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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/11/2025, n. 2992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2992 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16598/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16598/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNI CARLOTTA e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 BRUNI CARLO
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLI Controparte_1 P.IVA_2 ANDREA resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha adito l'intestato Tribunale al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni nei Parte_1 confronti di : <Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni Controparte_1 contraria deduzione ed eccezione disattesa, attesa l'operatività della polizza contratta da in data 08.03.2019 con polizza per la responsabilità Parte_1 Controparte_1 civile dell'impresa n 1/39227/61/164879998, accertata la verificazione dell'evento dannoso verificatosi in data 09.07.2021 in Loc Carboli Monterotondo Marittimo (GR) e che comportava il danneggiamento del trituratore di proprietà della ditta modello Controparte_2
EP550shark 520 cv matricola 5500119359, per la cui riparazione occorrevano euro 43.510,68 come da fatt 393 del 17.11.2021 , Voglia condannare , ...al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti in virtù della copertura assicurativa richiamata, come quantificati in atti e pari ad euro 43.510,68, come da fatt 393 del 17.11.2021 , o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a seguito di opportuna istruttoria. Con vittoria di spese e compensi, anche di CTU eventualmente ammessa , CTP e procedimento di mediazione, oltre Iva cap e oneri di legge>>.
2. In particolare, parte ricorrente rappresenta:
- di aver contratto in data 08.03.2019 con polizza per la Controparte_1 responsabilità civile dell'impresa n 1/39227/61/164879998;
- che, ad integrazione e/o modifica delle condizioni di polizza, veniva espressamente previsto che “ a parziale modifica di quanto previsto all'art 5.1 Esclusioni, lettera o) l'assicurazione comprende i danni a cose di terzi sulle quali vengono eseguiti lavori di pulizia , pagina 1 di 6 manutenzione e lavorazione. Tale estensione è prestata con uno scoperto del10%, con il minimo di € 2.500,00 per sinistro e con il massimo risarcimento di € 50.000,00 per annualità assicurativa. Per ogni sinistro ( cose o persone) sarà applicata una franchigia di € 1000.00”;
- che la società ricorrente stipulava in data 24.05.2021 con la società Controparte_2 contratto di appalto avente ad oggetto “ servizio di movimentazione rifiuti e materiali a supporto della gestione operativa dell'impianto UL5 di Monterotondo Marittimo (GR)”, come risulta dalla copia del contratto che si allega e dal verbale di coordinamento per la gestione delle interferenze lavorative del 27.05.2021 allegato al presente ricorso;
- che, in particolare, l'attività in carico alla riguardava – la triturazione del Parte_1 materiale ligneo cellulosico su piazzale dedicato;
-il trasporto con camion scarrabile del materiale ligneo cellulosico nella fossa di conferimento e all'interno del capannone di compostaggio;
il trasporto del sottovaglio con camion scarrabile e scarico dello stesso all'interno del capannone di seconda maturazione;
la movimentazione del materiale posto nel capannone di seconda maturazione in area di stoccaggio compost;
eventuali pulizie delle aree esterne di impianto come risulta dal verbale di riunione e coordinamento per la gestione delle interferenze lavorative allegato;
- che in data 09.07.2021 durante le operazioni di carica del trituratore e di movimentazione del prodotto della triturazione il mezzo trituratore Williballd modello EP550shark 520 cv matricola 5500119359 di proprietà della ditta si inceppava e non ripartiva CP_2 per una problematica poi individuata al blocco dell'albero.
- che in specie, come previsto alla pagina 2 del verbale di coordinamento , la ditta CP_2 [...] per le operazioni appaltate ad metteva a disposizione a quest'ultima i CP_3 Parte_1 mezzi operativi ed in particolare veniva previsto “La società per tutta la CP_2 durata dell'attività metterà a disposizione alla i mezzi operativi quali ( 1 pala Parte_1 gommata Hitachi 310 e 1 camion VE) ….in aggiunta a necessità verrà messa a disposizione una spazzatrice per le operazioni ordinarie di pulizia delle aree di utilizzo della
, ed ancora che “ l'attività di triturazione del legno sul piazzale dedicato, sarà Parte_1 condotta con l'ausilio di un trituratore della proprietà ; CP_2
- che pertanto il trituratore non risulta tra i mezzi messi a disposizione dalla CP_2
[... ad ( fornendo solo ed esclusivamente 1 pala gommata Hitachi 310 e 1 Parte_1 camion VE ) e quindi non risulta essere un bene in consegna alla ricorrente - CP_4 assicurata, né un mezzo di lavoro , bensì un bene chiaramente qualificabile come appartenente a terzi (di proprietà ) che la ricorrente ( assicurata ) aveva il Controparte_2 compito di caricare per la triturazione;
- che veniva quindi avanzata la denuncia di sinistro allegata;
- che in data 03.12.2021 a seguito della propria istruttoria Controparte_1 comunicava l'inoperatività di polizza rct in quanto “ ai sensi dell'art 5.1 lett I) dalle CGA sono esclusi “ i danni alle cose che l'assicurata usi o detenga a qualsiasi titolo “ come è il trituratore nella fattispecie “ . Tale condizione è parzialmente derogata dalla condizione particolare n 6) “ danni a cose, in consegna, custodia, sollevate , caricate/scaricate e/o movimentate “ che però esclude i danni a macchinari e/o attrezzature costituenti strumenti di lavoro “ nonché i “ danni che si verifichino in conseguenza dell'uso del trasporto di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse “ come nel caso in esame. La garanzia non è dunque operante “;
pagina 2 di 6 - che inutili erano stati tentativi conciliativi e stragiudiziali volti a dirimere la controversia oggetto, pertanto, del presente giudizio.
3. Si è costituita l'assicurazione resistente rassegnando le seguenti conclusioni: <Piaccia, all'Ill.mo Giudice Monocratico del Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, rigettare la domanda attorea così come proposta, con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte ricorrente limitare la condanna della resistente Controparte_5 nei limiti di cui al contratto RC “Responsabilità civile dell'impresa” pol. n. 1.39227.61.164879998 >>.
4. Istruita la causa solo documentalmente, all'udienza del 2.10.25 le parti hanno precisato le conclusioni ex art. 281 secies c.p.c.. Segnatamente ha concluso, in via Parte_1 istruttoria, insistendo per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e, nel merito, come da ricorso. ha precisato le conclusioni come da Controparte_1 comparsa, opponendosi all'ammissione dei mezzi istruttori richiesti da controparte in quanto tardivi ed insistendo per il rigetto delle domande avversarie.
5. L'odierno giudicante ritiene le prove orali chieste da parte ricorrente superflue (ed in parte documentali) ai fini del decidere (segnatamente <...prova per testi del Legale rappresentante di .., sui seguenti capitoli:
1. Vc avete contratto con in data Controparte_2 Parte_1
24.05.2021 il contratto che le si mostra doc 2 e doc 3? 2. Vc l'attività in carico alla Parte_1
[... in virtù del contratto sottoscritto il 24.05.2021 era quella meglio elencata nel verbale di riunione e coordinamento gestione delle interferenze lavorative del 27.05.2021 ( doc4) che le si mostra ed in particolare elencate alla pag 1? 3. Vc nel suddetto verbale ( doc 4) veniva precisato alla pag 2 che la ditta per le operazioni appaltate ad Controparte_3 Parte_1 metteva a disposizione a quest'ultima i mezzi operativi ed in particolare veniva previsto “La società per tutta la durata dell'attività metterà a disposizione alla CP_2 Parte_1 i mezzi operativi quali (1 pala gommata Hitachi 310 e 1 camion VE) ….in aggiunta a necessità verrà messa a disposizione una spazzatrice per le operazioni ordinarie di pulizia delle aree di utilizzo della , ed ancora che “ l'attività di triturazione del legno sul Parte_1 piazzale dedicato, sarà condotta con l'ausilio di un trituratore della proprietà
[...]
