Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/05/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta nella causa iscritta al n. 1005/2014 R.G., di sicurezza, apertura di credito, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, proposta da sconto bancario)
( ), ( ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 [...]
), difesi dall'avv. Saro Roberti, Parte_3 C.F._2
– attori opponenti contro
( ), difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Michelangelo Mazzeo Rinaldi,
– convenuto opposto e con l'intervento di
), nella qualità di procuratrice speciale della Controparte_2 P.IVA_3
), a sua volta mandataria con rappresentanza Controparte_3 P.IVA_4
della ), difesa dall'avv. Tito Monterosso, Controparte_4 P.IVA_5
– intervenuta e con l'intervento di
), nella qualità di procuratrice speciale della Controparte_2 P.IVA_3
), a sua volta mandataria con rappresentanza Controparte_3 P.IVA_4
della ), difesa dall'avv. Tito Monterosso, Controparte_5 P.IVA_6
– intervenuta
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1
decreto ingiuntivo n. 1915/13, depositato il 16 dicembre 2013, ha intimato alla Parte_1
a e ad in solido tra loro, di pagare al ricorrente la somma Parte_2 Parte_3
di euro 127.536,47, oltre interessi.
Questo il titolo del credito fatto valere: la aveva intrattenuto con il Parte_1 CP_1
il rapporto di conto corrente identificato dal n. 108, rapporto Controparte_6
costituito con il contratto stipulato in data 21.11.2008 (con la allora Controparte_7
incorporata dal;
sul conto corrente erano state
[...] Controparte_8
concesse aperture di credito, con contratti stipulati nelle date 1°.12.2008, 11.2.2009 e
2.10.2009; e avevano prestato fideiussione, a garanzia Parte_2 Parte_3
delle obbligazioni della società, fino alla concorrenza di euro 150.000,00, con atti sottoscritti in data 11.2.2009; sul conto corrente si era accumulato, alla data del 20.2.2013, un debito di euro 127.536,47.
La e hanno proposto opposizione avverso Parte_1 Parte_2 Parte_3
il decreto ingiuntivo, eccependo quanto segue: gli interessi, per effetto della sommatoria di costi e commissioni («competenze trimestrali»: pag. 5 dell'atto di citazione), e in particolare della commissione di massimo scoperto, applicati nel rapporto, avevano superato le soglie usurarie;
la commissione di massimo scoperto era illegittima, in quanto priva di causa (sarebbe stata un duplicato degli interessi corrispettivi, già conteggiati sulla somma concessa a titolo di affidamento) e non determinata quanto alle modalità di calcolo;
la capitalizzazione trimestrale degli interessi era illegittima, perché non reciproca rispetto a interessi a debito e a credito;
costi e spese di tenuta del conto, contestati nella loro globalità («tutti»), erano indeterminati, non essendone specificati i criteri di calcolo;
le date delle valute delle operazioni erano state variate unilateralmente, in difformità rispetto ai giorni effettivi, incidendo in tale maniera sul computo degli interessi, a favore della banca e a danno della cliente.
Inoltre, la banca aveva continuato a concedere credito alla società cliente, consentendole di superare il limite dell'affidamento, e aveva fatto aumentare «in modo esponenziale», con quegli addebiti illegittimi, il saldo debitorio, violando i canoni di correttezza.
Su tali assunti, gli attori opponenti hanno chiesto che, previo accertamento della illegittimità degli interessi per superamento delle soglie usurarie – domanda formulata in via principale – e della illegittimità della commissione di massimo scoperto, della
2 capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle valute applicate alle operazioni – domande formulate, talune, in via subordinata –, sia determinato il saldo del conto corrente, con la condanna del convenuto opposto alla restituzione delle somme percepite e, accertata anche la violazione dei canoni di correttezza, al risarcimento dei danni
«patrimoniali» e «morali».
