Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 467/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 3.7.2023 e vertente
T R A
, nato a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Re Ruggero,9, nello studio dell'avv.SALAZAR MICHELE , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ,
APPELLANTE E (c.f ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Possidonea 46/B, nello studio degli avv.ti CARBONE NATALE e CAMINITI ROCCO SERGIO , che la rappresentano e difendono giusta procura in atti,
APPELLATA OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.268/2018, pubblicata il 14.2.2018 . CONCLUSIONI Per l'udienza del 3.7.2023, tenuta a norma dell'art.127 ter c.p.c. le parti precisavano le seguenti conclusioni: per l'appellante :” Voglia l'Ecc.ma Corte adita accogliere l'appello e annullare e/o riformare l'appellata sentenza e, voglia, per l'effetto, accogliere la domanda risarcitoria come proposta dal dott in primo grado e qui di seguito trascritta : ….. Parte_1
“ dichiarare e statuire l'illegittimità degli impianti , macchinari e attrezzature installati dalla convenuta nel locale a piano terreno descritto in narrativa nonchè della CP_2 canna fumaria installata nella parete con sbocco sulla terrazza previa, se necessaria, CTU per accertare l'intollerabilità delle immissioni di fumo e calore e statuire e
d) chiedono altresì condanna dell'appellante al pagamento del maggiore importo di cui all'art.96 c.p.c. da riconoscersi e determinarsi secondo le ritenute ragioni di giustizia ed in via equitativa “.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato il 25. 6.2013, conveniva Parte_1 davanti al Tribunale di Reggio Calabria la e premettendo che : Controparte_1
-con scrittura privata del 4.11.2011 prometteva in vendita a un Persona_1 appartamento di sua proprietà, ubicato in Reggio Calabria, via Bixio, per il prezzo di euro 390.000,00 di cui il versava prima euro 39.000,00 a titolo di caparra Per_1 confirmatoria e in seguito un acconto sul prezzo di euro 221,000,00 ;
-dopo la stipula di detto preliminare, la , conduttrice del locale a Controparte_1 pianterreno sottostante l'appartamento , adibito a bar, realizzava una soletta in c.a. ad altezza poco più bassa rispetto al piano di calpestio del primo piano collocando sulla stessa un blocco di condizionatoti, un serbatoio per acqua a pompa, nove compressori per refrigerazione, un aspiratore cassonato di fumi con canna fumaria a bocca rivolta verso le finestre dell'appartamento ;
-i macchinari invadevano l'area prospiciente l'appartamento, erano rumorosi e nocivi per la salute e la sicurezza degli abitanti del primo piano;
- sollecitato dal promissario acquirente , con lettera dell'11.5.2012, chiedeva al legale rappresentante della , , di rimuovere i CP_1 Parte_2 macchinari e di ripristinare lo stato dei luoghi esistente al momento della firma del preliminare;
-non ricevendo riscontro, notificava al D'Amico un atto stragiudiziale dello stesso tenore della precedete lettera e questi rifiutava di adempiere asserendo di essere stato autorizzato dallo stesso esponente all'installazione , nonchè che nello stesso posto esistevano altri macchinari;
- stante il rifiuto del e la minaccia di di risolvere il Pt_2 Persona_1 contratto trattenendo la caparra e pretendendo la restituzione dell'anticipo era costretto a vendergli , con atto pubblico del 5.11.2012, l'appartamento per il prezzo di euro 342.000,00 e non di euro 392.000,00 per come concordato con il preliminare, con una perdita di euro 48.000,00 ;
- la responsabilità della perdita era della società convenuta in quanto dall'accertamento tecnico svolto erano risultati notevoli superamenti della soglia di immissioni moleste e rumorosità ai sensi dell'art.844 c.c., chiedeva, quindi, di dichiarare l'illegittimità di tutti i macchinari posti sul terrazzo e della canna fumaria previo accertamento, se necessario, con CTU, dell'intollerabilità delle immissioni di fumo e calore , nonché della diminuzione di valore dell'appartamento pari ad euro 48.000,00 , con condanna della convenuta al pagamento di detta somma a titolo di ristoro del danno , con interessi e rivalutazione . Nella comparsa di costituzione la contestava i fatti per come narrati Controparte_1 dall'attore e deduceva che :
- l'installazione dei macchinari sulla terrazza era stata autorizzata dallo stesso attore;
