeva per i fatti contestati una sanzione conservativa (nello specifico art. 237), in quanto “è noto che la giusta causa di licenziamento è nozione legale rispetto alla quale non sono vincolanti le previsioni dei contratti collettivi, sicché l'argomentazione del ricorrente non è convincente. Né la fattispecie in esame risulta prevista tra quelle oggetto di sanzioni conservative”; ed altresì la eccepita violazione dell'art. 7 della legge n. 300/70 per la mancata affissione del codice disciplinare, richiamando il c.d. minimo etico.
Rigettava, d'altra parte, pure le doglianze delle opponenti incidentali in punto violazione dell'art. 2106 c.c.: “Ed infatti il contesto di allarme generato dalla pandemia e la lunga malattia da infezione del virus Covid – 19 che aveva colpito il ricorrente hanno reso quest'ultimo particolarmente soggetto alla preoccupazione del verificarsi di possibili situazioni di rischio per un nuovo contagio e questa è una situazione che va valutata unitamente alla circostanza che in precedenza il ricorrente nella sua lunga storia lavorativa aveva sempre adempiuto diligentemente ai suoi obblighi (non essendo stati allegati precedenti procedimenti disciplinari) per giungere al convincimento che l'applicazione di una sanzione meno afflittiva rispetto al licenziamento, quale è la sospensione, sarebbe stata effettivamente la sanzione proporzionata ai fatti oggetto della lettera di licenziamento. La circostanza che il ricorrente facesse parte di un team di poche persone e che una di queste fosse l' non è idonea a incidere su CP_4 tale valutazione posto che il datore di lavoro non può esimersi dal gestire, nel contesto delle prerogative a lui spettanti, anche rapporti di lavoro potenzialmente conflittuali e a porre in essere le strategie organizzative che meglio possano soddisfare l'andamento dell'organizzazione aziendale e del benessere dei dipendenti.”
La Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 593/24, in parziale accoglimento del reclamo proposto da , rideterminava la indennità Parte_1 risarcitoria spettante a quest'ultimo nella misura di 20 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e dunque nella somma lorda di € 133.927,20, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali;
confermava le restanti statuizioni di merito e poneva a carico delle reclamate, in solido tra loro, le spese di lite del doppio grado nella misura di 2/3 (complessivamente € 6.600,00, oltre spese generali, IVA e CPA), compensandole nel restante terzo.
Con riguardo all'addebito, la Corte territoriale riferiva come accertato che, nel novembre 2021, tra l' e l'AD si fosse realizzato uno Parte_1 CP_4 scambio di comunicazioni mail vertente sulle modalità di partecipazione a una riunione fissata dal secondo per affrontare problematiche aziendali, quale tema che aveva ingenerato un contrasto circa l'intendimento dell'AD di disporre la riunione tra i colleghi l'ufficio in presenza anziché a distanza tramite collegamenti web, alla luce della perdurante esigenza di attenersi ai protocolli di difesa anti - COVID nei termini “… di un risvolto circostanziale rilevato in modo particolarmente vivace e sentito da parte dell' , il quale si sarebbe vivacemente opposto Parte_1 al tipo di incontro programmato dall'altra figura societaria.
La Corte, in linea con quanto affermato dal primo giudice, riteneva che la reazione avversativa espressa da non si fosse limitata, Parte_1 come subito avvenuto all'inizio da parte sua, ad una piana e motivata contestazione della modalità partecipativa in presenza siccome contrastante con le discipline aziendali di difesa pandemica ma, partendo da questo aspetto, si fosse via via acuita sino a raggiungere, da parte del solo dipendete, punte di massima asprezza critica, anche quando l'interlocutore CP_4 nell'accogliere, con la mail della sera del 16 novembre, le rimostranze del sottoposto basate anche sulla contrazione nell'anno precedente di uno stato morboso da COVID 19 aveva rivisto l'organizzazione della riunione fissandola con modalità web, da remoto, per il giorno di giovedì 18 novembre, non senza ribadire all' in linea di principio, il carattere insindacabile delle decisioni Parte_1 attinenti alla tipologia delle riunioni da tenersi.
