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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 16/06/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 169/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 169 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
Controparte_1
, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante,
[...]
rappresentata e difesa dall'avvocato professor Adriano Tortora in virtù di procura speciale come in atti, elettivamente domiciliata in Sanluri presso lo studio dell'avvocato
Salvatore Bandinu;
APPELLANTE
CONTRO
, contumace, CP_2
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale dell'11 giugno 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante
Voglia la Corte Ecc.ma, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza gravata, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata: - revocare il decreto ingiuntivo opposto e, quindi, mandare assolto il e l'Istituto opponenti, odierni CP_3 CP_4
appellanti, da ogni avversa pretesa siccome improponibile e, comunque, infondata.
Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 aprile 2020, premesso di essere un CP_2
dipendente dell' e di aver lavorato in passato alle dipendenze Parte_1
dell'Ente Foreste della Sardegna cui era subentrata, ai sensi della legge regionale n.
8/2016, l'attuale datrice di lavoro, ha esposto che con la nascita di il Parte_1
personale dell'Agenzia è stato iscritto alle casse previdenziali pubbliche e CP_5
INADEL istituite presso l' infine confluito nell' CP_6 CP_7
Ha soggiunto lo stesso che quando era alle dipendenze del precedente ente datore CP_2
di lavoro era invece assoggettato ad un regime previdenziale di tipo privatistico gestito dall' CP_1
Tale regime previdenziale era regolato da un regolamento approvato con decreto interministeriale del 19 novembre 1996 e successive modifiche il quale all'art. 6 comma
2 prevede che prima del compimento del 65° anno di età l'ammontare del conto individuale deve essere corrisposto all'iscritto trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro durante il quale non abbia instaurato altro rapporto lavorativo con conseguente diritto alla reiscrizione all'Ente.
Alla luce di tale disciplina, non essendo egli più iscritto alla cassa ma CP_1
all' aveva rivendicato la corresponsione del conto individuale accantonato sulla CP_7
sua posizione previdenziale pari ad euro 27.242,00, nonché del in ragione di euro CP_8
38.130,00, del pari giacente presso l' stante la cessazione del pregresso CP_1
rapporto di impiego.
La convenuta si è ritualmente costituita in giudizio ed ha Controparte_1
concluso per il rigetto delle avverse domande in quanto infondate.
Il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 1221/2022 del
20 dicembre 2022, ha accertato il diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme depositate a suo nome nel conto individuale, condannando la resistente al CP_1
2 pagamento in suo favore dell'importo di 27.242,00 euro, oltre accessori come per legge,
ed ha invece rigettato la domanda concernente il pagamento delle somme accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto, compensando per metà tra le parti le spese di lite in ragione del parziale accoglimento del ricorso, la cui metà residua aveva posto a carico della resistente nella misura ivi indicata. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un primo motivo di appello l' contesta la fondatezza della sentenza CP_1
di primo grado laddove ha escluso che permanga un obbligo di iscrizione (o di reiscrizione) del nella gestione previdenziale gestita dalla stessa e che, CP_2 CP_1
dunque, sia venuto meno per l' l'obbligo contributivo verso la Parte_1
medesima gestione cui il lavoratore era in precedenza iscritto.
A tale riguardo ha riproposto le ampie ed articolate argomentazioni svolte nel primo giudizio sostenendo che avrebbe dovuto continuare a versare la Parte_1
contribuzione sia in favore di quale soggetto erogatore di prestazioni CP_1
integrative e non sostitutive rispetto alla assicurazione generale obbligatoria, sia in favore dell' CP_7
Non si sarebbe pertanto verificata la modifica dell'inquadramento previdenziale dell'appellato permanendo, come testè esposto, l'obbligo di mantenimento di una apposita posizione previdenziale presso CP_1
2. Con un secondo consequenziale motivo di appello la ha escluso che nel CP_1
caso di specie operi la previsione contenuta nell'art. 6 comma 2 del regolamento succitato, invocata dal onde legittimare il suo diritto all'ottenimento del conto CP_2
individuale.
Tale disposizione prevede infatti che:
Prima del raggiungimento del 65° anno di età l'ammontare del conto individuale, come determinato al comma 1, è corrisposto:
omissis
c) all'iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro
durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione all'Ente.
3 Nel caso di specie la prosecuzione senza interruzioni del rapporto di lavoro del CP_2
dall'Ente Foreste della Sardegna all' ha determinato anche la Parte_1
corrispondente continuità del rapporto previdenziale, circostanza questa che esclude la maturazione del credito rivendicato dal posto che difetta il presupposto della CP_2
definitiva cessazione del rapporto di lavoro nei termini poc'anzi richiesti dalla disposizione in esame.
Ha quindi rassegnato le sovrascritte conclusioni.
3. La parte appellata, benchè ritualmente citata sia per la udienza del 25 marzo 2026 che per la udienza dell'11 giugno 2025 (così anticipata in forza di conforme decreto del presidente del collegio del 24 gennaio 2024) mediante la notifica dei relativi provvedimenti debitamente prodotti in atti, non si è costituita ed è stata, pertanto,
dichiarata contumace.
4. Nelle more del giudizio la difesa appellante, segnatamente con nota depositata il 9
giugno 2025, ha manifestato la volontà di rinunciare agli atti del giudizio ai sensi degli artt. 306 e 390 c.p.c. ed ha pertanto chiesto dichiararsi estinto il processo con compensazione delle spese di lite insistendo, solo in via di subordine, nelle conclusioni originariamente rassegnate.
Tale volontà è stata poi confermata nelle note autorizzate depositate dalla stessa difesa appellante il 10 giugno 2025.
5. Ritiene il Collegio che alla luce della volontà da ultimo rappresentata dalla parte appellante e tenuto conto della mancata costituzione in giudizio della parte appellata debba essere dichiarata l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'appellante nei confronti di CP_2
5.1. Sul punto si è recentemente espressa, segnatamente nella sentenza n. 94/2025
(est. Scarpa), questa Corte di Appello talchè il Collegio, anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., richiama e fa proprio nella sua integralità tale condivisibile percorso motivazionale:
Costituisce, infatti, costante indirizzo ermeneutico di legittimità quello secondo cui
la rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche in appello ai sensi degli articoli 359
e 306 del codice di procedura civile, va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o
4 rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado), la quale è
rinuncia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della
controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare
(così Cass. n. 18255/2004 ex plurimis, ma anche 8387/1999 e 5556/1995).
E sempre la Suprema Corte ha precisato che la rinuncia all'impugnazione si pone in
perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina,
come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza
di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza
dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in
quanto accettata o in quanto non richieda accettazione - come nel caso di specie in cui
non costituendosi giudizio non ha mostrato interesse alla prosecuzione CP_9
dello stesso e ad una pronuncia nel merito - la rinuncia all'impugnazione fa venir meno
il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di
accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la
cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente
dall'accettazione della controparte (così Cass. n. 5556/1995 e n. 4499/1996).
Nella sostanza, peraltro, non soltanto la rinuncia all'impugnazione, ma anche la
rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione di tale
giudizio), determina, per il disposto dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in
giudicato della sentenza impugnata (Cass. n. 5250/2018).
La rinuncia agli atti, quindi, compiuta in appello, di un giudizio definito in primo
grado con una decisione di fondatezza dell'azione, investe soltanto gli atti del
procedimento di gravame e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in
conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, atteso che
l'estinzione, in virtù dell'art. 310 c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le
sentenze di merito pronunciate nel corso del processo (Cass. n. 26372/2024).
Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell' art.306 cpc,
l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta nel caso in cui la parte nei
cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo;
tale
interesse - che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e
5 giuridicamente apprezzabile - sussiste allorché il convenuto abbia chiesto una pronuncia
nel merito o abbia, a sua volta, proposto una domanda riconvenzionale (Cass.n.
1168/1995).
