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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/01/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6865/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6865/2020 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. ANA MARIA CODREANU
ATTORE
contro
(P.I. e C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. MARIGO MARISTELLA
CONVENUTA
e (C.F. ) Controparte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. DE MARTIN MARIA CHIARA
CONVENUTO
e
(P.I. e C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. DALAN FEDERICA
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni del 16 ottobre
2024:
“- accertare e dichiarare la responsabilità del sig. ed ex art 2049 Controparte_2
cc della società in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4
tempore per l'evento di cui in narrativa e per gli effetti,
- condannarli in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attore e quantificabili in via prudenziale in € 15.219,82, ovvero quella di- versa somma minore o maggiore che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre al rimborso delle spese mediche e medico legali sostenute e soste- nende, alla rivalutazione monetaria ad agli interessi maturati sull'importo capitale rivalutato dal di del dovuto a quello del saldo effettivo, nonché alla rifusione delle spese giudiziarie come da legge.
- condannare parte convenuta per i motivi sopraesposti, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento a favore del sig. ad una somma equitativamente determinata. Pt_1
Con vittoria di competenze legali”.
- 2 - Il convenuto ha concluso come da note di precisazione delle Controparte_1
conclusioni del 17 ottobre 2024:
“in via preliminare:
• autorizzare alla chiamata in causa di Controparte_1 Controparte_5
(codice fiscale ), già , con sede
[...] P.IVA_3 Controparte_6 legale in (00144) Roma, viale Cesare Pavese n. 385, in persona del legale rappresen- tante pro tempore, con conseguente condanna alla manleva della stessa e, per l'effetto, tenere indenne da tutte le pretese del signor Controparte_1 Pt_1
[...
, con richiesta ex art. 269 c.p.c. di differimento della I udienza di comparizione allo scopo di consentire al terzo chiamato la costituzione in giudizio nei termini di legge.
In via preliminare di rito
• accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità della domanda giudiziaria svolta dal Sig.
per tardiva costituzione in giudizio dell'attore in violazione del termine di Parte_1
cui all'art. 165 c.p.c.;
• accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità della domanda giudiziaria svolta dal Sig.
per invalidità della domanda proposta nei riguardi del signor Parte_1 [...]
ex art. 2043 cc, essendo quest'ultima presupposto per la domanda ex art. CP_2
2049 c.c. formulata dall'attore nei riguardi della società In via Controparte_1 preliminare di merito
• accertarsi e dichiararsi la prescrizione del diritto di credito azionato dal Sig. Pt_1
[...
per i motivi sopra esposti;
In via principale
• accertarsi e dichiararsi, per i motivi tutti dedotti in narrativa, la mancanza di prova dell'affermata responsabilità della società anche ai sensi dell'art. Controparte_1
2049 c.c. tanto in ambito civile quanto in ambito penale.
- 3 - • accertarsi e dichiararsi l'insussistenza di responsabilità anche ex art. 2049 c.c. di per tutti i motivi dedotti in narrativa;
Controparte_1
• rigettare, per i motivi tutti dedotti in narrativa, tutte le domande proposte dal Sig.
per mancanza di prova dell'esistenza del danno, dell'illiceità del fatto e Parte_1
del nesso di causa tra fatto illecito ed evento;
• respingersi le domande del signor perché infondate in fatto e in diritto Parte_1 per i motivi tutti dedotti in narrativa;
In ogni caso, condannare il signor alla rifusione delle spese e competenze Parte_1
di causa oltre a rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
In via riconvenzionale
• in relazione alla sentenza 814/2017 della Corte d'appello penale di Venezia, con- dannare il signor a corrispondere a la somma di euro Parte_1 Controparte_1
4377,36, oltre a rivalutazione ed interessi moratori a far data dal 23.2.2017 (giorno di emissione della sentenza stessa immediatamente esecutiva ex art. 605 c.p.p.), con compensazione dell'importo eventualmente dovuto all'attore;
• nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta nei riguardi di dal sig. , accertare la eventuale Controparte_1 Parte_1
riduzione della responsabilità di in ragione dell'apporto causale Controparte_1
e/o della condotta del sig. ex art. 1227 c.c.”. Parte_1
Il convenuto ha concluso come da note di precisazione delle con- Controparte_2 clusioni del 13 settembre 2024:
“In sede preliminare di rito
Sui presupposti dell'azione e lo ius postulandi
- accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità della domanda giudiziaria svolta dal Sig.
per tardività della costituzione in giudizio dell'attore. Violazione dell'art. Parte_1
165 C.p.c.;
- 4 - In ordine all'atto introduttivo del giudizio
- accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di citazione in giudizio per mancata corri- spondenza e contraddittorietà fra la causa petendi e il petitum svolto nei confronti del Sig. Controparte_2
- accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del Sig. Controparte_2
a intessere dialettica ai sensi dell'art. 2049 C.c., per mancanza di azione diretta nei confronti del dipendente;
In sede preliminare di merito
- accertarsi e dichiararsi la mancanza di prova dell'affermata responsabilità del Sig. nella forma civile, sub specie di procedimento anticipatorio e/o Controparte_2
nella forma dell'incidente probatorio penale. Accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità della domanda formulata dal Sig. ; Parte_1
Nel merito Circa l'an della pretesa responsabilità del Sig. Controparte_2
- accertarsi e dichiararsi la prescrizione dell'affermato diritto di credito azionato dal
Sig. ; Parte_1
- accertarsi e dichiararsi la mancanza di antigiuridicità della condotta serbata dal Sig. per aver agito con diligenza e conformemente ai Regolamenti di Controparte_2
sicurezza imposti dal Datore di lavoro;
- accertarsi e dichiararsi il rigetto delle domande azionate dal Sig. per Parte_1 mancanza di prova dell'esistenza del danno e dell'illiceità del fatto;
- in ogni caso, respingersi le domande avversarie perché infondate in fatto e in dirit- to, con condanna alla refusione delle spese del giudizio, come per generale norma”.
La terza chiamata ha precisato le conclusioni come da note di precisazione delle conclusioni del 16 ottobre 2024:
“ogni diversa avversaria domanda, eccezione, istanza rigettata:
- 5 - nel merito
In via preliminare.
Rigettarsi le domande attore per intervenuta prescrizione.
In via principale.
a. Rigettarsi le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e, di conse- guenza, rigettarsi la domanda di garanzia svolta da . Controparte_1
b. Comunque, rigettarsi la domanda di garanzia formulata da nei Controparte_7
confronti di in quanto infondata. Spese di lite rifuse. CP_3
In via subordinata.