La Corte di Appello richiamava, quindi, quanto ritenuto dal Tribunale in sede di opposizione circa il tenore testuale della corrispondenza mail dipanatasi tra i due in quei quattro giorni, condividendo l'iter decisorio che aveva condotto il giudice di primo grado a ravvisare, nei messaggi inviati dall' “l'assestarsi di indebite Parte_1 ed eccessive considerazioni di ordine polemico/avversativo, a tratti ingiuriose, venate da insubordinazione nonché in grado di screditare il ruolo professionale dell'interlocutore”, cui si sarebbero aggiunti inappropriati e pregiudizievoli riferimenti a un disagevole stato di 'molestie', indotte dal che avrebbe richiesto da parte dei destinatari della CP_4 segnalazione auspicabili approfondimenti vertenti sulla storia lavorativa di quell'AD.
Secondo la Corte territoriale doveva escludersi qualsivoglia forma di ritorsione poiché nella specie si era verificata una palese e consistente trasgressione di rilievo disciplinare non blando, né lieve “dato che, per sua natura e per le sue continuative scansioni, la condotta del dipendente racchiudeva, specie nella fase finale del suo percorso dialettico, tutti i segnali dell'esternazione di un indebito abuso critico rivolto a una figura di forte Co rilievo aziendale, non scevri di punte ingiuriose e persino in grado di evolversi in pregiudizio dell' attraverso la segnalazione deliberatamente rivolta in guisa di esposto, a coloro cui spettavano gli approfondimenti della professionalità e della storia lavorativa dell'Amministratore al fine di Co prevenire -si è pure detto- molestie e disagi che potessero originare dall' , dalla sua impreparazione e dalla sua trascuratezza nel gestire le evenienze pratiche…”.
Secondo la Corte il senso degli icastici interventi del lavoratore si sarebbe Co attestato a infiammato sviluppo di un sordo rancore serbato verso l' perlomeno rispetto a sue prassi e/o condotte in termini di critiche e contestazioni mai venute alla luce di prima di allora;
non solo per questo le iniziative dialettiche potevano dirsi debordanti e fuori luogo, ma specialmente dopo che l'AD aveva concludentemente accolto il rilievo dell' adoperandosi di conseguenza Parte_1 in vista di una riunione via web, senza che a ciò fosse seguita una condotta di
“stemperamento” dei temi e dei toni, soprattutto mancando recisamente elementi provocatori da parte dell'Amministratore.
La Corte di Cassazione con la ordinanza n. 10864/25 accoglieva il primo motivo (“violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 179/2017, in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. N. 24/2023, con riguardo al Codice etico, incorporato nel contratto individuale, con conseguente violazione dell'art. 2078 cod. civ., alla luce degli Accordi Interconfederali in sede di attuazione delle misure anti - Covid, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 Statuto Lavoratori, in relazione all'art. 1363 cod. civ. “) ed il terzo motivo (“violazione dell'art. 18 comma IV nonché dell'art. 238 del CCNL di categoria allegandosi l'irrilevanza disciplinare dei fatti contestati e la conseguente assenza di illiceità della condotta del ricorrente, con conseguente riconoscimento dei presupposti per la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro“) del ricorso promosso da - cui avevano resistito Parte_1 Controparte_3
e - ritenendo insussistente il fatto ascritto al
[...] Controparte_2 lavoratore con conseguente assorbimento del secondo motivo e cassava la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte d'Appello, in diversa composizione, per “procedere, applicato il comma IV dell'art. 18 e, quindi, ordinata la reintegrazione dell' nel posto di lavoro, a determinare il risarcimento del danno Parte_1 commisurato all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello della reintegrazione, dedotto quanto percepito per altre attività lavorative svolte nello stesso periodo, nei limiti delle 12 mensilità, secondo quanto previsto dalla disposizione in esame, e provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità”. ha riassunto il giudizio in data 21/7/25, insistendo per Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Richiamato il contenuto della ordinanza della Corte di Cassazione n. 10864/25, evidenzia come l'onere della prova sull''aliunde perceptum e percipiendum gravi sul datore di lavoro e come negli atti introduttivi di parte avversaria non vi sia alcuna deduzione fattuale al riguardo, osservando che la rilevata carenza allegatoria non può essere superata da una eventuale richiesta di verifica d'ufficio. Invoca, in ogni caso, la giurisprudenza di legittimità sul metodo di calcolo della indennità risarcitoria ed il limite delle 12 mensilità nel caso di accertata percezione di reddito nel periodo di estromissione.
