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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 06/03/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Maria Rosaria Carlà, all'esito del deposito di note scritte delle parti in sostituzione dell'udienza del 5/3/2025 ex art. 127 ter c.p.c., come modificato con D.L.vo 164/2024, posta la causa in decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 910/2023 R.G.
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Gela, v. Tevere n. 153, presso lo studio dell'avv. Fabio Fargetta (C.F. ), C.F._2 che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
Appellante contro
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, v.le della Regione n. 97, presso lo studio dell'avv. Luigi
Maria Cascino (C.F. ), che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa C.F._3 di costituzione in appello depositata telematicamente
Appellata nonché , res. in Gela, viale Cortemaggiore n. 112 Controparte_2
, res. in Gela, v. Bellatrix n. 16 Controparte_3
Appellati contumaci
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 83/2023, depositata in data 7/2/2023, il Giudice di Pace di Gela, decidendo sulla domanda di risarcimento del danno proposta da in relazione al sinistro occorso in data 20/6/2008 in Parte_1
Gela, nella rotatoria di Macchitella, tra l'autovettura Lancia Y tg. BR978HT, di sua proprietà, e l'autovettura
Fiat Panda tg. BA866LE, di proprietà di e condotta nell'occorso da Controparte_3 Controparte_2 accogliendo l'eccezione sollevata dalla compagnia assicuratrice convenuta , Controparte_1 dichiarava prescritto il diritto dell'attore al risarcimento del danno. Non provvedeva sulle spese di lite, non essendo stato deciso il merito della controversia.
1 In particolare il giudice di prime cure, richiamando il regime prescrizionale applicabile al diritto al risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2947 c.c., ed in particolare l'ultimo comma della disposizione citata - secondo il quale, qualora il fatto da cui è derivato il danno sia considerato dalla legge come reato e per questo sia stabilito un termine di prescrizione più lungo, il diritto a richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalle lesioni si prescrive nel più lungo termine previsto per il reato di lesioni personali – ha tuttavia affermato che il più lungo termine prescrizionale previsto per il corrispondente reato è inapplicabile nel caso di specie, non avendo l'attore spiegato, anche incidenter tantum, domanda volta all'accertamento del fatto-reato.
Avverso la sentenza di primo grado interponeva appello articolando due motivi di gravame Parte_1
e chiedendo, nel merito: di riformare la sentenza impugnata ritenendo già chiesto l'accertamento incidentale degli elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, propri del corrispondente illecito penale e, conseguentemente, previa ammissione dei mezzi istruttori articolati nel giudizio di primo grado e riportati nell'atto di appello, di ritenere e dichiarare provato il sinistro verificatosi in Gela in data 20/6/2008; di accertare e dichiarare la responsabilità di nella causazione dell'evento, e, per l'effetto, di condannare i Controparte_2 convenuti e la società al risarcimento dei Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal sinistro per cui è causa, e, quindi, a corrispondere all'appellante la somma di € 10.098,81, oltre il danno morale ed ogni altro danno non patrimoniale accertato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino all'integrale soddisfo, e/o al pagamento della somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
di condannare infine gli appellati al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
in subordine, in caso di rigetto della domanda, di disporre la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
costituitasi in giudizio con comparsa depositata telematicamente in data Controparte_1
11/12/2023, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello poiché non conforme alle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., non avendo il gravame ragionevoli probabilità di accoglimento. Nel merito, reiterava eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 2947 co. 2 c.c., chiedendo la conferma della sentenza di primo grado sul punto. Reiterava quindi eccezione di nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 co. 4 c.p.c. per genericità della domanda attorea proposta nel giudizio di primo grado. In subordine, contestava il chiesto risarcimento del danno ritenendo la domanda risarcitoria non provata nell'an ed eccessiva nel quantum. Contestava altresì la domanda di risarcimento del danno morale, deducendo l'insussistenza dei presupposti per la personalizzazione del danno non patrimoniale. Infine, contestava la domanda di interessi e rivalutazione monetaria.
Con ordinanza del 5/12/2024 veniva dichiarata la contumacia degli appellati e Controparte_2 [...]
non costituitisi in giudizio benché ritualmente citati. CP_3
La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai fini della decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2 All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come modificato con D.L.vo 164/2024, avendo le parti precisato le proprie conclusioni - l'appellante chiedendo la revoca dell'ordinanza con cui è stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni, l'ammissione dei mezzi istruttori articolati, la rimessione della causa sul ruolo, riportandosi per il resto alle deduzioni e alle conclusioni dell'atto di appello, l'appellata costituita reiterando le conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta in appello - la causa è decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va esaminata l'eccezione, sollevata dalla compagnia assicuratrice appellata, di inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., come modificato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 134.
