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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/11/2025, n. 3978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3978 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2204/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2204 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 riservata in decisione con ordinanza del 12-6-2025 avente ad oggetto separazione giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli alla Parte_1 C.F._1
Piazza Nazionale, 94/D presso lo studio dell'Avv. RE De IO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli al Controparte_1 C.F._2
Centro Direzionale, Is. F12 presso lo studio dell'Avv. Adelaide Cutolo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
AVV. C.F. con studio in Quarto alla via Masullo, CP_2 C.F._3
1 in qualità di curatrice speciale della minore nata il [...] a [...] C.F. Persona_1
come da decreto di nomina del 12.1.2024 C.F._4
CURATORE DELLA MINORE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 R.G. n. 2204/2022
All'udienza del 12-6-2025, tenutasi in modalità cartolare, i procuratori nel riportarsi ai propri documenti, atti e conclusioni hanno chiesto la decisione della causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. ordinanza comunicata il 16-6-2025).
Il P.M. ha apposto il visto in data 19-6-2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28-2-2022 e ritualmente notificato, la ricorrente (nata a [...] il [...]), premesso di avere contratto matrimonio in Villaricca in data 14-12-2015, in regime di separazione dei beni, con il resistente (nato a San Giorgio a [...] il [...]) e che dalla loro unione è nata una figlia - (nata a [...] il [...]) - deduceva che l'instaurazione della convivenza, Per_1 nonostante la celebrazione del matrimonio e la nascita della figlia, non si era mai avviata per le ragioni specificamente indicate nel ricorso.
Premettendo la sussistenza del venire meno ai doveri nascenti dal matrimonio e del cd. principio di bigenitorialità, a causa anche dell'innata ed atavica avversione del a qualsivoglia interesse CP_1 per la cura e mantenimento della figlia e del nucleo familiare, chiedeva la separazione ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. con addebito al marito;
l'affido esclusivo della minore, con residenza ed abitazione presso la famiglia d'origine della ricorrente, sita in Villaricca, alla Via San Francesco d'Assisi, n. 2; stante il disinteresse morale e materiale del padre nei confronti della figlia;
porre a carico del
[...] una somma di € 600,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore , oltre il Pt_2 Per_1
50% delle spese straordinarie, con condanna alle spese con attribuzione.
Nel costituirsi in giudizio il resistente, contestando le circostanze dedotte in ricorso in ordine alle cause della rottura dell'unione familiare e negando di essere stato un padre poco affettuoso ed indifferente alla crescita della figlia, di contro, deduceva di aver sempre adempiuto ai suoi doveri di marito e padre.
A tal fine chiedeva la separazione ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. riservandosi di avanzare domanda di addebito;
il rigetto della domanda di addebito avanzata dalla ricorrente, essendo la rottura imputabile ad una insoddisfazione della moglie e non ai dedotti comportamenti del resistente;
l'affido esclusivo della minore, con collocamento presso il padre;
l'intervento dei SS in caso di impedimenti nel diritto di visita e modalità di incontro padre-figlia; in via subordinata l'affido condiviso;
la previsione di un mantenimento esclusivamente per la minore di euro 250,00 nonché il 50% delle spese straordinarie;
la nomina di una CTU tecnico-psicologica per valutare l'idoneità e capacità genitorialità della ricorrente;
la condanna alle spese di lite del giudizio.
All'udienza presidenziale del 6-7-2022, entrambi comparivano dinanzi al Presidente f.f. (dott.ssa
Satta) il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
disponeva lo scioglimento della comunione legale;
disponeva l'affido condiviso della
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minore con collocamento presso la madre;
prevedeva il diritto di visita per il genitore non collocatario per due pomeriggi a settimana presso i servizi sociali del Comune di Villaricca;
poneva a carico del resistente un assegno a titolo di mantenimento per la figlia pari ad € 250,00 (somme Per_1 soggette a rivalutazione annuale in base agli indici Istat) oltre il 50% delle spese straordinarie;
infine nominava G.I. se stesso fissando l'udienza al 28.2.2023.
Con memoria integrativa la ricorrente si riportava alle conclusioni rassegnate in precedenza, chiedendo percorsi di sostegno alla genitorialità e la nomina di un CTU.
Con comparsa del 27.2.2023 il resistente si riportava alle conclusioni rassegnate in comparsa.