- in seguito spostava le apparecchiature nel pozzo luce per favorire la conclusione del contratto con Per_1
- eseguiva, a proprie spese, varie opere ed interventi realizzando, al posto di un luogo degradato e malfrequentato, un vasto ritrovo che dava lavoro a più di 30 persone;
- i locali erano da tempo adibiti alla vendita di bevande e alimenti;
- la soletta in c.a. nel pozzo luce costituiva la copertura della cucina e del ripostiglio del vecchio “ e serviva da sostegno ai refrigeranti;
CP_3
- la non innovava nulla limitandosi a rinforzare l'esistente con putrelle in CP_1 conseguenza della mutata indicazione del;
Parte_1
- l'intollerabilità delle immissioni, ove vera, era esagerata mentre speculativa era la diminuzione di valore indicata dall'attore che, comunque, non aveva titolo ad ottenere un pagamento. Concludeva chiedendo il rigetto delle domande avversarie e la vittoria delle spese. Ammesso ed espletato l'interrogatorio formale dell'attore, ritenuta l'irrilevanza della prova testimoniale dedotta dalla convenuta ed inopportuna la CTU sulle immissioni intollerabili in considerazione del fatto che l'azione ex art.844 c.c. spetta al proprietario dell'immobile, il giudizio si concludeva con la sentenza , ex art 281 sexies c.p.c., n. 268/2018 con cui il Tribunale rigettava la domanda dell'attore e lo condannava al pagamento, in favore della delle spese di lite e di euro 2.901,60 ai Controparte_1 sensi dell'art.96, ultimo comma c.p.c.
Con atto, notificato il 28.5.2018, impugna la decisione Parte_1 rilevando: I)L'erroneità della sentenza. L'errata qualificazione della domanda attorea. Il travisamento dei fatti. La violazione degli artt.844 e 2043 del codice civile e dell'art.112 del codice di procedura civile sotto più aspetti in quanto : a)l'azione promossa da era diretta ad ottenere la Parte_3 dichiarazione di responsabilità della per la diminuzione di valore Controparte_1 subita dall'immobile promesso in vendita a causa della mutazione dello stato dei luoghi operata dalla Società nel locale a piano terra con l'illecita installazione di macchinari e della canna fumaria con conseguenti immissioni intollerabili. Stante ciò la natura risarcitoria - per la diminuzione del valore commerciale dell'appartamento - dell'azione risultava con chiarezza dall'atto di citazione strutturato con precisa indicazione del danno emergente , della causa petendi e del petitum. Nonostante siffatta chiarezza , il primo giudice dava una lettura della citazione distorta, immaginando che il avesse chiesto la rimozione dei macchinari e della Parte_1 canna fumaria e l'eliminazione delle immissioni quando nessuna domanda in tal senso era stata proposta nell'atto introduttivo del giudizio diretto esclusivamente al ristoro dei danni per la diminuzione di valore dell'immobile , ormai definitivamente prodotto e che il ripristino dello stato dei luoghi non avrebbe potuto sanare in quanto l'immobile era stato venduto quale bene deprezzato. La richiesta risarcitoria nasceva da siffatta chiarissima situazione . La conseguenza del travisamento della domanda è stata l'erronea pronuncia di difetto di legittimazione attiva del dott. in quanto non proprietario dell'appartamento che infatti era Parte_1 stato già venduto a terzi , con il danno già detto incorporato nello stesso per la diminuzione del prezzo. In sintesi : il è stato dichiarato privo di legittimazione attiva rispetto ad una Parte_1 domanda mai proposta . Nel giudizio concluso con la sentenza appellata il giudice ha dato ingresso ad un'azione reale a difesa della proprietà inesistente nell'atto introduttivo del giudizio con evidente distorsione del thema decidendum con conseguente nullità della decisione sia per il travisamento nella qualificazione della domanda , palesemente ed esclusivamente risarcitoria , sia per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Nella fattispecie l'attore voleva conseguire il ristoro del danno da minor valore dell'immobile a causa del mutamento dei luoghi e delle illecite installazioni ed immissioni e il giudice avrebbe dovuto qualificare la domanda in termini di azione risarcitoria in base al combinato disposto degli artt. 844 e 2043 c.c. e non in azione reale ex artt. 844 c.c. Il travisamento , unito alla palese violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato si traducono in nullità della sentenza che va riformata con l'accoglimento della domanda risarcitoria;