Per la denegata ipotesi di ritenuta parziale o totale fondatezza ed accoglibilità delle domande svolte nei confronti di e di ritenuta operatività della ga- Controparte_1
ranzia ed accoglibilità delle domande svolte nei confronti di CP_3
- accertati i titoli e gradi di responsabilità di e di Controparte_1 Controparte_2
anche ex art. 1227 cc;
Parte_1
- accertata natura ed entità dei danni patiti da parte attrice;
- accertati e dichiarati termini e limiti tutti (temporali, di oggetto, di massimale, di scoperto e/o di franchigia) della polizza CP_3
- limitarsi la condanna di in conformità alle risultanze di causa sia in Controparte_1
punto an debeatur che in punto quantum debeatur, con eliminazione di ogni esage- razione e/o voce e/o somma non dovuta;
- di conseguenza, limitarsi l'eventuale condanna di in forza delle doman- CP_3
de avverso la stessa formulate a quanto risulterà dovuto sulla scorta ed in applica- zione del contratto di assicurazione, nei limiti di contratto tutti (di operatività, di contenuto, temporali, di massimale … ), eliminata ogni scopertura, franchigia, ogni
- 6 - esagerazione, ogni voce, ogni somma non dovuta e/o non spettante. Spese di lite quantomeno compensate”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. ha evocato in giudizio Parte_1 avanti all'intestata Autorità giudiziaria il dipendente Sig. e la Controparte_2 [...] deducendo profili di responsabilità solidale ai sensi Controparte_8 dell'art. 2049 c.c. quanto a infortunio accaduto il 22 marzo 2012 in un capannone della nel contesto di operazioni di scarico merci, Parte_2 presente il Sig. , dipendente della Parte_1 Parte_3
Secondo la ricostruzione unilateralmente offerta da parte attrice, il “magazziniere addetto (ovvero, il Sig. , con il telecomando aveva iniziato la manovra di CP_2 avvicinamento del gancio del carroponte al coil da prelevare, dovendo quindi il Sig. portarsi nella parte posteriore del cassone, chiedeva al magazziniere di bloc- Pt_1 care le operazioni in atto, mentre l'istante si accingeva a passare, l'operatore inav- vertitamente azionava il carroponte e, la conseguente oscillazione del gancio, schiacciava il secondo dito della mano sinistra tra il gancio stesso e la barra verticale della sponda”. Sulla base dell'assunto secondo il quale la responsabilità dell'infortunio accaduto al Sig. deve essere ascritto esclusivamente alla Parte_1 condotta del Sig. che, per i fatti per cui è causa, è stato peraltro Controparte_2 imputato in procedimento penale, l'attore chiede che il Tribunale di Padova con- danni in solido, il Sig. e la giu- Controparte_2 Parte_2 sta il canone dell'art. 2049 C.c., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non pa- trimoniali patiti dall'attore e “quantificabili in via prudenziale in Euro 15.219,82=, ovvero quella diversa somma minore o maggiore che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre al rimborso delle spese mediche e medico legali so- stenute e sostenende, alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati sull'importo capitale rivalutato dal di del dovuto a quello del saldo effettivo, nonché alla rifusione delle spese giudiziarie come per legge”. Con condanna delle parti evo- cate ai sensi dell'art. 96 C.p.c.. Nel giudizio radicato dal Sig. hanno pre- Parte_1 stato contraddittorio la e il Sig. la Parte_2 Controparte_2 prima chiedendo la chiamata in causa della Controparte_9 con richieste preliminari vòlte: all'accertamento dell'improcedibilità della domanda per tardiva costituzione dell'attore in violazione del termine di cui all'art. 165 C.p.c; all'accertamento dell'improcedibilità della domanda per invalidità della domanda proposta nei riguardi del Sig. ex art. 2043 C.c.; all'accertamento Controparte_10
- 7 - della prescrizione dei diritto di credito, con contestuale richiesta, nel merito: di ri- getto delle domande per mancanza di prova dell'affermata responsabilità della
[...] anche ai sensi dell'art. 2049 C.C., per mancanza di pro- Controparte_8 va del danno, dell'illeceità del fatto e del nesso causale fra fatto illecito ed evento.
In sede riconvenzionale, che il Sig. sia condannato al pagamento delle Parte_1 somme liquidate dalla sentenza della Corte d'Appello Penale di Venezia n.
814/2017, aggiornate di rivalutazione ed interessi moratori a far data dal 23 feb- braio 2017, anche con compensazione dell'importo eventualmente dovuto dall'attore, nonché nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della do- manda di risarcimento del danno proposta nei confronti della Parte_4
che venga accertata l'eventuale riduzione di responsabilità della Socie-
[...] tà in ragione dell'apporto causale e/o della condotta dell'attore. Il Sig. Persona_1 ledani per suo conto, ha eccepito in sede preliminare: l'improcedibilità della do- manda svolta dal Sig. per tardività della costituzione in giudizio e per di- Parte_1 fetto di procura alle liti del difensore dell'attore; la nullità dell'atto di citazione per mancata corrispondenza e contraddittorietà fra la causa petendi e il petitum svolto e il difetto di legittimazione passiva del Sig. a intessere dialettica ai sensi CP_2 dell'art. 2049 C.c. per mancanza di azione diretta nei confronti del dipendente della
Nel merito, il Sig. ha rilevato la man- Parte_5 CP_2 canza di prova dell'affermata responsabilità nella forma civile, sub specie di proce- dimento anticipatorio e/o nella forma dell'incidente probatorio penale;
la prescri- zione dell'affermato diritto di credito e la mancanza di antigiuridicità della condotta per aver agito con diligenza e conformemente ai Regolamenti di sicurezza imposti dal Datore di Lavoro e infine, il rigetto delle domande azionate per mancanza di esi- stenza del danno e dell'illiceità del fatto, con richiesta di rigetto delle domande at- toree.
Il contraddittorio processuale è stato integrato dalla costituzione dell'Assicurazione
la quale ha esposto rilievi d'improcedibilità dell'azione per manca- Controparte_3 to rispetto dei termini a comparire;
di prescrizione dell'azione, insistendo nel meri- to, per il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché nel rigetto della domanda di garanzia formulata dalla In Parte_2 seguito all'Udienza celebrata il 27 gennaio 2022, nel corso della quale sono state ri- badite a paternità dei convenuti le eccezioni preliminari, il Giudice con Ordinanza del 17 febbraio 2022 ha invitato il promotore della lite a depositare idonea nuova procura entro il 3 marzo 2022, precisando che quella acquisita agli atti il 16 settem- bre 2021 costituisce una mera aggiunta di quella depositata all'atto dell'iscrizione a ruolo, senza alcuna sottoscrizione ulteriore da parte dell'Assistito, né la relativa e necessaria sottoscrizione. In esito all'Udienza del 22 marzo 2022, le parti hanno pre- cisato le domande giudiziarie e articolato i mezzi e istanze istruttorie, a prova diret-
- 8 - ta e contraria, provvedendo, peraltro, ad esibire ed allegare documentazione atte- stanti le deposizioni testimoniali rese nel contesto del procedimento penale rubrica- to al n. 2730/14 R.G. già pendente avanti al Tribunale Monocratico di Padova e a chiedere l'acquisizione, ai sensi dell'art. 210 C.p.c., delle quietanze liberatorie del CP_1 sinistro verificatosi il 22 marzo 2012 all' e alla Società Parte_3
Datore di Lavoro del Sig. . Il Giudice con Ordinanza del 20 settembre
[...] Parte_1
2022 ha ammesso le prove per testi dedotte dalle parti, limitando l'escussione a due testi, anche a prova contraria, facendo salva e impregiudicata ogni altra istanza istruttoria.
All'Udienza del 11 aprile 2023 sono state assunte le deposizioni testimoniali dell'Ing.
e del Dott. . Le difese della Testimone_1 Testimone_2 Parte_5
e del Sig. hanno insistito nella richiesta di esibizio-
[...] Controparte_2 CP_ ne ex art. 210 C.p.c. della documentazione attinente al sinistro per verificare l'eventuale percezione di indennità e/o di altri emolumenti relativi alle lamentate lesioni. La difesa del Sig. ha insistito per l'esibizione della documentazio- Parte_1 ne relativa alla partecipazione del Sig. ai corsi di formazione per l'utilizzo CP_2 del carroponte. Il Giudice, dichiarata chiusa l'assunzione testimoniale, con Ordinan- za 11 aprile 2023 ha ammesso Consulenza Tecnica d'Ufficio a visita e verifica Pt_6 del Sig. con richiesta di indicazioni di quali siano le lesioni dallo stesso Parte_1 subìte, causalmente riconducibili all'evento; se sussistevano eventuali precedenti morbosi influenti sul suo stato di salute al momento dell'evento; per quanto tempo si sia protratto il danno biologico temporaneo assoluto e parziale, con nomina a
Consulente del Dott. . Acquisito giuramento del Consulente Tec- Persona_2 nico all'Udienza del 30 gennaio 2024 e preso atto della nomina dei Periti di Parte, è stato espletato l'incombente in osservanza del contraddittorio tecnico, a cui è segui- to deposito della Consulenza. La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclu- sioni depositate dalle parti per l'Udienza cartolare del 24 ottobre 2024. assegnando alle parti i termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusiona- li e repliche.
