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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 12656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12656 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
n. 14675/2022 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14675 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione alla data del 15.9.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Via A. Malladra n. 31/c/15, presso lo studio dell'avv.to Giovanni Iaria, rappresentata e difesa dall'avv.to Paolo Calabretta giusta procura in calce alla citazione
- OPPONENTE -
E
CP_1
[...] elett.te dom.ti in Benevento, in Via Carlo Da Tocco, presso lo studio dell'avv.to Cosimo Stefanelli che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTI-
E
Controparte_2 in persona del legale rapp.te pro tempore,
- OPPOSTA CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi (617, II co., c.p.c.)
1 dr. Alessandro CENTO n. 14675/2022 R.G.A.C.C.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.6.2025 i procuratori delle parti così concludevano:
per la società opponente: “…accogliere, per i motivi di cui in narrativa, l'opposizione proposta, con ogni domanda conseguenziale. Con vittoria di spese e delle competenze professionali di entrambe le fasi del presente giudizio, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie come per legge …” per gli opposti: “…
1. In via principale, dichiarare inammissibili le domande proposte dall'attrice e per l'effetto confermare integralmente l'Ordinanza del 23.11.2020 emessa dal G.E. dott.ssa M. Cristina D'Angeli.
2. In subordine, rigettare le stesse perché infondate in fatto ed in diritto nonché sfornite di prova e per l'effetto confermare integralmente l'Ordinanza del 23.11.2020 emessa dal G.E. dott.ssa M. Cristina D'Angeli.
3. In ogni caso, condannare la società opponente al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge”
FATTO e DIRITTO
Considerato
Che, con pignoramento notificato in data 1/2.8.2018, la Parte_1
(creditrice procedente) promuoveva, ai danni della
[...] [...]
(debitrice esecutata) e presso e CP_2 CP_1 CP_1
(terzi pignorati), espropriazione di crediti per l'esazione della
[...] complessiva somma di € 5.285,83, per capitale e spese, in forza di decreto ingiuntivo e atto di precetto (notificato in data 7.6.2018); che i terzi pignorati rilasciavano, in data 4.8.2018, dichiarazione negativa; che la creditrice procedente contestava le dichiarazioni negative e chiedeva che venisse accertato nelle forme di cui all'art. 549 c.p.c. l'obbligo dei terzi pignorati nei confronti della debitrice esecutata;
Considerato che con ordinanza del 1.7.2019 il G.E. provvedeva ai sensi dell'art 549 c.p.c. e promuoveva il contraddittorio sull'accertamento (endo-esecutivo) richiesto dalla creditrice procedente;
che, instauratosi regolarmente il contraddittorio, il G.E, con ordinanza del 23/25.11.202, accertata l'insussistenza di crediti della (pretesa) debitrice
2 dr. Alessandro CENTO n. 14675/2022 R.G.A.C.C.
verso i terzi, dichiarava estinta la procedura (per inesistenza del credito pignorato) e compensava le spese di lite;
Considerato che con ricorso depositato in data 11.12.2020 la creditrice procedente proponeva, avverso la detta ordinanza, opposizione agli atti esecutivi; che, instauratosi il contraddittorio, il G.E., all'esito della fase sommaria, con ordinanza del 12.1.2022 assegnava termine di giorni 90 per l'inizio del giudizio di merito;
Considerato che con atto di citazione notificato in data 18.2.2022 la Parte_1 introduceva il giudizio di merito e conveniva in giudizio,
[...] dinanzi a questo Tribunale, la (debitrice esecutata) e Controparte_2
e (terzi pignorati) per ivi sentir accogliere CP_1 CP_1 le conclusioni in epigrafe trascritte e, in particolare, per sentir annullare l'ordinanza opposta;
che si costituivano in giudizio e CP_1 CP_1 contestando l'opposizione e rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte;
che, pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio la Controparte_2
e con ordinanza del 30.6.2022 ne veniva dichiarata la contumacia;
che, acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 15.9.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica;
………….