b) l'errata qualificazione e il travisamento della domanda era dovuta anche al comportamento della convenuta che teneva nascosta al Tribunale la circostanza di essere stata chiamata in giudizio nel 2014 dall'acquirente dott. con azione di Per_1 negatoria servitutis e richiesta di condanna all'eliminazione dei macchinari. L'appellante apprendeva tale circostanza dal dott. solo dopo la pubblicazione Per_1 della gravata sentenza;
c) le infondate ragioni della pronuncia di difetto di legittimazione attiva venivano assunte dal primo giudice a giustificazione della condanna ex art.96 c.p.c. ,motivava con l'inammissibile asserzione che si legge a pagina 10, della sentenza (“….alla stregua delle ragioni esposte a fondamento della reiezione della domanda attorea…..può ritenersi che l'azione del dott. integri una ipotesi di impiego pretestuoso e strumentale del processo Parte_1 sanzionabile ex art.96, comma 3, c.p.c……” ). L'asserzione del giudice “ alla stregua delle ragioni esposte “ è priva di fondamento e va cancellata atteso che sono proprio le ragioni esposte dall'appellante, unite alla documentazione esitata ( contratto preliminare e definitivo, minaccia del promissario acquirente di risoluzione del preliminare a causa del mutamento dello stato dei luoghi, dell'installazione dei macchinari e della canna fumaria, inviti e diffide alla CP_1 per l'eliminazione delle modifiche e delle immissioni, consulenza di parte sulle immissioni e richiesta di CTU ) che dimostrano come l'appellante sia stato costretto a ridurre il prezzo di vendita del bene e, quindi, la sussistenza del danno posto a base della pretesa risarcitoria;
d) il giudice di prima istanza per giustificare il travisamento e l'errata qualificazione della domanda assume che nell'atto di citazione viene richiamato l'art.844 c.c. ma non si cura di accertare il senso del richiamo e, cioè, la sua funzione nella struttura dell'atto di citazione e soprattutto il suo rapporto con la domanda giudiziale. Se tale accertamento fosse stato eseguito sarebbe emerso “ de plano “ che il richiamo era strumentale in quanto rivolto a provare la causa petendi atteso che le immissioni in questione derivanti dai macchinari e dalla canna fumaria avevano determinato la diminuzione del valore commerciale del bene oggetto di vendita. Stupisce che il Tribunale ( che citava correttamente la decisione della Corte di Cassazione n. 6287/1987 ) poi omette di considerare che in detto arresto la Suprema Corte afferma esplicitamente il principio che in caso di immissioni eccedenti la normale tollerabilità sorgono a favore del proprietario del fondo due distinte azioni : una volta all'eliminazione delle immissioni , l'altra volta ad ottenere un indennizzo commisurato alla capitalizzazione del minor reddito del fondo dipendente dalle immissioni stesse. Dunque discende proprio dalla decisione della Cassazione che l'art.844 c.c. è stato correttamente richiamato dall'appellante essendo questa la norma che legittima l'azione risarcitoria proposta con la citazione introduttiva;
e) il Tribunale assume che l'attore non aveva dato prova del fatto illecito ascrivibile al terzo e del nesso di causalità tra le opere riconducibili alla società convenuta e la compravendita a prezzo ridotto. A sostegno di tale assunto deduce le seguenti circostanze:
1. che nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c l'attore negava i fatti costitutivi allegati nell'atto introduttivo precisando che la società convenuta rinforzava e non realizzava la soletta in cemento armato esistente;
sostituiva e non collocava ex novo i macchinari già al servizio del vecchio “ “ ;
2. che dall'interrogatorio formale dell'attore era emerso che CP_3 la propagazione dei rumori e degli odori esisteva prima del preliminare e, a fortiori, del definitivo;
3. che la relazione tecnica di parte era inutile allo scopo risarcitorio non essendo idonea a provare la differenza tra il prezzo concordato nel preliminare e quello stabilito nella vendita definitiva. Gli assunti sono erronei in quanto, con riguardo alla prima circostanza, il rinforzo della soletta era rivelatore dell'innovazione , della maggiore consistenza, del maggior numero e della differenza e maggiore rumorosità dei macchinari prima posizionati sulla stessa;
con riguardo alla seconda circostanza, dall'interrogatorio formale del
[...]