Sul punto la Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017 (conf. Cass. Sez. 6
- 3, ord. n. 13535 del 30/05/2018; da ultimo Cass. Sez. U ord. n. 36481 del 13/12/2022), ha affermato il principio di diritto per cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Non si richiede dunque all'appellante che l'appello sia formalmente articolato con l'elencazione delle parti della sentenza oggetto di censura e delle modifiche proposte alla ricostruzione del fatto o delle presunte violazioni di legge, e, quindi, con l'elaborazione di un progetto alternativo di sentenza, quando, come nel caso di specie, “la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili”. Occorre invece che alla parte volitiva si affianchi una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal giudice di prime cure, senza necessità che siano rispettate formule sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze proposte in sede di gravame, così come la presenza sia di ragioni in fatto (finalizzate ad ottenere una diversa ricostruzione rispetto a quella proposta dal primo giudice) che in diritto (volte a far emergere una questione di corretta applicazione delle norme), dipendono dalla motivazione assunta dalla decisione impugnata, sicché - prosegue la sentenza citata -
“ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado”.
Nel caso in esame, l'appello appare adeguatamente articolato per specifiche censure rivolte alle statuizioni e alle valutazioni operate dal giudice di primo grado, ed è pertanto ammissibile.
3 Non può invece essere delibata in sede decisionale l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis co. 1 c.p.c. per mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione. Invero detta eccezione deve essere trattata e decisa, ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c.
e prima che si proceda alla trattazione (così Cass. Sez. III n. 10422 del 15/4/2019, secondo la quale "qualora
"il giudice d'appello abbia proceduto alla decisione dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi riconducibile alla norma ora richiamata e, dunque, di non pronunciare la predetta ordinanza, la decisione di ammissibilità non è più sindacabile. In altri termini, la ritenuta "non inammissibilità", che dunque abbia comportato la regolare trattazione nel merito dell'appello, non è ulteriormente censurabile, neppure innanzi allo stesso giudice dell'appello: onde, qualora riproposta quale eccezione dalla controparte, essa sarebbe di per sé inammissibile ... " (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 21 marzo 2016, n. 5510, non massimata)").
Nel merito, con il primo motivo di appello l'appellante si duole che il giudice di prime cure, ritenendo pregiudiziale ai fini della decisione la questione di prescrizione sollevata in giudizio, non abbia assegnato un termine alle parti per consentire loro di esporre le proprie posizioni. Inoltre, l'appellante censura la sentenza di primo grado ritenendo che irragionevolmente non sia stato applicato il più lungo termine di prescrizione, previsto dall'art. 2947 co. 3 c.c. nel caso in cui l'evento lesivo integri gli estremi di una fattispecie di reato, sull'erroneo assunto che sia a tal fine necessaria apposita domanda dell'attore di accertamento del fatto – reato incidenter tantum. In ogni caso rileva che la richiesta di un accertamento incidentale dei presupposti applicativi del termine lungo di prescrizione previsto dall'art. 2947 co. 3 c.c. deve ritenersi contenuta nella richiesta di applicazione di tale regime prescrizionale avanzata nella memoria ex art. 320 c.p.c., in replica all'eccezione di parte convenuta.
Con il secondo motivo di appello l'appellante afferma che l'accertamento incidentale degli elementi costitutivi di un fatto – reato, quale presupposto per l'applicazione del termine di prescrizione previsto dall'art. 2947 co.
3 c.c., non richieda alcuna specifica domanda di parte attrice, essendo compito del giudice compiere tale accertamento, verificando la sussistenza degli elementi costitutivi necessari, al fine di individuare il termine prescrizionale applicabile.
I due motivi di appello vanno esaminati congiuntamente, poiché tra di loro connessi.
E' opportuno premettere in diritto che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, poiché in tema di prescrizione estintiva elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, sulla parte debitrice incombe l'onere di sollevare eccezione di prescrizione del credito vantato nei suoi confronti, mostrando in tal modo di volersi avvalere degli effetti giuridici prodotti dall'inerzia della controparte nell'azionare un proprio diritto da un dato termine iniziale ad un termine finale, mentre l'individuazione del termine prescrizionale applicabile è rimessa al giudice, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte. Non rileva dunque l'eventuale erronea individuazione del termine prescrizionale da parte dell'eccipiente, ovvero l'erronea indicazione del momento iniziale o finale del suddetto termine, trattandosi di questioni di diritto sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni delle parti (v. Cass. Sez. III 5/3/2020 n. 6180). Conseguentemente, non è pertinente il richiamo dell'appellante all'art. 34 c.p.c., che prevede la differente ipotesi in cui il giudice, per legge o per
4 esplicita domanda di una delle parti, sia chiamato a decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene, per materia o valore, alla competenza di un giudice superiore, e che rimetta la causa a quest'ultimo; né in generale è previsto che il giudice, allorché ritenga di applicare un termine prescrizionale diverso da quello indicato dalla parte eccipiente, o ancora in caso di contrasto tra le parti sul regime prescrizionale applicabile, solleciti il contraddittorio sul punto, essendo la questione, oggetto di rituale eccezione della parte convenuta, già sottoposta al contraddittorio delle parti.
