TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12125 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Angela Arena,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 9241/2024 r.g.a.c., avente ad oggetto: azione di accertamento negativo della qualità di condomino e verten-
te
TRA
(CF: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Casoria alla via V. Emanuele n. 49, presso lo studio degli avv.ti
NT TT e NT IA, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
APPELLANTE
E
(CF: , Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in alla via Niccolò Tommaseo n. 9, presso lo CP_1
studio dell'avv. Buonocore Pasquale, che lo rappresenta e difende in virtù di pro-
cura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATO
CONCLUSIONI, come da verbale ex art 281 sexies cpc del 09.12.25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Con sentenza n. 39004/2023 depositata in data 23/10/2023 il Giudice di
Pace di pronunciando sulla domanda di accertamento dell'appartenenza CP_1
degli immobili di proprietà dell'attrice al Condominio di Parte_1 [...]
, anziché al civico n. 28, rigettava la domanda e per Controparte_2
l'effetto condannava l'attrice al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 23/04/2024,
proponeva appello deducendo quali motivi di impugnazione: Parte_1
- che i due terranei di proprietà di essa attrice, pur avendo ingresso dal ci-
Co vico di insistevano in proiezione sotto i terrazzi di coper- Controparte_2
tura del fabbricato , per cui i ratei condominiali dovevano ricadere a fa- CP_2
vore del e non del;
Controparte_3 Controparte_4
- che ella aveva sempre, sin dall'atto di acquisto del 10/6/2009, corrisposto i ratei condominiali all'amministratore di mentre si era Controparte_2
Co sempre opposta al pagamento degli oneri relativi al civico;
- che erano errate le tabelle dei valori millesimali redatte dal tecnico per il condominio , nella parte in cui riportavano i due terranei di proprietà di CP_4
essa attrice nella tabella generale delle parti comuni di quel complesso condomi-
niale.
Chiedeva pertanto accertarsi e dichiararsi che i due terranei di sua proprie-
tà insistevano in proiezione sotto i terrazzi di copertura del fabbricato 26, CP_2
di cui facevano parte e corpo condominiale, e che i ratei condominiali ricadevano a solo favore del di e non del Controparte_5 CP_1
Co
. CP_1 CP_2
Costituitosi in giudizio il , deduceva: Controparte_1
- che l'infondatezza dell'appello risultava dallo stesso atto di compraven-
2
dita degli immobili, stipulato dal notaio in cui emergeva che gli Persona_1
stessi facevano parte del , senza alcun ri- Parte_2
ferimento al civico n. 26;
- che alcuna valenza probatoria potevano avere le ricevute di avvenuto pa-
gamento degli oneri condominiali in favore del civico 26 ai fini del disconosci-
mento dell'appartenenza dei due immobili al Condominio del;
CP_4
- che il titolo dal quale aveva avuto origine la controversia, era costituito dal decreto ingiuntivo n. 4206/2016 contenente l'ingiunzione al pagamento degli
Co oneri condominiali per il civico e che, essendo detto decreto diventato esecu-
tivo in quanto mai opposto, la in sede di esproprio immobiliare, aveva Pt_1
chiesto e ottenuto la conversione del pignoramento pagando la sorta (gli oneri condominiali) e le spese legali.
Rigettate le istanze istruttorie proposte dalle parti, all'udienza del
5/05/2026 veniva rilevata d'ufficio la nullità della sentenza impugnata per omes-
sa integrazione del litisconsorzio necessario e, all'esito del contraddittorio tra le parti sul punto, la causa veniva riservata a sentenza.
In via preliminare, deve essere dichiarata la nullità della sentenza gravata per omessa integrazione del litisconsorzio necessario con i singoli condomini del
, con restituzione degli atti al giudice di primo grado ex art. 354 comma CP_4
1 c.p.c.
L'azione di accertamento negativo della qualità di condomino deve essere proposta non solo nei confronti dell'amministratore di ma anche nei CP_1
confronti dei singoli condomini. In particolare, la Cassazione – muovendo da ormai solidi principi ribaditi in diverse pronunce (ex multis Cass. 21/02/2020 n.