era emerso che l'apparecchio di areazione allocato sulla tettoia del ripostiglio Pt_1 del vecchio Bar, ubicato nel pozzo luce, non arrecava disturbo;
l'apparecchio era distante dal piano del balcone interno dell'appartamento, precisamente sul lato opposto;
la proposta del sig. legale rappresentante della società convenuta, Pt_2 di sistemare sul terrazzo macchinari e attrezzature per la refrigerazione non veniva accettata dal perché, avendo già stipulato il preliminare di vendita, avrebbe Parte_1 dovuto interpellare il promissario acquirente dott. ; dopo la stipula del Per_1 preliminare il riceveva dal una telefonata in cui quest'ultimo si Parte_1 Per_1 lamentava dell'installazione del macchinari sul terrazzo;
chiedeva al Parte_1
D'Amico di spostare l'attrezzatura in altro luogo che questi individuava nel lucernaio;
dopo la predetta collocazione , sconosciuta al che viveva a Viterbo, il Parte_1 lo informava che non intendeva più concludere il contratto definitivo a causa Per_1 dell'eccessivo rumore dei macchinari posti sul lucernaio;
fino a quando l'immobile era stato nella disponibilità del nel pozzo luce non erano installate Parte_1 apparecchiature refrigeranti , né la canna fumaria. Pertanto , anche dall'interrogatorio formale erano emerse circostanze rilevanti ai fini della prova del fatto illecito commesso dalla convenuta;
con riguardo alla terza circostanza la relazione tecnica di parte forniva la prova del rumore eccessivo dei macchinari e dello smaltimento dei fumi. E' quindi agevole osservare l'esistenza della prova del danno e del nesso di causalità di cui si discute . Infatti : l'entità del danno risulta dalla differenza tra il prezzo di euro 390.000,00 pattuito nel contratto preliminare e il prezzo di euro 342.000,00 dichiarato nell'atto notarile del 5.11.2012, con una perdita di euro 48.000,00 ; il nesso di causalità non è un “ fatto “ suscettibile di prova autonoma ma è costituito dalla deduzione logica che mette in rapporto la conseguenzialità dei fatti , che qui erano rappresentati dal mutamento dello stato dei luoghi e dal diminuito valore dell'immobile. Di conseguenza, provata documentalmente la minaccia del promissario acquirente di recedere dal contratto preliminare, con la pretesa del doppio della caparra, ove tutte le attrezzature non fossero state rimosse prima del termine fissato per la stipula del contratto definitivo, informata la della minaccia e diffidata alla rimozione, CP_1 non avendo ella provveduto , il danno si verificava . Inoltre l'appellante aveva fornito la prova , a messo CTP , dell'illegittimità delle immissioni e chiesto CTU a conferma delle allegazioni anche per valutare l'entità della diminuzione di valore dell'immobile . Nessun altro onere a lui incombeva posto che la mutazione dello stato dei luoghi era ammessa dalla convenuta, mentre il danno emergente risultava dalla perizia di parte e dal contratto definitivo dove si dava conto della riduzione del prezzo. Comunque l'appellante aveva chiesto apposita CTU per accertare l'incidenza negativa dei macchinari sul valore dell'appartamento . Il giudice non ammetteva la CTU con la motivazione che era privo di legittimazione attiva reiterando così il Parte_1 precedente errore di qualificazione della domanda , considerata di natura reale e non risarcitoria quale era. L'istruttoria è quindi stata strozzata da detto errore non essendo stato dato modo all'attore di confermare la già provata illegittimità dei macchinari e delle immissioni, nonché l'entità del danno già consacrata in due contratti e nello scambio di corrispondenza . Pertanto, contrariamente a quanto statuito su punto in sentenza, il nesso causale è provato dagli atti di causa;
la richiesta di CTU era ammissibile e rilevante e viene qui reiterata essendo evidente la legittimazione attiva dell'appellante a richiederla per valutare la diminuzione di valore commerciale dell'immobile. II ) L'erroneità dell'appellata sentenza . Difetto di motivazione su punti decisivi della controversia causato dalla mancata ammissione della CTU in quanto il giudicante non ammetteva la Consulenza sul presupposto che il era privo di legittimazione Parte_1 attiva in ordine alla modica dei luoghi di causa e alle immissioni perché non proprietario . L'erroneità della decisione sotto tale profilo è già dimostrata stante la palese legittimazione dell'appellante ad ottenere il risarcimento del danno prodotto dal danneggiante per il deprezzamento del bene causato dalla modificazione dello stato dei luoghi . Pertanto la CTU avrebbe dovuto essere ammessa specie se si considera che l'attore aveva prodotto una perizia di parte e ampia documentazione sulla modifica dei luoghi e dei macchinari, nonché dell'incidenza di tali fatti sul valore commerciale del bene. La mancata ammissione della consulenza determinava il difetto di motivazione su punti decisivi della controversia, ossia sul danno e sul nesso di causalità. III ) L'erroneità della sentenza in relazione al diritto al risarcimento del danno in quanto , come è evidente e al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, l'azione proposta dalla pare attrice è risarcitoria a norma degli artt.844 e 2043 c.c. L'attore ha provato documentalmente la stipula , il 4.11.2011, di un contratto preliminare registrato di vendita del proprio appartamento per euro 390.000,00 ; ha provato con la missiva dell'11.5.2012 ( inviata dal legale del dott. al dott. Per_1 [...]