All'udienza del 28-2-2023 le parti chiedevano la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., dichiarando la disponibilità a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità e di supporto psicologico per la minore;
veniva disposto, pertanto, rinvio per l'udienza del 18.10.2023. Per_1
Pervenuta la relazione da parte dei SS di Villaricca, considerate le difficoltà relazionali tra il resistente e la figlia, nonché l'assenza di familiarità e quotidianità tra padre-figlia, si suggeriva un percorso di sostegno alla genitorialità nonché di sostegno psicologico della minore.
In data 12-7-2023 il fascicolo veniva assegnato al relatore.
All'udienza del 18.10.2023, tenuta in modalità cartolare, veniva disposto un rinvio al 10.1.2024, stante la rinuncia al mandato del difensore del resistente.
Con ordinanza del 12-1-2024 il Giudice relatore disponeva procedersi ad una CTU ( nomina del CTU dott.ssa ) e nominava un curatore speciale alla minore (nella persona Persona_2 Per_1 dell'avv. ). CP_2
Ritenute inammissibili le richieste istruttorie articolate da parte attrice;
considerato il disinteresse morale e materiale del resistente, della mancata partecipazione, seppur sollecitato, alle operazioni peritali e della chiusura mostrata nei confronti degli interventi predisposti dal Tribunale finalizzati proprio al recupero della genitorialità, il Giudice relatore prevedeva l'affido esclusivo della minore alla madre con collocamento presso la stessa senza diritto di visita del padre alla luce delle conclusioni della CTU e dell'atteggiamento assunto dal resistente;
prevedeva l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva in favore della madre, consentendole di occuparsi delle questioni di ordinaria amministrazione necessarie nell'interesse della figlia, ivi comprese quelle inerenti la salute della minore;
invitava la ricorrente a far intraprendere alla minore un percorso psicologico al fine di valutare ed elaborare le dinamiche psicologiche pregresse ed attuali;
invitava la ricorrente ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso i SS competenti per territorio;
infine onerava le parti di depositare la documentazione reddituale (cfr. ordinanza dell' 1.10.2024).
All'udienza del 5-3-2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 21-5-2025; con ordinanza del 12.6.2025 la causa era rimessa al Collegio per la
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decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza (cfr. ordinanza del 16-6-2025).
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulla domanda di addebito.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che il coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri
“sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di Cassazione, Sez.
I, sentenza n. 14840/2006).
In ossequio al più recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, deve, in particolare, osservarsi che: "la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
quindi, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito" (Cassa. civ., sez. I, 08.11.2022, n. 32837).
In tale prospettiva, con specifico riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio, la giurisprudenza
è pacifica nell'affermare che spetta alla parte che richiede, a causa dell'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di dimostrare la violazione dei predetti doveri nonché la sussistenza del nesso causale tra tale condotta e la circostanza che, per ciò stesso, la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui
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l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis,
Cassazione civ., sez. VI, 28.05.2019, n.14591; Cass. civ. 3923/2018).
Nel caso specifico, non sono state provate specifiche condotte poste dal coniuge resistente in violazione dei doveri coniugali (considerata l'inammissibilità delle prove articolate) né può pervenirsi, in via induttiva, ad una pronuncia di addebito sulla base delle risultanze processuali e dei documenti in atti;
del resto, è pacifico che le parti non hanno mai convissuto insieme, né prima né dopo aver convolato a nozze, rimanendo entrambi a casa dei propri genitori, in attesa dell'acquisto di una casa propria, come dedotto dalla ricorrente negli scritti difensivi.
La separazione tra i coniugi va, in definitiva, pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 1, comma c.c..
Sull'affido della figlia minore (nata a [...] il [...]). Per_1
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
In particolare, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr. Cass.
26587/2009, Cass. 24526/2010).
In punto di diritto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore
(primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo.
Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono
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adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione e educazione.
Tanto premesso, nel caso di specie, la previsione di un affido monogenitoriale alla madre appare conforme agli interessi della minore considerato il disinteresse morale e materiale del resistente nei confronti della figlia.
Il Collegio evidenzia, altresì, la mancata partecipazione, seppur sollecitato, alle operazioni peritali e la chiusura mostrata nei confronti degli interventi predisposti dal Tribunale finalizzati proprio al recupero della genitorialità (nelle note del curatore si legge Nella vita del padre, in questo momento Per_ non vi è alcuno spazio per la piccola , in quanto sebbene questi assuma un atteggiamento vittimistico, appare di fatto concentrato solo sui propri bisogni ed interessi egoistici, sul rancore che egli prova nei confronti della ex moglie, per cui è sordo ad ogni tipo di sollecitazione).