? 4. Vc il Trituratore Williballd modello EP550shark 520 cv matricola 5500119359 CP_2 era quindi mezzo di proprietà di non in uso e non consegnato a Controparte_2 Parte_1
[... nello svolgimento dell'appalto, ma utilizzato da personale come previsto nel verbale CP_2 richiamato (doc 4)? 5. VC il trituratore Williballd modello EP550shark 520 cv matricola 5500119359 era quindi mezzo di proprietà di era in uso a quest'ultima Controparte_2 società che ne supervisionava funzionamento e operatività? 6. Vc in data 09.07.2021 il trituratore Williballd modello EP550shark 520 cv matricola 5500119359, di proprietà ed in uso al personale presente sul cantiere UL5 Monterotondo Marittimo (GR) , Controparte_6 rimaneva danneggiato inceppandosi durante lo svolgimento delle operazioni appaltate , e supervisionate da , al personale 7. VC per la riparazione dello stesso CP_2 Parte_1 veniva sostenuta la spesa da parte di di euro 43.510,68 come da doc 7 che le si CP_2 mostra -fatt 393 del 17.11.2011? 8. Vc avete provveduto a richiedere il suddetto importo alla ditta con comunicazione del 23.12.2021 che le si mostra ( doc 7)? Chiede inoltre Parte_1 ammettersi, prova per testi indicando il Sig e Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
c/c Ecoservizi srl Via G Carducci 1 Lardello (PI) sui seguenti capitoli:
9. VC in data 09.7.2021 si trovava per conto di presso il cantiere di UL5 Monterotondo Marittimo (GR) Parte_1 per lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative? 10. Vc in data 09.07.2021 presso il pagina 3 di 6 suddetto cantiere era presente il personale per supervisionare le operazioni
Controparte_2 appaltate a ed in tali circostanze il di proprietà ed in uso alla Parte_1 Parte_2 CP_2 stessa si inceppava? 11. Vc il personale provvedeva a indicare la risoluzione della CP_2 problematica ma l'albero del trituratore rimaneva bloccato? 12. VC la in virtù Parte_1 del contratto stipulato con aveva a disposizione mezzi operativi quali 1 pala
Controparte_2 gommata Hitachi 310 e 1 camion VE, messi a disposizione da 13. VC il
Controparte_2 trituratore Williballd modello EP550shark 520 cv matricola 5500119359 era quindi mezzo di proprietà di era in uso a quest'ultima società che ne supervisionava
Controparte_2 funzionamento e operatività? - Chiede inoltre ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli indicando l'Ing con studio in Pontedera (PI) Via Salvo D'Acquisto 13: 14. Vc avete Tes_4 effettuato per conto della la perizia di parte che le si mostra (Doc8) e che Parte_1 riconoscete nel suo contenuto? 15. Vc il trituratore VC il trituratore Williballd modello EP550shark 520 cv matricola 500119359 era mezzo di proprietà di , in uso
Controparte_2
a quest'ultima società che ne supervisionava funzionamento e operatività? 16. VC durante le operazioni appaltate alla il trituratore in uso alla si inceppava Parte_1 Controparte_2 ed provvedeva alla sua riparazione sostenendo una spesa di euro 43.510,68 Controparte_2 come da doc 7 che le si mostra -fatt 393 del 17.11.2011>>). La S.C. ha chiarito che “iudex secundum alligata et probata iudicare debet” [v., in particolare, ordinanza n.6618/18 della S.C. che ha evidenziato che “chi chiede non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto. Una domanda meramente assertiva, in quanto completamente spoglia da ogni allegazione che ne concretizzi il supporto fattuale anche nell'ipotesi in cui l'onere della prova di tale supporto non gravi poi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso. Chi giurisdizionalmente agisce avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio;
e in quest'ultimo caso l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali quest'ultimo si esplica. Il giudice infatti, come sintetizza un noto brocardo, non decide iuxta probata, bensì iuxta alligata et probata partium. Principio, questo, che governa appunto il giudizio di fatto (cfr. Cass. sez. 6-3, ord. 6 novembre 2013 n. 24861, Cass. sez. L, 25 marzo 2010 n. 7190 e Cass. sez. L, 12 maggio 1986 n. 3143) - così come l'opposto jura novit curia quello di diritto -, e si correla al diritto di difesa, in quanto la decisione non può che fondarsi su fatti conosciuti, così che al riguardo sia possibile accendere contraddittorio ed esercitare difesa (cfr. Cass. sez. 2, 6 settembre 2002 n. 12980 e Cass. sez. 2, 15 febbraio 1983 n. 1165); parimenti, l'allegazione è necessaria per individuare il possibile oggetto della contestazione, la cui valenza in senso negativo non a caso è incrementata dopo la novellazione, operata dalla I. 18 giugno 2009 n. 69, dell'articolo 