Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/02/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 468/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 468/2024 R.G. instaurato da
) con l'avv. ARIASSI SIMONA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. ARIASSI SIMONA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e che di seguito si trascrivono integralmente:
1. “pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Sirmione (BS);
2. confermare che entrambi i coniugi troveranno una nuova soluzione abitativa e trasferiranno la loro residenza altrove;
le figlie in seguito trasferiranno la residenza presso quella della madre, salvo accordi diversi;
resta fermo per entrambe le parti il comunicare all'altro genitore ogni cambio di residenza almeno con un preavviso di sei mesi;
Per_
3. confermare che le figlie minori e restano affidate ad entrambi i genitori i Per_1
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le
1
4. confermare che in ottemperanza al principio della bigenitorialità i genitori si impegnano a garantire e favorire un ruolo attivo di entrambi nell'educazione e nella crescita delle figlie.
Entrambi i genitori provvederanno di comune accordo alla crescita, educazione, istruzione
Per_ e accudimento di e nonché ai loro bisogni, regolando di volta in volta i Per_1
compiti quotidiani e tendo conto delle loro esigenze;
5. confermare che le figlie minori saranno collocate al 50% presso ciascun genitore, attualmente seguendo il seguente calendario:
-prima settimana: lunedì e martedì con la madre, mercoledì, giovedì e venerdì con il padre dalle ore 18.00; da sabato a lunedì mattina con la madre la quale provvederà ad accompagnarle presso le rispettive scuole;
-seconda settimana: lunedì e martedì con il padre dalle ore 18.00, mercoledì, giovedì e venerdì con la madre;
da sabato fino a lunedì mattina con il padre il quale provvederà ad accompagnarle presso le rispettive scuole.
I genitori prestano il consenso fin da ora a variare il predetto calendario in base alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle figlie e alle proprie esigenze lavorative;
di comune accordo decidono che quando e se lo riterranno opportuno le figlie staranno presso ciascun genitore a settimane alternate;
i ricorrenti sin da ora prestano il consenso a tenere con sé le figlie in deroga alla predetta regolamentazione in caso di impedimento di uno dei due genitori purché preventivamente comunicata;
6. confermare che la sig.ra continuerà a svolgere la propria attività lavorativa con Pt_2
un contrato di lavoro part time (dalle ore 8.00 alle 14.00 da lunedì a venerdì) per occuparsi della gestione delle figlie minori nelle ore pomeridiane anche nei giorni di spettanza del marito (dalle 16.00 alle 18.00 nei giorni dal lunedì al venerdì);
7. confermare che ogni genitore contribuirà in modo diretto al mantenimento delle figlie minori, escludendo che un genitore debba versare all'altro una quota a titolo di mantenimento delle stesse;
2 8. confermare che il resto delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, dentistiche ecc.) per i figliminori verranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da convenzione del Tribunale di Brescia del 16.07.2016 che si allega le cui statuizioni vengono accettate dalle parti;
9. confermare che le parti decidono che l'assegno unico erogato nell'interesse delle figlie sarà trattenuto nella misura del 100% alla sig.ra per compensare le ore di gestione Pt_2
delle figlie nelle ore di spettanza del marito fino a quando sarà seguito il calendario di cui al punto n. 6 dopodiché sarà trattenuto nella misura del 50% in capo a ciascun genitore;
della detrazione delle spese relative alle figlie minori se ne occuperà la sig.ra che Pt_2
rimborserà in seguito al sig. il 50% di quanto percepito;
Pt_1
10. confermare che la figlia minore attualmente frequenta la classe IIIdella scuola Per_1 dell'infanzia di Castiglione delle Stiviere (MN) e pratica attualmente un corso di nuoto il Per_ sabato mattina;
la figlia frequenta il secondo anno di asilo nido e attualmente pratica un corso di nuoto il martedì pomeriggio;
11. confermare che durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e
Pasqua ciascun genitore starà con le figlie seguendo il criterio dell'alternanza annuale,
Per_ salvo diverso accordo tra le parti;
durante le vacanze estive e Per_1
trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti;
resta fermo, in ogni caso l'obbligo per ciascun genitore di comunicare il luogo di vacanza delle figlie e l'obbligo di rendersi reperibili alla propria utenza telefonica;
12. confermare che i coniugi forniscono reciprocamente il più ampio assenso al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio anche per le figlie minori;
13. per quanto riguarda la situazione patrimoniale dei coniugi, si precisa che:
- il sig. è artigiano in proprio e ha un reddito annuo di circa Parte_1
€20.000,00=,non possiede proprietà immobiliari, non ha in corso contratti di finanziamento;
- la sig.ra presta la propria attività lavorativa presso la Soc. Drima Parte_2
Srl in Montichiari (BS) come impiegata, dal mese di gennaio 2024 percepirà uno stipendio medio di circa €1.400,00.= mensile oltre ad €200,00= per prestazioni occasionali, non possiede proprietà immobiliari, non ha in corso contratti di finanziamento;
14. confermare che i coniugi si danno atto di essere economicamente indipendenti e pertanto ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento autonomamente;
3 15. confermare che il c/c bancario cointestato tra i coniugi presso di , filiale CP_1 CP_2
di Castiglione delle Stiviere (MN)verrà chiuso e il saldo sarà suddiviso tra i coniugi nella misura del 50% cadauno;
16. confermare che l'autovettura Alfa Romeo Giulietta targata FV292PP intestata alla IG.ra verrà trasferita al sig. con spese a carico del marito il Parte_2 Parte_1 quale verserà alla moglie inoltre la metà del valore della vettura pari ad €2.300,00=;
17. confermare che i coniugi dichiarano, altresì, di aver già definito ogni altro rapporto economico-patrimoniale tra loro esistente e si danno atto di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altro, per qualsiasi ragione e/o titolo, salvo quanto concordato nella presente sede ai punti precedenti.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 28/05/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SIRMIONE (atto n. 6 parte II serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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