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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 12707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12707 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
,N. R.G. 28298/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesco Frettoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da nato in [...] in data [...] (C.F. ) e residente a Parte_1 C.F._1
Vercelli (VC), alla via F. Petrarca n. 9 rappresentato e difeso dall'avv. Davide Ascari (C.F.:
; P.E.C.: ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato presso il suo studio, in Modena (MD) alla via A. Begarelli n. 13, giusta procura alle liti allegata in atti
- ricorrente -
nei confronti del
Controparte_1
A ISLAMABAD (PAKISTAN), in persona del Ministro pro
[...] tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
- resistente -
OGGETTO: ricongiungimento familiare rifugiato.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Il ricorrente chiede che questo Tribunale ordini all' a Islamabad (Pakistan) di Controparte_1 rilasciare i visti di ingresso per motivi familiari;
con condanna alla rifusione delle spese legali sostenute dal ricorrente. L'amministrazione con comparsa di costituzione e risposta chiedeva il rinvio dell'udienza per comunicare l'esito dell'appuntamento fissato o, in caso di decisione immediata, il rigetto del ricorso di controparte perché infondato.
Parte ricorrente ha depositato note scritte in sostituzione dell'udienza del 10/04/2025.
2) Il ricorrente è titolare di un permesso di soggiorno per status di rifugiato. In data 04/11/2022, in base ai requisiti previsti dall'art. 29-bis del testo unico in materia di immigrazione, chiede e ottiene dallo Sportello unico di Biella i nulla osta per il ricongiungimento con la moglie nata a CP_2
JR nel distretto di RA (Pakistan) il 13/05/1994, la madre nata a Persona_1
JR (Pakistan) il 01/01/1956, il padre nato a [...] il Persona_2
15/05/1954, il figlio nato a [...] il [...] e con il figlio Persona_3
nato a [...] il [...]. Persona_4
L'attore ha depositato nel fascicolo informatico: il certificato di stato della sua famiglia tradotto e legalizzato (all. 1), il suo certificato di nascita tradotto e legalizzato (all. 8), il certificato di stato di famiglia della moglie tradotto e legalizzato (all. 2), il certificato di nascita della moglie tradotto e legalizzato (all. 3), l'atto di matrimonio tradotto e legalizzato con il certificato di registrazione del matrimonio tradotto e legalizzato (all. 6-7), i certificati di nascita dei figli tradotti e legalizzati (all. 4-
5), i certificati di nascita dei genitori e quello del matrimonio tradotti e legalizzati (all. 9-10-11).
A prova della vivenza a carico sono state depositate le rimesse in favore dei familiari per gli anni
2023-2024-2025 (all. 13).
È stata depositata anche la ricevuta di prenotazione dell'appuntamento per la legalizzazione dei documenti (all. 12).
Inoltre, nelle more del giudizio, il sig. padre dell'attore è deceduto in data Persona_2
27/03/2025.
L'azione in giudizio è da considerarsi parzialmente accoglibile.
3) La procedura di rilascio dei visti di ingresso per ricongiungimento familiare dei titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria non richiede quella serie di adempimenti volti ad assicurare una tutela economica ed alloggiativa ai familiari entranti nel territorio nazionale previsti, invece, nei casi di ricongiungimento richiesto da uno straniero in possesso di altro tipo di permesso di soggiorno.
Orbene, il ricorrente ha ottenuto il nulla osta sulla base del possesso del permesso di soggiorno in suo possesso. La seconda fase della procedura di ricongiungimento si svolge dinanzi alla Rappresentanza diplomatica e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere. Sotto questo profilo, quanto alla normativa applicabile, viene in rilievo nel caso di specie l'art. 29, comma 1, lett. d), che riconosce al cittadino non europeo il diritto al ricongiungimento con “genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli sino impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”. La citata norma prevede, dunque, due distinte fattispecie di ricongiungimento del genitore, configurando in primo luogo l'ipotesi del genitore “a carico” (di qualsiasi età) privo di altri figli nel Paese di origine o di provenienza ed in secondo luogo quella del genitore anziano (ultrasessantacinquenne) che abbia altri figli nel Paese di origine o di provenienza, i quali non siano tuttavia in grado di provvedere al suo sostentamento per gravi e documentati motivi di salute.