Vanno condivise e ritenute fondate le eccezioni preliminari svolte dalle parti conve- nute:Invero già di per sé definitoria si appalesa l'eccezione di prescrizione dell'affermato diritto al risarcimento del danno, risalendo l'evento al 22 marzo 2012 ed essendo stata introdotta azione giudiziaria oltre il termine quinquennale (no- vembre 2020), nonché avendo la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.
23/02/17 del 24.11.2017, dichiarato in modo irretrattabile, l'inammissibilità della costituzione di parte civile del Sig. . Parte_1
In ogni caso le domande attoree si appalesano infondate nei confronti di entrambi i convenuti.
- 9 - Invero le emergenze istruttorie hanno acclarato che non vi è stata alcuna violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro da parte della società con- venuta, giusta le risultanze del verbale stenotipico dibattimentale udienza
13.7.2025 ing. (doc. 6), del verbale del Servizio di prevenzione Igiene e Si- Per_3 curezza negli Ambienti di Lavoro (doc. 7), delle deposizioni testimoniali assunte all'udienza 11.4.2023. La relazione dello SA (doc. 7) nelle conclusioni afferma che il signor ha voluto accompagnare il gancio del carroponte e che non si ravvi- Pt_1 sano violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro o responsabilità a carico di ter- zi. Ne consegue che tale circostanza vale ad escludere anche solo l'occasione di la- voro di cui all'art. 2049 c.c. e che il fatto è stato accidentale e non ricade nell'ambito di tale norma. Inoltre, si rileva che in ogni caso la condotta del dipendente, sig.
[...]
, è stata pienamente osservante delle disposizioni – anche aziendali - Parte_7 in materia di sicurezza sul lavoro per le quali aveva ricevuto apposita formazione
(doc. 11, 24 e 25) e dunque, anche sotto questo profilo, non sussiste responsabilità della società né del di essa dipendente. Controparte_1
L'art. 2049 c.c. peraltro non può essere applicato nemmeno per altre ragioni: in primo luogo per il fatto che la condotta dell'attore è stata l'unica causa in senso giu- ridico del lamentato infortunio. In particolare, sono state le iniziative autonome e non autorizzate di costui (l'aver accompagnato il gancio del carroponte con la mano senza esserne richiesto) a cagionargli il presunto danno (infatti egli agì in violazione delle prescrizioni del suo stesso datore di lavoro: cfr verbale stenotipico del 1 otto- bre 2015, teste Sig. : doc. 7 . Del resto l'ing. , rispon- Tes_3 CP_2 Tes_1 dendo alla dichiarazione resa sub cap. 13) di parte attrice, ha affermato: “in base alla normativa vigente, quando si tratta di carico oscillante, per scaricarlo viene ri- chiesto che ci sia un operatore per l'aggancio del carico e successivamente lo stesso deve allontanarsi. Preciso che in base alla nostra ricostruzione l'infortunio si è verifi- cato prima della movimentazione del carico”, con conseguente smentita del capito- lato 10 di parte attrice, in ordine al quale il teste di PG ha riferito: “confermo l'articolato come versione data dall'infortunato”. Alla luce dell'istruttoria espletata, risulta confermata (sia documentalmente sia per il tramite dei testi di PG, pubblici
[... ufficiali) l'osservanza delle norme e dei regolamenti di sicurezza sia da parte di sia da parte del dipendente, Sig. . Al contrario, Parte_8 Controparte_2 si è invece palesata priva di fondamento la ricostruzione dell'attore, secondo cui l'infortunio sarebbe accaduto mentre il Sig. aveva già iniziato a manovrare CP_2 il carroponte, allorché il signor si trovava “sul pianale del camion” (cfr verba- Pt_1 le dibattimentale 13 luglio 2015), in evidente inosservanza del codice di comporta- mento adottato dall' , datore di lavoro del Sig. (cfr. Verba- Parte_9 Parte_1 le stenotipico del 10 ottobre 2015 teste, Sig. ). La collocazione Tes_3 dell'infortunato sul pianale del camion in violazione delle disposizioni del proprio
- 10 - datore di lavoro e la contemporanea ottemperanza della convenuta CP_12
e del suo dipendente alle norme antiinfortunistiche e for-
[...] Controparte_2 mative va ad escludere qualsivoglia elemento di responsabilità in capo alla società convenuta.
Le prove in atti acclarano l'assenza di responsabilità sia di sia Controparte_1 del suo dipendente : ragion per cui nulla è dovuto a titolo di risar- Controparte_2 cimento danno.
Vi è prova coerente tratta dagli atti di causa (Verbale del Servizio di prevenzione
Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro doc. 4; Verbali stenotipici delle Udienze dibattimentali Penali doc. 5, doc. 6, doc. 7 e doc. 8; deposizioni testimoniali assunte all'Udienza del 11 aprile 2023) ricognitiva dell'esclusione della violazione di legge delle norme di sicurezza contro gli infortuni sul lavoro, facendo intendere che il fat- to accaduto debba essere considerato come accidentale. Ora, se così è, ovvero se il
Sig. non ha dato né causa, né concausa all'evento, il comporta- Controparte_2 mento tenuto dal dipendente della andrà consi- Parte_5 derato non antigiuridico, con esclusione di qualsivoglia responsabilità in ordine agli accadimenti.
Invero la valutazione degli esiti istruttori è tale da escludere profili di responsabilità in capo al dipendente della Parte_5
La lettura congiunta del Verbale redatto dal Servizio di prevenzione ed Igiene e Sicu- rezza sugli Ambienti di Lavoro (esibito sub doc. 4), nonché dei Verbali stenotipici delle Udienze del dibattimento penale assunto avanti al Tribunale Monocratico di
Padova (esibiti sub doc. 5, doc. 6, doc. 7 e doc. 8) attestano incontestabilmente che per i fatti di causa, né la né il Sig. Parte_5 Parte_10 dani sono stati destinati di addebiti costituenti violazioni di legge sulle norme di si- curezza contro gli infortuni sul lavoro e responsabilità a carico di terzi. Al proposito, si ricorda che l'Ing. in sede di deposizione a teste assunta Testimone_1 all'Udienza penale del 13 luglio 2015, oltre ad aver escluso la formulazione di conte- stazioni amministrative per violazione di norme di sicurezza degli infortuni, si è espresso nel senso di considerare il fatto accaduto come accidentale. Né può essere opposto che il Sig. fosse sprovvisto di qualifica per poter svolgere Controparte_2 attività all'interno del magazzino della risultando Parte_2 da tempo (cfr. doc. 21 e doc. 22), dipendente (ottobre 1994 con prima qualifica, successivamente estesa cfr. doc. 23) e avendo svolto i corsi di formazione degli in- fortuni sul lavoro prescritti per lo specifico comparto (cfr. doc. 18 e doc. 24), come attestano e comprovano le certificazioni esibite dal datore di lavoro (cfr. doc. 24 e doc. 25). Conferma della qualifica svolta la si trae dalla deposizione testimoniale
- 11 - dell'Ing. assunta all'Udienza del 11 aprile 2023, il quale, rispon- Testimone_1 dendo alla capitolazione sub 3) di parte attrice riferisce:” (…il Sig. Controparte_2 risulta che sì, che fosse responsabile di produzione e dipendente. Lo so perché come ispettore presso lo SA di Padova ho effettuato un accertamento nell'ottobre
2012 su istanza per un fatto avvenuto a marzo. Dalle indicazioni date da
[...]