Dalla relazione CTU è emerso che il padre non ha avuto un rapporto regolare e continuativo con la figlia che si sente “abbandonata” dal padre mentre è ben inserita nella famiglia d'origine della madre.
Nelle relazioni dei SS di Villaricca, in particolare, si legge che il non si era presentato agli Pt_2 incontri protetti padre-figlia, sebbene informato, disertandoli confermando quanto dedotto dalla Per_ ricorrente ( “La presenza del padre di sarebbe stata esigua, dalla nascita fino al compleanno di quattro anni della piccola, giorno in cui il padre non presenziò alla festa, assentandosi poi per due anni in seguito a una discussione, sottraendosi alle visite alla minore. Durante le feste natalizie la signora ha raccontato di riuscire a passare col marito solo la sera della vigilia mentre a Pasqua, a causa degli impegni lavorativi dell'uomo, la famiglia non riusciva a riunirsi;
diversamente, a
Pasquetta la famiglia si recava al parco giochi con la piccola. Anche le ferie estive erano profondamente condizionate dall'attività lavorativa del per cui alla famiglia, nei pochi CP_1 anni di presenza dell'uomo, era stato possibile concedersi una gita in un parco acquatico vicino
Roma e alcune mezze giornate in spiaggia … quando eravamo fidanzati andava tutto bene ma poi ho Per_ iniziato a vedere che quando ci siamo spostati non è rimasto, è nata e non è rimasto, io ho Per_ dovuto vivere qualsiasi cosa con da sola. il a riprendere gli incontri per impedire che la figlia subisse un ulteriore distacco, e di CP_1 aver proposto anche video chiamate al fine di evitare un ulteriore vissuto di abbandono, tentativi solo inizialmente andati a buon fine ma naufragati miseramente a partire da giugno 2023, periodo a partire dal quale si sarebbe manifestato n nuovo allontanamento determinato in via principale dal risentimento del motivato dalla nuova vita della ”). CP_1 Pt_1
Per quanto concerne la ricorrente, invece, è emerso che la è in grado di sintonizzarsi sui Pt_1 bisogni interiori della minore, sostenuta dall'attuale compagno, presenza stabile e presente anche per la minore (cfr. relazioni dei SS di Villaricca del 25-7-2024). Per_1
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L' assenza del padre nella vita della minore;
la discontinuità negli incontri interrotti da giugno 2023; la scarsa consapevolezza nell'esercizio della responsabilità genitoriale, il disinteresse di quanto necessario alla crescita ed allo sviluppo della figlia, i comportamenti ostativi assunti anche in corso di causa (per il rilascio del consenso alle gite unitamente alla mancata partecipazione agli incontri presso i SS o alle operazioni peritali, a titolo esemplificativo) suggeriscono un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre , ossia quello che è stato definito in giurisprudenza come affido “super esclusivo” (in questi termini cfr. Trib. Napoli Nord;
sez. I;
ordinanza 5/24.12.2019; Trib.
Napoli Nord;
sez. I;
sentenza del 6.11.2018; sentenza Trib. Napoli Nord;
sez. I;
del 12.7.2016; Trib.
Napoli Nord;
sez.I; ordinanza del 29.2.2016; Trib. Milano, sez. IX, ordinanza del 20.3.2014)
Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale delineato nell'art. 337 quater, comma 3, c.c. secondo cui il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi, anche se le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.
Tuttavia, la norma prevede che l'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione) possa trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”), rimettendo al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Nel caso di specie, l'affido c.d. (super) esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali inerenti, ad esempio, la salute della minore, vi sia un pregiudizio a causa del disinteresse del padre per la figlia.
Alla luce dell'istruttoria espletata (relazioni dei SS e CTU), tenuto conto del comportamento del resistente, il Collegio ritiene che non sussistano, allo stato, i presupposti per procedere ad una regolamentazione del diritto di visita paterno.
Qualora, dunque, il intenda riavvicinarsi concretamente alla figlia ed iniziare un percorso CP_1 di graduale recupero del rapporto con la stessa, potrà vederla e tenerla con sé secondo disposizioni concordate, di volta in volta, con la madre, nonché con la stessa minore, tenendo in prioritario conto le esigenze di quest'ultima, i suoi impegni scolastici e ricreativi.