Reitera, inoltre, in questa sede la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea già formulata dinanzi alla Suprema Corte, che non si è pronunciata al riguardo, deducendo che i principi affermati nella ordinanza della medesima Corte di Cassazione “non possono impedire a Codesta Corte di Appello di sollevare essa stessa il rinvio pregiudiziale. In tal senso, è già stato affermato che “una norma di diritto nazionale non può impedire a un organo giurisdizionale nazionale…di avvalersi della facoltà” di rinvio pregiudiziale, anche quando essa vincoli tale autorità a rispettare le valutazioni giuridiche adottate da un giudice di grado superiore (Corte giustizia UE, 16 gennaio 1974, causa 166/73, Rheinmühlen-Düsseldorf, punto 4).”
Sostiene che "Nel caso di specie, la questione pregiudiziale riguardante l'interpretazione della direttiva UE 2019/1937 e la possibilità che essa prevalga su una prassi nazionale, anche giudiziaria, contrastante deve senz'altro considerarsi rilevante. Tale direttiva dà, infatti, attuazione al diritto alla libertà di espressione e di informazione sancito dall'articolo 11 della Carta e dall'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) relativa al diritto alla libertà di espressione e ai principi elaborati su tale base dal Consiglio d'Europa nella raccomandazione sulla protezione degli informatori adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 30 aprile 2014 (31° considerando). Essa si pone altresì in linea di continuità con la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, il cui art. 11 impone già agli Stati membri di garantire che i lavoratori o i loro rappresentanti non siano penalizzati a causa delle loro richieste al datore di lavoro di prendere misure adeguate per ridurre qualsiasi rischio per i lavoratori e/o eliminare le cause di pericolo…….”
Ribadisce le considerazioni contenute nel ricorso proposto alla Suprema Corte, da ultimo rilevando che “il mancato accoglimento della richiesta di rinvio pregiudiziale con conseguente mancata applicazione nel caso di specie della tutela di cui all'art. 18, 1° comma, L. 300/1970, per quanto sopra detto, determinerebbe altresì una palese violazione dell'art. 10 e dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo con conseguente responsabilità dello Stato italiano accertabile dalla Corte EDU, che, in ogni caso, il ricorrente si riserva di adire. Ma ciò comporterebbe anche la violazione dell'art. 267 del TFUE e dell'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art. 6 TUE in relazione all'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 (sulla quale v. anche le 5 sentenze della Corte di giustizia UE del 6 marzo 2025, cause C-149, C-150, C-152, C-154 e C-155/23, con cui 5 Stati membri sono stati condannati al versamento di somme forfettarie per l'accertato inadempimento nella trasposizione tempestiva della direttiva), oltreché della Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, con conseguente responsabilità dello Stato italiano per violazione del diritto dell'Unione europea”.
e si sono regolarmente Controparte_3 Controparte_2 costituite in giudizio.
Eccepiscono la inammissibilità della domanda principale, rilevando che, atteso il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, l'unico punto da definire concerne il quantum della condanna a loro carico, in relazione al quale richiamano le precedenti difese. Deducono che dalle retribuzioni dovute per il periodo compreso tra il giorno del licenziamento e quello di effettiva reintegrazione, ai sensi del disposto dell'art. 18, comma 4, Statuto dei Lavoratori, devono essere dedotti sia l'aliunde perceptum che l'aliunde percipiendum.
