Art. 35.
La perdita del grado e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica.
Essa decorre:
dalla data del relativo decreto nei casi di cui ai numeri 1), 2), lettere b) e c), 3), lettera a), e 4) dell'art. 34;
dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi indicati ai numeri 2), lettera a), e 5) dell'articolo 34;
dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al n. 3), lettere 6) e c), dell'articolo stesso.
La perdita del grado e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica.
Essa decorre:
dalla data del relativo decreto nei casi di cui ai numeri 1), 2), lettere b) e c), 3), lettera a), e 4) dell'art. 34;
dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi indicati ai numeri 2), lettera a), e 5) dell'articolo 34;
dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al n. 3), lettere 6) e c), dell'articolo stesso.