Il Collegio reputa, infine, opportuno per il la prosecuzione dei percorsi di rafforzamento Pt_2 delle competenze genitoriali presso i SS competenti per territorio;
suggerisce, altresì, alla ricorrente di far proseguire e/o intraprendere alla minore un percorso psicologico per elaborare le complesse dinamiche familiari e di abbandono e soltanto all'esito -positivo- dei percorsi, valutare l'opportunità di eventuali futuri incontri tra padre e figlia.
Sulla domanda di mantenimento della figlia minore (nata a [...] il [...]). Per_1
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Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti della figlia, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore - tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie - non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo, va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 9), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre
Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n.
23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli nonché il minor impegno del non collocatario nella cura degli stessi, rispetto al genitore convivente (cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine, va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Orbene, per quanto concerne i redditi dei coniugi, la ricorrente ha dichiarato di essere attualmente disoccupata;
è in attesa di nuova assunzione della Flipper il Delfino Soc. Coop. a tempo determinato con la qualifica di collaboratrice scolastica;
percepisce uno stipendio pari ad euro 700,00 mensili, e gli assegni familiari;
è titolare di una postepay ove accreditano lo stipendio;
vive a casa dei genitori a Villaricca alla via San Francesco d'Assisi, n. 2, dai quali riceve aiuti economici per il sostentamento della figlia;
mentre il resistente, è un lavoratore autonomo (agli atti risulta depositato un estratto contributivo dal quale emerge che il resistente dal 2019 al 2021 ha lavorato come titolare di CP_3
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impresa; con un reddito nell'anno 2021 pari ad euro 1664, 00; vive a casa dai genitori in Casoria alla via Raffaele Viviani, 33 ed è gravato da due prestiti personali per la ristrutturazione casa (n. 5304443 scadenza 11/11/2030 rata 250,62 ed il n. 5072940 scad. 1/4/29 rata 172,40).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio, pertanto, ritiene sia equo fissare, all'attualità, a carico del resistente, quale contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di euro
300,00 da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
L'assegno unico verrà, invece, percepito integralmente dalla ricorrente, essendo la minore affidata in via esclusiva.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate nella misura di 1/3 (stante la soccombenza sulla domanda di addebito) mentre per il restante 2/3 sono poste a carico del resistente in virtù della soccombenza
Le spese di lite sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.001 fino ad € 52.000) in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio di trattazione e decisionale con attribuzione al difensore antistatario.
I compensi spettanti al CTU liquidati con separato decreto in € 1.981,8 vengono posti a carico delle parti in solido.
Va, infine, rigettata la domanda di condanna avanzata ex art 96 c.p.c..
I compensi spettanti al curatore della minore verranno liquidati all'esito del deposito dell'istanza di liquidazione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] Parte_1 Controparte_1
Giorgio a Cremano il 15-5-1988);
b) rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
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c) affida in via esclusiva la figlia minore (nata a [...] il [...]) alla madre, con Per_1 residenza privilegiata presso la stessa in Villaricca, alla via San Francesco d'Assisi, 2, senza incontri;
d) la ricorrente può esercitare della responsabilità genitoriale in via esclusiva sia per le decisioni di ordinaria amministrazione che per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c.;
e) Suggerisce alla ricorrente di far proseguire e/o intraprendere alla minore un percorso psicologico per elaborare le dinamiche familiari e di abbandono, come suggerito dai SS;
f) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro Controparte_1 Parte_1 il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 (trecento,00) per il mantenimento della figlia minore (nata a [...] il [...]) oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte dal Per_1
Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia, purché debitamente documentate, come da
Protocollo di Intesa del 25-10-2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
g) Nulla stabilisce a titolo di mantenimento in favore della ricorrente in assenza di domanda;
h) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villaricca per l'annotazione e le ulteriori incombenze
(atto n. 23, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015);
i) pone a carico di entrambi in solido le spese di CTU liquidate con separato decreto in € 1.981,8;
l) rigetta la domanda avanzata ex art. 96 c.p.c.;
m) compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 e condanna a pagare Controparte_1 le spese di lite in favore della ricorrente liquidandole complessivamente in euro 2.539,33 per compensi, oltre spese al 15% nonché IVA e CPA se dovute, come per legge con attribuzione all' avv.