Con riferimento al primo profilo, trattandosi di eccezione non in senso stretto, chiedono che la Corte adita voglia ordinare a controparte l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di copia delle buste paga relative ai rapporti di lavoro e/o dei documenti attestanti lo svolgimento di lavoro subordinato e/o autonomo successivamente alla data del licenziamento per cui è causa, copia delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2023 e successivi, nonché copia aggiornata degli estratti contributivi e copia della scheda professionale aggiornata rilasciata dal competente Centro per l'Impiego.
Con riferimento al secondo profilo, osservano che l'onere della prova dell'ordinaria diligenza nella ricerca di una nuova occupazione è a carico del lavoratore e, per dirsi assolto, richiede, quanto meno, che questo ultimo abbia fornito la prova dell'iscrizione nelle liste di disoccupazione, prova che, nel caso di specie, difetta.
Inoltre, evidenziano che “secondo l'AISO (Associazione Italiana Società di Outplacement), il tempo medio di ricollocamento occupazionale in Italia negli anni tra il 2022 e il 2024 si è non solo mantenuto estremamente contenuto, ma si è addirittura ridotto passando da 5,8 mesi a 4,8 mesi (doc. C).
Peraltro, va tenuto conto anche del fatto che fino al 2009 il ricorrente è stato un imprenditore, avendo una sua attività imprenditoriale (doc. D). Nulla avrebbe pertanto potuto (e dovuto) impedire al ricorrente di avviare iniziative come quelle già in passato intraprese da egli stesso e il non averlo fatto (come si deve presumere, in assenza di prova contraria), lo rende colpevole di non averci neppure provato, con ogni conseguenza in termini di aliunde percipiendum”.
Chiedono, comunque, la restituzione della maggior somma erogata ad
[...]
in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado a lui Parte_1 favorevoli.
Infine, eccepiscono la inammissibilità della richiesta di rinvio pregiudiziale posto che il giudice del rinvio non è chiamato a decidere su una domanda che sia necessariamente impattata dalla questione pregiudiziale sollevata dal ricorrente in riassunzione.
La causa, all'esito della discussione orale delle parti, è stata decisa all'udienza del 4/11/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto. Nel giudizio rescissorio la Corte territoriale deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione.
Inoltre, la riassunzione della causa avanti al giudice del rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è pertanto preclusa alle parti ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di Cassazione.
Ciò posto, l'unica questione rimessa al Collegio attiene alla determinazione della indennità risarcitoria a carico delle attuali resistenti in riassunzione ai sensi dell'art. 18,4^ comma della legge n. 300/70, essendosi formato giudicato non solo sulla accertata esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro in capo a ed a ma Controparte_3 Controparte_2 altresì sul rigetto della domanda principale avanzata da Parte_1
(nullità del licenziamento perché asseritamente ritrosivo), reiterata in questa sede, non avendo il predetto impugnato sul punto la sentenza n. 593/24 della Corte di Appello di Milano.
Inammissibile è altresì la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, perché la questione sollevata dal ricorrente in riassunzione non è indispensabile e dunque non è rilevante per la risoluzione della presente controversia, che, va ribadito, concerne unicamente il quantum debeatur secondo il disposto sopra richiamato.
Invero, nel giudizio rescindente la Suprema Corte ha innanzi tutto richiamato la giurisprudenza di legittimità in tema di diritto di critica e di tutela del c.d. whisteblower, poiché la necessità di un contemperamento del diritto di critica con il diritto, di pari rilevanza costituzionale, all'onore e alla reputazione, ha imposto l'osservanza di determinati limiti (cfr. Cass. n. 3627/25) che sono stati individuati “nella continenza formale e sostanziale, “legati rispettivamente alla correttezza e misura del linguaggio adoperato e alla veridicità dei fatti, intesa in senso non assoluto ma soggettivo, nonché nel requisito di pertinenza, intesa come rispondenza della critica ad un interesse meritevole di tutela in confronto con il bene suscettibile di lesione (v. Cass. n. 21362 del 2013; n. 29008 del 2008; n. 23798 del 2007; n. 11220 del 2004; più recentemente, Cass. n. 5523 del 2016; n. 19092 del 2018; n. 14527 del 2018; n. 18176 del 2018; Cass. n. 3627 del 2025).”
