Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 16/06/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01308/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01153/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1153 del 2024, proposto da CI EL, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Cutaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, USP - Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta - ed Enna, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
nei confronti
di AN ZI, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio formatosi sulla istanza di accesso presentata in data 2 giugno 2024;
per il riconoscimento
del diritto ad ottenere l’accesso ai documenti richiesti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La prof.ssa EL CI espone di aver presentato domanda per l’inserimento nella graduatoria della classe di concorso A061 per la provincia di Caltanissetta, di essersi collocata in seconda posizione con punti 49, di aver di conseguenza ottenuto per l’a.s. 2022/2023 l’assegnazione di un incarico a tempo determinato presso l’Istituto L. Russo di Caltanissetta per 20 ore settimanali.
Per il successivo a.s. 2023/2024, la controinteressata Prof. ZI AN - precedentemente collocata al quarto posto della graduatoria - è stata invece collocata nella I Fascia, così ottenendo un incarico di insegnamento di 18 ore presso l’Istituto L. Russo di Caltanissetta, in forza di un successivo titolo di abilitazione acquisito all’estero nell’anno 2023. e presentato ai fini dell’aggiornamento della graduatoria.
Alla prof. CI, per il medesimo a.s. 2023/24 è stato attribuito un incarico di insegnamento di sole 8 ore settimanali presso l’Istituto L. Russo di Caltanissetta.
Con istanza presentata in data 2 giugno 2024 a mezzo PEC all’ Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna, la prof. CI ha chiesto di acquisire copia: della dichiarazione resa dalla prof. AN ai fini dell’aggiornamento della graduatoria; del titolo abilitativo conseguito all’estero dalla stessa; degli eventuali estremi di riconoscimento del titolo medesimo, o della domanda rivolta a tale scopo; del provvedimento di scioglimento della riserva adottato dall’amministrazione scolastica; il tutto, allo scopo di valutare la legittimità della modifica della graduatoria e del conseguente conferimento dell’incarico, e di proporre eventuali azioni risarcitorie.
L’istanza è stata presentata ai sensi della L. 241/90 e dell’art. 5, co. 2, D. Lgs. 33/2013 (cd. Accesso civico generalizzato).
Decorsi 30 giorni dalla domanda, ed essendosi formato per legge un tacito rigetto, la prof. CI ha proposto il ricorso in epigrafe, col quale denuncia la violazione dell’art. 5, co. 2, D. Lgs. 33/2013, chiede che sia dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, chiede altresì che sia riconosciuto il proprio diritto ad accedere ai documenti richiesti, con conseguente condanna dell’Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna a provvedere all’esibizione.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio con memoria di mera forma.
Non risulta costituita, sebbene ritualmente e vocata in giudizio, la controinteressata Prof. AN ZI.
All’udienza camerale del 26 marzo 2025 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che l’istanza di accesso è stata infine soddisfatta, in data 19 marzo 2025. Pertanto ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, col favore delle spese processuali.
L’Avvocatura dello Stato ha invece chiesto la compensazione delle spese.
Alla luce della sopravvenuta ostensione dei documenti richiesti – come ammessa dalla stessa parte resistente – non resta al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Riguardo alle spese processuali, queste devono essere poste a carico del Ministero resistente secondo una valutazione virtuale di fondatezza del ricorso, tenuto conto anche del lungo lasso di tempo intercorso fra la presentazione dell’istanza di accesso, la proposizione del ricorso e l’ostensione degli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente, Estensore
Anna Pignataro, Consigliere
Annalisa Stefanelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO