TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/12/2025, n. 2882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2882 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
5362/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5362/2024 r.g.a.c. avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata in materia di opposizione a sanzione amministrativa, vertente
TRA
(C.F./P.IVA: ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, con sede in CO (NA) alla Piazza Pace n. 1, elettivamente domiciliato in Torre
[...]
Annunziata (NA) alla via Vesuvio n. 57 presso lo studio dell'avv. Simona Illiano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura atti e di deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 18.12.2024 e successiva determina di nomina n. 404 del 18.12.2024
APPELLANTE
E
AVV. NICOLA ACUNZO (C.F.: ), nato il [...] a [...] C.F._1
ST (NA), residente in [...], in qualità di difensore di sé stesso, elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in CO (NA) alla Piazza Pace
n. 20
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter depositate in sostituzione dell'udienza del 17.12.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con verbale di violazione al Codice della Strada n. – prot. 1102/2024, elevato dalla NumeroDiC_1
Polizia Municipale del Comune di CO il giorno 02.04.2024, veniva accertata la violazione dell'art. 7, comma 1, lett. f) e art. 15 del C.d.S. per aver il conducente del veicolo targato FZ546NB sostato negli stalli alla via Papa Giovanni del predetto Comune con il titolo di pagamento scaduto;
pertanto, veniva comminata la sanzione pecuniaria pari ad euro 42,17.
Con ricorso depositato dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, ZO IC contestava tale verbale, deducendo che al momento dell'accertamento il titolo di pagamento non era affatto
1 scaduto, producendo il relativo ticket con l'orario di scadenza e il numero di targa;
dunque, concludeva per l'annullamento del verbale e per la condanna del al pagamento Parte_1 delle spese di lite.
Con sentenza n. 3970/2024, depositata in data 15.11.2024, il Giudice di prime cure, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava il verbale di contestazione, condannando il Parte_1 al pagamento delle spese di lite.
[...]
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il interponeva gravame Parte_1 lamentando: 1) la nullità ed illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 D.lgs. 150/2011 della sentenza impugnata, in quanto non risultavano notificati il ricorso e il decreto di fissazione di udienza;
2) la nullità della sentenza per violazione del combinato disposto degli art. 91 e 82 c.p.c., ritenendo che i compensi liquidati in sentenza superavano il valore della domanda.
Di conseguenza, l'appellante chiedeva riformarsi la sentenza appellata con il conseguente rigetto dell'opposizione e condanna dell'appellato alla refusione delle spese e dei compensi di giudizio, o, in via subordinata, in virtù del combinato disposto degli artt. 91 e 82 c.p.c., ridursi i compensi professionali.
1.2. Si costituiva ritualmente in giudizio ZO IC, impugnando l'atto di appello ed eccependo l'infondatezza delle deduzioni di controparte, ritenendo che l'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - onere incombente sulla cancelleria del Giudice di primo grado – avrebbe al più comportato la nullità della sentenza senza rimessione della causa al Giudice di prime cure, dovendo, pertanto, il Giudice d'appello decidere nel merito;
evidenziava, dunque, come le doglianze dell'appellante fossero fondate esclusivamente su una questione di carattere processuale, Pt_1 senza contestazione alcuna sul merito della decisione del Giudice di prime cure.
Pertanto, chiedeva il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata e la condanna del al risarcimento dei danni in favore dell'appellato per responsabilità aggravata Parte_1 ex art. 96 c.p.c..
1.3. Ritenuta la causa matura per la decisione nonostante la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. all'udienza del 17.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
2. Ciò premesso, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello.
Infatti, pur avendo erroneamente introdotto il giudizio con citazione (pur trattandosi di controversia assoggetta al rito lavoro, applicato in primo grado), l'atto di appello risulta depositato in Cancelleria in data 19.12.2024 ed è stato notificato nella stessa data, dunque nel rispetto del termine di trenta giorni decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado (19.11.2024) (cfr. Cass. 1020/2017).
2 3. Venendo al merito della causa, l'appello è infondato.