) che successivamente a tale preliminare, la società convenuta installava nel Pt_1 cortile condominiale macchinari, attrezzature e canna fumaria fonte di illegittime immissioni;
ha provato documentalmente con la stessa citata missiva che il promissario acquirente chiedeva l'eliminazione delle installazioni e delle innovazioni entro il termine fissato per la stipula del contratto definitivo , minacciando di recedere dal contratto e di ottenere il doppio della caparra;
ha provato con la missiva del 23.5.2012 di avere invitato e diffidato la convenuta all'eliminazione e al ripristino dei luoghi;
ha provato con la missiva del 22.6.2012 ( da a ) e con le missive di Per_1 Parte_1 luglio 2012 ( Da a e dal legale di al sig. CP_1 Parte_1 Parte_1 Pt_2 che la convenuta nulla rimuoveva e ripristinava;
ha provato che per evitare un maggior danno si assoggettava alla vendita dell'immobile con riduzione del prezzo nella misura di euro 48.000,00 per come risulta dall'atto notarile del 5.11.2012. Pertanto esistono tutti gli elementi per l'accoglimento dell'appello sulla domanda risarcitoria rigettata in primo grado. IV) La sentenza è erronea ed ingiusta anche sul capo relativo alla condanna alle spese sia ai sensi dell'art.91 c.p.c. che ai sensi dell'art.96, c.3, c.p.c. La condanna, ex art. 91 c.p.c, al pagamento di euro 5.816,10, oltre accessori, è ingiustificata con riguardo al valore della causa e al suo svolgimento. In ogni caso va annullata e ribaltata stante la fondatezza dell'appello. La condanna, ex art.96, c.3, c.p.c., al pagamento di euro 2.901,60, è ingiusta, pesante e
“fuori dal mondo giuridico “ essendo frutto della erronea valutazione dei fatti, del loro travisamento e dell'erronea qualificazione della domanda come azione reale e non come risarcitoria. Va annullata con specifica motivazione di travisamento e di manifesta infondatezza. Conclude chiedendo di dichiarare l'illegittimità dei macchinari e delle attrezzature installati dalla società appellata nel locale a piano terreno descritto in narrativa e della canna fumaria previa, se necessaria, CTU per accertare l'intollerabilità delle immissioni di fumo e di calore con conseguente declaratoria di responsabilità dell'appellata stessa nella diminuzione di valore dell'appartamento ; di condannare la società appellata al ristoro del danno subito dall'appellante e, quindi, al pagamento di euro 48.000,00 , oltre interessi e rivalutazione;
di ammettere , se necessaria, la CTU richiesta con l'atto introduttivo del giudizio. Il tutto con vittoria di spese e onorari del doppio grado.
La nella comparsa di costituzione e risposta al punto “ I” eccepisce Controparte_1
l'inammissibilità del proposto appello, ai sensi degli artt.342 e 348 bis c.p.c., in ragione della generica reiterazione delle richieste formulate dall'appellante in primo grado e rigettate dal Tribunale. Al punto “ II “ contesta la censura avversaria relativa all'erroneità della pronuncia nella parte in cui – in ragione di un supposto travisamento della domanda – era stato dichiarato il difetto di legittimazione attiva di e rileva che, Parte_1 diversamente da quanto ex adverso sostenuto, in primo grado l'appellante avanzava sia richiesta di accertamento e declaratoria di illegittimità degli impianti installati dalla ai sensi dell'art.844 c.c., sia azione risarcitoria per il danno cagionato dalla CP_1 supposta diminuzione di valore dell'appartamento. La suddetta domanda veniva ribadita anche con la memoria ex art. 183, comma 6, n.
1. Essendo queste le domande non v'è dubbio che (per come ritenuto dalla Corte Costituzionale con la nota Ordinanza n.274/1974 e, costantemente, dalla Corte di Cassazione) , l'azione esperita per conseguire l'eliminazione delle cause di immissioni rientra tra quelle reali poste a tutela della proprietà ed è data al proprietario del bene o al soggetto titolare di altro diritto reale sullo stesso. Di conseguenza, avendo l'appellante instaurato il giudizio dopo la vendita dell'appartamento al dr. Per_1
non era proprietario e, quindi, non più legittimato all'azione.