L'accettazione, pertanto, non è richiesta quando il convenuto, non essendosi costituito, non abbia rivelato alcun interesse (nel senso sopra indicato) alla
prosecuzione del processo (v. Cass. n. 1168/1995 e 6850/2011). A tal riguardo la legge
dà rilievo al fatto negativo della mancata costituzione, e non già alla contumacia
dichiarata ovvero dichiarabile, stante il diritto della parte di costituirsi in ogni
momento del procedimento (v. Cass. n. 10978/1996, Cass. n. 6850/2011 e Cass. n.
11384/1999 secondo cui “ai fini della declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'articolo 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è
necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte
costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio;
tale interesse non sussiste
allorquando la costituzione sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle
spese processuali..).
La mancata costituzione della parte appellata per l'odierna udienza è, quindi, nel caso di specie incompatibile con la prosecuzione del processo, a fronte della manifestata volontà dell'appellante di rinunciare agli atti del giudizio.
Da ciò consegue l'integrale estinzione del giudizio, a fronte di rinuncia regolare, ai sensi del secondo comma dell'art. 306 c.p.c., in quanto contenuta in un atto depositato
telematicamente dal difensore dell'appellante munito di procura speciale, rilasciata
anche per la rinuncia agli atti del giudizio.
Con riguardo alle spese del giudizio, il Supremo Collegio ha, invece, rilevato che, nonostante le differenze tra la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione, l'identità dell'effetto che ne consegue, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta che ad entrambi debba applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità della regolazione delle spese
processuali, attribuendo al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con
6 esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di
qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass., ord. n. 5250/2018).
Nel caso di specie, tuttavia, tale questione è superata posto che in sede di appello il non risulta essersi costituito talchè nulla deve disporre questa Corte in ordine al CP_2
regime di regolazione delle spese di lite per questo grado di giudizio.
6. Infine, la pronuncia di una sentenza recante la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass.
n. 19560/2015 e n. 25485/2018).
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2. Nulla dispone quanto alle spese di lite del giudizio di appello attesa la contumacia dell'appellato CP_2
Così deciso in Cagliari il 16 giugno 2025.
L'Estensore Il Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 169 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
Controparte_1
, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante,
[...]
rappresentata e difesa dall'avvocato professor Adriano Tortora in virtù di procura speciale come in atti, elettivamente domiciliata in Sanluri presso lo studio dell'avvocato
Salvatore Bandinu;
APPELLANTE
CONTRO
, contumace, CP_2
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale dell'11 giugno 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante
Voglia la Corte Ecc.ma, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza gravata, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata: - revocare il decreto ingiuntivo opposto e, quindi, mandare assolto il e l'Istituto opponenti, odierni CP_3 CP_4
appellanti, da ogni avversa pretesa siccome improponibile e, comunque, infondata.
Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 aprile 2020, premesso di essere un CP_2
dipendente dell' e di aver lavorato in passato alle dipendenze Parte_1
dell'Ente Foreste della Sardegna cui era subentrata, ai sensi della legge regionale n.
8/2016, l'attuale datrice di lavoro, ha esposto che con la nascita di il Parte_1
personale dell'Agenzia è stato iscritto alle casse previdenziali pubbliche e CP_5
INADEL istituite presso l' infine confluito nell' CP_6 CP_7
Ha soggiunto lo stesso che quando era alle dipendenze del precedente ente datore CP_2
di lavoro era invece assoggettato ad un regime previdenziale di tipo privatistico gestito dall' CP_1
Tale regime previdenziale era regolato da un regolamento approvato con decreto interministeriale del 19 novembre 1996 e successive modifiche il quale all'art. 6 comma
2 prevede che prima del compimento del 65° anno di età l'ammontare del conto individuale deve essere corrisposto all'iscritto trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro durante il quale non abbia instaurato altro rapporto lavorativo con conseguente diritto alla reiscrizione all'Ente.
Alla luce di tale disciplina, non essendo egli più iscritto alla cassa ma CP_1
all' aveva rivendicato la corresponsione del conto individuale accantonato sulla CP_7
sua posizione previdenziale pari ad euro 27.242,00, nonché del in ragione di euro CP_8
38.130,00, del pari giacente presso l' stante la cessazione del pregresso CP_1
rapporto di impiego.