Il ha resistito, chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
È intervenuta volontariamente la nella qualità di mandataria con Controparte_2
procura speciale della a propria volta mandataria con Controparte_3
rappresentanza della Controparte_4
Il titolo dell'intervento è stato riportato (e documentato) come segue: il
[...]
ha ceduto alla «una parte dei suoi crediti», tra cui quello oggetto CP_1 Controparte_4
della causa;
la cessionaria ha attribuito alla la gestione dei Controparte_3
crediti, subdelegata alla Controparte_2
La quale rappresentante della per la Controparte_2 Controparte_3
rappresentata dalla stessa sua mandataria con Controparte_4 Controparte_3
procura speciale, ha fatto propria la domanda del Controparte_8
In seguito, la si è costituita, nella qualità di mandataria con Controparte_2
rappresentanza della per la acquirente Controparte_3 Controparte_5
del credito in precedenza acquistato dalla società la cui domanda la Controparte_4 CP_2
ha fatto propria e di cui ha chiesto l'estromissione.
[...]
Sui titoli degli interventi non si registrano contestazioni o eccezioni specifiche.
Tutte le parti, costituite e intervenute, devono considerarsi presenti nella causa, non essendo stata pronunciata l'estromissione di alcuna.
E questo, in conformità ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato: «Il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano» (Cass. n. 1535/10).
In effetti, l'art. 111 c.p.c. prevede che il successore a titolo particolare può intervenire nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso (cfr. Cass. n. 6302/95).
L'opposizione è parzialmente fondata.
3 La questione se gli estratti conto periodici fossero stati contestati o meno non ha rilevanza.
L'art. 1832 c.c. dispone: «L'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro s'intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze. L'approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni. L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione, dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata».
Secondo la giurisprudenza, nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione), ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali che attengono alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (Cass. n. 11749/06).
Nel caso in esame a sostegno dell'opposizione non sono state dedotte difformità delle annotazioni ai singoli rapporti da cui erano derivati gli addebiti sui conti, ma è stata dedotta l'illegittimità delle causali degli addebiti.
La relativa eccezione di «decadenza», perciò, si deve intendere respinta.
La domanda volta a sentire accertare che i tassi di interesse avrebbero superato i limiti usurari non è recepibile.
L'art. 1815, comma 2, c.c. con lo stabilire che «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi», esprime la regola per cui il momento rilevante per l'individuazione del limite dell'usura e per l'accertamento del superamento del limite è il momento della pattuizione.
Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 394/00, convertito nella legge n. 24/01, che reca una norma di interpretazione autentica, «si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».
4 In relazione al superamento del tasso-soglia coevo alla stipulazione del contratto (o dell'atto di modificazione contrattuale), si deve ricordare che «nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto» (Cass. Sez. Un. n. 19597/20).
Il principio, affermato a proposito degli interessi moratori, opera anche per gli interessi corrispettivi.
La specificità è requisito essenziale dell'eccezione ove si consideri, altresì, che nei rapporti di conto corrente bancario, attivi in tutto o in parte nel periodo anteriore al 1° gennaio 2010 – data di entrata in vigore dell'art. 2-bis del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito nella legge n. 2 del 2009 – al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso-soglia dell'usura presunta «occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) dell'interesse praticato in concreto con il “tasso soglia”, nonché della commissione di massimo scoperto applicata, con la “commissione soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della commissione media indicata nei decreti ministeriali, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della commissione praticata in concreto, rispetto a quello della commissione che rientra nella soglia, con il “margine” eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (così, Cass. n. 1464/19).
Per la specificità della asserzione del superamento del tasso-soglia, non è sufficiente dedurre che, cumulando la commissione di massimo scoperto, il tasso di interesse supererebbe la soglia fissata, ma è necessario che la deduzione sia accompagnata da argomentazioni volte a dimostrare che l'incidenza della commissione avrebbe determinato l'incapienza del margine di compensazione fra interessi e commissioni di massimo scoperto, così da comportare, ulteriormente, il superamento della soglia (cfr.
Cass. n. 24013/21, a proposito del ricorso per cassazione: ma il principio, con adattamenti,
è estensibile alle deduzioni nelle cause di merito, a meno di non dare ingresso a consulenze tecniche meramente esplorative).
5 Nella citazione (e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.) non sono allegati, con la necessaria precisione, i detti elementi: la clausola contrattuale con cui erano stati determinati i tassi di interesse (l'assunto del superamento delle soglie usurarie prescinde completamente dagli atti contrattuali e dalle relative clausole), la misura del TAEGM nel periodo e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, né in quale categoria fosse inquadrabile l'operazione, non soltanto oggettivamente ma anche soggettivamente (è da considerare che ai fini della individuazione del tasso-soglia rileva non solamente il tipo di operazione, ma, nell'ambito di alcuni tipi di operazioni, anche la natura del soggetto concedente o con cui si stipula), l'incidenza separata (eventuale) della commissione di massimo scoperto in conformità al criterio indicato.