questo era responsabile di produzione e aiutava come magazziniere”. E CP_2 ancora, alla capitolazione sub 6) di parte attrice: “dalle dichiarazioni rilasciate risulta che in base alle esigenze era responsabile di produzione e aiutava come magazzinie- re”. Ma non solo. Il teste Ing. ha confermato di essere intervenuto Testimone_1 quale Ufficiale di Polizia Giudiziaria alla verifica dei Luoghi e degli accadimenti su specifica segnalazione proveniente dal Sig. e di avere espletato verifiche Parte_1 consistite in prove e simulazioni della manovra di carico e scarico del materiale, co- me avvenuto in sede di infortunio. Quanto alla ricostruzione della dinamica dei fatti, lo stesso Ing. ha confermato nella deposizione testimoniale assun- Testimone_1 ta sub cap. 8) di parte attrice: “mi risulta quale unica certezza che l'infortunato era sul pianale del camion” e sub 7) di parte ”che in sede di sopralluogo si è CP_2 appurato che l'infortunio è accaduto prima dell'aggancio del carico e senza che l'operatore chiedesse l'intervento dell'autista”, risultando confermato sub cap. 6) di parte ”che in sede di sopralluogo si è appurato che l'aggancio delle merci CP_2 con quel carroponte può avvenire con l'intervento del solo operatore”, in coerenza a quanto dichiarato precedentemente sub cap. 11) di parte attrice:”confermo la ti- pologia del carroponte. L'operazione si poteva fare senza l'aiuto dell'infortunato e ciò posso dire perché abbiamo fatto delle prove per verificarlo sul posto con il car- roponte della struttura presente nel capannone dove si è verificato il fatto e gli stes- si coils”.
Rilevante rimane la deposizione fornita dal teste Ing. con la dichia- Testimone_1 razione resa sub cap. 13) di parte attrice:”in base alla normativa vigente, quando si tratta di carico oscillante, per scaricarlo viene richiesto che ci sia un operatore per l'aggancio del carico e successivamente lo stesso deve allontanarsi. Preciso che in base alla nostra ricostruzione l'infortunio si è verificato prima della movimentazione del carico”, risultando non confermato il capitolato 10) di parte attrice, in ordine al quale la deposizione è la seguente:”confermo l'articolato come versione data dall'infortunato”.Pertanto, nel mentre risultano confermate, documentalmente e per testi qualificati, l'osservanza delle norme e dei Regolamenti di sicurezza imposti per lo specifico comparto d'attività e la correttezza del comportamento del dipen- dente, Sig. non provata e anzi, smentita quale “versione fornita CP_2 dall'infortunato”, è la pretesa ricostruzione secondo cui l'infortunio sia accaduto nel mentre il Sig. aveva già iniziato la manovra, rendendo quantomeno colpo- CP_2 sa la collocazione dell'infortunato “sul pianale del camion” (circostanza ammessa
- 12 - dallo stesso alla deposizione testimoniale del 13 luglio 2015), in evidente Parte_1 inosservanza del codice di comportamento adottato dall' , datore di Parte_9 lavoro del Sig. (cfr. Verbale stenotipico del 10 ottobre 2015 teste, Sig. Parte_1
) con conseguente inattendibilità e non credibilità della deposizione Tes_3 dell'attore resa all'Udienza dibattimentale del 13 luglio 2015. Fermo quanto sopra esposto, è altrettanto vero che le conclusioni della Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata dal Dott. confermano che qualora il sinistro fosse acca- Persona_2 duto in conseguenza di “manovra errata del magazziniere”, le conseguenze fisiche subìte dall'attore avrebbero avuto certamente e probabilisticamente esiti diversi, avendo il Consulente Tecnico escluso il danno alla capacità lavorativa specifica, do- vendosi ricordare che il gancio ha un peso di 1.200 Kg (Verbale Udienza dibattimen- tale del 13 luglio 2015) e che il Sig. aveva indicato nell'esposto, di essere Parte_1 colpito “al braccio e alla mano sinistra”. Non ultimo, va ribadita la significata “ano- malia” rappresentata dal Consulente di Parte Dott. dell'assenza Persona_4 agli atti, delle certificazioni mediche che documentano il periodo del danno biologi- co temporaneo, con conseguente impossibilità probatoria della verifica dell'evoluzione nel tempo, della lesione. In altre parole: le conclusioni della Consu- lenza Tecnica d'Ufficio espletata dal Dott. (novantatrè giorni di Persona_2 inabilità temporanea totale;
75% danno biologico temporaneo parziale per trenta giorni;
ulteriori trenta giorni di danno biologico parziale al 50%; trentatrè giorni di danno biologico temporaneo parziale al 25%; danno biologico permanente quantifi- cato nella misura di 2 – 3%) sono coerenti alle evidenze istruttorie testimoniali e do- cumentali, nel senso di smentita degli assunti attorei pretesemente vòlti ad addebi- tare la responsabilità degli eventi al Sig. e consegue il rigetto di Controparte_2 ogni domanda attorea nei confronti dei convenuti. La statuizione di rigetto esime dalla disamina delle domande svolte nei confronti della terza chiamata.
Quanto alla domanda riconvenzionale svolta dalla società convenuta si prende atto che la sentenza 814/2017 della Corte d'Appello di Venezia, dichiarando l'inammissibilità della costituzione di parte civile, ha condannato il signor Parte_1
a rifondere alla società , quale responsabile civile, euro 1800 (oltre Controparte_1 ad accessori di legge) per il giudizio penale di primo grado ed euro 1200 (oltre ad accessori di legge) per il giudizio d'appello per un totale complessivo di euro
4377,36.. La società convenuta ha interesse ex art. 100 c.p.c. alla proposizione della domanda riconvenzionale in quanto non essendo stata parte del suddetto giudizio penale non può avvalersi del titolo esecutivo costituito dal relativo condannatorio ormai definitivo. Pertanto in relazione alla sentenza 814/2017 della Corte d'appello penale di Venezia, condanna il signor a corrispondere a Parte_1 Controparte_1 la somma di euro 4377,36, oltre a rivalutazione ed interessi moratori a far data dal
- 13 - 23.2.2017 (giorno di emissione della sentenza stessa immediatamente esecutiva ex art. 605 c.p.p.),
In considerazione dell'esito della lite le spese di causa seguono la soccombenza nel rapporto tra attore e convenuti e vanno liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU come liquidate in corso di causa vanno poste a definitivo carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta le domande attoree.