Sul versante della continenza formale, ha ricordato che “l'esposizione della critica deve avvenire nel rispetto dei canoni di correttezza, misura e rispetto della dignità altrui. Possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato (v. Cass. n. 12420 del 2008; n. 1434 del 2015; n. 12522 del 2016). L'offesa è "gratuita" quando non sia in alcun modo collegata e funzionale allo scopo per cui la critica è mossa.
6.3. Con specifico riferimento al rapporto di lavoro si è affermato che il limite di continenza espressiva può dirsi “esemplificativamente superato ove si attribuiscano all'impresa datoriale od ai suoi rappresentanti qualità apertamente disonorevoli, con riferimenti volgari e infamanti e tali da suscitare disprezzo e dileggio, ovvero si rendano affermazioni ingiuriose e denigratorie, con l'addebito di condotte riprovevoli o moralmente censurabili, se non addirittura integranti gli estremi di un reato oppure anche ove la manifestazione di pensiero trasmodi in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira” (così Cass. n. 1379 del 2019 cit.).”
Sul versante della continenza sostanziale, ha ribadito l'esigenza che “ quando la critica consista in un giudizio su fatti o condotte ascritti alla persona criticata, questi fatti siano veri, anche solo putativamente, e cioè sulla base di un'incolpevole convinzione del dichiarante (v. Cass. n. 7847 del 2011; n. 25420 del 2017; n. 38215 del 2021).”
Quanto al profilo della pertinenza, ha ricordato che “la critica deve rispondere ad un interesse meritevole di tutela. Nell'ambito del diritto di cronaca tale requisito viene definito continenza materiale, parametrata all'interesse pubblico alla diffusione dell'informazione. Nel rapporto di lavoro è sicuramente interesse meritevole quello che si relazioni direttamente o indirettamente con le condizioni del lavoro e dell'impresa, come le rivendicazioni di carattere sindacale o le manifestazioni di opinione attinenti al contratto di lavoro, mentre sono suscettibili di esondare dal limite della pertinenza le critiche rivolte al datore di lavoro, magari afferenti le sue qualità personali, oggettivamente avulse da ogni correlazione con il rapporto contrattuale e gratuitamente mirate a ledere la sua onorabilità (così Cass. n. 1379 del 2019 cit.).
6.6. Proprio in tema di esercizio del diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore lavoro questa Corte ne ha affermato la legittimità ove il prestatore (anche nel caso in cui il suo comportamento si traduca in una denuncia in sede penale, la cui legittimazione si fonda sugli articoli 24, primo comma e 21, primo comma, della Costituzione) si sia limitato a difendere la propria posizione soggettiva, senza travalicare, con dolo o colpa grave, la soglia del rispetto della verità oggettiva, con modalità e termini tali da non ledere gratuitamente il decoro del datore di lavoro o del proprio superiore gerarchico e determinare un pregiudizio per l'impresa (v. Cass. n. 29008 del 2008; n. 16000 del 2009; n. 21649 del 2016). In tale ottica si è valorizzata anche la finalizzazione della critica a sollecitare l'attivazione del potere gerarchico ed organizzativo del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., in funzione di una migliore coesistenza delle diverse realtà operanti all'interno dei luoghi di lavoro e ad evitare conflittualità (v. Cass. n. 21649 del 2016 cit.). “
Tanto premesso, ha ritenuto che la Corte territoriale non avesse correttamente applicato detti criteri: “La sentenza impugnata non prendendo in esame l'intrinseca natura stricto sensu di critica connessa alla gestione delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, non ha in alcun modo affrontato i limiti della pertinenza e della continenza ad essa connessi limitandosi a far riferimento ad un generico, quanto immotivato “indebito abuso critico rivolto ad una figura di forte rilievo aziendale”.