115 c.p.c. (cfr., al riguardo, Cass. sez. 3, 22 settembre 2017 n. 22055 e Cass. sez. 3, 21 giugno 2016 n. 12748). L'allegazione, infatti, racchiude una intensa natura di specificità proprio perché deve fondare il thema decidendum del giudizio di fatto”]. Nel caso in esame, parte ricorrente è molto generica nel descrivere l'evento, il tipo di uso ed il rapporto della stessa rispetto al macchinario de quo al momento dell'asserita rottura, di cui neppure descrive la causa e la dinamica a monte. Ad opinione dell'odierno magistrato, a fronte dell'eccezione di parte resistente, secondo cui <ai sensi dell'art. 5.1) lett. l) delle condizioni generali assicurative sono esclusi i “… danni alle cose che l'Assicurata usi o detenga a qualsiasi titolo …”, come risulta nella fattispecie per il trituratore nella fattispecie>>, circostanza che emerge dalle allegazioni della stessa ricorrente (sul punto, quindi, l' resistente ha ottemperato al proprio onere della prova ex art. 2697 c.2 c.c.), CP_1 quest'ultima non ha soddisfatto -già a livello di allegazione- l'onere su di essa incombente di pagina 4 di 6 specificare gli elementi a controprova (e di fornirne idonea evidenza) della sussumibilità della fattispecie nella parziale deroga di cui alla <Condizione Particolare n. 6) “Danni a cose in consegna, custodia, sollevate, caricate, scaricate e/o movimentate”>>, tenuto conto che essa
<esclude “i danni a macchinari e/o attrezzature costituenti strumenti di lavoro” nonché i danni che “si verifichino in conseguenza dell'uso o del trasporto di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse …”>> e che l'attività in carico alla Parte_1 riguardava, per stessa ammissione della ricorrente, proprio <– la triturazione del materiale ligneo cellulosico su piazzale dedicato;
-il trasporto con camion scarrabile del materiale ligneo cellulosico nella fossa di conferimento e all'interno del capannone di compostaggio;
il trasporto del sottovaglio con camion scarrabile e scarico dello stesso all'interno del capannone di seconda maturazione;
la movimentazione del materiale posto nel capannone di seconda maturazione in area di stoccaggio compost;
eventuali pulizie delle aree esterne di impianto come risulta dal verbale di riunione e coordinamento per la gestione delle interferenze lavorative allegato>> (enfasi del redattore). Non è idonea controprova a tale fine, quindi, la generica previsione contenuta nel verbale di riunione di coordinamento (di cui al doc.4 di parte ricorrente) secondo cui “l'attività di triturazione del legno su piazzale dedicato, sarà condotta con l'ausilio di un trituratore di proprietà di il personale CP_2 dovrà rivolgersi al preposto in caso di anomalie malfunzionamenti Parte_1 CP_2 e/o guasti”, sia considerata la portata delle suddette clausole di esclusione, sia in quanto permane la mancanza di allegazione e prova della dinamica dei fatti e dell'eziologica del danno.
6. Alla luce delle superiori considerazioni, l'odierno giudicante condivide, pertanto, le difese della resistente laddove afferma: <Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente nel caso di specie appare evidente come i danni al trituratore non possano ritenersi oggetto di garanzia assicurativa. Da rilevare come il testo dell'Art.
5.1 del contratto assicurativo richiamato dalla ricorrente oltre ad essere derogato dalla Condizione Particolare n. 6, prevede la garanzia assicurativa relativamente a danni a cose di terzi, sulle quali vengano eseguiti “lavori di pulizia, manutenzione e lavorazione” quindi beni oggetto del contratto di appalto e non anche altri beni. Per mero scrupolo difensivo si rileva come allo stato non è dato conoscere la causa del guasto, che ha interessato la , soprattutto se la stessa possa essere ascritta Parte_3 direttamente od indirettamente al personale della Società ricorrente, presente in loco. In punto di quantum debeatur la domanda così come proposta appare infondata ed immotivata, spettando alla ricorrente assolvere anche sotto tale profilo all'onere probatorio posto a proprio carico. Per i motivi illustrati la domanda, così come proposta appare infondata>>.
7. Al rigetto del ricorso, consegue, secondo il principio della soccombenza, la condanna alla rifusione delle spese di lite a carico del ricorrente, liquidate, ex DM 55/14 ss.mm., come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (petitum, essendo vittorioso il resistente), e l'attività svolta (parametri medi per le prime tre fasi di giudizio e minimi per la quarta).
8. Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso.
