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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/12/2025, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 125/2025 R.G.
Promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Napoli presso lo studio dell'avv. Guido Marone, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico
Ricorrente
Contro il , rappresentato e difeso, ai Controparte_1
sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa dal dott. CP_2 CP_3
e dal dott. Gabriele Angelo Camboni, dipendenti delegati dello
[...]
stesso , domiciliato in Cagliari presso la CP_1 [...]
, Controparte_4 Controparte_5
[...]
Convenuto
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c il docente ha agito Parte_1
davanti al Tribunale di Cagliari per ottenere il riconoscimento e la
pagina 1 valutazione a fini giuridici dell'anno 2013, con conseguente progressione stipendiale e riconoscimento delle differenze retributive maturate.
Premesso di essere docente di ruolo alle dipendenze del
[...]
, con decorrenza giuridica dal 1.9.2015, ha Controparte_1
domandato il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata nell'anno 2013, la disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera che di detta annualità non aveva tenuto conto e la condanna del a corrispondere le differenze retributive CP_1
conseguenti all'anticipata attribuzione della fascia stipendiale 15/20, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, per effetto della corretta ricostruzione di carriera.
2. Il ha resistito in giudizio, eccependo la prescrizione delle CP_1
differenze retributive e di ogni altra debenza di carattere economico eventualmente dovuta all'esito del giudizio, con riferimento al periodo antecedente il quinquennio dalla data della notifica del ricorso (avvenuta il 31.1./2025), e domandando il rigetto della domanda di riconoscimento ai fini economici dell'anzianità di servizio maturata nel 2013, deducendo di non aver mai voluto negare detta anzianità ai fini giuridici.
3. Con le note di trattazione scritta depositate in corso di causa, parte ricorrente, se la un lato ha formulato espressa rinuncia agli atti, ex art. 306 c.p.c., esclusivamente rispetto ai capi della domanda relativi al riconoscimento dell'annualità 2013 ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e, per l'effetto, alla condanna al pagamento delle differenze maturate, fatti comunque salvi gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2945 c.c., dall'altro ha insistito sul capo della domanda relativo all'accertamento dell'anzianità di servizio per l'anno 2013 ai fini giuridici.
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4. Preso atto della rinuncia come sopra indicata, deve essere dichiarata inammissibile, per carenza di interesse, la domanda di parte ricorrente
pagina 2 avente ad oggetto il riconoscimento, ai fini giuridici, dell'anzianità di servizio per l'anno 2013.
Questo giudice ritiene di dover aderire all'orientamento espresso da questo Tribunale in analoghe controversie, al quale rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c. (sentenza del 18.7.2025, pronunciata nella causa R.G. n. 28/2025, estensore dottor Riccardo Ponticelli).
Nella citata pronuncia, dop aver richiamato i recenti arresti della
Suprema Corte, sezione lavoro, del 21 maggio 2025, n. 13618 e 13619, che hanno ricostruito il quadro normativo di riferimento, questo
Tribunale ha rilevato che “Alla luce del quadro normativo sopra riportato, i giudici di legittimità sono giunti alla conclusione che non si possa tener conto della annualità del 2013 a fini economici, neppure per lo sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse.
L'annualità 2013 è stata in sostanza “sterilizzata” ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, senza alcun limite temporale, e il meccanismo di sospensione
è destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse.
“La "non utilità" degli anni di servizio” - hanno aggiunto i giudici di legittimità - “va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico”.
Ciò comporta che occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che
pagina 3 non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Preso atto della parziale rinuncia di parte ricorrente, la quale, come nel caso di specie, aveva inteso rinunciare ai soli capi della domanda relativi al riconoscimento dell'anzianità di servizio per l'anno 2013 ai fini economici e di progressione stipendiale, dichiarando invece di voler insistere sulla domanda di riconoscimento dell'anzianità di servizio per il
2013, ai fini giuridici, il Tribunale ha dichiarato la domanda (non oggetto di rinuncia) inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell'art. 100
c.p.c., con le seguenti motivazioni: “La stessa Corte di Cassazione ha chiarito che “l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 cod. proc. civ., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno.
Da ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche” (Cass. civ., Sez. L, 23 novembre 2007, n. 24434).
pagina 4 In altre occasioni è stato precisato che l'interesse ad agire nell'azione di accertamento è dato dalla contestazione di un diritto, non già di fatti, pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionati della fattispecie costitutiva del diritto di cui l'attore sia o possa in futuro divenire titolare o per i quali possa avere necessità di contraddire (Cass. civ., Sez. L, 26 luglio 2017, n. 18511).
In sostanza, si legge nella sentenza da ultimo citata, “si richiede che con la sentenza di mero accertamento si ottenga un risultato giuridicamente utile al fine di evitare il pregiudizio dell'attore relativamente a quel diritto che viene dedotto in causa e non ad altri diversi diritti di cui lo stesso attore sia o possa divenire in futuro titolare
o per i quali possa avere necessità di contraddire”.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha indicato quale risultato giuridicamente utile intenda ottenere in concreto con una pronuncia di mero accertamento, mentre il , come visto, ha espresso la chiara CP_1
volontà di valorizzare l'anzianità di servizio per l'anno 2013 della dipendente a fini giuridici.
Da ciò discende la carenza di interesse in capo all'attore alla pronuncia di mero accertamento che qui richiede”.
Le predette motivazioni debbono ritenersi valide anche nel caso di specie, attesa l'identità della questione, anche in punto di fatto.
5. La complessità della questione giuridica esaminata, che ha reso necessario l'intervento chiarificatore della Suprema Corte, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara inammissibile, per carenza di interesse, la domanda di parte ricorrente avente ad oggetto il riconoscimento ai fini giuridici dell'anzianità di servizio per l'anno 2013;
2) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
pagina 5 Cagliari, 10.12.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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