In relazione alla sentenza 814/2017 della Corte d'appello penale di Venezia, con- danna il signor a corrispondere a la somma di euro Parte_1 Controparte_1
4377,36, oltre a rivalutazione ed interessi moratori a far data dal 23.2.2017 (giorno di emissione della sentenza stessa immediatamente esecutiva ex art. 605 c.p.p.),
Condanna l'attore alla rifusione in favore delle altre parti convenute e terza chiama- ta delle spese di lite liquidate per ciascuna posizione difensiva in euro 5000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Padova, 28-1-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
- 14 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6865/2020 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. ANA MARIA CODREANU
ATTORE
contro
(P.I. e C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. MARIGO MARISTELLA
CONVENUTA
e (C.F. ) Controparte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. DE MARTIN MARIA CHIARA
CONVENUTO
e
(P.I. e C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. DALAN FEDERICA
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni del 16 ottobre
2024:
“- accertare e dichiarare la responsabilità del sig. ed ex art 2049 Controparte_2
cc della società in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4
tempore per l'evento di cui in narrativa e per gli effetti,
- condannarli in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attore e quantificabili in via prudenziale in € 15.219,82, ovvero quella di- versa somma minore o maggiore che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre al rimborso delle spese mediche e medico legali sostenute e soste- nende, alla rivalutazione monetaria ad agli interessi maturati sull'importo capitale rivalutato dal di del dovuto a quello del saldo effettivo, nonché alla rifusione delle spese giudiziarie come da legge.
- condannare parte convenuta per i motivi sopraesposti, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento a favore del sig. ad una somma equitativamente determinata. Pt_1
Con vittoria di competenze legali”.
- 2 - Il convenuto ha concluso come da note di precisazione delle Controparte_1
conclusioni del 17 ottobre 2024:
“in via preliminare:
• autorizzare alla chiamata in causa di Controparte_1 Controparte_5
(codice fiscale ), già , con sede
[...] P.IVA_3 Controparte_6 legale in (00144) Roma, viale Cesare Pavese n. 385, in persona del legale rappresen- tante pro tempore, con conseguente condanna alla manleva della stessa e, per l'effetto, tenere indenne da tutte le pretese del signor Controparte_1 Pt_1
[...
, con richiesta ex art. 269 c.p.c. di differimento della I udienza di comparizione allo scopo di consentire al terzo chiamato la costituzione in giudizio nei termini di legge.
In via preliminare di rito
• accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità della domanda giudiziaria svolta dal Sig.
per tardiva costituzione in giudizio dell'attore in violazione del termine di Parte_1
cui all'art. 165 c.p.c.;
• accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità della domanda giudiziaria svolta dal Sig.
per invalidità della domanda proposta nei riguardi del signor Parte_1 [...]
ex art. 2043 cc, essendo quest'ultima presupposto per la domanda ex art. CP_2
2049 c.c. formulata dall'attore nei riguardi della società In via Controparte_1 preliminare di merito
• accertarsi e dichiararsi la prescrizione del diritto di credito azionato dal Sig. Pt_1
[...
per i motivi sopra esposti;
In via principale
• accertarsi e dichiararsi, per i motivi tutti dedotti in narrativa, la mancanza di prova dell'affermata responsabilità della società anche ai sensi dell'art. Controparte_1
2049 c.c. tanto in ambito civile quanto in ambito penale.
- 3 - • accertarsi e dichiararsi l'insussistenza di responsabilità anche ex art. 2049 c.c. di per tutti i motivi dedotti in narrativa;
Controparte_1
• rigettare, per i motivi tutti dedotti in narrativa, tutte le domande proposte dal Sig.
per mancanza di prova dell'esistenza del danno, dell'illiceità del fatto e Parte_1
del nesso di causa tra fatto illecito ed evento;
• respingersi le domande del signor perché infondate in fatto e in diritto Parte_1 per i motivi tutti dedotti in narrativa;
In ogni caso, condannare il signor alla rifusione delle spese e competenze Parte_1
di causa oltre a rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
In via riconvenzionale
• in relazione alla sentenza 814/2017 della Corte d'appello penale di Venezia, con- dannare il signor a corrispondere a la somma di euro Parte_1 Controparte_1
4377,36, oltre a rivalutazione ed interessi moratori a far data dal 23.2.2017 (giorno di emissione della sentenza stessa immediatamente esecutiva ex art. 605 c.p.p.), con compensazione dell'importo eventualmente dovuto all'attore;
• nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta nei riguardi di dal sig. , accertare la eventuale Controparte_1 Parte_1
riduzione della responsabilità di in ragione dell'apporto causale Controparte_1
e/o della condotta del sig. ex art. 1227 c.c.”. Parte_1
Il convenuto ha concluso come da note di precisazione delle con- Controparte_2 clusioni del 13 settembre 2024:
“In sede preliminare di rito
Sui presupposti dell'azione e lo ius postulandi
- accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità della domanda giudiziaria svolta dal Sig.
per tardività della costituzione in giudizio dell'attore. Violazione dell'art. Parte_1
165 C.p.c.;
- 4 - In ordine all'atto introduttivo del giudizio
- accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di citazione in giudizio per mancata corri- spondenza e contraddittorietà fra la causa petendi e il petitum svolto nei confronti del Sig. Controparte_2
- accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del Sig. Controparte_2
a intessere dialettica ai sensi dell'art. 2049 C.c., per mancanza di azione diretta nei confronti del dipendente;
In sede preliminare di merito
- accertarsi e dichiararsi la mancanza di prova dell'affermata responsabilità del Sig. nella forma civile, sub specie di procedimento anticipatorio e/o Controparte_2
nella forma dell'incidente probatorio penale. Accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità della domanda formulata dal Sig. ; Parte_1
Nel merito Circa l'an della pretesa responsabilità del Sig. Controparte_2
- accertarsi e dichiararsi la prescrizione dell'affermato diritto di credito azionato dal
Sig. ; Parte_1
- accertarsi e dichiararsi la mancanza di antigiuridicità della condotta serbata dal Sig. per aver agito con diligenza e conformemente ai Regolamenti di Controparte_2
sicurezza imposti dal Datore di lavoro;
- accertarsi e dichiararsi il rigetto delle domande azionate dal Sig. per Parte_1 mancanza di prova dell'esistenza del danno e dell'illiceità del fatto;
- in ogni caso, respingersi le domande avversarie perché infondate in fatto e in dirit- to, con condanna alla refusione delle spese del giudizio, come per generale norma”.
La terza chiamata ha precisato le conclusioni come da note di precisazione delle conclusioni del 16 ottobre 2024:
“ogni diversa avversaria domanda, eccezione, istanza rigettata:
- 5 - nel merito
In via preliminare.
Rigettarsi le domande attore per intervenuta prescrizione.
In via principale.
a. Rigettarsi le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e, di conse- guenza, rigettarsi la domanda di garanzia svolta da . Controparte_1
b. Comunque, rigettarsi la domanda di garanzia formulata da nei Controparte_7
confronti di in quanto infondata. Spese di lite rifuse. CP_3
In via subordinata.