Condanna iin persona del l.r.p.t., a rimborsare a in persona del Parte_1 Controparte_1 l.r.p.t., le spese di lite, che si liquidano in € 6163,50 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a., se ed in quanto dovute, e 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
pagina 5 di 6 Bologna, 17 novembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16598/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNI CARLOTTA e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 BRUNI CARLO
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLI Controparte_1 P.IVA_2 ANDREA resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha adito l'intestato Tribunale al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni nei Parte_1 confronti di : <Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni Controparte_1 contraria deduzione ed eccezione disattesa, attesa l'operatività della polizza contratta da in data 08.03.2019 con polizza per la responsabilità Parte_1 Controparte_1 civile dell'impresa n 1/39227/61/164879998, accertata la verificazione dell'evento dannoso verificatosi in data 09.07.2021 in Loc Carboli Monterotondo Marittimo (GR) e che comportava il danneggiamento del trituratore di proprietà della ditta modello Controparte_2
EP550shark 520 cv matricola 5500119359, per la cui riparazione occorrevano euro 43.510,68 come da fatt 393 del 17.11.2021 , Voglia condannare , ...al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti in virtù della copertura assicurativa richiamata, come quantificati in atti e pari ad euro 43.510,68, come da fatt 393 del 17.11.2021 , o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a seguito di opportuna istruttoria. Con vittoria di spese e compensi, anche di CTU eventualmente ammessa , CTP e procedimento di mediazione, oltre Iva cap e oneri di legge>>.
2. In particolare, parte ricorrente rappresenta:
- di aver contratto in data 08.03.2019 con polizza per la Controparte_1 responsabilità civile dell'impresa n 1/39227/61/164879998;
- che, ad integrazione e/o modifica delle condizioni di polizza, veniva espressamente previsto che “ a parziale modifica di quanto previsto all'art 5.1 Esclusioni, lettera o) l'assicurazione comprende i danni a cose di terzi sulle quali vengono eseguiti lavori di pulizia , pagina 1 di 6 manutenzione e lavorazione. Tale estensione è prestata con uno scoperto del10%, con il minimo di € 2.500,00 per sinistro e con il massimo risarcimento di € 50.000,00 per annualità assicurativa. Per ogni sinistro ( cose o persone) sarà applicata una franchigia di € 1000.00”;
- che la società ricorrente stipulava in data 24.05.2021 con la società Controparte_2 contratto di appalto avente ad oggetto “ servizio di movimentazione rifiuti e materiali a supporto della gestione operativa dell'impianto UL5 di Monterotondo Marittimo (GR)”, come risulta dalla copia del contratto che si allega e dal verbale di coordinamento per la gestione delle interferenze lavorative del 27.05.2021 allegato al presente ricorso;
- che, in particolare, l'attività in carico alla riguardava – la triturazione del Parte_1 materiale ligneo cellulosico su piazzale dedicato;
-il trasporto con camion scarrabile del materiale ligneo cellulosico nella fossa di conferimento e all'interno del capannone di compostaggio;
il trasporto del sottovaglio con camion scarrabile e scarico dello stesso all'interno del capannone di seconda maturazione;
la movimentazione del materiale posto nel capannone di seconda maturazione in area di stoccaggio compost;
eventuali pulizie delle aree esterne di impianto come risulta dal verbale di riunione e coordinamento per la gestione delle interferenze lavorative allegato;
- che in data 09.07.2021 durante le operazioni di carica del trituratore e di movimentazione del prodotto della triturazione il mezzo trituratore Williballd modello EP550shark 520 cv matricola 5500119359 di proprietà della ditta si inceppava e non ripartiva CP_2 per una problematica poi individuata al blocco dell'albero.
