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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/10/2025, n. 3554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3554 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice NA IA RP, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 721/24 del Ruolo Gen.
TRA
nato a [...] l' 11.06.1972, rapp.to e difeso Parte_1 dall'avv. Massimiliano Formicola e con quest'ultimo elettivamente domiciliato in Napoli in Via Ribera n.5
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, con sede in Qualiano (NA) in Via Circumvallazione Esterna n.
37
Resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.01.2024, il ricorrente in epigrafe ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 1.03.2016 al 14.04.2023 con contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato;
di essere stato inquadrato nel 5° livello in applicazione del CCNL del 27.10.2012 per i lavoratori dell'industria alimentare;
di aver ricevuto una retribuzione inferiore alla qualità
e quantità del lavoro prestato, non corrispondente agli importi previsti dal CCNL di categoria per il proprio livello di inquadramento e di non aver mai goduto di ferie.
Il ricorrente, infine, ha rappresentato che, a fronte dell'orario contrattualmente previsto, dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per un monte complessivo di 24 ore settimanali, aveva svolto ulteriori ore di lavoro straordinario, fino a superare le 40 ore settimanali, per le quali non aveva mai ricevuto alcun compenso.
Ha quindi chiesto la condanna della resistente al pagamento della somma lorda complessiva di € 299.808,43 per le causali di cui in premessa, già comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, nonché il pagamento delle spese processuali da distrarsi al procuratore anticipatario.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, la non si è costituita. Controparte_1
Espletata prova testimoniale, acquisita la documentazione in atti, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
MOTIVAZIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Preliminarmente, va rilevato che l'effettivo svolgimento da parte del ricorrente di un rapporto di lavoro di carattere subordinato alle dipendenze della resistente si desume dalla documentazione in atti
(contratto di lavoro e buste paga).
Il ricorrente ha però sostenuto, come già evidenziato in premessa, di aver lavorato per un numero di ore superiore a quello previsto in contratto, di non aver goduto di ferie e permessi, e di non aver ricevuto quanto spettante a titolo di 13ma e 14ma mensilità.
Non può, in primo luogo, essere accolta la domanda di pagamento di indennità sostitutiva delle ferie/festività/permessi maturati e non goduti e del lavoro straordinario per mancato assolvimento del proprio onere probatorio da parte del lavoratore.
E' infatti assolutamente consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (cfr., Cass. n. 8521/2015
e, in termini analoghi, tra le altre, Cass. nn. 26985/2009, n.
18584/2008 e n. 12311/2003).
Nel caso di specie, il teste amico del ricorrente, Testimone_1 ha affermato di non poter rispondere in ordine al mancato godimento delle ferie da parte del lavoratore perché non in possesso di alcuna informazione al riguardo.
L'altro teste di parte ricorrente, nipote del Testimone_2 sig. , ha invece riferito di aver sentito spesso il sig. Tes_1
lamentarsi per non poter fruire del periodo di ferie. Pt_1
Le dichiarazioni della teste , tuttavia, devono ritenersi Tes_2 nulle in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa” (Cass. n. 43 del 5.01.1998; Cass. n. 8358 del 03/04/2007 e Cass. n. 569 del 15/01/2015).
Sulla scorta delle indicate deposizioni testimoniali, pertanto, deve ritenersi che il lavoratore non abbia assolto all'onere probatorio posto a suo carico, non avendo, in particolare, provato di aver preventivamente richiesto di fruire dei permessi/ferie/festività, che tale richiesta sia stata respinta e, in definitiva, il proprio diritto a ricevere una compensazione economica per la loro mancata fruizione.
Allo stesso modo, va rigettata anche la domanda relativa al pagamento delle ore di lavoro straordinario la cui prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ricade parimenti in capo al lavoratore. Egli, in particolare, deve dimostrare che di fatto l'orario lavorativo si sia protratto oltre l'orario normale giornaliero o settimanale.