Per la denegata ipotesi di ritenuta parziale o totale fondatezza ed accoglibilità delle domande svolte nei confronti di e di ritenuta operatività della ga- Controparte_1
ranzia ed accoglibilità delle domande svolte nei confronti di CP_3
- accertati i titoli e gradi di responsabilità di e di Controparte_1 Controparte_2
anche ex art. 1227 cc;
Parte_1
- accertata natura ed entità dei danni patiti da parte attrice;
- accertati e dichiarati termini e limiti tutti (temporali, di oggetto, di massimale, di scoperto e/o di franchigia) della polizza CP_3
- limitarsi la condanna di in conformità alle risultanze di causa sia in Controparte_1
punto an debeatur che in punto quantum debeatur, con eliminazione di ogni esage- razione e/o voce e/o somma non dovuta;
- di conseguenza, limitarsi l'eventuale condanna di in forza delle doman- CP_3
de avverso la stessa formulate a quanto risulterà dovuto sulla scorta ed in applica- zione del contratto di assicurazione, nei limiti di contratto tutti (di operatività, di contenuto, temporali, di massimale … ), eliminata ogni scopertura, franchigia, ogni
- 6 - esagerazione, ogni voce, ogni somma non dovuta e/o non spettante. Spese di lite quantomeno compensate”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. ha evocato in giudizio Parte_1 avanti all'intestata Autorità giudiziaria il dipendente Sig. e la Controparte_2 [...] deducendo profili di responsabilità solidale ai sensi Controparte_8 dell'art. 2049 c.c. quanto a infortunio accaduto il 22 marzo 2012 in un capannone della nel contesto di operazioni di scarico merci, Parte_2 presente il Sig. , dipendente della Parte_1 Parte_3
Secondo la ricostruzione unilateralmente offerta da parte attrice, il “magazziniere addetto (ovvero, il Sig. , con il telecomando aveva iniziato la manovra di CP_2 avvicinamento del gancio del carroponte al coil da prelevare, dovendo quindi il Sig. portarsi nella parte posteriore del cassone, chiedeva al magazziniere di bloc- Pt_1 care le operazioni in atto, mentre l'istante si accingeva a passare, l'operatore inav- vertitamente azionava il carroponte e, la conseguente oscillazione del gancio, schiacciava il secondo dito della mano sinistra tra il gancio stesso e la barra verticale della sponda”. Sulla base dell'assunto secondo il quale la responsabilità dell'infortunio accaduto al Sig. deve essere ascritto esclusivamente alla Parte_1 condotta del Sig. che, per i fatti per cui è causa, è stato peraltro Controparte_2 imputato in procedimento penale, l'attore chiede che il Tribunale di Padova con- danni in solido, il Sig. e la giu- Controparte_2 Parte_2 sta il canone dell'art. 2049 C.c., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non pa- trimoniali patiti dall'attore e “quantificabili in via prudenziale in Euro 15.219,82=, ovvero quella diversa somma minore o maggiore che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre al rimborso delle spese mediche e medico legali so- stenute e sostenende, alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati sull'importo capitale rivalutato dal di del dovuto a quello del saldo effettivo, nonché alla rifusione delle spese giudiziarie come per legge”. Con condanna delle parti evo- cate ai sensi dell'art. 96 C.p.c.. Nel giudizio radicato dal Sig. hanno pre- Parte_1 stato contraddittorio la e il Sig. la Parte_2 Controparte_2 prima chiedendo la chiamata in causa della Controparte_9 con richieste preliminari vòlte: all'accertamento dell'improcedibilità della domanda per tardiva costituzione dell'attore in violazione del termine di cui all'art. 165 C.p.c; all'accertamento dell'improcedibilità della domanda per invalidità della domanda proposta nei riguardi del Sig. ex art. 2043 C.c.; all'accertamento Controparte_10
- 7 - della prescrizione dei diritto di credito, con contestuale richiesta, nel merito: di ri- getto delle domande per mancanza di prova dell'affermata responsabilità della
[...] anche ai sensi dell'art. 2049 C.C., per mancanza di pro- Controparte_8 va del danno, dell'illeceità del fatto e del nesso causale fra fatto illecito ed evento.
In sede riconvenzionale, che il Sig. sia condannato al pagamento delle Parte_1 somme liquidate dalla sentenza della Corte d'Appello Penale di Venezia n.
814/2017, aggiornate di rivalutazione ed interessi moratori a far data dal 23 feb- braio 2017, anche con compensazione dell'importo eventualmente dovuto dall'attore, nonché nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della do- manda di risarcimento del danno proposta nei confronti della Parte_4
che venga accertata l'eventuale riduzione di responsabilità della Socie-
[...] tà in ragione dell'apporto causale e/o della condotta dell'attore. Il Sig. Persona_1 ledani per suo conto, ha eccepito in sede preliminare: l'improcedibilità della do- manda svolta dal Sig. per tardività della costituzione in giudizio e per di- Parte_1 fetto di procura alle liti del difensore dell'attore; la nullità dell'atto di citazione per mancata corrispondenza e contraddittorietà fra la causa petendi e il petitum svolto e il difetto di legittimazione passiva del Sig. a intessere dialettica ai sensi CP_2 dell'art. 2049 C.c. per mancanza di azione diretta nei confronti del dipendente della
Nel merito, il Sig. ha rilevato la man- Parte_5 CP_2 canza di prova dell'affermata responsabilità nella forma civile, sub specie di proce- dimento anticipatorio e/o nella forma dell'incidente probatorio penale;
la prescri- zione dell'affermato diritto di credito e la mancanza di antigiuridicità della condotta per aver agito con diligenza e conformemente ai Regolamenti di sicurezza imposti dal Datore di Lavoro e infine, il rigetto delle domande azionate per mancanza di esi- stenza del danno e dell'illiceità del fatto, con richiesta di rigetto delle domande at- toree.
Il contraddittorio processuale è stato integrato dalla costituzione dell'Assicurazione
la quale ha esposto rilievi d'improcedibilità dell'azione per manca- Controparte_3 to rispetto dei termini a comparire;
di prescrizione dell'azione, insistendo nel meri- to, per il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché nel rigetto della domanda di garanzia formulata dalla In Parte_2 seguito all'Udienza celebrata il 27 gennaio 2022, nel corso della quale sono state ri- badite a paternità dei convenuti le eccezioni preliminari, il Giudice con Ordinanza del 17 febbraio 2022 ha invitato il promotore della lite a depositare idonea nuova procura entro il 3 marzo 2022, precisando che quella acquisita agli atti il 16 settem- bre 2021 costituisce una mera aggiunta di quella depositata all'atto dell'iscrizione a ruolo, senza alcuna sottoscrizione ulteriore da parte dell'Assistito, né la relativa e necessaria sottoscrizione. In esito all'Udienza del 22 marzo 2022, le parti hanno pre- cisato le domande giudiziarie e articolato i mezzi e istanze istruttorie, a prova diret-
- 8 - ta e contraria, provvedendo, peraltro, ad esibire ed allegare documentazione atte- stanti le deposizioni testimoniali rese nel contesto del procedimento penale rubrica- to al n. 2730/14 R.G. già pendente avanti al Tribunale Monocratico di Padova e a chiedere l'acquisizione, ai sensi dell'art. 210 C.p.c., delle quietanze liberatorie del CP_1 sinistro verificatosi il 22 marzo 2012 all' e alla Società Parte_3
Datore di Lavoro del Sig. . Il Giudice con Ordinanza del 20 settembre
[...] Parte_1
2022 ha ammesso le prove per testi dedotte dalle parti, limitando l'escussione a due testi, anche a prova contraria, facendo salva e impregiudicata ogni altra istanza istruttoria.
All'Udienza del 11 aprile 2023 sono state assunte le deposizioni testimoniali dell'Ing.
e del Dott. . Le difese della Testimone_1 Testimone_2 Parte_5
e del Sig. hanno insistito nella richiesta di esibizio-
[...] Controparte_2 CP_ ne ex art. 210 C.p.c. della documentazione attinente al sinistro per verificare l'eventuale percezione di indennità e/o di altri emolumenti relativi alle lamentate lesioni. La difesa del Sig. ha insistito per l'esibizione della documentazio- Parte_1 ne relativa alla partecipazione del Sig. ai corsi di formazione per l'utilizzo CP_2 del carroponte. Il Giudice, dichiarata chiusa l'assunzione testimoniale, con Ordinan- za 11 aprile 2023 ha ammesso Consulenza Tecnica d'Ufficio a visita e verifica Pt_6 del Sig. con richiesta di indicazioni di quali siano le lesioni dallo stesso Parte_1 subìte, causalmente riconducibili all'evento; se sussistevano eventuali precedenti morbosi influenti sul suo stato di salute al momento dell'evento; per quanto tempo si sia protratto il danno biologico temporaneo assoluto e parziale, con nomina a
Consulente del Dott. . Acquisito giuramento del Consulente Tec- Persona_2 nico all'Udienza del 30 gennaio 2024 e preso atto della nomina dei Periti di Parte, è stato espletato l'incombente in osservanza del contraddittorio tecnico, a cui è segui- to deposito della Consulenza. La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclu- sioni depositate dalle parti per l'Udienza cartolare del 24 ottobre 2024. assegnando alle parti i termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusiona- li e repliche.