3.1. In ordine al primo motivo, premesso che, in caso di inesistenza della notifica, non si versa in una delle ipotesi di necessaria regressione del giudizio al primo grado, ove si accerti che non vi è stata la notifica, l'appellante deve essere ammesso ad esercitare in appello tutte le attività che avrebbe potuto svolgere in primo grado se il processo si fosse ritualmente instaurato (cfr. Cass. n. 12101/2010), stante la necessità di garantire l'osservanza dei diritti fondamentali - di rilevanza costituzionale - di difesa e al contraddittorio (v. anche Cass. n. 24017/2017). Pertanto, “Il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza di primo grado per un motivo diverso da quelli tassativi di cui all'art. 354 c.p.c., non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve deciderla nel merito;
tuttavia, prima deve disporre la rinnovazione degli atti nulli e consentire alla parte che ne abbia fatto richiesta, di svolgere tutte le attività processuali (comprese quelle afferenti all'istruzione probatoria) che le siano state precluse per non essersi potuta costituire, a causa del vizio di nullità, nel processo di primo grado” (cfr. Cassazione civile sez. II, 07/11/2023, n.30969).
Orbene, nella fattispecie in esame, l'appellante nell'atto introduttivo non ha articolato alcuna richiesta istruttoria per sostenere la bontà del proprio assunto, ovvero che il veicolo sostava senza esibire il tagliando orario. Il non ha articolato richieste istruttorie, né ha indicato quali profili Pt_1 dell'opposizione avversaria sarebbero infondati, né quali elementi avrebbe introdotto nel processo se avesse partecipato al giudizio di prime cure.
Dalla lettura della sentenza impugnata si evince in modo chiaro che l'opposizione è stata accolta perché l'opponente “ha prodotto il ticket per la sosta a pagamento generato dal parcometro di
CO datato 02/04/2024, ossia il giorno in cui è stata accertata la violazione, riportante il numero di targa FZ546NB, ossia la targa del veicolo in questione. Il titolo di pagamento risulta emesso alle ore 12:37 con scadenza alle ore 18:57”; ancora si legge: “Alla luce di tale prova documentale appare evidente che alle ore 17:54 in cui veniva elevato il verbale di violazione, il titolo per la sosta a pagamento non era ancora scaduto in quanto scadeva alle ore 18:57, derivandone pertanto l'infondatezza della violazione, evidentemente frutto di mero errore dell'accertatore”.
A fronte di ciò, il pur proponendo appello, non ha articolato alcuna difesa sul punto, né ha Pt_1 avanzato istanze istruttorie per confutare siffatta ricostruzione. Quindi, anche ammettendo che il ricorso e il decreto non siano stati notificati - circostanza che comunque non emerge attesa la mancata trasmissione del fascicolo di primo grado da parte dell'ufficio del giudice di pace - non avendo parte appellante formulato alcuna istanza istruttoria nell'atto di appello o comunque contestato l'esibizione del ticket orario, l'impugnazione non può che essere disattesa. Dunque, anche ove si aderisse alla prospettazione del in ordine alla mancata notifica del ricorso introduttivo, l'esame nel merito Pt_1 condurrebbe necessariamente alla conferma della decisione del Giudice di Pace.
3 3.1. Allo stesso modo, deve essere disatteso il secondo motivo d'appello.
Con il secondo motivo di gravame, il lamenta la violazione degli artt. 91 e 82 Parte_1
c.p.c., assumendo che il Giudice di Pace avrebbe liquidato compensi professionali sproporzionati rispetto al valore della causa, pari ad euro 42,17; secondo l'appellante, la condanna alle spese nella misura di euro 321,00 complessivi (di cui euro 278,00 per competenze ed euro 43,00 per esborsi) sarebbe nulla perché eccedente il valore della domanda e perché relativa a una controversia di modestissima complessità, svolta in un'unica udienza e priva di attività istruttoria.
Orbene, il motivo è infondato.
La liquidazione delle spese processuali costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice, disciplinato dal D.M. 55/2014, il quale stabilisce valori medi, suscettibili di incremento o riduzione entro limiti ampi e predeterminati.
La liquidazione operata dal Giudice di Pace - pari ad euro 278,00 di competenze - rientra pienamente nei valori minimi e medi previsti dal decreto ministeriale per controversie di valore fino ad euro
1.100,00 e non presenta alcun profilo di abnormità o illogicità tale da integrare violazione del principio di soccombenza. Trattasi dei compensi per le fasi studio, introduttiva e decisionale in base ai valori medi dello scaglione di riferimento (causa di valore fino ad euro 1.100,00)
Dunque, per il complesso delle ragioni esposte, l'appello deve essere integralmente rigettato.