Al contrario, la dimostrazione del superamento dei tassi-soglia è stata affidata all'ausilio di una consulenza tecnica da disporsi nella causa (pag. 5 della citazione).
Poiché il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni che fossero – in ipotesi – rilevabili d'ufficio, è onere della parte allegare i «fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio» (Cass.
n. 5952/14; il passaggio è stato richiamato da Cass. n. 26605/24).
E premesso ancora – il rilievo è decisivo – che l'allegazione del superamento dei tassi-soglia deve essere rituale e tempestiva (cfr., sul principio, Cass. n. 20713/23; altresì,
Cass. n. 28983/23), ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione è comunque necessario che sia specificato il fattore causale dell'asserito superamento, perché non tutti i fattori sono rilevanti per la verifica, e che i motivi addotti siano congruenti con i criteri normativi e giurisprudenziali elaborati in materia (ad esempio, la commissione di massimo scoperto non potrebbe essere, semplicemente, cumulata con il tasso degli interessi).
È evidente che, esclusa la possibilità di ravvisare illegittimità o nullità, nel senso e con il rigore affermati dalla giurisprudenza di legittimità, anche per quanto attiene alla necessaria specificità di eccezioni e allegazioni, articolate a partire da fattori rilevanti ai fini dell'indagine, non potrebbe essere disposta per accertare se, prima ancora che per quali fattori e con quali effetti eventualmente, fossero stati superati i tassi-soglia usurari una consulenza tecnica d'ufficio.
Questo, perché «la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze», così che il predetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal
6 fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire a mancanze nelle proprie allegazioni od offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. n. 30218/17).
Non è configurabile una usura c.d. sopravvenuta, che si verificherebbe quando i tassi applicati via via nel rapporto divengono usurari, per le variazioni dei limiti dei tassi- soglia.
Si è visto che, in base agli artt. 1815, comma 2, c.c. e 1 del decreto-legge n. 394/00, convertito nella legge n. 24/01, il momento rilevante per l'individuazione del limite dell'usura e per l'accertamento del superamento del limite è quello della pattuizione.
In materia di contratti di mutuo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che,
«allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto» (Cass. n. 24743/23).
Il principio, elaborato per il mutuo, è applicabile anche al conto corrente ordinario, non ostando alla sua generalizzazione ragioni specifiche di struttura ed effetti e non essendo l'estensione incompatibile con i tipi contrattuali.
In questo senso si sono espresse la giurisprudenza di merito (Trib. Milano n. 9107 del 2018) e, recentemente, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18227/24, in motivazione: «La disciplina introdotta dal decreto-legge e dalla legge di conversione non si applica solo ai rapporti di mutuo ma a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione di interessi usurari… il rapporto di conto corrente, dunque, non vi si sottrae»).
Perciò, se anche i tassi convenuti o variati unilateralmente fossero divenuti, per effetto delle rilevazioni successive, usurari, il patto o l'atto di variazione non sarebbe nullo o inefficace.
Similmente, non si può ritenere sia specifica – considerando che l'usura
7 sopravvenuta non è configurabile – l'asserzione riferita ai tassi applicati nel rapporto, in taluni trimestri, non essendo precisato se e in quali tempi i tassi, con le altre condizioni rilevanti, fossero stati variati unilateralmente dall'istituto bancario, rispetto a quelli pattuiti originariamente o applicati in precedenza, in misura tale da superare i tassi-soglia del periodo (la variazione è, in sé, un fenomeno di relazione), e non essendo supportato l'assunto da allegazioni puntuali circa i fattori del superamento (asserito) e la loro rispettiva incidenza, nei termini addietro descritti.
Ciò si deve ritenere, a rigore, perché, l'esercizio dello ius variandi non seguito dal recesso integra un nuovo accordo contrattuale, «concluso per fatti concludenti tipizzati legalmente» (Cass. n. 18227/24, in motivazione), così che si applica pienamente il principio per cui è il debitore a dovere allegare tutti gli elementi e i fattori rilevanti – definiti dalla giurisprudenza nelle pronunce citate –, inclusivi dei dati della variazione, ai fini dell'accertamento.