Nel caso di specie, l'attore chiede di ricongiungersi con la madre ultrasessantacinquenne, nata nel
1956. Ricorre pertanto la seconda fattispecie prevista dalla norma citata, con la conseguente necessità per il ricorrente di allegare e dimostrare oltre al legame familiare i due requisiti della vivenza a proprio carico del genitore e dell'assenza di altri figli nel Paese di origine o provenienza.
Nelle note di udienza del 9/04/2025 si afferma che: “il ricorrente ha due fratelli (di cui uno residente in [...]e l'altro in Iraq in condizione di irregolarità) e due sorelle (entrambe residenti in
Pakistan e sposate). Secondo le norme religiose e culturali del Pakistan, i genitori sono a carico dei figli maschi, mentre le figlie, una volta sposate, si trasferiscono presso la famiglia del marito e non sono più tenute al sostentamento dei genitori”.
L'art. 29 comma 1 lett. d) del d.lgs. n. 286/1998 pone una condizione ostativa al ricongiungimento con genitori ultrasessantacinquenni in caso di presenza nel Paese di origine di altri figli che non abbiano gravi problemi di salute debitamente documentati.
A nulla può valere il diverso grado di partecipazione della donna nella società di appartenenza e dei diversi costumi e caratteristiche culturali dei familiari da ricongiungere.
Deve, quindi, considerarsi la madre dell'attore non ricongiungibile.
L'attore, per ciò che concerne la moglie e i figli, ha prodotto piena prova della minore età di questi ultimi, del legame di parentela e del rapporto di coniugio.
Giova ricordare che, in tema di allegazioni probatorie in materia, la Corte di Cassazione si è espressa affermando che: “ In tema di ricongiungimento del cittadino straniero che abbia ottenuto la protezione internazionale con i propri familiari, le agevolazioni probatorie previste dall'art. 29 bis, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998 non vanno interpretate in senso restrittivo, come destinate alla sola dimostrazione del vincolo familiare ma devono essere estese anche agli altri elementi che qualificano tale vincolo ai fini del rilascio del visto d'ingresso (come la vivenza a carico e l'assenza di altri figli in patria, in caso di ricongiungimento con un genitore)” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 28200 del
14/10/2021).
Dunque, il silenzio serbato dall'amministrazione deve considerarsi illegittimo e gravemente lesivo dei diritti del ricorrente a ricongiungersi con il suo nucleo familiare composto tra l'altro da due minori.
La famiglia del sig. si è rivolta all'ambasciata italiana in Pakistan, per il tramite della Parte_1 società esterna che mette a disposizione la piattaforma per prenotare gli appuntamenti.
Va rilevato che la procedura attivata risulta essere in una fase di stallo, a causa del silenzio dell'amministrazione. La situazione è aggravata dal fatto che il nucleo familiare è in possesso della legalizzazione dei documenti depositati che attestano l'autenticità degli stessi e quindi si considerano provati i presupposti di parentela, coniugio e minore età.
L'art. 6 comma 5 del D.P.R. n. 394/1999 dispone che “le autorità consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nulla osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma
4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto…”.
Quindi, anche considerando ordinatorio il termine di rilascio dei visti, lo stesso non può protrarsi per un tempo indeterminato. Infatti, nel caso specifico il danno che potrebbe prodursi da una dilatazione eccessiva della tempistica violerebbe i diritti di cui all'art. 8 CEDU in materia di rispetto della vita familiare e 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, ratificata dall'Italia con la L.
n.176/1991 per ciò che concerne la considerazione preminente dell'interesse dei minori in tutte le decisioni relative agli stessi e di competenza sia delle istituzioni pubbliche, private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi.
Dal rilascio dei nulla-osta sono ormai passati più di quarantadue mesi e quindi un ulteriore il ritardo nella procedura sarebbe gravemente lesivo del benessere dei minori.
Considerato tutto ciò che precede, il tribunale accoglie parzialmente il ricorso e ordina all'amministrazione il rilascio dei visti richiesti in favore della moglie e dei figli del ricorrente.
4) In ordine alle spese di lite, le stesse vengono poste a carico della parte soccombente e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- ordina all' a Islamabad il rilascio dei visti di ingresso per ricongiungimento Controparte_1 familiare in favore della moglie e dei figli del ricorrente di cui in motivazione entro e non oltre 60 giorni;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.500,00 (per studio, introduzione, trattazione), oltre accessori di legge.
