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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/12/2025, n. 2036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2036 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1151/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10.12.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Enzo Costanzo Maletta (PEC: Parte_1
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
o dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione comunicazione di debito. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 23/6/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: I) di avere ricevuto dall' in data 01.08.2024, comunicazione CP_1 di debito n. 220228018908K4202407, con cui si deva il pagamento della somma complessiva pari a € 16.507,62 a titolo di contributi IVS non versati per il periodo di imposta 2016 e 2017; II) di voler contestare la legittimità di tale comunicazione, in quanto, anche se socia della società di capitali (in liquidazione), non ha ricoperto alcuna carica e non ha CP_2 percepito alcun reddit;
III) er proposto ricorso avverso l'atto impugnato, in via amministrativa, al competente Comitato Gestione Contributi Esercenti attività, tuttavia rimasto privo di riscontro. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Annullare il provvedimento impugnato, poiché illegittimo ed infondato in virtù delle argomentazioni esposte in narrativa, ove
1 occorrendo previa disapplicazione dello stesso provvedimento;
2. Con condanna dell in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze del te giudizio, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori ex art. 93 c.p.c.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza della pretesa richiamata dalla comunicazione di debito n. 220228018908K4202407, in ragione dell'illegittima iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti, deducendo il difetto dell'abituale e prevalente svolgimento dell'attività lavorativa autonoma nella società CP_2
3. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato di aver, necessariamente, provveduto ad iscrivere alle Gestione Commercianti la parte ricorrente, in occasione delle risultanze versate nel Verbale di Accertamento e Notificazione n. 2020004394/COM del 16.7.2020, in virtù del quale: “il rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e parziale di 18 ore settimanali con la mansione di “commessa di vendita” della sig.ra , c.f. socia Parte_1 C.F._1 di minoranza della con il possesso del 40% delle quote, e coniuge convivente del socio Controparte_2 di maggioranza sig. , c.f. , dichiarato dal 24/11/2015 al 20/02/2018, Per_1 C.F._2
è stato annullato per l'insussistenza del vincolo di subordinazione, in quanto non è stata sottoposta alla direzione e al controllo da parte del coniuge (che, oltre ad essere il socio di maggioranza della Con
è stato il titolare della precedente ditta individuale commerciale in cui è stata coadiutore familiare), né dall'organo societario formalmente designato il 03/05/2016 da lei e dal marito Con l'assenza della subordinazione l'attività lavorativa della sig.ra è stata Parte_1 riqualificata in attività lavorativa autonoma, e vista la legge 662/1996, che ha esteso l'obbligo di iscrizione alla gestione speciale commercianti dei soci delle S.R.L., avendone rilevato gli elementi dell'abitualità e della prevalenza, con il presente verbale lavoratori autonomi commercianti viene iscritta d'ufficio all'assicurazione obbligatoria I.V.S. della gestione speciale commercianti istituita con L. 613/1966 e successive modificazioni e integrazioni, tra cui la succitata L. 662/1996, e vengono calcolato e addebitati i contributi previdenziali e assistenziali fissi e a percentuale, e le relative sanzioni civili, con riferimento al reddito dichiarato dalla con modelli Unico SC degli Controparte_2 anni d'imposta 2015 (€ - 45.760), 2016 (€ 78.550), 2017 (€ 101.498), e 2018 (€ 6.828) rapportato al possesso delle quote sociali della sig.ra (40%) e per l'anno 2016 tenendo conto Parte_1 della perdita dell'anno precedente. Tale calcolo viene meglio esposto negli allegati modelli “Periodi contributi” e “Riepilogo sanzioni”.”
4. Pertanto, gli ispettori, disconoscendo il rapporto lavorativo, nel periodo intercorrente fra il 24.11.2015 e il 20.2.2018, della parte ricorrente alle dipendenze del marito, ha previsto il conseguente obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, in quanto socia lavoratrice nella CP_2
5. Parte ricorrente, nel sostenere l'omessa abitualità e prevalenza dello svolgimento della sua attività nella qualità di socia, ha, tuttavia, mancato di fornire adeguata prova utile a sostenere,
2 all'opposto, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del marito, tale per cui sostenere l'estraneità alle attività della predetta società.
5.1. Né, ha chiesto che si provasse la sua figura di mera socia, senza svolgimento alcuno dell'attività lavorativa all'interno della società predetta.
5.2. L'allegazione del contratto e della busta paga non è sufficiente ad escludere l'imputabilità, rilevata in sede ispettiva, di un'attività lavorativa autonoma e la conseguente, piena ed effettiva, sussistenza di una subordinazione, consistente nell'assoggettamento al potere direzionale e di coordinamento del datore di lavoro.
5.3. Peraltro, la medesima ricorrente non ha proposto contestazioni alle deduzioni e prove offerte da controparte.
6. Pertanto, deve considerarsi legittima l'iscrizione alla Gestione Commercianti e, al contempo, deve ritenersi fondata la pretesa avanzata nei confronti della ricorrente dall'Ente previdenziale e pretensiva dei contributi IVS dovuti e non versati.