4. Va, in ogni caso, disattesa la domanda volta alla condanna di parte appellante ex art. 96 c.p.c., avanzata dall'appellato. Infatti, il fondamento dell'art. 96 cpc va ravvisato nella malafede o nella colpa grave della parte che ha instaurato un giudizio nella piena consapevolezza della sua infondatezza, per cui “affinché parte attrice sia condannabile per "lite temeraria" di cui all'art. 96
c.p.c. è necessario che emerga, in tutta evidenza, la mala fede ovvero la colpa grave, consistenti nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda e della tesi difensiva ovvero nell'assenza dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza. In tale ottica, non è sufficiente che parte attrice abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenuto errate, ma è necessario che la controparte deduca e provi la consapevolezza dell'infondatezza ovvero il mancato utilizzo del minimo di diligenza ordinaria” (cfr. Corte appello Napoli sez. VIII, 13/02/2020, n.679).
Nella specie, non vi è prova di tali presupposti;
inoltre, l'appellato non ha allegato alcun elemento in grado di supportare la relativa domanda, apparendo essa irrimediabilmente generica. Quindi, nessuna somma va liquidata ai sensi dell'art. 96 cpc.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui DM 55/14 come modificati dal DM 147/22, in base ai valori minimi dello scaglione di riferimento (cause di valore fino ad euro 1.100,00) per le fasi effettivamente
4 celebrate, tenuto conto della natura documentale della causa e della semplicità delle questioni affrontate.
Il rigetto dell'appello, inoltre, alla luce del disposto di cui all'art. 13 del d.pr. 115/2002, importa l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n.
n. 3970/2024, depositata in data 15.11.2024;
2) rigetta la domanda avanzata di condanna del al risarcimento danni ex art. Parte_1
96 c.p.c.;
3) condanna il al pagamento in favore di dell'avv. IC ZO delle spese Parte_1 del presente giudizio che si liquidano in euro 232,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13
d.pr. 115/2002.
Torre Annunziata, 20.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5362/2024 r.g.a.c. avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata in materia di opposizione a sanzione amministrativa, vertente
TRA
(C.F./P.IVA: ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, con sede in CO (NA) alla Piazza Pace n. 1, elettivamente domiciliato in Torre
[...]
Annunziata (NA) alla via Vesuvio n. 57 presso lo studio dell'avv. Simona Illiano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura atti e di deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 18.12.2024 e successiva determina di nomina n. 404 del 18.12.2024
APPELLANTE
E
AVV. NICOLA ACUNZO (C.F.: ), nato il [...] a [...] C.F._1
ST (NA), residente in [...], in qualità di difensore di sé stesso, elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in CO (NA) alla Piazza Pace
n. 20
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter depositate in sostituzione dell'udienza del 17.12.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con verbale di violazione al Codice della Strada n. – prot. 1102/2024, elevato dalla NumeroDiC_1
Polizia Municipale del Comune di CO il giorno 02.04.2024, veniva accertata la violazione dell'art. 7, comma 1, lett. f) e art. 15 del C.d.S. per aver il conducente del veicolo targato FZ546NB sostato negli stalli alla via Papa Giovanni del predetto Comune con il titolo di pagamento scaduto;
pertanto, veniva comminata la sanzione pecuniaria pari ad euro 42,17.
Con ricorso depositato dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, ZO IC contestava tale verbale, deducendo che al momento dell'accertamento il titolo di pagamento non era affatto
1 scaduto, producendo il relativo ticket con l'orario di scadenza e il numero di targa;
dunque, concludeva per l'annullamento del verbale e per la condanna del al pagamento Parte_1 delle spese di lite.
Con sentenza n. 3970/2024, depositata in data 15.11.2024, il Giudice di prime cure, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava il verbale di contestazione, condannando il Parte_1 al pagamento delle spese di lite.
[...]
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il interponeva gravame Parte_1 lamentando: 1) la nullità ed illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 D.lgs. 150/2011 della sentenza impugnata, in quanto non risultavano notificati il ricorso e il decreto di fissazione di udienza;
2) la nullità della sentenza per violazione del combinato disposto degli art. 91 e 82 c.p.c., ritenendo che i compensi liquidati in sentenza superavano il valore della domanda.
