Sentenza breve 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 26/06/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01128/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00744/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 744 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Iofrida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria R.-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elga Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. -OMISSIS- di esclusione dalla Gara sopra soglia Radiologia e Neuroradiologia Del-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Universitaria -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 il dott. Federico Baffa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Catanzaro, con bando e disciplinare del -OMISSIS- ha indetto una “ Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di presidi e dispositivi occorrenti alle uu.oo. di radiologia e neuroradiologia dell’azienda ospedaliero universitaria -OMISSIS- ”, suddivisa in più lotti;
- alla gara ha partecipato la società ricorrente;
- nel presente giudizio la società ricorrente impugna, con istanza di sospensione, il provvedimento prot. -OMISSIS- a firma RUP con il quale è stata disposta la sua esclusione dalla gara;
- in data 23 giugno 2025 sia la ricorrente, con memoria, che l’A.O.U.-OMISSIS- con memoria di costituzione, hanno rappresentato l’intervenuta revoca del provvedimento di esclusione, deducendo la cessazione della materia del contendere;
- le parti non hanno tuttavia trovato accordo sulle spese.
Ritenuto che:
- è cessata la materia del contendere;
- in considerazione delle peculiari circostanze della questione, deve disporsi la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Vittorio Carchedi, Referendario
Federico Baffa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Baffa | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.