- che in specie, come previsto alla pagina 2 del verbale di coordinamento , la ditta CP_2 [...] per le operazioni appaltate ad metteva a disposizione a quest'ultima i CP_3 Parte_1 mezzi operativi ed in particolare veniva previsto “La società per tutta la CP_2 durata dell'attività metterà a disposizione alla i mezzi operativi quali ( 1 pala Parte_1 gommata Hitachi 310 e 1 camion VE) ….in aggiunta a necessità verrà messa a disposizione una spazzatrice per le operazioni ordinarie di pulizia delle aree di utilizzo della
, ed ancora che “ l'attività di triturazione del legno sul piazzale dedicato, sarà Parte_1 condotta con l'ausilio di un trituratore della proprietà ; CP_2
- che pertanto il trituratore non risulta tra i mezzi messi a disposizione dalla CP_2
[... ad ( fornendo solo ed esclusivamente 1 pala gommata Hitachi 310 e 1 Parte_1 camion VE ) e quindi non risulta essere un bene in consegna alla ricorrente - CP_4 assicurata, né un mezzo di lavoro , bensì un bene chiaramente qualificabile come appartenente a terzi (di proprietà ) che la ricorrente ( assicurata ) aveva il Controparte_2 compito di caricare per la triturazione;
- che veniva quindi avanzata la denuncia di sinistro allegata;
- che in data 03.12.2021 a seguito della propria istruttoria Controparte_1 comunicava l'inoperatività di polizza rct in quanto “ ai sensi dell'art 5.1 lett I) dalle CGA sono esclusi “ i danni alle cose che l'assicurata usi o detenga a qualsiasi titolo “ come è il trituratore nella fattispecie “ . Tale condizione è parzialmente derogata dalla condizione particolare n 6) “ danni a cose, in consegna, custodia, sollevate , caricate/scaricate e/o movimentate “ che però esclude i danni a macchinari e/o attrezzature costituenti strumenti di lavoro “ nonché i “ danni che si verifichino in conseguenza dell'uso del trasporto di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse “ come nel caso in esame. La garanzia non è dunque operante “;
pagina 2 di 6 - che inutili erano stati tentativi conciliativi e stragiudiziali volti a dirimere la controversia oggetto, pertanto, del presente giudizio.
3. Si è costituita l'assicurazione resistente rassegnando le seguenti conclusioni: <Piaccia, all'Ill.mo Giudice Monocratico del Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, rigettare la domanda attorea così come proposta, con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte ricorrente limitare la condanna della resistente Controparte_5 nei limiti di cui al contratto RC “Responsabilità civile dell'impresa” pol. n. 1.39227.61.164879998 >>.
4. Istruita la causa solo documentalmente, all'udienza del 2.10.25 le parti hanno precisato le conclusioni ex art. 281 secies c.p.c.. Segnatamente ha concluso, in via Parte_1 istruttoria, insistendo per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e, nel merito, come da ricorso. ha precisato le conclusioni come da Controparte_1 comparsa, opponendosi all'ammissione dei mezzi istruttori richiesti da controparte in quanto tardivi ed insistendo per il rigetto delle domande avversarie.
5. L'odierno giudicante ritiene le prove orali chieste da parte ricorrente superflue (ed in parte documentali) ai fini del decidere (segnatamente <...prova per testi del Legale rappresentante di .., sui seguenti capitoli:
1. Vc avete contratto con in data Controparte_2 Parte_1
24.05.2021 il contratto che le si mostra doc 2 e doc 3? 2. Vc l'attività in carico alla Parte_1
[... in virtù del contratto sottoscritto il 24.05.2021 era quella meglio elencata nel verbale di riunione e coordinamento gestione delle interferenze lavorative del 27.05.2021 ( doc4) che le si mostra ed in particolare elencate alla pag 1? 3. Vc nel suddetto verbale ( doc 4) veniva precisato alla pag 2 che la ditta per le operazioni appaltate ad Controparte_3 Parte_1 metteva a disposizione a quest'ultima i mezzi operativi ed in particolare veniva previsto “La società per tutta la durata dell'attività metterà a disposizione alla CP_2 Parte_1 i mezzi operativi quali (1 pala gommata Hitachi 310 e 1 camion VE) ….in aggiunta a necessità verrà messa a disposizione una spazzatrice per le operazioni ordinarie di pulizia delle aree di utilizzo della , ed ancora che “ l'attività di triturazione del legno sul Parte_1 piazzale dedicato, sarà condotta con l'ausilio di un trituratore della proprietà
[...]