RE De IO anticipatario
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 12.11.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2204 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 riservata in decisione con ordinanza del 12-6-2025 avente ad oggetto separazione giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli alla Parte_1 C.F._1
Piazza Nazionale, 94/D presso lo studio dell'Avv. RE De IO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli al Controparte_1 C.F._2
Centro Direzionale, Is. F12 presso lo studio dell'Avv. Adelaide Cutolo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
AVV. C.F. con studio in Quarto alla via Masullo, CP_2 C.F._3
1 in qualità di curatrice speciale della minore nata il [...] a [...] C.F. Persona_1
come da decreto di nomina del 12.1.2024 C.F._4
CURATORE DELLA MINORE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 R.G. n. 2204/2022
All'udienza del 12-6-2025, tenutasi in modalità cartolare, i procuratori nel riportarsi ai propri documenti, atti e conclusioni hanno chiesto la decisione della causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. ordinanza comunicata il 16-6-2025).
Il P.M. ha apposto il visto in data 19-6-2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28-2-2022 e ritualmente notificato, la ricorrente (nata a [...] il [...]), premesso di avere contratto matrimonio in Villaricca in data 14-12-2015, in regime di separazione dei beni, con il resistente (nato a San Giorgio a [...] il [...]) e che dalla loro unione è nata una figlia - (nata a [...] il [...]) - deduceva che l'instaurazione della convivenza, Per_1 nonostante la celebrazione del matrimonio e la nascita della figlia, non si era mai avviata per le ragioni specificamente indicate nel ricorso.
Premettendo la sussistenza del venire meno ai doveri nascenti dal matrimonio e del cd. principio di bigenitorialità, a causa anche dell'innata ed atavica avversione del a qualsivoglia interesse CP_1 per la cura e mantenimento della figlia e del nucleo familiare, chiedeva la separazione ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. con addebito al marito;
l'affido esclusivo della minore, con residenza ed abitazione presso la famiglia d'origine della ricorrente, sita in Villaricca, alla Via San Francesco d'Assisi, n. 2; stante il disinteresse morale e materiale del padre nei confronti della figlia;
porre a carico del
[...] una somma di € 600,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore , oltre il Pt_2 Per_1
50% delle spese straordinarie, con condanna alle spese con attribuzione.
Nel costituirsi in giudizio il resistente, contestando le circostanze dedotte in ricorso in ordine alle cause della rottura dell'unione familiare e negando di essere stato un padre poco affettuoso ed indifferente alla crescita della figlia, di contro, deduceva di aver sempre adempiuto ai suoi doveri di marito e padre.
A tal fine chiedeva la separazione ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. riservandosi di avanzare domanda di addebito;
il rigetto della domanda di addebito avanzata dalla ricorrente, essendo la rottura imputabile ad una insoddisfazione della moglie e non ai dedotti comportamenti del resistente;
l'affido esclusivo della minore, con collocamento presso il padre;
l'intervento dei SS in caso di impedimenti nel diritto di visita e modalità di incontro padre-figlia; in via subordinata l'affido condiviso;
la previsione di un mantenimento esclusivamente per la minore di euro 250,00 nonché il 50% delle spese straordinarie;
la nomina di una CTU tecnico-psicologica per valutare l'idoneità e capacità genitorialità della ricorrente;
la condanna alle spese di lite del giudizio.
All'udienza presidenziale del 6-7-2022, entrambi comparivano dinanzi al Presidente f.f. (dott.ssa
Satta) il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
disponeva lo scioglimento della comunione legale;
disponeva l'affido condiviso della
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minore con collocamento presso la madre;
prevedeva il diritto di visita per il genitore non collocatario per due pomeriggi a settimana presso i servizi sociali del Comune di Villaricca;
poneva a carico del resistente un assegno a titolo di mantenimento per la figlia pari ad € 250,00 (somme Per_1 soggette a rivalutazione annuale in base agli indici Istat) oltre il 50% delle spese straordinarie;
infine nominava G.I. se stesso fissando l'udienza al 28.2.2023.
Con memoria integrativa la ricorrente si riportava alle conclusioni rassegnate in precedenza, chiedendo percorsi di sostegno alla genitorialità e la nomina di un CTU.
Con comparsa del 27.2.2023 il resistente si riportava alle conclusioni rassegnate in comparsa.