Considerato:
che la società opponente ha ribadito la sussistenza del credito vantato dalla società debitrice (esecutata) nei confronti degli odierni opposti (terzi pignorati); che, in particolare, la società opponente allegava che al momento della notifica del pignoramento (2.8.2018), i terzi pignorati fossero ancora obbligati, quali soci, a versare alla società esecutata i conferimenti (in denaro) previsti nell'atto costitutivo;
che gli opposti, costituendosi in giudizio, hanno negato la sussistenza del credito in quanto, diversamente da quanto asserito dalla società opponente,
3 dr. Alessandro CENTO n. 14675/2022 R.G.A.C.C.
avevano eseguito, sin dal 30.4.2013, i conferimenti previsti nell'atto costitutivo: non vi era pertanto alcun altro conferimento che dovessero apportare nella società;
Considerato che nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, il creditore pignorante è tenuto a provare l'esistenza del credito del proprio debitore, mentre il terzo pignorato deve provare il fatto estintivo dedotto (vd., Cass. n. 9624/18);
Rilevato che dalla documentazione in atti si evince che alla data del 30.4.2013 i soci (terzi pignorati) avessero già adempiuto i rispettivi conferimenti in denaro;
che, segnatamente, dalle scritture contabili prodotte in giudizio risulta che alla data del 30.4.2013 entrambi i soci avevano eseguito i conferimenti previsti nell'atto costitutivo, versando, ciascuno di essi, la complessiva somma di € 5.000,00 (vd., doc. 2 fasc. opposti); che la visura camerale della società debitrice, con i dati comunicati in data 2.8.2018 (vd., doc. 4 fasc. opposti), conferma l'avvenuta estinzione del debito sin dal 30.4.2013 (vd., doc. 5 fasc. opposti); che, pertanto, diversamente da quanto dedotto dalla opponente, l'estinzione del credito pignorato (per avvenuto pagamento) risulta opponibile al creditore pignorante (ex art 2913 c.c.) perché verificatosi in epoca (30.4.2013) antecedente al pignoramento (1/2.8.2018): d'altra parte, l'estinzione del credito si è verificata al momento dell'avvenuto versamento (ossia al momento dell'adempimento) e non al momento in cui il fatto (estintivo) è stato comunicato al registro delle imprese (per le annotazioni sulla visura camerale) che, dunque, l'opposizione deve essere rigettata;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
4 dr. Alessandro CENTO n. 14675/2022 R.G.A.C.C.
2. condanna la società opponente alla rifusione, in favore degli opposti, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.702,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge;
3. spese non ripetibili dalla società contumace.
Così deciso in Roma il 16.9.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
5 dr. Alessandro CENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14675 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione alla data del 15.9.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Via A. Malladra n. 31/c/15, presso lo studio dell'avv.to Giovanni Iaria, rappresentata e difesa dall'avv.to Paolo Calabretta giusta procura in calce alla citazione
- OPPONENTE -
E
CP_1
[...] elett.te dom.ti in Benevento, in Via Carlo Da Tocco, presso lo studio dell'avv.to Cosimo Stefanelli che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTI-
E
Controparte_2 in persona del legale rapp.te pro tempore,
- OPPOSTA CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi (617, II co., c.p.c.)
1 dr. Alessandro CENTO n. 14675/2022 R.G.A.C.C.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.6.2025 i procuratori delle parti così concludevano:
per la società opponente: “…accogliere, per i motivi di cui in narrativa, l'opposizione proposta, con ogni domanda conseguenziale. Con vittoria di spese e delle competenze professionali di entrambe le fasi del presente giudizio, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie come per legge …” per gli opposti: “…
1. In via principale, dichiarare inammissibili le domande proposte dall'attrice e per l'effetto confermare integralmente l'Ordinanza del 23.11.2020 emessa dal G.E. dott.ssa M. Cristina D'Angeli.
2. In subordine, rigettare le stesse perché infondate in fatto ed in diritto nonché sfornite di prova e per l'effetto confermare integralmente l'Ordinanza del 23.11.2020 emessa dal G.E. dott.ssa M. Cristina D'Angeli.
3. In ogni caso, condannare la società opponente al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge”
FATTO e DIRITTO
Considerato
Che, con pignoramento notificato in data 1/2.8.2018, la Parte_1
(creditrice procedente) promuoveva, ai danni della
[...] [...]
(debitrice esecutata) e presso e CP_2 CP_1 CP_1
(terzi pignorati), espropriazione di crediti per l'esazione della
[...] complessiva somma di € 5.285,83, per capitale e spese, in forza di decreto ingiuntivo e atto di precetto (notificato in data 7.6.2018); che i terzi pignorati rilasciavano, in data 4.8.2018, dichiarazione negativa; che la creditrice procedente contestava le dichiarazioni negative e chiedeva che venisse accertato nelle forme di cui all'art. 549 c.p.c. l'obbligo dei terzi pignorati nei confronti della debitrice esecutata;
Considerato che con ordinanza del 1.7.2019 il G.E. provvedeva ai sensi dell'art 549 c.p.c. e promuoveva il contraddittorio sull'accertamento (endo-esecutivo) richiesto dalla creditrice procedente;
che, instauratosi regolarmente il contraddittorio, il G.E, con ordinanza del 23/25.11.202, accertata l'insussistenza di crediti della (pretesa) debitrice
2 dr. Alessandro CENTO n. 14675/2022 R.G.A.C.C.
verso i terzi, dichiarava estinta la procedura (per inesistenza del credito pignorato) e compensava le spese di lite;
Considerato che con ricorso depositato in data 11.12.2020 la creditrice procedente proponeva, avverso la detta ordinanza, opposizione agli atti esecutivi; che, instauratosi il contraddittorio, il G.E., all'esito della fase sommaria, con ordinanza del 12.1.2022 assegnava termine di giorni 90 per l'inizio del giudizio di merito;
Considerato che con atto di citazione notificato in data 18.2.2022 la Parte_1 introduceva il giudizio di merito e conveniva in giudizio,
[...] dinanzi a questo Tribunale, la (debitrice esecutata) e Controparte_2
e (terzi pignorati) per ivi sentir accogliere CP_1 CP_1 le conclusioni in epigrafe trascritte e, in particolare, per sentir annullare l'ordinanza opposta;
che si costituivano in giudizio e CP_1 CP_1 contestando l'opposizione e rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte;
che, pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio la Controparte_2
e con ordinanza del 30.6.2022 ne veniva dichiarata la contumacia;
che, acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 15.9.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica;
………….
Considerato:
che la società opponente ha ribadito la sussistenza del credito vantato dalla società debitrice (esecutata) nei confronti degli odierni opposti (terzi pignorati); che, in particolare, la società opponente allegava che al momento della notifica del pignoramento (2.8.2018), i terzi pignorati fossero ancora obbligati, quali soci, a versare alla società esecutata i conferimenti (in denaro) previsti nell'atto costitutivo;
che gli opposti, costituendosi in giudizio, hanno negato la sussistenza del credito in quanto, diversamente da quanto asserito dalla società opponente,
3 dr. Alessandro CENTO n. 14675/2022 R.G.A.C.C.
avevano eseguito, sin dal 30.4.2013, i conferimenti previsti nell'atto costitutivo: non vi era pertanto alcun altro conferimento che dovessero apportare nella società;
Considerato che nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, il creditore pignorante è tenuto a provare l'esistenza del credito del proprio debitore, mentre il terzo pignorato deve provare il fatto estintivo dedotto (vd., Cass. n. 9624/18);
Rilevato che dalla documentazione in atti si evince che alla data del 30.4.2013 i soci (terzi pignorati) avessero già adempiuto i rispettivi conferimenti in denaro;
che, segnatamente, dalle scritture contabili prodotte in giudizio risulta che alla data del 30.4.2013 entrambi i soci avevano eseguito i conferimenti previsti nell'atto costitutivo, versando, ciascuno di essi, la complessiva somma di € 5.000,00 (vd., doc. 2 fasc. opposti); che la visura camerale della società debitrice, con i dati comunicati in data 2.8.2018 (vd., doc. 4 fasc. opposti), conferma l'avvenuta estinzione del debito sin dal 30.4.2013 (vd., doc. 5 fasc. opposti); che, pertanto, diversamente da quanto dedotto dalla opponente, l'estinzione del credito pignorato (per avvenuto pagamento) risulta opponibile al creditore pignorante (ex art 2913 c.c.) perché verificatosi in epoca (30.4.2013) antecedente al pignoramento (1/2.8.2018): d'altra parte, l'estinzione del credito si è verificata al momento dell'avvenuto versamento (ossia al momento dell'adempimento) e non al momento in cui il fatto (estintivo) è stato comunicato al registro delle imprese (per le annotazioni sulla visura camerale) che, dunque, l'opposizione deve essere rigettata;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
4 dr. Alessandro CENTO n. 14675/2022 R.G.A.C.C.
2. condanna la società opponente alla rifusione, in favore degli opposti, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.702,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge;
3. spese non ripetibili dalla società contumace.
Così deciso in Roma il 16.9.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
5 dr. Alessandro CENTO