Il lavoratore, quindi, dovrà dare la prova dell'effettiva prestazione di lavoro oltre l'orario stabilito, senza che il relativo compenso possa essere liquidato in base a criteri di mera equità.
Difatti, è pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui
"spetta al lavoratore, che pretende il pagamento del lavoro straordinario, dare la prova dell'effettiva prestazione di esso, senza che il compenso per lo stesso, il cui criterio di determinazione è fissato dalla stessa legge, sulla base della retribuzione corrisposta per il lavoro ordinario, con le debite maggiorazioni, possa essere determinato con criteri di mera equità"
(Cass. 19 aprile 1983 n. 2694, Cass. 6 gennaio 1984 n. 57, Cass. 21 aprile 1993, n. 4668, Cass. 14 agosto 1998, n. 8006).
Il ricorso ad un criterio equitativo, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., può avvenire esclusivamente per determinare la somma spettante al lavoratore per le prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass.13 febbraio 1992, n. 1801; Cass. 21 aprile 1993, n. 4668; Cass. 7 novembre 1991, n. 11876).
Nel caso di specie, il teste se da un lato ha Testimone_1 riferito di aver accompagnato talvolta il ricorrente a lavoro in orario serale, dall'altro ha specificato di non sapere e quindi di non poter affermare se, in tali circostanze, il sig. Pt_1 svolgesse effettivamente ore di lavoro straordinario.
Anche la teste dopo aver affermato di aver Testimone_2 accompagnato qualche volta il ricorrente sul luogo di lavoro in orario notturno, non ha saputo quantificare precisamente le volte in cui ciò è avvenuto né specificare i giorni.
Entrambi i testimoni, poi, de relato actoris, quindi con dichiarazioni sostanzialmente nulle per i motivi sopra espressi, hanno affermato che, nelle volte in cui era contattato in orario notturno, il ricorrente aveva già prestato la propria attività lavorativa durante il giorno.
Per quanto concerne, infine, i messaggi whatsapp e le immagini del lettore badge, gli stessi non consentono di trarre alcuna precisa valutazione in ordine al carattere continuativo del lavoro straordinario prestato dal ricorrente.
Dalle deposizioni testimoniali rese e dalla documentazione prodotta, dunque, non sono emersi elementi dai quali desumere lo svolgimento, in forma continuativa, di una prestazione lavorativa eccedente l'orario normale giornaliero e settimanale, così come indicato in ricorso. La relativa domanda deve essere, pertanto, rigettata.
Ciò detto, il ricorrente, in via subordinata, ha adito questo
Tribunale per il riconoscimento delle differenze retributive maturate deducendo di aver ricevuto dalla a fronte Controparte_1 di un minimo retributivo lordo di € 1340,21 mensili previsto dal CCNL di categoria per il proprio livello di inquadramento (5° livello), uno stipendio lordo di € 1134,46 corrispondente a quanto previsto dal medesimo CCNL per i lavoratori appartenenti al 7° livello.
Tale circostanza risulterebbe dall'unica busta paga prodotta, relativa al mese di aprile 2023, da cui emerge la corresponsione da parte della società resistente di un minimo retributivo pari ad €
1134,46, in luogo di quello pari a € 1340,21 previsto dal CCNL per il
5° livello in cui è stato inquadrato il lavoratore all'atto dell'assunzione, come si evince pacificamente dal contratto di lavoro in atti.
Individuato dunque il CCNL applicabile, in mancanza di diverse e rilevanti circostanze, considerato esatto l'inquadramento nel livello
5°, le differenze retributive vanno calcolate tenendo conto della paga base e contingenza.
I conteggi elaborati da parte ricorrente fanno corretta applicazione delle tabelle salariali del riconosciuto Contratto Collettivo, pertanto costituiscono una valida base per determinare le somme a questa spettanti.