Roma, 15 settembre 2025
Il Giudice
Francesco Frettoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesco Frettoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da nato in [...] in data [...] (C.F. ) e residente a Parte_1 C.F._1
Vercelli (VC), alla via F. Petrarca n. 9 rappresentato e difeso dall'avv. Davide Ascari (C.F.:
; P.E.C.: ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato presso il suo studio, in Modena (MD) alla via A. Begarelli n. 13, giusta procura alle liti allegata in atti
- ricorrente -
nei confronti del
Controparte_1
A ISLAMABAD (PAKISTAN), in persona del Ministro pro
[...] tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
- resistente -
OGGETTO: ricongiungimento familiare rifugiato.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Il ricorrente chiede che questo Tribunale ordini all' a Islamabad (Pakistan) di Controparte_1 rilasciare i visti di ingresso per motivi familiari;
con condanna alla rifusione delle spese legali sostenute dal ricorrente. L'amministrazione con comparsa di costituzione e risposta chiedeva il rinvio dell'udienza per comunicare l'esito dell'appuntamento fissato o, in caso di decisione immediata, il rigetto del ricorso di controparte perché infondato.
Parte ricorrente ha depositato note scritte in sostituzione dell'udienza del 10/04/2025.
2) Il ricorrente è titolare di un permesso di soggiorno per status di rifugiato. In data 04/11/2022, in base ai requisiti previsti dall'art. 29-bis del testo unico in materia di immigrazione, chiede e ottiene dallo Sportello unico di Biella i nulla osta per il ricongiungimento con la moglie nata a CP_2
JR nel distretto di RA (Pakistan) il 13/05/1994, la madre nata a Persona_1
JR (Pakistan) il 01/01/1956, il padre nato a [...] il Persona_2
15/05/1954, il figlio nato a [...] il [...] e con il figlio Persona_3
nato a [...] il [...]. Persona_4
L'attore ha depositato nel fascicolo informatico: il certificato di stato della sua famiglia tradotto e legalizzato (all. 1), il suo certificato di nascita tradotto e legalizzato (all. 8), il certificato di stato di famiglia della moglie tradotto e legalizzato (all. 2), il certificato di nascita della moglie tradotto e legalizzato (all. 3), l'atto di matrimonio tradotto e legalizzato con il certificato di registrazione del matrimonio tradotto e legalizzato (all. 6-7), i certificati di nascita dei figli tradotti e legalizzati (all. 4-
5), i certificati di nascita dei genitori e quello del matrimonio tradotti e legalizzati (all. 9-10-11).
A prova della vivenza a carico sono state depositate le rimesse in favore dei familiari per gli anni
2023-2024-2025 (all. 13).
È stata depositata anche la ricevuta di prenotazione dell'appuntamento per la legalizzazione dei documenti (all. 12).
Inoltre, nelle more del giudizio, il sig. padre dell'attore è deceduto in data Persona_2
27/03/2025.
L'azione in giudizio è da considerarsi parzialmente accoglibile.
3) La procedura di rilascio dei visti di ingresso per ricongiungimento familiare dei titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria non richiede quella serie di adempimenti volti ad assicurare una tutela economica ed alloggiativa ai familiari entranti nel territorio nazionale previsti, invece, nei casi di ricongiungimento richiesto da uno straniero in possesso di altro tipo di permesso di soggiorno.
Orbene, il ricorrente ha ottenuto il nulla osta sulla base del possesso del permesso di soggiorno in suo possesso. La seconda fase della procedura di ricongiungimento si svolge dinanzi alla Rappresentanza diplomatica e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere. Sotto questo profilo, quanto alla normativa applicabile, viene in rilievo nel caso di specie l'art. 29, comma 1, lett. d), che riconosce al cittadino non europeo il diritto al ricongiungimento con “genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli sino impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”. La citata norma prevede, dunque, due distinte fattispecie di ricongiungimento del genitore, configurando in primo luogo l'ipotesi del genitore “a carico” (di qualsiasi età) privo di altri figli nel Paese di origine o di provenienza ed in secondo luogo quella del genitore anziano (ultrasessantacinquenne) che abbia altri figli nel Paese di origine o di provenienza, i quali non siano tuttavia in grado di provvedere al suo sostentamento per gravi e documentati motivi di salute.
