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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 27/06/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n° 24/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dr. Michele Ruvolo Presidente rel./est.
dr.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dr. Gaetano Sole Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 24/2025 R.G., del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F.: , con Parte_1 C.F._1
l'avv. Gabriele Carmelo Vittorio (pec domiciliazione: . Email_1 [...]
it) Email_2 Email_3
Ricorrente
contro nata a [...] l'[...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
con l'avv. Galluffo Salvatore (pec domiciliazione: Email_4
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
1
Tribunale di AP
Sezione Civile R.G. n° 24/2025
Oggetto: Modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 28.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, statuite da questo Tribunale
dapprima con sentenza n° 114/2007 emessa l'1.3.2007 e depositata in data 15.3.2007 che ha stabilito a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere a favore della un CP_1
assegno divorzile di € 250,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT e successivamente con ordinanza n° 1904/2019 emessa il 26.6.2019 e depositata in data 9.7.2019
che ha ridotto detto assegno nella misura di € 190,00 mensili, ad oggi rivalutato ad € 221,16
per gli intervenuti aumenti ISTAT.
, invero, ha chiesto di “revocare l'assegnazione dell'assegno di Parte_1
mantenimento stabilito in favore della Sig.ra in ragione del venir meno dei Controparte_1
presupposti per cui il medesimo era stato concesso in sede di cessazione degli effetti civili del
matrimonio stante l'intervenuta capacità economica della stessa” ed in via subordinata di “ridurre
sensibilmente l'assegno, determinato ad oggi nella somma di €. 221,16, al fine di ristabilire l'equilibrio
economico tra i coniugi ed adeguarlo alla nuova situazione patrimoniale”.
In proposito il ricorrente ha asserito che rispetto all'ultimo provvedimento citato le condizioni economiche di sono mutate beneficiando la stessa sin da Controparte_1
novembre 2022 della pensione di anzianità e dell'assegno d'inclusione per un importo complessivo di oltre € 1.200,00 mensili.
Si è costituita in giudizio la resistente, chiedendo di rigettare integralmente le richieste del ricorrente e conseguentemente confermare le statuizioni dell'ordinanza n°
1904/2019 del 26.6.2019, posto che la stessa non percepisce alcun assegno di inclusione, ma solo una pensione che oscilla tra € 305,00 ed € 370,00 al mese.
All'udienza del 2.4.2025 quanto alla situazione economica della resistente il procuratore ha rappresentato che la domanda per l'assegno di inclusione è stata respinta in mancanza del requisito del valore patrimoniale mobiliare percependo un reddito superiore
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Tribunale di AP
Sezione Civile R.G. n° 24/2025
ad € 6.000,00 annui ed, invece, il procuratore del ricorrente ha osservato che dagli estratti conto depositati si desume che ha beneficiato di una pensione pari ad € Controparte_1
559,60 sia nel mese di novembre che in quello di dicembre 2024.
Alla medesima udienza con riferimento alla situazione patrimoniale del ricorrente quest'ultimo ha dichiarato che la propria pensione ammonta ad € 1.530,00 mensili e di pagare un canone di locazione pari ad € 350,00 al mese.
Alla luce di quanto emerso in tale sede, il Giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.:
“1) determinazione dell'assegno divorziale in euro 150,00 da versare entro ogni giorno 5 del
mese;
2) rinunzia ad opera delle parti ad ogni domanda eccezione e difesa di cui al presente giudizio;
2) la compensazione totale delle spese di lite tra le parti”.
In data 19.5.2025 il ricorrente ha depositato dichiarazione motivata di accettazione di detta proposta.
Per converso, nella medesima data la ha rifiutato la proposta conciliativa, CP_1
insistendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 28.5.2025 i rispettivi procuratori hanno confermato le sopra indicate dichiarazioni delle parti, hanno discusso oralmente la causa concludendo come da rispettivi atti, sicché la stessa è stata posta in decisione.