Posto che, come detto, la critica è per definizione espressione di dissenso, disapprovazione, di giudizi negativi sull'altrui operato, la offensività di una singola parola o di una specifica frase, estrapolata peraltro da un intero contesto, in tanto può oltrepassare la barriera della continenza formale in quanto sia veicolata con epiteti volgari, disonorevoli o infamanti oppure qualora non abbia alcun nesso con la disapprovazione (cfr., in questi termini, Cass. n. 3267 del 2025); anche un intero scambio epistolare può superare il limite della continenza solo ove non abbia alcun riferimento a motivazioni sostanziali e si traduca tout court in una aggressione gratuita e fine a se stessa dell'altrui reputazione.
8. La Corte d'appello non ha compiuto questa verifica ed ha giudicato esorbitante il comportamento del ricorrente, nonostante l'assenza di riferimenti a critiche volgari e gratuite in quanto del tutto esorbitanti rispetto alle modalità di gestione del rapporto di lavoro.
Il giudice di secondo grado, piuttosto, partendo dalla appurata verità dei fatti storici e dalla assenza di gratuite espressioni di diniego, avrebbe dovuto procedere, per verificare il rispetto del limite di continenza formale, ad una più attenta analisi volta a stabilire se i toni più accesi fossero espressione di una ampia critica articolata, nei suoi plurimi profili, e dello stato d'animo descritto, con particolare riguardo a espliciti riferimenti ad una condizione di erronea gestione dei protocolli anti – Covid, o se, invece, veicolasse un'offesa autonoma, ultronea, in nessun modo agganciata alle rivendicazioni e al rammarico narrato e avente quale unico o prevalente scopo quello di colpire, in modo gratuito e in nessun modo circostanziato, l'operato dell'Amministratore Delegato della CP_3
9. Ad ulteriore conferma di quanto sin qui esposto, deve aggiungersi il rilievo, non trascurabile, e di segno completamente opposto a quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, della segnalazione effettuata proprio al Comitato anti - Covid, dal lavoratore, volta a sollecitare la verifica circa il corretto controllo e rispetto delle relative procedure da parte dell'AD.
La circostanza rilevante della integrale allegazione da parte del ricorrente di tutte le comunicazioni intercorse con il ed il tenore della segnalazione evidenziano, a tacer d'altro, come lo stesso CP_4 lavoratore fosse convinto della bontà delle proprie affermazioni e della correttezza espositiva delle proprie ragioni che, altrimenti, non avrebbe sottoposto all'esame del Comitato;
vi si legge, infatti, Co semplicemente la sollecitazione a verificare la diligenza e l'affidabilità dell' alla luce dei rischi, ad avviso del ricorrente, sottostimati - connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa senza il dovuto rispetto dei presidi anti - Covid.
10. Ritiene il Collegio che proprio il contenuto della segnalazione e la portata della stessa, unitamente agli altri elementi come accertati dal giudice di secondo grado e i documenti allegati conducano per una necessaria tutela del alla luce della normativa vigente in materia Parte_2
e anche della giurisprudenza di legittimità (fra le altre, Cass. n. 17715 del 2024).”
Ebbene, alla luce delle argomentazioni svolte dalla Suprema Corte, il fatto contestato ad con lettera datoriale del Parte_1
19/11/21 non sussiste, avendo questo ultimo esercitato il legittimo diritto di critica nei confronti dell'allora Amministratore Delegato e, in applicazione del principio di diritto enunciato, deve essere annullato il licenziamento de quo e e sono tenute a Controparte_1 Controparte_2 reintegrare nel posto di lavoro. Parte_1
Per quanto attiene alla determinazione della indennità risarcitoria, la difesa delle predette società sostiene in questa sede che debba essere detratto l'aliunde perceptum e/o l' aliunde percipiendum per le ragioni esposte nell'atto di costituzione e all'uopo insiste per la acquisizione della necessaria documentazione.
Il Collegio rileva come tale indagine non possa trovare ingresso nel presente giudizio, non avendo le resistenti in riassunzione, né nella fase sommaria né tanto meno in quella di opposizione, dedotto alcuna circostanza al riguardo.
La Suprema Corte - nel rigettare l'impugnazione avverso la sentenza n. 1183/22 di questa Corte territoriale che, tra l'altro, aveva disatteso la eccezione di aliunde perceptum ed aliunde percipiendum per non avere la ex datrice di lavoro "allegato circostanze puntuali e specifiche in materia di aliunde perceptum ed aliunde percipiendum, deducendo solo richieste probatorie generiche e meramente esplorative", ha così argomentato: “la sentenza impugnata sul mancato accoglimento dell'eccezione di aliunde perceptum e percipiendum è conforme alla giurisprudenza di questa Corte;
si è affermato che siffatta deduzione - pur non integrando una eccezione in senso stretto ed essendo pertanto rilevabile dal giudice anche in assenza di un'eccezione di parte - presuppone comunque l'allegazione da parte del datore di lavoro di circostanze di fatto specifiche (Cass. n. 25679 del 2014); peraltro, sempre per consolidata giurisprudenza di legittimità, il datore di lavoro, onerato a provare l'aliunde perceptum da detrarre dall'ammontare del risarcimento del danno dovuto in base all'art. 18 legge n. 300/1970, non può esonerarsi chiedendo al giudice di voler disporre generiche informative o di attivare poteri istruttori con finalità meramente esplorative (Cass. n. 4884 del 2015; Cass. n. 27424 del 2014; Cass. n. 25679 del 2014);
va, dunque, ribadito il principio secondo cui, in tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che invochi l'aliunde perceptum da detrarre dal risarcimento dovuto al lavoratore deve allegare circostanze di fatto specifiche e, ai fini dell'assolvimento del relativo onere della prova su di lui incombente, è tenuto a fornire indicazioni puntuali, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente esplorative (Cass. n. 2499 del 2017);
anche per la detraibilità dell'aliunde percipiendum, e cioè di quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi alla ricerca di una nuova occupazione, il datore di lavoro ha l'onere di allegare le circostanze specifiche riguardanti la situazione del mercato del lavoro in relazione alla professionalità del danneggiato, da cui desumere, anche con ragionamento presuntivo, l'utilizzabilità di tale professionalità per il conseguimento di nuovi guadagni e la riduzione del danno (Cass. n. 17683 del 2018)”.
Nella fattispecie concreta si verte però in un giudizio rescissorio avente ad oggetto, appunto, la applicazione del 4^ comma dell'art. 18 novellato - che prevede espressamente la detrazione dell'aliunde perceptum o percipiendum - per cui si potrebbe considerare ammissibile tale verifica perché imposta dalla regola di diritto affermata nella ordinanza n. 10864/25 e dunque si potrebbero considerare non tardive l'allegazione e la richiesta istruttoria ora avanzate dalle due società.
Sulla specifica questione si sono già pronunciati i giudici di legittimità, precisando che “Nei giudizi di impugnativa di un licenziamento, il cosiddetto "aliunde perceptum", come fatto sopravvenuto dedotto nel primo momento utile, è rilevabile anche nel giudizio di rinvio, ove solo in occasione del suo svolgimento ne sia stata possibile la rilevazione e le relative circostanze di fatto siano state ritualmente acquisite al processo.” (cfr. Cass. n. 26828/13; conf. Cass. n. 17460/14).
Anche più recentemente la Suprema Corte ha ribadito che “Nei giudizi di impugnativa di un licenziamento, il cosiddetto "aliunde perceptum", come fatto sopravvenuto dedotto nel primo momento utile, è rilevabile anche nel giudizio di rinvio, ove solo in occasione del suo svolgimento ne sia stata possibile la rilevazione e le relative circostanze di fatto siano state ritualmente acquisite al processo.” (così Cass. n. 16380/21).