All'udienza del 28-2-2023 le parti chiedevano la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., dichiarando la disponibilità a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità e di supporto psicologico per la minore;
veniva disposto, pertanto, rinvio per l'udienza del 18.10.2023. Per_1
Pervenuta la relazione da parte dei SS di Villaricca, considerate le difficoltà relazionali tra il resistente e la figlia, nonché l'assenza di familiarità e quotidianità tra padre-figlia, si suggeriva un percorso di sostegno alla genitorialità nonché di sostegno psicologico della minore.
In data 12-7-2023 il fascicolo veniva assegnato al relatore.
All'udienza del 18.10.2023, tenuta in modalità cartolare, veniva disposto un rinvio al 10.1.2024, stante la rinuncia al mandato del difensore del resistente.
Con ordinanza del 12-1-2024 il Giudice relatore disponeva procedersi ad una CTU ( nomina del CTU dott.ssa ) e nominava un curatore speciale alla minore (nella persona Persona_2 Per_1 dell'avv. ). CP_2
Ritenute inammissibili le richieste istruttorie articolate da parte attrice;
considerato il disinteresse morale e materiale del resistente, della mancata partecipazione, seppur sollecitato, alle operazioni peritali e della chiusura mostrata nei confronti degli interventi predisposti dal Tribunale finalizzati proprio al recupero della genitorialità, il Giudice relatore prevedeva l'affido esclusivo della minore alla madre con collocamento presso la stessa senza diritto di visita del padre alla luce delle conclusioni della CTU e dell'atteggiamento assunto dal resistente;
prevedeva l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva in favore della madre, consentendole di occuparsi delle questioni di ordinaria amministrazione necessarie nell'interesse della figlia, ivi comprese quelle inerenti la salute della minore;
invitava la ricorrente a far intraprendere alla minore un percorso psicologico al fine di valutare ed elaborare le dinamiche psicologiche pregresse ed attuali;
invitava la ricorrente ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso i SS competenti per territorio;
infine onerava le parti di depositare la documentazione reddituale (cfr. ordinanza dell' 1.10.2024).
All'udienza del 5-3-2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 21-5-2025; con ordinanza del 12.6.2025 la causa era rimessa al Collegio per la
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decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza (cfr. ordinanza del 16-6-2025).
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulla domanda di addebito.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che il coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri
“sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di Cassazione, Sez.
I, sentenza n. 14840/2006).
In ossequio al più recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, deve, in particolare, osservarsi che: "la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
quindi, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito" (Cassa. civ., sez. I, 08.11.2022, n. 32837).
In tale prospettiva, con specifico riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio, la giurisprudenza
è pacifica nell'affermare che spetta alla parte che richiede, a causa dell'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di dimostrare la violazione dei predetti doveri nonché la sussistenza del nesso causale tra tale condotta e la circostanza che, per ciò stesso, la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui
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l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis,
Cassazione civ., sez. VI, 28.05.2019, n.14591; Cass. civ. 3923/2018).
Nel caso specifico, non sono state provate specifiche condotte poste dal coniuge resistente in violazione dei doveri coniugali (considerata l'inammissibilità delle prove articolate) né può pervenirsi, in via induttiva, ad una pronuncia di addebito sulla base delle risultanze processuali e dei documenti in atti;
del resto, è pacifico che le parti non hanno mai convissuto insieme, né prima né dopo aver convolato a nozze, rimanendo entrambi a casa dei propri genitori, in attesa dell'acquisto di una casa propria, come dedotto dalla ricorrente negli scritti difensivi.
La separazione tra i coniugi va, in definitiva, pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 1, comma c.c..
Sull'affido della figlia minore (nata a [...] il [...]). Per_1
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
In particolare, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr. Cass.
26587/2009, Cass. 24526/2010).
In punto di diritto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore
(primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo.
Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono
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adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione e educazione.
Tanto premesso, nel caso di specie, la previsione di un affido monogenitoriale alla madre appare conforme agli interessi della minore considerato il disinteresse morale e materiale del resistente nei confronti della figlia.
Il Collegio evidenzia, altresì, la mancata partecipazione, seppur sollecitato, alle operazioni peritali e la chiusura mostrata nei confronti degli interventi predisposti dal Tribunale finalizzati proprio al recupero della genitorialità (nelle note del curatore si legge Nella vita del padre, in questo momento Per_ non vi è alcuno spazio per la piccola , in quanto sebbene questi assuma un atteggiamento vittimistico, appare di fatto concentrato solo sui propri bisogni ed interessi egoistici, sul rancore che egli prova nei confronti della ex moglie, per cui è sordo ad ogni tipo di sollecitazione).