***
Tanto premesso, giova precisare che secondo la giurisprudenza di legittimità “la
revisione dell'assegno di divorzio di cui all'articolo 9 della legge n. 898 del 1970, postula
l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a
mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo
dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In
particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione
dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione
delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno
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Tribunale di AP
Sezione Civile R.G. n° 24/2025
rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a
verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato
l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova
situazione patrimoniale-reddituale accertata” (cfr. Cass. civ., sez. I, 3.2.2025, n. 2545).
Ciò posto, a seguito della disamina delle condizioni economiche di entrambe le parti in causa, il Tribunale ravvisa, nel caso di specie, il mutamento del pregresso assetto patrimoniale derivante dal sopravvenuto fatto che la percepisce una pensione di CP_1
anzianità (di oltre 500 euro, come emerge dall'accredito relativo ai mesi di novembre 2024 e di dicembre 2024 di cui all'estratto conto in atti), giacchè va rideterminata la misura dell'assegno a carico di in € 150,00, rivalutabili annualmente secondo gli Parte_2
indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese.
Visto l'esito del giudizio (che ha visto accolta di fatto la sola domanda subordinata della parte ricorrente), le spese di lite ex art. 91 c.p.c. vanno compensate. Tuttavia, vanno poste a carico della resistente le spese relative alla fase decisoria, posto che la resistente ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta conciliativa. Tali spese vanno liquidate come da dispositivo, applicando i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificati dai D.M. nn.
37/2018 e 147/2022) relativi ai giudizi di valore indeterminabile complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
dispone – a modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla sentenza n° 114/2007 depositata in data 15.3.2007 già
modificate con ordinanza n° 1904/2019 depositata in data 9.7.2019 – che l' Pt_1
corrisponda l'assegno di mantenimento in favore della pari ad € 150,00, CP_1
rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_1
complessivi € 1.453,00, oltre I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in AP in data 25.6.2025 Il Presidente est. Michele Ruvolo
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Tribunale di AP
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dr. Michele Ruvolo Presidente rel./est.
dr.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dr. Gaetano Sole Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 24/2025 R.G., del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F.: , con Parte_1 C.F._1
l'avv. Gabriele Carmelo Vittorio (pec domiciliazione: . Email_1 [...]
it) Email_2 Email_3
Ricorrente
contro nata a [...] l'[...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
con l'avv. Galluffo Salvatore (pec domiciliazione: Email_4
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
1
Tribunale di AP
Sezione Civile R.G. n° 24/2025
Oggetto: Modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 28.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, statuite da questo Tribunale
dapprima con sentenza n° 114/2007 emessa l'1.3.2007 e depositata in data 15.3.2007 che ha stabilito a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere a favore della un CP_1
assegno divorzile di € 250,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT e successivamente con ordinanza n° 1904/2019 emessa il 26.6.2019 e depositata in data 9.7.2019
che ha ridotto detto assegno nella misura di € 190,00 mensili, ad oggi rivalutato ad € 221,16
per gli intervenuti aumenti ISTAT.
, invero, ha chiesto di “revocare l'assegnazione dell'assegno di Parte_1
mantenimento stabilito in favore della Sig.ra in ragione del venir meno dei Controparte_1
presupposti per cui il medesimo era stato concesso in sede di cessazione degli effetti civili del
matrimonio stante l'intervenuta capacità economica della stessa” ed in via subordinata di “ridurre
sensibilmente l'assegno, determinato ad oggi nella somma di €. 221,16, al fine di ristabilire l'equilibrio
economico tra i coniugi ed adeguarlo alla nuova situazione patrimoniale”.
In proposito il ricorrente ha asserito che rispetto all'ultimo provvedimento citato le condizioni economiche di sono mutate beneficiando la stessa sin da Controparte_1
novembre 2022 della pensione di anzianità e dell'assegno d'inclusione per un importo complessivo di oltre € 1.200,00 mensili.
