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Sentenza 28 dicembre 2024
Sentenza 28 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/12/2024, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alina Rossato Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n° 12299/2024 R.G. promossa con ricorso congiunto depositato il 25/10/2024 da
, con l'avv. OSLER MASSIMO, come da mandato in atti;
Parte_1
e da
, con l'avv. MALFATTI LUISANA, come da mandato in atti;
Parte_2
e con l'intervento del P.M. oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*** ***
Con ricorso congiunto depositato il 25.10.2024 le parti, non coniugate,
rappresentavano di avere raggiunto il seguente accordo in ordine all'affidamento, alla regolamentazione delle visite e al mantenimento delle figlie: nata a [...]_1
il 06.12.2018 e , nata a [...] il [...]: Per_2
“CONCLUSIONI
1) Le figlie minori , di anni cinque, e , che conta un anno e undici mesi, Per_1 Per_2
vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento 2
prevalente e residenza presso la madre. I genitori eserciteranno la responsabilità
genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le figlie, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute,
tenendo conto, in ogni caso, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle minori. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità
genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, fintantoché
le figlie resteranno con ciascuno di loro;
in ogni caso, i genitori s'impegnano a tenersi reciprocamente informati in ordine agli aspetti della vita delle figlie rilevanti per la loro equilibrata crescita psicofisica, scambiandosi reciprocamente ogni informazione e comunicazione scolastica di cui i genitori non siano stati singolarmente destinatari da parte degli istituti scolastici. Infine, i genitori prestano fin d'ora il reciproco assenso alla richiesta e/o al rinnovo del passaporto e/o di analogo documento, valido per l'espatrio, per le figlie minori.
2) La casa familiare, sita nel Comune di San Pietro in Gu (PD), in Via Roma n. 52 –
Int. 2, in locazione, viene assegnata alla madre, signora , con tutti Parte_1
gli arredi e corredi ivi contenuti, dando atto che ella continuerà ad abitare nel predetto immobile, unitamente alle figlie minori e , che il padre, Per_1 Per_2
signor ha già trasferito altrove la propria residenza e che, la Parte_2
signora procederà al subentro, come per legge, nel contratto di Parte_1
locazione e nelle utenze domestiche entro il 01 Ottobre 2024.
3) Attesa la tenera età di e , che contano rispettivamente cinque anni e Per_1 Per_2
un anno e undici mesi, i genitori convengono che il padre potrà continuare a vederle e a tenerle con sé a domeniche alternate, dalle ore 12:00 alle ore 19:00,
riportandole poi a casa dalla madre, impegnandosi i genitori a valutare insieme gli 3
ulteriori tempi di permanenza del padre con le bambine, nel rispetto dei tempi e delle necessità delle figlie e all'interno di un progetto educativo, di crescita e di assistenza condivisa tra i genitori. Analogamente, i genitori concorderanno, altresì, di volta in volta la disciplina dei tempi di permanenza delle bambine con l'uno e con l'altro per i periodi non scolastici (vacanze, festività e ponti), stabilendo fin d'ora che e Per_1
trascorreranno con la madre o con il padre, ad anni alterni, il giorno di Per_2
Natale (25 Dicembre) o il giorno di Santo Stefano (26 Dicembre) e il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e che le bambine trascorreranno con la madre il giorno del di lei compleanno e il giorno della festa della mamma, mentre trascorreranno con il padre il giorno del di lui compleanno e il giorno della festa del papà; infine il giorno del compleanno delle figlie sarà trascorso, ove possibile, dalle stesse con entrami i genitori.
4) Infine, il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, potrà sentire le figlie con una telefonata o videochiamata tutti i martedì e venerdì pomeriggio dalle ore 18:30 alle
19:30. Nel weekend che le minori trascorreranno interamente con la madre, il padre potrà sentire le figlie con una telefonata o videochiamata il sabato pomeriggio dalle ore 18:30 alle 19:30.
5) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di concorso al mantenimento delle figlie minori e , la somma mensile complessiva di € 600,00 (€ 300,00 Per_1 Per_2
per ciascuna figlia), a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 05 di ogni mese, con aggiornamento ISTAT come per legge, a decorrere dal mese di Ottobre 2024.
Inoltre, ciascuno dei genitori provvederà a corrispondere il 50% delle spese straordinarie per le figlie, così come disciplinate dal Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Padova;
infine, i genitori convengono fin d'ora che il 4
rimborso pro quota delle spese straordinarie all'altro genitore avverrà entro quindici giorni dalla richiesta di spesa.
6) I genitori convengono, altresì, quanto segue: - l'assegno unico e universale per le figlie sarà richiesto e percepito interamente dalla madre, signora;
- Parte_1
il cd bonus asilo nido (contributo di sostegno al reddito introdotto dall' articolo 1,
comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) sarà richiesto e percepito interamente dalla madre;
- le deduzioni per le figlie a carico saranno effettuate al
100% dalla madre.
7) Infine, i genitori convengono di depositare istanza congiunta alla competente
Prefettura di Padova chiedendo di aggiungere al cognome paterno delle figlie minori anche il cognome materno.
8) Con spese compensate.”
Conclusioni del P.M. “il Pubblico Ministero dichiara di intervenire, concludendo per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato l'accordo intervenuto tra i genitori, con riferimento ai punti dall'1 al 5, in relazione alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale, ritenuto che lo stesso appare privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse della prole minorenne in quanto rispettoso delle norme di cui agli artt.
337bis e ss. e coerente con la situazione personale ed economica rappresentata, si prende atto dello stesso.
Con riferimento, infine, al punto 6 delle rassegnate conclusioni (relativo all'accordo delle parti in merito alla ripartizione dell'assegno unico, bonus asilo nido e deduzioni spese), si evidenzia che lo stesso, pur essendo volto alla 5
regolamentazione della responsabilità genitoriale, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Attesa la natura del giudizio, spese interamente compensate.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c.
P.Q.M.
- prende atto delle condizioni di cui ai punti dall'1 al 5, contenute nell'accordo intervenuto tra le parti.
- spese interamente compensate.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio del 12.12.2024
Il giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Alina Rossato