Quanto all'applicazione del più esteso termine di prescrizione previsto dall'art. 2947 co. 3 c.c. nel caso in cui il fatto produttivo del danno sia considerato dalla legge come reato, questo va accertato, incidenter tantum e con gli strumenti probatori e i criteri propri del processo civile, in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi (v. Cass. civile sez. un. 18/11/2008, n.27337; Cass. sez. III, 31/01/2018, n.2350).
Non è richiesta dunque alcuna domanda di accertamento incidentale perché il giudice, nell'esercizio dei propri poteri di qualificazione giuridica della fattispecie, possa ritenere applicabile il più lungo termine di prescrizione previsto nel caso in cui il fatto illecito che ha generato il danno integri un fatto-reato, a condizione che sia stato dedotto il fatto estintivo in relazione al quale operano i poteri di qualificazione giuridica del giudice;
condizione che sussiste nel caso di specie, poiché a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia assicuratrice convenuta, l'attore nella memoria ex art. 320 c.p.c. ha espressamente richiamato il disposto dell'art. 2947 co. 3 c.c. deducendo la sussistenza di un fatto integrante fattispecie di reato, e, ad ogni buon conto, chiedendone anche l'accertamento.
Il più esteso termine di prescrizione previsto dall'art. 2947 co. 3 c.c., pari a sei anni ai sensi dell'art. 157 co. 1
c.p. (nel testo vigente ratione temporis), trova dunque applicazione nel caso in esame, limitatamente al danno subito dal in conseguenza delle lesioni riportate, poiché il fatto storico da cui trae origine il danno Pt_1 lamentato dall'attore integra in astratto il reato di lesioni personali colpose di cui all'art. 590 c.p. (all'epoca del sinistro), commesso con violazione dei criteri generali della diligenza e prudenza e delle norme del codice della strada.
Nondimeno, pur trovando applicazione per i danni derivanti dalle lesioni riportate dall'attore il termine di prescrizione previsto dall'art. 2947 co. 3 c.c., tale termine, in base ai documenti in atti, pure risulta compiutamente spirato.
Invero, sebbene l'attore, al fine di provare il compimento di validi atti interruttivi, abbia allegato di avere inviato diverse diffide alla compagnia assicuratrice in relazione al sinistro per cui è causa, è provato l'invio a mezzo lettera raccomandata a (poi UnipolSai Ass.ni) di una prima richiesta di Controparte_4 risarcimento dei danni materiali, fisici e morali riportati dal nel sinistro del 20/6/2008, tramite la Pt_1 società , pervenuta alla compagnia assicurativa il 14/7/2008, una successiva analoga Parte_2 richiesta pervenuta a (già in data 21/3/2012 (come da avviso di Controparte_5 CP_6 ricevimento versato in atti nel fascicolo di parte appellante), ed una successiva diffida del legale di fiducia del danneggiato (recante oggetto “sollecito definizione , sinistro del 20.06.2008”), recante la Parte_1 data del 20/11/2020, inviata a pervenuta alla compagnia assicurativa in data Controparte_7
29/12/2020, e, dunque, ben oltre il più lungo termine prescrizionale ai sensi dell'art. 2947 co. 3 c.c.. Non vi è
5 invece alcuna prova dell'invio di un “invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014”, che la compagnia assicurativa pure contesta affermando di avere ricevuto solo un invito alla negoziazione assistita a mezzo lettera raccomandata del
4/11/2021 (versato in atti), e che pertanto non può considerarsi prova del compimento di un ulteriore atto interruttivo da parte del danneggiato.
A maggior ragione deve ritenersi compiutamente spirato il termine di prescrizione di due anni previsto dall'art. 2947 co. 2 c.c, applicabile al diritto al risarcimento per danni al mezzo.
Per questi motivi
l'appello proposto dal deve essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata, Pt_1 che ha dichiarato prescritto il diritto dell'attore al risarcimento dei danni riportati in occasione del sinistro del
20/6/2008, pur se con diversa motivazione deve essere confermata.
Ogni ulteriore questione risulta assorbita.
Ex art. 91 c.p.c., l'appellante va condannato alla refusione in favore dell'appellata costituita delle spese di lite del giudizio di appello, che si liquidano, secondo i parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 (che, ex art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa (compreso nello scaglione di valore da € 5200,01 e € 26000,00), in complessivi € 1698,50 per compensi professionali (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, con riduzione ex art. 4 co. 1 D.M. 55/2014, in considerazione dell'attività difensiva concretamente espletata), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge.
Nulla per spese in relazione agli appellati dichiarati contumaci.
In applicazione dell'art. 13, D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del citato articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 910/2023 R.G. promossa da
[...]
contro nonché e , avente ad oggetto Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gela n. 83/2023, depositata il 7/2/2023, così provvede: rigetta l'appello proposto da;
Parte_1 condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del giudizio di appello in favore dell'appellata
[...]
liquidate in complessivi € 1698,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese Controparte_1 generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Gela il 6/3/2025
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
6