4697; Cass. 25/06/2018 n. 16679) – ha ritenuto che quando la definizione di una
3
vertenza postula una decisione avente ripercussione sul diritto di proprietà di altri soggetti, questi devono necessariamente partecipare al giudizio, quali proprietari in quota parte dei beni comuni.
Sussiste, quindi, litisconsorzio necessario con i singoli condomini sia in relazione alle azioni volte all'accertamento della natura condominiale di un bene
(cfr. Cass. SS.UU. 13/11/2013 n. 25454), sia nel caso in cui l'azione sia tesa all'accertamento della non appartenenza del bene ad un dato complesso condo-
miniale, essendovi alla base la medesima ratio di tutela delle ripercussioni che detto accertamento produce sul diritto di proprietà dei singoli e sulla variazione della quota millesimale spettante a ciascun condomino sui beni comuni, trattan-
dosi di azione volta ad ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato che mette in discussione la comproprietà degli altri soggetti (v. Cass. 15/03/2017 n.
6649; in tema di accertamento della servitù Cass. 05/06/2014 n. 12678)
La ratio del litisconsorzio necessario di tutti i condomini va individuata, in altri termini, nel fatto che riconoscere o meno che un immobile fa parte di un
Condominio comporta, fra le altre cose, per i comproprietari il corrispettivo au-
mento In proporzione della parte di comproprietà sui beni condominiali, inciden-
do quindi sul diritto di proprietà dei beni in condominio e delle quote condomi-
niali (se vi è stato un accertamento con esito negativo) o una diminuzione delle stesse (se vi è stato un accertamento positivo) in quanto l'esito della controversia si riverbererà sulle tabelle millesimali.
Le spese del presente grado di giudizio sono compensate per non essere la nullità imputabile alle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
4
sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Parte_2
, avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 39004/2023,
[...] CP_1
depositata in data 23/10/2023, così provvede:
a) dichiara la nullità della sentenza impugnata e rimette gli atti al Giudice di
Pace di CP_1
b) spese compensate
Napoli, 19.12.25
IL GIUDICE
(dott.ssa Angela Arena)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Angela Arena,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 9241/2024 r.g.a.c., avente ad oggetto: azione di accertamento negativo della qualità di condomino e verten-
te
TRA
(CF: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Casoria alla via V. Emanuele n. 49, presso lo studio degli avv.ti
NT TT e NT IA, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
APPELLANTE
E
(CF: , Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in alla via Niccolò Tommaseo n. 9, presso lo CP_1
studio dell'avv. Buonocore Pasquale, che lo rappresenta e difende in virtù di pro-
cura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATO
CONCLUSIONI, come da verbale ex art 281 sexies cpc del 09.12.25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Con sentenza n. 39004/2023 depositata in data 23/10/2023 il Giudice di
Pace di pronunciando sulla domanda di accertamento dell'appartenenza CP_1
degli immobili di proprietà dell'attrice al Condominio di Parte_1 [...]
, anziché al civico n. 28, rigettava la domanda e per Controparte_2
l'effetto condannava l'attrice al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 23/04/2024,
proponeva appello deducendo quali motivi di impugnazione: Parte_1
- che i due terranei di proprietà di essa attrice, pur avendo ingresso dal ci-
Co vico di insistevano in proiezione sotto i terrazzi di coper- Controparte_2
tura del fabbricato , per cui i ratei condominiali dovevano ricadere a fa- CP_2
vore del e non del;
Controparte_3 Controparte_4
- che ella aveva sempre, sin dall'atto di acquisto del 10/6/2009, corrisposto i ratei condominiali all'amministratore di mentre si era Controparte_2
Co sempre opposta al pagamento degli oneri relativi al civico;
- che erano errate le tabelle dei valori millesimali redatte dal tecnico per il condominio , nella parte in cui riportavano i due terranei di proprietà di CP_4
essa attrice nella tabella generale delle parti comuni di quel complesso condomi-
niale.