Di conseguenza, l'appellante chiedeva riformarsi la sentenza appellata con il conseguente rigetto dell'opposizione e condanna dell'appellato alla refusione delle spese e dei compensi di giudizio, o, in via subordinata, in virtù del combinato disposto degli artt. 91 e 82 c.p.c., ridursi i compensi professionali.
1.2. Si costituiva ritualmente in giudizio ZO IC, impugnando l'atto di appello ed eccependo l'infondatezza delle deduzioni di controparte, ritenendo che l'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - onere incombente sulla cancelleria del Giudice di primo grado – avrebbe al più comportato la nullità della sentenza senza rimessione della causa al Giudice di prime cure, dovendo, pertanto, il Giudice d'appello decidere nel merito;
evidenziava, dunque, come le doglianze dell'appellante fossero fondate esclusivamente su una questione di carattere processuale, Pt_1 senza contestazione alcuna sul merito della decisione del Giudice di prime cure.
Pertanto, chiedeva il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata e la condanna del al risarcimento dei danni in favore dell'appellato per responsabilità aggravata Parte_1 ex art. 96 c.p.c..
1.3. Ritenuta la causa matura per la decisione nonostante la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. all'udienza del 17.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
2. Ciò premesso, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello.
Infatti, pur avendo erroneamente introdotto il giudizio con citazione (pur trattandosi di controversia assoggetta al rito lavoro, applicato in primo grado), l'atto di appello risulta depositato in Cancelleria in data 19.12.2024 ed è stato notificato nella stessa data, dunque nel rispetto del termine di trenta giorni decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado (19.11.2024) (cfr. Cass. 1020/2017).
2 3. Venendo al merito della causa, l'appello è infondato.
3.1. In ordine al primo motivo, premesso che, in caso di inesistenza della notifica, non si versa in una delle ipotesi di necessaria regressione del giudizio al primo grado, ove si accerti che non vi è stata la notifica, l'appellante deve essere ammesso ad esercitare in appello tutte le attività che avrebbe potuto svolgere in primo grado se il processo si fosse ritualmente instaurato (cfr. Cass. n. 12101/2010), stante la necessità di garantire l'osservanza dei diritti fondamentali - di rilevanza costituzionale - di difesa e al contraddittorio (v. anche Cass. n. 24017/2017). Pertanto, “Il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza di primo grado per un motivo diverso da quelli tassativi di cui all'art. 354 c.p.c., non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve deciderla nel merito;
tuttavia, prima deve disporre la rinnovazione degli atti nulli e consentire alla parte che ne abbia fatto richiesta, di svolgere tutte le attività processuali (comprese quelle afferenti all'istruzione probatoria) che le siano state precluse per non essersi potuta costituire, a causa del vizio di nullità, nel processo di primo grado” (cfr. Cassazione civile sez. II, 07/11/2023, n.30969).
Orbene, nella fattispecie in esame, l'appellante nell'atto introduttivo non ha articolato alcuna richiesta istruttoria per sostenere la bontà del proprio assunto, ovvero che il veicolo sostava senza esibire il tagliando orario. Il non ha articolato richieste istruttorie, né ha indicato quali profili Pt_1 dell'opposizione avversaria sarebbero infondati, né quali elementi avrebbe introdotto nel processo se avesse partecipato al giudizio di prime cure.
Dalla lettura della sentenza impugnata si evince in modo chiaro che l'opposizione è stata accolta perché l'opponente “ha prodotto il ticket per la sosta a pagamento generato dal parcometro di
CO datato 02/04/2024, ossia il giorno in cui è stata accertata la violazione, riportante il numero di targa FZ546NB, ossia la targa del veicolo in questione. Il titolo di pagamento risulta emesso alle ore 12:37 con scadenza alle ore 18:57”; ancora si legge: “Alla luce di tale prova documentale appare evidente che alle ore 17:54 in cui veniva elevato il verbale di violazione, il titolo per la sosta a pagamento non era ancora scaduto in quanto scadeva alle ore 18:57, derivandone pertanto l'infondatezza della violazione, evidentemente frutto di mero errore dell'accertatore”.