Vanno condivise e ritenute fondate le eccezioni preliminari svolte dalle parti conve- nute:Invero già di per sé definitoria si appalesa l'eccezione di prescrizione dell'affermato diritto al risarcimento del danno, risalendo l'evento al 22 marzo 2012 ed essendo stata introdotta azione giudiziaria oltre il termine quinquennale (no- vembre 2020), nonché avendo la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.
23/02/17 del 24.11.2017, dichiarato in modo irretrattabile, l'inammissibilità della costituzione di parte civile del Sig. . Parte_1
In ogni caso le domande attoree si appalesano infondate nei confronti di entrambi i convenuti.
- 9 - Invero le emergenze istruttorie hanno acclarato che non vi è stata alcuna violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro da parte della società con- venuta, giusta le risultanze del verbale stenotipico dibattimentale udienza
13.7.2025 ing. (doc. 6), del verbale del Servizio di prevenzione Igiene e Si- Per_3 curezza negli Ambienti di Lavoro (doc. 7), delle deposizioni testimoniali assunte all'udienza 11.4.2023. La relazione dello SA (doc. 7) nelle conclusioni afferma che il signor ha voluto accompagnare il gancio del carroponte e che non si ravvi- Pt_1 sano violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro o responsabilità a carico di ter- zi. Ne consegue che tale circostanza vale ad escludere anche solo l'occasione di la- voro di cui all'art. 2049 c.c. e che il fatto è stato accidentale e non ricade nell'ambito di tale norma. Inoltre, si rileva che in ogni caso la condotta del dipendente, sig.
[...]
, è stata pienamente osservante delle disposizioni – anche aziendali - Parte_7 in materia di sicurezza sul lavoro per le quali aveva ricevuto apposita formazione
(doc. 11, 24 e 25) e dunque, anche sotto questo profilo, non sussiste responsabilità della società né del di essa dipendente. Controparte_1
L'art. 2049 c.c. peraltro non può essere applicato nemmeno per altre ragioni: in primo luogo per il fatto che la condotta dell'attore è stata l'unica causa in senso giu- ridico del lamentato infortunio. In particolare, sono state le iniziative autonome e non autorizzate di costui (l'aver accompagnato il gancio del carroponte con la mano senza esserne richiesto) a cagionargli il presunto danno (infatti egli agì in violazione delle prescrizioni del suo stesso datore di lavoro: cfr verbale stenotipico del 1 otto- bre 2015, teste Sig. : doc. 7 . Del resto l'ing. , rispon- Tes_3 CP_2 Tes_1 dendo alla dichiarazione resa sub cap. 13) di parte attrice, ha affermato: “in base alla normativa vigente, quando si tratta di carico oscillante, per scaricarlo viene ri- chiesto che ci sia un operatore per l'aggancio del carico e successivamente lo stesso deve allontanarsi. Preciso che in base alla nostra ricostruzione l'infortunio si è verifi- cato prima della movimentazione del carico”, con conseguente smentita del capito- lato 10 di parte attrice, in ordine al quale il teste di PG ha riferito: “confermo l'articolato come versione data dall'infortunato”. Alla luce dell'istruttoria espletata, risulta confermata (sia documentalmente sia per il tramite dei testi di PG, pubblici
[... ufficiali) l'osservanza delle norme e dei regolamenti di sicurezza sia da parte di sia da parte del dipendente, Sig. . Al contrario, Parte_8 Controparte_2 si è invece palesata priva di fondamento la ricostruzione dell'attore, secondo cui l'infortunio sarebbe accaduto mentre il Sig. aveva già iniziato a manovrare CP_2 il carroponte, allorché il signor si trovava “sul pianale del camion” (cfr verba- Pt_1 le dibattimentale 13 luglio 2015), in evidente inosservanza del codice di comporta- mento adottato dall' , datore di lavoro del Sig. (cfr. Verba- Parte_9 Parte_1 le stenotipico del 10 ottobre 2015 teste, Sig. ). La collocazione Tes_3 dell'infortunato sul pianale del camion in violazione delle disposizioni del proprio
- 10 - datore di lavoro e la contemporanea ottemperanza della convenuta CP_12
e del suo dipendente alle norme antiinfortunistiche e for-
[...] Controparte_2 mative va ad escludere qualsivoglia elemento di responsabilità in capo alla società convenuta.
Le prove in atti acclarano l'assenza di responsabilità sia di sia Controparte_1 del suo dipendente : ragion per cui nulla è dovuto a titolo di risar- Controparte_2 cimento danno.
Vi è prova coerente tratta dagli atti di causa (Verbale del Servizio di prevenzione
Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro doc. 4; Verbali stenotipici delle Udienze dibattimentali Penali doc. 5, doc. 6, doc. 7 e doc. 8; deposizioni testimoniali assunte all'Udienza del 11 aprile 2023) ricognitiva dell'esclusione della violazione di legge delle norme di sicurezza contro gli infortuni sul lavoro, facendo intendere che il fat- to accaduto debba essere considerato come accidentale. Ora, se così è, ovvero se il
Sig. non ha dato né causa, né concausa all'evento, il comporta- Controparte_2 mento tenuto dal dipendente della andrà consi- Parte_5 derato non antigiuridico, con esclusione di qualsivoglia responsabilità in ordine agli accadimenti.
Invero la valutazione degli esiti istruttori è tale da escludere profili di responsabilità in capo al dipendente della Parte_5
La lettura congiunta del Verbale redatto dal Servizio di prevenzione ed Igiene e Sicu- rezza sugli Ambienti di Lavoro (esibito sub doc. 4), nonché dei Verbali stenotipici delle Udienze del dibattimento penale assunto avanti al Tribunale Monocratico di
Padova (esibiti sub doc. 5, doc. 6, doc. 7 e doc. 8) attestano incontestabilmente che per i fatti di causa, né la né il Sig. Parte_5 Parte_10 dani sono stati destinati di addebiti costituenti violazioni di legge sulle norme di si- curezza contro gli infortuni sul lavoro e responsabilità a carico di terzi. Al proposito, si ricorda che l'Ing. in sede di deposizione a teste assunta Testimone_1 all'Udienza penale del 13 luglio 2015, oltre ad aver escluso la formulazione di conte- stazioni amministrative per violazione di norme di sicurezza degli infortuni, si è espresso nel senso di considerare il fatto accaduto come accidentale. Né può essere opposto che il Sig. fosse sprovvisto di qualifica per poter svolgere Controparte_2 attività all'interno del magazzino della risultando Parte_2 da tempo (cfr. doc. 21 e doc. 22), dipendente (ottobre 1994 con prima qualifica, successivamente estesa cfr. doc. 23) e avendo svolto i corsi di formazione degli in- fortuni sul lavoro prescritti per lo specifico comparto (cfr. doc. 18 e doc. 24), come attestano e comprovano le certificazioni esibite dal datore di lavoro (cfr. doc. 24 e doc. 25). Conferma della qualifica svolta la si trae dalla deposizione testimoniale
- 11 - dell'Ing. assunta all'Udienza del 11 aprile 2023, il quale, rispon- Testimone_1 dendo alla capitolazione sub 3) di parte attrice riferisce:” (…il Sig. Controparte_2 risulta che sì, che fosse responsabile di produzione e dipendente. Lo so perché come ispettore presso lo SA di Padova ho effettuato un accertamento nell'ottobre
2012 su istanza per un fatto avvenuto a marzo. Dalle indicazioni date da
[...]