? 4. Vc il Trituratore Williballd modello EP550shark 520 cv matricola 5500119359 CP_2 era quindi mezzo di proprietà di non in uso e non consegnato a Controparte_2 Parte_1
[... nello svolgimento dell'appalto, ma utilizzato da personale come previsto nel verbale CP_2 richiamato (doc 4)? 5. VC il trituratore Williballd modello EP550shark 520 cv matricola 5500119359 era quindi mezzo di proprietà di era in uso a quest'ultima Controparte_2 società che ne supervisionava funzionamento e operatività? 6. Vc in data 09.07.2021 il trituratore Williballd modello EP550shark 520 cv matricola 5500119359, di proprietà ed in uso al personale presente sul cantiere UL5 Monterotondo Marittimo (GR) , Controparte_6 rimaneva danneggiato inceppandosi durante lo svolgimento delle operazioni appaltate , e supervisionate da , al personale 7. VC per la riparazione dello stesso CP_2 Parte_1 veniva sostenuta la spesa da parte di di euro 43.510,68 come da doc 7 che le si CP_2 mostra -fatt 393 del 17.11.2011? 8. Vc avete provveduto a richiedere il suddetto importo alla ditta con comunicazione del 23.12.2021 che le si mostra ( doc 7)? Chiede inoltre Parte_1 ammettersi, prova per testi indicando il Sig e Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
c/c Ecoservizi srl Via G Carducci 1 Lardello (PI) sui seguenti capitoli:
9. VC in data 09.7.2021 si trovava per conto di presso il cantiere di UL5 Monterotondo Marittimo (GR) Parte_1 per lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative? 10. Vc in data 09.07.2021 presso il pagina 3 di 6 suddetto cantiere era presente il personale per supervisionare le operazioni
Controparte_2 appaltate a ed in tali circostanze il di proprietà ed in uso alla Parte_1 Parte_2 CP_2 stessa si inceppava? 11. Vc il personale provvedeva a indicare la risoluzione della CP_2 problematica ma l'albero del trituratore rimaneva bloccato? 12. VC la in virtù Parte_1 del contratto stipulato con aveva a disposizione mezzi operativi quali 1 pala
Controparte_2 gommata Hitachi 310 e 1 camion VE, messi a disposizione da 13. VC il
Controparte_2 trituratore Williballd modello EP550shark 520 cv matricola 5500119359 era quindi mezzo di proprietà di era in uso a quest'ultima società che ne supervisionava
Controparte_2 funzionamento e operatività? - Chiede inoltre ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli indicando l'Ing con studio in Pontedera (PI) Via Salvo D'Acquisto 13: 14. Vc avete Tes_4 effettuato per conto della la perizia di parte che le si mostra (Doc8) e che Parte_1 riconoscete nel suo contenuto? 15. Vc il trituratore VC il trituratore Williballd modello EP550shark 520 cv matricola 500119359 era mezzo di proprietà di , in uso
Controparte_2
a quest'ultima società che ne supervisionava funzionamento e operatività? 16. VC durante le operazioni appaltate alla il trituratore in uso alla si inceppava Parte_1 Controparte_2 ed provvedeva alla sua riparazione sostenendo una spesa di euro 43.510,68 Controparte_2 come da doc 7 che le si mostra -fatt 393 del 17.11.2011>>). La S.C. ha chiarito che “iudex secundum alligata et probata iudicare debet” [v., in particolare, ordinanza n.6618/18 della S.C. che ha evidenziato che “chi chiede non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto. Una domanda meramente assertiva, in quanto completamente spoglia da ogni allegazione che ne concretizzi il supporto fattuale anche nell'ipotesi in cui l'onere della prova di tale supporto non gravi poi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso. Chi giurisdizionalmente agisce avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio;
e in quest'ultimo caso l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali quest'ultimo si esplica. Il giudice infatti, come sintetizza un noto brocardo, non decide iuxta probata, bensì iuxta alligata et probata partium. Principio, questo, che governa appunto il giudizio di fatto (cfr. Cass. sez. 6-3, ord. 6 novembre 2013 n. 24861, Cass. sez. L, 25 marzo 2010 n. 7190 e Cass. sez. L, 12 maggio 1986 n. 3143) - così come l'opposto jura novit curia quello di diritto -, e si correla al diritto di difesa, in quanto la decisione non può che fondarsi su fatti conosciuti, così che al riguardo sia possibile accendere contraddittorio ed esercitare difesa (cfr. Cass. sez. 2, 6 settembre 2002 n. 12980 e Cass. sez. 2, 15 febbraio 1983 n. 1165); parimenti, l'allegazione è necessaria per individuare il possibile oggetto della contestazione, la cui valenza in senso negativo non a caso è incrementata dopo la novellazione, operata dalla I. 18 giugno 2009 n. 69, dell'articolo 115 c.p.c. (cfr., al riguardo, Cass. sez. 