Nel caso di specie, l'attore chiede di ricongiungersi con la madre ultrasessantacinquenne, nata nel
1956. Ricorre pertanto la seconda fattispecie prevista dalla norma citata, con la conseguente necessità per il ricorrente di allegare e dimostrare oltre al legame familiare i due requisiti della vivenza a proprio carico del genitore e dell'assenza di altri figli nel Paese di origine o provenienza.
Nelle note di udienza del 9/04/2025 si afferma che: “il ricorrente ha due fratelli (di cui uno residente in [...]e l'altro in Iraq in condizione di irregolarità) e due sorelle (entrambe residenti in
Pakistan e sposate). Secondo le norme religiose e culturali del Pakistan, i genitori sono a carico dei figli maschi, mentre le figlie, una volta sposate, si trasferiscono presso la famiglia del marito e non sono più tenute al sostentamento dei genitori”.
L'art. 29 comma 1 lett. d) del d.lgs. n. 286/1998 pone una condizione ostativa al ricongiungimento con genitori ultrasessantacinquenni in caso di presenza nel Paese di origine di altri figli che non abbiano gravi problemi di salute debitamente documentati.
A nulla può valere il diverso grado di partecipazione della donna nella società di appartenenza e dei diversi costumi e caratteristiche culturali dei familiari da ricongiungere.
Deve, quindi, considerarsi la madre dell'attore non ricongiungibile.
L'attore, per ciò che concerne la moglie e i figli, ha prodotto piena prova della minore età di questi ultimi, del legame di parentela e del rapporto di coniugio.
Giova ricordare che, in tema di allegazioni probatorie in materia, la Corte di Cassazione si è espressa affermando che: “ In tema di ricongiungimento del cittadino straniero che abbia ottenuto la protezione internazionale con i propri familiari, le agevolazioni probatorie previste dall'art. 29 bis, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998 non vanno interpretate in senso restrittivo, come destinate alla sola dimostrazione del vincolo familiare ma devono essere estese anche agli altri elementi che qualificano tale vincolo ai fini del rilascio del visto d'ingresso (come la vivenza a carico e l'assenza di altri figli in patria, in caso di ricongiungimento con un genitore)” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 28200 del
14/10/2021).
Dunque, il silenzio serbato dall'amministrazione deve considerarsi illegittimo e gravemente lesivo dei diritti del ricorrente a ricongiungersi con il suo nucleo familiare composto tra l'altro da due minori.
La famiglia del sig. si è rivolta all'ambasciata italiana in Pakistan, per il tramite della Parte_1 società esterna che mette a disposizione la piattaforma per prenotare gli appuntamenti.
Va rilevato che la procedura attivata risulta essere in una fase di stallo, a causa del silenzio dell'amministrazione. La situazione è aggravata dal fatto che il nucleo familiare è in possesso della legalizzazione dei documenti depositati che attestano l'autenticità degli stessi e quindi si considerano provati i presupposti di parentela, coniugio e minore età.
L'art. 6 comma 5 del D.P.R. n. 394/1999 dispone che “le autorità consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nulla osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma
4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto…”.
Quindi, anche considerando ordinatorio il termine di rilascio dei visti, lo stesso non può protrarsi per un tempo indeterminato. Infatti, nel caso specifico il danno che potrebbe prodursi da una dilatazione eccessiva della tempistica violerebbe i diritti di cui all'art. 8 CEDU in materia di rispetto della vita familiare e 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, ratificata dall'Italia con la L.
n.176/1991 per ciò che concerne la considerazione preminente dell'interesse dei minori in tutte le decisioni relative agli stessi e di competenza sia delle istituzioni pubbliche, private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi.
Dal rilascio dei nulla-osta sono ormai passati più di quarantadue mesi e quindi un ulteriore il ritardo nella procedura sarebbe gravemente lesivo del benessere dei minori.
Considerato tutto ciò che precede, il tribunale accoglie parzialmente il ricorso e ordina all'amministrazione il rilascio dei visti richiesti in favore della moglie e dei figli del ricorrente.
4) In ordine alle spese di lite, le stesse vengono poste a carico della parte soccombente e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- ordina all' a Islamabad il rilascio dei visti di ingresso per ricongiungimento Controparte_1 familiare in favore della moglie e dei figli del ricorrente di cui in motivazione entro e non oltre 60 giorni;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.500,00 (per studio, introduzione, trattazione), oltre accessori di legge.
Roma, 15 settembre 2025
Il Giudice
Francesco Frettoni