Si devono ritenere nulle le clausole con cui è stata pattuita la commissione di massimo scoperto.
Tale commissione figura nel contratto di conto corrente di corrispondenza, identificato dal n. 108 e stipulato in data 21.11.2008, e negli atti di concessione dell'affidamento da utilizzare sul detto conto, identificati dal n. 36243 (stipulato in data
1°.12.2008) e dal n. 44887 (stipulato in data 11.2.2009): nell'uno è prevista soltanto una aliquota percentuale, dello 0,99%, «per utilizzi su scoperto di conto»; negli altri è prevista soltanto una aliquota percentuale, dello 0,99%, «per utilizzi oltre fido».
Tuttavia, non appare essere univoca, nelle pattuizioni, la base di calcolo, riducendosi le clausole a contenere la dicitura “su scoperto” e “oltre fido”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di rapporti di conto corrente bancario, «è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata» (Cass. n. 19825/22).
La commissione di massimo scoperto non è, quindi, illegittima di per sé o per un motivo (ipotetico) di contrarietà a principi di sistema o di ordine pubblico, ma lo è solamente se sia pattuita con criteri che la rendano indeterminata o indeterminabile.
Negli atti contrattuali stipulati dalle parti la commissione di commissione di massimo scoperto è prevista, ma non si può ritenere lo sia in modo determinato e
8 determinabile inequivocabilmente, in tutti i suoi aspetti e quanto ai fattori di calcolo.
Anche il consulente tecnico d'ufficio ha riscontrato l'insufficiente determinatezza delle clausole, quanto alle «modalità di calcolo» della commissione (pagg. 6 e 7 della relazione).
Pertanto, applicato il principio giurisprudenziale citato e considerati gli elementi documentali, va dichiarata la nullità delle clausole con cui è stata pattuita la commissione di massimo scoperto, contenute nel contratto di conto corrente e nei contratti di concessione dell'affidamento.
L'eccezione di illegittimità degli addebiti a titolo, oltre che di commissioni di massimo scoperto, di “indennità di sconfinamento” e di “corrispettivo di disponibilità creditizia” è fondata.
Nel contratto di conto corrente stipulato in data 21.11.2008 e nei contratti di concessione di affidamento stipulati nelle date1°.12.2008 e 11.2.2009 non è previsto altro che la commissione di massimo scoperto, con una clausola nulla per indeterminatezza e per contrasto con l'art. 2-bis appresso citato.
L'art. 2-bis del decreto-legge n. 185/08, convertito nella legge n. 2/09, dopo avere previsto in quali casi le clausole contrattuali che hanno ad oggetto la commissione di massimo scoperto sono nulle e quali sono i requisiti di validità delle remunerazioni per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente (comma 1) e dopo avere stabilito che gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono le dette remunerazioni «sono comunque rilevanti» ai fini dell'applicazione della normativa antiusura (comma 2), ha disposto, al comma 3, che «i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data».
La legge di conversione, n. 2 del 2009, è entrata in vigore il 29 gennaio 2009, così che l'adeguamento doveva essere operato entro il 28 giugno 2009.
Nello specifico, queste sono (erano) le disposizioni dell'art. 2-bis: sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido»; sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo
9 prelevamento della somma, ovvero indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente;
il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme deve essere predeterminato (unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate) con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente;
il detto corrispettivo deve essere specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento»; l'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione.