Dalle somme riportate nei conteggi in atti deve essere detratto, per i motivi sopra espositi, quanto calcolato a titolo di festività (€
2.103,78), di festività non godute (€ 968,35), di ferie (€ 4.749,40), di ferie non godute (€ 3.657,61), di permessi (€ 1.463,33), di permessi non goduti (€ 3.187,55).
Al ricorrente spetta, dunque, la somma pari ad € 10.638,01, relativa alle annualità in contestazione, a titolo di differenze retributive, oltre l'importo di € 1.230,32 a titolo di TFR.
Difatti, in presenza della dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, rimanendo contumace, non ha fornito la prova della corresponsione della giusta retribuzione e del TFR, rispetto alla durata del rapporto di lavoro ed alle ore ed i giorni in cui la prestazione lavorativa è stata eseguita, non ottemperando così all'onere probatorio posto a suo carico in base ai generali principi dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c..
Sulle somme spettanti in favore del ricorrente ai sensi dell'art. 429, 3° comma c.p.c., si applicano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata in base agli indici calcolati dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c..
La determinazione degli interessi legali dovrà essere effettuata sulle somme rivalutate annualmente, secondo il principio statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.38 del 29 gennaio
2001.
Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dovranno, inoltre, essere calcolati dal primo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro per quanto riguarda il TFR.
La va condannata al pagamento delle spese Controparte_1 processuali a favore del ricorrente che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
Condanna la al pagamento della somma di € Controparte_1
11.868,33, di cui € 1.230,32 a titolo di TFR, in favore di Pt_1
, su cui corrispondere gli interessi legali sulle somme
[...] annualmente rivalutate, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.
Rigetta per il resto.
Condanna la al pagamento delle spese Controparte_1 processuali che si liquidano in € 2.695,00 oltre 15% per spese forfetarie, IVA e cpa, in favore del ricorrente da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Aversa, 1.10.2025
Il Giudice del lavoro
NA IA RP Sentenza redatta con la collaborazione del m.o.t. dott.
[...]
Per_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice NA IA RP, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 721/24 del Ruolo Gen.
TRA
nato a [...] l' 11.06.1972, rapp.to e difeso Parte_1 dall'avv. Massimiliano Formicola e con quest'ultimo elettivamente domiciliato in Napoli in Via Ribera n.5
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, con sede in Qualiano (NA) in Via Circumvallazione Esterna n.
37
Resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.01.2024, il ricorrente in epigrafe ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 1.03.2016 al 14.04.2023 con contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato;
di essere stato inquadrato nel 5° livello in applicazione del CCNL del 27.10.2012 per i lavoratori dell'industria alimentare;
di aver ricevuto una retribuzione inferiore alla qualità
e quantità del lavoro prestato, non corrispondente agli importi previsti dal CCNL di categoria per il proprio livello di inquadramento e di non aver mai goduto di ferie.
Il ricorrente, infine, ha rappresentato che, a fronte dell'orario contrattualmente previsto, dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per un monte complessivo di 24 ore settimanali, aveva svolto ulteriori ore di lavoro straordinario, fino a superare le 40 ore settimanali, per le quali non aveva mai ricevuto alcun compenso.
Ha quindi chiesto la condanna della resistente al pagamento della somma lorda complessiva di € 299.808,43 per le causali di cui in premessa, già comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, nonché il pagamento delle spese processuali da distrarsi al procuratore anticipatario.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, la non si è costituita. Controparte_1
Espletata prova testimoniale, acquisita la documentazione in atti, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
MOTIVAZIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Preliminarmente, va rilevato che l'effettivo svolgimento da parte del ricorrente di un rapporto di lavoro di carattere subordinato alle dipendenze della resistente si desume dalla documentazione in atti
(contratto di lavoro e buste paga).
Il ricorrente ha però sostenuto, come già evidenziato in premessa, di aver lavorato per un numero di ore superiore a quello previsto in contratto, di non aver goduto di ferie e permessi, e di non aver ricevuto quanto spettante a titolo di 13ma e 14ma mensilità.