7. Per tutto quanto fin qui esposto, il ricorso deve essere rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_2
1.600,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
Vibo Valentia, 10.12.2025 Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10.12.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Enzo Costanzo Maletta (PEC: Parte_1
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
o dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione comunicazione di debito. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 23/6/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: I) di avere ricevuto dall' in data 01.08.2024, comunicazione CP_1 di debito n. 220228018908K4202407, con cui si deva il pagamento della somma complessiva pari a € 16.507,62 a titolo di contributi IVS non versati per il periodo di imposta 2016 e 2017; II) di voler contestare la legittimità di tale comunicazione, in quanto, anche se socia della società di capitali (in liquidazione), non ha ricoperto alcuna carica e non ha CP_2 percepito alcun reddit;
III) er proposto ricorso avverso l'atto impugnato, in via amministrativa, al competente Comitato Gestione Contributi Esercenti attività, tuttavia rimasto privo di riscontro. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Annullare il provvedimento impugnato, poiché illegittimo ed infondato in virtù delle argomentazioni esposte in narrativa, ove
1 occorrendo previa disapplicazione dello stesso provvedimento;
2. Con condanna dell in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze del te giudizio, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori ex art. 93 c.p.c.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza della pretesa richiamata dalla comunicazione di debito n. 220228018908K4202407, in ragione dell'illegittima iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti, deducendo il difetto dell'abituale e prevalente svolgimento dell'attività lavorativa autonoma nella società CP_2
3. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato di aver, necessariamente, provveduto ad iscrivere alle Gestione Commercianti la parte ricorrente, in occasione delle risultanze versate nel Verbale di Accertamento e Notificazione n. 2020004394/COM del 16.7.2020, in virtù del quale: “il rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e parziale di 18 ore settimanali con la mansione di “commessa di vendita” della sig.ra , c.f. socia Parte_1 C.F._1 di minoranza della con il possesso del 40% delle quote, e coniuge convivente del socio Controparte_2 di maggioranza sig. , c.f. , dichiarato dal 24/11/2015 al 20/02/2018, Per_1 C.F._2
è stato annullato per l'insussistenza del vincolo di subordinazione, in quanto non è stata sottoposta alla direzione e al controllo da parte del coniuge (che, oltre ad essere il socio di maggioranza della Con
è stato il titolare della precedente ditta individuale commerciale in cui è stata coadiutore familiare), né dall'organo societario formalmente designato il 03/05/2016 da lei e dal marito Con l'assenza della subordinazione l'attività lavorativa della sig.ra è stata Parte_1 riqualificata in attività lavorativa autonoma, e vista la legge 662/1996, che ha esteso l'obbligo di iscrizione alla gestione speciale commercianti dei soci delle S.R.L., avendone rilevato gli elementi dell'abitualità e della prevalenza, con il presente verbale lavoratori autonomi commercianti viene iscritta d'ufficio all'assicurazione obbligatoria I.V.S. della gestione speciale commercianti istituita con L. 613/1966 e successive modificazioni e integrazioni, tra cui la succitata L. 662/1996, e vengono calcolato e addebitati i contributi previdenziali e assistenziali fissi e a percentuale, e le relative sanzioni civili, con riferimento al reddito dichiarato dalla con modelli Unico SC degli Controparte_2 anni d'imposta 2015 (€ - 45.760), 2016 (€ 78.550), 2017 (€ 101.498), e 2018 (€ 6.828) rapportato al possesso delle quote sociali della sig.ra (40%) e per l'anno 2016 tenendo conto Parte_1 della perdita dell'anno precedente. Tale calcolo viene meglio esposto negli allegati modelli “Periodi contributi” e “Riepilogo sanzioni”.”
4. Pertanto, gli ispettori, disconoscendo il rapporto lavorativo, nel periodo intercorrente fra il 24.11.2015 e il 20.2.2018, della parte ricorrente alle dipendenze del marito, ha previsto il conseguente obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, in quanto socia lavoratrice nella CP_2
5. Parte ricorrente, nel sostenere l'omessa abitualità e prevalenza dello svolgimento della sua attività nella qualità di socia, ha, tuttavia, mancato di fornire adeguata prova utile a sostenere,
2 all'opposto, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del marito, tale per cui sostenere l'estraneità alle attività della predetta società.
5.1. Né, ha chiesto che si provasse la sua figura di mera socia, senza svolgimento alcuno dell'attività lavorativa all'interno della società predetta.
5.2. L'allegazione del contratto e della busta paga non è sufficiente ad escludere l'imputabilità, rilevata in sede ispettiva, di un'attività lavorativa autonoma e la conseguente, piena ed effettiva, sussistenza di una subordinazione, consistente nell'assoggettamento al potere direzionale e di coordinamento del datore di lavoro.
5.3. Peraltro, la medesima ricorrente non ha proposto contestazioni alle deduzioni e prove offerte da controparte.
6. Pertanto, deve considerarsi legittima l'iscrizione alla Gestione Commercianti e, al contempo, deve ritenersi fondata la pretesa avanzata nei confronti della ricorrente dall'Ente previdenziale e pretensiva dei contributi IVS dovuti e non versati.
7. Per tutto quanto fin qui esposto, il ricorso deve essere rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_2
1.600,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
Vibo Valentia, 10.12.2025 Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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