[...]
Al punto “ III “ rileva il difetto di prova del fatto illecito e del nesso di causalità tra le opere riconducibili all'appellata e la compravendita a prezzo ridotto. Sul primo punto deduce che il giudice di primo grado rilevava correttamente la mancanza di prova sul fatto illecito in quanto lo stesso attore nella prima memoria difensiva smentiva i fatti costitutivi allegati nella citazione relativi sia all'esistenza della soletta e dei macchinari già al tempo del “ “. Inoltre dall'interrogatorio CP_3 formale del risultavano sia la conoscenza del dr. dell'esistenza delle Parte_1 Per_1 attrezzature già prima della stipula del preliminare di vendita , sia la propagazione di odori e rumori. Pertanto , è chiaro come non vi sia prova di alcun atto illecito commesso dall'appellata. Sul secondo punto, relativo al nesso causale tra le opere riconducibili all'appellata e la compravendita a prezzo ridotto, deduce che il tentava di dimostrarne la Parte_1 sussistenza attraverso una consulenza depositata in corso di causa contenente gli esiti dei rilievi del livello di rumori e fumi all'interno dell'immobile alienato. Tale consulenza era stata correttamente ritenuta dal primo giudice inutile allo scopo risarcitorio. L'attore non offriva ulteriori elementi tecnici idonei a dimostrare che era stato il mutamento dello stato dei luoghi ad influire sulla rideterminazione del prezzo dell'immobile , né aveva provato che al momento della stipula del preliminare il valore dell'immobile fosse maggiore di quello stabilito nell'atto definitivo di compravendita , né tantomeno che la diminuzione del prezzo fosse avvenuta a cagione delle modifiche del fabbricato o per le immissioni di rumori e fumi. Inoltre, da un'attenta lettura del contratto di compravendita tra e Parte_1 Per_1 emerge che il prezzo veniva ridotto “ in attesa del ripristino dello stato dei luoghi “. Sul punto il giudice di prime cure statuiva che le parti rinegoziavano il corrispettivo della compravendita nell'ambito della loro autonomia negoziale. Ne deriva che non vi è prova di nesso causale tra le attività , risultate peraltro lecite, dell'appellata e il supposto pregiudizio patrimoniale. Al punto “IV “, quanto al difetto di motivazione della sentenza cagionato da un'asserita erronea qualificazione della domanda rileva che l'appellante sostiene che il giudicante
– a fronte del richiamo operato nell'atto di citazione all'art.844 c.c. – avrebbe dovuto accertare “ il senso di tale riferimento normativo “ , aggiungendo che “ se tale accertamento fosse stato eseguito con la dovuta attenzione, sarebbe emerso de plano che il richiamo era soltanto strumentale, in quanto rivolto a provare la causa petendi “. Secondo la prospettazione avversaria, la contraddittorietà ed illogicità della motivazione deriverebbe anche dalla circostanza che il primo giudice non avrebbe considerato che l'art.844 c.c. rappresenta la norma di riferimento che legittima l'azione risarcitoria. Tale affermazione è in contrasto con il prevalente e consolidato orientamento espresso dal giudice di legittimità e dal giudice delle leggi secondo cui le azioni di cui al citato art.844 c.c. ( ovvero quella di carattere reale rivolta all'eliminazione delle cause delle immissioni e quella di natura risarcitoria tesa ad ottenere un indennizzo per il minor reddito del fondo a causa delle immissioni ) sorgono esclusivamente a favore del proprietario del fondo danneggiato. Anche sotto tale profilo la sentenza è inoppugnabile nell'avere il primo giudice pronunciato il difetto di legittimazione attiva di parte attrice riportando opportunamente la sentenza della Suprema Corte n. 5287 del 1987. Quanto al difetto di motivazione su punti decisivi della controversia causato dalla mancata ammissione della CTU rileva che, così come correttamente stigmatizzato dal giudice di primo grado, la perizia depositata dall'attore non era sufficiente per dimostrare la diminuzione di valore del bene e tantomeno la pretesa risarcitoria legata all'assunta cessione dell'appartamento a prezzo ridotto. Invero tale perizia è consistita unicamente nella verifica e misurazione dei requisiti acustici dei macchinari, senza fornire alcun elemento atto a dimostrare l'asserito mutamento dello stato dei luoghi incidente negativamente su prezzo di vendita dell'immobile. Al punto “V”, con riferimento all'erroneità della sentenza sul capo relativo alla condanna dell'appellante ai sensi dell'art.96 c.p.c., rileva che, alla stregua delle ragioni sopra esposte a fondamento della richiesta di rigetto dell'appello, detta condanna deve ritenersi equilibrata e proporzionata sia sotto il profilo del risarcimento del danno , sia in ordine a quello sanzionatorio. Conclude chiedendo di dire preliminarmente che l'appello proposto è inammissibile e di definire il giudizio con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. . Nel merito : di respingere il gravame confermando la sentenza impugnata anche in ordine alla condanna alle spese processuali e alla condanna per responsabilità aggravata;