La convenuta si è ritualmente costituita in giudizio ed ha Controparte_1
concluso per il rigetto delle avverse domande in quanto infondate.
Il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 1221/2022 del
20 dicembre 2022, ha accertato il diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme depositate a suo nome nel conto individuale, condannando la resistente al CP_1
2 pagamento in suo favore dell'importo di 27.242,00 euro, oltre accessori come per legge,
ed ha invece rigettato la domanda concernente il pagamento delle somme accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto, compensando per metà tra le parti le spese di lite in ragione del parziale accoglimento del ricorso, la cui metà residua aveva posto a carico della resistente nella misura ivi indicata. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un primo motivo di appello l' contesta la fondatezza della sentenza CP_1
di primo grado laddove ha escluso che permanga un obbligo di iscrizione (o di reiscrizione) del nella gestione previdenziale gestita dalla stessa e che, CP_2 CP_1
dunque, sia venuto meno per l' l'obbligo contributivo verso la Parte_1
medesima gestione cui il lavoratore era in precedenza iscritto.
A tale riguardo ha riproposto le ampie ed articolate argomentazioni svolte nel primo giudizio sostenendo che avrebbe dovuto continuare a versare la Parte_1
contribuzione sia in favore di quale soggetto erogatore di prestazioni CP_1
integrative e non sostitutive rispetto alla assicurazione generale obbligatoria, sia in favore dell' CP_7
Non si sarebbe pertanto verificata la modifica dell'inquadramento previdenziale dell'appellato permanendo, come testè esposto, l'obbligo di mantenimento di una apposita posizione previdenziale presso CP_1
2. Con un secondo consequenziale motivo di appello la ha escluso che nel CP_1
caso di specie operi la previsione contenuta nell'art. 6 comma 2 del regolamento succitato, invocata dal onde legittimare il suo diritto all'ottenimento del conto CP_2
individuale.
Tale disposizione prevede infatti che:
Prima del raggiungimento del 65° anno di età l'ammontare del conto individuale, come determinato al comma 1, è corrisposto:
omissis
c) all'iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro
durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione all'Ente.
3 Nel caso di specie la prosecuzione senza interruzioni del rapporto di lavoro del CP_2
dall'Ente Foreste della Sardegna all' ha determinato anche la Parte_1
corrispondente continuità del rapporto previdenziale, circostanza questa che esclude la maturazione del credito rivendicato dal posto che difetta il presupposto della CP_2
definitiva cessazione del rapporto di lavoro nei termini poc'anzi richiesti dalla disposizione in esame.
Ha quindi rassegnato le sovrascritte conclusioni.
3. La parte appellata, benchè ritualmente citata sia per la udienza del 25 marzo 2026 che per la udienza dell'11 giugno 2025 (così anticipata in forza di conforme decreto del presidente del collegio del 24 gennaio 2024) mediante la notifica dei relativi provvedimenti debitamente prodotti in atti, non si è costituita ed è stata, pertanto,
dichiarata contumace.
4. Nelle more del giudizio la difesa appellante, segnatamente con nota depositata il 9
giugno 2025, ha manifestato la volontà di rinunciare agli atti del giudizio ai sensi degli artt. 306 e 390 c.p.c. ed ha pertanto chiesto dichiararsi estinto il processo con compensazione delle spese di lite insistendo, solo in via di subordine, nelle conclusioni originariamente rassegnate.
Tale volontà è stata poi confermata nelle note autorizzate depositate dalla stessa difesa appellante il 10 giugno 2025.
