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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/11/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1349/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente relatore dott.ssa Concetta Serino
dott. Roberto Bianco Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
tra
C.F. 1 rappresentato e difeso dall'Avv. DE LUCA Parte 1 (C.f.
SARA, giusta delega in atti,
e
C.F. 2 ), rappresentata e difesa dall'Avv.
,, (C.f. Controparte_1
LI IA CE, giusta delega in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis. 49 c.p.c. depositato in data 08/07/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo proponendo anche contestuale domanda di divorzio.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione sulla domanda di separazione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) i coniugi vivranno separati, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2) il signor Pt 1
ontinuerà a vivere nell'immobile allo stesso intestato (con i relativi arredi e corredi
[...]
tranne i beni di esclusiva proprietà della Sig.ra Avvisati: corredo, asciugatrice, specchiera, quadri sala, bicicletta, quadro pittore Turco, appendiabiti ingresso, servizi piatti lenzuola e coperte somma, pentole e padelle, servizio piatti) che rimarrà quindi di sua esclusiva proprietà facendosi carico del pagamento delle rate di mutuo residuo, (sino ad ora pagate da entrambi) liberando immediatamente quindi la signora CP 1 dal momento della sottoscrizione del presente atto dal pagamento del residuo mutuo con accollo dell'intero, fermo restando il diritto della signora CP a prelevare gli oggetti e i beni personali di sua proprietà. Anche le utenze a lei intestate saranno immediatamente volturate e le parti provvederanno a prendere visione dei contatori. Sarà onere del Sig. sollevare Parte 1
la signora CP 1 da qualsiasi spesa relativa all'abitazione nel periodo in cui non dimorerà più presso la casa coniugale. La signora CP 1 si impegna a trasferirsi presso un altro immobile entro la fissanda udienza di comparizione dei coniugi. Qualora la signora CP dovesse lasciare l'abitazione coniugale in un momento diverso - anche successivo – rispetto la fissanda udienza di comparizione, la stessa continuerà a contribuire al pagamento nella misura del 50% di tutte le spese relative il vitto e alloggio ovvero pagamento del mutuo, utenze e tasse e spese condominiali. Quindi, al rilascio dell'abitazione coniugale i coniugi effettueranno un calcolo relativo la quota parte di spese a carico della signora CP (con lettura dei contattori) che provvederà al pagamento di quanto dalla stessa dovuto. 3) I figli maggiorenni si collocheranno in maniera alternata e con ampia possibilità di stabilire tempi e modi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore cercando di rispettare il principio dell'alternanza durante le feste di Natale e Pasqua e le vacanze estive;
4) Ciascuno dei genitori provvederà al loro mantenimento diretto quando saranno presso di lui tranne che per le necessità scolastiche e mediche di cui dovranno farsi carico al 50%. Riguardo tali spese, si rimanda alle linee guida del Consiglio Nazionale Forense con la precisazione che sarà necessario il consenso dell'altro genitore per spese di importo superiore ad euro 150,00 per ciascun figlio. 5) con il regolare adempimento delle condizioni che precedono i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver compiutamente definito ogni reciproco rapporto patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo, fermi unicamente restando gli obblighi qui assunti;
6) spese legali del procedimento integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei legali alla solidarietà ex L.P.F.".
La causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, con riferimento all'ulteriore domanda di divorzio.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in LATINA (LT) il 28/04/2002,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 31, Parte II, Serie A, dell'anno 2002), dando atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo.
Latina, 13/11/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente relatore dott.ssa Concetta Serino
dott. Roberto Bianco Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
tra
C.F. 1 rappresentato e difeso dall'Avv. DE LUCA Parte 1 (C.f.
SARA, giusta delega in atti,
e
C.F. 2 ), rappresentata e difesa dall'Avv.
,, (C.f. Controparte_1
LI IA CE, giusta delega in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis. 49 c.p.c. depositato in data 08/07/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo proponendo anche contestuale domanda di divorzio.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione sulla domanda di separazione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) i coniugi vivranno separati, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2) il signor Pt 1
ontinuerà a vivere nell'immobile allo stesso intestato (con i relativi arredi e corredi
[...]
tranne i beni di esclusiva proprietà della Sig.ra Avvisati: corredo, asciugatrice, specchiera, quadri sala, bicicletta, quadro pittore Turco, appendiabiti ingresso, servizi piatti lenzuola e coperte somma, pentole e padelle, servizio piatti) che rimarrà quindi di sua esclusiva proprietà facendosi carico del pagamento delle rate di mutuo residuo, (sino ad ora pagate da entrambi) liberando immediatamente quindi la signora CP 1 dal momento della sottoscrizione del presente atto dal pagamento del residuo mutuo con accollo dell'intero, fermo restando il diritto della signora CP a prelevare gli oggetti e i beni personali di sua proprietà. Anche le utenze a lei intestate saranno immediatamente volturate e le parti provvederanno a prendere visione dei contatori. Sarà onere del Sig. sollevare Parte 1
la signora CP 1 da qualsiasi spesa relativa all'abitazione nel periodo in cui non dimorerà più presso la casa coniugale. La signora CP 1 si impegna a trasferirsi presso un altro immobile entro la fissanda udienza di comparizione dei coniugi. Qualora la signora CP dovesse lasciare l'abitazione coniugale in un momento diverso - anche successivo – rispetto la fissanda udienza di comparizione, la stessa continuerà a contribuire al pagamento nella misura del 50% di tutte le spese relative il vitto e alloggio ovvero pagamento del mutuo, utenze e tasse e spese condominiali. Quindi, al rilascio dell'abitazione coniugale i coniugi effettueranno un calcolo relativo la quota parte di spese a carico della signora CP (con lettura dei contattori) che provvederà al pagamento di quanto dalla stessa dovuto. 3) I figli maggiorenni si collocheranno in maniera alternata e con ampia possibilità di stabilire tempi e modi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore cercando di rispettare il principio dell'alternanza durante le feste di Natale e Pasqua e le vacanze estive;
4) Ciascuno dei genitori provvederà al loro mantenimento diretto quando saranno presso di lui tranne che per le necessità scolastiche e mediche di cui dovranno farsi carico al 50%. Riguardo tali spese, si rimanda alle linee guida del Consiglio Nazionale Forense con la precisazione che sarà necessario il consenso dell'altro genitore per spese di importo superiore ad euro 150,00 per ciascun figlio. 5) con il regolare adempimento delle condizioni che precedono i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver compiutamente definito ogni reciproco rapporto patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo, fermi unicamente restando gli obblighi qui assunti;
6) spese legali del procedimento integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei legali alla solidarietà ex L.P.F.".
La causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, con riferimento all'ulteriore domanda di divorzio.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in LATINA (LT) il 28/04/2002,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 31, Parte II, Serie A, dell'anno 2002), dando atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo.
Latina, 13/11/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino