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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/09/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e in persona del dottor Gianfranco Cardinale
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3001 /2021 R.G.
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
vertente tra
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. SABATINO COSTANTINO per mandato in atti attore
e
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. BATTISTA P.IVA_1
MODESTINO per mandato in atti
Convenuto
Conclusioni delle parti:
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del
28.02.2025. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la signora Parte_1 ha convenuto in giudizio il . Controparte_1 [...]
, chiedendone la condanna al risarcirmento dei danni subiti in CP_1 occasione del sinistro verificatosi in data 03.12.2019, allorche essa attrice, scivolando sui gradini antistanti il portone di ingresso, a causa della rottura del primo scalino, sbatteva violentemente contro il portone di ferro procurandosi lesioni come da certificazioni depositate in atti.
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando la pretesa CP_1 avversaria sia nell'an che nel quantum.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale dell'attrice, prova testimoniale e CTU medica e, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda non può essere accolta per le ragioni di seguito evidenziate.
Va premesso che la fattispecie per cui è causa va inquadrata nell'ipotesi normativa di cui all'art. 2051 c.c., norma che sancisce la responsabilità del custode per i danni cagionati a terzi dalla cosa custodita, salvo consentire la prova liberatoria del caso fortuito.
Siffatta norma pone in capo al danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
In materia di risarcimento dei danni provocati da cose in custodia è quindi onere del danneggiato fornire la prova non solo dell'evento lesivo ma altresì del nesso causale fra il danno sofferto e la res custodita (cfr. ex plurimis Cass. 15 luglio 2011, n. 15389 e Cassazione Sentenza n. 7580 del 27.03.2020). Va del pari specificato che “nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per se' statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno”. (Cass. Civ., n. 2660 del 2013).
La disposizione in commento dunque, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, impone a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni e l'evento.
Nel caso di specie parte attrice, in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo 2051 c.c., doveva provare sia la circostanza dell'incidente, sia il nesso di causalità tale per cui il sinistro, avvenuto per essere l'attrice scivolata/inciampata sul gradino rotto, ha effettivamente cagionato i danni di cui viene chiesto il risarcimento (cfr Cass. Sez. III, 15 luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III,
25 luglio 2008, n. 20427; Cass. sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243).
Di contro, a carico del custode incombeva l'onere di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, ovvero del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Essendo questo dunque l'onere probatorio posto in capo all'attrice, si tratta di verificare se tale onere è stato assolto da quest'ultima e/o se le argomentazioni addotte da parte convenuta sono risultate in grado, in base alle prove fornite, di interrompere il determinismo causale tra il sinistro e i danni. L'onere probatorio imposto a parte attrice non è stato assolto.
Nella fattispecie il fatto storico della caduta ed i danni subiti dall'attrice sono stati provati, ma non risulta adeguatamente provata la sussistenza delle ulteriori circostanze necessarie ad attribuire la responsabilità dell'evento lesivo in capo al custode.
Risulta, infatti, accertato che l'attrice sia caduta sbattendo la testa contro il portone. Non vi è, invece, altrettanta certezza quanto alle cause dell'incidente ed in particolare sulla circostanza che l'incidente sia avvenuto per essere l'attrice scivolata/inciampata sul gradino rotto.
Le prove orali raccolte, infatti, non consentono di fare chiarezza in ordine a tale aspetto.
Entrambi i testi di parte attrice hanno precisato di non aver assistito alla caduta e quindi non possono confermare la causa della stessa.
In assenza di altre prove, ne deriva che parte attrice non ha fornito adeguata prova del nesso causale, non avendo dimostrato “che l'alterazione della res custodita sia stata la causa dell'incidente”, ragion per cui la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste integralmente a carico di parte attrice. Esse vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, ai valori minimi, tenuto conto del valore della causa, della semplicità delle questioni affrontate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Avellino, in persona del G.O.P. Avv. Gianfranco Cardinale, definitivamente pronunciando sulla domanda:
- rigetta la domanda proposta da . Parte_1
- Condanna alla refusione in favore del Controparte_2
D di Avellino, delle spese e Controparte_3 competenze del giudizio che liquida nella misura di €.2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e C.p.a. come per legge.
- pone le spese di CTU - come liquidate in atti – a defiitivo carico di parte attrice.
Così deciso il 04/09/2025
il giudice
Avv. Gianfranco Cardinale