Chiedeva pertanto accertarsi e dichiararsi che i due terranei di sua proprie-
tà insistevano in proiezione sotto i terrazzi di copertura del fabbricato 26, CP_2
di cui facevano parte e corpo condominiale, e che i ratei condominiali ricadevano a solo favore del di e non del Controparte_5 CP_1
Co
. CP_1 CP_2
Costituitosi in giudizio il , deduceva: Controparte_1
- che l'infondatezza dell'appello risultava dallo stesso atto di compraven-
2
dita degli immobili, stipulato dal notaio in cui emergeva che gli Persona_1
stessi facevano parte del , senza alcun ri- Parte_2
ferimento al civico n. 26;
- che alcuna valenza probatoria potevano avere le ricevute di avvenuto pa-
gamento degli oneri condominiali in favore del civico 26 ai fini del disconosci-
mento dell'appartenenza dei due immobili al Condominio del;
CP_4
- che il titolo dal quale aveva avuto origine la controversia, era costituito dal decreto ingiuntivo n. 4206/2016 contenente l'ingiunzione al pagamento degli
Co oneri condominiali per il civico e che, essendo detto decreto diventato esecu-
tivo in quanto mai opposto, la in sede di esproprio immobiliare, aveva Pt_1
chiesto e ottenuto la conversione del pignoramento pagando la sorta (gli oneri condominiali) e le spese legali.
Rigettate le istanze istruttorie proposte dalle parti, all'udienza del
5/05/2026 veniva rilevata d'ufficio la nullità della sentenza impugnata per omes-
sa integrazione del litisconsorzio necessario e, all'esito del contraddittorio tra le parti sul punto, la causa veniva riservata a sentenza.
In via preliminare, deve essere dichiarata la nullità della sentenza gravata per omessa integrazione del litisconsorzio necessario con i singoli condomini del
, con restituzione degli atti al giudice di primo grado ex art. 354 comma CP_4
1 c.p.c.
L'azione di accertamento negativo della qualità di condomino deve essere proposta non solo nei confronti dell'amministratore di ma anche nei CP_1
confronti dei singoli condomini. In particolare, la Cassazione – muovendo da ormai solidi principi ribaditi in diverse pronunce (ex multis Cass. 21/02/2020 n.
4697; Cass. 25/06/2018 n. 16679) – ha ritenuto che quando la definizione di una
3
vertenza postula una decisione avente ripercussione sul diritto di proprietà di altri soggetti, questi devono necessariamente partecipare al giudizio, quali proprietari in quota parte dei beni comuni.
Sussiste, quindi, litisconsorzio necessario con i singoli condomini sia in relazione alle azioni volte all'accertamento della natura condominiale di un bene
(cfr. Cass. SS.UU. 13/11/2013 n. 25454), sia nel caso in cui l'azione sia tesa all'accertamento della non appartenenza del bene ad un dato complesso condo-
miniale, essendovi alla base la medesima ratio di tutela delle ripercussioni che detto accertamento produce sul diritto di proprietà dei singoli e sulla variazione della quota millesimale spettante a ciascun condomino sui beni comuni, trattan-
dosi di azione volta ad ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato che mette in discussione la comproprietà degli altri soggetti (v. Cass. 15/03/2017 n.
6649; in tema di accertamento della servitù Cass. 05/06/2014 n. 12678)
La ratio del litisconsorzio necessario di tutti i condomini va individuata, in altri termini, nel fatto che riconoscere o meno che un immobile fa parte di un
Condominio comporta, fra le altre cose, per i comproprietari il corrispettivo au-
mento In proporzione della parte di comproprietà sui beni condominiali, inciden-
do quindi sul diritto di proprietà dei beni in condominio e delle quote condomi-
niali (se vi è stato un accertamento con esito negativo) o una diminuzione delle stesse (se vi è stato un accertamento positivo) in quanto l'esito della controversia si riverbererà sulle tabelle millesimali.
Le spese del presente grado di giudizio sono compensate per non essere la nullità imputabile alle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
4
sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Parte_2
, avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 39004/2023,
[...] CP_1
depositata in data 23/10/2023, così provvede:
a) dichiara la nullità della sentenza impugnata e rimette gli atti al Giudice di
Pace di CP_1
b) spese compensate
Napoli, 19.12.25
IL GIUDICE
(dott.ssa Angela Arena)
5