Si è costituita in giudizio la resistente, chiedendo di rigettare integralmente le richieste del ricorrente e conseguentemente confermare le statuizioni dell'ordinanza n°
1904/2019 del 26.6.2019, posto che la stessa non percepisce alcun assegno di inclusione, ma solo una pensione che oscilla tra € 305,00 ed € 370,00 al mese.
All'udienza del 2.4.2025 quanto alla situazione economica della resistente il procuratore ha rappresentato che la domanda per l'assegno di inclusione è stata respinta in mancanza del requisito del valore patrimoniale mobiliare percependo un reddito superiore
2
Tribunale di AP
Sezione Civile R.G. n° 24/2025
ad € 6.000,00 annui ed, invece, il procuratore del ricorrente ha osservato che dagli estratti conto depositati si desume che ha beneficiato di una pensione pari ad € Controparte_1
559,60 sia nel mese di novembre che in quello di dicembre 2024.
Alla medesima udienza con riferimento alla situazione patrimoniale del ricorrente quest'ultimo ha dichiarato che la propria pensione ammonta ad € 1.530,00 mensili e di pagare un canone di locazione pari ad € 350,00 al mese.
Alla luce di quanto emerso in tale sede, il Giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.:
“1) determinazione dell'assegno divorziale in euro 150,00 da versare entro ogni giorno 5 del
mese;
2) rinunzia ad opera delle parti ad ogni domanda eccezione e difesa di cui al presente giudizio;
2) la compensazione totale delle spese di lite tra le parti”.
In data 19.5.2025 il ricorrente ha depositato dichiarazione motivata di accettazione di detta proposta.
Per converso, nella medesima data la ha rifiutato la proposta conciliativa, CP_1
insistendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 28.5.2025 i rispettivi procuratori hanno confermato le sopra indicate dichiarazioni delle parti, hanno discusso oralmente la causa concludendo come da rispettivi atti, sicché la stessa è stata posta in decisione.
***
Tanto premesso, giova precisare che secondo la giurisprudenza di legittimità “la
revisione dell'assegno di divorzio di cui all'articolo 9 della legge n. 898 del 1970, postula
l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a
mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo
dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In
particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione
dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione
delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno
3
Tribunale di AP
Sezione Civile R.G. n° 24/2025
rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a
verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato
l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova
situazione patrimoniale-reddituale accertata” (cfr. Cass. civ., sez. I, 3.2.2025, n. 2545).
Ciò posto, a seguito della disamina delle condizioni economiche di entrambe le parti in causa, il Tribunale ravvisa, nel caso di specie, il mutamento del pregresso assetto patrimoniale derivante dal sopravvenuto fatto che la percepisce una pensione di CP_1
anzianità (di oltre 500 euro, come emerge dall'accredito relativo ai mesi di novembre 2024 e di dicembre 2024 di cui all'estratto conto in atti), giacchè va rideterminata la misura dell'assegno a carico di in € 150,00, rivalutabili annualmente secondo gli Parte_2
indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese.
Visto l'esito del giudizio (che ha visto accolta di fatto la sola domanda subordinata della parte ricorrente), le spese di lite ex art. 91 c.p.c. vanno compensate. Tuttavia, vanno poste a carico della resistente le spese relative alla fase decisoria, posto che la resistente ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta conciliativa. Tali spese vanno liquidate come da dispositivo, applicando i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificati dai D.M. nn.
37/2018 e 147/2022) relativi ai giudizi di valore indeterminabile complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
dispone – a modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla sentenza n° 114/2007 depositata in data 15.3.2007 già
modificate con ordinanza n° 1904/2019 depositata in data 9.7.2019 – che l' Pt_1
corrisponda l'assegno di mantenimento in favore della pari ad € 150,00, CP_1
rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_1
complessivi € 1.453,00, oltre I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in AP in data 25.6.2025 Il Presidente est. Michele Ruvolo
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