questo era responsabile di produzione e aiutava come magazziniere”. E CP_2 ancora, alla capitolazione sub 6) di parte attrice: “dalle dichiarazioni rilasciate risulta che in base alle esigenze era responsabile di produzione e aiutava come magazzinie- re”. Ma non solo. Il teste Ing. ha confermato di essere intervenuto Testimone_1 quale Ufficiale di Polizia Giudiziaria alla verifica dei Luoghi e degli accadimenti su specifica segnalazione proveniente dal Sig. e di avere espletato verifiche Parte_1 consistite in prove e simulazioni della manovra di carico e scarico del materiale, co- me avvenuto in sede di infortunio. Quanto alla ricostruzione della dinamica dei fatti, lo stesso Ing. ha confermato nella deposizione testimoniale assun- Testimone_1 ta sub cap. 8) di parte attrice: “mi risulta quale unica certezza che l'infortunato era sul pianale del camion” e sub 7) di parte ”che in sede di sopralluogo si è CP_2 appurato che l'infortunio è accaduto prima dell'aggancio del carico e senza che l'operatore chiedesse l'intervento dell'autista”, risultando confermato sub cap. 6) di parte ”che in sede di sopralluogo si è appurato che l'aggancio delle merci CP_2 con quel carroponte può avvenire con l'intervento del solo operatore”, in coerenza a quanto dichiarato precedentemente sub cap. 11) di parte attrice:”confermo la ti- pologia del carroponte. L'operazione si poteva fare senza l'aiuto dell'infortunato e ciò posso dire perché abbiamo fatto delle prove per verificarlo sul posto con il car- roponte della struttura presente nel capannone dove si è verificato il fatto e gli stes- si coils”.
Rilevante rimane la deposizione fornita dal teste Ing. con la dichia- Testimone_1 razione resa sub cap. 13) di parte attrice:”in base alla normativa vigente, quando si tratta di carico oscillante, per scaricarlo viene richiesto che ci sia un operatore per l'aggancio del carico e successivamente lo stesso deve allontanarsi. Preciso che in base alla nostra ricostruzione l'infortunio si è verificato prima della movimentazione del carico”, risultando non confermato il capitolato 10) di parte attrice, in ordine al quale la deposizione è la seguente:”confermo l'articolato come versione data dall'infortunato”.Pertanto, nel mentre risultano confermate, documentalmente e per testi qualificati, l'osservanza delle norme e dei Regolamenti di sicurezza imposti per lo specifico comparto d'attività e la correttezza del comportamento del dipen- dente, Sig. non provata e anzi, smentita quale “versione fornita CP_2 dall'infortunato”, è la pretesa ricostruzione secondo cui l'infortunio sia accaduto nel mentre il Sig. aveva già iniziato la manovra, rendendo quantomeno colpo- CP_2 sa la collocazione dell'infortunato “sul pianale del camion” (circostanza ammessa
- 12 - dallo stesso alla deposizione testimoniale del 13 luglio 2015), in evidente Parte_1 inosservanza del codice di comportamento adottato dall' , datore di Parte_9 lavoro del Sig. (cfr. Verbale stenotipico del 10 ottobre 2015 teste, Sig. Parte_1
) con conseguente inattendibilità e non credibilità della deposizione Tes_3 dell'attore resa all'Udienza dibattimentale del 13 luglio 2015. Fermo quanto sopra esposto, è altrettanto vero che le conclusioni della Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata dal Dott. confermano che qualora il sinistro fosse acca- Persona_2 duto in conseguenza di “manovra errata del magazziniere”, le conseguenze fisiche subìte dall'attore avrebbero avuto certamente e probabilisticamente esiti diversi, avendo il Consulente Tecnico escluso il danno alla capacità lavorativa specifica, do- vendosi ricordare che il gancio ha un peso di 1.200 Kg (Verbale Udienza dibattimen- tale del 13 luglio 2015) e che il Sig. aveva indicato nell'esposto, di essere Parte_1 colpito “al braccio e alla mano sinistra”. Non ultimo, va ribadita la significata “ano- malia” rappresentata dal Consulente di Parte Dott. dell'assenza Persona_4 agli atti, delle certificazioni mediche che documentano il periodo del danno biologi- co temporaneo, con conseguente impossibilità probatoria della verifica dell'evoluzione nel tempo, della lesione. In altre parole: le conclusioni della Consu- lenza Tecnica d'Ufficio espletata dal Dott. (novantatrè giorni di Persona_2 inabilità temporanea totale;
75% danno biologico temporaneo parziale per trenta giorni;
ulteriori trenta giorni di danno biologico parziale al 50%; trentatrè giorni di danno biologico temporaneo parziale al 25%; danno biologico permanente quantifi- cato nella misura di 2 – 3%) sono coerenti alle evidenze istruttorie testimoniali e do- cumentali, nel senso di smentita degli assunti attorei pretesemente vòlti ad addebi- tare la responsabilità degli eventi al Sig. e consegue il rigetto di Controparte_2 ogni domanda attorea nei confronti dei convenuti. La statuizione di rigetto esime dalla disamina delle domande svolte nei confronti della terza chiamata.
Quanto alla domanda riconvenzionale svolta dalla società convenuta si prende atto che la sentenza 814/2017 della Corte d'Appello di Venezia, dichiarando l'inammissibilità della costituzione di parte civile, ha condannato il signor Parte_1
a rifondere alla società , quale responsabile civile, euro 1800 (oltre Controparte_1 ad accessori di legge) per il giudizio penale di primo grado ed euro 1200 (oltre ad accessori di legge) per il giudizio d'appello per un totale complessivo di euro
4377,36.. La società convenuta ha interesse ex art. 100 c.p.c. alla proposizione della domanda riconvenzionale in quanto non essendo stata parte del suddetto giudizio penale non può avvalersi del titolo esecutivo costituito dal relativo condannatorio ormai definitivo. Pertanto in relazione alla sentenza 814/2017 della Corte d'appello penale di Venezia, condanna il signor a corrispondere a Parte_1 Controparte_1 la somma di euro 4377,36, oltre a rivalutazione ed interessi moratori a far data dal
- 13 - 23.2.2017 (giorno di emissione della sentenza stessa immediatamente esecutiva ex art. 605 c.p.p.),
In considerazione dell'esito della lite le spese di causa seguono la soccombenza nel rapporto tra attore e convenuti e vanno liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU come liquidate in corso di causa vanno poste a definitivo carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta le domande attoree.
In relazione alla sentenza 814/2017 della Corte d'appello penale di Venezia, con- danna il signor a corrispondere a la somma di euro Parte_1 Controparte_1
4377,36, oltre a rivalutazione ed interessi moratori a far data dal 23.2.2017 (giorno di emissione della sentenza stessa immediatamente esecutiva ex art. 605 c.p.p.),
Condanna l'attore alla rifusione in favore delle altre parti convenute e terza chiama- ta delle spese di lite liquidate per ciascuna posizione difensiva in euro 5000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Padova, 28-1-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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