A fronte di ciò, il pur proponendo appello, non ha articolato alcuna difesa sul punto, né ha Pt_1 avanzato istanze istruttorie per confutare siffatta ricostruzione. Quindi, anche ammettendo che il ricorso e il decreto non siano stati notificati - circostanza che comunque non emerge attesa la mancata trasmissione del fascicolo di primo grado da parte dell'ufficio del giudice di pace - non avendo parte appellante formulato alcuna istanza istruttoria nell'atto di appello o comunque contestato l'esibizione del ticket orario, l'impugnazione non può che essere disattesa. Dunque, anche ove si aderisse alla prospettazione del in ordine alla mancata notifica del ricorso introduttivo, l'esame nel merito Pt_1 condurrebbe necessariamente alla conferma della decisione del Giudice di Pace.
3 3.1. Allo stesso modo, deve essere disatteso il secondo motivo d'appello.
Con il secondo motivo di gravame, il lamenta la violazione degli artt. 91 e 82 Parte_1
c.p.c., assumendo che il Giudice di Pace avrebbe liquidato compensi professionali sproporzionati rispetto al valore della causa, pari ad euro 42,17; secondo l'appellante, la condanna alle spese nella misura di euro 321,00 complessivi (di cui euro 278,00 per competenze ed euro 43,00 per esborsi) sarebbe nulla perché eccedente il valore della domanda e perché relativa a una controversia di modestissima complessità, svolta in un'unica udienza e priva di attività istruttoria.
Orbene, il motivo è infondato.
La liquidazione delle spese processuali costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice, disciplinato dal D.M. 55/2014, il quale stabilisce valori medi, suscettibili di incremento o riduzione entro limiti ampi e predeterminati.
La liquidazione operata dal Giudice di Pace - pari ad euro 278,00 di competenze - rientra pienamente nei valori minimi e medi previsti dal decreto ministeriale per controversie di valore fino ad euro
1.100,00 e non presenta alcun profilo di abnormità o illogicità tale da integrare violazione del principio di soccombenza. Trattasi dei compensi per le fasi studio, introduttiva e decisionale in base ai valori medi dello scaglione di riferimento (causa di valore fino ad euro 1.100,00)
Dunque, per il complesso delle ragioni esposte, l'appello deve essere integralmente rigettato.
4. Va, in ogni caso, disattesa la domanda volta alla condanna di parte appellante ex art. 96 c.p.c., avanzata dall'appellato. Infatti, il fondamento dell'art. 96 cpc va ravvisato nella malafede o nella colpa grave della parte che ha instaurato un giudizio nella piena consapevolezza della sua infondatezza, per cui “affinché parte attrice sia condannabile per "lite temeraria" di cui all'art. 96
c.p.c. è necessario che emerga, in tutta evidenza, la mala fede ovvero la colpa grave, consistenti nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda e della tesi difensiva ovvero nell'assenza dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza. In tale ottica, non è sufficiente che parte attrice abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenuto errate, ma è necessario che la controparte deduca e provi la consapevolezza dell'infondatezza ovvero il mancato utilizzo del minimo di diligenza ordinaria” (cfr. Corte appello Napoli sez. VIII, 13/02/2020, n.679).
Nella specie, non vi è prova di tali presupposti;
inoltre, l'appellato non ha allegato alcun elemento in grado di supportare la relativa domanda, apparendo essa irrimediabilmente generica. Quindi, nessuna somma va liquidata ai sensi dell'art. 96 cpc.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui DM 55/14 come modificati dal DM 147/22, in base ai valori minimi dello scaglione di riferimento (cause di valore fino ad euro 1.100,00) per le fasi effettivamente
4 celebrate, tenuto conto della natura documentale della causa e della semplicità delle questioni affrontate.
Il rigetto dell'appello, inoltre, alla luce del disposto di cui all'art. 13 del d.pr. 115/2002, importa l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n.
n. 3970/2024, depositata in data 15.11.2024;
2) rigetta la domanda avanzata di condanna del al risarcimento danni ex art. Parte_1
96 c.p.c.;
3) condanna il al pagamento in favore di dell'avv. IC ZO delle spese Parte_1 del presente giudizio che si liquidano in euro 232,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13
d.pr. 115/2002.
Torre Annunziata, 20.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
5