Premesso che non risulta un adeguamento della clausola entro il termine stabilito, bisogna osservare quanto segue: il corrispettivo di disponibilità creditizia, come anche l'indennità di sconfinamento, pattuiti e determinati per la prima volta con l'atto di concessione di affidamento stipulato in data 2.10.2009, risultano addebitati anteriormente
(v. l'estratto conto relativo al trimestre fino al 30.9.2009, con il riassunto scalare, che riporta addebiti di euro 171,95 per la prima causale e di euro 1.945,00 per la seconda causale), quindi in mancanza (assoluta) di una clausola contrattuale (è da notare come la stessa intervenuta – pag. 3 delle osservazioni alla relazione di consulenza tecnica – abbia indicato nel contratto stipulato in data 2.10.2009 l'atto di adeguamento); la clausola relativa alla indennità di sconfinamento non appare determinata univocamente, essendo previsto un importo per limiti di sconfinamento, ma non essendo meglio precisati i criteri e i fattori di calcolo (temporali, in particolare); l'indennità di sconfinamento non è prevista, dall'art. 2-bis, tra le clausole o le condizioni ammesse e lecite;
il corrispettivo di disponibilità creditizia, determinato nell'atto contrattuale in diverse misure, 1,5%, 1% e
0,5%, non è conforme al limite stabilito all'art. 2-bis (la misura dello 0,5%, riferita a «fidi di importo superiore», è riportata al di sotto di quella dell'1,5%, riferita a fidi di importo fino ad euro 500.000,00, a cui si dovrebbe ricondurre l'affidamento pattuito, di euro
50.000,00); la clausola relativa al corrispettivo di disponibilità creditizia non può dirsi esente da margini di indeterminabilità (adeguata, ex ante).
Ne deriva, allora, che, accertata la nullità delle clausole in questione, il saldo del conto corrente va determinato eliminando gli importi addebitati per i detti titoli.
Le condizioni erano state adeguate alle prescrizioni normative relativamente alla
10 commissione di istruttoria veloce, circostanza riscontrata dal consulente tecnico d'ufficio
(pag. 9 della relazione), peraltro entro il termine (1° ottobre 2012) stabilito dalla delibera del CICR del 30 giugno 2012, sicché gli importi addebitati per la detta causale non vanno eliminati nel calcolo del saldo.
La capitalizzazione degli interessi applicata al rapporto è legittima.
È da osservare che la capitalizzazione degli interessi nei rapporti di conto corrente non è, dopo l'entrata in vigore della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito
e il Risparmio del 9 febbraio 2000, illegittima in sé, e neanche è nulla, in sé e in generale, la clausola del contratto con cui sia pattuita.
L'art. 120 del d.lgs. n. 385/93 – nel testo applicabile ratione temporis – ha previsto, al comma 2, che il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio «stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori».
La delibera del CICR del 9 febbraio 2000, emanata in attuazione della norma ed entrata in vigore il 22 aprile 2000, dopo avere previsto che «nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti» e che «il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità», ha stabilito che nel conto corrente «deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori».
Giova osservare che, nel conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera del CICR del 9 febbraio 2000, «il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento» (Cass. n. 11014/24, la quale ha ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori).
La pronuncia conferma la legittimità della capitalizzazione prevista e pattuita dopo il 22 aprile 2000.
Sono «radicalmente nulle» solamente le clausole relative alla capitalizzazione
11 trimestrale se inserite in contratti di conto corrente stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera del CICR del 9 febbraio 2000, in ragione della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999 (Cass. n. 29420/20).
Nel contratto di conto corrente è contenuta la clausola che ha previsto la capitalizzazione degli interessi, sui saldi a debito e a credito, con identica periodicità, clausola ripresa – anche se non rileva – anche nei contratti di concessione degli affidamenti.
In quanto stipulata sotto la vigenza delle norme citate, la clausola, approvata specificamente per iscritto, con cui è stata prevista la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con periodicità identica e simmetrica è valida.
La domanda volta a sentire accertare l'illegittimità dei costi addebitati, sull'assunto che sarebbero indeterminati nella «misura» e nella «modalità di calcolo», non può essere recepita, in quanto generica, riferita globalmente a tutti i costi: nel contratto di conto corrente, però, i costi correlati alla tenuta del conto e alle operazioni sono determinati, mentre non sono indicati specificamente quelli – eventualmente – indeterminati o conteggiati erroneamente o in difetto di previsioni contrattuali.
L'eccezione di illegittima variazione delle valute relative ai movimenti in conto corrente non può essere recepita, perché generica.
L'asserzione che la banca avrebbe anticipato e posticipato le valute di addebiti e accrediti (valute i cui giorni – è da notare – comunque sono previsti nel contratto) in maniera tale da incidere sul conteggio degli interessi passivi e attivi non è specifica, essendo riferita, globalmente, a tutte le valute.