Si è perciò ritenuta ammissibile la relativa eccezione sollevata nel giudizio di rinvio nel caso in cui la Suprema Corte aveva riconosciuto, anche al rapporto di pubblico impiego dirigenziale, la (contestata) applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori e perciò solo nella fase di riassunzione era stato possibile al datore di lavoro chiedere la detrazione dal risarcimento del danno da licenziamento illegittimo di quanto il lavoratore aveva percepito nel medesimo periodo per redditi da lavoro diversi.
A diversa conclusione deve pervenirsi, invece, nel caso in esame, nel quale non è mai stata posta in discussione la (astratta) operatività della tutela di cui al citato art. 18, 4^ comma - invocata, tra le altre, da - e Parte_1 nel quale pertanto le attuali resistenti in riassunzione avrebbero dovuto sollevare, nel primo atto utile, la suddetta eccezione.
e vanno quindi Controparte_1 Controparte_2 condannate a pagare ad , in solido tra loro, un'indennità Parte_1 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€ 6.696,36, così determinata 5.739,74x14.12, cfr. ordinanza Tribunale Monza) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite massimo di 12 mensilità, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria ed altresì al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.
Le attuali resistenti in riassunzione hanno formulato domanda di ripetizione della maggior somma erogata, assumendo di avere pagato l'importo riconosciuto a favore del lavoratore, inizialmente nella misura di 16 mensilità, pari alla somma lorda di € 107.141.76 (ordinanza Tribunale Monza) e poi nella misura di 20 mensilità, pari alla somma lorda di € 133.927,20 (sentenza CA MI).
La circostanza emerge per tabulas (doc. A).
Nella busta paga di febbraio 2023 è indicato il totale lordo di € 120.739,72 (così determinato 107.141, 76 + 12.107,02 a titolo di rivalutazione + 1.490.94 a titolo di interessi) – corrispondente al netto di € 85.676,91 – che è stato pagato da con valuta 3/2/23 (cfr. saldo e movimenti c/c), Controparte_2 tanto è vero che ha effettuato un bonifico bancario con Parte_1 valuta 10/2723 a favore della predetta società per rimborsare l'importo di € 35.062,81 a titolo di ritenute IRPEF.
Nella busta paga di giugno 2024 è indicato l'importo lordo di € 32.202,72 - corrispondente al netto di € 22.851,05 - per le ulteriori mensilità, che è stato versato sempre da a mezzo bonifico in data 25/6/24. Controparte_2
ha quindi percepito, in esecuzione delle sentenze a lui Parte_1 favorevoli di primo e secondo grado, la somma netta complessiva di € 108.527,96 (così determinata: 85.676,91 + 22.851,05), sicuramente superiore a quella dovutagli nel limite delle 12 mensilità, che equivale all'importo lordo di € 80.356,32 (così determinato: 6.696,36 x 12) e pertanto egli è tenuto a restituire la maggior somma percepita al netto delle ritenute di legge.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali vengono poste a carico delle resistenti in riassunzione, in solido tra loro, secondo le tabelle di cui al DM n. 147/22, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia (€ 26.001/52.000) ed allo svolgimento o meno della fase istruttoria e/o di trattazione nei diversi gradi del giudizio e nel giudizio rescissorio.
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio, annulla il licenziamento del 2/12/21 e condanna e quale unico centro di Controparte_1 Controparte_2 imputazione del rapporto di lavoro, a reintegrare nel Parte_1 posto di lavoro, a pagargli, in solido tra loro, un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite massimo di 12 mensilità, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, ed altresì al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.
Condanna a restituire la maggior somma, al netto delle Parte_1 ritenute di legge, percepita in esecuzione delle pronunce di primo e secondo grado.
Condanna e in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, alla rifusione delle spese sostenute da , che si Parte_1 liquidano per il primo grado in € 6.000,00, per il secondo grado in € 4.000,00, per il giudizio di legittimità in € 3.200,00 e per la presente fase di riassunzione in 4.000,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge.
Milano, li 5/11/25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Susanna Mantovani Dott. Giovanni Casella