3, 22 settembre 2017 n. 22055 e Cass. sez. 3, 21 giugno 2016 n. 12748). L'allegazione, infatti, racchiude una intensa natura di specificità proprio perché deve fondare il thema decidendum del giudizio di fatto”]. Nel caso in esame, parte ricorrente è molto generica nel descrivere l'evento, il tipo di uso ed il rapporto della stessa rispetto al macchinario de quo al momento dell'asserita rottura, di cui neppure descrive la causa e la dinamica a monte. Ad opinione dell'odierno magistrato, a fronte dell'eccezione di parte resistente, secondo cui <ai sensi dell'art. 5.1) lett. l) delle condizioni generali assicurative sono esclusi i “… danni alle cose che l'Assicurata usi o detenga a qualsiasi titolo …”, come risulta nella fattispecie per il trituratore nella fattispecie>>, circostanza che emerge dalle allegazioni della stessa ricorrente (sul punto, quindi, l' resistente ha ottemperato al proprio onere della prova ex art. 2697 c.2 c.c.), CP_1 quest'ultima non ha soddisfatto -già a livello di allegazione- l'onere su di essa incombente di pagina 4 di 6 specificare gli elementi a controprova (e di fornirne idonea evidenza) della sussumibilità della fattispecie nella parziale deroga di cui alla <Condizione Particolare n. 6) “Danni a cose in consegna, custodia, sollevate, caricate, scaricate e/o movimentate”>>, tenuto conto che essa
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-il trasporto con camion scarrabile del materiale ligneo cellulosico nella fossa di conferimento e all'interno del capannone di compostaggio;
il trasporto del sottovaglio con camion scarrabile e scarico dello stesso all'interno del capannone di seconda maturazione;
la movimentazione del materiale posto nel capannone di seconda maturazione in area di stoccaggio compost;
eventuali pulizie delle aree esterne di impianto come risulta dal verbale di riunione e coordinamento per la gestione delle interferenze lavorative allegato>> (enfasi del redattore). Non è idonea controprova a tale fine, quindi, la generica previsione contenuta nel verbale di riunione di coordinamento (di cui al doc.4 di parte ricorrente) secondo cui “l'attività di triturazione del legno su piazzale dedicato, sarà condotta con l'ausilio di un trituratore di proprietà di il personale CP_2 dovrà rivolgersi al preposto in caso di anomalie malfunzionamenti Parte_1 CP_2 e/o guasti”, sia considerata la portata delle suddette clausole di esclusione, sia in quanto permane la mancanza di allegazione e prova della dinamica dei fatti e dell'eziologica del danno.
6. Alla luce delle superiori considerazioni, l'odierno giudicante condivide, pertanto, le difese della resistente laddove afferma: <Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente nel caso di specie appare evidente come i danni al trituratore non possano ritenersi oggetto di garanzia assicurativa. Da rilevare come il testo dell'Art.
5.1 del contratto assicurativo richiamato dalla ricorrente oltre ad essere derogato dalla Condizione Particolare n. 6, prevede la garanzia assicurativa relativamente a danni a cose di terzi, sulle quali vengano eseguiti “lavori di pulizia, manutenzione e lavorazione” quindi beni oggetto del contratto di appalto e non anche altri beni. Per mero scrupolo difensivo si rileva come allo stato non è dato conoscere la causa del guasto, che ha interessato la , soprattutto se la stessa possa essere ascritta Parte_3 direttamente od indirettamente al personale della Società ricorrente, presente in loco. In punto di quantum debeatur la domanda così come proposta appare infondata ed immotivata, spettando alla ricorrente assolvere anche sotto tale profilo all'onere probatorio posto a proprio carico. Per i motivi illustrati la domanda, così come proposta appare infondata>>.
7. Al rigetto del ricorso, consegue, secondo il principio della soccombenza, la condanna alla rifusione delle spese di lite a carico del ricorrente, liquidate, ex DM 55/14 ss.mm., come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (petitum, essendo vittorioso il resistente), e l'attività svolta (parametri medi per le prime tre fasi di giudizio e minimi per la quarta).
8. Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso.
Condanna iin persona del l.r.p.t., a rimborsare a in persona del Parte_1 Controparte_1 l.r.p.t., le spese di lite, che si liquidano in € 6163,50 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a., se ed in quanto dovute, e 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
pagina 5 di 6 Bologna, 17 novembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
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