5. Ritiene il Collegio che alla luce della volontà da ultimo rappresentata dalla parte appellante e tenuto conto della mancata costituzione in giudizio della parte appellata debba essere dichiarata l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'appellante nei confronti di CP_2
5.1. Sul punto si è recentemente espressa, segnatamente nella sentenza n. 94/2025
(est. Scarpa), questa Corte di Appello talchè il Collegio, anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., richiama e fa proprio nella sua integralità tale condivisibile percorso motivazionale:
Costituisce, infatti, costante indirizzo ermeneutico di legittimità quello secondo cui
la rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche in appello ai sensi degli articoli 359
e 306 del codice di procedura civile, va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o
4 rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado), la quale è
rinuncia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della
controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare
(così Cass. n. 18255/2004 ex plurimis, ma anche 8387/1999 e 5556/1995).
E sempre la Suprema Corte ha precisato che la rinuncia all'impugnazione si pone in
perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina,
come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza
di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza
dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in
quanto accettata o in quanto non richieda accettazione - come nel caso di specie in cui
non costituendosi giudizio non ha mostrato interesse alla prosecuzione CP_9
dello stesso e ad una pronuncia nel merito - la rinuncia all'impugnazione fa venir meno
il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di
accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la
cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente
dall'accettazione della controparte (così Cass. n. 5556/1995 e n. 4499/1996).
Nella sostanza, peraltro, non soltanto la rinuncia all'impugnazione, ma anche la
rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione di tale
giudizio), determina, per il disposto dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in
giudicato della sentenza impugnata (Cass. n. 5250/2018).
La rinuncia agli atti, quindi, compiuta in appello, di un giudizio definito in primo
grado con una decisione di fondatezza dell'azione, investe soltanto gli atti del
procedimento di gravame e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in
conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, atteso che
l'estinzione, in virtù dell'art. 310 c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le
sentenze di merito pronunciate nel corso del processo (Cass. n. 26372/2024).
Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell' art.306 cpc,
l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta nel caso in cui la parte nei
cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo;
tale
interesse - che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e
5 giuridicamente apprezzabile - sussiste allorché il convenuto abbia chiesto una pronuncia
nel merito o abbia, a sua volta, proposto una domanda riconvenzionale (Cass.n.
1168/1995).
L'accettazione, pertanto, non è richiesta quando il convenuto, non essendosi costituito, non abbia rivelato alcun interesse (nel senso sopra indicato) alla
prosecuzione del processo (v. Cass. n. 1168/1995 e 6850/2011). A tal riguardo la legge
dà rilievo al fatto negativo della mancata costituzione, e non già alla contumacia
dichiarata ovvero dichiarabile, stante il diritto della parte di costituirsi in ogni
momento del procedimento (v. Cass. n. 10978/1996, Cass. n. 6850/2011 e Cass. n.
11384/1999 secondo cui “ai fini della declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'articolo 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è
necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte
costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio;
tale interesse non sussiste
allorquando la costituzione sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle
spese processuali..).
La mancata costituzione della parte appellata per l'odierna udienza è, quindi, nel caso di specie incompatibile con la prosecuzione del processo, a fronte della manifestata volontà dell'appellante di rinunciare agli atti del giudizio.
Da ciò consegue l'integrale estinzione del giudizio, a fronte di rinuncia regolare, ai sensi del secondo comma dell'art. 306 c.p.c., in quanto contenuta in un atto depositato
telematicamente dal difensore dell'appellante munito di procura speciale, rilasciata
anche per la rinuncia agli atti del giudizio.
Con riguardo alle spese del giudizio, il Supremo Collegio ha, invece, rilevato che, nonostante le differenze tra la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione, l'identità dell'effetto che ne consegue, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta che ad entrambi debba applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità della regolazione delle spese
processuali, attribuendo al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con
6 esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di
qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass., ord. n. 5250/2018).
Nel caso di specie, tuttavia, tale questione è superata posto che in sede di appello il non risulta essersi costituito talchè nulla deve disporre questa Corte in ordine al CP_2
regime di regolazione delle spese di lite per questo grado di giudizio.
6. Infine, la pronuncia di una sentenza recante la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass.
n. 19560/2015 e n. 25485/2018).
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2. Nulla dispone quanto alle spese di lite del giudizio di appello attesa la contumacia dell'appellato CP_2
Così deciso in Cagliari il 16 giugno 2025.
L'Estensore Il Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
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