di condannare l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari. Si oppone alla richiesta di ammissione della CTU sia perché non reiterata nelle conclusioni rassegnate in primo grado, sia in ragione dell'esaustività dell'indagine istruttoria disposta dal giudice di prime cure . Disposto, dopo alcuni rinvii, il deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza , con ordinanza del 14.7.2023, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini stabiliti nell'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE A assume di essere stato dichiarato privo di legittimazione Parte_1 attiva rispetto ad una domanda mai proposta in quanto nel giudizio concluso con la sentenza appellata il Tribunale travisava i fatti e distorceva il thema decidendum dando ingresso ad un'azione reale inesistente nell'atto introduttivo e non ad un'azione risarcitoria, ai sensi degli artt.844 e 2043 c.c., come chiaramente risultante da detto atto introduttivo dove erano stati chiaramente specificati il danno emergente, la causa petendi ed il petitum : il danno emergente era stato indicato nella diminuzione di valore, pari ad euro 48.000,00, subita dall'appartamento dell'istante successivamente alla stipula del preliminare di vendita;
la causa petendi , cioè il danno da diminuito valore commerciale del bene, era stata indicata nelle immissioni illegittime di varia natura provenienti dai macchinari installati dalla successivamente al CP_1 preliminare di vendita;
il petitum era la richiesta di condanna dell'appellata al risarcimento del danno per il diminuito valore dell'appartamento per come già quantificato come danno emergente da accertarsi, ove necessario , a mezzo CTU. A.1) Secondo il costante insegnamento del S.C. nel caso di immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità ai sensi dell'art.844 c.c., sorgono a favore del proprietario del fondo danneggiato due distinte azioni : una di carattere reale, rivolta all'eliminazione delle immissioni, qualificata come actio negatoria servitutis ex art.948 c.c ; l'altra di natura risarcitoria rivolta ad ottenere un indennizzo da quantificare in relazione alla capitalizzazione del minor reddito del fondo conseguente alle immissioni stesse. Poiché al momento dell'instaurazione del giudizio di Parte_1 primo grado non era più proprietario dell'appartamento avendolo ceduto al dr. con atto pubblico del 5.11.2012, è privo di legittimazione attiva ad ottenere una Per_1 pronuncia di illegittimità dei macchinari che assume essere la causa delle immissioni eccedenti la normale tollerabilità. A.2) Quanto all'azione risarcitoria per la diminuzione di valore dell'immobile e di condanna della società appellata al risarcimento del danno di euro 48.000,00 per essere stato costretto a cedere il bene a prezzo ridotto in conseguenza dell'intollerabilità delle immissioni , la stessa è priva di prova in relazione al fatto illecito che l'appellante attribuisce all'appellata, nonché in relazione al nesso causale tra l'installazione degli impianti e la vendita a prezzo ridotto. Infatti l'appellante:
- nella prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. precisa, a parziale modifica di quanto sostenuto in citazione, che la rinforzava la soletta in c.a CP_1 esistente e sostituiva i macchinari utilizzati dal “ “; CP_3
- nell'interrogatorio formale reso il 27.5.2015, dichiara che quando l'attività commerciale si chiamava nel retrostante pozzo luce esisteva una soletta CP_3 su cui era posto un apparecchio di areazione di dimensioni contenute;
che nella realtà la soletta era una tettoia che copriva un piccolo ripostiglio insistente nel pozzo luce e che, comunque, l'apparecchio di areazione collocato sulla tettoia, quando era in funzione non era “ fonte di rumore fastidioso “; che prima di della vendita definitiva dell'immobile era a conoscenza che i macchinari per la refrigerazione e lo smaltimento dei fumi erano stati sistemati da legale rappresentante della ,sul Pt_2 CP_1 terrazzo;
che era stato lui a richiedere al D'Amico di spostare le attrezzature in altro luogo individuato da quest'ultimo nel lucernaio;
che dopo tale collocazione il legale del promissario acquirente lo informava che questi non voleva più concludere il contratto definitivo in quanto l'attrezzatura provocava un eccessivo rumore;