In mancanza di specifiche allegazioni, non si potrebbe nemmeno dare ingresso ad indagini tecniche, dalla evidente finalità esplorativa.
Il consulente tecnico d'ufficio – in conformità ai quesiti e con criteri che appaiono esenti da errori o vizi metodologici – ha calcolato il saldo eliminando gli importi addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto, indennità di sconfinamento e corrispettivo di disponibilità creditizia (mentre ha lasciato inalterata la commissione di istruttoria veloce).
Il saldo, alla data della estinzione del rapporto (chiusura del conto corrente), è di euro 98.667,00, a debito per la cliente.
Pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali illustrati e analizzati gli elementi istruttori, rilevata la nullità delle clausole anzidette e considerate le risultanze
12 dell'indagine tecnica, gli attori opponenti – previa revoca del decreto ingiuntivo – vanno condannati, in solido e i fino alla concorrenza di euro 150.000,00 (oltre accessori), Pt_2
a corrispondere al convenuto opposto la somma di euro 98.667,00, oltre interessi al tasso
(contrattuale) e con la decorrenza (dalla data del 20.2.2013) richiesti nel ricorso per ingiunzione.
La domanda di risarcimento avanzata dagli attori opponenti non è accoglibile, per difetto di allegazione, prima ancora che di prova, in nessuna forma data, dei danni patrimoniali e non patrimoniali, solamente asseriti, oltre che per inesistenza degli elementi costitutivi dell'illecito dedotto: la nullità di una o più clausole contrattuali non
è, di per sé, fonte di responsabilità risarcitoria, né è indicativa di violazione del canone di correttezza nel rapporto.
Quanto ai fideiussori, è da osservare che la mancata richiesta di autorizzazione a concedere credito non può integrare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale (così, Cass. n. 20713/23, la quale ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso l'effetto liberatorio ex art. 1956 c.c. in ragione del fatto che, dei tre fideiussori – tutti legati da rapporti di parentela –, uno era socio della società garantita e un altro ne era stato, in precedenza, amministratore).
Dalle sottoscrizioni apposte sui contratti emerge che era, Parte_3
all'epoca, amministratore unico della Parte_1
E anche a prescindere da questo rilievo, negli atti con cui erano state prestate le fideiussioni è previsto che il fideiussore si sarebbe informato delle condizioni patrimoniali della debitrice.
Considerata la misura (parziale) dell'accoglimento della domanda avanzata con il ricorso per ingiunzione e considerato il rigetto di gran parte delle domande e delle eccezioni formulate con l'atto di opposizione, sussistono i motivi per compensare per un terzo le spese di questo giudizio, mentre gli attori opponenti vanno condannati a rimborsarne al convenuto opposto gli altri due terzi che si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 260.000,00), tenuto conto del valore, del grado di relativa complessità delle questioni e delle attività difensive, correlate anche all'istruttoria, fattori che comportano una riduzione del 40% degli importi medi previsti per ciascuna fase.
Le spese della consulenza, invece, vanno poste a carico del convenuto opposto,
13 essendo stato il mezzo istruttorio disposto in relazione alla necessità di accertare un saldo inficiato da illegittimità.
Nei rapporti tra gli attori opponenti e le intervenute le spese vanno compensate, in relazione alle ragioni degli interventi (estranee all'iniziativa attorea), alla mancanza di contestazioni circa le cessioni e all'incidenza degli interventi nella controversia.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1915/13, emesso dal Tribunale di Messina il 16 dicembre 2013;
2) dichiara la nullità delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto, all'indennità di sconfinamento e al corrispettivo di disponibilità creditizia, nei sensi di cui in motivazione;
3) condanna la e – fino alla concorrenza dell'importo di euro 150.000,00, Parte_1
oltre accessori – e in solido, a corrispondere al Parte_2 Parte_3
convenuto opposto la somma di euro 98.667,00, oltre interessi al tasso e con la decorrenza richiesti nel ricorso per ingiunzione;
4) compensa per un terzo le spese di lite e condanna gli attori opponenti, in solido,
a rimborsarne al convenuto opposto gli altri due terzi che liquida in euro 5.641,20, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.;
5) compensa le spese nei rapporti tra gli attori opponenti e le intervenute;
6) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico del convenuto opposto.
Così deciso in Messina il 29 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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