Dalla relazione CTU è emerso che il padre non ha avuto un rapporto regolare e continuativo con la figlia che si sente “abbandonata” dal padre mentre è ben inserita nella famiglia d'origine della madre.
Nelle relazioni dei SS di Villaricca, in particolare, si legge che il non si era presentato agli Pt_2 incontri protetti padre-figlia, sebbene informato, disertandoli confermando quanto dedotto dalla Per_ ricorrente ( “La presenza del padre di sarebbe stata esigua, dalla nascita fino al compleanno di quattro anni della piccola, giorno in cui il padre non presenziò alla festa, assentandosi poi per due anni in seguito a una discussione, sottraendosi alle visite alla minore. Durante le feste natalizie la signora ha raccontato di riuscire a passare col marito solo la sera della vigilia mentre a Pasqua, a causa degli impegni lavorativi dell'uomo, la famiglia non riusciva a riunirsi;
diversamente, a
Pasquetta la famiglia si recava al parco giochi con la piccola. Anche le ferie estive erano profondamente condizionate dall'attività lavorativa del per cui alla famiglia, nei pochi CP_1 anni di presenza dell'uomo, era stato possibile concedersi una gita in un parco acquatico vicino
Roma e alcune mezze giornate in spiaggia … quando eravamo fidanzati andava tutto bene ma poi ho Per_ iniziato a vedere che quando ci siamo spostati non è rimasto, è nata e non è rimasto, io ho Per_ dovuto vivere qualsiasi cosa con da sola. il a riprendere gli incontri per impedire che la figlia subisse un ulteriore distacco, e di CP_1 aver proposto anche video chiamate al fine di evitare un ulteriore vissuto di abbandono, tentativi solo inizialmente andati a buon fine ma naufragati miseramente a partire da giugno 2023, periodo a partire dal quale si sarebbe manifestato n nuovo allontanamento determinato in via principale dal risentimento del motivato dalla nuova vita della ”). CP_1 Pt_1
Per quanto concerne la ricorrente, invece, è emerso che la è in grado di sintonizzarsi sui Pt_1 bisogni interiori della minore, sostenuta dall'attuale compagno, presenza stabile e presente anche per la minore (cfr. relazioni dei SS di Villaricca del 25-7-2024). Per_1
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L' assenza del padre nella vita della minore;
la discontinuità negli incontri interrotti da giugno 2023; la scarsa consapevolezza nell'esercizio della responsabilità genitoriale, il disinteresse di quanto necessario alla crescita ed allo sviluppo della figlia, i comportamenti ostativi assunti anche in corso di causa (per il rilascio del consenso alle gite unitamente alla mancata partecipazione agli incontri presso i SS o alle operazioni peritali, a titolo esemplificativo) suggeriscono un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre , ossia quello che è stato definito in giurisprudenza come affido “super esclusivo” (in questi termini cfr. Trib. Napoli Nord;
sez. I;
ordinanza 5/24.12.2019; Trib.
Napoli Nord;
sez. I;
sentenza del 6.11.2018; sentenza Trib. Napoli Nord;
sez. I;
del 12.7.2016; Trib.
Napoli Nord;
sez.I; ordinanza del 29.2.2016; Trib. Milano, sez. IX, ordinanza del 20.3.2014)
Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale delineato nell'art. 337 quater, comma 3, c.c. secondo cui il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi, anche se le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.
Tuttavia, la norma prevede che l'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione) possa trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”), rimettendo al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Nel caso di specie, l'affido c.d. (super) esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali inerenti, ad esempio, la salute della minore, vi sia un pregiudizio a causa del disinteresse del padre per la figlia.
Alla luce dell'istruttoria espletata (relazioni dei SS e CTU), tenuto conto del comportamento del resistente, il Collegio ritiene che non sussistano, allo stato, i presupposti per procedere ad una regolamentazione del diritto di visita paterno.
Qualora, dunque, il intenda riavvicinarsi concretamente alla figlia ed iniziare un percorso CP_1 di graduale recupero del rapporto con la stessa, potrà vederla e tenerla con sé secondo disposizioni concordate, di volta in volta, con la madre, nonché con la stessa minore, tenendo in prioritario conto le esigenze di quest'ultima, i suoi impegni scolastici e ricreativi.