Non può, in primo luogo, essere accolta la domanda di pagamento di indennità sostitutiva delle ferie/festività/permessi maturati e non goduti e del lavoro straordinario per mancato assolvimento del proprio onere probatorio da parte del lavoratore.
E' infatti assolutamente consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (cfr., Cass. n. 8521/2015
e, in termini analoghi, tra le altre, Cass. nn. 26985/2009, n.
18584/2008 e n. 12311/2003).
Nel caso di specie, il teste amico del ricorrente, Testimone_1 ha affermato di non poter rispondere in ordine al mancato godimento delle ferie da parte del lavoratore perché non in possesso di alcuna informazione al riguardo.
L'altro teste di parte ricorrente, nipote del Testimone_2 sig. , ha invece riferito di aver sentito spesso il sig. Tes_1
lamentarsi per non poter fruire del periodo di ferie. Pt_1
Le dichiarazioni della teste , tuttavia, devono ritenersi Tes_2 nulle in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa” (Cass. n. 43 del 5.01.1998; Cass. n. 8358 del 03/04/2007 e Cass. n. 569 del 15/01/2015).
Sulla scorta delle indicate deposizioni testimoniali, pertanto, deve ritenersi che il lavoratore non abbia assolto all'onere probatorio posto a suo carico, non avendo, in particolare, provato di aver preventivamente richiesto di fruire dei permessi/ferie/festività, che tale richiesta sia stata respinta e, in definitiva, il proprio diritto a ricevere una compensazione economica per la loro mancata fruizione.
Allo stesso modo, va rigettata anche la domanda relativa al pagamento delle ore di lavoro straordinario la cui prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ricade parimenti in capo al lavoratore. Egli, in particolare, deve dimostrare che di fatto l'orario lavorativo si sia protratto oltre l'orario normale giornaliero o settimanale.
Il lavoratore, quindi, dovrà dare la prova dell'effettiva prestazione di lavoro oltre l'orario stabilito, senza che il relativo compenso possa essere liquidato in base a criteri di mera equità.
Difatti, è pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui
"spetta al lavoratore, che pretende il pagamento del lavoro straordinario, dare la prova dell'effettiva prestazione di esso, senza che il compenso per lo stesso, il cui criterio di determinazione è fissato dalla stessa legge, sulla base della retribuzione corrisposta per il lavoro ordinario, con le debite maggiorazioni, possa essere determinato con criteri di mera equità"
(Cass. 19 aprile 1983 n. 2694, Cass. 6 gennaio 1984 n. 57, Cass. 21 aprile 1993, n. 4668, Cass. 14 agosto 1998, n. 8006).
Il ricorso ad un criterio equitativo, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., può avvenire esclusivamente per determinare la somma spettante al lavoratore per le prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass.13 febbraio 1992, n. 1801; Cass. 21 aprile 1993, n. 4668; Cass. 7 novembre 1991, n. 11876).
Nel caso di specie, il teste se da un lato ha Testimone_1 riferito di aver accompagnato talvolta il ricorrente a lavoro in orario serale, dall'altro ha specificato di non sapere e quindi di non poter affermare se, in tali circostanze, il sig. Pt_1 svolgesse effettivamente ore di lavoro straordinario.
Anche la teste dopo aver affermato di aver Testimone_2 accompagnato qualche volta il ricorrente sul luogo di lavoro in orario notturno, non ha saputo quantificare precisamente le volte in cui ciò è avvenuto né specificare i giorni.
Entrambi i testimoni, poi, de relato actoris, quindi con dichiarazioni sostanzialmente nulle per i motivi sopra espressi, hanno affermato che, nelle volte in cui era contattato in orario notturno, il ricorrente aveva già prestato la propria attività lavorativa durante il giorno.