di non ricordare se quando alienava il bene “ ci fosse la canna fumaria” anche se nelle prime ore della mattina si sentiva l'odore degli alimenti che venivano preparati;
che nel periodo intercorso tra la stipula del preliminare e il rogito si era recato più volte nell'appartamento per prelevare oggetti e aveva avuto modo di sentire il rumore delle attrezzature . Dunque dalle dichiarazioni si ricava che conosceva della Parte_1 collocazione dei macchinari della al momento della stipula del CP_1 preliminare di compravendita tant'è che chiedeva al legale rappresentante della società di spostarli al fine d'agevolare la conclusione della compravendita , nonché della loro collocazione nel lucernaio/ pozzo luce . Da ciò deriva che non vi è prova della commissione di alcun fatto illecito da parte dell'appellata che, anzi, spostava i macchinari. A.3) Quanto al risarcimento del danno connesso alla vendita dell'appartamento a prezzo ridotto in conseguenza l'asserita intollerabilità delle immissioni risultanti dalla consulenza di parte prodotta dall'appellante deve rilevarsi che il tecnico incaricato si è limitato a misurare la rumorosità dei macchinari ( afferma il superamento di 3 decibel dei limiti consentiti nella zona in cui è ubicato l'appartamento in base al D.P.C.M. n 67/91 e alla L.n.447/1995) senza misurare il cd. “rumore di fondo “ della zona in esame a macchinari spenti , a macchinari accesi in orario notturno e diurno, a finestre aperte e a finestre chiuse , con conseguente mancanza di prova circa il mutamento dello stato dei luoghi dovuto al superamento del limite differenziale di tollerabilità delle immissioni acustiche lamentato ( Cass. civ. n. 1025/2018 ). Inoltre la CTP non fornisce alcun elemento utile da cui desumere che il prezzo dell'appartamento stabilito nel preliminare di vendita corrispondesse al valore di mercato dell'immobile al tempo della stipula del preliminare e che la diminuzione di tale valore fosse diretta conseguenza dell'intollerabilità delle immissioni di rumori e di fumi che, mutando lo stato dei luoghi e diminuendo la capacità abitativa dell'immobile, determinavano il considerevole abbattimento del prezzo. Risulta dunque indimostrato il nesso causale, ossia che il danno patrimoniale asserito sia diretta conseguenza e non pura e semplice occasione delle attività svolte in loco dall'appellata . Di conseguenza deve ritenersi che la rinegoziazione del prezzo dell'immobile per come risultante dal rogito in atti è dovuta all'autonomia negoziale delle parti tant'è che riservano di agire, congiuntamente o separatamente, nei confronti della CP_1 per il ripristino dello stato dei luoghi che asseriscono esistente all'epoca del preliminare di compravendita e concordano la diminuzione del prezzo senza indicazione di dati da cui ricavare l'oggettività dell'entità di tale diminuzione. Pertanto su tutti tali punti l'appello è infondato non potendosi attribuire all'appellata nessuna responsabilità per violazione del principio del neminem laedere ai sensi dell'art.2043 c.c. A.4) Al contrario è fondata è la doglianza relativa alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. La norma in parola, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata regolata nei precedenti commi 1 e 2, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale . Pertanto la sua applicazione richiede,quale elemento costitutivo della fattispecie il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di
<> , quale avere agito o resistito pretestuosamente ( Cass. civ. n.ri 25176/2018; 6762/2019; 20018/2020). Nel caso in esame , nonostante la soccombenza, la condotta processuale dell'appellante ( ritenuta dal tribunale priva di diligenza e sanzionabile ) non rivela quell'agire pretestuoso integrante “l'abuso del processo” ritenuto dal giudice di legittimità elemento costitutivo della condanna ex art.96, comma 3, c.p.c. A.5) Per quanto attiene il regolamento delle spese , tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello e del complessivo svolgimento di questo grado di giudizio, si compensano interamente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con atto di citazione notificato il 18.5.2018 nei confronti di Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa Controparte_1 ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide: 1) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da
[...]
per le ragioni di cui in parte motiva;
Parte_1 2) annulla la condanna di al pagamento , in favore Parte_1 di della somma di euro 2.901,60 ai sensi dell'art.96, comma 3, Controparte_1
c.p.c., per le ragioni di cui in parte motiva;
3) compensa interamente tra le parti le spese processuali di questo grado di giudizio. Reggio Calabria 09/01/2025.
La Giud.Aus.est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)