Il Collegio reputa, infine, opportuno per il la prosecuzione dei percorsi di rafforzamento Pt_2 delle competenze genitoriali presso i SS competenti per territorio;
suggerisce, altresì, alla ricorrente di far proseguire e/o intraprendere alla minore un percorso psicologico per elaborare le complesse dinamiche familiari e di abbandono e soltanto all'esito -positivo- dei percorsi, valutare l'opportunità di eventuali futuri incontri tra padre e figlia.
Sulla domanda di mantenimento della figlia minore (nata a [...] il [...]). Per_1
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Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti della figlia, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore - tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie - non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo, va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 9), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre
Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n.
23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli nonché il minor impegno del non collocatario nella cura degli stessi, rispetto al genitore convivente (cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine, va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Orbene, per quanto concerne i redditi dei coniugi, la ricorrente ha dichiarato di essere attualmente disoccupata;
è in attesa di nuova assunzione della Flipper il Delfino Soc. Coop. a tempo determinato con la qualifica di collaboratrice scolastica;
percepisce uno stipendio pari ad euro 700,00 mensili, e gli assegni familiari;
è titolare di una postepay ove accreditano lo stipendio;
vive a casa dei genitori a Villaricca alla via San Francesco d'Assisi, n. 2, dai quali riceve aiuti economici per il sostentamento della figlia;
mentre il resistente, è un lavoratore autonomo (agli atti risulta depositato un estratto contributivo dal quale emerge che il resistente dal 2019 al 2021 ha lavorato come titolare di CP_3
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impresa; con un reddito nell'anno 2021 pari ad euro 1664, 00; vive a casa dai genitori in Casoria alla via Raffaele Viviani, 33 ed è gravato da due prestiti personali per la ristrutturazione casa (n. 5304443 scadenza 11/11/2030 rata 250,62 ed il n. 5072940 scad. 1/4/29 rata 172,40).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio, pertanto, ritiene sia equo fissare, all'attualità, a carico del resistente, quale contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di euro
300,00 da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
L'assegno unico verrà, invece, percepito integralmente dalla ricorrente, essendo la minore affidata in via esclusiva.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate nella misura di 1/3 (stante la soccombenza sulla domanda di addebito) mentre per il restante 2/3 sono poste a carico del resistente in virtù della soccombenza
Le spese di lite sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.001 fino ad € 52.000) in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio di trattazione e decisionale con attribuzione al difensore antistatario.
I compensi spettanti al CTU liquidati con separato decreto in € 1.981,8 vengono posti a carico delle parti in solido.
Va, infine, rigettata la domanda di condanna avanzata ex art 96 c.p.c..
I compensi spettanti al curatore della minore verranno liquidati all'esito del deposito dell'istanza di liquidazione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] Parte_1 Controparte_1
Giorgio a Cremano il 15-5-1988);
b) rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
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c) affida in via esclusiva la figlia minore (nata a [...] il [...]) alla madre, con Per_1 residenza privilegiata presso la stessa in Villaricca, alla via San Francesco d'Assisi, 2, senza incontri;
d) la ricorrente può esercitare della responsabilità genitoriale in via esclusiva sia per le decisioni di ordinaria amministrazione che per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c.;
e) Suggerisce alla ricorrente di far proseguire e/o intraprendere alla minore un percorso psicologico per elaborare le dinamiche familiari e di abbandono, come suggerito dai SS;
f) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro Controparte_1 Parte_1 il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 (trecento,00) per il mantenimento della figlia minore (nata a [...] il [...]) oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte dal Per_1
Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia, purché debitamente documentate, come da
Protocollo di Intesa del 25-10-2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
g) Nulla stabilisce a titolo di mantenimento in favore della ricorrente in assenza di domanda;
h) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villaricca per l'annotazione e le ulteriori incombenze
(atto n. 23, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015);
i) pone a carico di entrambi in solido le spese di CTU liquidate con separato decreto in € 1.981,8;
l) rigetta la domanda avanzata ex art. 96 c.p.c.;
m) compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 e condanna a pagare Controparte_1 le spese di lite in favore della ricorrente liquidandole complessivamente in euro 2.539,33 per compensi, oltre spese al 15% nonché IVA e CPA se dovute, come per legge con attribuzione all' avv.
RE De IO anticipatario
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 12.11.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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