Per quanto concerne, infine, i messaggi whatsapp e le immagini del lettore badge, gli stessi non consentono di trarre alcuna precisa valutazione in ordine al carattere continuativo del lavoro straordinario prestato dal ricorrente.
Dalle deposizioni testimoniali rese e dalla documentazione prodotta, dunque, non sono emersi elementi dai quali desumere lo svolgimento, in forma continuativa, di una prestazione lavorativa eccedente l'orario normale giornaliero e settimanale, così come indicato in ricorso. La relativa domanda deve essere, pertanto, rigettata.
Ciò detto, il ricorrente, in via subordinata, ha adito questo
Tribunale per il riconoscimento delle differenze retributive maturate deducendo di aver ricevuto dalla a fronte Controparte_1 di un minimo retributivo lordo di € 1340,21 mensili previsto dal CCNL di categoria per il proprio livello di inquadramento (5° livello), uno stipendio lordo di € 1134,46 corrispondente a quanto previsto dal medesimo CCNL per i lavoratori appartenenti al 7° livello.
Tale circostanza risulterebbe dall'unica busta paga prodotta, relativa al mese di aprile 2023, da cui emerge la corresponsione da parte della società resistente di un minimo retributivo pari ad €
1134,46, in luogo di quello pari a € 1340,21 previsto dal CCNL per il
5° livello in cui è stato inquadrato il lavoratore all'atto dell'assunzione, come si evince pacificamente dal contratto di lavoro in atti.
Individuato dunque il CCNL applicabile, in mancanza di diverse e rilevanti circostanze, considerato esatto l'inquadramento nel livello
5°, le differenze retributive vanno calcolate tenendo conto della paga base e contingenza.
I conteggi elaborati da parte ricorrente fanno corretta applicazione delle tabelle salariali del riconosciuto Contratto Collettivo, pertanto costituiscono una valida base per determinare le somme a questa spettanti.
Dalle somme riportate nei conteggi in atti deve essere detratto, per i motivi sopra espositi, quanto calcolato a titolo di festività (€
2.103,78), di festività non godute (€ 968,35), di ferie (€ 4.749,40), di ferie non godute (€ 3.657,61), di permessi (€ 1.463,33), di permessi non goduti (€ 3.187,55).
Al ricorrente spetta, dunque, la somma pari ad € 10.638,01, relativa alle annualità in contestazione, a titolo di differenze retributive, oltre l'importo di € 1.230,32 a titolo di TFR.
Difatti, in presenza della dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, rimanendo contumace, non ha fornito la prova della corresponsione della giusta retribuzione e del TFR, rispetto alla durata del rapporto di lavoro ed alle ore ed i giorni in cui la prestazione lavorativa è stata eseguita, non ottemperando così all'onere probatorio posto a suo carico in base ai generali principi dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c..
Sulle somme spettanti in favore del ricorrente ai sensi dell'art. 429, 3° comma c.p.c., si applicano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata in base agli indici calcolati dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c..
La determinazione degli interessi legali dovrà essere effettuata sulle somme rivalutate annualmente, secondo il principio statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.38 del 29 gennaio
2001.
Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dovranno, inoltre, essere calcolati dal primo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro per quanto riguarda il TFR.
La va condannata al pagamento delle spese Controparte_1 processuali a favore del ricorrente che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
Condanna la al pagamento della somma di € Controparte_1
11.868,33, di cui € 1.230,32 a titolo di TFR, in favore di Pt_1
, su cui corrispondere gli interessi legali sulle somme
[...] annualmente rivalutate, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.
Rigetta per il resto.
Condanna la al pagamento delle spese Controparte_1 processuali che si liquidano in € 2.695,00 oltre 15% per spese forfetarie, IVA e cpa, in favore del ricorrente da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Aversa, 1.10.2025
Il Giudice del lavoro
NA IA RP Sentenza redatta con la collaborazione del m.o.t. dott.
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Per_1